IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale» e, in  particolare,  l'articolo  20,  recante
principi  e  criteri  direttivi  per   la   revisione   del   sistema
sanzionatorio tributario, amministrativo e penale,  per  il  riordino
del sistema sanzionatorio  in  materia  di  accisa  e  altre  imposte
indirette sulla produzione e sui consumi e in materia doganale; 
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  recante
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia  di  imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera  q),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662»; 
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472,  recante
«Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative  per  le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,  comma  133,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; 
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  473,  recante
«Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi  sugli
affari, sulla produzione e sui  consumi,  nonche'  di  altri  tributi
indiretti, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera  q),  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662»; 
  Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  recante  «Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e  sul  valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della  legge  25  giugno  1999,  n.
205»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 febbraio 2024; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 4 aprile 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 maggio 2024; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali 
 
  1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  1,  comma  1,  dopo  la  lettera  g-ter),  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: 
      «g-quater) per "crediti inesistenti" si intendono: 
        1) i crediti per i quali mancano, in  tutto  o  in  parte,  i
requisiti  oggettivi  o  soggettivi  specificamente  indicati   nella
disciplina normativa di riferimento; 
        2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi  e  soggettivi
di cui al numero 1) sono  oggetto  di  rappresentazioni  fraudolente,
attuate  con  documenti  materialmente   o   ideologicamente   falsi,
simulazioni o artifici; 
      g-quinquies) per "crediti non spettanti" si intendono: 
        1) i crediti fruiti in violazione delle modalita' di utilizzo
previste dalle leggi  vigenti  ovvero,  per  la  relativa  eccedenza,
quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle  norme  di
riferimento; 
        2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi  e
oggettivi  specificamente  indicati  nella  disciplina  normativa  di
riferimento, sono fondati su fatti non  rientranti  nella  disciplina
attributiva  del  credito  per  difetto  di  ulteriori   elementi   o
particolari  qualita'  richiesti  ai  fini  del  riconoscimento   del
credito; 
        3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti
amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.»; 
    b) l'articolo 10-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate). -  1.
E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  due  anni  chiunque  non
versa,  entro  il  31  dicembre  dell'anno  successivo  a  quello  di
presentazione della dichiarazione annuale di  sostituto  di  imposta,
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per
un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun  periodo
d'imposta, se il debito tributario non  e'  in  corso  di  estinzione
mediante  rateazione,  ai  sensi  dell'articolo  3-bis  del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997,  n.  462.  In  caso  di  decadenza  dal
beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  il
colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore  a
cinquantamila euro.»; 
    c) l'articolo 10-ter e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. E' punito con  la
reclusione da sei mesi a due anni chiunque non  versa,  entro  il  31
dicembre  dell'anno  successivo  a  quello  di  presentazione   della
dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta  in  base
alla medesima  dichiarazione,  per  un  ammontare  superiore  a  euro
duecentocinquantamila per ciascun periodo  d'imposta,  se  il  debito
tributario non e' in corso  di  estinzione  mediante  rateazione,  ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai  sensi
dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, il colpevole e'  punito  se  l'ammontare  del
debito residuo e' superiore a settantacinquemila euro.»; 
    d) all'articolo 10-quater, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine,
il seguente: 
      «2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato di cui al comma
1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica  delle  valutazioni,
sussistono  condizioni  di  obiettiva  incertezza  in   ordine   agli
specifici  elementi  o  alle  particolari  qualita'  che  fondano  la
spettanza del credito.»; 
    e) all'articolo 12-bis: 
      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sequestro  e
confisca»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Salvo che sussista il concreto  pericolo  di  dispersione
della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni  reddituali,
patrimoniali o finanziarie  del  reo,  tenuto  altresi'  conto  della
gravita' del reato, il sequestro dei beni finalizzato  alla  confisca
di cui al comma 1 non e' disposto se il debito tributario e' in corso
di estinzione mediante rateizzazione, anche a  seguito  di  procedure
conciliative o di accertamento con adesione,  sempre  che,  in  detti
casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.»; 
    f) all'articolo 13: 
      1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Cause  di  non
punibilita'. Pagamento del debito tributario»; 
      2) al comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «anche  ai  fini
dell'applicabilita' dell'articolo 13-bis,» sono soppresse; 
      3) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
        «3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono
punibili se il fatto  dipende  da  cause  non  imputabili  all'autore
sopravvenute, rispettivamente,  all'effettuazione  delle  ritenute  o
all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo
periodo, il giudice  tiene  conto  della  crisi  non  transitoria  di
liquidita' dell'autore dovuta alla  inesigibilita'  dei  crediti  per
accertata insolvenza o  sovraindebitamento  di  terzi  o  al  mancato
pagamento di crediti certi ed esigibili da parte  di  amministrazioni
pubbliche e della non esperibilita' di azioni idonee  al  superamento
della crisi. 
        3-ter. Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita'
del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il  giudice
valuta, in modo prevalente, uno o piu' dei seguenti indici: 
          a) l'entita' dello scostamento dell'imposta evasa  rispetto
al valore soglia stabilito ai fini della punibilita'; 
          b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento
integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione
concordato con l'amministrazione finanziaria; 
          c) l'entita' del debito tributario residuo, quando  sia  in
fase di estinzione mediante rateizzazione; 
          d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di
cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.»; 
    g) all'articolo 13-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
        «1. Fuori dai casi di non punibilita', le pene per i  delitti
di cui al presente decreto sono diminuite fino alla meta'  e  non  si
applicano le pene accessorie  indicate  nell'articolo  12  se,  prima
della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario,
comprese sanzioni amministrative e  interessi,  e'  estinto.  Quando,
prima della chiusura del  dibattimento,  il  debito  e'  in  fase  di
estinzione mediante rateizzazione anche  a  seguito  delle  procedure
conciliative  e  di  adesione  all'accertamento,  l'imputato  ne  da'
comunicazione  al  giudice  che  procede,   allegando   la   relativa
documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con
indicazione del relativo procedimento penale. 
        1-bis. Nei casi di  cui  al  comma  1,  secondo  periodo,  il
processo e' sospeso dalla ricezione della comunicazione.  Decorso  un
anno la sospensione e' revocata, salvo che  l'Agenzia  delle  entrate
abbia comunicato che il  pagamento  delle  rate  e'  regolarmente  in
corso. In questo caso, il processo e' sospeso per ulteriori tre  mesi
che il giudice ha facolta' di prorogare, per una sola volta,  di  non
oltre  tre  mesi,  qualora  lo  ritenga  necessario  per   consentire
l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini
di cui al secondo e al terzo  periodo,  la  sospensione  e'  revocata
quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale  versamento  delle
somme  dovute  o  comunica   la   decadenza   dal   beneficio   della
rateizzazione. Durante la sospensione del  processo  il  corso  della
prescrizione e' sospeso.»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «dalle parti solo  quando»  sono
inserite le seguenti: «, prima della dichiarazione  di  apertura  del
dibattimento di primo grado,», le parole: «ricorra la circostanza  di
cui  al  comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «il   debito
tributario,  comprese  sanzioni  amministrative   e   interessi,   e'
estinto,» e dopo la parola:  «nonche'»  sono  inserite  le  seguenti:
«quando ricorre»; 
    h) all'articolo 19, comma 2,  dopo  le  parole:  «che  non  siano
persone fisiche concorrenti nel reato» sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: «e resta ferma la responsabilita'  degli  enti  e  societa'
prevista dall'articolo 21, comma 2-bis»; 
    i) all'articolo 20, dopo il comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
      «1-bis. Le sentenze  rese  nel  processo  tributario,  divenute
irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte  in
sede amministrativa, anche a seguito di adesione,  aventi  a  oggetto
violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui e'  stata  esercitata
l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini
della prova del fatto in essi accertato.»; 
    l) all'articolo 21: 
      1) al comma 1, la parola: «comunque» e' soppressa; 
      2) al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «sia  definito  con
provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione
o di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti:  «sia  definito
con  provvedimento  di  archiviazione,   sentenza   irrevocabile   di
assoluzione o di proscioglimento» e al secondo  periodo,  le  parole:
«In quest'ultimo caso, i termini»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Resta fermo quanto  previsto  dagli  articoli  21-bis  e  21-ter.  I
termini»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. La disciplina del comma 2  si  applica  anche  se  la
sanzione amministrativa pecuniaria e' riferita a un ente  o  societa'
quando nei confronti di  questi  puo'  essere  disposta  la  sanzione
amministrativa  dipendente   dal   reato   ai   sensi   dell'articolo
25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.»; 
      4)  al  comma   3,   dopo   le   parole:   «un'unica   sanzione
amministrativa» e' inserita la seguente: «pecuniaria»; 
    m) dopo l'articolo 21, sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 21-bis (Efficacia  delle  sentenze  penali  nel  processo
tributario  e  nel  processo  di  Cassazione).  -  1.   La   sentenza
irrevocabile  di  assoluzione  perche'  il  fatto  non   sussiste   o
l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a  dibattimento
nei confronti del medesimo soggetto e sugli  stessi  fatti  materiali
oggetto di  valutazione  nel  processo  tributario,  ha,  in  questo,
efficacia di giudicato, in  ogni  stato  e  grado,  quanto  ai  fatti
medesimi. 
