IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 117 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera l-quater, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite negli Stati membri dell'Unione europea delle professioni di insegnante di autoscuola, istruttore di autoscuola e assistente bagnante; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e, in particolare, l'articolo 15, comma 3-quinquies, il quale demanda a un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga e definizione di termini» e, in particolare, l'articolo 9, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che proroga al 30 giugno 2024 la data di entrata in vigore del decreto adottato ai sensi del suddetto articolo 15, comma 3-quinquies; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare, l'articolo 10, comma 3-quinquies, che autorizza il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ad apportare modifiche al decreto adottato in attuazione del citato articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 216 del 2011, precisando che, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, trova applicazione la normativa in vigore alla data antecedente all'emanazione del decreto adottato in attuazione del richiamato articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 216 del 2011; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante «Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa». Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», e, in particolare, l'articolo 14; Visto il decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2013, recante «Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti», e, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, adottato in attuazione del citato articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 216 del 2011, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti; Considerato che il citato l'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021 prevede che le modifiche da apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 devono essere finalizzate a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative concernenti il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonche' il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, nell'ottica di garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine, valorizzando, nel contempo, il carattere altamente specialistico dell'attivita' dei soggetti abilitati al salvamento; Considerato che, per le suddette finalita' di interesse pubblico, il suindicato articolo 10, comma 3-quinquies, prevede la possibilita' di autorizzare nuovi soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa nel territorio nazionale; Visto il parere del Ministero dell'interno espresso con nota prot. n. 16457 del 17 ottobre 2023; Visto il parere del Ministero della salute espresso con nota prot. n. 5402 del 26 ottobre 2023; Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota prot. n. 48556 del 17 novembre 2023; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 6 dicembre 2023; Visto il parere n. 0018042 del 1° febbraio 2024 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per la prescritta valutazione di proporzionalita' di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 e all'articolo 5, comma 1, lettera l-quater) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 febbraio 2024 e del 9 aprile 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 15886 del 19 aprile 2024 e integrazione del 20 maggio 2024; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' 1. Il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento del sistema di formazione dell'assistente bagnanti e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attivita' dei soggetti abilitati al salvamento.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.» - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera 1-quater del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania): «Art. 5 (Autorita' competente). - 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni: (omissis) l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante di autoscuola, istruttore di autoscuola e assistente bagnante; (omissis)». - Si riporta il comma 3-quinquies dell'art. 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative): «3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 31 luglio 2016, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attivita' di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.». - Si riporta il comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione di termini): «2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e' prorogata al 30 giugno 2024. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e concessione per lo svolgimento delle attivita' di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 30 giugno 2024.». Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, Suppl. Ordinario n. 43. - Si riporta il comma 3-quinquies dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi): «3-quinquies. All'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' autorizzato ad apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonche' per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita' balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attivita' dei soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalita' di interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa nel territorio nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2016.». Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n. 121. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, Suppl. ordinario n. 30. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnante) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2016, n. 269.