IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  132,  recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e  la  resilienza  come  modificato  dal  regolamento  UE  n.
2021/2106 del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni
e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa  e
della resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13  luglio  202,
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Visto  l'Investimento  2.1  «Sviluppo  logistica  per   i   settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura,  silvicoltura,  floricoltura  e
vivaismo» previsto nell'ambito della Missione 2 - «Rivoluzione  verde
e transizione ecologica», Componente 1 - «Agricoltura sostenibile  ed
economia circolare», volto a promuovere, con una dotazione pari a 800
milioni di euro, interventi  volti  a  migliorare  la  sostenibilita'
della logistica dei settori  agroalimentare,  pesca  e  acquacoltura,
silvicoltura,  anche  mediante  il  miglioramento   della   capacita'
logistica dei mercati all'ingrosso (M2C1-2.1); 
  Visto l'allegato riveduto della citata decisione di esecuzione  del
Consiglio del 13 luglio 2021, ai sensi del  quale  tale  investimento
prevede, tra l'altro, «Il  sostegno  agli  investimenti  materiali  e
immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole,
trasformazione e conservazione delle materie prime,  digitalizzazione
della   logistica   e   interventi   infrastrutturali   sui   mercati
alimentari), agli  investimenti  nel  trasporto  alimentare  e  nella
logistica  per  ridurre   i   costi   ambientali   ed   economici   e
all'innovazione  dei  processi  di  produzione,  dell'agricoltura  di
precisione  e  della  tracciabilita'  (ad   esempio   attraverso   la
blockchain)»; 
  Visti, altresi',  i  traguardi  e  gli  obiettivi  individuati  per
l'investimento  M2C1-2.1  dal  medesimo  allegato  riveduto   e,   in
particolare: 
    a) il traguardo M2C1-3, da conseguire entro il 31 dicembre  2022:
«Pubblicazione della graduatoria finale  nell'ambito  del  regime  di
incentivi alla logistica»; 
    b) l'obiettivo M2C1-10, da conseguire entro il  30  giugno  2026:
«Almeno quarantotto interventi per  migliorare  la  logistica  per  i
settori   agroalimentare,   pesca   e   acquacoltura,   silvicoltura,
floricoltura e vivaismo»; 
  Vista, inoltre, la descrizione recata  dall'allegato  riveduto  dei
predetti  traguardi  e  obiettivi,  secondo   cui   il   decreto   di
approvazione deve definire la  graduatoria  finale  e  il  regime  di
incentivi alla logistica deve includere gli elementi seguenti: 
    a) criteri di ammissibilita'  che  garantiscano  che  i  progetti
selezionati    siano    conformi    agli     orientamenti     tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
(2021/C58/01)  mediante  l'uso  di  un  elenco  di  esclusione  e  il
requisito di conformita' alla pertinente normativa ambientale dell'UE
e nazionale; 
    b) impegno affinche' il contributo per il clima dell'investimento
ammonti almeno  al  32%  del  costo  complessivo  degli  investimenti
sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI  del
regolamento (UE) n. 2021/241; 
    c)   impegno   affinche'   il   contributo   per   il    digitale
dell'investimento ammonti almeno al 27% del costo  complessivo  degli
investimenti  sostenuti  dall'RRF  secondo  la  metodologia  di   cui
all'allegato VII del regolamento (UE) n. 2021/241; 
    d) impegno a riferire in merito  all'attuazione  della  misura  a
meta' della durata del regime e alla fine dello stesso; 
  Visto l'art. 22 del regolamento (UE) n.  2021/241,  in  materia  di
prevenzione di sana gestione finanziaria,  assenza  di  conflitti  di
interessi, di frodi e corruzione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 che, a  seguito  della  valutazione  positiva  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio  ECOFIN,  ha
assegnato alle singole amministrazioni titolari degli  interventi  le
risorse finanziarie previste per l'attuazione  degli  interventi  del
PNRR,  assegnando,  in  particolare,  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e  forestali  la  somma  di  euro  800.000.000,00
(ottocentomilioni/00) per la realizzazione dell'Investimento  M2C1  -
2.1 e prevedendo, tra l'altro, che le amministrazioni titolari  degli
interventi  adottano  ogni  iniziativa   necessaria   ad   assicurare
l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate  e
la   tempestiva   realizzazione   degli   interventi    secondo    il
cronoprogramma  previsto  dal  PNRR,   ivi   compreso   il   puntuale
raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi; 
  Visto   l'accordo,   denominato   Operational   Arrangement   (ref.
