IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216,
che dispone a favore dei titolari di reddito d'impresa e degli
esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del
reddito, una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione
nel caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti con
contratto a tempo indeterminato;
Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 4 del decreto
legislativo n. 216 del 2023, il quale rinvia a un decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione delle
disposizioni di attuazione, con particolare riguardo alla
determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle
categorie di lavoratori svantaggiati, indicate nell'allegato 1 al
suddetto decreto legislativo, in modo da garantire che la complessiva
maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro
sostenuto per dette categorie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante disposizioni in materia di versamenti unitari e di
compensazione;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recanti, tra le altre,
disposizioni in materia di sanzioni tributarie non penali
relativamente alle imposte dirette e in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
legge 19 ottobre 2017, n. 155;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «TUIR» il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) «enti non commerciali residenti» i soggetti di cui all'art.
73, comma 1, lettera c), del TUIR;
c) «societa' controllate» le societa' di cui al primo comma
dell'art. 2359 del codice civile;
d) «societa' collegate» le societa' di cui al terzo comma
dell'art. 2359 del codice civile;
e) «gruppo» l'insieme delle societa', residenti e non residenti,
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo
stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle societa' di
capitali;
f) «gruppo interno» l'insieme delle societa' residenti
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo
stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle societa' di
capitali nonche' le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
italiano di soggetti non residenti;
g) «societa' a controllo congiunto» le societa' per le quali, in
applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali,
per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative
all'attivita' sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le
parti che condividono il controllo;
h) «incremento occupazionale» l'incremento del numero di
dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero
di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato
nel periodo d'imposta precedente;
i) «incremento occupazionale complessivo» l'incremento del numero
complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo
determinato, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero dei medesimi dipendenti
mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente;
l) «decremento occupazionale complessivo» il decremento del
numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo
determinato, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero dei medesimi dipendenti
mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente;
m) incremento occupazionale di gruppo: la somma dell'incremento
occupazionale di ciascuna societa' del gruppo interno;
n) incremento occupazionale complessivo di gruppo: la somma
algebrica dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento
occupazionale complessivo di ciascuna societa' del gruppo interno;
o) trasferimenti di azienda o rami d'azienda: i trasferimenti di
azienda o rami d'azienda avvenuti per effetto di operazioni di
riorganizzazione aziendale realizzate mediante fusioni, scissioni,
scissioni per scorporo, conferimenti, affitti, nonche' le cessioni
ovvero per effetto di successione o donazione;
p) IFRS 2: l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2
pagamenti basati su azioni di cui al regolamento (UE) 2018/289 della
Commissione del 26 febbraio 2018 che modifica il regolamento (CE) n.
1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali
conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio.