IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto
comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati» e, in particolare, l'articolo 2, comma
7, lettere a) ed e), e comma 8, lettere a-bis), l-bis) e l-ter);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado» e, in particolare, l'articolo 270;
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante «Misure
urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in
favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di
rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita'» e, in
particolare, l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» e, in
particolare, l'articolo 19, comma 1 e comma 3-bis;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1,
comma 27;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in
particolare, l'articolo 20, comma 9, secondo periodo;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo
1, commi 652, 653, 654 e 655;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo
1, commi 284 e 285;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo
1, commi 890, 891 e 892;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare,
l'articolo 64-bis, comma 3;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'articolo 14, comma 4-ter e
comma 6-novies;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132, concernente «Regolamento recante criteri per l'autonomia
statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche
e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212, concernente «Regolamento recante disciplina per la definizione
degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge
21 dicembre 1999, n. 508»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n.
143, concernente «Regolamento recante le procedure e le modalita' per
la programmazione e il reclutamento del personale docente e del
personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 597 del 14 agosto 2018 recante «Procedura di
selezione, per titoli, per la costituzione di graduatorie nazionali,
utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e
determinato, per il personale docente delle istituzioni statali
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 4 settembre
2018;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
645 del 31 maggio 2021, recante «Procedura di selezione, per titoli,
per la costituzione di graduatorie nazionali, utili per
l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per
il personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 48 del 18 giugno 2021;
Vista l'informativa del Ministero dell'universita' e della ricerca
alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle
istituzioni AFAM in data 30 novembre 2021;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio Nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 7 novembre
2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 142 del 2024, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30
gennaio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 aprile 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per «legge»: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la
riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati;
b) per «istituzioni»: l'Accademia nazionale di arte drammatica,
le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le
industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di Studi
musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21
dicembre 1999, n. 508;
c) per «Ministro»: il Ministro dell'universita' e della ricerca;
d) per «Ministero»: il Ministero dell'universita' e della
ricerca;
e) per «CNAM»: il Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale;
f) per «Portale unico del reclutamento»: il portale di cui
all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) per «settori artistico-disciplinari»: gli ambiti disciplinari
determinati ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1;
h) per «settori concorsuali»: le aggregazioni di settori
artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei
docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore
artistico-disciplinare;
i) per «graduatorie nazionali», le seguenti graduatorie:
1) graduatorie ad esaurimento (GNE), di cui all'articolo 270,
comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
2) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET),
di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989,
n. 417;
3) graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
4) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
5) graduatorie di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27
dicembre 2017, n. 205;
6) graduatorie di cui all'articolo 3-quater, comma 3, del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
l) per «dotazione organica»: l'organico del personale docente e
non docente definito ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132,
e approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del medesimo decreto;
m) per «profilo disciplinare»: un ambito, all'interno di un
settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze
e competenze, nonche' relativo ad esigenze didattiche e di ricerca
delle istituzioni.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riportano gli articoli 33 e 117 della
Costituzione:
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero
ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale
e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita'
sportiva in tutte le sue forme.»
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.»
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta l'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508 ( Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2000, n. 2:
«Art. 2. (Alta formazione e specializzazione
artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti,
l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA,
nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono,
nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui
l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di
darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione
e specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.
168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi
primarie di alta formazione, di specializzazione e di
ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attivita' di produzione. Sono dotate di
personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga
alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi
principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono
e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui
all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i
titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e' prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato
contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato
in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
il personale docente e non docente. Nell'ambito dell'area
di contrattazione per il personale docente e' istituito il
profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato
e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonche'
obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento
dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la
piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei
limiti delle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1
individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle
relative dotazioni organiche. Limitatamente alla copertura
dei posti in organico che si rendono disponibili si fa
ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo
270, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n.
124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del
citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie
ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla
presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito
delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente
mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
temporaneamente conferiti a personale incluso nelle
predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali
graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti
con contratti di durata non superiore al quinquennio,
rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono
comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il
personale docente e non docente, in servizio nelle
istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in
vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il
trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto
stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente
comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi'
inquadrato il personale inserito nelle graduatorie
nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma
2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti
di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia
regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e
per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni
di cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
a-bis) previsione dell'abilitazione artistica
nazionale quale attestazione della qualificazione
didattica, artistica e scientifica dei docenti nonche'
quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di
reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con
decentramento delle procedure di nomina delle relative
commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione
degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il
conseguimento dell'abilitazione non da' diritto
all'assunzione in ruolo;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche'
dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle
specifiche attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a
quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui
all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data
di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del
settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base,
disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli
alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria
superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale
statizzazione si terra' conto, in particolare nei
capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali,
dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto
domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale
riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
requisiti alla data di entrata in vigore della presente
legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della
contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, decentramento delle procedure di reclutamento a
livello di singola istituzione e previsione del ciclo di
reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
formativa e conseguente disciplina della mobilita' del
personale, anche in deroga, quanto al personale docente,
all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di
cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50
per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della
dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
con l'applicazione al relativo personale della disciplina
di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina
contrattuale .
