IL MINISTRO DEL TURISMO
Visto l'articolo 117, commi 2, lettera e), 3 e 4, della
Costituzione, che disciplina il riparto di competenze legislative,
rispettivamente, in materia di «tutela della concorrenza»,
«professioni» e turismo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3,
che consente al Ministro di adottare, con decreto ministeriale,
regolamenti nelle materie di competenza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo
54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni
esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo in materia di turismo;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione
del Ministero del turismo;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 108 del 29 luglio 2021;
Visto, in particolare, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n.
77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare
di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle
relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022 recante «Nomina dei ministri», con il quale la sen. Daniela
Garnero Santanche', tra gli altri, e' stata nominata Ministro del
turismo;
Visto il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 177, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al
sistema penale»;
Visto l'articolo 57, comma 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), per il quale: «Senza pregiudizio delle
disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il
prestatore puo', per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare,
a titolo temporaneo, la sua attivita' nello Stato membro ove la
prestazione e' fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato
ai propri cittadini»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, come successivamente modificata ed
integrata;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante «Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,
a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti
di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l'articolo
3;
Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Vista la decisione del Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) del 13
luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del
Consiglio stesso con nota prot. n. LT161/21 del 14 luglio 2021, con
la quale e' stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR);
Vista in particolare, la Missione 1, Componente 3 «Turismo e
cultura», Riforma 4.1 «Ordinamento delle professioni delle guide
turistiche» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
finalizzata a regolamentare i principi fondamentali della professione
di guida turistica e a standardizzare i livelli di prestazione del
servizio su tutto il territorio nazionale;
Vista la legge 13 dicembre 2023, n. 190 recante «Disciplina della
professione di guida turistica», ed in particolare gli articoli 4, 5,
6, 7, 12 e 14;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 4, comma 3,
della legge 13 dicembre 2023, n. 190, all'individuazione delle
ulteriori materie dell'esame nazionale di abilitazione, oltre quelle
di cui al comma 1 del citato articolo, nonche' alla definizione dei
criteri e delle modalita' di svolgimento dell'esame;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 5, comma 1,
della legge 13 dicembre 2023, n. 190, all'istituzione dell'elenco
nazionale delle guide turistiche, alla iscrizione nel quale e'
subordinato l'esercizio della professione sul territorio nazionale;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 6, comma 7,
lettera a) della legge 13 dicembre 2023, n. 190, a stabilire le
condizioni alle quali la prestazione della guida turistica possa
essere considerata temporanea e occasionale, nonche' le modalita' di
accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa,
secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo n. 206 del 2007, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 59 del medesimo decreto;
Sentito sul punto il Ministro per gli affari europei, il Sud le
politiche di coesione e il PNRR;
Ritenuto altresi' di procedere, in attuazione dell'articolo 6,
comma 7, lettera b) della legge 13 dicembre 2023, n. 190, a stabilire
le modalita' di svolgimento delle misure compensative, ai fini del
riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, e
dell'articolo 13, comma 2, della citata legge 13 dicembre 2023, n.
190, alla definizione degli ambiti e delle modalita' di
specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida
turistica, nonche' delle modalita' di iscrizione delle guide
turistiche gia' abilitate in una o piu' regioni nelle apposite
sezioni dell'elenco nazionale relative alle specializzazioni
territoriali;
Sentiti sul punto i rappresentanti delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative sul territorio nazionale;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 12 della legge
13 dicembre 2023, n. 190, alla regolamentazione delle funzioni di
controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative riguardanti lo
svolgimento della professione di guida turistica da parte dei
soggetti autorizzati;
Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 14, comma 2,
della legge 13 dicembre 2023, n. 190, alla determinazione del
contributo a carico dei soggetti interessati alla partecipazione
all'esame di abilitazione, nonche' dei contributi a carico dei
soggetti richiedenti il rilascio del tesserino professionale, dei
cittadini UE ed extra UE chiamati a sostenere la prova attitudinale e
delle guide turistiche interessate a conseguire ulteriori
specializzazioni;
Sentito sul punto il Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nella
seduta del 30 maggio 2024, in relazione all'attuazione dei citati
articoli 4, 6 e 7 della legge 13 dicembre 2023, n. 190;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 giugno 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota prot. n. 17039/24 del 7 giugno 2024.
