IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
               PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
                     DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
                     DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'art. 1, comma 449, lettera  d-quinquies),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il Fondo di  solidarieta'
comunale e' destinato «quanto a 215.923.000 euro per l'anno  2021,  a
254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023
e a  345.923.000  euro  per  l'anno  2024,  quale  quota  di  risorse
finalizzata al finanziamento e  allo  sviluppo  dei  servizi  sociali
comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni
a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo  precedente  sono
ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di  riparto  del
fabbisogno standard calcolato per la  funzione  "Servizi  sociali"  e
approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  anche
in osservanza  del  livello  essenziale  delle  prestazioni  definito
dall'art. 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
in modo che venga gradualmente raggiunto, alla luce  dell'istruttoria
condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di  servizio  di  un
rapporto  tra  assistenti  sociali  impiegati  nei  servizi   sociali
territoriali e popolazione  residente  pari  a  1  a  6.500.  Per  le
medesime finalita' di cui al primo periodo, il Fondo di  solidarieta'
comunale e' destinato, per un importo  di  44  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di
euro per l'anno 2024, in favore dei comuni della Regione Siciliana  e
della Regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il  31  marzo
di  ciascun  anno  di   riferimento,   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  tenendo  conto  dei  fabbisogni  standard,  sulla  base  di
un'istruttoria tecnica  condotta  dalla  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti  della
Regione Siciliana e  della  Regione  Sardegna,  con  il  supporto  di
esperti del settore, senza oneri per la finanza  pubblica,  e  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali.  Agli
esperti  di  cui  al  precedente  periodo  non  spettano  gettoni  di
presenza, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati  gli  obiettivi
di servizio e le modalita' di monitoraggio. Per  l'anno  2022,  nelle
more  dell'approvazione  dei  fabbisogni  standard  per  la  funzione
"Servizi sociali" dei comuni della Regione Sardegna  da  parte  della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo  scopo  integrata
con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per
i soli  comuni  della  Regione  Sardegna,  non  si  tiene  conto  dei
fabbisogni standard. Gli obiettivi di  servizio  e  le  modalita'  di
monitoraggio,  per  definire  il  livello  dei  servizi   offerti   e
l'utilizzo  delle  risorse  da  destinare  al  finanziamento  e  allo
sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno  2021
e successivamente entro il 31  marzo  dell'anno  di  riferimento  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sulla  base  di
un'istruttoria tecnica  condotta  dalla  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard con il supporto di  esperti  del  settore,  senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre  il
quindicesimo  giorno  dalla   presentazione   della   proposta   alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il  decreto  di  cui  al
periodo precedente puo' essere comunque emanato»; 
  Visto l'art. 1,  comma  449,  lettera  d-sexies),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il Fondo di  solidarieta'
comunale e' destinato «ai comuni delle regioni a  statuto  ordinario,
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna quanto a 120 milioni
di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno  2023  e  a
230  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  quale  quota  di  risorse
finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite  delle  risorse
disponibili per  ciascun  anno,  il  numero  dei  posti  nei  servizi
educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lettera a),  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento  di
un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale e'  tenuto
a garantire. Il  livello  minimo  da  garantire  di  cui  al  periodo
precedente e' definito quale numero dei posti  dei  predetti  servizi
educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al
servizio a tempo pieno dei  nidi,  in  proporzione  alla  popolazione
ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base
locale  nel  33  per  cento,  inclusivo  del  servizio  privato.   In
considerazione delle risorse di cui al primo  periodo  i  comuni,  in
forma singola o associata,  garantiscono,  secondo  una  progressione
differenziata  per  fascia  demografica  tenendo  anche  conto,   ove
istituibile,   del   bacino   territoriale   di   appartenenza,    il
raggiungimento del livello essenziale  della  prestazione  attraverso
obiettivi  di  servizio  annuali.  Dall'anno  2022   l'obiettivo   di
servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale
di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al  sesto  periodo,
dando priorita' ai bacini territoriali piu'  svantaggiati  e  tenendo
conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando
anche tutti i comuni  svantaggiati  non  abbiano  raggiunto  un  pari
livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio  e'  progressivamente
incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027,  del
livello minimo garantito del 33  per  cento  su  base  locale,  anche
attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo
e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con
il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   il    Ministro
dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale  e
il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  su  proposta
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  tenendo  conto,
ove disponibili, dei costi standard  per  la  funzione  "Asili  nido"
approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di  cui  al  sesto
periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei
posti di asili nido da conseguire, per  ciascuna  fascia  demografica
del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate,  e
le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle  risorse  stesse.  I
comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla
diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando  le
risorse di cui alla presente lettera e nei limiti  delle  stesse.  Si
applica l'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126»; 
  Visto l'art. 1,  comma  449,  lettera  d-octies),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il Fondo di  solidarieta'
comunale e' destinato «ai comuni delle regioni a  statuto  ordinario,
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, quanto a 30 milioni
di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a  80
milioni di euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e
dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti
disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola  primaria  e
la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a  cui  viene
fornito  il  trasporto  per  raggiungere  la  sede   scolastica.   Il
contributo di cui al primo  periodo  e'  ripartito  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud  e
la coesione  territoriale,  il  Ministro  per  le  disabilita'  e  il
Ministro per le pari opportunita' e la  famiglia,  previa  intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  su  proposta
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  tenendo  conto,
ove  disponibili,  dei  costi  standard  relativi   alla   componente
trasporto disabili della  funzione  "Istruzione  pubblica"  approvati
dalla stessa Commissione. Fino  alla  definizione  dei  LEP,  con  il
suddetto  decreto  sono  altresi'  disciplinati  gli   obiettivi   di
incremento della percentuale di  studenti  disabili  trasportati,  da
conseguire con le risorse assegnate, e le modalita'  di  monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse stesse»; 
  Visto l'art. 1, comma 496 della legge 30 dicembre 2023, n. 213,  il
quale prevede l'istituzione a decorrere dal 2025 del  Fondo  speciale
per l'equita' del  livello  dei  servizi,  destinato,  in  base  alla
lettera a) del predetto comma «quanto a 390.923.000 euro  per  l'anno
2025, a 442.923.000 euro per l'anno  2026,  a  501.923.000  euro  per
l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a  618.923.000  euro
per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota  di
risorse finalizzata al finanziamento  e  allo  sviluppo  dei  servizi
sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di  cui  al  primo  periodo
sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di  riparto
del fabbisogno standard calcolato per la funzione «Servizi sociali» e
approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  anche
in osservanza  del  livello  essenziale  delle  prestazioni  definito
dall'art. 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
in modo che venga gradualmente raggiunto entro l'anno 2026, alla luce
dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo  di
servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei  servizi
sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le
medesime finalita' di cui al  primo  periodo,  il  Fondo  di  cui  al
presente comma e' destinato, per un importo di 68 milioni di euro per
l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni  di
euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028,  di  107
milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro  per  l'anno
2030, in favore dei comuni della Regione Siciliana  e  della  Regione
Sardegna, ripartendo il contributo, entro il  30  novembre  dell'anno
precedente  a  quello  di  riferimento,  con  decreto  del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  tenendo  conto  dei  fabbisogni  standard,  sulla  base  di
un'istruttoria tecnica  condotta  dalla  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti  della
Regione Siciliana e  della  Regione  Sardegna,  con  il  supporto  di
esperti del settore, senza oneri per la  finanza  pubblica  e  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali.  Agli
esperti  di  cui  al  precedente  periodo  non  spettano  gettoni  di
presenza, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati  gli  obiettivi
di servizio e le modalita' di monitoraggio. I contributi  di  cui  al
