IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania»,  e,  in
particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera l-quater, che attribuisce
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  la  competenza  in
materia di riconoscimento delle qualifiche  professionali  conseguite
negli  Stati  membri  dell'Unione  europea   delle   professioni   di
insegnante di  autoscuola,  istruttore  di  autoscuola  e  assistente
bagnante; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante  «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative», e, in  particolare,
l'articolo 15, comma 3-quinquies, il quale demanda a  un  regolamento
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la  disciplina  dei
corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante  «Proroga
e definizione di termini» e, in particolare, l'articolo  9,  come  da
ultimo modificato dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
febbraio 2024, n. 18, che proroga  al  30  giugno  2024  la  data  di
entrata in vigore del decreto adottato ai sensi del suddetto articolo
15, comma 3-quinquies; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  228,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022,  n.   15,   recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi»,  e,  in
particolare, l'articolo  10,  comma  3-quinquies,  che  autorizza  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  ad
apportare modifiche al decreto  adottato  in  attuazione  del  citato
articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge n.  216  del  2011,
precisando che, fino alla data di entrata in vigore di tale  decreto,
trova applicazione la  normativa  in  vigore  alla  data  antecedente
all'emanazione del decreto  adottato  in  attuazione  del  richiamato
articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 216 del 2011; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n.
135, recante  «Regolamento  concernente  l'approvazione  della  nuova
tabella delle circoscrizioni territoriali marittime»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa». 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  18   marzo   1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  85
dell'11 aprile 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sportivi», e, in  particolare,  l'articolo
14; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  24  aprile  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  169
del  20  luglio  2013,  recante  «Disciplina   della   certificazione
dell'attivita' sportiva non agonistica e  amatoriale  e  linee  guida
sulla dotazione  e  l'utilizzo  di  defibrillatori  semiautomatici  e
automatici  e  di  eventuali  altri   dispositivi   salvavita   nelle
competizioni e negli allenamenti», e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29 luglio 2016, n. 206, adottato in attuazione  del  citato  articolo
15, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 216 del 2011, concernente
il  regolamento  recante  norme  per  l'individuazione  dei  soggetti
autorizzati alla tenuta dei corsi  di  formazione  al  salvamento  in
acque  marittime,  acque  interne  e  piscine  e  al  rilascio  delle
abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente bagnanti; 
  Considerato che il citato l'articolo  10,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge n. 228 del 2021 prevede che le modifiche  da  apportare
al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2016, n.  206  devono  essere  finalizzate  a
conseguire  l'obiettivo   della   semplificazione   delle   procedure
amministrative concernenti il rilascio, il rinnovo e la  sostituzione
delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai
bagnanti nonche' il rilascio delle autorizzazioni  a  nuovi  soggetti
formatori, nell'ottica  di  garantire  la  salute  dei  bagnanti,  la
sicurezza  delle  attivita'  balneari  lungo  i  litorali  marittimi,
lacustri, fluviali e nelle piscine, valorizzando,  nel  contempo,  il
carattere  altamente  specialistico   dell'attivita'   dei   soggetti
abilitati al salvamento; 
  Considerato che, per le suddette finalita' di  interesse  pubblico,
il suindicato articolo 10, comma 3-quinquies, prevede la possibilita'
di autorizzare nuovi soggetti formatori aventi personalita' giuridica
e privi di scopo  di  lucro,  con  presenza  diffusa  nel  territorio
nazionale; 
  Visto il parere del Ministero dell'interno espresso con nota  prot.
n. 16457 del 17 ottobre 2023; 
  Visto il parere del Ministero della salute espresso con nota  prot.