      2. La sentenza penale irrevocabile  di  cui  al  comma  1  puo'
essere depositata anche nel giudizio di Cassazione  fino  a  quindici
giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio. 
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano,  limitatamente
alle  ipotesi  di  sentenza  di  assoluzione  perche'  il  fatto  non
sussiste, anche nei confronti  della  persona  fisica  nell'interesse
della quale ha  agito  il  dipendente,  il  rappresentante  legale  o
negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e  societa',  con  o  senza
personalita'  giuridica,  nell'interesse  dei  quali  ha   agito   il
rappresentante  o  l'amministratore  anche  di  fatto,  nonche'   nei
confronti dei loro soci o associati. 
      Art. 21-ter (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e
amministrative). - 1. Quando, per lo stesso fatto e' stata applicata,
a carico del  soggetto,  una  sanzione  penale  ovvero  una  sanzione
amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato,  il
giudice o l'autorita' amministrativa, al momento della determinazione
delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa
misura, tiene conto di quelle gia' irrogate con provvedimento  o  con
sentenza assunti in via definitiva.». 
  2. All'articolo 129 delle  disposizioni  attuative  del  codice  di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271, dopo il comma 3-ter e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «3-quater. Quando esercita l'azione penale per i delitti previsti
dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il  pubblico  ministero
informa  la  competente  direzione  provinciale  dell'Agenzia   delle
entrate, dando notizia della imputazione.». 
  3. All'articolo 32 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del
pubblico  ministero  dell'esercizio  dell'azione  penale   ai   sensi
dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni  attuative  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989,  n.  271,  risponde  senza  ritardo  trasmettendo,   anche   al
competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione  relativa
allo stato di definizione della violazione tributaria.». 
  4. All'articolo 51 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del
pubblico  ministero  dell'esercizio  dell'azione  penale   ai   sensi
dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni  attuative  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989,  n.  271,  risponde  senza  ritardo  trasmettendo,   anche   al
competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione  relativa
allo stato di definizione della violazione tributaria.». 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, dopo l'articolo 28-quinquies e' inserito il seguente: 
    «Art. 28-sexies (Compensazioni di  crediti  con  somme  dovute  a
titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di  imposte  su
redditi regolarmente dichiarati). -  1.  I  crediti  non  prescritti,
certi, liquidi ed  esigibili,  nei  confronti  delle  amministrazioni
statali per somministrazioni, forniture  e  appalti,  possono  essere
compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo
del sistema previsto  dall'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  ed  esclusivamente  attraverso   i   servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle  entrate,  con  le
somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per  omessi  versamenti
di  imposte  sui  redditi  regolarmente  dichiarati  a   seguito   di
comunicazione di irregolarita'  ai  sensi  dell'articolo  36-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
entro i termini  previsti  dall'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. A tal fine e' necessario che il
credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9,  comma  3-bis,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che  la  relativa
certificazione  rechi  l'indicazione  della  data  prevista  per   il
pagamento. La compensazione e' trasmessa  immediatamente  con  flussi
telematici dall'Agenzia delle entrate  alla  piattaforma  elettronica
per  la  gestione  telematica  del  rilascio  delle   certificazioni,
predisposta  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  con  modalita'
idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. 
    2. La compensazione dei crediti di cui al comma 1  e'  consentita
sino  a  concorrenza  dell'imposta  a  debito   che   risulta   dalla
dichiarazione presentata e a cui si riferiscono  le  sanzioni  e  gli
interessi oggetto della compensazione medesima. 
    3. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  con
riferimento  alle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. I termini
e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo
sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente articolo.». 
  6. Le disposizioni di cui agli articoli 12-bis, comma 2, e  13-bis,
commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  come
modificati dal comma 1, lettere e), numero 1), e g),  numero  1),  si
applicano anche quando il debito tributario e' in fase di  estinzione
mediante  rateizzazione  a  seguito  di  regolarizzazione,  ai  sensi
dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n.
197,  dell'articolo  3,  comma  12-undecies,  del  decreto-legge   30
dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
febbraio 2024, n. 18, e dell'articolo 7, comma 7,  del  decreto-legge
29 marzo 2024, n. 39. 
  7. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
462, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  agli
articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
74, gli esiti del controllo automatizzato effettuato ai  sensi  degli
articoli 36-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   29   settembre   1972,   n.   633,   sono    comunicati,
rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30
settembre  dell'anno  successivo  a  quello  di  presentazione  della
relativa   dichiarazione.   Nelle   more   del   ricevimento    della
comunicazione  il  sostituto  o  il  contribuente   puo'   provvedere
spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute  a  titolo  di
ritenute o di imposta,  nella  misura  di  almeno  un  ventesimo  per
ciascun trimestre solare. La prima rata e' versata entro  il  termine
indicato nel comma 1  degli  articoli  10-bis  e  10-ter  e  le  rate
successive sono versate entro l'ultimo giorno  di  ciascun  trimestre
successivo. Dopo il ricevimento  della  comunicazione,  il  pagamento
rateale prosegue secondo le disposizioni del presente articolo.». 
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono  ai  relativi  adempimenti  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.p.r. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76 L'esercizio della funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 20 della legge 9  agosto  2023,  n.