8-bis. Sulla base di accordi di programma con il
Ministero dell'universita' e della ricerca, le istituzioni
di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga
al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e comunque nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8
del presente articolo, propri modelli funzionali e
organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e
costituzione degli organi di governo, nonche' forme
sostenibili di organizzazione dell'attivita' di ricerca.
Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri per l'ammissione alla
sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei
risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite
massimo delle spese di personale nonche' delle dotazioni
organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi.»
- L'art. 270 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297,
abrogato dal presente regolamento, a decorrere dal termine
di cui all'art. 17, comma 8, recava: « Accesso ai ruoli del
personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori
al pianoforte e dei pianisti accompagnatori»
- Si riporta l'articolo 1-quater del decreto-legge 5
dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola,
universita', beni culturali ed in favore di soggetti
affetti da gravi patologie, nonche' in tema di
rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita'),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2005, n.
284, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 3 febbraio 2006, n. 27, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2006, n. 29, come modificato
dal presente regolamento, a partire dal termine di cui
all'art. 17, comma 8:
«Art. 1-quater. (Personale amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e
musicale). - 1. Per l'anno accademico 2006-2007, le
Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli
Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di
assicurare con carattere di continuita' la funzionalita'
amministrativa, sono autorizzati ad assumere a tempo
indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore,
un contingente non superiore a 716 unita'. Le medesime
istituzioni sono altresi' autorizzate a bandire procedure
concorsuali per il reclutamento, a decorrere dallo stesso
anno accademico 2006-2007, del personale tecnico ed
amministrativo, appartenente agli altri profili
professionali, per un contingente complessivo non superiore
a 200 unita'. Le predette assunzioni sono effettuate
esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in
organico contestualmente alla cessazione dall'incarico di
un corrispondente numero di unita' di personale assunte in
servizio con contratto a tempo determinato e nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante
dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500
euro per l'anno 2006 ed in 375.000 euro a decorrere
dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.»
- Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di
istruzione, universita' e ricerca), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128:
«Art. 19. (Alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 01. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' emanato il regolamento previsto dall'articolo 2,
comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
al fine di consentire le relative procedure di assunzione
in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento
delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli
anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023,
2023-2024 e 2024-2025 fermi restando il limite percentuale
di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in
via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui
all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, sono trasformate in graduatorie nazionali a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e
determinato.
2. Il personale docente che non sia gia' titolare di
contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia
superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione
nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre
anni accademici di insegnamento presso le suddette
istituzioni alla data di entrata in vigore del presente
decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di
cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali
utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a
tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al
comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti
disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita'
definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
3.
3-bis. Il personale che abbia superato un concorso
pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalita'"
o all'area terza di cui all'allegato A al contratto
collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, puo'
essere assunto con contratto a tempo indeterminato al
maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione
degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex
pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle
gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e' autorizzata
per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti gli enti locali
finanziatori si provvede a ripartire le risorse di cui al
comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso
decreto, che devono tenere conto anche della spesa di
ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unita' di
personale assunte secondo le disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficolta'
finanziarie delle accademie non statali di belle arti che
sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, e'
autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1
milione di euro.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca si provvede a ripartire le
risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri,
definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della
spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle
unita' di personale assunte secondo le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»
- Si riporta il comma 27 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«27. Nelle more della ridefinizione delle procedure
per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti
adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca in mancanza del parere del medesimo
Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo
3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono
perfetti ed efficaci.»
- Si riporta l'articolo 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017,
n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,
lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e
z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130:
«Art. 20. (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2023 (18), in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma
2, e con l'indicazione della relativa copertura
finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
2-bis. Anche per le finalita' connesse alla
stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
3. Ferme restando le norme di contenimento della
spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al
31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2,
possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le
assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme
vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a
tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso
pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i
contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento
erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I
predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti
delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga
di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1
e 2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il
servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001
o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al
reclutamento del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino
all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma
7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si
applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti
pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari
di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi
previsti. Il presente articolo non si applica altresi' ai
contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni.
10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e'
prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle
procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020
per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la
stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi
dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma
10, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate
dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di
tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente
presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza
di personale e superare il precariato, nonche' per
garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, per il personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no,
del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini
del presente comma il termine per il conseguimento dei
requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2,
lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre 2022,
fatta salva l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla
base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.»
- Si riportano i commi 652, 653, 654 e 655
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 -
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n.
302, S.O.:
«652. Al fine di consentire il graduale completamento
del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui
all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo
articolo 22-bis e' integrato con uno stanziamento di 5
milioni di euro per l'anno 2018, di 14 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad
assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si
fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla
statizzazione in favore delle istituzioni, ad eccezione
degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il
dissesto finanziario in data successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo
2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui
al periodo precedente sono poste a carico dello Stato,
entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per
l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata
previa richiesta e verifica da parte del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca della
consistenza del disavanzo d'amministrazione
dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal
rendiconto approvato, nonche' da eventuali obbligazioni
contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto
dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi
di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente
notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali
situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto
importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali
dissestati in data successiva alla data di entrata in
vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018,
ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario
dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo
temporale, sono inserite nella massa passiva accertata
dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga
ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo
restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno
2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono
essere assegnate anche prima del perfezionamento della
domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle
istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la
stessa della documentazione richiesta nei termini indicati
dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.
121 del 22 febbraio 2019. Sono fatti salvi gli accordi di
programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, le regioni, gli enti
locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e le accademie non statali di belle
arti, riguardanti processi di statizzazione gia' avviati.
653. Al fine di superare il precariato nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018,
6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro
per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4
milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro
per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1
milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2029. A decorrere dall'anno
2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma
2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento,
utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento
con contratto a tempo indeterminato e determinato, in
subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il
personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo
periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2,
comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il
turn over del personale delle istituzioni di cui al comma
653 e' pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle
cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a
cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per
cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017
per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
con contratti a tempo determinato. Il predetto importo e'
ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito delle
procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, e' destinata una quota, pari ad
almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al
reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i
soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo
indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino
all'applicazione delle disposizioni del predetto
regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia
riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo
indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di
reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca. Il predetto decreto, nei
limiti delle risorse gia' accantonate a tal fine negli anni
accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puo' prevedere
la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in
cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette
risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le
cattedre, puo' essere destinata, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione, al reclutamento di
direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma
653 nonche' alla determinazione e all'ampliamento delle
dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi
musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori
per le industrie artistiche (ISIA).
655. Il personale docente che non sia gia' titolare
di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui
al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai
fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia
maturato, fino all'anno accademico 2020/2021 incluso,
almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una
delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi
di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' inserito in
apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione
degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e
determinato, in subordine alle vigenti graduatorie
nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei
limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e'
disposto con modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.»
- Si riportano i commi 284 e 285 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:
«284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla
legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte
con il personale di ruolo o con contratto a tempo
determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le
istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta
legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio,
in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante
l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di
un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo
massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a
personale incluso nelle graduatorie nazionali.
285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma
284 non sono comunque conferibili al personale in servizio
di ruolo nella medesima istituzione e sono attribuiti
previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino
la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita'
degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di
insegnamento di cui al comma 284 non da' luogo in ogni caso
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.»
- Si riportano i commi 890, 891 e 892 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«890. Nelle more della piena attuazione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le cui disposizioni si
applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023,
l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i
profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle
vigenti graduatorie nazionali per titoli e in subordine
sulle graduatorie di cui all'articolo 3-quater comma 3, del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri e le quantita' numeriche, suddivise tra
personale docente e non docente, da assegnare a ciascuna
istituzione.
891. Dall'anno accademico 2021/2022, ferma restando
la durata dei contratti in essere, gli incarichi di docenza
non rientranti nelle dotazioni organiche delle istituzioni
statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 284, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ridotti in proporzione
al numero di nuovi docenti introdotti in organico ai sensi
del comma 888 del presente articolo. Per le finalita' di
cui al presente comma, le istituzioni statali di alta
formazione artistica, musicale e coreutica effettuano,
entro il 1° aprile 2021, una ricognizione degli incarichi
di cui al primo periodo del presente comma. Il decreto di
riparto di cui al comma 890 del presente articolo tiene
conto degli esiti di tale ricognizione. Alle istituzioni
che non abbiano effettuato la ricognizione non possono
essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai
sensi del comma 888.
892. Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche
delle istituzioni statali di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, le posizioni di accompagnatore al
pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico
di laboratorio, nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca e' istituito uno specifico
fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per
l'anno 2021 e a 19,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Il rapporto di lavoro del personale di cui
al primo periodo e' disciplinato nell'ambito del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e
ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei
trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a
riferimento l'inquadramento economico di tali figure
tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del
comparto. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e
delle modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli
e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al
presente comma, nonche' i criteri di riparto del fondo tra
le istituzioni statali di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, ivi comprese, in esito ai relativi
processi di statizzazione, quelle di cui all'articolo
22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»
- Si riporta l'articolo 64-bis del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2021, n.
181, S.O.:
«Art. 64-bis (Misure di semplificazione nonche' prime
misure attuative del PNRR in materia di alta formazione
artistica, musicale e coreutica). - 1. Al fine di
accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta
formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel
PNRR, si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo.
