IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre  2023,  n.  216,
che dispone a favore  dei  titolari  di  reddito  d'impresa  e  degli
esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del
reddito, una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in  deduzione
nel caso di  incremento  del  numero  di  lavoratori  dipendenti  con
contratto a tempo indeterminato; 
  Visto, in particolare, il comma 6 del citato  art.  4  del  decreto
legislativo n. 216 del  2023,  il  quale  rinvia  a  un  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   l'individuazione   delle
disposizioni   di   attuazione,   con   particolare   riguardo   alla
determinazione  dei  coefficienti  di  maggiorazione  relativi   alle
categorie di lavoratori svantaggiati,  indicate  nell'allegato  1  al
suddetto decreto legislativo, in modo da garantire che la complessiva
maggiorazione non ecceda  il  10  per  cento  del  costo  del  lavoro
sostenuto per dette categorie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
recante  disposizioni  in  materia  di  versamenti   unitari   e   di
compensazione; 
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il  decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472  recanti,  tra  le   altre,
disposizioni  in  materia   di   sanzioni   tributarie   non   penali
relativamente  alle  imposte  dirette  e  in  materia   di   sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie; 
  Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,  recante  il
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza  in  attuazione  della
legge 19 ottobre 2017, n. 155; 
  Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «TUIR» il testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    b) «enti non commerciali residenti» i soggetti  di  cui  all'art.
73, comma 1, lettera c), del TUIR; 
    c) «societa' controllate» le  societa'  di  cui  al  primo  comma
dell'art. 2359 del codice civile; 
    d) «societa'  collegate»  le  societa'  di  cui  al  terzo  comma
dell'art. 2359 del codice civile; 
    e) «gruppo» l'insieme delle societa', residenti e non  residenti,
controllanti, controllate o collegate ai  sensi  dell'art.  2359  del
codice civile o facenti capo,  anche  per  interposta  persona,  allo
stesso  soggetto,  inclusi  i  soggetti  diversi  dalle  societa'  di
capitali; 
    f)  «gruppo   interno»   l'insieme   delle   societa'   residenti
controllanti, controllate o collegate ai  sensi  dell'art.  2359  del
codice civile o facenti capo,  anche  per  interposta  persona,  allo
stesso  soggetto,  inclusi  i  soggetti  diversi  dalle  societa'  di
capitali nonche' le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
italiano di soggetti non residenti; 
    g) «societa' a controllo congiunto» le societa' per le quali,  in
applicazione di norme di legge o statutarie o di  patti  parasociali,
per  le  decisioni  finanziarie  e  gestionali  strategiche  relative
all'attivita' sociale e' richiesto il consenso unanime  di  tutte  le
parti che condividono il controllo; 
    h)  «incremento  occupazionale»  l'incremento   del   numero   di
dipendenti a tempo indeterminato  alla  fine  del  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto  al  numero
di lavoratori dipendenti a tempo  indeterminato  mediamente  occupato
nel periodo d'imposta precedente; 
    i) «incremento occupazionale complessivo» l'incremento del numero
complessivo  dei  lavoratori  dipendenti,  inclusi  quelli  a   tempo
determinato, alla fine del periodo d'imposta successivo a  quello  in
corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero dei medesimi  dipendenti
mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente; 
    l)  «decremento  occupazionale  complessivo»  il  decremento  del
numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a  tempo
determinato, alla fine del periodo d'imposta successivo a  quello  in
corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero dei medesimi  dipendenti
mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente; 
    m) incremento occupazionale di gruppo: la  somma  dell'incremento
occupazionale di ciascuna societa' del gruppo interno; 
    n) incremento  occupazionale  complessivo  di  gruppo:  la  somma
algebrica dell'incremento occupazionale complessivo e del  decremento
occupazionale complessivo di ciascuna societa' del gruppo interno; 
    o) trasferimenti di azienda o rami d'azienda: i trasferimenti  di
azienda o rami  d'azienda  avvenuti  per  effetto  di  operazioni  di
riorganizzazione aziendale realizzate  mediante  fusioni,  scissioni,
scissioni per scorporo, conferimenti, affitti,  nonche'  le  cessioni
ovvero per effetto di successione o donazione; 
    p) IFRS 2: l'International Financial Reporting Standard (IFRS)  2
pagamenti basati su azioni di cui al regolamento (UE) 2018/289  della
Commissione del 26 febbraio 2018 che modifica il regolamento (CE)  n.
1126/2008  che  adotta  taluni  principi   contabili   internazionali
conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio.