IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77;
Visto, in particolare, l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, che al fine di garantire livelli adeguati di
tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della
contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla
diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di
rapporti irregolari dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro
italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero
i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno
previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le
modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di
lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di
lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o
cittadini stranieri;
Visto il comma 24, primo periodo, del suddetto art. 103, il quale
dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del
medesimo art. 103, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di
170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021;
Visto, altresi', il secondo periodo del medesimo comma 24, che
dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi
importi sono ripartiti tra le Regioni in relazione al numero dei
lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell'art. 103 del
decreto-legge n. 34 del 2020;
Vista la normativa che stabilisce che le seguenti Regioni e
Province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione
Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla
spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;
Visto, inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, in materia di esclusione delle Province di Trento e di
Bolzano dai finanziamenti di leggi di settore;
Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del 16 giugno 2022 con cui si e' proceduto al riparto
dell'importo di euro 67.014.000,00 per l'anno 2020 corrispondente al
39,42 per cento dell'incremento di euro 170.000.000,00 del maggior
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, nonche' al riparto dell'importo di euro
134.028.000,00 per l'anno 2021 corrispondente al 39,42 per cento
dell'incremento di euro 340.000.000,00 a decorrere dall'anno 2021,
del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato;
Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del 21 dicembre 2023 con cui si e' proceduto al riparto
dell'importo di euro 63.748.334,00 corrispondente al 61,90 per cento
della somma residua di euro 102.986.000,00 per l'anno 2020, nonche'
al riparto dell'importo di euro 127.497.000,00 corrispondente al
61,90 per cento della somma residua di euro 205.972.000,00 per l'anno
2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a
cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti
derivanti dall'emersione, alla data del 31 dicembre 2022, dei
lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del
decreto-legge n. 34 del 2020;
Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del 12 marzo 2024 con cui si e' proceduto al riparto
dell'importo di euro 25.928.250,00 corrispondente al 66,08 per cento
della somma residua di euro 39.237.666,00 per l'anno 2020, nonche' al
riparto dell'importo di euro 51.856.280,00 corrispondente al 66,08
per cento della somma residua di euro 78.475.000,00 per l'anno 2021,
nonche' dell'importo di euro 224.672.000,00 corrispondente al 66,08
per cento della somma di euro 340.000.000,00 per l'anno 2022, del
maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti
dall'emersione, alla data del 30 novembre 2023, dei lavoratori
stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34
del 2020;
Considerato che per il riparto delle risorse residue, il comma 4
dell'art. 1 del decreto del 12 marzo 2024 rimanda ad un successivo
provvedimento da adottare in base alle comunicazioni del Ministero
dell'interno circa gli avanzamenti del processo di istruttoria delle
istanze pervenute;
Vista la delibera CIPESS n. 33 dell'30 novembre 2023 (G.U. Serie
generale n. 9 del 12 gennaio 2024) recante «Fondo sanitario nazionale
2023. Riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale» con cui e' vincolata in favore delle Regioni e
delle Province autonome la somma di euro 340.000.000,00 per
l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari al fine di garantire
livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in
conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria
connessa alla calamita' derivante dalla diffusione del contagio da
COVID-19 (art. 103, comma 24, del citato decreto-legge n. 34 del 2020
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione della somma di euro
226.100.000,00 corrispondente al 66,5% della somma di euro
340.000.000,00 per l'anno 2023, del maggior finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31
dicembre 2023, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi
dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Considerato che non risulta concluso il procedimento istruttorio
connesso alla lavorazione di tutte le istanze di regolarizzazione
pervenute agli Sportelli unici per l'immigrazione, anche in relazione
all'elevato numero di istanze pervenute in determinate aree
territoriali;
Considerata la distribuzione per Regione del numero di lavoratori
extracomunitari emersi ai sensi del citato art. 103 del decreto-legge
n. 34 del 2020, alla data del 31 dicembre 2023, come comunicato dal
Ministero dell'interno;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta
del 18 aprile 2024 (rep. n. 68/CSR del 18 aprile 2024) e dato atto
del parere favorevole in tale sede espresso;
Decreta:
Art. 1
1. Il riparto dell'importo di euro 226.100.000,00 corrispondente al
66,5% della somma di euro 340.000.000,00 per l'anno 2023, del maggior
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti
dall'emersione, alla data del 31 dicembre 2023, dei lavoratori
stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34
del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e' indicato nella colonna A della Tabella 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
2. Al riparto delle risorse residue si provvedera' con successivo
provvedimento in base alle comunicazioni da parte del Ministero
dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle
istanze pervenute.
3. Ai fini del trasferimento delle risorse da parte dello Stato
alle Regioni si tiene conto delle disposizioni legislative vigenti in
materia di compartecipazione delle Autonomie speciali al
finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 17 maggio 2024
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 1722