2. All' articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 102 e' sostituito dal seguente:
"102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta
formazione artistica e musicale e favorire la crescita del
Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici
concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del
pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso
nonche' per l'accesso ai corsi di laurea magistrale
istituiti dalle universita', i diplomi accademici di primo
livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del
sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e
musicale di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 21
dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di
laurea rilasciati dalle universita' appartenenti alle
seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto
ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:
a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli
istituti superiori per le industrie artistiche;
b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da
istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)";
b) al comma 104, dopo le parole: "o di
specializzazione" sono inserite le seguenti: "nonche' a
borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro
bando per attivita' di formazione, studio, ricerca o
perfezionamento".
3. Nelle more della piena attuazione del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2019, n. 143, le istituzioni di cui all' articolo 1 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei
limiti delle facolta' assunzionali autorizzate, personale
amministrativo a tempo indeterminato nei profili di
collaboratore e di elevata professionalita' EP/1 ed EP/2
con procedure concorsuali svolte ai sensi dell' articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Nelle more della piena attuazione del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le
istituzioni statali di cui all' articolo 2, comma 1, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per cento dei
risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno
accademico precedente ai sensi dell' articolo 1, comma 654,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di
belle arti, accreditate ai sensi dell' articolo 29, comma
9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere
su graduatorie nazionali o di istituto, per gli
insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonche' per gli
insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, e' subordinato al
possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai
sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' all'inserimento
nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto
dall' articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, in uno o piu' settori di
competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a
cui afferisce l'insegnamento.
6. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo
3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad
esclusione delle disposizioni di cui all' articolo 8, comma
5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere
dall'anno accademico 2021/2022".
7. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione
e specializzazione artistica e musicale previsti
dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132,
possono essere rimossi, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa diffida, nei
seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di
legge; b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili
dell'istituzione; c) in caso di dissesto finanziario,
quando la situazione economica dell'istituzione non
consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili
ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti
liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il
decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di
un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o
degli organi rimossi nonche' gli ulteriori eventuali
compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione
dell'istituzione.
8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui
all' articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, previo parere favorevole
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, puo' essere autorizzata
l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali
di cui all' articolo 2, comma 1, della medesima legge n.
508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'universita' e della
ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le
procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo
periodo del presente comma e i requisiti di idoneita' delle
strutture, di sostenibilita' e di adeguatezza delle risorse
finanziarie nonche' di conformita' dei servizi che sono
assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando
le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi
dalla data di adozione del decreto di cui al secondo
periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui
al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999
che hanno gia' attivato corsi in sedi decentrate richiedono
l'autorizzazione di cui al presente comma, ove non gia'
autorizzati sulla base di specifiche disposizioni
normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del
presente comma, in assenza di autorizzazione, le
istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei
corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni
ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di
quanto previsto dall' articolo 6, comma 5, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi
decentrate non autorizzate non hanno valore legale.
9. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che le
procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al
superamento del precariato e sono riservate a coloro che
hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici
di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale statali italiane.
10. Al comma 107-bis dell' articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, le parole: "di validita'" sono
sostituite dalle seguenti: "di conseguimento" e le parole:
"31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2022"».
- Si riporta l'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36 - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2022, n.
150:
«Art. 14. (Disposizioni in materia di Universita' e
ricerca). - 1. Al fine di dare attuazione alle misure di
cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di
esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca, le universita'
possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a
tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le
procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi
che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of
Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati
nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon
Europe, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
Alle procedure di cui al primo periodo del presente comma
non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1
della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di
ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, possono assumere gli
studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le
procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla copertura degli
oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti
delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2.
1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle
procedure ivi disciplinate possono accedere altresi' i
soggetti che:
a) hanno partecipato, in qualita' di Principal
Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator
grants dello European Research Council e, pur avendo
ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si
sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al
finanziamento;
b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle
Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le
chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi
di ricerca dello European Research Council avvengono anche
in deroga alle facolta' assunzionali e comunque nei limiti
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle
universita' statali secondo il riparto del fondo per il
finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle
procedure di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 sono altresi'
assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti
di ricerca, conformemente a quanto previsto
dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a
quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle
risorse disponibili sulla base del medesimo investimento
1.2.
3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei
programmi di ricerca di cui al comma 2 e' considerato
merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la
valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli
enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati
dal Ministero dell'universita' e della ricerca e comunque
nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, nel
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza possono assumere per chiamata diretta i
vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo,
anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16,
comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite
misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni
di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare
l'accoglimento dei ricercatori presso le universita'
italiane, statali e non statali legalmente riconosciute,
gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento
speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4-bis. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, le parole: "quattro anni" sono sostituite
dalle seguenti: "sei anni". La disposizione di cui al primo
periodo si applica anche al mandato dei componenti del
Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in
carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti
i seguenti: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il
personale docente e' istituito il profilo professionale del
ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con
preminenti funzioni di ricerca nonche' obblighi didattici
nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro,
al quale non puo' essere affidata la piena responsabilita'
didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, le
istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da
ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni
organiche";
b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le
seguenti:
"l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni
di personale, decentramento delle procedure di reclutamento
a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di
reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
formativa e conseguente disciplina della mobilita' del
personale, anche in deroga, quanto al personale docente,
all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di
cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50
per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della
dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
con l'applicazione al relativo personale della disciplina
di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina
contrattuale".