n. 5402 del 26 ottobre 2023; 
  Visto  il  parere  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
espresso con nota prot. n. 48556 del 17 novembre 2023; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 6 dicembre 2023; 
  Visto il parere n. 0018042  del  1°  febbraio  2024  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato per la prescritta valutazione
di proporzionalita' di cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto
legislativo 16 ottobre 2020,  n.  142  e  all'articolo  5,  comma  1,
lettera l-quater) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 febbraio 2024
e del 9 aprile 2024; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della  legge  n.  400  del
1988, effettuata con nota  prot.  n.  15886  del  19  aprile  2024  e
integrazione del 20 maggio 2024; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri
generali per l'ordinamento del sistema di formazione  dell'assistente
bagnanti e determina la tipologia delle abilitazioni  rilasciate  per
garantire la  salute  dei  bagnanti,  la  sicurezza  delle  attivita'
balneari lungo i  litorali  marittimi,  lacustri,  fluviali  e  nelle
piscine  e  valorizzare  il  carattere  altamente  specialistico  che
comporta l'attivita' dei soggetti abilitati al salvamento. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: 
                «Art. 117. - La potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
                Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
                Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
                La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
                Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.» 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  5,  comma  1,  lettera
          1-quater del decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206
          (Attuazione  della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania): 
                «Art. 5 (Autorita' competente).  -  1.  Ai  fini  del
          riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
          e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere  le
          dichiarazioni e a prendere le decisioni: 
                  (omissis) 
                  l-quater) il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, per le professioni di insegnante di  autoscuola,
          istruttore di autoscuola e assistente bagnante; 
                  (omissis)». 
              - Si riporta il  comma  3-quinquies  dell'art.  15  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
          di termini previsti da disposizioni legislative): 
                «3-quinquies. Al fine  di  garantire  e  tutelare  la
          sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino
          all'emanazione, entro e non oltre il 31  luglio  2016,  del
          regolamento recante la disciplina dei corsi  di  formazione
          per gli addetti al salvamento acquatico,  da  adottare  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, sono prorogate le autorizzazioni  all'esercizio  di
          attivita' di  formazione  e  concessione  brevetti  per  lo
          svolgimento   dell'attivita'   di   salvamento    acquatico
          rilasciate entro il 31 dicembre 2011.». 
              - Si riporta il comma 2 dell'art. 9  del  decreto-legge
          30 dicembre 2016, n. 244,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e  definizione
          di termini): 
                «2. L'entrata in  vigore  del  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206
          e'  prorogata  al  30  giugno  2024.  Conseguentemente,  le
          autorizzazioni all'esercizio di attivita' di  formazione  e
          concessione  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
          salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
          sono prorogate al 30 giugno 2024.». 
              Il decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117  (Codice
          del terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b),
          della legge 6 giugno 2016,  n.  106)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, Suppl.  Ordinario
          n. 43. 
               - Si riporta il comma  3-quinquies  dell'art.  10  del
          decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022,   n.   15
          (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi): 
                «3-quinquies. All'art. 9, comma 2, del  decreto-legge
          30 dicembre 2016, n. 244,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di
          formazione al salvamento, le parole:  "31  dicembre  2021",
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
          dicembre 2022". Il Ministro delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili  e'  autorizzato  ad  apportare   al
          regolamento  di  cui  al   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti  29  luglio  2016,  n.  206,
          modifiche   volte   a    conseguire    l'obiettivo    della
          semplificazione delle procedure  amministrative  necessarie
          per  il  rilascio,  il  rinnovo  e  la  sostituzione  delle
          abilitazioni   per   l'esercizio   della   professione   di
          assistente  ai  bagnanti  nonche'  per  il  rilascio  delle
          autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la
          salute dei bagnanti, la sicurezza delle attivita'  balneari
          lungo i litorali  marittimi,  lacustri,  fluviali  e  nelle
          piscine e valorizzare il carattere altamente  specialistico
          che  comporta  l'attivita'  dei   soggetti   abilitati   al
          salvamento.  Per  le  suddette   finalita'   di   interesse
          pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a  nuovi
          soggetti formatori aventi personalita' giuridica e privi di
          scopo  di  lucro,  con  presenza  diffusa  nel   territorio
          nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto
          di modifica del regolamento di cui al secondo  periodo,  si
          applicano le disposizioni in vigore  prima  dell'emanazione
          del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2016.». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile
          2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione  della
          nuova tabella delle circoscrizioni territoriali  marittime)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio  2000,  n.
          121. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
          42, Suppl. ordinario n. 30. 
              Il decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 29 luglio 2016, n. 206 (Regolamento recante norme
          per l'individuazione dei soggetti autorizzati  alla  tenuta
          dei corsi di formazione al salvamento in  acque  marittime,
          acque interne e piscine e al  rilascio  delle  abilitazioni
          all'esercizio dell'attivita'  di  assistente  bagnante)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  novembre  2016,  n.
          269.