IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e,  in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'articolo 10; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in  particolare,
l'articolo 1, commi 1 e 7; 
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo  1997,  n.  59»,  nonche'  il  decreto-legge  11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di
riordino delle attribuzioni  dei  Ministeri»,  che,  all'articolo  1,
comma  1,  lettera  a),  sostituisce  il  Ministero  dello   sviluppo
economico con il Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Visti il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 173, recante «Regolamento  di  organizzazione  degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro  delle  imprese  e  del
made in Italy e  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance» e il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
  Vista  la  direttiva  2014/53/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che  abroga  la  direttiva
1999/5/CE; 
  Visto l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni  nel
settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia  dell'Unione
europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti  (CE)  n.
2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le
direttive 2014/30/UE  e  2014/53/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio  e  il  regolamento  (CEE)  n.
3922/91 del Consiglio; 
  Vista la direttiva (UE) 2022/2380  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  23  novembre  2022,  che   modifica   la   direttiva
2014/53/UE, concernente  l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli
Stati membri relative  alla  messa  a  disposizione  sul  mercato  di
apparecchiature radio; 
  Visto, in particolare, il considerando (14)  della  direttiva  (UE)
2022/2380, che integra la definizione di laptop e secondo cui per  le
fotocamere  digitali  progettate  esclusivamente   per   il   settore
audiovisivo o per il  settore  della  sicurezza  e  sorveglianza  non
dovrebbe sussistere l'obbligo di integrare la soluzione  di  ricarica
armonizzata; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione, del
27 giugno 2023, che modifica la direttiva 2014/53/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda  le  specifiche  tecniche
per la presa di ricarica e per il protocollo di comunicazione per  la
ricarica per tutte le categorie o classi di apparecchiature radio che
possono essere ricaricate mediante cavo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/30 della  Commissione,  del
29 ottobre 2021, che integra la direttiva 2014/53/UE  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  l'applicazione  dei
requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere  d),
e) ed f), di tale direttiva; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2444 della Commissione, del
20 luglio 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/30 per
quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti essenziali  per
le apparecchiature radio e che rettifica tale regolamento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione,  del
12 dicembre 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  l'applicazione  dei
requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera  g),
di tale  direttiva,  al  fine  di  garantire  la  localizzazione  del
chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2017/1354   della
Commissione, del 20  luglio  2017,  che  specifica  le  modalita'  di
presentazione delle informazioni di cui  all'articolo  10,  paragrafo
10,  della  direttiva  2014/53/UE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del  mercato  e  sulla
conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011; 
  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  2016,  n.  128,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/53/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio  e  che  abroga  la
direttiva 1999/5/CE»; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7  aprile
2017, n. 101, recante «Regolamento concernente la sorveglianza  ed  i
controlli sulle apparecchiature  radio  ai  sensi  dell'articolo  39,
comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128»; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche; 
  Considerato che, per le finalita'  di  cui  all'articolo  10  della
citata legge n. 15 del  2024  e  come  indicato  nella  medesima,  e'
necessario apportare le modifiche e  le  integrazioni  necessarie  al
fine di conformare le disposizioni  contenute  nel  predetto  decreto
legislativo 22 giugno 2016, n. 128, all'articolo 138 del  regolamento
(UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380; 
  Ritenuto che le parole: «messa a  disposizione  dei  consumatori  e
degli altri utenti finali» utilizzate nella direttiva (UE)  2022/2380
possano essere  parimenti  introdotte  nella  relativa  normativa  di
attuazione senza necessita'  di  ulteriori  definizioni,  in  quanto,
poiche',  ai  sensi  della  direttiva   2014/53/UE,   una   qualsiasi
apparecchiatura radio non puo' essere modificata successivamente alla
sua immissione sul mercato, esse coincidono di fatto, nei tempi e nei
modi, con la  «messa  a  disposizione  del  mercato»,  come  definita
all'articolo 2 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 23 aprile 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 3 luglio 2024; 
  Sulla proposta dei Ministri per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e delle imprese e del made in  Italy,
di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della
salute, della giustizia e degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 
 
  1. Al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) interagire  con  accessori  diversi  dai  dispositivi  di
ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui
all'allegato I bis, parte I, che sono  specificamente  menzionati  al
comma 4-bis del presente articolo;»; 
      2) al comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine,  il
seguente: 
        «Il Ministero attua altresi',  conformemente  alla  normativa
vigente, gli atti delegati adottati  dalla  Commissione  europea  che
modificano la parte I dell'allegato I bis  alla  luce  del  progresso
scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato per  garantire
un'interoperabilita' minima comune tra le apparecchiature radio  e  i
relativi dispositivi di ricarica, nonche' migliorare  la  convenienza
dei  consumatori,  ridurre  i  rifiuti  ambientali  ed   evitare   la
frammentazione   del   mercato,   per   quanto   riguarda   sia    le
apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo sia
le apparecchiature radio che possono essere ricaricate tramite  mezzi
diversi dal cavo.». 
      3) dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «4-bis.  Le  apparecchiature  radio   che   rientrano   nelle
categorie o nelle classi di cui all'allegato I  bis,  parte  I,  sono
costruite in modo da essere conformi alle  specifiche  relative  alle
capacita' di ricarica di  cui  a  tale  allegato  per  la  pertinente
categoria o classe di apparecchiature radio.». 
    b) dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente: 
      «Articolo 3-bis (Possibilita' per i  consumatori  e  gli  altri
utenti  finali  di  acquistare  determinate  categorie  o  classi  di
apparecchiature radio senza dispositivo di  ricarica).  -  1.  Se  un
operatore economico offre ai consumatori e agli altri  utenti  finali
la  possibilita'  di  acquistare   apparecchiature   radio   di   cui
all'articolo 3, comma 4-bis, insieme a un  dispositivo  di  ricarica,
l'operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali
anche la possibilita' di acquistare tale apparecchiatura radio  senza
dispositivi di ricarica. 
      2. Gli operatori economici provvedono affinche' le informazioni
sull'inclusione  o  meno  di   un   dispositivo   di   ricarica   con
l'apparecchiatura radio di cui all'articolo  3,  comma  4-bis,  siano
esposte  in  forma  grafica  utilizzando  un  pittogramma  di  facile
utilizzo e facilmente accessibile come indicato nell'allegato I  bis,
parte III, quando tale apparecchiatura radio e' messa a  disposizione
dei consumatori e  degli  altri  utenti  finali.  Il  pittogramma  e'
stampato   sull'imballaggio   o   apposto    sull'imballaggio    come
autoadesivo. Quando l'apparecchiatura radio e' messa  a  disposizione
dei consumatori e  degli  altri  utenti  finali,  il  pittogramma  e'
esposto in modo  visibile  e  leggibile  e,  in  caso  di  vendita  a
distanza, vicino all'indicazione del prezzo. 
      3. Il Ministero attua, conformemente  alla  normativa  vigente,
gli atti delegati, adottati dalla  Commissione  europea  al  fine  di
modificare l'allegato I bis, parte III, a seguito di modifiche  delle
parti I e II di tale allegato o a seguito  di  future  modifiche  dei
requisiti di etichettatura, o alla luce  del  progresso  tecnologico,
mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione  di
elementi grafici o testuali.». 
    c) all'articolo 10: 
      1) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        «8.  I  fabbricanti  provvedono  affinche'  l'apparecchiatura
radio sia accompagnata dalle istruzioni e  dalle  informazioni  sulla
sicurezza, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla
normativa  vigente.  Le   istruzioni   contengono   le   informazioni
necessarie per l'uso dell'apparecchiatura  radio  conformemente  alla
sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono, se  del  caso,
una descrizione degli accessori e componenti, compreso  il  software,
che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto.
Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di  qualunque
etichettatura, devono essere chiare, comprensibili  e  intelligibili.
Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio
devono essere inoltre fornite le  seguenti  informazioni,  almeno  in
lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente: 
          a) bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura
radio; 
          b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa  nelle  bande
di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.». 
        2) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
          «8-bis.  Nel  caso  di   apparecchiature   radio   di   cui
all'articolo 3,  comma  4-bis,  le  istruzioni  di  cui  al  comma  8
contengono informazioni sulle specifiche relative alle  capacita'  di
carica delle apparecchiature  radio  e  ai  dispositivi  di  ricarica
compatibili, come indicato nell'allegato I bis, parte  II.  Quando  i
fabbricanti mettono tali apparecchiature  radio  a  disposizione  dei
consumatori e degli altri utenti finali, oltre a essere incluse nelle
istruzioni le  informazioni  figurano  anche  su  un'etichetta,  come
indicato nell'allegato I bis, parte IV. L'etichetta e' stampata nelle
istruzioni  e  sull'imballaggio  o  apposta   sull'imballaggio   come
autoadesivo. In assenza di imballaggio, l'autoadesivo con l'etichetta
e' apposto sull'apparecchiatura radio. Quando l'apparecchiatura radio
e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti  finali,
l'etichetta e' esposta in modo visibile e leggibile  e,  in  caso  di
vendita  a  distanza,  vicino  all'indicazione  del  prezzo.  Se   le
dimensioni o la  natura  dell'apparecchiatura  radio  non  consentono
altrimenti, l'etichetta puo' essere stampata come documento  separato
che  accompagna  l'apparecchiatura  radio.   Le   istruzioni   e   le
informazioni sulla sicurezza di cui al presente  comma  sono  redatte
almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla  normativa
vigente.». 
