IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE
del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a
garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime
critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE)
2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante «Norme di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione
delle miniere nel Regno»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante
«Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei
rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva
2004/35/CE»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante
«Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio
geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive
85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE
e del Regolamento (CE) n. 1013/2006»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita' 2013)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 289;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse
emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»;
Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni
organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made
in Italy»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
382, recante «Disciplina dei procedimenti di conferimento dei
permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti
minerari di interesse nazionale e di interesse locale»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 16 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118
del 22 maggio 2024, recante «Istituzione del registro nazionale di
produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di
gestione degli pneumatici fuori uso»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle
materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di
approvvigionamento di tali materie;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
per assicurare la pianificazione, l'esplorazione, l'estrazione, il
monitoraggio, la circolarita' e la sostenibilita' delle materie prime
critiche in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1252;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di garantire lo
sviluppo di progetti strategici riconoscendo la qualifica di progetti
di rilevante interesse pubblico;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
procedure di autorizzazione semplificate con riferimento ai progetti
strategici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Obiettivi generali e principi
1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina
organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti
finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per
l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime
critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3,
paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in ragione
del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle
transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza
economica e dell'autonomia strategica.
2. In ragione del preminente interesse nazionale
nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche di
cui al comma 1 e considerata la necessita' di garantire sul
territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
regolamento (UE) 2024/1252, le disposizioni di cui al presente
decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva e
efficace realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano,
compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.