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Requisiti per la partecipazione
all'esame nazionale di abilitazione
1. Per partecipare all'esame di abilitazione e' necessario essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a. aver compiuto la maggiore eta';
b. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea,
essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di
immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi
internazionali in materia;
c. godere dei diritti civili e politici;
d. non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione
della pena su richiesta delle parti per reato doloso per il quale la
legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;
e. non avere riportato condanne, anche non definitive, o
l'applicazione della pena su richiesta delle parti per reati commessi
con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o
con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino
l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli
31 e 35 del Codice penale;
f. aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle
competenti autorita', oppure una laurea triennale ovvero una laurea
specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda previsto dal bando di cui all'articolo 2.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 117:
«La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre
1988, n. 214, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, rubricato
«Regolamenti»:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) Abrogato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.», e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 54-bis, rubricato
«Istituzione del Ministero e attribuzioni»:
«1. E' istituito il Ministero del turismo, cui sono
attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal
presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte
salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le
funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo in materia di turismo.».
- Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° marzo 2021,
n. 51.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, rubricato
«Ministeri della cultura e del turismo»:
«1. Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo» e' ridenominato «Ministero della
cultura».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300D.Lgs. 30/07/1999, n. 300, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»;
b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni
e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti:
«della cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo» sono
sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;
c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e'
soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il
seguente:
«CAPO XII-BIS
MINISTERO DEL TURISMO
Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del turismo,
cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti,
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad
agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le
funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero
cura la programmazione, il coordinamento e la promozione
delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le
regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le
relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia
di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; esso
cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
le imprese turistiche e con le associazioni dei
consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero
si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da
un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il
numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il
segretario generale, e' pari a 4.».
3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e
«Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo». Con
riguardo alle funzioni in materia di turismo, le
denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del
turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo».
4. Comma soppresso.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma
2, lettera d), capoverso «Art. 54-quater», e' autorizzata
la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500
annui a decorrere dall'anno 2022.».
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
recante «Governance del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 31 maggio 2021, n. 129, Edizione
straordinaria.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, rubricato
«Coordinamento della fase attuativa»:
«1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello
dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una
apposita unita' di missione di livello dirigenziale
generale fino al completamento del PNRR, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di
tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il relativo
provvedimento di organizzazione interna, con decreto del
Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il
punto di contatto con l'Ispettorato generale per il PNRR
per l'espletamento degli adempimenti previsti dal
Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la
presentazione alla Commissione europea delle richieste di
pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del
medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al
predetto Ispettorato generale per il PNRR i dati finanziari
e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti
e delle riforme, nonche' l'avanzamento dell'attuazione dei
relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le
specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinche' siano
adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le
regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per
assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e
rendicontazione, la regolarita' della spesa ed il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni
altro adempimento previsto dalla normativa europea e
nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attivita' di
supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero
finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali,
nonche' attivita' di supporto all'attuazione di politiche
pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla
regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare
le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse.
Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i
conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7.
Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di
recupero e restituzione delle risorse indebitamente
utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento
pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche
in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi,
intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli
altri strumenti previsti per la selezione dei singoli
progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole
di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato
raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi
previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla
concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in
seguito alla presentazione delle relative domande ammesse
al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con
l'Unione europea.
5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa
nazionale tra il Governo e le parti sociali piu'
rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di
interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di
periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e
continui sui progetti di investimento e sulle ricadute
economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali
nonche' sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli
ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura
un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette
sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai
tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis e'
autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
6-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al
coordinamento delle attivita' di gestione nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di
consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
sulle relative misure di incentivazione e sostegno al
settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere
le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante
il ricorso alle modalita' semplificate di cui all'articolo
10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
6-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e
degli interventi di competenza del Ministero del turismo
previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle
strettamente connesse al coordinamento delle attivita' di
gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle
misure di sostegno e incentivazione del settore del
turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e'
autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista
dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno
2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a
procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei
principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale
non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo
e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo
nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo -
aziende alberghiere. L'individuazione delle unita' di
personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate
da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il
Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del
turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto
periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento
di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso»
sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo».
