IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto l'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022 di nomina dei ministri  ed  in  particolare  dell'on.  Francesco
Lollobrigida come Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge  11  novembre  2022,  n.
173, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  dell'11  novembre
2022, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni  dei  ministeri»,  con  il  quale  «Il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre  2022,
n. 204; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare  l'art.  1,
commi 443, 444 e 445; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 10 marzo  2023,  recante  «Condizioni,
criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del  fondo  per  il
finanziamento di progetti relativi alle  attivita'  di  raccolta,  da
parte di imprenditori agricoli, di  legname  depositato  naturalmente
nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e  fiumi  e
sulla  battigia  del  mare,  in  seguito  a  eventi   atmosferici   o
meteorologici, mareggiate e piene»; 
  Visti i commi 9 e 9-bis dell'art. 12 del  decreto-legge  1°  giugno
2023, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno
2023,  recante  «Interventi  urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza
provocata dagli eventi alluvionali  verificatisi  a  partire  dal  1°
maggio 2023», convertito con  modificazioni  dalla  legge  31  luglio
2023, n. 100, con i quali sono stati modificati i  commi  443  e  444
dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 
  Ravvisata la necessita' di uniformare i contenuti del sopra  citato
decreto ministeriale del 10 marzo 2023, al mutato quadro normativo in
premessa; 
  Vista la nota prot. n. 103402 del 30 aprile 2024-U, con la quale il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ha  trasmesso  il  parere
tecnico reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,
nel quale sono formulate alcune proposte di modifica allo  schema  di
decreto in premessa; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenutasi in data 2 maggio
2024; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Al  decreto  del  Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste 10 marzo 2023 sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) la rubrica del decreto e' modificata come segue:  «Condizioni,
criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del  fondo  per  il
finanziamento di progetti relativi alle  attivita'  di  raccolta,  da
parte di  imprenditori  agricoli,  di  legname  avulso  e  depositato
naturalmente nell'alveo dei fiumi,  dei  torrenti,  sulle  sponde  di
laghi e fiumi e sulla battigia del mare»; 
    b) all'art. 1,  comma  1,  dopo  le  parole:  «Agli  imprenditori
agricoli e' consentita  l'attivita'  di  raccolta  di  legname»  sono
inserite le seguenti: «avulso e» e soppresse le parole: «, in seguito
a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene»; 
    c) all'art. 1, comma  2,  dopo  le  parole:  «del  fondo  di  cui
all'art. 1, comma 444 della legge 29  dicembre  2022,  n.  197»  sono
inserite le seguenti: «, rideterminato ai sensi dell'art.  12,  comma
9-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,» e  dopo  le  parole:
«per sostenere  progetti  relativi  alla  attivita'  di  raccolta  di
legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»; 
    d) all'art. 2, il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il
Fondo e' destinato al finanziamento di progetti, di  cui  sono  parte
integrante anche le attivita' di formazione e comunicazione in quanto
funzionali alla realizzazione degli stessi,  relativi  all'attivita',
di raccolta di legname avulso e  depositato  naturalmente  nell'alveo
dei fiumi, dei torrenti, sulle  sponde  di  laghi  e  fiumi  e  sulla
battigia  del  mare,  con  la  finalita'  di  contenere   i   consumi
energetici, di promuovere la produzione  di  energia  dalla  biomassa
legnosa  e  l'autoconsumo,   nonche'   di   prevenire   il   dissesto
idrogeologico  nelle  aree  interne,  nel  rispetto  della  normativa
vigente in materia ambientale.»; 
    e) il comma 2 dell'art. 2 e' abrogato; 
    f) all'art. 4, comma 2, lettera e), dopo le parole: «la capacita'
del  progetto  di  diffondere  la  conoscenza  e  la   consapevolezza
sull'attivita' di raccolta di legname»  sono  inserite  le  seguenti:
«avulso e»; 
    g) all'art. 4, comma 5, dopo le parole: «Gli interventi  eseguiti
non potranno comportare un peggioramento delle condizioni  ambientali
e delle risorse naturali e dovranno essere conformi» sono inserite le
seguenti:  «alle  disposizioni  regionali  vigenti  in   materia   di
concessioni idrauliche in aree demaniali e». 
    h) all'art. 5, comma 1, dopo le parole: «Le attivita' di  cui  al
presente decreto sono  finanziate  mediante  utilizzo  delle  risorse
stanziate dall'art. 1, comma 444 della legge  29  dicembre  2022,  n.
197, pari ad euro 500.000 annui a  decorrere  dall'anno  2023,»  sono
inserite le seguenti: «incrementate di 2 milioni di euro  per  l'anno
2024 dall'art. 12, comma 9-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023,  n.
61». 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  sul
sito del Ministero dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste. 
    Roma, 15 maggio 2024 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1020