IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022 con
la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi  dalla  data  della
deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022
nel territorio delle Province di  Ferrara,  di  Modena  e  di  Parma,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre  2023
di proroga dello stato di  emergenza  per  dodici  mesi  (scadenza  5
ottobre 2024); 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 940 del 31 ottobre 2022, con  la  quale,  tra  l'altro,  e'  stata
autorizzata l'apertura della apposita contabilita' speciale n. 6385; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  febbraio  2023
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi  dalla  data  della
deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal  22  novembre  al  5
dicembre 2022 nel territorio dei Comuni di Comacchio, di  Goro  e  di
Codigoro, in Provincia di Ferrara, di  Cesenatico,  di  Gatteo  e  di
Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forli-Cesena  e  di  Ravenna,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2024 di
proroga dello stato di emergenza per dodici mesi (scadenza 2 febbraio
2025); 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 966 del 15 febbraio 2023, con la  quale,  tra  l'altro,  e'  stata
autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6396; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023  con
la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi  dalla  data  della
deliberazione, lo stato di emergenza  in  conseguenza  delle  avverse
condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1°  maggio  2023,
hanno colpito il  territorio  delle  Province  di  Reggio-Emilia,  di
Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023  di
estensione degli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al  territorio
delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,  di  Ferrara,
di  Ravenna,  di  Forli-Cesena  e  di  Rimini  in  conseguenza  delle
ulteriori   ed   eccezionali   avverse   condizioni    meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo  2024  di
proroga dello stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza delle
avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio
2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di
Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena e  delle
ulteriori   ed   eccezionali   avverse   condizioni    meteorologiche
verificatesi a partire  dal  16  maggio  2023  nel  territorio  delle
Province di Reggio-Emilia, di Modena,  di  Bologna,  di  Ferrara,  di
Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini (scadenza 4 maggio 2025); 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 992 dell'8 maggio 2023,  con  la  quale,  tra  l'altro,  e'  stata
autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6402; 
  Viste le successive ordinanze n. 997 del 24 maggio 2023, n.  998  e
n. 999 del 31 maggio 2023, n. 1003 del 14 giugno 2023, n. 1010 del 22
giugno 2023, n. 1027 del 3 giugno 2023, n. 1029 del 6  ottobre  2023,
n. 1031 del 10 ottobre 2023, n. 1045 del 14 dicembre  2023,  n.  1080
del 15 marzo 2024; 
  Visto il decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2023,   n.   100,   recante
«Interventi urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  provocata  dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023  nonche'
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori  colpiti  dai
medesimi eventi»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
agosto 2023, recante «Disciplina  del  passaggio  delle  attivita'  e
delle  funzioni  di  assistenza  alla   popolazione   delle   Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del
maggio 2023 e delle altre attivita' previste dal decreto  legislativo
n.  1 del  2018  che  sono  trasferite  alla  gestione  commissariale
straordinaria  ai  sensi  dell'art.  20-ter,  commi   1   e   3   del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100» ed in particolare l'allegato A di
cui all'art. 1, comma 1 «Riepilogo dei piani approvati», e l'allegato
B di cui all'art. 1, comma  3  «Attivita'  che  restano  in  capo  al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri finanziate a valere  sulle  risorse  affluite  al  Fondo
emergenze nazionali di cui all'art. 44  del  decreto  legislativo  n.
