La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita' della delega
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, uno o piu' decreti legislativi per costituire un quadro
normativo organico in materia di coltivazione, promozione,
commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualita' e
dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della
filiera florovivaistica, secondo i principi e i criteri direttivi di
cui all'articolo 2 .
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.