primo  periodo,  gli  obiettivi  di  servizio  e  le   modalita'   di
monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo
delle risorse da destinare  al  finanziamento  e  allo  sviluppo  dei
servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto  ordinario  sono
stabiliti, entro il 30 novembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
sulla base  di  un'istruttoria  tecnica  condotta  dalla  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard con  il  supporto  di  esperti  del
settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In  caso  di  mancata
intesa  oltre  il  quindicesimo  giorno  dalla  presentazione   della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto
di cui al periodo precedente puo' essere comunque adottato»; 
  Visto l'art. 1, comma 496, lettera  b),  della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, il quale prevede che il Fondo  speciale  per  l'equita'
del livello dei servizi e'  destinato  «ai  comuni  delle  regioni  a
statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione  Sardegna,
quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni  di  euro
per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni  2027  e
2028,  quale  quota  di  risorse  finalizzata   a   incrementare   in
percentuale, nel limite delle risorse disponibili per  ciascun  anno,
il numero dei posti nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che  ciascun
comune o bacino territoriale e' tenuto a garantire. Il livello minimo
da garantire di cui al periodo precedente e'  definito  quale  numero
dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia,  equivalenti
in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei  nidi,  in
proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di eta' da  3  a
36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del
servizio privato. In considerazione delle risorse  di  cui  al  primo
periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo
una progressione differenziata per fascia demografica  tenendo  anche
conto, ove istituibile, del bacino territoriale di  appartenenza,  il
raggiungimento del livello essenziale  della  prestazione  attraverso
obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di  servizio,  per  fascia
demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza,  e'
fissato con il decreto di cui al sesto periodo,  dando  priorita'  ai
bacini territoriali piu' svantaggiati e tenendo conto di  una  soglia
massima del 28,88 per cento, valida  sino  a  quando  anche  tutti  i
comuni  svantaggiati  non  abbiano  raggiunto  un  pari  livello   di
prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente incrementato
annualmente sino  al  raggiungimento,  nell'anno  2027,  del  livello
minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il
servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo e'  ripartito
entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  il  Ministro  dell'istruzione  e  del
merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le  politiche  di
coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalita'  e  le
pari opportunita', previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali, su proposta  della  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni  standard,  tenendo  conto,  ove  disponibili,  dei  costi
standard  per  la  funzione  «Asili  nido»  approvati  dalla   stessa
Commissione. Con il decreto di cui al  sesto  periodo  sono  altresi'
disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di  asili  nido
da  conseguire,  per   ciascuna   fascia   demografica   del   bacino
territoriale  di  appartenenza,  con  le  risorse  assegnate,  e   le
modalita' di  monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse  stesse.  I
comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla
diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando  le
risorse di cui alla presente lettera e nei limiti  delle  stesse.  Si
applica l'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126»; 
  Visto l'art. 1, comma 496, lettera  c),  della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, il quale prevede che il Fondo  speciale  per  l'equita'
del livello dei servizi e'  destinato  «ai  comuni  delle  regioni  a
statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione  Sardegna,
quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e  a
120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale  quota
di risorse finalizzata  a  incrementare,  nel  limite  delle  risorse
disponibili per ciascun  anno  e  dei  LEP,  il  numero  di  studenti
disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola  primaria  e
la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui  viene
fornito  il  trasporto  per  raggiungere  la  sede   scolastica.   Il
contributo di cui al periodo precedente  e'  ripartito  entro  il  30
novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il  Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR,
il Ministro per le disabilita' e il  Ministro  per  la  famiglia,  la
natalita' e le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed  autonomie  locali,  su  proposta  della  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, tenendo  conto,  ove  disponibili,
dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili  della
funzione «Istruzione pubblica» approvati  dalla  stessa  Commissione.
Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono  altresi'
disciplinati  gli  obiettivi  di  incremento  della  percentuale   di
studenti  disabili  trasportati,  da  conseguire   con   le   risorse
assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
stesse»; 
  Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre  2023,  n.  213,
secondo cui «nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui  alle
lettere a), b) e c) del comma 496 del presente articolo e all'art. 1,
comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies),  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, risulti, per ciascuno  degli  anni  2021  e
successivi, il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati,
entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui  al  comma
501 del presente articolo per gli  esercizi  2021  e  2022  ed  entro
trenta giorni  dalla  presa  visione  delle  certificazioni  per  gli
esercizi 2023 e successivi, la  societa'  Soluzioni  per  il  sistema
economico - Sose S.p.a. invita l'ente ad adempiere o  a  giustificare
le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e  non
oltre i trenta giorni  successivi.  Qualora,  decorsi  inutilmente  i
trenta giorni, perduri l'inadempimento, la societa' Soluzioni per  il
sistema economico - Sose S.p.a. trasmette specifica comunicazione  al
Ministero  dell'interno  che  provvede   con   proprio   decreto   al
commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui
il comune certifichi l'assenza  di  utenti  potenziali  nell'anno  di
riferimento»; 
  Visto il successivo comma 499 del medesimo  articolo,  secondo  cui
«entro i trenta giorni successivi alla comunicazione  della  societa'
Soluzioni  per  il  sistema  economico  -  SOSE  Spa,  il   Ministero
dell'interno  provvede  alla  nomina  di  un   commissario   che   e'
individuato nel sindaco  pro  tempore  del  comune  inadempiente;  il
commissario e' nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio
della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui
non  sia  stato  raggiunto  l'obiettivo  di  servizio  assegnato,  ad
attivarsi affinche' l'obiettivo di servizio assegnato o  il  LEP  sia
garantito.  Nel  caso  in  cui  perduri  l'inadempimento   da   parte
dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un
commissario su designazione del prefetto»; 
  Visto il comma 500, dell'art. 1, della legge n. 213  del  2023,  il
quale prevede che «le  somme  di  cui  al  comma  498  restano  nella
disponibilita' di ciascun comune beneficiario  per  essere  destinate
alle medesime  finalita'  originarie;  nel  caso  in  cui  il  comune
certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate
in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate  al
Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi di cui al  comma
496 del presente articolo»; 
  Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024,  e'  operativa  la
fusione per incorporazione della societa' Soluzioni  per  il  sistema
economico - Sose S.p.a. nella  societa'  Sogei  -  Societa'  generale
d'informatica S.p.a., ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge  22
giugno 2023, n. 75,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  10
agosto 2023, n. 112; 
  Visto il comma 501, dell'art. 1, della legge n. 213  del  2023,  il
quale  prevede  che  «con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  sono
disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 498 a 500»; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella  seduta
del 30 maggio 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Inviti da parte di Sogei S.p.a. 
 
  1. I comuni tenuti al monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 496,
lettere a), b) e c), della legge 30  dicembre  2023,  n.  213,  e  al
monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 449,  lettere  d-quinquies),
d-sexies)  e  d-octies),  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
trasmettono a Sogei  -  Societa'  generale  d'informatica  S.p.a.  le
relative certificazioni nei termini fissati  dai  rispettivi  decreti
ministeriali che definiscono annualmente gli obiettivi di servizio  e
le modalita' di monitoraggio e  rendicontazione  sull'utilizzo  delle
risorse. 
  2. Per certificazione, ai fini del presente decreto, si intende  la
compilazione  e  la  chiusura  delle   schede   di   monitoraggio   e
rendicontazione relative agli obiettivi di servizio e ai LEP  di  cui
all'art. 1, comma 496, lettere a), b) e c), della legge  30  dicembre
2023,  n.  213,  e  all'art.  1,  comma  449,  lettere  d-quinquies),
d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine  di  invio  delle
certificazioni di cui al comma precedente, per gli  esercizi  2023  e
successivi, ed entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del
presente decreto, per gli esercizi 2021  e  2022,  Sogei  -  Societa'
generale d'informatica  S.p.a.,  per  conto  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello  Stato,  invita  gli  enti  che  non  hanno
trasmesso le certificazioni di cui al  comma  1  a  provvedere  entro
trenta giorni successivi alla ricezione dell'invito.