IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 20, recante
principi e criteri direttivi per la revisione del sistema
sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, per il riordino
del sistema sanzionatorio in materia di accisa e altre imposte
indirette sulla produzione e sui consumi e in materia doganale;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante
«Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante
«Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli
affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi
indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n.
205»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 febbraio 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espressa nella seduta del 4 aprile 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali
1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera g-ter), sono
aggiunte, in fine, le seguenti:
«g-quater) per "crediti inesistenti" si intendono:
1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i
requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella
disciplina normativa di riferimento;
2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi
di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente,
attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi,
simulazioni o artifici;
g-quinquies) per "crediti non spettanti" si intendono:
1) i crediti fruiti in violazione delle modalita' di utilizzo
previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza,
quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di
riferimento;
2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e
oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di
riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina
attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o
particolari qualita' richiesti ai fini del riconoscimento del
credito;
3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti
amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.»;
b) l'articolo 10-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1.
E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non
versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta,
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per
un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo
d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione
mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal
beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il
colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a
cinquantamila euro.»;
c) l'articolo 10-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. E' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base
alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro
duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito
tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi
dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, il colpevole e' punito se l'ammontare del
debito residuo e' superiore a settantacinquemila euro.»;
d) all'articolo 10-quater, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine,
il seguente:
«2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato di cui al comma
1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni,
sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli
specifici elementi o alle particolari qualita' che fondano la
spettanza del credito.»;
e) all'articolo 12-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sequestro e
confisca»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione
della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali,
patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresi' conto della
gravita' del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca
di cui al comma 1 non e' disposto se il debito tributario e' in corso
di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure
conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti
casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.»;
f) all'articolo 13:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cause di non
punibilita'. Pagamento del debito tributario»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «anche ai fini
dell'applicabilita' dell'articolo 13-bis,» sono soppresse;
3) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono
punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore
sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o
all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo
periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di
liquidita' dell'autore dovuta alla inesigibilita' dei crediti per
accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato
pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni
pubbliche e della non esperibilita' di azioni idonee al superamento
della crisi.
3-ter. Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita'
del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice
valuta, in modo prevalente, uno o piu' dei seguenti indici:
a) l'entita' dello scostamento dell'imposta evasa rispetto
al valore soglia stabilito ai fini della punibilita';
b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento
integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione
concordato con l'amministrazione finanziaria;
c) l'entita' del debito tributario residuo, quando sia in
fase di estinzione mediante rateizzazione;
d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di
cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.»;
g) all'articolo 13-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Fuori dai casi di non punibilita', le pene per i delitti
di cui al presente decreto sono diminuite fino alla meta' e non si
applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima
della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario,
comprese sanzioni amministrative e interessi, e' estinto. Quando,
prima della chiusura del dibattimento, il debito e' in fase di
estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure
conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato ne da'
comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa
documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con
indicazione del relativo procedimento penale.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il
processo e' sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un
anno la sospensione e' revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate
abbia comunicato che il pagamento delle rate e' regolarmente in
corso. In questo caso, il processo e' sospeso per ulteriori tre mesi
che il giudice ha facolta' di prorogare, per una sola volta, di non
oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire
l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini
di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione e' revocata
quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle
somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della
rateizzazione. Durante la sospensione del processo il corso della
prescrizione e' sospeso.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «dalle parti solo quando» sono
inserite le seguenti: «, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado,», le parole: «ricorra la circostanza di
cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il debito
tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, e'
estinto,» e dopo la parola: «nonche'» sono inserite le seguenti:
«quando ricorre»;
h) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «che non siano
persone fisiche concorrenti nel reato» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «e resta ferma la responsabilita' degli enti e societa'
prevista dall'articolo 21, comma 2-bis»;
i) all'articolo 20, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«1-bis. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute
irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in
sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto
violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui e' stata esercitata
l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini
della prova del fatto in essi accertato.»;
l) all'articolo 21:
1) al comma 1, la parola: «comunque» e' soppressa;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «sia definito con
provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione
o di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «sia definito
con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di
assoluzione o di proscioglimento» e al secondo periodo, le parole:
«In quest'ultimo caso, i termini» sono sostituite dalle seguenti:
«Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter. I
termini»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se la
sanzione amministrativa pecuniaria e' riferita a un ente o societa'
quando nei confronti di questi puo' essere disposta la sanzione
amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo
25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.»;
4) al comma 3, dopo le parole: «un'unica sanzione
amministrativa» e' inserita la seguente: «pecuniaria»;
m) dopo l'articolo 21, sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis (Efficacia delle sentenze penali nel processo
tributario e nel processo di Cassazione). - 1. La sentenza
irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste o
l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento
nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali
oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo,
efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti
medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 puo'
essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici
giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente
alle ipotesi di sentenza di assoluzione perche' il fatto non
sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse
della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o
negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e societa', con o senza
personalita' giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il
rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonche' nei
confronti dei loro soci o associati.
