La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni 
        di assistenti sociali alle forme associative comunali 
 
  1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
dopo le parole: «i comuni» sono inserite  le  seguenti:  «e  le  loro
forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V  del  titolo  II
della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il comma 801 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O., come  modificato
          dalla presente legge: 
              «801. Per le finalita' di cui al comma 797 e  al  comma
          792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al  comma
          792  e  nel  limite  delle  stesse  nonche'   dei   vincoli
          assunzionali di cui all'articolo 33  del  decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58,  i  comuni  e  le  loro  forme
          associative, definite ai sensi dei capi IV e V  del  titolo
          II  della   parte   I   del   testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  possono  effettuare
          assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro  a
          tempo  indeterminato,  fermo  restando  il  rispetto  degli
          obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, anche  ai  sensi  dell'articolo  57,
          comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126.».