Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i
segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2024 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese
agricole, ((florovivaistiche,)) della pesca e dell'acquacoltura
1. Al fine di contenere le congiunture avverse derivanti dal
conflitto russo-ucraino, ivi incluso l'approvvigionamento delle
materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle
attivita' di produzione primaria, nonche' di garantire il sostegno
alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo, ((al
settore vitivinicolo, al settore florovivaistico)) e a quello della
pesca e del l'acquacoltura sono realizzati gli interventi urgenti di
cui ai seguenti commi.
2. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che,
nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari
almeno al 20 per cento, ((o hanno subito una riduzione della
produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle
cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento,
delle quantita' conferite o della produzione primaria,)) rispetto
all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione,
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso
al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del
pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri
finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il
rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati
con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
((testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al)) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti
abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare
delle misure di cui al primo periodo le imprese le cui esposizioni
debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai
sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il
piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione e' modificato
e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della
sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali
garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalita', nonche'
assicurando l'assenza di ((nuovi o maggiori oneri)) per le parti. La
scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo
periodo e' automaticamente differita del medesimo periodo di
sospensione o proroga. Le disposizioni del presente comma si
applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni ((previsti))
dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 «Quadro
temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina», ((relativi)) agli aiuti di importo limitato.
((2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, dopo le parole: «e della pesca» sono inserite le
seguenti: «nonche' alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali
sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate
dalla legge 20 novembre 2017, n. 168».))
3. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e agroalimentare» sono sostituite dalle seguenti:
«, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura»;
b) dopo le parole: « degli approvvigionamenti alimentari, » sono
inserite le seguenti: « nonche' attraverso interventi destinati alla
copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei
finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del ((testo
unico di cui al)) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle
imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31
dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013,((dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13
dicembre 2023,)) e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione
del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de
minimis,».
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche
previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio di assegnazione
del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta
stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle
produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti
produttivi, derivanti da calamita' naturali o eventi eccezionali o da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di
portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali,
nonche' per i danni causati da animali protetti e prevedendo che
l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, la dotazione del Fondo
per la sovranita' alimentare ((di cui all'articolo 1, commi 424 e
425, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,)) e' incrementata di ((1
milione di euro per l'anno 2024 e)) 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
secondo periodo, ((pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 10
milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione ((dello stanziamento)) del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
((4-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore
olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello
lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate
le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e di
rilancio della produttivita' e della competitivita', e' autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei
settori indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale
o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno
2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle
relative organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli
articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dai relativi
consorzi di organizzazioni di produttori. I contributi di cui al
presente comma sono concessi tramite l'ISMEA.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' di concessione dei contributi di
cui al comma 4-bis.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, complessivamente
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma
1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano
acquisite all'erario;
b) quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;
c) quanto a 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del
comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto
residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5
maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario.))
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma
129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per
lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura possono essere destinate, ((nel limite complessivo
di 32 milioni di euro,)) ai produttori di grano duro e dell'intera
filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonche' ad imprese e consorzi
della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale
destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica ((e al
contrasto)) alla crisi economica generata dalla ((proliferazione))
del granchio blu.
((5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato
relativi al settore agricolo, sono concessi contributi in favore
degli imprenditori agricoli che svolgono attivita' di allevamento di
specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata
diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della
biodiversita' zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno
2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione
dei contributi di cui al precedente periodo, nonche' il limite del
contributo per singolo intervento.
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di
euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.))
6. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18,
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative
agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione
alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e'
determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della
presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale
sono dichiarati, per i quali le Autorita' responsabili non hanno
provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei
relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo
10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due
anni, ((senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali
per le attivita' di controllo previste dalle specifiche disposizioni
di legge,)) i termini per la notifica degli atti di recupero di cui
all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della
legge 30 dicembre 2021, ((n. 234, e di cui all'articolo 38-bis)) del
decreto del Presidente della Repubblica ((29 settembre)) 1973, n.
600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica ((29 settembre)) 1973, n.
600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025. ».
7. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Credito d'imposta per investimenti nella ZES
unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e
della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese
attive nel settore della produzione primaria ((di prodotti agricoli e
nel settore)) della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise,
ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e
nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga
prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2022 - 2027, e' concesso un contributo,
sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni
previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei
settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite
massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili gli
investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla
realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli
investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa
europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale
e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili
non puo' superare il 50 per cento del valore complessivo
dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di
investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definiti le modalita' di accesso al beneficio
nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».
8. Agli ((oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 dell'articolo
3 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 18 del 2024, come modificato dal comma 6 del presente
articolo,)) nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024,
con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, per investimenti effettuati da imprese del
settore agricolo ((e di quello della pesca e dell'acquacoltura)) fino
al 31 dicembre 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate,
sono determinate le modalita' per il rispetto del predetto limite.
Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli
investimenti ((di cui al precedente periodo)) risultino inferiori al
predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie
sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo
16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ((introdotto dal
comma 7, lettera b), del presente articolo,)) anche mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia
delle entrate e riassegnazione in spesa.
9. Agli ((oneri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124
del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023,
introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo,)) pari a
40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
((9-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile
2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno
2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di produzioni vegetali» sono inserite le
seguenti: «con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali,
nonche' di produzioni vegetali»;
b) le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2025».
9-ter. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le
funzionalita' del sistema Carta dell'uso dei suoli, i termini di cui
al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo
regolamento sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31
agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le
dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9-quater. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e'
abrogato.))