Art. 21-ter (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e
amministrative). - 1. Quando, per lo stesso fatto e' stata applicata,
a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione
amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il
giudice o l'autorita' amministrativa, al momento della determinazione
delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa
misura, tiene conto di quelle gia' irrogate con provvedimento o con
sentenza assunti in via definitiva.».
2. All'articolo 129 delle disposizioni attuative del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, dopo il comma 3-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-quater. Quando esercita l'azione penale per i delitti previsti
dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il pubblico ministero
informa la competente direzione provinciale dell'Agenzia delle
entrate, dando notizia della imputazione.».
3. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del
pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi
dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al
competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa
allo stato di definizione della violazione tributaria.».
4. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del
pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi
dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al
competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa
allo stato di definizione della violazione tributaria.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, dopo l'articolo 28-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 28-sexies (Compensazioni di crediti con somme dovute a
titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su
redditi regolarmente dichiarati). - 1. I crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni
statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere
compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo
del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le
somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti
di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di
comunicazione di irregolarita' ai sensi dell'articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. A tal fine e' necessario che il
credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che la relativa
certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il
pagamento. La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi
telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica
per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni,
predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalita'
idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
2. La compensazione dei crediti di cui al comma 1 e' consentita
sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla
dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli
interessi oggetto della compensazione medesima.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. I termini
e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente articolo.».
6. Le disposizioni di cui agli articoli 12-bis, comma 2, e 13-bis,
commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come
modificati dal comma 1, lettere e), numero 1), e g), numero 1), si
applicano anche quando il debito tributario e' in fase di estinzione
mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi
dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, dell'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 30
dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2024, n. 18, e dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge
29 marzo 2024, n. 39.
7. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, gli esiti del controllo automatizzato effettuato ai sensi degli
articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, sono comunicati,
rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30
settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della
relativa dichiarazione. Nelle more del ricevimento della
comunicazione il sostituto o il contribuente puo' provvedere
spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di
ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per
ciascun trimestre solare. La prima rata e' versata entro il termine
indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter e le rate
successive sono versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre
successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento
rateale prosegue secondo le disposizioni del presente articolo.».
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76 L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 20 della legge 9 agosto 2023, n.
111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189:
«Art. 20 (Principi e criteri direttivi per la
revisione del sistema sanzionatorio tributario,
amministrativo e penale). - 1. Nell'esercizio della delega
di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i
seguenti principi e criteri direttivi specifici per la
revisione del sistema sanzionatorio tributario,
amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui
redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonche' ai
tributi degli enti territoriali:
a) per gli aspetti comuni alle sanzioni
amministrative e penali:
1) razionalizzare il sistema sanzionatorio
amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore
integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del
completo adeguamento al principio del ne bis in idem;
2) valutare la possibilita', fissandone le
condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati
versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati
nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei
confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla
piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e
sino alla concorrenza del debito di imposta;
3) rivedere i rapporti tra il processo penale e
il processo tributario prevedendo, in coerenza con i
principi generali dell'ordinamento, che, nei casi di
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non
sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali
accertati in sede dibattimentale facciano stato nel
processo tributario quanto all'accertamento dei fatti
medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali
connessi alle ipotesi di non punibilita' e di applicazione
di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di
estinzione dei debiti tributari, anche nella fase
antecedente all'esercizio dell'azione penale;
4) prevedere che la volontaria adozione di un
efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva
comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di
imprese che non possiedono i requisiti per aderire al
regime dell'adempimento collaborativo possano assumere
rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entita' delle
sanzioni;
5) introdurre, in conformita' agli orientamenti
giurisprudenziali, una piu' rigorosa distinzione normativa
anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione
indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti;
b) per le sanzioni penali:
1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di
sopravvenuta impossibilita' di far fronte al pagamento del
tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto
stesso;
2) attribuire specifico rilievo alle definizioni
raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini
della valutazione della rilevanza penale del fatto;
c) per le sanzioni amministrative:
1) migliorare la proporzionalita' delle sanzioni
tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai
livelli esistenti in altri Stati europei;
2) assicurare l'effettiva applicazione delle
sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante
una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con
il principio previsto al numero 1);
3) prevedere l'inapplicabilita' delle sanzioni in
misura maggiorata per recidiva prima della definizione del
giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni,
meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva;
4) rivedere la disciplina del concorso formale e
materiale e della continuazione, onde renderla coerente con
i principi sopra specificati, anche estendendone
l'applicazione agli istituti deflativi;
5) escludere, in virtu' dei principi di cui
all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che
presentino una dichiarazione integrativa al fine di
adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione
finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati
ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della medesima legge 27
luglio 2000, n. 212, sempreche' la violazione dipenda da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il
contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta.
