Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
               Disposizioni in materia di svolgimento 
                dell'attivita' a carattere sindacale 
 
  1. Al fine di consentire  il  pieno  svolgimento  dell'attivita'  a
carattere  sindacale  e   la   partecipazione   alle   procedure   di
contrattazione del comparto difesa-sicurezza,  sono  attribuiti  alle
associazioni ((di cui agli articoli 1475, comma  2,  nonche'  1476  e
seguenti del codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  fino  all'entrata  in  vigore  del
contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per
il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024)), i
distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480,  comma  3,
del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila  unita'
di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unita'
di personale. 
  2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1
si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del ((codice di cui
al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire  delle  ore  di
permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di  un  dodicesimo
per ogni mese di funzionamento e  nel  rispetto  dell'articolo  1480,
comma 14, ((del codice di  cui  al  decreto  legislativo  n.  66  del
2010)). 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
complessivamente a euro  6.717.474  per  l'anno  2024,  di  cui  euro
3.396.219  per  le  Forze  armate,  euro  2.165.789  per  l'Arma  dei
carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire»)) dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente utilizzando, quanto a euro  5.562.008,  l'accantonamento
relativo al Ministero  della  difesa  e,  quanto  a  euro  1.155.466,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1475, 1476 e 1480,
          del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'Ordinamento  Militare),  pubblicato  nel   Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106: 
                «Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto  di
          associazione e divieto di sciopero). - 1.  La  costituzione
          di associazioni o circoli fra militari  e'  subordinata  al
          preventivo assenso del Ministro della difesa. 
                2.  In  deroga  al  comma  1,  i   militari   possono
          costituire associazioni professionali a carattere sindacale
          per singola Forza armata o Forza di polizia  a  ordinamento
          militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal
          capo III del titolo IX del presente libro, e  dal  relativo
          regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro
          della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n 400. 
                3. I militari non  possono  aderire  ad  associazioni
          considerate  segrete  a  norma  di   legge   e   a   quelle
          incompatibili  con  i  doveri  derivanti   dal   giuramento
          prestato. 
                4. I militari non possono esercitare  il  diritto  di
          sciopero.»; 
                «Art. 1476 (Diritto di associazione  professionale  a
          carattere sindacale in ambito militare). - 1. Il diritto di
          libera organizzazione sindacale,  di  cui  all'articolo  39
          della Costituzione, e' esercitato dagli  appartenenti  alle
          Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia  a   ordinamento
          militare, con esclusione del personale della riserva  e  in
          congedo assoluto, nel rispetto dei doveri  e  dei  principi
          previsti dall'articolo 52 della Costituzione. 
                2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
          polizia a  ordinamento  militare  non  possono  aderire  ad
          associazioni professionali a carattere sindacale diverse da
          quelle costituite ai sensi delle disposizioni del  presente
          capo. 
                3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
          polizia a ordinamento militare possono aderire a  una  sola
          associazione  professionale  a  carattere   sindacale   tra
          militari, di seguito "APCSM". 
                4. L'adesione alle  APCSM  e'  libera,  volontaria  e
          individuale. 
                5.  Non  possono  aderire  alle  APCSM   coloro   che
          ricoprono le cariche di vertice di cui  agli  articoli  25,
          29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della
          guardia  di  finanza,  i  militari   di   truppa   di   cui
          all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.»; 
                «Art. 1480 (Svolgimento dell'attivita'  di  carattere
          sindacale). - 1.  I  rappresentanti  delle  APCSM  svolgono
          l'attivita' sindacale fuori dal servizio. 
                2. Alle APCSM riconosciute rappresentative  ai  sensi
          dell'articolo  1478  puo'  essere  concesso,  informate  le
          associazioni, l'uso  di  un  locale  comune  da  adibire  a
          ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e  in
          quelle  periferiche  di  livello  areale  e  comunque   non
          inferiore al  livello  regionale,  compatibilmente  con  le
          disponibilita' e  senza  oneri  per  l'amministrazione.  Le
          modalita' di concessione dell'uso del  locale  comune  sono
          disciplinate  con  il  regolamento  di  attuazione  di  cui
          all'articolo 1475, comma 2. 
                3.   Ai   fini   dello   svolgimento   dell'attivita'
          sindacale,  ai   rappresentanti   sindacali   delle   APCSM
          rappresentative   ai   sensi   dell'articolo   1478    sono
          riconosciuti  distacchi  e  permessi  sindacali  retribuiti
          nonche' permessi e aspettative  sindacali  non  retribuiti,
          assegnati con le modalita' di cui ai commi  4  e  5,  sulla
          base  dell'effettiva   rappresentativita'   del   personale
          calcolata ai sensi dell'articolo 1478. 
