IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita' animale;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato anche il
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 concernente la bonifica
sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e della brucellosi e,
in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 concernente la definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in particolare l'allegato 1;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
«Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i),
l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e, in
particolare, l'art. 13, comma 1, lettera d) che stabilisce che il
Ministro della salute adotta, con proprio decreto, i programmi
nazionali obbligatori di eradicazione di cui all'art. 31, paragrafo
1, del regolamento, per le malattie di categoria B per le quali il
territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone
o compartimenti;
Visto l'art. 13, comma 5 del predetto decreto legislativo n. 136
del 2022 che stabilisce che il Ministro della salute con proprio
decreto, sentite le regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano, stabilisce i criteri per definire i regimi di prove e il
periodo di tempo massimo durante il quale lo status di indenne da
malattia puo' essere sospeso in caso di violazione delle condizioni
di cui al paragrafo 2, del medesimo art. 20, del regolamento (UE)
2020/689;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante
«Disposizioni in materia di sistema di identificazione e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere
a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 e suo
manuale operativo adottato con decreto del Ministro della salute 7
marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n.
113;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di
prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie
elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che
comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie
elencate;
Visto il regolamento (UE) n. 2019/627 della Commissione del 15
marzo 2019 che stabilisce modalita' pratiche uniformi per
l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano in conformita' al regolamento (UE)
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il
regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i
controlli ufficiali;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del
28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per le norme
relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli
incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati animali
terrestri detenuti e delle uova da cova;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di
determinate malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del
17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanita' animale per i
movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da
cova;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate
malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione
del 17 dicembre 2019, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate
oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico
di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali
puo' essere stabilito lo status di indenne da malattia dei
compartimenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione
del 7 dicembre 2020 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la
comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le
procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di
sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonche' per
le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e
il sistema informatico per il trattamento delle informazioni ed in
particolare gli articoli 9 e 10;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione
del 15 aprile 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello status di
indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di
alcuni stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad
alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di
eradicazione per tali malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione del
28 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per
l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del
controllo di determinate malattie elencate;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2023
concernente l'adozione dei programmi obbligatori di eradicazione per
tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli
ovini e caprini per l'anno 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4 aprile 2023, n. 80;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 recante il
Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del
sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli
stabilimenti e degli animali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 16 maggio 2023 n. 113;
Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 entrato in
vigore il 21 aprile 2021 stabilisce il contenuto dei programmi
obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e
bufalini e brucellosi negli ovini e caprini;
Preso atto che nell'anno 2021 l'Italia, ai sensi dell'art. 31 del
regolamento (UE) n. 429/2016 e dell'art. 10 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2020/2002, ha presentato alla Commissione per
l'approvazione i programmi decennali di eradicazione obbligatoria per
tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli
ovini e caprini, i quali sono stati approvati dalla Commissione
europea come riportato negli allegati 1 e 2 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2021/620;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2023 con cui
sono stati adottati i predetti programmi per l'anno 2022 presentati
anche per il cofinanziamento alla Commissione europea;
Considerato che, a decorrere dal 2024, i predetti programmi non
sono piu' ammessi al cofinanziamento da parte dell'Unione europea e
che gli stessi devono essere presentati alla Commissione solo in caso
di modifiche o integrazioni al programma per quanto riguarda le
misure di sorveglianza, ai sensi dell'art. 9 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2020/2002;
Rilevato altresi' che le modifiche o integrazioni devono avere ad
oggetto le misure previste dagli articoli 12,13, 14, 15 del
regolamento delegato (UE) n. 2020/689;
Rilevata la necessita' di provvedere all'adeguamento alle
disposizioni del nuovo regolamento di salute animale e dei
regolamenti delegati anche dei programmi di eradicazione contenenti
prescrizioni sulla sorveglianza, in particolare, per quanto riguarda
i programmi obbligatori con prescrizioni specifiche sulle qualifiche
sanitarie e sull'autocontrollo negli stabilimenti da parte degli
operatori, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2020/689;
Rilevata altresi' la necessita' di disciplinare nei programmi
obbligatori l'indagine epidemiologica per i casi sospetti e
confermati delle malattie, ai sensi dell'art. 9 del regolamento
delegato (UE) n. 2020/689;
Ritenuto pertanto necessario presentare i nuovi programmi
obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e
bufalini e brucellosi negli ovini e caprini alla Commissione europea,
tenuto conto delle predette modificazioni alla strategia di
eradicazione e sorveglianza, ai sensi degli articoli 12 e 15 del
regolamento delegato (UE) n. 2020/689;
Vista la comunicazione del 16 gennaio 2024 con cui la Commissione
europea ha comunicato di aver approvato i programmi di eradicazione
obbligatoria per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e
brucellosi negli ovini e caprini con modifiche presentati dall'Italia
per gli anni 2024-2030;
Sentiti i centri di referenza nazionale per le brucellosi presso
l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e
per la tubercolosi da Mycobacterium Bovis presso l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;
Sentite le regioni e le province autonome sui programmi nazionali
obbligatori di eradicazione di cui all'art. 31, paragrafo 1 del
regolamento (UE) n. 2016/429;
Ritenuto pertanto di adottare, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, i programmi
nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi
nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini con modifiche approvati
dalla Commissione europea;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello
Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n.
5;
Decreta:
Art. 1
Programma di eradicazione per infezione da brucellosi bovina e
bufalina, da brucellosi ovina e caprina, da tubercolosi bovina e
bufalina
1. Sono adottati in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera d)
del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 il programma nazionale
obbligatorio di eradicazione nelle zone non indenni per l'infezione
da Brucella abortus, Brucella melitensis e Brucella suis per le
popolazioni di bovini, ovini e caprini di cui all'allegato 1 e il
programma nazionale obbligatorio di eradicazione nelle zone non
indenni per l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M.
bovis, M. caprae, M. tuberculosis) per le popolazioni di bovini di
cui all'allegato 2 che costituiscono parte integrante del presente
decreto, da attuarsi negli anni 2024-2030.
2. I programmi nazionali obbligatori di eradicazione contengono
anche le misure di sorveglianza da applicarsi nei territori indenni
dalle malattie per il mantenimento della qualifica sanitaria.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
assegnano ai direttori generali delle aziende sanitarie locali
l'obiettivo di raggiungere e/o mantenere lo status di indenne del
territorio attraverso l'esecuzione del 100% dei controlli programmati
sulle aziende e sugli animali ai sensi della normativa vigente e una
riduzione programmata di almeno il 10% annuo su base provinciale
della prevalenza di ciascuna malattia. Il raggiungimento
dell'obiettivo e' valutato attraverso le informazioni registrate nel
sistema informativo VETINFO.