          111, recante: «Delega al Governo per la  riforma  fiscale»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189: 
                «Art.  20  (Principi  e  criteri  direttivi  per   la
          revisione    del    sistema    sanzionatorio    tributario,
          amministrativo e penale). - 1. Nell'esercizio della  delega
          di  cui  all'articolo  1  il  Governo  osserva  altresi'  i
          seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici  per  la
          revisione    del    sistema    sanzionatorio    tributario,
          amministrativo e penale, con riferimento alle  imposte  sui
          redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonche'  ai
          tributi degli enti territoriali: 
                  a)   per   gli   aspetti   comuni   alle   sanzioni
          amministrative e penali: 
                    1)  razionalizzare   il   sistema   sanzionatorio
          amministrativo e  penale,  anche  attraverso  una  maggiore
          integrazione tra i diversi tipi di sanzione,  ai  fini  del
          completo adeguamento al principio del ne bis in idem; 
                    2)  valutare  la  possibilita',   fissandone   le
          condizioni, di compensare sanzioni e interessi per  mancati
          versamenti di imposte su  redditi  regolarmente  dichiarati
          nei riguardi di soggetti che  hanno  crediti  maturati  nei
          confronti delle amministrazioni statali, certificati  dalla
          piattaforma dei crediti commerciali,  per  importi  pari  e
          sino alla concorrenza del debito di imposta; 
                    3) rivedere i rapporti tra il processo  penale  e
          il  processo  tributario  prevedendo,  in  coerenza  con  i
          principi  generali  dell'ordinamento,  che,  nei  casi   di
          sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il  fatto  non
          sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali
          accertati  in  sede  dibattimentale  facciano   stato   nel
          processo  tributario  quanto  all'accertamento  dei   fatti
          medesimi e adeguando i profili  processuali  e  sostanziali
          connessi alle ipotesi di non punibilita' e di  applicazione
          di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di
          estinzione  dei  debiti   tributari,   anche   nella   fase
          antecedente all'esercizio dell'azione penale; 
                    4) prevedere che la  volontaria  adozione  di  un
          efficace sistema di rilevazione,  misurazione,  gestione  e
          controllo del rischio fiscale, di cui  all'articolo  4  del
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la  preventiva
          comunicazione di un possibile rischio fiscale da  parte  di
          imprese che non  possiedono  i  requisiti  per  aderire  al
          regime  dell'adempimento  collaborativo  possano   assumere
          rilevanza per  escludere  ovvero  ridurre  l'entita'  delle
          sanzioni; 
                    5) introdurre, in conformita'  agli  orientamenti
          giurisprudenziali, una piu' rigorosa distinzione  normativa
          anche sanzionatoria tra  le  fattispecie  di  compensazione
          indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti; 
                  b) per le sanzioni penali: 
                    1) attribuire specifico  rilievo  all'ipotesi  di
          sopravvenuta impossibilita' di far fronte al pagamento  del
          tributo, non dipendente da  fatti  imputabili  al  soggetto
          stesso; 
                    2) attribuire specifico rilievo alle  definizioni
          raggiunte in sede  amministrativa  e  giudiziaria  ai  fini
          della valutazione della rilevanza penale del fatto; 
                  c) per le sanzioni amministrative: 
                    1) migliorare la proporzionalita' delle  sanzioni
          tributarie, attenuandone  il  carico  e  riconducendolo  ai
          livelli esistenti in altri Stati europei; 
                    2)  assicurare  l'effettiva  applicazione   delle
          sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante
          una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con
          il principio previsto al numero 1); 
                    3) prevedere l'inapplicabilita' delle sanzioni in
          misura maggiorata per recidiva prima della definizione  del
          giudizio  di  accertamento  sulle  precedenti   violazioni,
          meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva; 
                    4) rivedere la disciplina del concorso formale  e
          materiale e della continuazione, onde renderla coerente con
          i   principi   sopra   specificati,   anche    estendendone
          l'applicazione agli istituti deflativi; 
                    5) escludere,  in  virtu'  dei  principi  di  cui
          all'articolo  10  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,
          l'applicazione  delle  sanzioni  per  i  contribuenti   che
          presentino  una  dichiarazione  integrativa  al   fine   di
          adeguarsi alle indicazioni  elaborate  dall'Amministrazione
          finanziaria con successivi documenti di  prassi  pubblicati
          ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della medesima legge 27
          luglio 2000, n. 212, sempreche' la  violazione  dipenda  da
          obiettive  condizioni  di  incertezza   sulla   portata   e
          sull'ambito di applicazione della  norma  tributaria  e  il
          contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta. 
                2. Per  il  riordino  del  sistema  sanzionatorio  in
          materia di  accisa  e  di  altre  imposte  indirette  sulla
          produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  il  Governo
          osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a)  razionalizzazione  dei   sistemi   sanzionatori
          amministrativo e penale per semplificarli e  renderli  piu'
          coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della
          Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,  tra  cui,   in
          particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalita'
          alla gravita' delle condotte; 
                  b) introduzione dell'illecito di  sottrazione,  con
          qualsiasi  mezzo  e  modalita',   all'accertamento   o   al
          pagamento dell'accisa  sui  tabacchi  lavorati  di  cui  al
          titolo I, capo III-bis, del citato testo unico  di  cui  al
          decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo: 
                    1) la punibilita' con la pena detentiva  compresa
          tra il minimo di due anni e  il  massimo  di  cinque  anni,
          nonche' adeguate soglie  di  non  punibilita'  al  fine  di
          applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali
          e comunque di ridurre le sanzioni per le  fattispecie  meno
          gravi; 
                    2) circostanze  aggravanti  coerenti  con  quelle
          previste  dalla   disciplina   doganale   in   materia   di
          contrabbando di tabacchi lavorati; 
                    3) un'autonoma fattispecie  associativa  punibile
          con la pena della reclusione dal  minimo  di  tre  anni  al
          massimo  di   otto   anni,   provvedendo   al   conseguente
          coordinamento dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice  di
          procedura penale; 
                    4) il coordinamento dell'articolo 266,  comma  1,
          del codice di procedura penale; 
                    5) la punizione del tentativo con la stessa  pena
          prevista per il reato consumato; 
                    6)  la  confisca  obbligatoria  delle  cose   che
          servirono o furono  destinate  a  commettere  l'illecito  e
          delle cose che ne sono l'oggetto; 
                    7) nel caso di condanna o di  applicazione  della
          pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
          codice di procedura penale, la  confisca  del  prezzo,  del
          prodotto o del profitto del reato e,  quando  essa  non  e'
          possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme
          di denaro,  beni  e  altre  utilita'  di  cui  il  soggetto
          condannato abbia la disponibilita',  anche  per  interposta
          persona; 
                    8)   l'affidamento   in   custodia    dei    beni
          sequestrati, diversi  dal  denaro  e  dalle  disponibilita'
          finanziarie,  agli  organi  di  polizia  che  ne   facciano
          richiesta per l'impiego in attivita' di polizia  ovvero  la
          possibilita' di affidarli ad altri organi dello Stato o  ad
          altri  enti  pubblici  non  economici,  per  finalita'   di
          giustizia, di protezione civile  o  di  tutela  ambientale,
          nonche' l'assegnazione dei beni  acquisiti  dallo  Stato  a
          seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi
          o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta; 
                    9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla
          presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose
          sequestrate, sulla distruzione  delle  cose  sequestrate  o
          confiscate e sulla vendita delle cose confiscate; 
                    10) l'estensione della disciplina  attuativa  dei
          principi e criteri direttivi di cui alla  presente  lettera
          anche alla  sottrazione  all'accertamento  o  al  pagamento
          dell'imposta di consumo sui prodotti di cui  agli  articoli
          62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies  del  medesimo  testo
          unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la
          possibilita' di stabilire adeguate soglie  di  punibilita',
          anche con riguardo all'assenza  di  nicotina  nei  medesimi
          prodotti,   ai   fini   dell'applicazione    di    sanzioni
          amministrative in luogo di quelle penali; 
                    11) l'abrogazione delle disposizioni della  legge
          17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3  gennaio  1951,  n.
          27, che  risultino  superate  a  seguito  dell'introduzione
          dell'illecito di cui alla presente lettera; 
                  c)  la   razionalizzazione   e   il   coordinamento
          sistematico  delle  disposizioni  vigenti  in  materia   di
          vendita senza autorizzazione e di acquisto da  persone  non
          autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di
          cui al titolo I, capo III-bis, del citato  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo  n.  504  del  1995  nonche'  ai
          prodotti di cui  agli  articoli  62-quater,  62-quater.1  e
          62-quinquies del medesimo testo unico; 
                  d)   l'introduzione   della   confisca    di    cui
          all'articolo 240-bis del codice penale per i reati previsti
          dal predetto testo unico, puniti  con  pena  detentiva  non
          inferiore, nel limite massimo, a cinque anni; 
                  e) l'integrazione del decreto legislativo 8  giugno
          2001, n. 231, con  i  reati  previsti  dal  predetto  testo
          unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative
          effettive, proporzionate e dissuasive. 
                3.  Per  la  revisione  del   sistema   sanzionatorio
          applicabile alle violazioni  della  normativa  doganale  il
          Governo osserva i seguenti  principi  e  criteri  direttivi
          specifici: 
                  a) il coordinamento e la revisione della disciplina
          sanzionatoria contenuta nel testo unico delle  disposizioni
          legislative in materia doganale,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.   43,
          concernente  il  contrabbando  dei  tabacchi  lavorati  con
          quella inerente  all'illecito  introdotto  ai  sensi  della
          lettera b) del comma 2 del presente articolo,  in  coerenza
          con la disciplina delle altre fattispecie  di  contrabbando
          previste dal citato testo unico; 
                  b)  il  riordino  della  disciplina   sanzionatoria
          contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
          1973 in materia di contrabbando  di  prodotti  diversi  dai
          tabacchi lavorati, in relazione alle merci  introdotte  nel
          territorio della  Repubblica  italiana  nei  casi  previsti
          dall'articolo 79  del  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che
          istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita  dal
          medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del
          medesimo regolamento (UE), prevedendo: 
                    1) la razionalizzazione delle fattispecie penali; 
                    2)  la  revisione  delle   sanzioni   di   natura
          amministrativa per adeguarle ai principi  di  effettivita',
          proporzionalita' e dissuasivita' stabiliti dall'articolo 42
          del  citato  regolamento  (UE)  n.   952/2013,   anche   in
          conformita' alla giurisprudenza della  Corte  di  giustizia
          dell'Unione europea; 
                    3) la razionalizzazione delle disposizioni  sulla
          custodia delle cose sequestrate,  sulla  distruzione  delle
          cose sequestrate o confiscate e sulla  vendita  delle  cose
          confiscate; 
                  c) il riordino  e  la  revisione  della  disciplina
          sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  n.  43  del  1973,  prevedendo,  in   caso   di
          revisione, l'introduzione  di  soglie  di  punibilita',  di
          sanzioni minime oppure di sanzioni  determinate  in  misura
          proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione
          alla gravita' della condotta; 
                  d)  l'integrazione  del   comma   3   dell'articolo
          25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.