        3) dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente: 
          «12-bis. Il Ministero attua, conformemente  alla  normativa
vigente, gli atti delegati, adottati  dalla  Commissione  europea  al
fine di modificare l'allegato I bis, parti II  e  IV,  a  seguito  di
modifiche della parte I di  tale  allegato  o  a  seguito  di  future
modifiche dei requisiti di etichettatura o alla  luce  del  progresso
tecnologico,  mediante  l'introduzione,  la  modifica,  l'aggiunta  o
l'eliminazione di particolari in relazione agli elementi informativi,
grafici o testuali, come indicato nel presente articolo.». 
    d) all'articolo 12: 
      1) al comma  2,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «di  cui
all'articolo 10, commi 8,», sono inserite le seguenti: «8-bis,». 
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli
altri utenti finali le apparecchiature radio di cui  all'articolo  3,
comma 4-bis, gli importatori provvedono affinche': 
          a)  tali  apparecchiature  radio   espongano   un'etichetta
conformemente all'articolo 10, comma 8-bis, o ne siano munite; 
          b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e  leggibile
e,  in  caso  di  vendita  a  distanza,  vicino  all'indicazione  del
prezzo.». 
    e) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Quando mettono a disposizione dei consumatori  e  degli
altri utenti finali le apparecchiature radio di cui  all'articolo  3,
comma 4-bis, i distributori provvedono affinche': 
        a)  tali   apparecchiature   radio   espongano   un'etichetta
conformemente all'articolo 10, comma 8-bis, o ne siano munite; 
        b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e,
in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.»; 
    f) all'articolo 17, comma 2, primo periodo, le parole:  «articolo
3, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3,  commi  1  e
4-bis». 
    g) all'articolo 40: 
      1) la rubrica e' cosi' modificata: 
        «Procedura a livello nazionale per le  apparecchiature  radio
che presentano rischi o non sono conformi ai requisiti essenziali». 
      2) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: 
        «Qualora il Ministero abbia motivi sufficienti  per  ritenere
che  un'apparecchiatura  radio  disciplinata  dal  presente   decreto
presenti un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per
altri aspetti della protezione  del  pubblico  interesse  di  cui  al
presente decreto, o non sia conforme  ad  almeno  uno  dei  requisiti
essenziali  applicabili  di  cui   all'articolo   3,   effettua   una
valutazione dell'apparecchiatura radio interessata che investa  tutte
le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto.  A  tal  fine,
gli operatori economici interessati cooperano ove necessario  con  il
Ministero.». 
    h) all'articolo 43, comma 1: 
      1) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: 
        «f-bis) il pittogramma di cui all'articolo 3-bis, comma 2,  o
l'etichetta di cui all'articolo  10,  comma  8-bis,  non  sono  stati
elaborati correttamente; 
        f-ter) l'etichetta di cui all'articolo 10, comma  8-bis,  non
accompagna l'apparecchiatura radio interessata; 
        f-quater) il pittogramma o l'etichetta non sono apposti o non
sono esposti in conformita',  rispettivamente,  dell'articolo  3-bis,
comma 2, o dell'articolo 10, comma 8-bis;»; 
      2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
        «h) le informazioni di cui all'articolo 10, commi 8 e  8-bis,
la dichiarazione di conformita' UE di cui all'articolo 10, comma 9, o
le informazioni sulle restrizioni d'uso di cui all'articolo 10, comma
10, non accompagnano l'apparecchiatura radio;»; 
      3) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: 
        «l) l'articolo 3-bis, commi 1 e 2, o l'articolo  5  non  sono
rispettati;». 
    i) all'articolo 46: 
      1) al comma 3, dopo il secondo periodo, e' aggiunto,  in  fine,
il seguente: 
        «E'  altresi'  assoggettato   alla   medesima   sanzione   il
distributore che mette a disposizione dei consumatori e  degli  altri
utenti finali apparecchiature radio  di  cui  all'articolo  3,  comma
4-bis, che presentano almeno una delle situazioni di non  conformita'
di  cui  all'articolo  43,  comma  1,  lettere   f-bis),   f-ter)   e
f-quater).»; 
      2) al comma 4, dopo il secondo periodo, e' aggiunto,  in  fine,
il seguente: 
        «E'  altresi'  assoggettato  alla   sanzione   amministrativa
indicata nel comma  2  il  rappresentante  autorizzato  che  mette  a
disposizione  dei   consumatori   e   degli   altri   utenti   finali
apparecchiature  radio  di  cui  all'articolo  3,  comma  4-bis,  che
presentano almeno una delle situazioni  di  non  conformita'  di  cui
all'articolo 43, comma 1, lettere f-bis), f-ter) e f-quater).»; 
      3) al comma 6: 
        3.1) al secondo periodo, la parola: «agli» e' soppressa; 
        3.2) dopo  il  quarto  periodo,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente:  «Sono  altresi'  assoggettati   alla   medesima   sanzione
l'importatore ed il distributore che non  ottemperano  agli  obblighi
previsti  in   caso   di   vendita   a   distanza,   rispettivamente,
dall'articolo 12 comma 4-bis lettera b)  e  dall'articolo  13,  comma
2-bis, lettera b).». 
    l) all'allegato I, il punto 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Le  apparecchiature   dell'aviazione   seguenti,   qualora
rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)  2018/1139
del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio   e   siano   destinati
esclusivamente all'uso in volo: 
        a) aeromobili diversi dagli  aeromobili  senza  equipaggio  e
relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati; 
        b) aeromobili senza equipaggio  e  relativi  motori,  eliche,
parti ed equipaggiamenti non  installati,  la  cui  progettazione  e'
stata gia' certificata in conformita' dell'articolo 56, paragrafo  1,
di tale regolamento  e  che  sono  destinati  a  funzionare  solo  su
frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione  internazionale
delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto.»; 
    m) dopo  l'Allegato  I  e'  aggiunto  l'Allegato  I  bis  di  cui
all'allegato A del presente decreto. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli
          estremi di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              -  La  legge  23  agosto  1988   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri)  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n.214 del 12-09-1988 - Suppl.  Ordinario
          n. 86. 
              - Si riportano  gli  artt.  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012 n. 234 (Norme generali  sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione europea).  -   1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.» 
              - Si riporta l'articolo  10  della  legge  21  febbraio
          2024, n. 15, (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione europea 2022-2023): 
                «Art.  10.  Principi  e  criteri  direttivi  per   il
          recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la
          direttiva 2014/53/UE,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di apparecchiature  radio,  e  per
          l'adeguamento della normativa  nazionale  all'articolo  138
          del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica  la  direttiva
          2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle  legislazioni
          degli Stati membri relative alla messa a  disposizione  sul
          mercato di apparecchiature radio. 
                1. Nell'esercizio della  delega  per  il  recepimento
          della direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 23 novembre  2022,  nonche'  per  assicurare
          l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  all'articolo  138
          del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 4 luglio 2018, il Governo osserva, oltre  ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016,
          n. 128,  le  modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  al
          corretto  e  integrale  recepimento  della  direttiva  (UE)
          2022/2380 nell'ordinamento nazionale, tenendo  conto  anche
          di  quanto  riportato  nelle   premesse   della   direttiva
          medesima; 
                  b) introdurre nel  decreto  legislativo  22  giugno
          2016, n. 128, ulteriori sanzioni  amministrative  efficaci,
          proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi
          previsti dalla direttiva (UE) 2022/2380; 
                  c) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016,
          n. 128,  le  modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  ad
          assicurarne la coerenza con l'articolo 138 del  regolamento
          (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2018.» 
              - Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge  16  maggio
          2008, n. 85, (Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle
          strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
          376  e  377,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,
          n.121: 
                «Art. 1. 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
                  "1. I Ministeri sono i seguenti: 
                    1) Ministero degli affari esteri; 
                    2) Ministero dell'interno; 
                    3) Ministero della giustizia; 
                    4) Ministero della difesa; 
                    5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                    6) Ministero dello sviluppo economico; 
                    7) Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali; 
                    8) Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare; 
                    9)   Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti; 
                    10) Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali; 
                    11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca; 
                    12)  Ministero  per  i  beni   e   le   attivita'
          culturali.". 
                2. Le  funzioni  gia'  attribuite  al  Ministero  del
          commercio   internazionale,   con   le   inerenti   risorse
          finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
          Ministero dello sviluppo economico. 
                3. Al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
          strumentali e  di  personale,  le  funzioni  attribuite  al
          Ministero dei trasporti. 
                4. Al Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali  sono  trasferite   le   funzioni   gia'
          attribuite al Ministero della solidarieta'  sociale,  fatto
          salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di  vigilanza
          dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari,
          di cui alla lettera d) del comma  1  dell'articolo  46  del
          decreto   legislativo   30   luglio   1999,   n.   300,   e
          neocomunitari, nonche' i  compiti  di  coordinamento  delle
          politiche per  l'integrazione  degli  stranieri  immigrati.
          Sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          con le inerenti risorse finanziarie, i compiti  in  materia
          di politiche  antidroga,  quelli  in  materia  di  Servizio
          civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998,  n.  230,
          alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo  5
          aprile  2002,  n.  77.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo
          e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per  i  giovani
          del programma comunitario  "Gioventu'  in  azione"  di  cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n.  297,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio
          2007, n. 15. 
                La  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   puo'
          prendere parte  alle  attivita'  del  Forum  nazionale  dei
          giovani. 
                5. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
          ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
          di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
                6. Le funzioni del Ministero  della  salute,  con  le
          inerenti risorse finanziarie, strumentali e  di  personale,
          sono trasferite al Ministero del  lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali. 
                7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con
          le  inerenti  risorse   finanziarie,   strumentali   e   di
          personale, sono  trasferite  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. 
                8. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione, sentiti i Ministri interessati,  si  procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture trasferite ai sensi  del  presente  decreto.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta  dei  Ministri  competenti,  sono   apportate   le
          variazioni di bilancio  occorrenti  per  l'adeguamento  del
          bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
          Governo. 
