IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto l'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il Fondo di solidarieta'
comunale e' destinato «quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a
254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023
e a 345.923.000 euro per l'anno 2024, quale quota di risorse
finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali
comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni
a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono
ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del
fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e
approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche
in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito
dall'art. 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
in modo che venga gradualmente raggiunto, alla luce dell'istruttoria
condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un
rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali
territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo, il Fondo di solidarieta'
comunale e' destinato, per un importo di 44 milioni di euro per
l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di
euro per l'anno 2024, in favore dei comuni della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo
di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di
un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna, con il supporto di
esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli
esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di
presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi
di servizio e le modalita' di monitoraggio. Per l'anno 2022, nelle
more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione
"Servizi sociali" dei comuni della Regione Sardegna da parte della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata
con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per
i soli comuni della Regione Sardegna, non si tiene conto dei
fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalita' di
monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e
l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo
sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021
e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di
un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il
quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto di cui al
periodo precedente puo' essere comunque emanato»;
Visto l'art. 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il Fondo di solidarieta'
comunale e' destinato «ai comuni delle regioni a statuto ordinario,
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna quanto a 120 milioni
di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023 e a
230 milioni di euro per l'anno 2024, quale quota di risorse
finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse
disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di
un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto
a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo
precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti servizi
educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al
servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione
ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base
locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In
considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in
forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione
differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove
istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il
raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso
obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di
servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale
di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al sesto periodo,
dando priorita' ai bacini territoriali piu' svantaggiati e tenendo
conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando
anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari
livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente
incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del
livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche
attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo
e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e
il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto,
ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido"
approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto
periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei
posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica
del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e
le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I
comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla
diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le
risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si
applica l'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126»;
Visto l'art. 1, comma 449, lettera d-octies), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il Fondo di solidarieta'
comunale e' destinato «ai comuni delle regioni a statuto ordinario,
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, quanto a 30 milioni
di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 80
milioni di euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e
dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti
disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e
la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene
fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e
la coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e il
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto,
ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente
trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati
dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il
suddetto decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da
conseguire con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse stesse»;
Visto l'art. 1, comma 496 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il
quale prevede l'istituzione a decorrere dal 2025 del Fondo speciale
per l'equita' del livello dei servizi, destinato, in base alla
lettera a) del predetto comma «quanto a 390.923.000 euro per l'anno
2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per
l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro
per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di
risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi
sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al primo periodo
sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto
del fabbisogno standard calcolato per la funzione «Servizi sociali» e
approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche
in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito
dall'art. 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
in modo che venga gradualmente raggiunto entro l'anno 2026, alla luce
dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di
servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi
sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo, il Fondo di cui al
presente comma e' destinato, per un importo di 68 milioni di euro per
l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di
euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107
milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro per l'anno
2030, in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di
un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna, con il supporto di
esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli
esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di
presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi
di servizio e le modalita' di monitoraggio. I contributi di cui al
primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalita' di
monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo
delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei
servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto ordinario sono
stabiliti, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del
settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata
intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto
di cui al periodo precedente puo' essere comunque adottato»;
Visto l'art. 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre
2023, n. 213, il quale prevede che il Fondo speciale per l'equita'
del livello dei servizi e' destinato «ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna,
quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro
per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e
2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in
percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno,
il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun
comune o bacino territoriale e' tenuto a garantire. Il livello minimo
da garantire di cui al periodo precedente e' definito quale numero
dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti
in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in
proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di eta' da 3 a
36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del
servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo
periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo
una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche
conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il
raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso
obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia
demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, e'
fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorita' ai
bacini territoriali piu' svantaggiati e tenendo conto di una soglia
massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i
comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di
prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente incrementato
annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello
minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il
servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito
entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del
merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalita' e le
pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi
standard per la funzione «Asili nido» approvati dalla stessa
Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresi'
disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido
da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino
territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le
modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I
comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla
diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le
risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si
applica l'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126»;
Visto l'art. 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre
2023, n. 213, il quale prevede che il Fondo speciale per l'equita'
del livello dei servizi e' destinato «ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna,
quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a
120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale quota
di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse
disponibili per ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti
disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e
la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene
fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
contributo di cui al periodo precedente e' ripartito entro il 30
novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,
il Ministro per le disabilita' e il Ministro per la famiglia, la
natalita' e le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili,
dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della
funzione «Istruzione pubblica» approvati dalla stessa Commissione.
Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresi'
disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di
studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse
assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
stesse»;
Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
secondo cui «nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 496 del presente articolo e all'art. 1,
comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e
successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati,
entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma
501 del presente articolo per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro
trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli
esercizi 2023 e successivi, la societa' Soluzioni per il sistema
economico - Sose S.p.a. invita l'ente ad adempiere o a giustificare
le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non
oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i
trenta giorni, perduri l'inadempimento, la societa' Soluzioni per il
sistema economico - Sose S.p.a. trasmette specifica comunicazione al
Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al
commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui
il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di
riferimento»;
Visto il successivo comma 499 del medesimo articolo, secondo cui
«entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della societa'
Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, il Ministero
dell'interno provvede alla nomina di un commissario che e'
individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente; il
commissario e' nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio
della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui
non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad
attivarsi affinche' l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia
garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte
dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un
commissario su designazione del prefetto»;
Visto il comma 500, dell'art. 1, della legge n. 213 del 2023, il
quale prevede che «le somme di cui al comma 498 restano nella
disponibilita' di ciascun comune beneficiario per essere destinate
alle medesime finalita' originarie; nel caso in cui il comune
certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate
in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al
Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi di cui al comma
496 del presente articolo»;
Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e' operativa la
fusione per incorporazione della societa' Soluzioni per il sistema
economico - Sose S.p.a. nella societa' Sogei - Societa' generale
d'informatica S.p.a., ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10
agosto 2023, n. 112;
Visto il comma 501, dell'art. 1, della legge n. 213 del 2023, il
quale prevede che «con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 498 a 500»;
Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta
del 30 maggio 2024;
Decreta:
Art. 1
Inviti da parte di Sogei S.p.a.
1. I comuni tenuti al monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 496,
lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e al
monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 449, lettere d-quinquies),
d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
trasmettono a Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a. le
relative certificazioni nei termini fissati dai rispettivi decreti
ministeriali che definiscono annualmente gli obiettivi di servizio e
le modalita' di monitoraggio e rendicontazione sull'utilizzo delle
risorse.
2. Per certificazione, ai fini del presente decreto, si intende la
compilazione e la chiusura delle schede di monitoraggio e
rendicontazione relative agli obiettivi di servizio e ai LEP di cui
all'art. 1, comma 496, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre
2023, n. 213, e all'art. 1, comma 449, lettere d-quinquies),
d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di invio delle
certificazioni di cui al comma precedente, per gli esercizi 2023 e
successivi, ed entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, per gli esercizi 2021 e 2022, Sogei - Societa'
generale d'informatica S.p.a., per conto del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, invita gli enti che non hanno
trasmesso le certificazioni di cui al comma 1 a provvedere entro
trenta giorni successivi alla ricezione dell'invito.