          231, con la  previsione  dell'applicazione  delle  sanzioni
          interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere  a)  e
          b), del medesimo decreto legislativo, per i reati  previsti
          dal citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal
          comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies.». 
              - Il decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,
          recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non  penali  in
          materia di imposte dirette, di imposta sul valore  aggiunto
          e di riscossione dei  tributi,  a  norma  dell'articolo  3,
          comma 133, lettera q), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
          1998, n. 5. 
              - Il decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          recante: «Disposizioni  generali  in  materia  di  sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'articolo 3, comma 133, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662» e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          8 gennaio 1998, n. 5. 
              - Il decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  473,
          recante:  «Revisione  delle  sanzioni   amministrative   in
          materia di tributi sugli affari,  sulla  produzione  e  sui
          consumi,  nonche'  di  altri  tributi  indiretti,  a  norma
          dell'articolo 3, comma 133,  lettera  q),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662» e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5. 
              - Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74  recante:
          «Nuova disciplina dei  reati  in  materia  di  imposte  sui
          redditi e sul valore  aggiunto,  a  norma  dell'articolo  9
          della legge 25 giugno 1999, n.  205»  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76. 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali»: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  1,  10-quater,
          12-bis, 13, 13-bis, 19, 20 e 21 del decreto legislativo  10
          marzo 2000, n. 74, «Nuova disciplina dei reati  in  materia
          di imposte sui redditi  e  sul  valore  aggiunto,  a  norma
          dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n.  205»,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto legislativo: 
                  a) per "fatture o altri  documenti  per  operazioni
          inesistenti" si intendono le fatture o gli altri  documenti
          aventi  rilievo  probatorio  analogo  in  base  alle  norme
          tributarie, emessi a fronte  di  operazioni  non  realmente
          effettuate  in  tutto  o  in  parte  o   che   indicano   i
          corrispettivi o l'imposta sul  valore  aggiunto  in  misura
          superiore  a   quella   reale,   ovvero   che   riferiscono
          l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; 
                  b) per "elementi attivi o passivi" si intendono  le
          componenti, espresse in cifra,  che  concorrono,  in  senso
          positivo o negativo,  alla  determinazione  del  reddito  o
          delle basi imponibili rilevanti ai  fini  dell'applicazione
          delle imposte sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto  e  le
          componenti che incidono sulla  determinazione  dell'imposta
          dovuta; 
                  c)  per  "dichiarazioni"  si  intendono  anche   le
          dichiarazioni presentate  in  qualita'  di  amministratore,
          liquidatore o rappresentante di societa',  enti  o  persone
          fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi  previsti  dalla
          legge; 
                  d) il "fine di evadere le imposte" e  il  "fine  di
          consentire a terzi l'evasione"  si  intendono  comprensivi,
          rispettivamente, anche del fine di conseguire  un  indebito
          rimborso o il  riconoscimento  di  un  inesistente  credito
          d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; 
                  e) riguardo ai fatti  commessi  da  chi  agisce  in
          qualita' di amministratore, liquidatore o rappresentante di
          societa', enti o persone fisiche, il "fine  di  evadere  le
          imposte"  ed  il  "fine  di  sottrarsi  al  pagamento"   si
          intendono riferiti alla societa', all'ente o  alla  persona
          fisica per conto della quale si agisce; 
                  f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra
          l'imposta effettivamente dovuta  e  quella  indicata  nella
          dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel  caso  di
          omessa dichiarazione, al  netto  delle  somme  versate  dal
          contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta  o
          comunque  in  pagamento  di  detta  imposta   prima   della
          presentazione della  dichiarazione  o  della  scadenza  del
          relativo termine; non si  considera  imposta  evasa  quella
          teorica  e  non  effettivamente  dovuta  collegata  a   una
          rettifica in diminuzione di  perdite  dell'esercizio  o  di
          perdite pregresse spettanti e utilizzabili; 
                  g) le soglie di  punibilita'  riferite  all'imposta
          evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito
          rimborso richiesto o dell'inesistente  credito  di  imposta
          esposto nella dichiarazione; 
                  g-bis) per "operazioni  simulate  oggettivamente  o
          soggettivamente"  si  intendono  le  operazioni  apparenti,
          diverse da quelle disciplinate dall'articolo  10-bis  della
          legge 27 luglio 2000,  n.  212,  poste  in  essere  con  la
          volonta' di non realizzarle in tutto o in parte  ovvero  le
          operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; 
                  g-ter)  per  "mezzi   fraudolenti"   si   intendono
          condotte  artificiose  attive   nonche'   quelle   omissive
          realizzate  in  violazione   di   uno   specifico   obbligo
          giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della
          realta'; 
                  g-quater) per «crediti inesistenti» si intendono: 
                    1) i crediti per i quali mancano, in tutto  o  in
          parte, i requisiti oggettivi  o  soggettivi  specificamente
          indicati nella disciplina normativa di riferimento; 
                    2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi  e
          soggettivi  di  cui  al   numero   1)   sono   oggetto   di
          rappresentazioni   fraudolente,   attuate   con   documenti
          materialmente  o  ideologicamente  falsi,   simulazioni   o
          artifici; 
                  g-quinquies)  per  «crediti   non   spettanti»   si
          intendono: 
                    1) i crediti fruiti in violazione delle modalita'
          di utilizzo previste dalle leggi  vigenti  ovvero,  per  la
          relativa eccedenza, quelli fruiti  in  misura  superiore  a
          quella stabilita dalle norme di riferimento; 
                    2) i crediti che, pur in presenza  dei  requisiti
          soggettivi  e  oggettivi  specificamente   indicati   nella
          disciplina normativa di riferimento, sono fondati su  fatti
          non rientranti nella disciplina attributiva del credito per
          difetto  di  ulteriori  elementi  o  particolari   qualita'
          richiesti ai fini del riconoscimento del credito; 
                    3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti
          adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di
          decadenza.» 
                «Art. 10-quater (Indebita  compensazione).  -  1.  E'
          punito con la reclusione da sei mesi a  due  anni  chiunque
          non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, crediti non spettanti, per un  importo  annuo
          superiore a cinquantamila euro. 
                2. E' punito con la reclusione da un anno e sei  mesi
          a sei anni chiunque non versa le somme dovute,  utilizzando
          in compensazione, ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti  per
          un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 
              2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato  di  cui
          al comma 1 e' esclusa quando, anche per la  natura  tecnica
          delle  valutazioni,  sussistono  condizioni  di   obiettiva
          incertezza  in  ordine  agli  specifici  elementi  o   alle
          particolari qualita' che fondano la spettanza del credito.» 
                «Art. 12-bis (Sequestro e confisca). - 1. Nel caso di
          condanna o di applicazione della pena  su  richiesta  delle
          parti a norma dell'articolo 444  del  codice  di  procedura
          penale per uno dei delitti previsti dal  presente  decreto,
          e'  sempre  ordinata  la   confisca   dei   beni   che   ne
          costituiscono  il  profitto  o   il   prezzo,   salvo   che
          appartengano a persona estranea al  reato,  ovvero,  quando
          essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui  il  reo
          ha la disponibilita', per un valore corrispondente  a  tale
          prezzo o profitto. 
              2.  Salvo  che  sussista  il   concreto   pericolo   di
          dispersione della garanzia patrimoniale,  desumibile  dalle
          condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del  reo,
          tenuto  altresi'  conto  della  gravita'  del   reato,   il
          sequestro dei beni finalizzato  alla  confisca  di  cui  al
          comma 1 non e' disposto se il debito tributario e' in corso
          di estinzione mediante rateizzazione, anche  a  seguito  di
          procedure conciliative  o  di  accertamento  con  adesione,
          sempre che, in  detti  casi,  il  contribuente  risulti  in
          regola con i relativi pagamenti.» 
