Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Disposizioni in materia di svolgimento dell'attivita' a carattere sindacale 1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attivita' a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni ((di cui agli articoli 1475, comma 2, nonche' 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024)), i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unita' di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unita' di personale. 2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del ((codice di cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14, ((del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010)). 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»)) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 1475, 1476 e 1480, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106: «Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero). - 1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400. 3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. 4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.»; «Art. 1476 (Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare). - 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, e' esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione. 2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo. 3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM". 4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e individuale. 5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.»; «Art. 1480 (Svolgimento dell'attivita' di carattere sindacale). - 1. I rappresentanti delle APCSM svolgono l'attivita' sindacale fuori dal servizio. 2. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 puo' essere concesso, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilita' e senza oneri per l'amministrazione. Le modalita' di concessione dell'uso del locale comune sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2. 3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonche' permessi e aspettative sindacali non retribuiti, assegnati con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, sulla base dell'effettiva rappresentativita' del personale calcolata ai sensi dell'articolo 1478. 4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti: a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonche' il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali. 5. Il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti di cui al comma 4 e' ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentativita' calcolata ai sensi dell'articolo 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM. 6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni del presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato. 7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonche' al Ministero della difesa ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno. 8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonche' il loro utilizzo in forma frazionata. 9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite possono durare non piu' di tre anni. Nessun militare puo' essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita piu' di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo. 10. Le modalita' di impiego del militare che riprende servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2. 11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorita' deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima, tramite l'associazione di appartenenza. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalita' del servizio. 12. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari. 13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata entro tre giorni all'autorita' individuata ai sensi del comma 11 da parte del dirigente dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso. 14. I permessi sindacali sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio. 15. Per i permessi sindacali retribuiti e' corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.».