All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente
comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667 euro
per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a
4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
6-quater. Alla compensazione degli effetti
finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del
presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a
3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.».
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 21
ottobre 2022, recante «Nomina dei Ministri», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 25 ottobre 2022, n. 250.
- Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre
2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 11 novembre 2022, n. 264.
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 ottobre 2023, n. 177, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 5 dicembre 2023, n. 284.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale», e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n.
329, S.O.
- Il Trattato internazionale 25 marzo 1957, recante
«Trattato sul funzionamento dell'Unione europea», e' stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9
maggio 2008, n. C 115.
- Si riporta il testo dell'articolo 57:
«Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi
le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in
quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla
libera circolazione delle merci, dei capitali e delle
persone.
I servizi comprendono in particolare:
a) attivita' di carattere industriale;
b) attivita' di carattere commerciale;
c) attivita' artigiane;
d) attivita' delle libere professioni.
Senza pregiudizio delle disposizioni del capo
relativo al diritto di stabilimento, il prestatore puo',
per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a
titolo temporaneo, la sua attivita' nello Stato membro ove
la prestazione e' fornita, alle stesse condizioni imposte
da tale Stato ai propri cittadini.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18
agosto 1990, n. 192.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.
- La Direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, e' stata
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30
settembre 2005, n. L 255.
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9
novembre 2007, n. 261.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, rubricato
«Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e
temporanea»:
«1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera
prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo'
essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche
professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un
altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente
professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal
caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione
non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato
tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci
anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
che esige un anno di esercizio della professione non si
applica se la professione o la formazione propedeutica alla
professione e' regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5,
caso per caso, tenuto conto anche della natura della
prestazione, della durata della prestazione stessa, della
sua frequenza, della sua periodicita' e della sua
continuita'.
3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai
casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli
per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei
servizi prestati in tutto il territorio nazionale.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto
a norme professionali, di carattere professionale, legale o
amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche
professionali, quali la definizione della professione,
all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi
errori professionali connessi direttamente e specificamente
alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
esercitano la professione corrispondente nel territorio
italiano.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 59,
rubricato «Libera prestazione di servizi per l'attivita' di
guida turistica e di accompagnatore turistico»:
«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma
4, della legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere
adottati, nel rispetto del diritto comunitario e
dell'articolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le
valutazioni ai fini della verifica della occasionalita' e
della temporaneita' delle prestazioni professionali per
l'attivita' di guida turistica e di accompagnatore
turistico.».
- Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante
«Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della
direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di
scambio.», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 6 giugno 2011, n. 129, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 31 marzo 2023, n. 77, S.O.
- La legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2013», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 20 agosto 2013, n. 194.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, rubricato
«Disposizioni relative alla libera prestazione e
all'esercizio stabile dell'attivita' di guida turistica da
parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot
4277/12/MARK.»:
«1. L'abilitazione alla professione di guida
turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai
fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita' di
guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica
professionale conseguita da un cittadino dell'Unione
europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il
territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini
dell'Unione europea abilitati allo svolgimento
dell'attivita' di guida turistica nell'ambito
dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano
in regime di libera prestazione dei servizi senza
necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia
essa generale o specifica.
3. Comma abrogato.».
- Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 18
febbraio 2021, n. L 57.
- La decisione del Consiglio Economia e Finanza
(ECOFIN) del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal
Segretariato generale del Consiglio stesso con nota prot.
n. LT161/21 del 14 luglio 2021.