4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione
di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258
del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza triennale
a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie
valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di
personale per la sola istituzione che li costituisce,
nonche' quali graduatorie d'istituto valide ai fini del
reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo
periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo
della percentuale a carico delle regioni, con risorse
proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c),
del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012".
6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
14 gennaio 2008, n. 21, la parola «due» e' sostituita dalla
seguente: "tre".
6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito
della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto
Piano, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Gruppi e settori
scientifico-disciplinari). - 1. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione il
Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare,
su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN),
definisce, secondo criteri di affinita' e attinenza
scientifica, formativa e culturale, i gruppi
scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.
2. I gruppi scientifico-disciplinari: a) sono
utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure
di cui agli articoli 18 e 24; b) sono il riferimento per
l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e
dei ricercatori; c) possono essere articolati in settori
scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione
degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi
95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
all'indicazione della relativa afferenza dei professori di
prima e seconda fascia e dei ricercatori; d) sono il
riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da
parte del docente.
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari
non puo' essere superiore a quello dei settori concorsuali
di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 855 del 30 ottobre
2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede
anche alla riconduzione dei settori
scientifico-disciplinari ai gruppi
scientifico-disciplinari, nonche' alla razionalizzazione e
all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di
cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233.
5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori
scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del
Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In
assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla
scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si
provvede con decreto del Ministro".
6-ter. Alle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui
all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi,
in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le
procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nonche' l'inquadramento dei
professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori
restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali
secondo le norme vigenti prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere
dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i
riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori
concorsuali contenuti in disposizioni legislative e
regolamentari si intendono riferiti ai gruppi
scientifico-disciplinari.
6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, il comma 99 e' abrogato.
6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le
parole: "decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della
legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle
seguenti: "decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240".
6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4
novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: "frontale",
ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: "per lo
svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste";
b) al terzo periodo:
1) la parola: "frontale" e' sostituita dalle
seguenti: "per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie
forme previste";
2) dopo le parole: "della diversita' dei" sono
inserite le seguenti: "gruppi e dei";
3) le parole: "decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" sono
sostituite dalle seguenti: "regolamento di ateneo, ai sensi
dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n.
168".
6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di
cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le
universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni
il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato
riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca
ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono
stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici
progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo
determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati
in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da
soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di
specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e
possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due
anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere
nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di
ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un
ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze
relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La
durata complessiva dei contratti di cui al presente
articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti,
non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai
fini della durata complessiva del contratto di cui al
presente articolo, non sono presi in considerazione i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o
paternita' o per motivi di salute secondo la normativa
vigente.
3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano,
con apposito regolamento, le modalita' di selezione per il
conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione
di procedure di selezione relative ad una o piu' aree
scientifiche rientranti nel medesimo gruppo
scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di
ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu'
aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte
a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto
all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le
modalita' di svolgimento dello stesso. Il bando di
selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito
internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del
Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Unione
europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale.
4. Possono concorrere alle selezioni di cui al
comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del
titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente
conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati,
del titolo di specializzazione di area medica, con
esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo
indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonche'
di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo
24. Possono altresi' concorrere alle selezioni coloro che
sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di
ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso
di specializzazione di area medica, purche' il
conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi
successivi alla data di pubblicazione del bando di
selezione.
5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire
l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3
anche a coloro che sono in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al
comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della
formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto
come titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini
della previsione di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
6. L'importo del contratto di ricerca di cui al
presente articolo e' stabilito in sede di contrattazione
collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei
contratti di cui al presente articolo non puo' essere
superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio
per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante
dai bilanci approvati.
7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con
borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite
da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle
esclusivamente finalizzate alla mobilita' internazionale
per motivi di ricerca.
8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con
la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area
medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento
in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio
presso le amministrazioni pubbliche.
9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto
di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne'
possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".
6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera e-ter),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "master
universitario di secondo livello" sono aggiunte le
seguenti: "o l'essere stati titolari per almeno due anni di
contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "master
universitario di secondo livello" sono inserite le
seguenti: "o al contratto di ricerca".
6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica possono stipulare contratti
di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del
presente articolo, mediante l'indizione di procedure di
selezione relative ad uno o piu' settori
artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a
finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della
posizione. Per i cinque anni successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle
procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a
coloro che sono in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui
all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, come sostituito dal comma 6-septies del presente
articolo, costituiscono titolo preferenziale ai fini della
formazione delle relative graduatorie.