                9.  La  denominazione:  "Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari e forestali" e quella: "Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali"  sostituiscono,
          ovunque  ricorrano,   rispettivamente   le   denominazioni:
          "Ministero  delle  politiche  agricole   e   forestali"   e
          "Ministro  delle  politiche  agricole  e   forestali".   Il
          Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui
          consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche
          agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo  12
          del  decreto  legislativo  2  agosto  2002,  n.   220.   Le
          competenze in materia di produzione e prima  trasformazione
          dei prodotti  agricoli,  come  definiti  dal  paragrafo  1,
          dell'articolo 32 del Trattato che istituisce  la  Comunita'
          europea,   nonche'   dei   prodotti    definiti    agricoli
          dall'ordinamento comunitario e da  quello  nazionale,  sono
          esercitate   dal   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali. 
                10. La denominazione: "Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti" sostituisce  ad  ogni  effetto  e  ovunque
          presente,    la     denominazione:     "Ministero     delle
          infrastrutture". 
                11.  La  denominazione:  "Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca"  sostituisce,  ad  ogni
          effetto e ovunque presente,  la  denominazione:  "Ministero
          della pubblica istruzione". 
                12. La denominazione: "Ministero  del  lavoro,  della
          salute e delle  politiche  sociali"  sostituisce,  ad  ogni
          effetto e ovunque presente,  la  denominazione:  "Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale". 
                13. La denominazione: "Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,
          la  denominazione:  "Ministro  delle   politiche   per   la
          famiglia". 
                14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente  del
          Consiglio dei Ministri: 
                  a) le funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche  giovanili,  nonche'  le  funzioni  di
          competenza statale attribuite al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  in
          materia di  coordinamento  delle  politiche  delle  giovani
          generazioni; le funzioni gia' attribuite al  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale  dall'articolo  1,  commi
          72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in  tema
          di finanziamenti  agevolati  per  sopperire  alle  esigenze
          derivanti  dalla  peculiare  attivita'  lavorativa   svolta
          ovvero    per    sviluppare    attivita'    innovative    e
          imprenditoriali;le  funzioni  in  tema   di   contrasto   e
          trattamento della devianza e  del  disagio  giovanile.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle
          relative risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali,  ivi
          compresi l'Osservatorio per  il  disagio  giovanile  legato
          alle dipendenze ed  il  relativo  Fondo  nazionale  per  le
          comunita' giovanili di cui al  comma  556  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  delle  risorse  gia'
          trasferite  al   Ministero   della   solidarieta'   sociale
          dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006,
          n. 181,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre  risorse  inerenti
          le  medesime  funzioni  attualmente  attribuite  ad   altre
          amministrazioni; 
                  b); 
                  c); 
                  d) l'espressione del concerto in sede di  esercizio
          delle  funzioni  di  competenza   statale   attribuite   al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  dagli
          articoli 20 e 48 del codice  delle  pari  opportunita'  tra
          uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
          n. 198; 
                  e) le funzioni di competenza statale attribuite  al
          Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 52, 53,
          54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo  11
          aprile  2006,  n.  198.   In   ordine   al   Comitato   per
          l'imprenditoria femminile resta fermo quanto  disposto  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 101. 
                15. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura
          il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione
          normativa, comprese quelle di  cui  all'articolo  1,  comma
          22-bis,  del  decreto-legge  18  maggio   2006,   n.   181,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,
          n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15  e  l'iniziativa  di
          cui al comma 14 dell'articolo 14 della  legge  28  novembre
          2005, n. 246. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80,  le  parole:  "per  la  funzione
          pubblica", ovunque ricorrano, sono soppresse. 
                16. In attuazione  delle  disposizioni  previste  dal
          presente  decreto  e  limitatamente  alle  strutture  delle
          Amministrazioni per le quali e' previsto  il  trasferimento
          delle  funzioni,  con   regolamenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300, sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il  numero
          massimo delle  strutture  di  primo  livello,  in  modo  da
          assicurare,  fermi  restando  i  conseguenti  processi   di
          riallocazione e mobilita' del personale, che al termine del
          processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20  per
          cento, per le nuove strutture, la somma  dei  limiti  delle
          spese   strumentali    e    di    funzionamento    previsti
          rispettivamente per i Ministeri di origine ed  i  Ministeri
          di destinazione. 
                17. L'onere relativo ai  contingenti  assegnati  agli
          uffici di diretta collaborazione  dei  Ministri,  dei  Vice
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture  che
          abbiano subito modificazioni ai  sensi  delle  disposizioni
          del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore  per
          non meno del 20 per cento al limite  di  spesa  complessivo
          riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
          dello stesso decreto. 
                18. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione,  sentiti  i  Ministri  interessati,   previa
          consultazione delle organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative, sono determinati i criteri e le  modalita'
          per l'individuazione  delle  risorse  umane  relative  alle
          funzioni trasferite ai sensi del presente decreto. 
                19. Dal riordino delle  competenze  dei  Ministeri  e
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e  dal  loro
          accorpamento  previsti  dal  presente  decreto  non  deriva
          alcuna revisione dei trattamenti economici  complessivi  in
          atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero  a  quelli
          dell'amministrazione di destinazione  che  si  rifletta  in
          maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
                20. Con riferimento ai Ministeri  per  i  quali  sono
          previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque,  per
          un periodo massimo di sei mesi a decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, nelle more dell'approvazione  del  regolamento  di
          organizzazione dei relativi uffici funzionali,  strumentali
          e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la
          struttura di tali uffici e' definita,  nel  rispetto  delle
          leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla  data  di
          entrata  in   vigore   di   tale   decreto   si   applicano
          transitoriamente  i  provvedimenti  organizzativi  vigenti,
          purche' resti ferma  l'unicita'  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione  di  vertice.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  su  proposta  dei  Ministri
          competenti,  sono  apportate  le  variazioni  di   bilancio
          occorrenti per l'adeguamento  del  bilancio  di  previsione
          dello Stato alla nuova struttura del Governo. 
                21. L'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007,
          n. 124, e' abrogato. All'articolo 5, comma 3, della legge 3
          agosto  2007,  n.  124,  le   parole:   "e   dal   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze"  sono  sostituite   dalle
          seguenti: ", dal Ministro dell'economia e delle  finanze  e
          dal Ministro dello sviluppo economico". 
                21-bis. All'articolo 29, comma 3, lettera  c),  della
          legge 23 agosto 2007, n. 124, sono aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: ", organizzato ai sensi  dell'articolo  98
          del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934,  n.
          1214, anche in deroga alle norme  richiamate  dall'articolo
          10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso
          ufficio  e'  competente  per  l'istruttoria   relativa   al
          controllo di legittimita' su atti, ai  sensi  dell'articolo
          3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20". 
                22.  Ferma   restando   l'applicabilita'   anche   ai
          magistrati amministrativi, ordinari  e  contabili,  nonche'
          agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell'articolo
          13 del decreto-legge 12 giugno 2001,  n.  217,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2001,  n.  317,  e
          successive modificazioni,  mediante  decreti  adottati  dai
          rispettivi organi di governo di cui all'articolo 15,  comma
          5,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,
          informandone gli organi di  amministrazione  del  personale
          interessato, al predetto  articolo  13  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
                  a) al comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
          "Presidente del Consiglio dei Ministri"  sono  inserite  le
          seguenti:  "e  con  il  Sottosegretario   di   Stato   alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Segretario  del
          Consiglio dei Ministri"; 
                  b) al comma 3, dopo le parole: "valutare  motivate"
          sono inserite le seguenti: "e specifiche". 
                22-bis. Dalle disposizioni del comma  22  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.» 
              - Il decreto legislativo del 30 luglio  1999,  n.  300,
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.203 del 30-08-1999  -
          Suppl. Ordinario n. 163. 
              - Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 11 novembre
          2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          dicembre 2022, n. 204, (Disposizioni urgenti in materia  di
          riordino delle attribuzioni dei Ministeri): 
                «Art.  1  (Modifiche  all'articolo  2   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300). - 1.  All'articolo  2,
          comma 1, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il numero 6) e' sostituito dal  seguente:  "((6)
          Ministero)) delle imprese e del made in Italy"; 
                  b) il numero 7) e' sostituito dal  seguente:  "((7)
          Ministero)) dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
          delle foreste"; 
                  c) il numero 8) e' sostituito dal  seguente:  "((8)
          Ministero)) dell'ambiente e della sicurezza energetica"; 
                  d) il numero 9) e' sostituito dal  seguente:  "((9)
          Ministero)) delle infrastrutture e dei trasporti"; 
                  e) il numero 11) e' sostituito dal seguente: "((11)
          Ministero)) dell'istruzione e del merito".» 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          30 ottobre 2023, n.  173,  (Regolamento  di  organizzazione
          degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro  delle
          imprese e del made in Italy e  dell'Organismo  indipendente
          di valutazione della performance) e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.281 del 01-12-2023. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          30 ottobre 2023, n. 174, (Regolamento di organizzazione del
          Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy)  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.281 del 01-12-2023. 
              - La direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 16 aprile 2014, concernente  l'armonizzazione
          delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE  e'  stata  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 22 maggio 2014, n. L 153. 
              - Il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 4 luglio 2018,  recante  norme  comuni
          nel   settore   dell'aviazione   civile,   che   istituisce
          un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che
          modifica  i  regolamenti  (CE)  n.   2111/2005,   (CE)   n.
          1008/2008,  (UE)  n.  996/2010,  (UE)  n.  376/2014  e   le
          direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE)  n.  552/2004  e
          (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio  e
          il regolamento (CEE) n. 3922/91  del  Consiglio,  e'  stato
          pubblicato nella GUUE del 22.8.2018 n. L 212. 