1/2018 a seguito dell'integrazione disposta dall'art. 18, comma 1 del
citato decreto-legge n. 61/2023, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 100/2023»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con
la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi  dalla  data  della
deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023
nel territorio  delle  Province  di  Parma,  Reggio  Emilia,  Modena,
Bologna, Ferrara, Ravenna e Forli-Cesena, (scadenza 28 agosto 2024); 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1022 del 15 settembre 2023 con  la  quale  tra  l'altro  e'  stata
autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6419; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  3  novembre  2023
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi  dalla  data  della
deliberazione, lo stato di  emergenza  in  conseguenza  degli  eventi
sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel  territorio  dei
Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme  e
Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano  e
di Tredozio in Provincia di Forli-Cesena (scadenza 3 novembre 2024); 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1042 del 27 novembre 2023, con la quale,  tra  l'altro,  e'  stata
autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6431; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  16  gennaio  2024
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi  dalla  data  della
deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre  2023  ai
primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle  Province
di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna  e  di
Ravenna (scadenza 16 gennaio 2025); 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1070 del 12 febbraio 2024 con la  quale,  tra  l'altro,  e'  stata
autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6438; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29  dicembre  2017
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8
al 12 dicembre 2017 nel territorio delle  Province  di  Piacenza,  di
Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di  Bologna  e  di  Forli-Cesena,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018  di
proroga dello stato di emergenza per dodici mesi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2018 di
estensione degli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  29  dicembre  2017   in
conseguenza  degli   ulteriori   eccezionali   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni dal 13 al 15  dicembre  2017  nel  territorio
delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di
Bologna e di Forli-Cesena; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 503 del 26 gennaio 2018, con  la  quale,  tra  l'altro,  e'  stata
autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6080; 
  Viste le successive ordinanze n. 531 dell'11 luglio 2018 e  n.  688
del 28 luglio 2020, quest'ultima adottata per favorire e regolare  il
subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticita'; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre  2017
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  nei  mesi  di
giugno, luglio ed  agosto  2017  nel  territorio  delle  Province  di
Ferrara, di Ravenna  e  di  Forli-Cesena,  nonche'  la  delibera  del
Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018 di proroga dello  stato  di
emergenza per dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 511 del  7  marzo  2018,  con  la  quale,  tra  l'altro  e'  stata
autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6084; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 610 del 16 ottobre 2019,  adottata  per  favorire  e  regolare  il
subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticita'; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2018 con
la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi  dalla  data  della
deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle ripetute  e
persistenti avversita' atmosferiche verificatesi nel  periodo  dal  2
febbraio al 19 marzo  2018  nei  territori  di  alcuni  comuni  delle
Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di  Forli-Cesena  e
di Rimini, nei  territori  montani  e  collinari  delle  Province  di
Piacenza e di Parma e nei territori dei Comuni di Faenza,  di  Casola
Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e  di  Riolo  Terme  in
Provincia di Ravenna, nonche' la delibera del Consiglio dei  ministri
del 30 aprile 2019 di proroga dello stato  di  emergenza  per  dodici
mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 533 del 19 luglio 2018,  con  la  quale,  tra  l'altro,  e'  stata
autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6097; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 760 del 29  marzo  2021,  adottata  per  favorire  e  regolare  il
subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticita'; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8  novembre  2018
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi  dalla  data  della
deliberazione, lo stato di emergenza nei territori,  in  particolare,
della Regione Emilia-Romagna, interessati  dagli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018,  nonche'  la
delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019  di  proroga
dello stato di emergenza per dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 558 del 15 novembre 2018, con la  quale,  tra  l'altro,  e'  stata
autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6110; 
  Viste le successive ordinanze n. 559 del 29 novembre 2018,  n.  575
dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto  2019  e  n.  840  del  12
gennaio  2022  quest'ultima  adottata  per  favorire  e  regolare  il
subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticita'; 
  Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021»,
con il quale e' stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e
2021 per realizzare gli investimenti strutturali  e  infrastrutturali
urgenti previsti dalle lettere d) ed e) dell'art.  25,  comma  2  del
decreto  legislativo  n.  1/2018  finalizzati   esclusivamente   alla
mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, ed individuati dai
rispettivi   commissari   delegati,   nominati   a   seguito    delle
deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato
di emergenza ancora in  corso  oppure  per  gli  stati  di  emergenza
terminati da non oltre sei mesi alla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  ed  e'  stato  stabilito  che  le  risorse  saranno
assegnate ai commissari delegati o ai soggetti  responsabili  di  cui
all'art. 26 del citato decreto legislativo n. 1/2018 con decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta  del  capo  del
Dipartimento della protezione civile; 
  Considerato che,  per  la  Regione  Emilia-Romagna,  gli  stati  di
emergenza ancora in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
predetta legge n. 145/2018 sono quelli dichiarati con le sopra citate
delibere del Consiglio dei ministri del 29 dicembre  2017  e  del  15
ottobre 2018, dell'11 dicembre 2017, del  26  aprile  2018  e  dell'8
novembre 2018; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
febbraio 2019, recante  «Approvazione  del  Piano  nazionale  per  la
mitigazione del rischio idrogeologico,  il  ripristino  e  la  tutela
della risorsa ambientale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2019, recante «Assegnazione di risorse  finanziarie  di  cui
all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
gennaio  2020,  recante  «Rimodulazione  delle  risorse   finanziarie
assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della legge  30  dicembre
2018, n. 145»; 
  Visto l'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, recante «Assegnazione di risorse finanziarie  di  cui  all'art.