Ares(2021)7947180-22 dicembre 2021) siglato dalla Commissione europea
e dallo Stato italiano il 22 dicembre  2021  ed  in  particolare  gli
allegati I e II; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione   e   snellimento   delle   procedure»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del  menzionato
decreto-legge n. 77/2021, il quale stabilisce che «le amministrazioni
di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di  definizione
delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40
per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto, altresi', l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, ai
sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale  titolare   di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,  rendicontazione
e controllo; 
  Visto, inoltre, l'art. 10 del medesimo decreto-legge n. 77/2021, il
quale prevede che, per  sostenere  la  definizione  e  l'avvio  delle
procedure   di   affidamento   ed   accelerare   l'attuazione   degli
investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal  PNRR  e
dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020
e  2021-2027,  le  amministrazioni  interessate,  mediante   apposite
convenzioni, possono  avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo  di
societa' in house qualificate  ai  sensi  dell'art.  38  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto in particolare, l'art. 7, comma 1, secondo periodo del citato
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del  quale  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione  delle
amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1 del  decreto-legge  n.  77
del 31 maggio 2021; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1 del decreto-legge n. 77 del 2021,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 108 del 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai
sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite le  procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della medesima legge 30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021, nel quale sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) n. 2019/2088; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139  della  Commissione
del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE)  n.  2020/852  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che modifica il regolamento (UE) n. 2015/1017; 
  Visto l'art. 17 del citato regolamento (UE) n. 2020/852,  che  reca
il  principio  di  non  arrecare  un  danno  significativo   (Do   no
significant harm - DNSH); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio "non arrecare  un  danno  significativo"  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visto l'art. 25, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione»,   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.  165,  che  dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Viste le circolari RGS-MEF in materia di  selezione,  monitoraggio,
rendicontazione e controllo dei progetti finanziati con risorse PNRR,
e tra queste quelle emanate nel 2021 (nn. 21, 25, 32 e 33), nel  2022
(nn. 4, 6, 9, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 e 41), nel 2023 (nn.  1,
10, 11, 16 e 19) e nel 2024 (nn. 2, 13); 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, con l'obiettivo
di implementare la reciproca collaborazione e garantire  un  adeguato
presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e  valorizzazione  dei  giovani  ed   il   superamento   dei   divari
territoriali; 
  Visto  l'avviso  di  consultazione  tecnica   «PNRR,   Missione   2
"Rivoluzione  verde  e  transizione  ecologica"  -  Componente  C1  -
"Economia circolare e agricoltura sostenibile" - Investimento  2.1  -
"Sviluppo  logistica  per   i   settori   agroalimentare,   pesca   e
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo",  approvato  con
decreto n. 563135 del 28 ottobre 2021 e pubblicato sul sito  internet
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino al
31 dicembre  2021,  avente  lo  scopo  di  informare  il  settore  di
riferimento in merito alla  realizzazione  dell'investimento  di  che
trattasi e raccogliere  osservazioni  e  proposte  dei  portatori  di
interesse, onde costruire efficaci dispositivi  di  attuazione  dello
stesso; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea L187 del 26 giugno 2014 e con incluso  l'allegato  1  per  la
definizione delle piccole e medie imprese e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 56 del predetto regolamento  (UE)  n.
651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni,  che  disciplina
gli «Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2023  della  Commissione  del  1°
luglio 2023, che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento  UE
n. 651/2014, prorogando la validita' del  regolamento  stesso  al  31
dicembre 2026; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»  e,  in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1,  commi  125  e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234  e  successive
modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5
marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale
degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, 31  maggio  2017,  n.  115
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6  della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche
e integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale del 13 giugno 2022, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 192 del 18  agosto  2022,  che
definisce le modalita' e i termini di presentazione delle domande  di
accesso alle agevolazioni  previste  a  sostegno  degli  investimenti
materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurne  i
costi ambientali ed  economici  e  per  sostenere  l'innovazione  dei
processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1; 
  Visto in particolare, l'art.  3,  comma  3,  del  predetto  decreto
ministeriale del 13  giugno  2022,  ai  sensi  del  quale  «le  quote
indicate al precedente comma 2 potranno essere  oggetto  di  modifica