              - La direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  23  novembre  2022,  che  modifica  la
          direttiva 2014/53/UE,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di apparecchiature radio e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea  7
          dicembre 2022, n. L 315. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2023/1717   della
          Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica la  direttiva
          2014/53/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda le specifiche  tecniche  per  la  presa  di
          ricarica e  per  il  protocollo  di  comunicazione  per  la
          ricarica per tutte le categorie o classi di apparecchiature
          radio che possono essere ricaricate mediante cavo e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  11
          settembre 2023, n. L 223. 
              -  Il   regolamento   delegato   (UE)   2022/30   della
          Commissione, del 29 ottobre 2021, che integra la  direttiva
          2014/53/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali  di
          cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed  f),  di
          tale direttiva e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          dell'Unione Europea 12 gennaio 2022, n. L 7. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2023/2444   della
          Commissione,  del  20  luglio   2023,   che   modifica   il
          regolamento delegato (UE) 2022/30 per  quanto  riguarda  la
          data  di  applicazione  dei  requisiti  essenziali  per  le
          apparecchiature radio e che rettifica tale  regolamento  e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
          Europea 27 ottobre 2023, L. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2019/320   della
          Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva
          2014/53/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali  di
          cui all'articolo  3,  paragrafo  3,  lettera  g),  di  tale
          direttiva, al  fine  di  garantire  la  localizzazione  del
          chiamante nelle comunicazioni di emergenza  da  dispositivi
          mobili  e'  stato  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea 25 febbraio 2019, n. L 55. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2017/1354  della
          Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalita'
          di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10,
          paragrafo 10, della  direttiva  2014/53/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio e' stato pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea 21 luglio 2017, n. L 190. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone  norme
          in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  13  agosto
          2008, n. L 218. 
              - Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 20 giugno 2019,  sulla  vigilanza  del
          mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica  la
          direttiva 2004/42/CE e i regolamenti  (CE)  n.  765/2008  e
          (UE)  n.  305/2011  e'  stato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea 25 giugno 2019, n. L 169. 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7
          aprile  2017,   n.   101,   (Regolamento   concernente   la
          sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio  ai
          sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22
          giugno 2016, n. 128) e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 giugno 2017, n. 147. 
              - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice
          delle comunicazioni elettroniche) e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 2 del  decreto  legislativo  22
          giugno 2016, n. 128, (Attuazione della direttiva 2014/53/UE
          concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
          membri relative alla messa a disposizione  sul  mercato  di
          apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2016, n. 163: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                  a) "apparecchiatura radio": un prodotto elettrico o
          elettronico che emette ovvero riceve intenzionalmente  onde
          radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione  o
          un  prodotto  elettrico  o  elettronico  che  deve   essere
          completato con un accessorio, come  un'antenna,  per  poter
          emettere ovvero ricevere intenzionalmente onde radio a fini
          di radiocomunicazione o radiodeterminazione; 
                  b) "radio comunicazione": comunicazione  per  mezzo
          di onde radio; 
                  c)  "radiodeterminazione":   determinazione   della
          posizione, della velocita' ovvero di altre  caratteristiche
          di un oggetto o l'ottenimento di  informazioni  relative  a
          tali parametri grazie alle proprieta' di propagazione delle
          onde radio; 
                  d)  "onde   radio":   onde   elettromagnetiche   di
          frequenza inferiore a  3000  GHz,  propagate  nello  spazio
          senza guida artificiale; 
                  e)  "interfaccia  radio":  le  specifiche  dell'uso
          regolamentato dello spettro radio; 
                  f) "classe di apparecchiatura  radio":  classe  che
          identifica particolari categorie di  apparecchiature  radio
          che, ai sensi del presente decreto, sono considerate simili
          e quelle interfacce radio per  le  quali  l'apparecchiatura
          radio e' destinata; 
                  g) "interferenze  dannose":  interferenze  dannose,
          quali definite all'articolo 2, lettera r), della  direttiva
          2002/21/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  attuata
          con il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  e
          successive modificazioni; 
                  h) "perturbazioni elettromagnetiche": perturbazioni
          elettromagnetiche quali definite all'articolo 3,  paragrafo
          1, punto  5,  della  direttiva  2014/30/UE  e  la  relativa
          normativa di attuazione; 
                  i) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura
          di apparecchiature radio per la distribuzione, il consumo o
          l'uso sul mercato dell'Unione  nel  corso  di  un'attivita'
          commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 
                  l) "immissione  sul  mercato":  la  prima  messa  a
          disposizione   di   apparecchiature   radio   sul   mercato
          dell'Unione; 
                  m)  "messa  in  servizio":  il  primo  utilizzo  di
          un'apparecchiatura    radio    nell'Unione     da     parte
          dell'utilizzatore finale; 
                  n) "fabbricante": una persona  fisica  o  giuridica
          che fabbrica apparecchiature radio o  le  fa  progettare  o
          fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome
          o marchio; 
                  o) "rappresentante autorizzato": la persona  fisica
          o giuridica stabilita nell'Unione che  ha  ricevuto  da  un
          fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire  a
          suo nome in relazione a determinati compiti; 
                  p) "importatore": la  persona  fisica  o  giuridica
          stabilita nell'Unione che immette sul  mercato  dell'Unione
          apparecchiature radio originarie di un Paese terzo; 
                  q) "distributore": la persona  fisica  o  giuridica
          presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante
          e    dall'importatore,    che    mette    a    disposizione
          apparecchiature radio sul mercato; 
                  r)  "operatori  economici":  il   fabbricante,   il
          rappresentante    autorizzato,    l'importatore    e     il
          distributore; 
                  s) "specifica tecnica": un documento che  prescrive
          i  requisiti  tecnici  che  l'apparecchiatura  radio   deve
          soddisfare; 
                  t) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui
          all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  c),  del  regolamento
          (UE) n. 1025/2012; 
                  u) "accreditamento": accreditamento quale  definito
          all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 
                  v)   "organismo   nazionale   di   accreditamento":
          organismo nazionale di accreditamento di  cui  all'articolo
          2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; 
                  z) "valutazione  della  conformita'":  il  processo
          atto a dimostrare che i requisiti essenziali  del  presente
          decreto relativi alle  apparecchiature  radio  siano  stati
          soddisfatti; 
                  aa) "organismo di valutazione  della  conformita'":
          un organismo che  svolge  attivita'  di  valutazione  della
          conformita'; 
                  bb) "richiamo": qualsiasi misura volta  a  ottenere
          la restituzione di un'apparecchiatura radio  gia'  messa  a
          disposizione dell'utilizzatore finale; 
                  cc)  "ritiro":  qualsiasi  provvedimento  volto   a
          impedire  la  messa   a   disposizione   sul   mercato   di
          apparecchiature radio presenti nella catena di fornitura; 
                  dd) "normativa di armonizzazione  dell'Unione":  la
          normativa  dell'Unione  che  armonizza  le  condizioni   di
          commercializzazione dei prodotti; 
                  ee) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale
          il  fabbricante  indica  che  l'apparecchiatura  radio   e'
          conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa
          di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; 
                  ff)  "Ministero":  il  Ministero   dello   sviluppo
          economico; 
                  gg) "Commissione": la Commissione europea. 
                2. Il Ministero attua, conformemente  alla  normativa
          vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla  Commissione
          europea per stabilire se determinate categorie di  prodotti
          elettrici o elettronici rientrino o meno nella  definizione
          di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 10, 12, 13, 17,
          40, 43, 46 , dell'allegato I  e  dell'allegato  I  bis  del
          citato decreto legislativo 22 giugno  2016,  n.  128,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.   3   (Requisiti   essenziali).   -    1.    Le
          apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire: 
                  a) la protezione della salute e della sicurezza  di
          persone  e  di  animali  domestici  e  beni,  compresi  gli
          obiettivi riguardanti i  requisiti  di  sicurezza  previsti
          dalla direttiva  2014/35/UE  e  la  relativa  normativa  di
          attuazione, ma  senza  applicazione  di  limiti  minimi  di
          tensione; 
                  b)   un   adeguato   livello   di    compatibilita'
          elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE  e  la
          relativa normativa di attuazione. 
                2. Le apparecchiature radio sono fabbricate  in  modo
          da utilizzare efficacemente lo spettro radio  e  supportare
          l'uso efficiente dello spettro  radio  stesso  al  fine  di
          evitare interferenze dannose. 
                3. Le apparecchiature radio di determinate  categorie
          o classi sono fabbricate  in  modo  tale  da  garantire  la
          conformita' ai seguenti requisiti essenziali: 
                  a) interagire con accessori diversi dai dispositivi
          di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature
          radio  di  cui  all'allegato  I  bis,  parte  I,  che  sono
          specificamente  menzionati  al  comma  4-bis  del  presente
          articolo; 
                  b) interagire con altre apparecchiature  radio  via
          rete; 
                  c)  poter  essere  collegate   a   interfacce   del
          corrispondente tipo in tutta l'Unione; 
                  d) non danneggiare la rete o il suo  funzionamento,
          ne' abusare delle risorse della rete  arrecando  quindi  un
          deterioramento inaccettabile del servizio; 
                  e) contenere elementi di salvaguardia per garantire
          la protezione dei  dati  personali  e  della  vita  privata
          dell'utente e dell'abbonato; 
                  f)   supportare   caratteristiche   speciali    che
          consentano di tutelarsi dalle frodi; 
                  g)   supportare   caratteristiche   speciali    che
          consentano l'accesso ai servizi d'emergenza; 
                  h)   supportare   caratteristiche   speciali    che
          facilitino il loro uso da parte di utenti disabili; 
                  i)   supportare   caratteristiche   speciali    che
          garantiscano    che    sia     caricato     un     software
          nell'apparecchiatura radio, soltanto se e' stata dimostrata
          la  conformita'  della  combinazione   dell'apparecchiatura
          radio e del software. 
