IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA  SOVRANITA'  ALIMENTARE  E  DELLE
                               FORESTE 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del  decreto  legislativo  29  marzo
2004,  n.  102,  che  disciplinano  gli   interventi   di   soccorso,
compensativi dei danni, nelle aree e per i  rischi  non  assicurabili
con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto  legislativo  29  marzo
2004,  n.  102,  che  individua  le  procedure  e  le  modalita'  per
l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione
o provincia autonoma interessata, demandando a  questo  Ministero  la
dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli  eventi  avversi,
l'individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le   provvidenze
concedibili,  nonche'  la  ripartizione   periodica   delle   risorse
finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per  consentire  alle
regioni l'erogazione degli aiuti; 
  Considerato che e' stato svolto nelle date del 20 e 21 maggio  2024
un sopralluogo congiunto con funzionari ministeriali e regionali, che
ha portato alla ridefinizione degli importi pur mantenendo  invariati
i territori delimitati; 
  Esaminata la proposta della Regione Veneto  di  declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: 
    piogge persistenti dal 26 febbraio 2024 al 10  marzo  2024  nella
Citta' metropolitana di Venezia e nelle Province di  Padova,  Rovigo,
Treviso, Verona e Vicenza; 
  Dato atto alla  Regione  Veneto  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/04; 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Veneto   di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per i danni alle opere di bonifica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle opere di bonifica  nei  sottoelencati  territori
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di
intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: 
    Padova: piogge persistenti dal 26 febbraio 2024 al 10 marzo 2024; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  6  nel  territorio  dei
Comuni di Abano Terme, Agugliaro,  Arzergrande,  Bovolenta,  Brugine,
Campodarsego, Campodoro, Casalserugo,  Castelbaldo,  Cervarese  Santa
Croce, Codevigo,  Curtarolo,  Due  Carrare,  Limena,  Masera',  Masi,
Massanzago,  Megliadino  San  Vitale,  Merlara,  Montegrotto   Terme,
Piacenza  d'Adige,  Piombino  Dese,  Polverara,  Pontelongo,   Ponso,
Padova, Piazzola sul Brenta,  Piove  di  Sacco,  Ponte  San  Nicolo',
Rovolon,  Saccolongo,  San  Giorgio  in  Bosco,  San  Giorgio   delle
Pertiche,  Santa  Giustina  in  Colle,  Selvazzano   Dentro,   Teolo,
Trebaseleghe,  Veggiano,  Vighizzolo   d'Este,   Villa   del   Conte,
Villafranca Padovana, Vigonza, Vo; 
    Rovigo: piogge persistenti dal 26 febbraio 2024 al 10 marzo 2024; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  6  nel  territorio  dei
Comuni di Ceneselli, Crespino, Ficarolo,  Gaiba,  Lendinara,  Salara,
Stienta, Trecenta; 
    Treviso: piogge persistenti dal 26  febbraio  2024  al  10  marzo
2024; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  6  nel  territorio  dei
Comuni di Breda di  Piave,  Chiarano,  Fontanelle,  Mogliano  Veneto,
Monastier, Oderzo, Ponte di Piave, Resana,  Roncade,  San  Biagio  di
Callalta, Silea, Zero Branco; 
    Citta'  Metropolitana  di  Venezia:  piogge  persistenti  dal  26
febbraio 2024 al 10 marzo 2024; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  6  nel  territorio  dei
Comuni  di  Campagna  Lupia,  Camponogara,  Chioggia,  Dolo,  Marcon,
Martellago, Meolo, Mirano, Mira, Noale, Santa Maria di Sala, Salzano,
Scorze', Spinea, Venezia; 
    Verona: piogge persistenti dal 26 febbraio 2024 al 10 marzo 2024; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  6  nel  territorio  dei
Comuni di Angiari, Arcole, Bovolone, Cerea, Minerbe, Roverchiara, San
Bonifacio, Terrazzo; 
    Vicenza: piogge persistenti dal 26  febbraio  2024  al  10  marzo
2024; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  6  nel  territorio  dei
Comuni di Albettone, Arcugnano, Barbarano Mossano, Brendola, Camisano
Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero,  Dueville,  Gambugliano,
Grisignano di Zocco, Monteviale, Montecchio Maggiore,  Montegaldella,
Monticello Conte Otto, Nanto, Orgiano, Sarego, Sossano, Sovizzo,  Val
Liona, Vicenza, Villaga. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 luglio 2024 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida