IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita' animale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,  che  ha  abrogato   anche   il
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la legge 9  giugno  1964,  n.  615  concernente  la  bonifica
sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e della  brucellosi  e,
in particolare, l'art. 2; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017 concernente la definizione e aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in particolare l'allegato 1; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
«Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e),  f),  h),  i),
l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n.  53  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016»  e,  in
particolare, l'art. 13, comma 1, lettera d)  che  stabilisce  che  il
Ministro della  salute  adotta,  con  proprio  decreto,  i  programmi
nazionali obbligatori di eradicazione di cui all'art.  31,  paragrafo
1, del regolamento, per le malattie di categoria B per  le  quali  il
territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone
o compartimenti; 
  Visto l'art. 13, comma 5 del predetto decreto  legislativo  n.  136
del 2022 che stabilisce che il  Ministro  della  salute  con  proprio
decreto, sentite le regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, stabilisce i criteri per definire i regimi  di  prove  e  il
periodo di tempo massimo durante il quale lo  status  di  indenne  da
malattia puo' essere sospeso in caso di violazione  delle  condizioni
di cui al paragrafo 2, del medesimo art.  20,  del  regolamento  (UE)
2020/689; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134  recante
«Disposizioni  in   materia   di   sistema   di   identificazione   e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14,  comma  2,  lettere
a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile  2021,  n.  53  e  suo
manuale operativo adottato con decreto del Ministro  della  salute  7
marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  maggio  2023,  n.
113; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di
prevenzione e controllo delle malattie  alle  categorie  di  malattie
elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie  che
comportano  un  notevole  rischio  di  diffusione  di  tali  malattie
elencate; 
  Visto il regolamento (UE) n.  2019/627  della  Commissione  del  15
marzo  2019  che   stabilisce   modalita'   pratiche   uniformi   per
l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine  animale
destinati  al  consumo  umano  in  conformita'  al  regolamento  (UE)
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i
controlli ufficiali; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione  del
28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per le norme
relative agli stabilimenti che detengono  animali  terrestri  e  agli
incubatoi  nonche'  alla  tracciabilita'   di   determinati   animali
terrestri detenuti e delle uova da cova; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/687  della  Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della  Commissione  del
17 dicembre 2019, che integra il regolamento  (UE)  n.  2016/429  per
quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanita' animale  per  i
movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di  uova  da
cova; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/689  della  Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi  di
eradicazione e allo status di indenne  da  malattia  per  determinate
malattie elencate ed emergenti; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della  Commissione
del  17  dicembre  2019,  recante  modalita'  di   applicazione   del
regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda  le  malattie  elencate
oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico
di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali
puo'  essere  stabilito  lo  status  di  indenne  da   malattia   dei
compartimenti; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione
del 7 dicembre 2020 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) 2016/429 per  quanto  riguarda  la  notifica  nell'Unione  e  la
comunicazione nell'Unione delle malattie elencate,  i  formati  e  le
procedure per la presentazione e la comunicazione  dei  programmi  di
sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonche'  per
le domande di riconoscimento dello status di indenne da  malattia,  e
il sistema informatico per il trattamento delle  informazioni  ed  in
particolare gli articoli 9 e 10; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della  Commissione
del 15 aprile 2021 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) 2016/429 per quanto  riguarda  l'approvazione  dello  status  di
indenne da malattia e dello status di zona  di  non  vaccinazione  di
alcuni stati membri o di loro zone o compartimenti  in  relazione  ad
alcune  malattie  elencate  e  all'approvazione  dei   programmi   di
eradicazione per tali malattie elencate; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/361 della  Commissione  del
28 novembre  2022  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  norme  per
l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del
controllo di determinate malattie elencate; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  27  gennaio  2023
concernente l'adozione dei programmi obbligatori di eradicazione  per
tubercolosi e brucellosi nei bovini e  bufalini  e  brucellosi  negli
ovini e caprini per l'anno 2023 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 4 aprile 2023, n. 80; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 recante  il