24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre 2020, recante  «Modifiche  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, recante «Assegnazione di
risorse finanziarie di cui all'art. 1,  comma  1028  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145» e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  del  4  aprile  2019,  recante  «Assegnazione  di   risorse
finanziarie di cui all'art. 24-quater del convertito decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119»»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato  con  la
decisione del Consiglio UE - ECOFIN del 13  luglio  2021,  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti nel PNRR; 
  Vista la missione 2 - componente 4 - sub-investimento 2.1b  «Misure
per la gestione del rischio di  alluvione  e  per  la  riduzione  del
rischio idrogeologico» del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,
del  costo  complessivo  di  1.200  milioni  di  euro,  per  cui   il
Dipartimento della protezione civile, in qualita' di  amministrazione
centrale titolare, provvede al coordinamento; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze  semestrali  di  rendicontazione»  che   ha   assegnato   al
Dipartimento della protezione civile, tra l'altro, ai  fini  che  qui
rilevano, 400 milioni di euro per la realizzazione  di  «progetti  in
essere» a rendicontazione,  come  definiti  con  nota  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile  prot.  n.  DIP/0051100  del  25
novembre 2021; 
  Visti, per la Regione Emilia-Romagna, i n. 146 «progetti in essere»
pari a complessivi 39.314.068,88 euro, giusta la nota di approvazione
del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione   civile   prot.   n.
SCD/0054451 del 15 dicembre 2021, come successivamente integrata  con
le note prot. n. SCD/0055159 del 20 dicembre 2021 e n. SCD/005782 del
10 febbraio 2022, ed approvati con i  decreti  del  presidente  della
Regione Emilia-Romagna, in qualita' di Commissario  delegato,  n.  40
del 18 marzo 2020, n. 187 dell'8 ottobre 2020 e n. 18 del 24 febbraio
2021 e  rimodulati  con  il  decreto  del  presidente  della  Regione
Emilia-Romagna, in qualita' di soggetto responsabile, n.  131  del  4
agosto 2023, giusta la nota di approvazione del Capo del Dipartimento
della protezione civile prot. n. 47718 del 22 settembre 2023; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 842 del 12 gennaio 2022, n. 845 del 13 gennaio  2022  e  n.
875 dell'11 marzo 2022 adottate per favorire e regolare  il  subentro
della  Regione  Emilia-Romagna   nelle   iniziative   finalizzate   a
consentire  il  completamento  degli  interventi  finanziati  con  le
risorse di cui all'art. 1, comma 1028 della legge  n.  145/2018,  sui
diversi stati di emergenza ed in  particolare  quelli  riferiti  alle
contabilita' speciali 6080, 6084 6097; 
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n.
840 del 12 gennaio  2022,  adottata,  tra  l'altro,  per  favorire  e
regolare il subentro della Regione  Emilia-Romagna  nelle  iniziative
finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati
con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028 della legge n.  145/2018
sullo  stato  di  emergenza  di  cui  all'ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile  n.  558/2018  e  riferito  alla
contabilita' speciale n. 6110; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
agosto 2022, recante «Assegnazione e modalita' di trasferimento  alle
regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano  delle  risorse
finanziarie della missione 2, componente 4,  sub-investimento  2.1.b.