6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di
cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei
contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano
frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto
attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso
universita' o istituti di ricerca, italiani o stranieri,
diversi da quella che ha emanato il bando";
b) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: "I destinatari"
sono inserite le seguenti: "dei contratti di cui al comma
1";
2) alla lettera a), le parole: "settore
concorsuale" sono sostituite dalle seguenti: "gruppo
scientifico-disciplinare";
3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' dei soggetti che abbiano gia'
usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al
comma 3";
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) deliberazione della chiamata del vincitore da
parte dell'universita' al termine dei lavori della
commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di
ricercatore universitario a tempo determinato e' stipulato
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
conclusione della procedura di selezione. In caso di
mancata stipulazione del contratto, per i tre anni
successivi l'universita' non puo' bandire nuove procedure
di selezione per il medesimo gruppo
scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento
interessato";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il contratto per ricercatore universitario a
tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e
non e' rinnovabile. Il conferimento del contratto e'
incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro
subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la
titolarita' di contratti di ricerca anche presso altre
universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse di
dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a
qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o
straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla
mobilita' internazionale per motivi di ricerca. Ai fini
della durata del rapporto instaurato con il titolare del
contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per
maternita', paternita' o per motivi di salute secondo la
normativa vigente non sono computati, su richiesta del
titolare del contratto";
d) al comma 4, le parole: "di cui al comma 3, lettere
a) e b)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma
3";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno
e per ciascuno dei successivi anni di titolarita' del
contratto, l'universita' valuta, su istanza
dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che
abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di
cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in
conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale, individuati con apposito
regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con
decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita'
nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto e' inquadrato
nel ruolo di professore di seconda fascia. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione";
f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
"5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede,
in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica
nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di
riferimento";
g) il comma 7 e' abrogato;
h) al comma 8:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: "lettera b),"
sono soppresse;
i) al comma 9, le parole: ", lettere a) e b)," sono
soppresse;
l) al comma 9-ter, le parole: ", lettera b),",
ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;
m) dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente:
"9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di
terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3,
concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento
svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di
finanziamento premiale a valere sul Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' ai sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98".
6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: ",
lettera b)" fino alla fine del comma sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 5, le parole: "lettera
b)," sono soppresse.
6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 6-decies e 6-undecies si provvede nell'ambito
delle risorse assunzionali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
6-terdecies. Ferma restando la possibilita' di indire
procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base delle risorse
e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui
all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'
all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
universita' possono altresi' indire procedure per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e
ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le universita' possono utilizzare le risorse relative ai
piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di
stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del
presente articolo.
6-quaterdecies. Fino al 31 luglio 2024, limitatamente
alle risorse gia' programmate ovvero deliberate dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine, le
universita', le istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico e' riconosciuto equipollente al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca
possono indire procedure per il conferimento di assegni di
ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, i
contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies
del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai
macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme
vigenti prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilita' di
ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti
di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del
presente articolo, a valere sulle risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le universita' possono
indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, in attuazione delle
misure previste dal medesimo Piano, nonche' di quelle
previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR)
2021-2027.
6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all'articolo
24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, gia' bandite alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-septiesdecies. Fino al 31 dicembre 2026, le
universita' riservano una quota non inferiore al 25 per
cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di
cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come modificato dal comma 6-decies del presente articolo,
ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non
inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a
tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che
sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre
anni, titolari di uno o piu' assegni di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
6-duodevicies. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti
che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti
da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e che
stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma
6-decies del presente articolo, e' riconosciuto, a
richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di
servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo,
la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi
dalla presa di servizio. Fino al 31 dicembre 2026, ai
soggetti che sono stati titolari, per un periodo non
inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e che stipulano
un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies
del presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai
fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due
anni.
6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di cui
all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi
degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Non rientrano nel computo del
predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli
articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione
dalle procedure di cui all'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies
del presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma
6-decies, lettera b), numero 3), non si applica ai titolari
dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
6-vicies. Al fine di agevolare il raggiungimento
degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1,
Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
dopo l'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e' inserito il seguente:
"Art. 24-ter (Tecnologi a tempo indeterminato). -
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nonche' nei limiti delle risorse
assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di
svolgere attivita' professionali e gestionali di supporto e
coordinamento della ricerca, di promozione del processo di
trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione
delle infrastrutture, nonche' di tutela della proprieta'
industriale, le universita' possono assumere personale di
elevata professionalita' con qualifica di tecnologo a tempo
indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al
comma 1 e' disciplinato nell'ambito del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e
ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il
trattamento economico non inferiore a quello spettante al
personale di categoria EP.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni
e delle modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli,
non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le
modalita' delle procedure concorsuali per le assunzioni di
cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli e'
valorizzata la precedente esperienza professionale quale
tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis".