                
                «Art. 13 (Cause di  non  punibilita'.  Pagamento  del
          debito tributario). - 1.  I  reati  di  cui  agli  articoli
          10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili  se,
          prima della dichiarazione di apertura del  dibattimento  di
          primo  grado,  i  debiti   tributari,   comprese   sanzioni
          amministrative e interessi,  sono  stati  estinti  mediante
          integrale pagamento degli importi dovuti, anche  a  seguito
          delle  speciali  procedure  conciliative  e   di   adesione
          all'accertamento previste dalle norme  tributarie,  nonche'
          del ravvedimento operoso. 
                2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non  sono
          punibili  se  i  debiti  tributari,  comprese  sanzioni   e
          interessi, sono stati estinti mediante integrale  pagamento
          degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso  o
          della presentazione della  dichiarazione  omessa  entro  il
          termine di presentazione della  dichiarazione  relativa  al
          periodo d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento  o
          la presentazione siano intervenuti prima che  l'autore  del
          reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,
          verifiche  o  dell'inizio   di   qualunque   attivita'   di
          accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 
                3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del
          dibattimento di primo grado, il debito  tributario  sia  in
          fase  di  estinzione  mediante  rateizzazione  e'  dato  un
          termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In
          tal caso la prescrizione e' sospesa. Il Giudice ha facolta'
          di prorogare tale termine una sola volta per non oltre  tre
          mesi, qualora lo  ritenga  necessario,  ferma  restando  la
          sospensione della prescrizione. 
                3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis  e  10-ter
          non  sono  punibili  se  il  fatto  dipende  da  cause  non
          imputabili   all'autore,   sopravvenute,   rispettivamente,
          all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta
          sul valore aggiunto.  Ai  fini  del  primo  periodo  si  il
          giudice  tiene  conto  della  crisi  non   transitoria   di
          liquidita'  dell'autore  dovuta  alla  inesigibilita'   dei
          crediti per accertata insolvenza  o  sovraindebitamento  di
          terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed  esigibili
          da  parte  di  amministrazioni  pubbliche   e   della   non
          esperibilita' di azioni idonee al superamento della crisi. 
                3-ter. Ai fini della non punibilita' per  particolare
          tenuita' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del  codice
          penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno  o  piu'
          dei seguenti indici: 
                  a) l'entita' dello scostamento  dell'imposta  evasa
          rispetto  al  valore  soglia  stabilito   ai   fini   della
          punibilita'; 
                  b) salvo quanto previsto  al  comma  1,  l'avvenuto
          adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo  il
          piano di  rateizzazione  concordato  con  l'amministrazione
          finanziaria; 
                  c) l'entita' del debito tributario residuo,  quando
          sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; 
                  d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2,
          comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  12  gennaio
          2019, n. 14.» 
                
                «Art. 13-bis (Circostanze del reato). - 1. Fuori  dai
          casi di non punibilita', le pene per i delitti  di  cui  al
          presente decreto sono diminuite fino alla meta'  e  non  si
          applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12  se,
          prima della chiusura del dibattimento di  primo  grado,  il
          debito  tributario,  comprese  sanzioni  amministrative   e
          interessi, e' estinto. Quando,  prima  della  chiusura  del
          dibattimento, il debito e' in fase di  estinzione  mediante
          rateizzazione, anche a seguito delle procedure conciliative
          e  di   adesione   all'accertamento   l'imputato   ne   da'
          comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa
          documentazione, e informa contestualmente  l'Agenzia  delle
          entrate con indicazione del relativo procedimento penale. 
                1-bis. Nei casi di cui al comma 1,  secondo  periodo,
          il processo e' sospeso dalla ricezione della comunicazione.
          Decorso un anno  la  sospensione  e'  revocata,  salvo  che
          l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che  il  pagamento
          delle rate e' regolarmente in corso.  In  questo  caso,  il
          processo e' sospeso per ulteriori tre mesi, che il  giudice
          ha facolta' di prorogare, per una sola volta, di non  oltre
          tre mesi, qualora  lo  ritenga  necessario  per  consentire
          l'integrale pagamento del debito. Anche prima  del  decorso
          dei termini di cui  al  secondo  e  al  terzo  periodo,  la
          sospensione e'  revocata  quando  l'Agenzia  delle  entrate
          attesta  l'integrale  versamento  delle  somme   dovute   o
          comunica la decadenza dal  beneficio  della  rateizzazione.
          Durante  la  sospensione  del  processo  il   corso   della
          prescrizione e' sospeso. 
                2.  Per  i  delitti  di  cui  al   presente   decreto
          l'applicazione della pena ai sensi  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle  parti
          solo quando, prima  della  dichiarazione  di  apertura  del
          dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese
          sanzioni amministrative e interessi,  e'  estinto,  nonche'
          quando ricorre il  ravvedimento  operoso,  fatte  salve  le
          ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. 
                3. Le pene stabilite per i delitti di cui  al  titolo
          II sono aumentate della meta' se il reato e'  commesso  dal
          concorrente  nell'esercizio  dell'attivita'  di  consulenza
          fiscale svolta da un professionista o da  un  intermediario
          finanziario  o  bancario  attraverso  l'elaborazione  o  la
          commercializzazione di modelli di evasione fiscale.» 
                «Art. 19 (Principio di specialita'). - 1. Quando  uno
          stesso fatto e' punito da una delle disposizioni del titolo
          II  e  da  una  disposizione  che  prevede   una   sanzione
          amministrativa, si applica la disposizione speciale. 
                2. Permane, in ogni caso, la responsabilita'  per  la
          sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo
          11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato  e
          resta  ferma  la  responsabilita'  degli  enti  e  societa'
          prevista dall'articolo 21, comma 2-bis.» 
                «Art. 20 (Rapporti tra procedimento penale e processo
          tributario).  -  1.  Il  procedimento   amministrativo   di
          accertamento ed il processo tributario non  possono  essere
          sospesi per la pendenza del procedimento penale  avente  ad
          oggetto i medesimi  fatti  o  fatti  dal  cui  accertamento
          comunque dipende la relativa definizione. 
                1-bis. Le  sentenze  rese  nel  processo  tributario,
          divenute   irrevocabili,   e   gli   atti   di   definitivo
          accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche  a
          seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni  derivanti
          dai medesimi fatti per cui  e'  stata  esercitata  l'azione
          penale, possono essere acquisiti  nel  processo  penale  ai
          fini della prova del fatto in essi accertato.» 
                «Art. 21 (Sanzioni amministrative per  le  violazioni
          ritenute penalmente rilevanti). - 1.  L'ufficio  competente
          irroga le sanzioni amministrative relative alle  violazioni
          tributarie fatte oggetto di notizia di reato. 
                2. Tali sanzioni non sono  eseguibili  nei  confronti
          dei soggetti diversi da quelli indicati  dall'articolo  19,
          comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito  con
          provvedimento di archiviazione,  sentenza  irrevocabile  di
          assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la
          rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto dai
          successivi articoli 21-bis  e  21-ter.  I  termini  per  la
          riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di
          archiviazione o la  sentenza  sono  comunicati  all'ufficio
          competente; alla comunicazione provvede la cancelleria  del
          giudice che li ha emessi. 
                2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche  se
          la sanzione amministrativa pecuniaria  e'  riferita  ad  un
          ente o societa' quando nei confronti di questi puo'  essere
          disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai
          sensi   dell'articolo   25-quinquiesdecies   del    decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
                3. Nei  casi  di  irrogazione  di  un'unica  sanzione
          amministrativa pecuniaria per piu' violazioni tributarie in
          concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 12
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472,  alcune
          delle quali soltanto penalmente rilevanti, la  disposizione
          del comma 2 del presente articolo opera solo per  la  parte
          della  sanzione  eccedente   quella   che   sarebbe   stata
          applicabile in relazione  alle  violazioni  non  penalmente
          rilevanti.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   129   delle
          disposizioni attuative del codice di procedura  penale,  di
          cui al decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  come
          modificato dal presente decreto: 
                Art. 129 (Informazioni sul procedimento penale). - 1.