2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in
materia di accisa e di altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo
osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori
amministrativo e penale per semplificarli e renderli piu'
coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in
particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalita'
alla gravita' delle condotte;
b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con
qualsiasi mezzo e modalita', all'accertamento o al
pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al
titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo:
1) la punibilita' con la pena detentiva compresa
tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni,
nonche' adeguate soglie di non punibilita' al fine di
applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali
e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno
gravi;
2) circostanze aggravanti coerenti con quelle
previste dalla disciplina doganale in materia di
contrabbando di tabacchi lavorati;
3) un'autonoma fattispecie associativa punibile
con la pena della reclusione dal minimo di tre anni al
massimo di otto anni, provvedendo al conseguente
coordinamento dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1,
del codice di procedura penale;
5) la punizione del tentativo con la stessa pena
prevista per il reato consumato;
6) la confisca obbligatoria delle cose che
servirono o furono destinate a commettere l'illecito e
delle cose che ne sono l'oggetto;
7) nel caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del
prodotto o del profitto del reato e, quando essa non e'
possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme
di denaro, beni e altre utilita' di cui il soggetto
condannato abbia la disponibilita', anche per interposta
persona;
8) l'affidamento in custodia dei beni
sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilita'
finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero la
possibilita' di affidarli ad altri organi dello Stato o ad
altri enti pubblici non economici, per finalita' di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale,
nonche' l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a
seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi
o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta;
9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla
presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose
sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o
confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;
10) l'estensione della disciplina attuativa dei
principi e criteri direttivi di cui alla presente lettera
anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento
dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli
62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la
possibilita' di stabilire adeguate soglie di punibilita',
anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi
prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni
amministrative in luogo di quelle penali;
11) l'abrogazione delle disposizioni della legge
17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n.
27, che risultino superate a seguito dell'introduzione
dell'illecito di cui alla presente lettera;
c) la razionalizzazione e il coordinamento
sistematico delle disposizioni vigenti in materia di
vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non
autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di
cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonche' ai
prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e
62-quinquies del medesimo testo unico;
d) l'introduzione della confisca di cui
all'articolo 240-bis del codice penale per i reati previsti
dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non
inferiore, nel limite massimo, a cinque anni;
e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo
unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative
effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Per la revisione del sistema sanzionatorio
applicabile alle violazioni della normativa doganale il
Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) il coordinamento e la revisione della disciplina
sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con
quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della
lettera b) del comma 2 del presente articolo, in coerenza
con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando
previste dal citato testo unico;
b) il riordino della disciplina sanzionatoria
contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai
tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel
territorio della Repubblica italiana nei casi previsti
dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che
istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal
medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del
medesimo regolamento (UE), prevedendo:
1) la razionalizzazione delle fattispecie penali;
2) la revisione delle sanzioni di natura
amministrativa per adeguarle ai principi di effettivita',
proporzionalita' e dissuasivita' stabiliti dall'articolo 42
del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in
conformita' alla giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea;
3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla
custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle
cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose
confiscate;
c) il riordino e la revisione della disciplina
sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di
revisione, l'introduzione di soglie di punibilita', di
sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura
proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione
alla gravita' della condotta;
d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo
25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e
b), del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti
dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal
comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies.».
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3,
comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.
662» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
1998, n. 5.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 gennaio 1998, n. 5.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473,
recante: «Revisione delle sanzioni amministrative in
materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui
consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma
dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 recante:
«Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205» e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 10-quater,
12-bis, 13, 13-bis, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, «Nuova disciplina dei reati in materia
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma
dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205», come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo:
a) per "fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti
aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme
tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente
effettuate in tutto o in parte o che indicano i
corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura
superiore a quella reale, ovvero che riferiscono
l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le
componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso
positivo o negativo, alla determinazione del reddito o
delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione
delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le
componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta
dovuta;
c) per "dichiarazioni" si intendono anche le
dichiarazioni presentate in qualita' di amministratore,
liquidatore o rappresentante di societa', enti o persone
fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla
legge;
d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di
consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi,
rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito
rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito
d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in
qualita' di amministratore, liquidatore o rappresentante di
societa', enti o persone fisiche, il "fine di evadere le
imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si
intendono riferiti alla societa', all'ente o alla persona
fisica per conto della quale si agisce;
f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra
l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella
dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di
omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal
contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o
comunque in pagamento di detta imposta prima della
presentazione della dichiarazione o della scadenza del
relativo termine; non si considera imposta evasa quella
teorica e non effettivamente dovuta collegata a una
rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di
perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
g) le soglie di punibilita' riferite all'imposta
evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito
rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta
esposto nella dichiarazione;
g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o
soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti,
diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della
legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la
volonta' di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le
operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono
condotte artificiose attive nonche' quelle omissive
realizzate in violazione di uno specifico obbligo
giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della
realta';
g-quater) per «crediti inesistenti» si intendono:
1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in
parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente
indicati nella disciplina normativa di riferimento;
2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e
soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di
rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti
materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o
artifici;
g-quinquies) per «crediti non spettanti» si
intendono:
1) i crediti fruiti in violazione delle modalita'
di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la
relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a
quella stabilita dalle norme di riferimento;
2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella
disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti
non rientranti nella disciplina attributiva del credito per
difetto di ulteriori elementi o particolari qualita'
richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti
adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di
decadenza.»
«Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo
superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per
un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato di cui
al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica
delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva
incertezza in ordine agli specifici elementi o alle
particolari qualita' che fondano la spettanza del credito.»
«Art. 12-bis (Sequestro e confisca). - 1. Nel caso di
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto,
e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne
costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando
essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo
ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale
prezzo o profitto.
2. Salvo che sussista il concreto pericolo di
dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle
condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo,
tenuto altresi' conto della gravita' del reato, il
sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al
comma 1 non e' disposto se il debito tributario e' in corso
di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di
procedure conciliative o di accertamento con adesione,
sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in
regola con i relativi pagamenti.»
«Art. 13 (Cause di non punibilita'. Pagamento del
debito tributario). - 1. I reati di cui agli articoli
10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni
amministrative e interessi, sono stati estinti mediante
integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito
delle speciali procedure conciliative e di adesione
all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonche'
del ravvedimento operoso.
2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono
punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e
interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento
degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o
della presentazione della dichiarazione omessa entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento o
la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del
reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,
verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di
accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in
fase di estinzione mediante rateizzazione e' dato un
termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In
tal caso la prescrizione e' sospesa. Il Giudice ha facolta'
di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre
mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la
sospensione della prescrizione.
3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter
non sono punibili se il fatto dipende da cause non
imputabili all'autore, sopravvenute, rispettivamente,
all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta
sul valore aggiunto. Ai fini del primo periodo si il
giudice tiene conto della crisi non transitoria di
liquidita' dell'autore dovuta alla inesigibilita' dei
crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di
terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili
da parte di amministrazioni pubbliche e della non
esperibilita' di azioni idonee al superamento della crisi.
3-ter. Ai fini della non punibilita' per particolare
tenuita' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice
penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o piu'
dei seguenti indici:
a) l'entita' dello scostamento dell'imposta evasa
rispetto al valore soglia stabilito ai fini della
punibilita';
b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto
adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il
piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione
finanziaria;
c) l'entita' del debito tributario residuo, quando
sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14.»
«Art. 13-bis (Circostanze del reato). - 1. Fuori dai
casi di non punibilita', le pene per i delitti di cui al
presente decreto sono diminuite fino alla meta' e non si
applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se,
prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il
debito tributario, comprese sanzioni amministrative e
interessi, e' estinto. Quando, prima della chiusura del
dibattimento, il debito e' in fase di estinzione mediante
rateizzazione, anche a seguito delle procedure conciliative
e di adesione all'accertamento l'imputato ne da'
comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa
documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle
entrate con indicazione del relativo procedimento penale.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo,
il processo e' sospeso dalla ricezione della comunicazione.
Decorso un anno la sospensione e' revocata, salvo che
l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento
delle rate e' regolarmente in corso. In questo caso, il
processo e' sospeso per ulteriori tre mesi, che il giudice
ha facolta' di prorogare, per una sola volta, di non oltre
tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire
l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso
dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la
sospensione e' revocata quando l'Agenzia delle entrate
attesta l'integrale versamento delle somme dovute o
comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Durante la sospensione del processo il corso della
prescrizione e' sospeso.