- La Missione 1, Componente 3 «Turismo e cultura»,
Riforma 4.1 «Ordinamento delle professioni delle guide
turistiche» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, rubricato «Esame
di abilitazione»:
«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di guida turistica e' indetto, con cadenza
almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello
svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una
prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia
dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del
turismo e accessibilita' e inclusivita' dell'offerta
turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre
all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua
straniera. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della
conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella
lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto
presso un istituto scolastico o universitario straniero, un
diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato
equipollente o equivalente dalle competenti autorita'
oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi
della normativa vigente.
2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto la maggiore eta';
b) essere cittadino italiano o di Stati membri
dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non
appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le
disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di
lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in
materia;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non aver subito condanne con sentenze passate in
giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle
parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la
pena della reclusione o dell'arresto;
e) non avere riportato condanne, anche con sentenze
non definitive o in applicazione della pena su richiesta
delle parti, per reati commessi con abuso di una
professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere
o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che
comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai
sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
f) aver conseguito il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato
equipollente o equivalente dalle competenti autorita'
oppure una laurea triennale ovvero una laurea
specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
g) Lettera abrogata.
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate
le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al
comma 1, e sono definiti i criteri e le modalita' di
svolgimento dell'esame di abilitazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
comma 2, al fine di far fronte alle spese relative
all'esame di abilitazione e' autorizzata la spesa di
300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2025.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 5,
rubricato «Elenco nazionale»:
«1. Presso il Ministero del turismo e' istituito, con
decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di
seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono
iscritti, a domanda, coloro che:
a) hanno superato lo specifico esame di
abilitazione di cui all'articolo 4;
b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica
professionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
c) sono gia' abilitati allo svolgimento della
professione di guida turistica alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni
ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, e'
aggiornato a seguito della verifica delle domande di
iscrizione, delle specializzazioni acquisite,
dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con
indicazione dell'ultima data, e delle ulteriori
certificazioni di conoscenza delle lingue straniere ed e'
reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero
del turismo. Per la realizzazione di un'apposita
piattaforma informatica e' autorizzata la spesa di 300.000
euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese
relative alla tenuta dell'elenco nazionale e' autorizzata
la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalita'
degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di
abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa
data di conseguimento, la data dell'ultimo adempimento
dell'obbligo di aggiornamento e le lingue straniere per le
quali e' stata conseguita l'abilitazione.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6
agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale e'
consentito l'esercizio della professione di guida turistica
su tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dal
Ministero del turismo un tesserino personale di
riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione
e relativo codice univoco di identificazione, da esibire
durante lo svolgimento della professione.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 6,
rubricato «Esercizio della professione sulla base di titoli
conseguiti all'estero»:
«1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato
appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera
abilitati allo svolgimento della professione di guida
turistica in conformita' alla normativa di un altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita'
in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di
libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento
della qualifica professionale conseguita in un altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
o in Svizzera, previa eventuale integrazione della
formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli
articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, consistente, a scelta del richiedente, nel
compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel
superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.
2. Il tirocinio di adattamento, della durata massima
di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della
professione sotto la responsabilita' di un professionista
qualificato, accompagnato da una formazione complementare,
ed e' oggetto di valutazione da parte del Ministero del
turismo.
3. La qualifica professionale di guida turistica
conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1
e' riconosciuta previo superamento di una prova
attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati
diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova
attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti
in materia di immigrazione.
4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera
b), e 3, e' indetta dal Ministero del turismo e consiste
nello svolgimento di una prova scritta e di una prova
orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le
competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1.
5. Comma abrogato.
6. Comma abrogato.
7. Con decreto del Ministro del turismo, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
a) sentito il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle
quali la prestazione possa essere considerata temporanea e
occasionale, nonche' le modalita' di accertamento del
carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i
criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo
n. 206 del 2007, ferma restando la necessita' di una
dichiarazione preventiva dell'interessato, efficace per
dodici mesi, da presentare all'atto della prima prestazione
in via telematica al Ministero del turismo che cura,
altresi', la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni
altra informazione posseduta;
b) le modalita' di svolgimento del tirocinio di
adattamento e della prova attitudinale, ai fini del
riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206.
