IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  decisione  (PESC)  2021/509  del  Consiglio  dell'Unione
europea del 22 marzo 2021,  cosi'  come  modificata  dalla  decisione
(PESC) 2023/577 del Consiglio dell'Unione europea del 13 marzo  2023,
dalla decisione (PESC) 2023/1304 del  Consiglio  dell'Unione  europea
del 26 giugno 2023, dalla decisione  (PESC)  2024/890  del  Consiglio
dell'Unione europea del 18 marzo 2024, che istituisce  uno  strumento
europeo per la pace (European Peace  Facility  -  EPF)  e  abroga  la
decisione (PESC) 2015/528 e, in particolare, l'art.  1  che  prevede,
fra l'altro, che, per un massimale finanziario pari a  17.040.000.000
di euro, «lo strumento e' destinato a finanziare: a) i  costi  comuni
delle operazioni dell'Unione ai sensi dell'art. 42,  paragrafo  4,  e
dell'art. 43, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea che hanno
implicazioni nel settore militare o  della  difesa  e  che  pertanto,
conformemente all'art. 41, paragrafo 2, TUE,  non  possono  essere  a
carico  del  bilancio  dell'Unione;  b)  le  misure   di   assistenza
consistenti in azioni dell'Unione ai sensi dell'art. 28 TUE,  qualora
il Consiglio decida all'unanimita', a norma dell'art.  41,  paragrafo
2, TUE, che le spese di funzionamento che ne derivano sono  a  carico
degli Stati membri. Le misure di assistenza di cui  alla  lettera  b)
sono: i) le azioni volte a rafforzare le capacita' degli Stati  terzi
e  delle  organizzazioni  regionali  e  internazionali  nel   settore
militare e della difesa»; 
  Viste  le  decisioni  (PESC)  2022/338  e  2022/339  del  Consiglio
dell'Unione europea del 28 febbraio 2022, relative rispettivamente  a
una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo  per  la
pace per la fornitura  alle  forze  armate  ucraine  di  materiale  e
piattaforme concepiti per l'uso letale della forza e  una  misura  di
assistenza nell'ambito  dello  strumento  europeo  per  la  pace  per
sostenere le forze armate ucraine, che prevedono,  fra  l'altro,  che
l'obiettivo della misura di assistenza e'  quello  di  contribuire  a
rafforzare le capacita' e la resilienza delle forze  armate  ucraine,
per difendere l'integrita' territoriale e la sovranita'  dell'Ucraina
e proteggere  la  popolazione  civile  dall'aggressione  militare  in
corso,  e  che,  per  conseguire  questo  obiettivo,  la  misura   di
assistenza finanzia con le procedure di cui alla  decisione  2022/338
la fornitura di materiale e piattaforme militari concepiti per  l'uso
letale della forza e con le procedure di cui alla decisione  2022/339
l'erogazione di attrezzature e  forniture  non  concepite  per  l'uso
letale della forza di mezzi; 
  Viste le decisioni (PESC) 2022/471 del 23 marzo 2022, 2022/636  del
13 aprile 2022, 2022/809 del 23 maggio 2022, 2022/1285 del 21  luglio
2022, 2022/1971 del 17 ottobre 2022, 2023/230 del 2 febbraio  2023  e
2023/810 del  13  aprile  2023  che  hanno  modificato  la  succitata
decisione (PESC) 2022/338 del 28 febbraio 2022; 
  Viste le decisioni (PESC) 2022/472 del 23 marzo 2022, 2022/637  del
13 aprile 2022, 2022/810 del 23 maggio 2022, 2022/1284 del 21  luglio
2022, 2022/1972 del 17 ottobre 2022 e 2023/229 del  2  febbraio  2023
che hanno modificato la succitata decisione (PESC)  2022/339  del  28
febbraio 2022; 
  Visti gli articoli 2 e  4  delle  succitate  decisioni  2022/338  e
2022/339 del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2022,  che
prevedono che sono ammissibili le spese  effettuate  dal  1°  gennaio
2022 e fino a una data  che  sara'  stabilita  dal  Consiglio  e  che
l'attuazione dell'attivita' di cui all'art. 1, paragrafo 3, ossia  la
fornitura  dell'assistenza  in  termini  di  mezzi  e  materiali,  e'
effettuata fra gli altri dal Ministero della difesa italiano; 
  Viste le conclusioni della  riunione  straordinaria  del  Consiglio
europeo in data 24 febbraio 2022 e in particolare il punto 8  secondo
cui l'Unione europea e' unita nella sua solidarieta' con l'Ucraina  e
continuera', insieme ai  suoi  partner  internazionali,  a  sostenere
l'Ucraina e la sua popolazione,  anche  mediante  sostegno  politico,
finanziario, umanitario e logistico supplementare; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio   2022,   n.   14,   recante
«Disposizioni  urgenti  sulla  crisi  in  Ucraina»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28  e,  in  particolare,
l'art. 2-bis che prevede che fino al 31 dicembre 2022, previo atto di
indirizzo  delle  Camere,  e'  autorizzata  la  cessione  di   mezzi,
materiali ed  equipaggiamenti  militari  in  favore  delle  autorita'
governative dell'Ucraina in deroga  alle  disposizioni  di  cui  alla
legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310  e  311  del  decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  e  alle  connesse  disposizioni
attuative, e che con uno o piu' decreti del Ministro della difesa  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  e  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   definiti
l'elenco dei mezzi, materiali  ed  equipaggiamenti  militari  oggetto