6-vicies semel. In via di prima applicazione e
comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di
cui al comma 3 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre
2010, n. 240, introdotto dal comma 6-vicies del presente
articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo
articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento
dei posti messi a bando, per il personale, assunto con
contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per
almeno tre anni documentata attivita' di supporto
tecnico-scientifico alla ricerca, attivita' di
progettazione e di gestione delle infrastrutture e
attivita' di trasferimento tecnologico ovvero compiti di
supporto tecnico-scientifico alle attivita' di ricerca,
didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta
servizio, nonche' per il personale che ha prestato servizio
come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo
24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a
dare attuazione al PNRR negli specifici ambiti di
competenza, il personale dell'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia gia' inquadrato nel ruolo ad
esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, puo' optare per il
passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con
conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Alla copertura
dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e
tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere
dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di
spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia, di cui al primo periodo della lettera a) del
comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di
ricercatore e tecnologo e' disciplinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad
esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e
tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.
6-vicies ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 30
novembre 1989, n. 398, le parole: ", per lo svolgimento di
attivita' di ricerca dopo il dottorato" sono soppresse.
6-vicies quater. All'articolo 1 della legge 14
novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis e' inserito il
seguente:
"4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in
applicazione della presente legge possono essere destinate
anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al
comma 1, nonche' di altri soggetti pubblici e privati,
della disponibilita' di posti letto per studenti
universitari, mediante l'acquisizione del diritto di
proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di
locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi
di adeguamento delle residenze universitarie agli standard
di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11
dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo,
recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con
separato bando riservato alle finalita' di cui al presente
comma, da adottarsi con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sono definite le
procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti
e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono
indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al
fine di adeguarli alle modalita' di acquisizione della
disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al
fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al
target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento
di nomina della commissione di cui al comma 5, che puo'
essere composta da rappresentati indicati dal solo
Ministero dell'universita' e della ricerca, possono non
essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli
acquisti di cui al presente comma non si applica la
disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."».
- Il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento
recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135.
- Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante
disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre
1999, n. 508), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2005, n. 243.
- Il DP.R. 7 agosto 2019, n. 143 (Regolamento recante
le procedure e le modalita' per la programmazione e il
reclutamento del personale docente e del personale
amministrativo e tecnico del comparto AFAM), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2019, n. 294.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 597 del 14 agosto 2018
recante «Procedura di selezione, per titoli, per la
costituzione di graduatorie nazionali, utili per
l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e
determinato, per il personale docente delle istituzioni
statali dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica» e' pubblicato, mediante comunicato, nella
Gazzetta Ufficiale n.70 del 4 settembre 2018.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca n. 645 del 31 maggio 2021, recante «Procedura di
selezione, per titoli, per la costituzione di graduatorie
nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo
indeterminato e determinato, per il personale docente delle
istituzioni statali dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 18 giugno 2021.
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 35-ter del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.:
«Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). - 1.
L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle
amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1,
comma 2, e nelle autorita' amministrative indipendenti
avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima
partecipazione ai quali si accede mediante registrazione
nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3,
comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito
denominato "Portale", disponibile all'indirizzo
www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne cura la gestione.
2. All'atto della registrazione al Portale
l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo
di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o
un domicilio digitale a lui intestato al quale intende
ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui
intende partecipare, ivi inclusa quella relativa
all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un
recapito telefonico. La registrazione al Portale e'
gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente mediante i
sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi
2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuate le caratteristiche e le modalita' di
funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per
la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le
modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte
delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la
pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di
mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti ed
esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la
pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione
dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per
assicurare l'integrita' e la riservatezza dei dati
personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e
l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In
relazione alle procedure per il reclutamento delle
amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al
terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi
ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo
periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' adottato apposito
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei
dati personali. La veridicita' delle dichiarazioni rese
dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle amministrazioni
che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto
amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.
2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione
delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e
sul Portale unico del reclutamento esonera le
amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali,
dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche
nella Gazzetta Ufficiale.
3.
4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti
locali per le rispettive selezioni di personale. Le
modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali
sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione di cui al comma 2.
5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del
personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo
schema predisposto dal Dipartimento della funzione
pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della
documentazione relativa a tali procedure da parte delle
amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la
pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo
parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a
tali procedure.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.»
- Si riporta l'articolo 3-quinquies del decreto-legge
10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti per il
diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita' del sistema universitario e della ricerca),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2008, n.
263, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
gennaio 2009, n. 6.:
«Art. 3-quinquies (Definizione degli ordinamenti
didattici delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica). - 1. Attraverso appositi decreti
ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli
obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari
entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli
insegnamenti da attivare.»