8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento
della qualifica ai sensi del presente articolo sono
iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco
nazionale e possono esercitare la professione su tutto il
territorio nazionale.
9. Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente
ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande
di riconoscimento della qualifica professionale di guida
turistica, conseguita all'estero.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 7,
rubricato «Corsi di specializzazione e aggiornamento»:
«1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale
possono acquisire una o piu' specializzazioni, tematiche e
territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di
turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione
a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal
Ministero del turismo.
2. Il superamento dei corsi di specializzazione,
della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide
turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco
nazionale, recanti la specializzazione tematica e
territoriale acquisita.
3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con
cadenza almeno triennale, il continuo e costante
aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al
fine di assicurare la qualita' delle proprie prestazioni e
di con-tribuire al migliore esercizio della professione
nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto
teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria
e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del
turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalita'
di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e
3. I decreti di cui al presente comma sono volti a
disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a
valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i
caratteri obbligatori e gli standard minimi al fine di
assicurare l'uniformita' dei percorsi di specializzazione
attivati.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 12,
rubricato «Divieti e sanzioni»:
«1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od
offrire le attivita' proprie della professione di guida
turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione
della presente legge e senza la relativa iscrizione
nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste
dall'articolo 3, comma 2.
2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso
della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o
di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione
come guida turistica.
3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio,
a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme
digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie
delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti
nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio,
ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi
turistici e' fatto obbligo di indicare il numero di
iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida
turistica che presta la propria attivita'.
4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o,
comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo
svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti
e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a
soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la
violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro
12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da
euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura
aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui
all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione preventiva di cui
all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni,
attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro
soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto
del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio e' commessa la
violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle
sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per
le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 13,
rubricato «Disposizioni transitorie e finali»:
«1. Le guide turistiche gia' abilitate alla data di
entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a
domanda, nell'elenco nazionale ed e' loro rilasciato il
tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo
5, comma 4.
2. Le guide turistiche gia' abilitate all'esercizio
della professione in una o piu' regioni sono iscritte, a
domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di
cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni
territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze
linguistiche attestate dal titolo gia' posseduto, secondo
modalita' da individuare con il decreto del Ministro del
turismo di cui all'articolo 7, comma 4.
3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro del
turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'elenco
nazionale, le guide turistiche gia' abilitate continuano a
esercitare la professione ai sensi della disciplina
previgente.
4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto
2013, n. 97, e' abrogato.
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera i), le parole: «nonche' per le
attivita' che riguardano il settore turistico» sono
soppresse;
b) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) il Ministero del turismo per le attivita'
che riguardano il settore turistico».».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 14,
rubricato «Disposizioni finanziarie»:
«1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione
degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a
600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a
220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contributo a
carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui
all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura
integrale dei relativi oneri, nonche' sono stabiliti i
contributi a carico dei soggetti interessati dalle
disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in
misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri
da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui
al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnate ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero del turismo.
3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai
commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
- Il Codice penale, approvato con Regio decreto 19
ottobre 1930, n. 1398, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del Regno d'Italia 26 ottobre 1930, n. 251,
suppl. Straord.
- Si riporta il testo dell'articolo 31, rubricato
«Condanna per i delitti commessi con abuso di un pubblico
ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione»:
«Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei
poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una
pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno
degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28, ovvero con
l'abuso di una professione, arte, industria, o di un
commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi
inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio
o mestiere.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 35,
rubricato «Sospensione dall'esercizio di una professione o
di un'arte»:
«La sospensione dall'esercizio di una professione o
di un'arte priva il condannato della capacita' di
esercitare, durante la sospensione, una professione, arte,
industria, o un commercio o mestiere, per i quali e'
richiesto uno speciale permesso o una speciale
abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorita'.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di
un'arte non puo' avere una durata inferiore a tre mesi, ne'
superiore a tre anni.
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione,
che sia commessa con abuso della professione, arte,
industria, o del commercio o mestiere, ovvero con
violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena
inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto.».