                4. Il Ministero attua, conformemente  alla  normativa
          vigente, gli  atti  delegati,  adottati  dalla  Commissione
          europea che specificano  a  quali  categorie  o  classi  di
          apparecchiature radio si applicano ciascuno  dei  requisiti
          di cui al  precedente  comma,  lettere  da  a)  ad  i).  Il
          Ministero attua,  altresi',  conformemente  alla  normativa
          vigente, gli  atti  delegati,  adottati  dalla  Commissione
          europea che modificano la parte I dell'allegato I bis  alla
          luce  del  progresso  scientifico  e  tecnologico  o  degli
          sviluppi del  mercato  per  garantire  un'interoperabilita'
          minima comune tra le apparecchiature  radio  e  i  relativi
          dispositivi di ricarica, nonche' migliorare la  convenienza
          dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la
          frammentazione del mercato,  per  quanto  riguarda  sia  le
          apparecchiature  radio  che   possono   essere   ricaricate
          mediante cavo sia  le  apparecchiature  radio  che  possono
          essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo. 
                4-bis. Le apparecchiature radio che  rientrano  nelle
          categorie o nelle classi di cui all'allegato I  bis,  parte
          I,  sono  costruite  in  modo  da  essere   conformi   alle
          specifiche relative alle capacita' di  ricarica  di  cui  a
          tale allegato per  la  pertinente  categoria  o  classe  di
          apparecchiature radio.» 
                «Art. 10 (Obblighi dei fabbricanti).  -  1.  All'atto
          dell'immissione  delle  loro  apparecchiature   radio   sul
          mercato,  i  fabbricanti   assicurano   che   siano   state
          progettate  e   fabbricate   conformemente   ai   requisiti
          essenziali di cui all'articolo 3. 
                2.   I   fabbricanti    provvedono    affinche'    le
          apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter
          essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza  violare
          le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. 
                3. I fabbricanti preparano la documentazione  tecnica
          di cui all'articolo 21 ed  eseguono  o  fanno  eseguire  la
          relativa procedura di valutazione della conformita' di  cui
          all'articolo      17.      Qualora      la      conformita'
          dell'apparecchiatura radio  alle  prescrizioni  applicabili
          sia stata dimostrata da tale procedura di valutazione della
          conformita', i fabbricanti redigono  una  dichiarazione  di
          conformita' UE e appongono la marcatura CE. 
                4. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica
          e la dichiarazione di conformita'  UE  per  un  periodo  di
          dieci anni dalla data in  cui  l'apparecchiatura  radio  e'
          stata immessa sul mercato. 
                5. I fabbricanti garantiscono che  siano  predisposte
          le procedure necessarie affinche' la  produzione  in  serie
          continui  a  essere  conforme  al   presente   decreto.   I
          fabbricanti tengono in debito conto delle  modifiche  della
          progettazione o delle caratteristiche  dell'apparecchiatura
          radio, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o di
          altre specifiche tecniche con  riferimento  alle  quali  e'
          dichiarata  la  conformita'   dell'apparecchiatura   radio.
          Laddove ritenuto necessario in  considerazione  dei  rischi
          presentati dall'apparecchiatura radio, i  fabbricanti,  per
          proteggere la salute  e  l'incolumita'  degli  utilizzatori
          finali, eseguono una prova a campione  sull'apparecchiatura
          radio messa a disposizione sul mercato, verificano,  e,  se
          presenti, mantengono un registro  dei  reclami,  delle  non
          conformita' e dei richiami delle apparecchiature radio  non
          conformi, e informano i distributori di tale monitoraggio. 
                6.   I    fabbricanti    garantiscono    che    sulle
          apparecchiature radio  da  loro  immesse  sul  mercato  sia
          apposto un numero  di  tipo,  di  lotto,  di  serie  oppure
          qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione,
          oppure    qualora    le    dimensioni    o    la     natura
          dell'apparecchiatura  radio  non  lo  consentano,  che   le
          informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in
          un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio. 
                7. I fabbricanti indicano sull'apparecchiatura  radio
          il loro nome, la loro denominazione commerciale  registrata
          o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale
          possono essere contattati oppure, qualora le  dimensioni  o
          la   natura   dell'apparecchiatura   non   lo   consentano,
          sull'imballaggio  o  in  un  documento  di  accompagnamento
          dell'apparecchiatura radio.  L'indirizzo  indica  un  unico
          punto presso cui il fabbricante puo' essere contattato.  Le
          informazioni relative al contatto  sono  almeno  in  lingua
          italiana  secondo  quanto   determinato   dalla   normativa
          vigente. 
                8.     I     fabbricanti     provvedono     affinche'
          l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e
          dalle  informazioni  sulla  sicurezza,  almeno  in   lingua
          italiana  secondo  quanto   determinato   dalla   normativa
          vigente.   Le   istruzioni   contengono   le   informazioni
          necessarie    per    l'uso    dell'apparecchiatura    radio
          conformemente   alla   sua   destinazione    d'uso.    Tali
          informazioni comprendono,  se  del  caso,  una  descrizione
          degli accessori e componenti,  compreso  il  software,  che
          consentono all'apparecchiatura  radio  di  funzionare  come
          previsto. Tali istruzioni e informazioni  sulla  sicurezza,
          al pari di qualunque etichettatura, devono  essere  chiare,
          comprensibili e intelligibili. Per le apparecchiature radio
          che emettono  intenzionalmente  onde  radio  devono  essere
          inoltre fornite le seguenti informazioni, almeno in  lingua
          italiana  secondo  quanto   determinato   dalla   normativa
          vigente: 
                  a)   bande   di    frequenza    di    funzionamento
          dell'apparecchiatura radio; 
                  b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle
          bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio. 
                8-bis. Nel  caso  di  apparecchiature  radio  di  cui
          all'articolo 3, comma 4-bis, le istruzioni di cui al  comma
          8 contengono informazioni sulle  specifiche  relative  alle
          capacita'  di  carica  delle  apparecchiature  radio  e  ai
          dispositivi  di   ricarica   compatibili,   come   indicato
          nell'allegato I bis, parte II. Quando i fabbricanti mettono
          tali apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e
          degli altri utenti finali, oltre  a  essere  incluse  nelle
          istruzioni le informazioni figurano anche su  un'etichetta,
          come indicato nell'allegato I bis, parte IV. L'etichetta e'
          stampata nelle  istruzioni  e  sull'imballaggio  o  apposta
          sull'imballaggio   come   autoadesivo.   In   assenza    di
          imballaggio,  l'autoadesivo  con  l'etichetta  e'   apposto
          sull'apparecchiatura radio. Quando l'apparecchiatura  radio
          e' messa a  disposizione  dei  consumatori  e  degli  altri
          utenti finali, l'etichetta e' esposta in  modo  visibile  e
          leggibile  e,  in  caso  di  vendita  a  distanza,   vicino
          all'indicazione del prezzo. Se le dimensioni  o  la  natura
          dell'apparecchiatura  radio  non   consentono   altrimenti,
          l'etichetta puo' essere stampata  come  documento  separato
          che accompagna l'apparecchiatura radio. Le istruzioni e  le
          informazioni sulla sicurezza di cui al presente comma  sono
          redatte  almeno   in   lingua   italiana   secondo   quanto
          determinato dalla normativa vigente. 
                9.  I  fabbricanti  garantiscono  che  ogni   singola
          apparecchiatura radio sia accompagnata da una  copia  della
          dichiarazione di conformita' UE o da una  dichiarazione  di
          conformita'   UE   semplificata.   Se   e'   fornita    una
          dichiarazione di conformita'  UE  semplificata,  essa  deve
          contenere l'esatto indirizzo Internet presso  il  quale  e'
          possibile ottenere il testo completo della dichiarazione di
          conformita' UE. 
                10. In presenza di restrizioni applicabili alla messa
          in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per
          l'uso,   le   informazioni   disponibili   sull'imballaggio
          consentono di  individuare  gli  Stati  membri  o  la  zona
          geografica  all'interno  di  uno  Stato   membro   in   cui
          sussistono restrizioni alla messa in servizio  o  requisiti
          in materia di autorizzazione per l'uso.  Tali  informazioni
          devono   essere   completate   nelle   istruzioni   accluse
          all'apparecchiatura    radio.    Il    Ministero     attua,
          conformemente  alla  normativa   vigente,   gli   atti   di
          esecuzione adottati dalla Commissione  che  specificano  le
          modalita' di presentazione di tali informazioni. 
                11. I fabbricanti che ritengono  o  hanno  motivo  di
          ritenere che un'apparecchiatura radio da essi  immessa  sul
          mercato non  sia  conforme  al  presente  decreto  prendono
          immediatamente le misure correttive necessarie per  rendere
          conforme  tale  apparecchiatura  radio,  per  ritirarla   o
          richiamarla,  a  seconda   dei   casi.   Inoltre,   qualora
          l'apparecchiatura radio presenti un rischio, i  fabbricanti
          ne informano immediatamente  l'autorita'  di  sorveglianza,
          indicando in  particolare  i  dettagli  relativi  alla  non
          conformita' e qualsiasi misura correttiva presa  nonche'  i
          relativi risultati. 
                12.  I  fabbricanti,  a  seguito  di  una   richiesta
          motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a
          quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione,  in
          formato cartaceo o elettronico, necessarie  per  dimostrare
          la  conformita'  dell'apparecchiatura  radio  al   presente
          decreto, in lingua  italiana  o  in  lingua  inglese.  Essi
          cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi
          azione  intrapresa  per  eliminare  i   rischi   presentati
          dall'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato. 
                12-bis.  Il  Ministero  attua,   conformemente   alla
          normativa  vigente,  gli  atti  delegati,  adottati   dalla
          Commissione europea al fine di modificare l'allegato I bis,
          parti II e IV, a seguito di modifiche della parte I di tale
          allegato o a seguito di future modifiche dei  requisiti  di
          etichettatura  o  alla  luce  del  progresso   tecnologico,
          mediante  l'introduzione,   la   modifica,   l'aggiunta   o
          l'eliminazione di particolari in  relazione  agli  elementi
          informativi, grafici o testuali, come indicato nel presente
          articolo.». 