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; 
  Visto l'accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n.  241/1990  per
la realizzazione del sub-investimento 2.1b «Misure  per  la  gestione
del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico
- della misura 2, componente 4  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza», sottoscritto il 24  gennaio  2023  tra  il  Dipartimento
della protezione  civile  e  l'Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione  civile  della  Regione  Emilia-Romagna,
approvato con decreto del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile rep. n. 113 del 26 gennaio 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1043 del 28 novembre  2023,  recante  «Ulteriori  disposizioni  di
protezione civile finalizzate a  consentire  il  completamento  degli
interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, commi 1028  e
1029, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145  e  di  cui  all'art.
24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,  nel  territorio
della   Regione   Emilia-Romagna.   Proroga   della   vigenza   delle
contabilita' speciali n. 6080, n. 6084, n. 6097 e n. 6110»,  fino  al
31 dicembre 2024; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le successive  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio
2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21  febbraio  2020,  n.
638 del 22 febbraio 2020; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri
repertorio n. 576 del 23 febbraio 2020 con il  quale  viene  nominato
per  la  Regione  Emilia-Romagna  il  soggetto   attuatore   per   il
coordinamento delle attivita' poste in essere dalle  strutture  della
regione per far fronte all'emergenza COVID-19; 
  Vista l'ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020  con  la  quale,  tra
l'altro, e' stata autorizzata l'apertura della contabilita'  speciale
n. 6185, per cui risultano in corso di  finalizzazione  le  procedure
amministrativo-contabili per la relativa chiusura; 
  Viste inoltre le successive ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile emanate ai fini della gestione dell'emergenza
sanitaria COVID-19, in particolare la  n.  892  del  16  maggio  2022
adottata per favorire  il  progressivo  rientro  in  ordinario  delle
misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 e  la  n.  988  del  26
aprile 2023 con la quale  sono  state  prorogate  le  scadenze  delle
contabilita' speciali di riferimento al 31 gennaio 2024; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23  dicembre  2020
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi  dalla  data  della
deliberazione, lo stato di  emergenza  in  conseguenza  degli  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020  nel
territorio delle Province di Bologna, di  Ferrara,  di  Modena  e  di
Reggio Emilia, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del  29
dicembre 2021 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 732 del 31 dicembre 2020, con la  quale,  tra  l'altro,  e'
stata autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n.  6256,  e
n. 803 del 28 ottobre 2021,  quest'ultima  adottata  per  favorire  e
regolare il subentro della Regione  Emilia-Romagna  nelle  iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita'; 
  Visti gli articoli 17, comma 2 del decreto-legge 21  ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, recante «Misure urgenti in materia  economica  e  fiscale,  a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e 1, comma 700  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario  2021  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2021-2023»; 
  Viste le successive  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 839 del 12 gennaio 2022, n. 1009 del  21  giugno
2023 e n.  967  del  20  febbraio  2023,  quest'ultima  adottata  per
favorire e regolare il subentro della  Regione  Emilia-Romagna  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita',
fino al 23 dicembre 2024; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25  febbraio  2022
con la quale e' stato dichiarato,  per  tre  mesi  dalla  data  della
deliberazione, lo stato di emergenza  per  intervento  all'estero  in
conseguenza degli accadimenti in atto  nel  territorio  dell'Ucraina,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2022  di
proroga dello stato di emergenza  fino  al  31  dicembre  2022  e  la
delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022  di  proroga
dello stato di emergenza fino al 24 maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 872 del  4  marzo  2022  con  la  quale,  tra  l'altro,  e'  stata
autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6348; 
  Viste le successive  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo  2022,
n. 877 del 21 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022,  n.  882  del  30
marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022,  n.
902 del 13 luglio 2022, n. 903 del 18 luglio  2022,  n.  921  del  15
settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927  del  3  ottobre
2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n. 958 del 4 gennaio 2023,  n.  960
del 23 gennaio 2023, n. 964 del  9  febbraio  2023,  n.  969  del  27
febbraio 2023, n. 980 del 7 aprile 2023, n. 1028 del 5 ottobre 2023 e
n. 1051 del 29 dicembre 2023; 
  Vista la normativa nazionale emanata per far fronte all'esigenza di
assicurare  soccorso  ed  assistenza  alla  popolazione  ucraina   in
conseguenza  della  grave  crisi  in  atto  ed,  in  particolare,  il
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio  2022,  n.  51,  recante  «Misure  urgenti  per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»; 
  Visto l'art. 1, comma 390 della legge 30  dicembre  2023,  n.  213,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2024 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2024-2026»  che  ha
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022  con
la quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo  stato  di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto  nel
territorio, in particolare, della Regione Emilia-Romagna, nonche'  la
delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022  di  proroga
dello stato di emergenza per dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 906 del 21 luglio  2022  con  la  quale,  tra  l'altro,  e'  stata
autorizzata l'apertura della contabilita' speciale n. 6368; 
  Viste le successive  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 970 del 28 febbraio 2023 e n. 1053 del 5 gennaio
2024, quest'ultima adottata per favorire e regolare il subentro della
Regione Emilia-Romagna nelle iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'; 
  Considerato che ai sensi della normativa sopra citata il presidente
della Regione Emilia-Romagna e' stato nominato  Commissario  delegato
per gli stati di emergenza tuttora vigenti (ordinanze  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  940/2022,  n.  966/2023,  n.
992/2023, n.  1022/2023,  n.  1042/2023  e  n.1070/2024)  e  soggetto
responsabile (ordinanze del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n.  503/2018,  n.  533/2018,  n.  511/2018,  n.  558/2018,  n.
630-639/2020, n. 732/2020, n. 872/2022 e n.  906/2022)  in  relazione
alla prosecuzione in «via ordinaria», dell'esercizio  delle  funzioni
del Commissario delegato per gli stati di emergenza terminati e per i
quali la contabilita' speciale e' ancora aperta; 
  Vista la nota del 27  giugno  2024  del  presidente  della  Regione
Emilia-Romagna con cui, in considerazione degli esiti delle  elezioni
del Parlamento europeo dell'8 e del  9  giugno  u.s.,  si  chiede  di
adottare apposita ordinanza  di  protezione  civile  per  consentire,
senza soluzione di continuita', la piena operativita' delle  gestioni
commissariali ed ordinarie sopra richiamate  con  il  subentro  nelle
rispettive    funzioni    della    vicepresidente    della    Regione
Emilia-Romagna,  assessore  a  transizione  ecologica,  contrasto  al
cambiamento climatico, ambiente, difesa  del  suolo  e  della  costa,
protezione  civile,  autorizzandone  altresi'  l'intestazione   delle
rispettive contabilita' speciali; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza   con   cui
disciplinare la prosecuzione delle attivita' e  funzioni  proprie  di
Commissario  delegato  e  soggetto  responsabile  poste  in  capo  al
presidente della Regione  Emilia-Romagna  in  relazione  agli  eventi
sopra richiamati al fine di assicurare la gestione,  senza  soluzione
di continuita', degli interventi ed attivita',  ivi  compresi  quelli
che si rendera' necessario attuare,  finalizzati  al  superamento  di
detti contesti critici, anche  ai  fini  del  rispetto  di  obblighi,
scadenze e adempimenti che la vigente normativa pone in capo  a  tali
figure; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  gestione,  senza   soluzione   di
continuita', degli interventi e delle attivita', ivi compresi  quelli
che si rendera' necessario attuare, finalizzati  al  superamento  dei
contesti critici richiamati in premessa, anche ai fini  del  rispetto
di obblighi, scadenze e adempimenti imposti dalla vigente  normativa,
le funzioni di Commissario delegato poste in capo al presidente della
Regione Emilia-Romagna, sono esercitate  dalla  vicepresidente  della
Regione Emilia-Romagna, assessore a transizione ecologica,  contrasto
al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e  della  costa,
protezione civile, la quale viene nominata  Commissario  delegato  in
riferimento alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 940/2022,  n.  966/2023,  n.  992/2023,  n.  1022/2023,  n.
1042/2023 e n.  1070/2024  dalla  data  di  adozione  della  presente
ordinanza. 
  2. Dalla data della presente  ordinanza,  la  vicepresidente  della
Regione  Emilia-Romagna  subentra  nella  titolarita'  dei  conti  di
contabilita' speciale previsti per le singole ordinanze  indicate  al
comma 1. 
  3. Per l'espletamento  delle  attivita'  sopra  richiamate  non  e'
dovuto alcun compenso.