                4. Con la contrattazione di  cui  all'articolo  1479,
          nell'ambito  delle  risorse   ad   essa   destinate,   sono
          stabiliti: 
                  a)   il   contingente   massimo    dei    distacchi
          autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di  polizia
          a ordinamento militare nonche' il numero massimo annuo  dei
          permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni
          rappresentative; 
                  b) la  misura  dei  permessi  e  delle  aspettative
          sindacali non retribuiti che  possono  essere  concessi  ai
          rappresentanti sindacali. 
                5. Il  contingente  dei  distacchi  sindacali  e  dei
          permessi retribuiti di cui al comma 4 e' ripartito  tra  le
          APCSM  con  criterio  proporzionale,   sulla   base   della
          rappresentativita' calcolata ai sensi  dell'articolo  1478,
          con decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,
          sentiti i Ministri della difesa  e  dell'economia  e  delle
          finanze, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  e  le
          APCSM. 
                6.  Le  richieste  di  distacco  o   di   aspettativa
          sindacale  non  retribuita  sono  presentate  dalle   APCSM
          rappresentative ai  sensi  dell'articolo  1478  alla  Forza
          armata o alla Forza di polizia a ordinamento  militare  cui
          appartiene il personale interessato, la quale, accertati  i
          requisiti  oggettivi  previsti   dalle   disposizioni   del
          presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta
          giorni  dalla   richiesta,   a   darne   comunicazione   al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa  o,  per
          il  personale  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  al
          Ministero dell'economia e delle finanze, per i  conseguenti
          provvedimenti di stato. 
                7.  Le  APCSM  possono  procedere  alla  revoca   dei
          distacchi   e   delle   aspettative   in   ogni    momento,
          comunicandola alla Forza armata o alla Forza di  polizia  a
          ordinamento militare di riferimento  nonche'  al  Ministero
          della difesa ovvero  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e al Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri per  i  provvedimenti
          conseguenti. Le variazioni relative  ai  distacchi  e  alle
          aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di
          ogni anno. 
                8. Sono vietati  l'utilizzo  della  ripartizione  dei
          distacchi in forma compensativa nonche' il loro utilizzo in
          forma frazionata. 
                9.  I  distacchi  e  le  aspettative  sindacali   non
          retribuite possono durare non  piu'  di  tre  anni.  Nessun
          militare puo' essere posto in  distacco  o  in  aspettativa
          sindacale non retribuita piu' di cinque volte. Tra  ciascun
          distacco  o  aspettativa  sindacale  non  retribuita   deve
          intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo. 
                10. Le modalita' di impiego del militare che riprende
          servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o
          aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate  con
          il regolamento di  attuazione  di  cui  all'articolo  1475,
          comma 2. 
                11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai  sensi
          dell'articolo  1478  che  intendono  fruire  dei   permessi
          sindacali  di  cui  al  presente  articolo,  devono   darne
          comunicazione scritta al  proprio  comandante,  individuato
          nell'autorita' deputata  alla  concessione  della  licenza,
          almeno cinque giorni prima o, in casi  eccezionali,  almeno
          quarantotto   ore   prima,   tramite   l'associazione    di
          appartenenza. Il comandante autorizza il permesso sindacale
          salvo  che  non  ostino  prioritarie  e   improcrastinabili
          esigenze di  servizio  e  sempre  che  venga  garantita  la
          regolare funzionalita' del servizio. 
                12. E' vietata ogni  forma  di  cumulo  dei  permessi
          sindacali, giornalieri od orari. 
                13. L'effettiva utilizzazione dei permessi  sindacali
          deve essere  certificata  entro  tre  giorni  all'autorita'
          individuata ai sensi del comma 11 da  parte  del  dirigente
          dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso. 
                14. I permessi sindacali sono equiparati al servizio.
          Tenuto   conto   della    specificita'    delle    funzioni
          istituzionali  e  della  particolare  organizzazione  delle
          Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          militare,   i   permessi   sono   autorizzati   in   misura
          corrispondente al  turno  di  servizio  giornaliero  e  non
          possono superare mensilmente,  per  ciascun  rappresentante
          sindacale, nove turni giornalieri di servizio. 
                15.  Per   i   permessi   sindacali   retribuiti   e'
          corrisposto  il  trattamento  economico  corrispondente   a
          quello di servizio, con esclusione delle indennita'  e  dei
          compensi per il lavoro straordinario e di quelli  collegati
          all'effettivo svolgimento delle prestazioni.».