e/o integrazione nel corso di attuazione della misura,  in  relazione
all'andamento della stessa»; 
  Visto l'avviso prot. n. 452233 del 21 settembre  2022,  recante  le
modalita' e i termini di presentazione delle domande di accesso  alle
agevolazioni previste  a  sostegno  degli  investimenti  materiali  e
immateriali  nella  logistica  agroalimentare  per  ridurne  i  costi
ambientali ed economici e per sostenere  l'innovazione  dei  processi
produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 «Sviluppo
logistica  per  i  settori  agroalimentare,  pesca  e   acquacoltura,
silvicoltura,  floricoltura   e   vivaismo»   del   PNRR   finanziato
dall'Unione  europea,  nonche'  ulteriori  indicazioni   utili   alla
corretta attuazione dell'intervento; 
  Visto il decreto ministeriale prot. n. 347877, del 5  agosto  2022,
recante «Disposizioni necessarie  all'attuazione  della  misura  PNRR
"Sviluppo  logistica  per   i   settori   agroalimentare,   pesca   e
acquacoltura,  silvicoltura,   floricoltura   e   vivaismo,   tramite
miglioramento della capacita' logistica  dei  mercati  agroalimentari
all'ingrosso»; 
  Visto, in particolare, l'art. 3,  comma  4,  del  predetto  decreto
ministeriale prot. n. 347877/2022,  ai  sensi  del  quale  «la  quota
indicata al precedente comma 1 potra' essere oggetto di modifica  e/o
integrazione nel corso  di  attuazione  della  misura,  in  relazione
all'andamento della stessa»; 
  Visto l'avviso prot. n. 531649 del  19  ottobre  2022,  recante  le
modalita' e i termini di presentazione delle domande di accesso  alle
agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per  lo  sviluppo
della  logistica  agroalimentare  tramite  il   miglioramento   della
capacita'  logistica   dei   mercati   agroalimentari   all'ingrosso,
nell'ambito dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per  i  settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura,  silvicoltura,  floricoltura  e
vivaismo»  della  Missione  2  -  «Rivoluzione  verde  e  transizione
ecologica», Componente  1  -  «Agricoltura  sostenibile  ed  economia
circolare»  del  PNRR,  nonche'  ulteriori  indicazioni  utili   alla
corretta attuazione dell'intervento; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali prot. n. 378154 del 30 agosto 2022,  recante  «Disposizioni
necessarie all'attuazione dell'Investimento 2.1  "Sviluppo  logistica
per i settori agroalimentare,  pesca  e  acquacoltura,  silvicoltura,
floricoltura e vivaismo",  previsto  nell'ambito  della  Missione  2,
Componente 1, del PNRR, con particolare riferimento alla finalita' di
sviluppo della  logistica  agroalimentare  tramite  il  miglioramento
della capacita' logistica dei porti»; 
  Visti, in particolare, l'art. 3,  comma  1,  del  predetto  decreto
ministeriale n. 378154/2022, ai sensi del quale  «per  gli  anni  dal
2022  al  2026,  sono  disponibili  per  l'attuazione  del   presente
intervento risorse finanziarie pari a euro  150.000.000,00  a  valere
sui fondi del PNRR destinati all'Investimento 2.1 della  Missione  2,
Componente 1» e comma 4, ai sensi del quale  «la  quota  indicata  al
precedente comma 1 potra' essere oggetto di modifica e/o integrazione
nel corso di attuazione  della  misura,  in  relazione  all'andamento
della stessa. Qualora le risorse destinate agli  interventi  previsti
dal presente decreto non dovessero essere integralmente assorbite, il
Ministero potra' disporne l'utilizzo per finanziare altre  misure  di
attuazione dell'investimento 2.1 "Sviluppo logistica  per  i  settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura,  silvicoltura,  floricoltura  e
vivaismo", nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR»; 
  Visto l'avviso prot. n. 537930  del  21  ottobre  2022,  recante  i
termini e le modalita' di presentazione delle domande di  accesso  ai
contributi e gli ulteriori  elementi  atti  a  definire  la  corretta
attuazione  dell'intervento  previsto  per   sostenere,   nell'ambito
dell'Investimento  M2C1-2.1  «Sviluppo  logistica   per   i   settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura,  silvicoltura,  floricoltura  e
vivaismo»  del  PNRR,  lo  sviluppo  della  logistica  agroalimentare
tramite il miglioramento della capacita' logistica dei porti; 
  Vista la nota prot. 68795 del 10 febbraio 2023; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n. 658961 del 22 dicembre 2022,
che approva la convenzione con  il  soggetto  gestore  per  la  linea
«imprese»; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n. 216254 del 21  aprile  2023,
che approva la convenzione con  il  soggetto  gestore  per  la  linea
«mercati» e «porti»; 
  Visto il decreto prot. 127062 del 27 febbraio 2023, di approvazione
della graduatoria finale consolidata per l'accesso alle  agevolazioni
per  lo  sviluppo  della   logistica   agroalimentare   dei   mercati
agroalimentari  all'ingrosso,   gia'   approvata   con   il   decreto
direttoriale prot.  n.  657897  del  22  dicembre  2022,  nell'ambito
dell'Investimento   2.1   «Sviluppo   logistica   per    i    settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura,  silvicoltura,  floricoltura  e
vivaismo», della  Missione  2  -  «Rivoluzione  verde  e  transizione
ecologica», Componente  1  -  «Agricoltura  sostenibile  ed  economia
circolare» del PNRR; 
  Visto  il  decreto  prot.  n.  127073  del  27  febbraio  2023,  di
approvazione della graduatoria finale per l'accesso alle agevolazioni
per lo sviluppo della logistica agroalimentare delle  aree  portuali,
gia' approvata con il decreto direttoriale prot.  n.  658834  del  22
dicembre 2022, nell'ambito dell'Investimento 2.1 «Sviluppo  logistica
per i settori agroalimentare,  pesca  e  acquacoltura,  silvicoltura,
floricoltura e vivaismo», della Missione 2  -  «Rivoluzione  verde  e
transizione ecologica», Componente 1 -  «Agricoltura  sostenibile  ed
economia circolare» del PNRR; 
  Visto il decreto prot. n. 660333  del  29  novembre  2023,  recante
trasferimento delle risorse residue di cui  al  decreto  ministeriale
prot. n. 378154/2022 ai progetti di cui al decreto ministeriale prot.