2. Per i delitti di cui al presente decreto
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle parti
solo quando, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese
sanzioni amministrative e interessi, e' estinto, nonche'
quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le
ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.
3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo
II sono aumentate della meta' se il reato e' commesso dal
concorrente nell'esercizio dell'attivita' di consulenza
fiscale svolta da un professionista o da un intermediario
finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la
commercializzazione di modelli di evasione fiscale.»
«Art. 19 (Principio di specialita'). - 1. Quando uno
stesso fatto e' punito da una delle disposizioni del titolo
II e da una disposizione che prevede una sanzione
amministrativa, si applica la disposizione speciale.
2. Permane, in ogni caso, la responsabilita' per la
sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato e
resta ferma la responsabilita' degli enti e societa'
prevista dall'articolo 21, comma 2-bis.»
«Art. 20 (Rapporti tra procedimento penale e processo
tributario). - 1. Il procedimento amministrativo di
accertamento ed il processo tributario non possono essere
sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad
oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento
comunque dipende la relativa definizione.
1-bis. Le sentenze rese nel processo tributario,
divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo
accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a
seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti
dai medesimi fatti per cui e' stata esercitata l'azione
penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai
fini della prova del fatto in essi accertato.»
«Art. 21 (Sanzioni amministrative per le violazioni
ritenute penalmente rilevanti). - 1. L'ufficio competente
irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni
tributarie fatte oggetto di notizia di reato.
2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti
dei soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 19,
comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con
provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di
assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la
rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto dai
successivi articoli 21-bis e 21-ter. I termini per la
riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di
archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio
competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del
giudice che li ha emessi.
2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se
la sanzione amministrativa pecuniaria e' riferita ad un
ente o societa' quando nei confronti di questi puo' essere
disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai
sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione
amministrativa pecuniaria per piu' violazioni tributarie in
concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune
delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione
del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte
della sanzione eccedente quella che sarebbe stata
applicabile in relazione alle violazioni non penalmente
rilevanti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 129 delle
disposizioni attuative del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come
modificato dal presente decreto:
Art. 129 (Informazioni sul procedimento penale). - 1.
Quando esercita l'azione penale nei confronti di un
impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico
ministero informa l'autorita' da cui l'impiegato dipende,
dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di
personale dipendente dai servizi per le informazioni e la
sicurezza militare o democratica, ne da' comunicazione
anche al comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando un ecclesiastico o un religioso del culto
cattolico e' arrestato, fermato o sottoposto a una misura
cautelare limitativa della liberta' personale o quando e'
comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del
procedimento penale o, in ogni caso, quando e' esercitata
l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero
informa, segnalando le norme che si assumono violate, la
data e il luogo del fatto, la seguente autorita'
ecclesiastica:
a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale
Segretario di Stato, quando la comunicazione riguarda
vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani,
i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure
ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi
gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in
sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della
diocesi;
b) l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione
territoriale ha sede la procura della Repubblica, quando la
comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a
istituti di vita consacrata o a societa' di vita
apostolica.
3. Quando esercita l'azione penale per un reato che
ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero
informa il procuratore generale presso la Corte dei conti,
dando notizia della imputazione. Quando esercita l'azione
penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico
ministero informa il presidente dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, dando notizia dell'imputazione.
3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione
contenente la indicazione delle norme di legge che si
assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati
nel comma 1 e' stato arrestato o fermato ovvero si trova in
stato di custodia cautelare.
3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati
previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi
speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per
l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati,
dando notizia dell'imputazione. Qualora i reati di cui al
primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela
della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico
ministero informa anche il Ministero della salute o il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Le sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado
di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della
cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti
medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due
periodi del presente comma. I procedimenti di competenza
delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che
abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione
ai quali procede l'autorita' giudiziaria, possono essere
avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento
penale, in conformita' alle norme vigenti. Per le
infrazioni di maggiore gravita', sanzionate con la revoca
di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio
competente, nei casi di particolare complessita'
dell'accertamento dei fatti addebitati, puo' sospendere il
procedimento amministrativo fino al termine di quello
penale, salva la possibilita' di adottare strumenti
cautelari.
3-quater. Quando esercita l'azione penale per i delitti
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il
pubblico ministero informa la competente direzione
provinciale dell'Agenzia delle entrate, dando notizia della
imputazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento
dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,
a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt.