                «Art. 12  (Obblighi  degli  importatori).  -  1.  Gli
          importatori  immettono  sul  mercato  solo  apparecchiature
          radio conformi. 
                2. Prima di immettere  un'apparecchiatura  radio  sul
          mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia
          eseguito  l'appropriata  procedura  di  valutazione   della
          conformita' di cui all'articolo 17 e che le apparecchiature
          radio  siano  costruite  in  modo  tale  da  poter   essere
          utilizzate in almeno uno  Stato  membro  senza  violare  le
          prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. Essi
          assicurano  che   il   fabbricante   abbia   preparato   la
          documentazione tecnica, che la  marcatura  CE  sia  apposta
          sull'apparecchiatura   radio,    che    quest'ultima    sia
          accompagnata dalle informazioni  e  dai  documenti  di  cui
          all'articolo  10,  commi  8,  8-bis,  9  e  10,  e  che  il
          fabbricante  abbia  rispettato  le  prescrizioni   di   cui
          all'articolo 10, commi 6 e 7. L'importatore, se  ritiene  o
          ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio non  sia
          conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, non
          immette l'apparecchiatura radio sul mercato fino  a  quando
          non   sia   stata   resa    conforme.    Inoltre,    quando
          l'apparecchiatura radio presenta un rischio,  l'importatore
          ne informa il fabbricante e le  autorita'  di  sorveglianza
          del mercato. 
                3.  Gli  importatori  indicano   sull'apparecchiatura
          radio il  loro  nome,  la  loro  denominazione  commerciale
          registrata o  il  loro  marchio  registrato  e  l'indirizzo
          postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio'
          non sia possibile, sull'imballaggio o in  un  documento  di
          accompagnamento dell'apparecchiatura radio. Sono inclusi  i
          casi in cui le dimensioni  dell'apparecchiatura  radio  non
          consentono l'apposizione di tali informazioni oppure i casi
          in cui gli importatori dovrebbero aprire l'imballaggio  per
          apporre il proprio nome  e  indirizzo  sull'apparecchiatura
          radio. Le informazioni relative al contatto sono almeno  in
          lingua italiana secondo quanto determinato dalla  normativa
          vigente. 
                4. Gli importatori garantiscono che l'apparecchiatura
          radio sia accompagnata da istruzioni e  informazioni  sulla
          sicurezza  almeno  in  lingua   italiana   secondo   quanto
          determinato dalla normativa vigente. 
                4-bis. Quando mettono a disposizione dei  consumatori
          e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui
          all'articolo 3, comma  4-bis,  gli  importatori  provvedono
          affinche': 
                  a)    tali    apparecchiature    radio    espongano
          un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma 8-bis,  o
          ne siano munite; 
                  b) tale etichetta sia esposta in  modo  visibile  e
          leggibile  e,  in  caso  di  vendita  a  distanza,   vicino
          all'indicazione del prezzo. 
                5.   Gli   importatori   garantiscono   che,   mentre
          un'apparecchiatura radio e' sotto la loro  responsabilita',
          le  condizioni  di  immagazzinamento  o  di  trasporto  non
          mettano  a  rischio  la  sua   conformita'   ai   requisiti
          essenziali di cui all'articolo 3. 
                6. Laddove ritenuto necessario in considerazione  dei
          rischi   presentati   dall'apparecchiatura    radio,    gli
          importatori eseguono, per  proteggere  la  sicurezza  degli
          utilizzatori    finali,    una     prova     a     campione
          sull'apparecchiatura  radio  messa   a   disposizione   sul
          mercato, verificano, e, se presenti, mantengono un registro
          dei reclami, delle non conformita'  e  dei  richiami  delle
          apparecchiature  radio  non   conformi,   e   informano   i
          distributori di tale monitoraggio. 
                7. Gli importatori che ritengono o  hanno  motivo  di
          ritenere che un'apparecchiatura radio da essi  immessa  sul
          mercato non  sia  conforme  al  presente  decreto  prendono
          immediatamente le misure correttive necessarie per  rendere
          conforme  tale  apparecchiatura  radio,  per  ritirarla   o
          richiamarla,  a  seconda   dei   casi.   Inoltre,   qualora
          l'apparecchiatura   radio   presenti   un   rischio,    gli
          importatori  ne  informano  immediatamente  l'autorita'  di
          sorveglianza, indicando in particolare i dettagli  relativi
          alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 
                8. Per un periodo di dieci anni  dalla  data  in  cui
          l'apparecchiatura radio e' stata immessa  sul  mercato  gli
          importatori conservano la dichiarazione di conformita' UE a
          disposizione delle autorita' di sorveglianza  del  mercato;
          garantiscono inoltre che, su richiesta,  la  documentazione
          tecnica sara' messa a disposizione di tali autorita'. 
                9.  Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta
          motivata di un'autorita' nazionale  competente,  forniscono
          tempestivamente a quest'ultima tutte le informazioni  e  la
          documentazione,  in   formato   cartaceo   o   elettronico,
          necessarie     per      dimostrare      la      conformita'
          dell'apparecchiatura radio in lingua italiana o  in  lingua
          inglese. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta,  a
          qualsiasi  azione  intrapresa  per   eliminare   i   rischi
          presentati da apparecchiature radio  da  essi  immesse  sul
          mercato.» 
                «Art. 13 (Obblighi dei  distributori).  -  1.  Quando
          mettono  un'apparecchiatura  radio   a   disposizione   sul
          mercato,  i  distributori  si  comportano  con  la   dovuta
          diligenza  ed  applicano  le  prescrizioni   del   presente
          decreto. 
                2.  Prima  di  mettere  l'apparecchiatura   radio   a
          disposizione sul mercato i distributori verificano che essa
          rechi   la   marcatura   CE,   sia    accompagnata    dalla
          documentazione  necessaria  in  base  al  presente  decreto
          nonche'  dalle  istruzioni  e  dalle   informazioni   sulla
          sicurezza  almeno  in  lingua   italiana   secondo   quanto
          determinato dalla normativa vigente e che il fabbricante  e
          l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di  cui
          rispettivamente all'articolo 10, comma 2 e commi da 6 a 10,
          e all'articolo 12, comma 3. Il distributore, se  ritiene  o
          ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio non  sia
          conforme  ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza  di  cui
          all'articolo  3,  non  mette  l'apparecchiatura   radio   a
          disposizione sul mercato fino a quando essa non  sia  stata
          resa conforme. Inoltre, se l'apparecchiatura radio presenta
          un rischio, il distributore ne  informa  il  fabbricante  o
          l'importatore e le autorita' di sorveglianza del mercato. 
                2-bis. Quando mettono a disposizione dei  consumatori
          e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui
          all'articolo 3,  comma  4-bis,  i  distributori  provvedono
          affinche': 
                  a)    tali    apparecchiature    radio    espongano
          un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma 8-bis,  o
          ne siano munite; 
                  b) tale etichetta sia esposta in  modo  visibile  e
          leggibile  e,  in  caso  di  vendita  a  distanza,   vicino
          all'indicazione del prezzo. 
                3.   I   distributori   garantiscono   che,    mentre
          l'apparecchiatura radio e' sotto la  loro  responsabilita',
          le  condizioni  di  immagazzinamento  o  di  trasporto  non
          mettano  a  rischio  la  sua   conformita'   ai   requisiti
          essenziali di cui all'articolo 3. 
                4. I distributori che ritengono  o  hanno  motivo  di
          ritenere  che  l'apparecchiatura  radio  da  essi  messa  a
          disposizione sul  mercato  non  sia  conforme  al  presente
          decreto si assicurano che siano prese le misure  correttive
          necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio,
          per ritirarla o richiamarla, a seconda dei  casi.  Inoltre,
          qualora l'apparecchiatura  radio  presenti  un  rischio,  i
          distributori ne  informano  immediatamente  l'autorita'  di
          sorveglianza, indicando in particolare i dettagli  relativi
          alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 
                5.  I  distributori,  a  seguito  di  una   richiesta
          motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a
          quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione,  in
          formato cartaceo o elettronico, necessarie  per  dimostrare
          la conformita' dell'apparecchiatura  radio.  Cooperano  con
          tale  autorita',  su  sua  richiesta,  a  qualsiasi  azione
          intrapresa    per    eliminare    i    rischi    presentati
          dall'apparecchiatura radio da essi messa a disposizione sul
          mercato.» 
                «Art.   17   (Procedure    di    valutazione    della
          conformita'). - 1. Il fabbricante effettua una  valutazione
          di  conformita'  dell'apparecchiatura  radio  rispetto   ai
          requisiti  essenziali  di   cui   all'articolo   3.   Nella
          valutazione di conformita'  sono  prese  in  considerazione
          tutte le condizioni di funzionamento cui le apparecchiature
          sono  destinate;  per  il  requisito  essenziale   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a), la  valutazione  tiene
          altresi'    conto    delle    condizioni    ragionevolmente
          prevedibili.  Per  le  apparecchiature  radio  che  possono
          assumere diverse  configurazioni,  con  la  valutazione  di
          conformita' si conferma  altresi'  che  le  apparecchiature
          radio soddisfano la conformita' ai requisiti essenziali  di
          cui all'articolo 3 in tutte le possibili configurazioni. 
                2.   I   fabbricanti   dimostrano   la    conformita'
          dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali  di  cui
          all'articolo 3, commi  1  e  4-bis  utilizzando  una  delle
          seguenti procedure di valutazione della conformita': 
                  a) il controllo interno  della  produzione  di  cui
          all'allegato II; 
                  b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al
          tipo basata sul controllo interno della produzione  di  cui
          all'allegato III; 
                  c) la conformita' basata sulla garanzia di qualita'
          totale di cui all'allegato IV. 