n. 347877/2022, a valere sui fondi  dell'Investimento  2.1  «Sviluppo
logistica  per  i  settori  agroalimentare,  pesca  e   acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo»,  previsto  nell'ambito  della
Missione 2, Componente 1, del PNRR, finanziato dall'Unione europea; 
  Vista la nota pervenuta dal suddetto soggetto gestore, prot.  MASAF
n. 184986 del 23 aprile 2024, nella quale  viene  comunicato  che,  a
seguito delle istruttorie svolte,  la  linea  «imprese»,  di  cui  al
decreto ministeriale del 13 giugno 2022, e la linea «porti»,  di  cui
al decreto ministeriale prot. n. 378154/2022,  hanno  registrato  una
dotazione  di  risorse  residue  per  la  linea  «imprese»   pari   a
85.628.407,89 euro e per la linea «porti» pari a  5.729.460,73  euro,
complessivamente pari quindi a 91.357.868,62  euro,  al  netto  delle
competenze spettanti  al  medesimo  soggetto  gestore  ai  sensi  del
decreto direttoriale prot. n. 216254 del 22 aprile 2023; 
  Visto che nella stessa nota  viene  comunicato  che  per  la  linea
«mercati», di cui al decreto ministeriale prot.  n.  347877/2022,  e'
invece presente un rilevante overbooking di istanze; 
  Dato atto della necessita' di impegnare le risorse residue  di  cui
ai citati decreto ministeriale del  13  giugno  2022,  relativo  alla
logistica «imprese», e prot. n. 378154/2022, relativo alla  logistica
«porti», anche al fine del  conseguimento  del  target  finale  della
misura M2C1-10, consistente nella realizzazione di almeno quarantotto
interventi; 
  Ritenuto opportuno,  pertanto,  procedere  allo  scorrimento  della
graduatoria per la linea «mercati», di cui  al  decreto  direttoriale
prot. 127062 del 27 febbraio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale prot. n.
378154/2022, e dell'art. 3, comma 3, del decreto  ministeriale  prot.
n. 268373/2022, nonche' ai sensi dell'art. 3, comma  4,  del  decreto
ministeriale  prot.  n.  347877/2022,  e  tenuto  conto  del  decreto
direttoriale prot. n. 216254/2023 e del decreto direttoriale prot. n.
65896/2022, le risorse residue di cui ai decreti  ministeriali  prot.
n.  378154/2022   e   n.   268373/2022,   pari   complessivamente   a
91.357.868,62 euro, sono destinate ai  progetti  di  cui  al  decreto
ministeriale prot. n. 347877/2022. 
  2. Conseguentemente, all'art. 3, comma 1, del decreto  ministeriale
prot. n. 347877/2022 e successive modificazioni ed  integrazioni,  le
parole                                                «177.380.162,86
(centosettantasettemilionitrecentottantamilacentosessantadue/86» sono
sostituite           dalle           parole           «268.738.031,48
(duecentosessantottomilionisettecentotrentottomilatrentuno/48». 
  3. Eventuali ulteriori risorse residue derivanti dalla  conclusione
delle istruttorie da  parte  del  soggetto  gestore  e/o  da  rinunce
presentate dai soggetti beneficiari a valere sui decreti ministeriali
prot. n. 268373/2022  e  prot.  n.  378154/2022,  sono  destinate  ai
progetti presentati  a  valere  sul  decreto  ministeriale  prot.  n.
347877/2022, «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare,  pesca
e  acquacoltura,  silvicoltura,  floricoltura  e  vivaismo,   tramite
miglioramento della capacita' logistica  dei  mercati  agroalimentari
all'ingrosso». 
  4. Per quanto qui non modificato restano ferme  le  previsioni  del
decreto ministeriale prot. n. 347877/2022.