          Quando  esercita  l'azione  penale  nei  confronti  di   un
          impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico
          ministero informa l'autorita' da cui  l'impiegato  dipende,
          dando  notizia  dell'imputazione.  Quando  si   tratta   di
          personale dipendente dai servizi per le informazioni  e  la
          sicurezza militare  o  democratica,  ne  da'  comunicazione
          anche  al  comitato   parlamentare   per   i   servizi   di
          informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. 
                2. Quando un ecclesiastico o un religioso  del  culto
          cattolico e' arrestato, fermato o sottoposto a  una  misura
          cautelare limitativa della liberta' personale o  quando  e'
          comunicata allo stesso o al suo difensore la  pendenza  del
          procedimento penale o, in ogni caso, quando  e'  esercitata
          l'azione penale nei suoi confronti, il  pubblico  ministero
          informa, segnalando le norme che si  assumono  violate,  la
          data  e  il  luogo  del  fatto,   la   seguente   autorita'
          ecclesiastica: 
                  a) la  Santa  Sede,  nella  persona  del  Cardinale
          Segretario  di  Stato,  quando  la  comunicazione  riguarda
          vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani,
          i prelati territoriali, i coadiutori  e  ausiliari,  oppure
          ordinari di luogo equiparati a vescovi  diocesani,  inclusi
          gli abati di abbazie territoriali o  i  sacerdoti  che,  in
          sede vacante, svolgono l'ufficio  di  amministratore  della
          diocesi; 
                  b) l'ordinario diocesano nella  cui  circoscrizione
          territoriale ha sede la procura della Repubblica, quando la
          comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a
          istituti  di  vita  consacrata  o  a   societa'   di   vita
          apostolica. 
                3. Quando esercita l'azione penale per un  reato  che
          ha cagionato un danno per l'erario, il  pubblico  ministero
          informa il procuratore generale presso la Corte dei  conti,
          dando notizia della imputazione. Quando  esercita  l'azione
          penale per i delitti di cui agli articoli  317,  318,  319,
          319-bis,  319-ter,  319-quater,  320,  321,  322,  322-bis,
          346-bis, 353 e  353-bis  del  codice  penale,  il  pubblico
          ministero informa il  presidente  dell'Autorita'  nazionale
          anticorruzione, dando notizia dell'imputazione. 
                3-bis. Il pubblico ministero  invia  la  informazione
          contenente la indicazione  delle  norme  di  legge  che  si
          assumono violate anche quando taluno dei soggetti  indicati
          nel comma 1 e' stato arrestato o fermato ovvero si trova in
          stato di custodia cautelare. 
                3-ter. Quando esercita l'azione penale  per  i  reati
          previsti nel decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
          ovvero per i reati previsti dal codice penale  o  da  leggi
          speciali comportanti  un  pericolo  o  un  pregiudizio  per
          l'ambiente, il  pubblico  ministero  informa  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
          Regione nel cui territorio  i  fatti  si  sono  verificati,
          dando notizia dell'imputazione. Qualora i reati di  cui  al
          primo periodo arrechino un concreto  pericolo  alla  tutela
          della salute o alla sicurezza agroalimentare,  il  pubblico
          ministero informa anche il  Ministero  della  salute  o  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali.
          Le sentenze e i provvedimenti definitori di  ciascun  grado
          di giudizio sono  trasmessi  per  estratto,  a  cura  della
          cancelleria del  giudice  che  ha  emesso  i  provvedimenti
          medesimi,  alle  amministrazioni  indicate  nei  primi  due
          periodi del presente comma. I  procedimenti  di  competenza
          delle amministrazioni di cui  ai  periodi  precedenti,  che
          abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione
          ai quali procede l'autorita'  giudiziaria,  possono  essere
          avviati o proseguiti anche  in  pendenza  del  procedimento
          penale,  in  conformita'  alle  norme   vigenti.   Per   le
          infrazioni di maggiore gravita', sanzionate con  la  revoca
          di autorizzazioni o con la chiusura di impianti,  l'ufficio
          competente,   nei   casi   di   particolare    complessita'
          dell'accertamento dei fatti addebitati, puo' sospendere  il
          procedimento  amministrativo  fino  al  termine  di  quello
          penale,  salva  la  possibilita'  di   adottare   strumenti
          cautelari. 
              3-quater. Quando esercita l'azione penale per i delitti
          previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  il
          pubblico  ministero   informa   la   competente   direzione
          provinciale dell'Agenzia delle entrate, dando notizia della
          imputazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          recante: «Disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi», come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 32 (Poteri degli uffici). -  Per  l'adempimento
          dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 
                  1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche a norma del successivo art. 33; 
                  2) invitare i contribuenti, indicandone il  motivo,
          a comparire di persona o per mezzo  di  rappresentanti  per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini  dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7), ovvero  rilevati  a  norma
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  I  dati  ed  elementi
          attinenti  ai  rapporti  ed  alle  operazioni  acquisiti  e
          rilevati  rispettivamente  a  norma   del   numero   7)   e
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  sono  posti  a  base
          delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli  artt.
          38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che  ne  ha
          tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto  ad
          imposta o che non hanno rilevanza allo  stesso  fine;  alle
          stesse condizioni sono altresi' posti come  ricavi  a  base
          delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente
          non ne indica il soggetto  beneficiario  e  sempreche'  non
          risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti  o  gli
          importi  riscossi  nell'ambito  dei  predetti  rapporti  od
          operazioni per importi superiori a euro  1.000  giornalieri
          e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e  le
          risposte ricevute devono risultare da verbale  sottoscritto
          anche  dal  contribuente  o  dal  suo  rappresentante;   in
          mancanza deve  essere  indicato  il  motivo  della  mancata
          sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad  avere  copia
          del verbale; 
                  3) invitare i contribuenti, indicandone il  motivo,
          a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti, compresi i  documenti
          di cui al successivo art. 34. Ai  soggetti  obbligati  alla
          tenuta di scritture contabili secondo le  disposizioni  del
          titolo III puo' essere  richiesta  anche  l'esibizione  dei
          bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti  dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un  periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 
                  4) inviare ai contribuenti questionari  relativi  a
          dati e notizie di carattere  specifico  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei  confronti
          di altri contribuenti  con  i  quali  abbiano  intrattenuto
          rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 
                  5) richiedere agli organi ed  alle  amministrazioni
          dello  Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,   alle
          societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed  enti
          che effettuano istituzionalmente  riscossioni  e  pagamenti
          per conto di terzi la  comunicazione,  anche  in  deroga  a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si  applica  all'Istituto  centrale  di  statistica,   agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le   attivita'   finanziarie   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
                  6) richiedere copie o estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali. Le  copie  e  gli  estratti,  con
          l'attestazione di conformita' all'originale, devono  essere
          rilasciate gratuitamente; 
                  6-bis)  richiedere,   previa   autorizzazione   del
          direttore  centrale  dell'accertamento  dell'Agenzia  delle
          entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
          il  Corpo  della  guardia  di   finanza,   del   comandante
          regionale,  ai   soggetti   sottoposti   ad   accertamento,
          ispezione o  verifica  il  rilascio  di  una  dichiarazione
          contenente l'indicazione della natura, del numero  e  degli
          estremi identificativi dei  rapporti  intrattenuti  con  le
          banche, la societa' Poste italiane  Spa,  gli  intermediari
          finanziari, le imprese di investimento,  gli  organismi  di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  le  societa'  di
          gestione del risparmio e le societa' fiduciarie,  nazionali
          o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di  cinque
          anni dalla data della richiesta. Il  richiedente  e  coloro
          che vengono in possesso dei dati raccolti  devono  assumere
          direttamente le cautele necessarie  alla  riservatezza  dei
          dati acquisiti; 
                  7) richiedere, previa autorizzazione del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 20  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
                  7-bis)  richiedere,  con  modalita'  stabilite  con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  d'intesa  con
          l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole  europee
          e internazionali  in  materia  di  vigilanza  e,  comunque,
          previa    autorizzazione     del     direttore     centrale
          dell'accertamento  dell'Agenzia   delle   entrate   o   del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ad
          autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e  informazioni
          di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,  relativi
          alle attivita' di controllo e  di  vigilanza  svolte  dagli
          stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge; 
                  8) richiedere ai  soggetti  indicati  nell'art.  13
          dati, notizie e documenti relativi ad attivita'  svolte  in
          un  determinato  periodo  d'imposta,  rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
          e prestatori di lavoro autonomo; 
                  8-bis) invitare ogni altro soggetto  ad  esibire  o
          trasmettere, anche in copia fotostatica, atti  o  documenti
          fiscalmente  rilevanti   concernenti   specifici   rapporti
          intrattenuti con il contribuente e a fornire i  chiarimenti
          relativi; 
                  8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
          negli edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi  alla
          gestione condominiale; 
                  8-quater)  svolgere  le  opportune   attivita'   di
          analisi del rischio. 
                  Gli inviti  e  le  richieste  di  cui  al  presente
          articolo devono essere notificati ai  sensi  dell'art.  60.
          Dalla  data  di  notifica  decorre   il   termine   fissato
          dall'ufficio  per  l'adempimento,  che  non   puo'   essere
          inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di cui al n. 7)  a
          trenta giorni. Il termine  puo'  essere  prorogato  per  un
          periodo  di  venti   giorni   su   istanza   dell'operatore
          finanziario,  per  giustificati  motivi,   dal   competente
          direttore centrale  o  direttore  regionale  per  l'Agenzia
          delle entrate,  ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia  di
          finanza, dal comandante regionale. 
                  Le richieste di cui  al  primo  comma,  numero  7),
          nonche' le relative risposte,  anche  se  negative,  devono
          essere effettuate esclusivamente  in  via  telematica.  Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
                  Le notizie ed i dati non  addotti  e  gli  atti,  i
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non
          trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non  possono
          essere presi in considerazione a favore  del  contribuente,
          ai  fini  dell'accertamento  in   sede   amministrativa   e
          contenziosa.  Di   cio'   l'ufficio   deve   informare   il
          contribuente contestualmente alla richiesta. 
                  Le cause di inutilizzabilita'  previste  dal  terzo
          comma  non  operano  nei  confronti  del  contribuente  che
          depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio  di
          primo grado in sede  contenziosa  le  notizie,  i  dati,  i
          documenti, i  libri  e  i  registri,  dichiarando  comunque
          contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste
          degli uffici per causa a lui non imputabile. 
                  Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione
          da parte del pubblico ministero dell'esercizio  dell'azione
          penale ai sensi dell'articolo 129,  comma  3-quater,  delle
          disposizioni attuative del codice di procedura  penale,  di
          cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde
          senza ritardo trasmettendo,  anche  al  competente  Comando
          della Guardia di finanza l'attestazione relativa allo stato
          di definizione della violazione tributaria.». 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore
          aggiunto», come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  51  (Attribuzioni  e   poteri   degli   Uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   Uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto    controllano    le
          dichiarazioni  presentate  e  i  versamenti  eseguiti   dai
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
          provvedono  all'accertamento  e  alla   riscossione   delle
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
          degli obblighi relativi alla fatturazione  e  registrazione
          delle operazioni e alla tenuta della contabilita'  e  degli
          altri obblighi stabiliti dal presente  decreto;  provvedono
          alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle  soprattasse
          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. Per  il  controllo
          delle  dichiarazioni  presentate  e  l'individuazione   dei
          soggetti  che  ne  hanno  omesso  la   presentazione   sono
          effettuate le opportune attivita' di analisi del rischio. 
                Per  l'adempimento  dei  loro  compiti   gli   Uffici
          possono: 
                  1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche ai sensi dell'art. 52; 
                  2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti
          o  professioni,  indicandone  il  motivo,  a  comparire  di
          persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
          scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in  corso
          di  scritturazione,  o  per   fornire   dati,   notizie   e
          chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti  nei  loro
          confronti  anche  relativamente   ai   rapporti   ed   alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7) del presente comma,  ovvero
          rilevati  a  norma  dell'articolo  52,  ultimo   comma,   o
          dell'articolo  63,  primo  comma,  o  acquisiti  ai   sensi
          dell'articolo  18,  comma  3,  lettera  b),   del   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  I  dati  ed  elementi
          attinenti  ai  rapporti  ed  alle  operazioni  acquisiti  e
          rilevati  rispettivamente  a  norma   del   numero   7)   e
          dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo  63,  primo
          comma, o acquisiti ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  3,
          lettera b), del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
          504,  sono  posti  a  base   delle   rettifiche   e   degli
          accertamenti  previsti  dagli  articoli  54  e  55  se   il
          contribuente non dimostra che  ne  ha  tenuto  conto  nelle
          dichiarazioni  o  che  non  si  riferiscono  ad  operazioni
          imponibili; sia le operazioni imponibili sia  gli  acquisti
          si  considerano  effettuati  all'aliquota   in   prevalenza
          rispettivamente  applicata  o  che  avrebbe  dovuto  essere
          applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          essere verbalizzate a norma del sesto  comma  dell'articolo
          52; 
                  3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti
          e  professioni,  con  invito  a  restituirli  compilati   e
          firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere
          specifico rilevanti ai fini  dell'accertamento,  anche  nei
          confronti di loro clienti e fornitori; 
                  4)  invitare  qualsiasi  soggetto  ad   esibire   o
          trasmettere,  anche  in  copia  fotostatica,  documenti   e
          fatture  relativi  a  determinate  cessioni   di   beni   o
          prestazioni  di  servizi  ricevute  ed   a   fornire   ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse; 
                  5) richiedere agli organi  e  alle  amministrazioni
          dello  Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,   alle
          societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed  enti
          che effettuano istituzionalmente  riscossioni  e  pagamenti
          per conto di terzi la  comunicazione,  anche  in  deroga  a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si applica  all'Istituto  centrale  di  statistica  e  agli
          Ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le  attivita'   finanziarie,   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
                  6) richiedere copie o estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali; 
                  6-bis)  richiedere,   previa   autorizzazione   del
          direttore  centrale  dell'accertamento  dell'Agenzia  delle
          entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
          il  Corpo  della  guardia  di   finanza,   del   comandante
          regionale,  ai   soggetti   sottoposti   ad   accertamento,
          ispezione o  verifica  il  rilascio  di  una  dichiarazione
          contenente l'indicazione della natura, del numero  e  degli
          estremi identificativi dei  rapporti  intrattenuti  con  le
          banche, la societa' Poste italiane  Spa,  gli  intermediari
          finanziari, le imprese di investimento,  gli  organismi  di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  le  societa'  di
          gestione del risparmio e le societa' fiduciarie,  nazionali
          o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di  cinque
          anni dalla data della richiesta. Il  richiedente  e  coloro
          che vengono in possesso dei dati raccolti  devono  assumere
          direttamente le cautele necessarie  alla  riservatezza  dei
          dati acquisiti; 
                  7) richiedere, previa autorizzazione del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 20  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
                  7-bis)  richiedere,  con  modalita'  stabilite  con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  d'intesa  con
          l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole  europee
          e internazionali  in  materia  di  vigilanza  e,  comunque,
          previa    autorizzazione     del     direttore     centrale
          dell'accertamento  dell'Agenzia   delle   entrate   o   del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ad
          autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e  informazioni
          di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,  relativi
          alle attivita' di controllo e  di  vigilanza  svolte  dagli
          stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge. 
                  [3] Gli inviti e le richieste di cui al  precedente
          comma devono essere  fatti  a  mezzo  di  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento,  fissando  per  l'adempimento   un
          termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso
          di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il  termine
          puo' essere prorogato per un periodo  di  venti  giorni  su
          istanza  dell'operatore   finanziario,   per   giustificati
          motivi,  dal  competente  direttore  centrale  o  direttore
          regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo
          della guardia di  finanza,  dal  comandante  regionale.  Si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  52  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 
                  Le richieste di cui al secondo  comma,  numero  7),
          nonche' le  relative  risposte,  anche  se  negative,  sono
          effettuate   esclusivamente   in   via   telematica.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
                  Per l'inottemperanza agli inviti di cui al  secondo
          comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di  cui
          ai commi terzo e quarto dell'articolo 32  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni. 
                  Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione
          da parte del pubblico ministero dell'esercizio  dell'azione
          penale ai sensi dell'articolo 129,  comma  3-quater,  delle
          disposizioni attuative del codice di procedura  penale,  di
          cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde
          senza ritardo trasmettendo,  anche  al  competente  Comando
          della Guardia di finanza l'attestazione relativa allo stato
          di definizione della violazione tributaria.». 