                3. Se, per la  valutazione  della  conformita'  delle
          apparecchiature  radio  ai  requisiti  essenziali  di   cui
          all'articolo 3, commi 2 e 3, il  fabbricante  ha  applicato
          norme armonizzate i cui riferimenti sono  stati  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, egli utilizza
          una delle procedure seguenti : 
                  a) il controllo interno  della  produzione  di  cui
          all'allegato II; 
                  b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al
          tipo basata sul controllo interno della produzione  di  cui
          all'allegato III; 
                  c) la conformita' basata sulla garanzia di qualita'
          totale di cui all'allegato IV. 
                4. Se per  la  valutazione  della  conformita'  delle
          apparecchiature  radio  ai  requisiti  essenziali  di   cui
          all'articolo  3,  commi  2  e  3,  il  fabbricante  non  ha
          applicato o ha applicato solo in parte norme armonizzate  i
          cui  riferimenti  sono  stati  pubblicati  nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione  europea,  o  nel  caso  in  cui  non
          esistano norme armonizzate applicabili, le  apparecchiature
          radio sono sottoposte, per  verificarne  la  conformita'  a
          tali requisiti essenziali, a una delle seguenti procedure : 
                  a) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al
          tipo basata sul controllo interno della produzione  di  cui
          all'allegato III; 
                  b) la conformita' basata sulla garanzia di qualita'
          totale di cui all'allegato IV.» 
                «Art.  40  (Procedura  a  livello  nazionale  per  le
          apparecchiature radio che  presentano  rischi  o  non  sono
          conformi  ai  requisiti  essenziali).  -  1.   Qualora   il
          Ministero  abbia  motivi  sufficienti  per   ritenere   che
          un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente  decreto
          presenti un rischio per la  salute  o  l'incolumita'  delle
          persone o per altri aspetti della protezione  del  pubblico
          interesse di cui al presente decreto, o non sia conforme ad
          almeno uno dei  requisiti  essenziali  applicabili  di  cui
          all'articolo     3,      effettua      una      valutazione
          dell'apparecchiatura radio interessata che investa tutte le
          prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto.  A  tal
          fine, gli operatori  economici  interessati  cooperano  ove
          necessario con il Ministero Se nel corso della  valutazione
          di cui al precedente  periodo  il  Ministero  conclude  che
          l'apparecchiatura radio non rispetta le prescrizioni di cui
          al  presente  decreto,  fatta  salva  l'applicazione  delle
          sanzioni di cui  all'articolo  46,  chiede  tempestivamente
          all'operatore economico interessato di  adottare  tutte  le
          misure   correttive   del   caso   al   fine   di   rendere
          l'apparecchiatura radio conforme alle suddette prescrizioni
          oppure di ritirarla dal mercato o di richiamarla  entro  un
          termine  ragionevole  e  proporzionale  alla   natura   del
          rischio, a  seconda  dei  casi.  Il  Ministero  ne  informa
          l'organismo notificato competente coinvolto nelle procedure
          di valutazione della conformita'. 
                2. Qualora il Ministero  ritenga  che  l'inadempienza
          non sia  ristretta  al  territorio  nazionale,  informa  la
          Commissione e gli altri Stati membri  dei  risultati  della
          valutazione   e   dei   provvedimenti   che   ha    chiesto
          all'operatore economico di prendere. 
                3. L'operatore economico prende  tutte  le  opportune
          misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature
          radio interessate che ha messo a  disposizione  sull'intero
          mercato dell'Unione europea. 
                4.  Qualora  l'operatore  economico  interessato  non
          prenda le misure correttive adeguate entro  il  termine  di
          cui al comma 1, secondo periodo, il Ministero adotta  tutte
          le opportune misure provvisorie per proibire o limitare  la
          messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato
          nazionale, per ritirarla da tale mercato o per richiamarla.
          Il Ministero informa immediatamente la Commissione  europea
          e gli altri Stati membri di tali misure. 
                5. Le informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo,
          includono tutti i particolari  disponibili,  soprattutto  i
          dati  necessari  all'identificazione   dell'apparecchiatura
          radio  non  conforme,  la  sua  origine,  la  natura  della
          presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e
          la durata delle  misure  nazionali  adottate,  nonche'  gli
          argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In
          particolare, il  Ministero  indica  se  l'inadempienza  sia
          dovuta: 
                  a) alla non conformita' dell'apparecchiatura  radio
          ai pertinenti requisiti essenziali di cui  all'articolo  3;
          oppure; 
                  b) alle carenze  nelle  norme  armonizzate  di  cui
          all'articolo  16,  che  conferiscono  la   presunzione   di
          conformita'. 
                6. Quando la procedura a norma del presente  articolo
          e' stata avviata dall'autorita' di un altro  Stato  membro,
          il Ministero informa tempestivamente la Commissione europea
          e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati,
          di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
          conformita' dell'apparecchiatura radio  interessata  e,  in
          caso di disaccordo con la misura nazionale adottata,  delle
          proprie obiezioni. 
                7. Qualora, entro  tre  mesi  dal  ricevimento  delle
          informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo,  uno  Stato
          membro o la Commissione  europea  non  sollevino  obiezioni
          contro la misura  provvisoria  presa  dal  Ministero,  tale
          misura e' ritenuta giustificata.  Il  Ministero  garantisce
          che siano  adottate  tempestivamente  le  opportune  misure
          restrittive  in  relazione  all'apparecchiatura  radio   in
          questione quali il suo ritiro dal mercato.» 
                «Art.  43  (Procedura  a  livello  nazionale  per  le
          apparecchiature radio non  conformi).  -  1.  Salvo  quanto
          previsto dagli articoli 39  e  46,  il  Ministero  ingiunge
          all'operatore economico interessato di porre fine, entro il
          termine perentorio di sei  mesi,  alla  situazione  di  non
          conformita'  quando,  all'esito  dei   controlli   di   cui
          all'articolo 39, comma 2, verifica che : 
                  a) la marcatura CE e' stata apposta  in  violazione
          dell'articolo  30  del  regolamento  (CE)  n.  765/2008   o
          dell'articolo 20 del presente decreto; 
                  b) la marcatura CE non e' stata apposta secondo  le
          prescrizioni  dell'articolo  20,  comma  1,  del   presente
          decreto; 
                  c)  il  numero  di  identificazione  dell'organismo
          notificato, quando si applica la procedura  di  valutazione
          della conformita' di cui all'allegato IV, e' stato  apposto
          in violazione dell'articolo 20 o non e' stato apposto; 
                  d) non  e'  stata  compilata  la  dichiarazione  di
          conformita' UE; 
                  e)  non  e'  stata   compilata   correttamente   la
          dichiarazione di conformita' UE; 
                  f) la documentazione tecnica non e'  disponibile  o
          e' incompleta; 
                  f-bis) il pittogramma di  cui  all'articolo  3-bis,
          comma 2, o l'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8-bis,
          non sono stati elaborati correttamente; 
                  f-ter) l'etichetta di cui  all'articolo  10,  comma
          8-bis, non accompagna l'apparecchiatura radio interessata; 
                  f-quater) il pittogramma  o  l'etichetta  non  sono
          apposti o non sono esposti in conformita', rispettivamente,
          dell'articolo 3-bis, comma 2,  o  dell'articolo  10,  comma
          8-bis; 
                  g) le informazioni di cui agli articoli 10, commi 6
          o 7, e 12, comma 3, sono assenti, false o incomplete; 
                  h) le informazioni di cui all'articolo 10, commi  8
          e  8-bis,  la  dichiarazione  di  conformita'  UE  di   cui
          all'articolo  10,  comma  9,  o   le   informazioni   sulle
          restrizioni d'uso di cui all'articolo  10,  comma  10,  non
          accompagnano l'apparecchiatura radio; 
                  i) non sono soddisfatti i requisiti in  materia  di
          identificazione   degli   operatori   economici   di    cui
          all'articolo 15; 
                  l) l'articolo 3-bis, commi 1 e 2,  o  l'articolo  5
          non sono rispettati; 
                  m)  l'apparecchiatura  radio  non  e'  conforme  ai
          requisiti essenziali di cui  all'articolo  3  del  presente
          decreto; 
                  n)  per  l'apparecchiatura  radio  non   e'   stata
          eseguita  la   relativa   procedura   di   valutazione   di
          conformita' di cui all'articolo 17; 
                  o) l'apparecchiatura non e' costruita in modo  tale
          da poter essere utilizzate in almeno uno Stato Membro senza
          violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello  spettro
          radio.» 
                «Art.  46  (Sanzioni).  -  1.  Salvo  che  il   fatto
          costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette
          a   disposizione   sul   mercato   in    qualunque    forma
          apparecchiature radio non conformi ai requisiti  essenziali
          di cui all'articolo 3, oppure apparecchiature per le  quali
          non e' stata eseguita la relativa procedura di  valutazione
          di   conformita'   di   cui   all'articolo    17,    oppure
          apparecchiature non costruite in modo tale da poter  essere
          utilizzate in almeno uno  Stato  membro  senza  violare  le
          prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro  radio,  e'
          assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento  di
          una somma da euro 5.292 a euro 31.755 e  del  pagamento  di
          una  somma  da  euro   26   a   euro   158   per   ciascuna
          apparecchiatura. In ogni caso  la  sanzione  amministrativa
          non puo' superare la somma  complessiva  di  euro  132.316.
          Alla  stessa  sanzione  e'  assoggettato  chiunque  apporta
          modifiche  alle  apparecchiature  dotate  della  prescritta
          marcatura che comportano mancata conformita'  ai  requisiti
          essenziali. 