Manuale operativo inerente  alla  gestione  e  al  funzionamento  del
sistema di identificazione e  registrazione  degli  operatori,  degli
stabilimenti e degli  animali  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 16 maggio 2023 n. 113; 
  Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 entrato in
vigore il 21  aprile  2021  stabilisce  il  contenuto  dei  programmi
obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e
bufalini e brucellosi negli ovini e caprini; 
  Preso atto che nell'anno 2021 l'Italia, ai sensi dell'art.  31  del
regolamento (UE) n.  429/2016  e  dell'art.  10  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2020/2002,  ha  presentato  alla  Commissione  per
l'approvazione i programmi decennali di eradicazione obbligatoria per
tubercolosi e brucellosi nei bovini e  bufalini  e  brucellosi  negli
ovini e caprini, i  quali  sono  stati  approvati  dalla  Commissione
europea come riportato negli  allegati  1  e  2  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2021/620; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2023 con  cui
sono stati adottati i predetti programmi per l'anno  2022  presentati
anche per il cofinanziamento alla Commissione europea; 
  Considerato che, a decorrere dal 2024,  i  predetti  programmi  non
sono piu' ammessi al cofinanziamento da parte dell'Unione  europea  e
che gli stessi devono essere presentati alla Commissione solo in caso
di modifiche o integrazioni  al  programma  per  quanto  riguarda  le
misure di sorveglianza, ai  sensi  dell'art.  9  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2020/2002; 
  Rilevato altresi' che le modifiche o integrazioni devono  avere  ad
oggetto  le  misure  previste  dagli  articoli  12,13,  14,  15   del
regolamento delegato (UE) n. 2020/689; 
  Rilevata  la  necessita'   di   provvedere   all'adeguamento   alle
disposizioni  del  nuovo  regolamento  di  salute   animale   e   dei
regolamenti delegati anche dei programmi di  eradicazione  contenenti
prescrizioni sulla sorveglianza, in particolare, per quanto  riguarda
i programmi obbligatori con prescrizioni specifiche sulle  qualifiche
sanitarie e sull'autocontrollo  negli  stabilimenti  da  parte  degli
operatori, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2020/689; 
  Rilevata altresi'  la  necessita'  di  disciplinare  nei  programmi
obbligatori  l'indagine  epidemiologica  per  i   casi   sospetti   e
confermati delle malattie,  ai  sensi  dell'art.  9  del  regolamento
delegato (UE) n. 2020/689; 
  Ritenuto  pertanto  necessario   presentare   i   nuovi   programmi
obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e
bufalini e brucellosi negli ovini e caprini alla Commissione europea,
tenuto  conto  delle  predette  modificazioni   alla   strategia   di
eradicazione e sorveglianza, ai sensi degli  articoli  12  e  15  del
regolamento delegato (UE) n. 2020/689; 
  Vista la comunicazione del 16 gennaio 2024 con cui  la  Commissione
europea ha comunicato di aver approvato i programmi  di  eradicazione
obbligatoria per tubercolosi e brucellosi nei  bovini  e  bufalini  e
brucellosi negli ovini e caprini con modifiche presentati dall'Italia
per gli anni 2024-2030; 
  Sentiti i centri di referenza nazionale per  le  brucellosi  presso
l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del  Molise  e
per  la  tubercolosi  da  Mycobacterium   Bovis   presso   l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna; 
  Sentite le regioni e le province autonome sui  programmi  nazionali
obbligatori di eradicazione di  cui  all'art.  31,  paragrafo  1  del
regolamento (UE) n. 2016/429; 
  Ritenuto pertanto di adottare, ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1,
lettera d) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, i programmi
nazionali obbligatori di eradicazione per  brucellosi  e  tubercolosi
nei bovini e brucellosi negli  ovi-caprini  con  modifiche  approvati
dalla Commissione europea; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario  di  Stato  on.  Marcello
Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo  2023,  n.
5; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Programma di  eradicazione  per  infezione  da  brucellosi  bovina  e
  bufalina, da brucellosi ovina e caprina, da  tubercolosi  bovina  e
  bufalina 
 
  1. Sono adottati in attuazione dell'art. 13, comma  1,  lettera  d)
del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 il programma  nazionale
obbligatorio di eradicazione nelle zone non indenni  per  l'infezione
da Brucella abortus, Brucella  melitensis  e  Brucella  suis  per  le
popolazioni di bovini, ovini e caprini di cui  all'allegato  1  e  il
programma nazionale  obbligatorio  di  eradicazione  nelle  zone  non
indenni per l'infezione da complesso Mycobacterium  tuberculosis  (M.
bovis, M. caprae, M. tuberculosis) per le popolazioni  di  bovini  di
cui all'allegato 2 che costituiscono parte  integrante  del  presente
decreto, da attuarsi negli anni 2024-2030. 
  2. I programmi nazionali  obbligatori  di  eradicazione  contengono
anche le misure di sorveglianza da applicarsi nei  territori  indenni
dalle malattie per il mantenimento della qualifica sanitaria. 
  3. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assegnano  ai  direttori  generali  delle  aziende  sanitarie  locali
l'obiettivo di raggiungere e/o mantenere lo  status  di  indenne  del
territorio attraverso l'esecuzione del 100% dei controlli programmati
sulle aziende e sugli animali ai sensi della normativa vigente e  una
riduzione programmata di almeno il  10%  annuo  su  base  provinciale
della   prevalenza   di   ciascuna   malattia.   Il    raggiungimento
dell'obiettivo e' valutato attraverso le informazioni registrate  nel
sistema informativo VETINFO.