              - Si riportano i commi da 174  a  178  dell'articolo  1
          della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»: 
                «174.  Con  riferimento   ai   tributi   amministrati
          dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
          definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a  173,
          riguardanti   le   dichiarazioni   validamente   presentate
          relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2021
          e  a   periodi   d'imposta   precedenti,   possono   essere
          regolarizzate con  il  pagamento  di  un  diciottesimo  del
          minimo edittale delle sanzioni  irrogabili  previsto  dalla
          legge,  oltre  all'imposta  e  agli  interessi  dovuti.  Il
          versamento delle somme dovute ai sensi  del  primo  periodo
          puo' essere effettuato in otto rate  di  pari  importo  con
          scadenza della prima rata fissata  al  30  settembre  2023.
          Sulle   rate   successive   alla   prima,    da    versare,
          rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il  30  novembre
          2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il  30  giugno
          2024, il 30 settembre 2024 e  il  20  dicembre  2024,  sono
          dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
          regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
          a 178 e' consentita  sempreche'  le  violazioni  non  siano
          state gia' contestate, alla data del versamento  di  quanto
          dovuto o della prima rata, con  atto  di  liquidazione,  di
          accertamento  o  di  recupero,  di   contestazione   e   di
          irrogazione delle sanzioni, comprese  le  comunicazioni  di
          cui all'articolo 36-ter del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
          si perfeziona con il versamento  di  quanto  dovuto  ovvero
          della prima rata entro  il  30  settembre  2023  e  con  la
          rimozione delle  irregolarita'  od  omissioni.  Il  mancato
          pagamento,  in  tutto  o  in  parte,  di  una  delle   rate
          successive alla prima entro il termine di  pagamento  della
          rata successiva comporta la decadenza dal  beneficio  della
          rateazione e l'iscrizione  a  ruolo  degli  importi  ancora
          dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
          residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
          misura prevista all'articolo 20 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con  decorrenza
          dalla data del 30  settembre  2023.  In  tali  ipotesi,  la
          cartella di pagamento deve essere  notificata,  a  pena  di
          decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
          quello di decadenza della rateazione. 
                176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
          contribuenti per l'emersione  di  attivita'  finanziarie  e
          patrimoniali costituite o  detenute  fuori  del  territorio
          dello Stato. 
                177. Restano validi i  ravvedimenti  gia'  effettuati
          alla data di entrata in vigore della presente legge  e  non
          si da' luogo a rimborso. 
                178. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate  possono  essere  definite  le  modalita'  di
          attuazione dei commi da 174 a 177.». 
              - Il testo  dell'articolo  3,  comma  12-undecies,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2023,  n.  215,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 recante:
          «Disposizioni urgenti in materia di termini  normativi»  e'
          il seguente: 
                «Art. 3 (Proroga di termini in  materia  economica  e
          finanziaria). Omissis 
                12-undecies. Le disposizioni dell'articolo  1,  commi
          da 174 a 178, della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  in
          materia  di  regolarizzazione  di  dichiarazioni   fiscali,
          tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e
          2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  26  maggio  2023,  n.  56,  si
          applicano,  per  quanto  non  diversamente   previsto   dal
          presente  comma,  anche  alle  violazioni  riguardanti   le
          dichiarazioni validamente presentate  relative  al  periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.  A  tale  fine,  il
          versamento delle somme dovute  puo'  essere  effettuato  in
          un'unica soluzione  entro  il  31  maggio  2024  ovvero  in
          quattro rate di pari importo da  versare,  rispettivamente,
          entro il 31 maggio 2024, entro il 30 giugno 2024, entro  il
          30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle  rate
          successive alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella
          misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al
          presente comma si perfeziona con il  versamento  di  quanto
          dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della
          prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle
          irregolarita'  od  omissioni.  In  caso  di  decadenza  dal
          beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1,  comma
          175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi
          previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          si applicano con decorrenza dal  1°  giugno  2024.  Restano
          validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          non si da' luogo a rimborso. 
                12-duodecies. Il termine  di  cui  all'articolo  106,
          comma  7,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n.  27,  in  materia  di  svolgimento  delle  assemblee  di
          societa' ed enti, e' differito al 30 aprile 2024.». 
              - Il testo dell'articolo 7, comma 7, del  decreto-legge
          29 marzo 2024, n. 39 recante: «Misure urgenti in materia di
          agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  altre
          misure urgenti in  materia  fiscale  e  connesse  a  eventi
          eccezionali,    nonche'    relative     all'amministrazione
          finanziaria» e' il seguente: 
                «Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia fiscale).  -
          omissis 
                7. I soggetti che, entro il termine del 30  settembre
          2023,   non   hanno   perfezionato    la    procedura    di
          regolarizzazione delle violazioni di  cui  all'articolo  1,
          commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,
          riguardanti   le   dichiarazioni   validamente   presentate
          relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2021
          e  ai  periodi  d'imposta  precedenti,   possono   comunque
          procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il
          rispetto delle altre condizioni e modalita'  ivi  previste,
          se entro il 31 maggio  2024  versano  le  somme  dovute  in
          un'unica  soluzione  e  rimuovono   le   irregolarita'   od
          omissioni.  In  alternativa  al   pagamento   in   un'unica
          soluzione, i soggetti  di  cui  al  primo  periodo  possono
          versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a  cinque
          delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174,  della
          legge 29 dicembre 2022, n. 197,  e  le  tre  rate  residue,
          sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2
          per cento annuo a decorrere dal 1°  giugno  2024,  entro  i
          termini previsti dal medesimo comma 174. In  tal  caso,  la
          regolarizzazione si  perfeziona  con  il  versamento  delle
          somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la  rimozione  delle
          irregolarita' od  omissioni  entro  la  medesima  data.  Il
          mancato pagamento, in tutto o in parte, di una  delle  rate
          successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il
          termine di pagamento della  rata  successiva,  comporta  la
          decadenza dal beneficio della rateazione e  l'iscrizione  a
          ruolo degli importi ancora dovuti, nonche'  della  sanzione
          di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre
          1997, n. 471, applicata sul  residuo  dovuto  a  titolo  di
          imposta,  e   degli   interessi   nella   misura   prevista
          all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1°
          giugno 2024. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  1,
          comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022,  n.
          197.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis  del  decreto
          legislativo   18   dicembre   1997,   n.   462,    recante:
          «Unificazione  ai  fini  fiscali   e   contributivi   delle
          procedure di liquidazione, riscossione  e  accertamento,  a
          norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b),  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662»,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1.  Le
          somme  dovute  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma   2,   e
          dell'articolo 3, comma 1,  possono  essere  versate  in  un
          numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 
                2. L'importo della prima  rata  deve  essere  versato
          entro il termine di trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione.  Sull'importo  delle  rate  successive  sono
          dovuti  gli  interessi,  calcolati  dal  primo  giorno  del
          secondo mese successivo  a  quello  di  elaborazione  della
          comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
          e'  dilazionato  scadono   l'ultimo   giorno   di   ciascun
          trimestre. 
                2-bis. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni
          di  cui  agli  articoli  10-bis  e   10-ter   del   decreto
          legislativo 10 marzo 2000, n. 74, gli esiti  del  controllo
          automatizzato effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1972,  n.  633,  sono  comunicati,
          rispettivamente, al sostituto d'imposta e  al  contribuente
          entro il 30 settembre  dell'anno  successivo  a  quello  di
          presentazione della relativa dichiarazione. Nelle more  del
          ricevimento  della  comunicazione   il   sostituto   o   il
          contribuente puo' provvedere  spontaneamente  al  pagamento
          rateale delle somme  dovute  a  titolo  di  ritenute  o  di
          imposta, nella misura di almeno un  ventesimo  per  ciascun
          trimestre solare. La prima rata e' versata entro il termine
          indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e  10-ter  e  le
          rate successive  sono  versate  entro  l'ultimo  giorno  di
          ciascun trimestre successivo.  Dopo  il  ricevimento  della
          comunicazione, il pagamento  rateale  prosegue  secondo  le
          disposizioni del presente articolo. 
                3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali  si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  15-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. 
                4. Le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano  anche  alle  somme  da  versare  a  seguito  del
          ricevimento della comunicazione prevista  dall'articolo  1,
          comma  412,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,
          relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.».