                2.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   il
          fabbricante o l'importatore che mette  a  disposizione  sul
          mercato  in  qualunque  forma  apparecchiature  radio   che
          presentano  almeno  una  delle  non  conformita'   di   cui
          all'articolo  43,  comma  1,  lettere  da  a)  ad  l),   e'
          assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento  di
          una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e  del  pagamento  di
          una  somma  da   euro   13   a   euro   78   per   ciascuna
          apparecchiatura. In ogni caso  la  sanzione  amministrativa
          non puo' superare la somma complessiva di euro 132.316. 
                3.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   il
          distributore  che  mette  a  disposizione  sul  mercato  in
          qualunque forma apparecchiature radio che presentano  anche
          una soltanto delle non conformita' di cui all'articolo  43,
          comma 1, lettere da a) a d) e da g) ad l), e'  assoggettato
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di  una  somma  da
          euro 13 a euro 78 per  ciascuna  apparecchiatura.  In  ogni
          caso la sanzione amministrativa non puo' superare la  somma
          complessiva di euro 132.316. E' altresi' assoggettato  alla
          medesima sanzione il distributore che mette a  disposizione
          dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature
          radio di cui all'articolo 3, comma  4-bis,  che  presentano
          almeno una delle  situazioni  di  non  conformita'  di  cui
          all'articolo  43,  comma  1,  lettere  f-bis),   f-ter)   e
          f-quater). 
                4.   Il   rappresentante   autorizzato    ai    sensi
          dell'articolo 11 del presente  decreto  che,  in  relazione
          agli obblighi ivi previsti abbia ricevuto  dal  fabbricante
          un mandato scritto che lo autorizza ad agire a suo  nome  e
          purche'  specificato  nel  mandato,   in   presenza   delle
          violazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da  a),
          b), c), d), e), g), h), i), l), n) ed o),  e'  assoggettato
          alle sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e  2.  Il
          rappresentante autorizzato  e'  inoltre  assoggettato  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          5.292 a euro 31.755 se non  ottempera  all'obbligo  di  cui
          all'articolo 11, comma 2, lettera a), ovvero alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.322  a
          euro  15.877  se  non  ottempera  agli  obblighi   di   cui
          all'articolo 11, comma 2, lettera b), ovvero alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.322  a
          euro 7.938 se non ottempera all'obbligo di cui all'articolo
          11, comma 2, lettera  c).  E'  altresi'  assoggettato  alla
          sanzione   amministrativa   indicata   nel   comma   2   il
          rappresentante autorizzato che  mette  a  disposizione  dei
          consumatori e degli  altri  utenti  finali  apparecchiature
          radio di cui all'articolo 3,  comma  4-bis  che  presentano
          almeno una delle  situazioni  di  non  conformita'  di  cui
          all'articolo  43,  comma  1,  lettere  f-bis),   f-ter)   e
          f-quater). 
                5.  Chiunque  installa  per  attivita'  professionale
          apparecchiature radio che presentano almeno una  delle  non
          conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, lettere  a)  e
          b),  ovvero  le  installa  in  violazione  delle   relative
          restrizioni   d'uso   e'   assoggettato    alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.322  a
          euro 15.877. 
                6. Fatti salvi i commi 1, 2 e  3,  il  fabbricante  e
          l'importatore che non ottemperano  anche  ad  uno  soltanto
          degli obblighi rispettivamente di  cui  agli  articoli  10,
          comma 4, e 12, comma  2,  ultimi  due  periodi,  e  8  sono
          assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento  di
          una somma da  euro  5.292  a  euro  31.755.  Alla  medesima
          sanzione e' assoggettato il distributore che non  ottempera
          anche ad uno soltanto degli obblighi  di  cui  all'articolo
          13, comma 2, ultimi due periodi. Fatti salvi i commi 1, 2 e
          3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche
          ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui  agli
          all'articolo 10, commi 5, 11 e 12, e all'articolo 12, commi
          4,  5,  6,  7  e  9,  sono   assoggettati   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.322  a
          euro 15.877.  E'  assoggettato  alla  sanzione  di  cui  al
          periodo precedente anche il distributore che non  ottempera
          anche ad uno soltanto degli obblighi  di  cui  all'articolo
          13, commi 3, 4 e 5.Sono altresi' assoggettati alla medesima
          sanzione  l'importatore  ed   il   distributore   che   non
          ottemperano agli obblighi previsti in  caso  di  vendita  a
          distanza, rispettivamente,  dall'articolo  12  comma  4-bis
          lettera b) e dall'articolo 13 comma 2-bis lettera b).». 
                7. Fatta salva l'eventuale sanzione  gia'  applicata,
          l'operatore economico interessato che non ottempera entro i
          tempi prescritti ai provvedimenti di ritiro o richiamo  dal
          mercato emanati dal Ministero ai sensi degli articoli 40  e
          42, ovvero non ottempera  ai  provvedimenti  emanati  dagli
          Ispettorati  territoriali  del  Ministero  dello   sviluppo
          economico competenti ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  17  luglio  2014  e  successive
          modificazioni, ai sensi dell'articolo 43,  e'  assoggettato
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 1.322 a euro 7.938. 
                8.  Gli  operatori  economici  che   direttamente   o
          indirettamente    pubblicizzano    in    qualunque    forma
          apparecchiature  radio  difformi  dalle  prescrizioni   del
          presente decreto sono assoggettati, secondo  le  rispettive
          responsabilita' derivanti dall'appartenenza alla  tipologia
          di operatori economici definita nel presente decreto,  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          3.308 a euro 19.847. 
                9. Chiunque  utilizza  apparecchiature,  conformi  al
          presente decreto, ma non sottoposte a corretta manutenzione
          ovvero non le utilizza per i fini previsti dal  fabbricante
          o apporta per uso personale modifiche alle  apparecchiature
          dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata
          conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo  3,
          e' assoggettato alla sanzione amministrativa del  pagamento
          di una somma da euro 331 a euro 1.984. 
                10. Le apparecchiature radio messe a disposizione del
          mercato o in esercizio che presentano  anche  una  soltanto
          delle non conformita' di  cui  all'articolo  43,  comma  1,
          lettere a), b),  c),  d),  e),  h),  m),  n)  ed  o),  sono
          assoggettate al sequestro amministrativo. 
                11. Fatta salva la sanzione gia'  applicata,  decorso
          inutilmente il termine di sei mesi dalla richiesta di porre
          fine allo stato di non conformita' di cui all'articolo  43,
          comma 1, il Ministero provvede a  limitare  o  proibire  la
          messa a disposizione sul mercato dell'apparecchiatura radio
          o garantisce che sia richiamata o ritirata dal mercato e  a
          confiscare le apparecchiature sequestrate. 
                12. Chi scientemente, salvo che il fatto  costituisca
          reato,  nell'ambito  dello  svolgimento  dell'attivita'  di
          sorveglianza del mercato fornisce notizie,  informazioni  e
          documentazione  false   e'   assoggettato   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  3.350  a
          euro 20.000. 
                13. Le sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
          dal presente decreto sono rivalutate ogni cinque  anni  con
          decreto   direttoriale   del   Ministero   dello   sviluppo
          economico, in misura pari all'indice ISTAT  dei  prezzi  al
          consumo previo arrotondamento all'unita' di euro secondo il
          seguente criterio: se la parte decimale e' inferiore  a  50
          centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto, se e'
          uguale o superiore a 50 l'arrotondamento va effettuato  per
          eccesso. L'importo  della  sanzione  pecuniaria  rivalutato
          secondo i predetti criteri si applica esclusivamente per le
          violazioni commesse successivamente alla data di entrata in
          vigore del decreto direttoriale che lo prevede.» 
                «Allegato  I  APPARECCHIATURE  NON  CONTEMPLATE   DAL
          PRESENTE DECRETO 
                1. Apparecchiature radio utilizzate  da  radioamatori
          ai sensi dell'articolo 1, definizione 56, delle norme radio
          dell'Unione internazionale delle  telecomunicazioni  (ITU),
          tranne nel caso in cui le apparecchiature siano state messe
          a disposizione sul mercato. Non sono  considerati  messi  a
          disposizione sul mercato : 
                  a) i  kit  di  apparecchiature  radio  destinati  a
          essere assemblati e utilizzati da radioamatori; 
                  b)   le   apparecchiature   radio   modificate   da
          radioamatori ad uso degli stessi; 
                  c)  le   apparecchiature   costruite   da   singoli
          radioamatori  per  scopi  scientifici  e  sperimentali  nel
          quadro dell'attivita' radioamatoriale. 
                2. Equipaggiamento marittimo che rientra  nell'ambito
          di  applicazione  della  direttiva  96/98/CE  e  successive
          modifiche e integrazioni attuata con decreto del Presidente
          della Repubblica  6  ottobre  1999,  n.  407  e  successive
          modifiche e integrazioni. 
                3.  Le   apparecchiature   dell'aviazione   seguenti,
          qualora   rientrino   nell'ambito   di   applicazione   del
          regolamento (UE) 2018/1139 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio e siano destinati esclusivamente all'uso in volo: 
                  a)  aeromobili  diversi  dagli   aeromobili   senza
          equipaggio   e   relativi   motori,   eliche,   parti    ed
          equipaggiamenti non installati; 
                  b) aeromobili senza equipaggio e  relativi  motori,
          eliche, parti ed equipaggiamenti  non  installati,  la  cui
          progettazione e'  stata  gia'  certificata  in  conformita'
          dell'articolo 56, paragrafo 1, di tale  regolamento  e  che
          sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dal
          regolamento   radio   dell'Unione   internazionale    delle
          telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto. 
                4. Kit di valutazione su misura  per  professionisti,
          destinati a essere utilizzati unicamente  in  strutture  di
          ricerca e sviluppo a tali fini.»