della cessione nonche' le modalita' di  realizzazione  della  stessa,
anche ai fini dello scarico contabile; 
  Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  gennaio   2023,   n.   8,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  proroga   dell'autorizzazione   alla
cessione di mezzi,  materiali  ed  equipaggiamenti  in  favore  delle
Autorita' governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'art.  1  che
prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo
delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di  mezzi,  materiali
ed equipaggiamenti militari in  favore  delle  autorita'  governative
dell'Ucraina, di cui all'art. 2-bis  del  decreto-legge  25  febbraio
2022, n. 14, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  aprile
2022, n. 28, nei termini e con le modalita' ivi stabilite; 
  Visto il decreto-legge 21 dicembre 2023, n.  200,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  febbraio  2024,  n.   12,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  proroga   dell'autorizzazione   alla
cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti  militari  in  favore
delle autorita' governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1
che prevede la proroga fino al  31  dicembre  2024,  previo  atto  di
indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione  di  mezzi,
materiali ed  equipaggiamenti  militari  in  favore  delle  autorita'
governative dell'Ucraina, di cui all'art. 2-bis del decreto-legge  25
febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalita' ivi stabilite; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare, e  in  particolare  l'art.  89  che
prevede che le Forze armate hanno altresi' il compito di  operare  al
fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita'
alle regole del diritto internazionale e  alle  determinazioni  delle
organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte; 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 marzo 2022; 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 aprile 2022; 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 maggio 2022; 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 luglio 2022; 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 ottobre 2022; 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2023; 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 maggio 2023; 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 dicembre 2023; 
  Visto il documento  classificato  elaborato  dallo  Stato  Maggiore
della difesa recante la tipologia, il numero e  i  costi  dei  mezzi,
materiali ed equipaggiamenti militari oggetto di cessione  in  favore
delle autorita' governative dell'Ucraina; 
  Tenuto conto delle risoluzioni della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica in data 1° marzo 2022 con cui  il  Parlamento
ha impegnato il  Governo,  fra  l'altro,  ad  assicurare  sostegno  e
solidarieta' al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando,  con
le modalita' piu' rapide e tempestive, tutte le azioni  necessarie  a
fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di  qualsiasi
altra natura, nonche' - tenendo costantemente informato il Parlamento
e in modo coordinato con gli  altri  Paesi  europei  e  alleati -  la
cessione di apparati e strumenti militari che consentano  all'Ucraina
di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua
popolazione; 
  Tenuto conto delle risoluzioni della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato  della  Repubblica  in  data  13  dicembre  2022  con  cui  il
Parlamento  ha  impegnato  il  Governo,  fra  l'altro,  a  sostenere,
coerentemente con quanto concordato in ambito NATO e  Unione  europea
nonche' nei consessi internazionali di  cui  l'Italia  fa  parte,  le
autorita' governative dell'Ucraina anche attraverso  la  cessione  di
mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari,  cosi'  come  stabilito
dall'art. 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, che consentano
all'Ucraina di esercitare il  diritto  alla  legittima  difesa  e  di
proteggere la sua popolazione; 
  Tenuto conto delle risoluzioni della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica in data 10 gennaio 2024 con cui il Parlamento
ha impegnato il Governo, fra l'altro, a sostenere, coerentemente  con
quanto concordato  in  ambito  NATO  e  Unione  europea  nonche'  nei
consessi internazionali  di  cui  l'Italia  fa  parte,  le  autorita'
governative dell'Ucraina  anche  attraverso  la  cessione  di  mezzi,
materiali ed equipaggiamenti militari, cosi' come stabilito dall'art.
1  del  decreto-legge  21  dicembre  2023,  n.  200,  che  consentano
all'Ucraina di esercitare il  diritto  alla  legittima  difesa  e  di
proteggere la sua popolazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  autorizzata  la   cessione   alle   autorita'   governative
dell'Ucraina dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di  cui
al documento classificato elaborato dallo Stato Maggiore della difesa
(allegato). 
  2. I mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti sono ceduti a  titolo
non oneroso per la parte ricevente.