IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022 di nomina dei ministri ed in particolare dell'on. Francesco
Lollobrigida come Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre
2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei ministeri», con il quale «Il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022,
n. 204;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 1,
commi 443, 444 e 445;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 10 marzo 2023, recante «Condizioni,
criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del fondo per il
finanziamento di progetti relativi alle attivita' di raccolta, da
parte di imprenditori agricoli, di legname depositato naturalmente
nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e
sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o
meteorologici, mareggiate e piene»;
Visti i commi 9 e 9-bis dell'art. 12 del decreto-legge 1° giugno
2023, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno
2023, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023», convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio
2023, n. 100, con i quali sono stati modificati i commi 443 e 444
dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
Ravvisata la necessita' di uniformare i contenuti del sopra citato
decreto ministeriale del 10 marzo 2023, al mutato quadro normativo in
premessa;
Vista la nota prot. n. 103402 del 30 aprile 2024-U, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso il parere
tecnico reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nel quale sono formulate alcune proposte di modifica allo schema di
decreto in premessa;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenutasi in data 2 maggio
2024;
Decreta:
Articolo unico
Al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 10 marzo 2023 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica del decreto e' modificata come segue: «Condizioni,
criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del fondo per il
finanziamento di progetti relativi alle attivita' di raccolta, da
parte di imprenditori agricoli, di legname avulso e depositato
naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di
laghi e fiumi e sulla battigia del mare»;
b) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: «Agli imprenditori
agricoli e' consentita l'attivita' di raccolta di legname» sono
inserite le seguenti: «avulso e» e soppresse le parole: «, in seguito
a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene»;
c) all'art. 1, comma 2, dopo le parole: «del fondo di cui
all'art. 1, comma 444 della legge 29 dicembre 2022, n. 197» sono
inserite le seguenti: «, rideterminato ai sensi dell'art. 12, comma
9-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,» e dopo le parole:
«per sostenere progetti relativi alla attivita' di raccolta di
legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»;
d) all'art. 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il
Fondo e' destinato al finanziamento di progetti, di cui sono parte
integrante anche le attivita' di formazione e comunicazione in quanto
funzionali alla realizzazione degli stessi, relativi all'attivita',
di raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo
dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla
battigia del mare, con la finalita' di contenere i consumi
energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa
legnosa e l'autoconsumo, nonche' di prevenire il dissesto
idrogeologico nelle aree interne, nel rispetto della normativa
vigente in materia ambientale.»;
e) il comma 2 dell'art. 2 e' abrogato;
f) all'art. 4, comma 2, lettera e), dopo le parole: «la capacita'
del progetto di diffondere la conoscenza e la consapevolezza
sull'attivita' di raccolta di legname» sono inserite le seguenti:
«avulso e»;
g) all'art. 4, comma 5, dopo le parole: «Gli interventi eseguiti
non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali
e delle risorse naturali e dovranno essere conformi» sono inserite le
seguenti: «alle disposizioni regionali vigenti in materia di
concessioni idrauliche in aree demaniali e».
h) all'art. 5, comma 1, dopo le parole: «Le attivita' di cui al
presente decreto sono finanziate mediante utilizzo delle risorse
stanziate dall'art. 1, comma 444 della legge 29 dicembre 2022, n.
197, pari ad euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023,» sono
inserite le seguenti: «incrementate di 2 milioni di euro per l'anno
2024 dall'art. 12, comma 9-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste.
Roma, 15 maggio 2024
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1020