38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad
imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle
stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base
delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente
non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non
risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli
importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od
operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri
e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le
risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto
anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in
mancanza deve essere indicato il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia
del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,
a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi ed alle amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ad
autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni
di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi
alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13
dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in
un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale;
8-quater) svolgere le opportune attivita' di
analisi del rischio.
Gli inviti e le richieste di cui al presente
articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60.
Dalla data di notifica decorre il termine fissato
dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere
inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a
trenta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un
periodo di venti giorni su istanza dell'operatore
finanziario, per giustificati motivi, dal competente
direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia
delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di
finanza, dal comandante regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, devono
essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo
comma non operano nei confronti del contribuente che
depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di
primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i
documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque
contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste
degli uffici per causa a lui non imputabile.
Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione
da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione
penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle
disposizioni attuative del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde
senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando
della Guardia di finanza l'attestazione relativa allo stato
di definizione della violazione tributaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto», come modificato dal presente decreto:
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Per il controllo
delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei
soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono
effettuate le opportune attivita' di analisi del rischio.
Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici
possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti
o professioni, indicandone il motivo, a comparire di
persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o
dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo
comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo
52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti
e professioni, con invito a restituirli compilati e
firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ad
autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni
di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi
alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.
[3] Gli inviti e le richieste di cui al precedente
comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, fissando per l'adempimento un
termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso
di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine
puo' essere prorogato per un periodo di venti giorni su
istanza dell'operatore finanziario, per giustificati
motivi, dal competente direttore centrale o direttore
regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si
applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione
da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione
penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle
disposizioni attuative del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde
senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando
della Guardia di finanza l'attestazione relativa allo stato
di definizione della violazione tributaria.».
- Si riportano i commi da 174 a 178 dell'articolo 1
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«174. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173,
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e a periodi d'imposta precedenti, possono essere
regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del
minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il
versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo
puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con
scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre
2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno
2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono
dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano
state gia' contestate, alla data del versamento di quanto
dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di
accertamento o di recupero, di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di
cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero
della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la
rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate
successive alla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora
dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza
dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la
cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.
176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati
alla data di entrata in vigore della presente legge e non
si da' luogo a rimborso.
178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere definite le modalita' di
attuazione dei commi da 174 a 177.».
- Il testo dell'articolo 3, comma 12-undecies, del
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e'
il seguente:
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). Omissis
12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi
da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in
materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e
2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si
applicano, per quanto non diversamente previsto dal
presente comma, anche alle violazioni riguardanti le
dichiarazioni validamente presentate relative al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il
versamento delle somme dovute puo' essere effettuato in
un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 ovvero in
quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente,
entro il 31 maggio 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il
30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al
presente comma si perfeziona con il versamento di quanto
dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della
prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle
irregolarita' od omissioni. In caso di decadenza dal
beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma
175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi
previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
si applicano con decorrenza dal 1° giugno 2024. Restano
validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e
non si da' luogo a rimborso.
12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106,
comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di
societa' ed enti, e' differito al 30 aprile 2024.».
- Il testo dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge
29 marzo 2024, n. 39 recante: «Misure urgenti in materia di
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre
misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi
eccezionali, nonche' relative all'amministrazione
finanziaria» e' il seguente:
«Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia fiscale). -
omissis
7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre
2023, non hanno perfezionato la procedura di
regolarizzazione delle violazioni di cui all'articolo 1,
commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque
procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il
rispetto delle altre condizioni e modalita' ivi previste,
se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in
un'unica soluzione e rimuovono le irregolarita' od
omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica
soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono
versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque
delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue,
sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2
per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i
termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la
regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle
somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle
irregolarita' od omissioni entro la medesima data. Il
mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate
successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il
termine di pagamento della rata successiva, comporta la
decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a
ruolo degli importi ancora dovuti, nonche' della sanzione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di
imposta, e degli interessi nella misura prevista
all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1°
giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n.
197.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, recante:
«Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle
procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a
norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge
23 dicembre 1996, n. 662», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le
somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un
numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. L'importo della prima rata deve essere versato
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello di elaborazione della
comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, gli esiti del controllo
automatizzato effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, sono comunicati,
rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente
entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di
presentazione della relativa dichiarazione. Nelle more del
ricevimento della comunicazione il sostituto o il
contribuente puo' provvedere spontaneamente al pagamento
rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di
imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun
trimestre solare. La prima rata e' versata entro il termine
indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter e le
rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di
ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della
comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le
disposizioni del presente articolo.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle somme da versare a seguito del
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.».