- Per il testo dell'articolo 270 del D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre
1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del
personale della scuola), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 novembre 1989, n. 260, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1:
«Art. 12. - 1. In prima applicazione del presente
decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice i
concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli
previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli
indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti,
compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al
corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano
disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico
1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie
nazionali compilate ai sensi dell'art. 8-bis del
decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle
graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, nonche' di eventuali
graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per
titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli
riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle
arti, indetto ai sensi dell'art. 55 della legge 20 maggio
1982, n. 270.
3. Negli anni successivi, a partire dall'inizio
dell'anno scolastico 1990-91, tutti i posti che, pur
essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono
stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli
titoli devono essere restituiti integralmente al concorso
per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove
necessario, anche ai concorsi successivi, mediante
riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai
concorsi per soli titoli.»
- Si riporta l'articolo 2-bis del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in
materia di esami di Stato e di Universita'), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 20014, n. 88, convertito
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130:
«Art. 2-bis (Graduatorie dell'AFAM). - 1. I docenti
precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale
(AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie,
previa valutazione dei titoli artistico-professionali e
culturali da svolgersi secondo modalita' definite con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.»
- Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104 -(Misure urgenti in materia di
istruzione, universita' e ricerca), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013,
n. 264, come modificato dal presente regolamento a
decorrere da termine stabilito dall'art. 17, comma 8:
«Art. 19. (Alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 01. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' emanato il regolamento previsto dall'articolo 2,
comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
al fine di consentire le relative procedure di assunzione
in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento
delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli
anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023,
2023-2024 e 2024-2025 fermi restando il limite percentuale
di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in
via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui
all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, sono trasformate in graduatorie nazionali a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e
determinato.
2. Il personale docente che non sia gia' titolare di
contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia
superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione
nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre
anni accademici di insegnamento presso le suddette
istituzioni alla data di entrata in vigore del presente
decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di
cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali
utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a
tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al
comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti
disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita'
definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
3.
3-bis. (abrogato)
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione
degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex
pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle
gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e' autorizzata
per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti gli enti locali
finanziatori si provvede a ripartire le risorse di cui al
comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso
decreto, che devono tenere conto anche della spesa di
ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unita' di
personale assunte secondo le disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficolta'
finanziarie delle accademie non statali di belle arti che
sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, e'
autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1
milione di euro.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca si provvede a ripartire le
risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri,
definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della
spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle
unita' di personale assunte secondo le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»
- Si riporta il comma 655 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«655. Il personale docente che non sia gia' titolare
di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui
al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai
fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia
maturato, fino all'anno accademico 2020/2021 incluso,
almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una
delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi
di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' inserito in
apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione
degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e
determinato, in subordine alle vigenti graduatorie
nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei
limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e'
disposto con modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.»
- Si riporta l'articolo 3-quater della legge 9 gennaio
2020, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'istituzione del
Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita'
e della ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
gennaio 2020, n. 6, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61:
«Art. 3-quater (Disposizioni urgenti in materia di
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 1. Le disposizioni del regolamento recante le
procedure e le modalita' per la programmazione e il
reclutamento del personale docente e del personale
amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n.
143, si applicano "a decorrere dall'anno accademico
2025/2026 ad esclusione delle disposizioni di cui all'
articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si
applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In
sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento
del personale di cui all'articolo 2 del medesimo
regolamento e' approvata dal consiglio di amministrazione
su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre
2024.
2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere
dall'anno accademico 2025/2026.
3. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino all'anno
accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle
seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".»
- Si riporta l'articolo 7 del D.P.R. 28 febbraio 2003,
n. 132 (Regolamento recante criteri per l'autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni
artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999,
n. 508), pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 13 giugno
2003, n. 135:
«Art.7. (Consiglio di amministrazione). - 1. Il
consiglio di amministrazione e' composto da cinque
componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore,
designato dal consiglio accademico;
d) uno studente designato dalla consulta degli
studenti;
e) un esperto di amministrazione, nominato dal
Ministro, scelto fra personalita' del mondo dell'arte e
della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle
professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il consiglio di amministrazione e' integrato di
ulteriori componenti, fino ad in massimo di due, nominati
dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali,
fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o
scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti
soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento
dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella
stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al
comma 3, nominati successivamente alla costituzione del
consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza
dell'intero organo.
5. Al consiglio di amministrazione partecipa il
direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione
delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della
ricerca e della produzione definite dal consiglio
accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della
gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a
potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In
particolare:
a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo
statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo
di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la
programmazione della gestione economica dell'istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative
variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilita' di
bilancio, e su proposta del consiglio accademico,
l'organico del personale docente per le attivita'
didattiche e di ricerca, nonche' del personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto
conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca
derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio
accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui
al comma 6, lettera d), e' approvata con decreto del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
8. Nelle deliberazioni del consiglio di
amministrazione, in caso di parita' di voti, prevale il
voto espresso dal presidente.»