La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e finalita' della delega 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, uno o piu' decreti  legislativi  per  costituire  un  quadro
normativo  organico   in   materia   di   coltivazione,   promozione,
commercializzazione, valorizzazione e  incremento  della  qualita'  e
dell'utilizzo  dei  prodotti  del  settore  florovivaistico  e  della
filiera florovivaistica, secondo i principi e i criteri direttivi  di
cui all'articolo 2 . 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.