IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Vista  la  direttiva  2009/31/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico  di
biossido di carbonio e recante modifica  della  direttiva  85/337/CEE
del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
2000/60/CE,  2001/80/CE,  2004/35/CE,  2006/12/CE,  2008/1/CE  e  del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 aprile 2024,  che  istituisce  un  quadro  atto  a
garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime
critiche  e  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  168/2013,  (UE)
2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020; 
  Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante  «Norme  di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione
delle miniere nel Regno»; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo»; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
«Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  117,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/21/CE  relativa  alla  gestione  dei
rifiuti delle  industrie  estrattive  e  che  modifica  la  direttiva
2004/35/CE»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  162,  recante
«Attuazione della  direttiva  2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio
geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle  direttive
85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE
e del Regolamento (CE) n. 1013/2006»; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 289; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu'  efficace  sotto  il
profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse
emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa  nazionale
alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/2392  relativo  alle
attivita' di trasporto aereo e  alla  decisione  (UE)  2015/1814  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  6  ottobre  2015  relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato»; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2023,  n.  206,  recante  «Disposizioni
organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela  del  made
in Italy»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
382,  recante  «Disciplina  dei  procedimenti  di  conferimento   dei
permessi di ricerca e di concessioni di  coltivazione  di  giacimenti
minerari di interesse nazionale e di interesse locale»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica 16 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118
del 22 maggio 2024, recante «Istituzione del  registro  nazionale  di
produttori e importatori di  pneumatici  soggetti  agli  obblighi  di
gestione degli pneumatici fuori uso»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  finalizzate  a  garantire  l'approvvigionamento   delle
materie prime critiche e rafforzare la  resilienza  delle  catene  di
approvvigionamento di tali materie; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per assicurare la pianificazione,  l'esplorazione,  l'estrazione,  il
monitoraggio, la circolarita' e la sostenibilita' delle materie prime
critiche in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1252; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  lo
sviluppo di progetti strategici riconoscendo la qualifica di progetti
di rilevante interesse pubblico; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
procedure di autorizzazione semplificate con riferimento ai  progetti
strategici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 giugno 2024; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  delle  imprese  e  del  made   in   Italy,   del   Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  il  Ministro  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale  e  il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Obiettivi generali e principi 
 
  1. Il presente decreto definisce,  nelle  more  di  una  disciplina
organica del settore delle materie  prime  critiche,  misure  urgenti
finalizzate   all'attuazione   di   un   sistema   di   governo   per
l'approvvigionamento  sicuro  e  sostenibile  delle   materie   prime
critiche  considerate  «strategiche»  ai  sensi  degli  articoli   3,
paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento  (UE)  2024/1252,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024,  in  ragione
del  ruolo  fondamentale  delle  stesse  nella  realizzazione   delle
transizioni verde e digitale e nella  salvaguardia  della  resilienza
economica e dell'autonomia strategica. 
  2.    In    ragione    del    preminente    interesse     nazionale
nell'approvvigionamento delle materie prime critiche  strategiche  di
cui  al  comma  1  e  considerata  la  necessita'  di  garantire  sul
territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi  previsti  dal
regolamento (UE)  2024/1252,  le  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva  e
efficace realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di  Bolzano,
compatibilmente con le  disposizioni  dei  rispettivi  statuti  e  le
relative norme di attuazione.