Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Art. 1 Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura 1. Al fine di contenere le congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino, ivi incluso l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attivita' di produzione primaria, nonche' di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico e a quello della pesca e del l'acquacoltura sono realizzati gli interventi urgenti di cui ai seguenti commi. 2. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantita' conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione e' modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalita', nonche' assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo e' automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», relativi agli aiuti di importo limitato. 2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: «e della pesca» sono inserite le seguenti: «nonche' alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168». 3. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «e agroalimentare» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura»; b) dopo le parole: « degli approvvigionamenti alimentari, » sono inserite le seguenti: « nonche' attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,». 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamita' naturali o eventi eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonche' per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, la dotazione del Fondo per la sovranita' alimentare di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 4-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e di rilancio della produttivita' e della competitivita', e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori. I contributi di cui al presente comma sono concessi tramite l'ISMEA. 4-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 4-bis. 4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario; b) quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario; c) quanto a 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario. 5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonche' ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e al contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu. 5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, sono concessi contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attivita' di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversita' zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nonche' il limite del contributo per singolo intervento. 5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 6. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita' responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attivita' di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025. ». 7. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: «Art. 16-bis (Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022 - 2027, e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro. 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di accesso al beneficio nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.». 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell'acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sono determinate le modalita' per il rispetto del predetto limite. Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti di cui al precedente periodo risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa. 9. Agli oneri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. 9-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «di produzioni vegetali» sono inserite le seguenti: «con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonche' di produzioni vegetali»; b) le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 9-ter. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le funzionalita' del sistema Carta dell'uso dei suoli, i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo regolamento sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 9-quater. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' abrogato.
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42 - Supplemento Ordinario n. 30: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230 - Supplemento Ordinario n. 92: «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.». - Si riporta il comma 100, lettera a) dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303 - Supplemento Ordinario n. 233: «100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita', che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operativita' considerate ai fini della redazione del piano annuale di attivita', la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente;». - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante: «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004, n. 95, come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. 2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca nonche' alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168. La garanzia puo' altresi' essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni. 2-bis. La garanzia di cui al comma 2 puo' essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente. Per le proprie attivita' istituzionali, nonche' per le finalita' del presente decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503 3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA puo' concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di investimento mobiliari. 4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C (2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni. 4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie. 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e' elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978. 5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), e' autorizzata ad esercitare la propria attivita' di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato.». - Si riporta il comma 424 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303 - Supplemento Ordinario n. 43, come modificato dalla presente legge: «424. Al fine di rafforzare il sistema agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualita', alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, nonche' attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranita' alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.». - Si riporta il comma 425 dell'articolo 1 della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197: «425. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 424.». - Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013 n. L 347. - Si riporta il testo degli articoli 3-bis, comma 1, 4-bis, comma 1 e 4-ter, comma 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2015, n. 152: «Art. 3-bis (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino). - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e rilancio della produttivita' e della competitivita', e' riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.». «Art. 4-bis (Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario). - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e rilancio della produttivita' e della competitivita', in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, e' riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.». «Art. 4-ter (Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo). - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo, e' riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.». - Si riporta il comma 129 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322 - Supplemento Ordinario n. 46: «129. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128.». - Si riporta il testo dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016, n. 146: «Art. 23-bis (Misure per la competitivita' delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa). - 1. Al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualita' dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualita' e la competitivita' delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria). - 1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: "sessanta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settanta mesi"; b) dopo il comma 929 e' inserito il seguente: "929-bis. Per le finalita' di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma da' avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicita', della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalita' di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 e' presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927". 3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: "e 2023," sono sostituite dalle seguenti: ", 2023 e 2024,". 4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia tributaria, le parole: «sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni». 4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"; b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025". 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita' responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attivita' di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresi' nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 8. Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024. 9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualita' 2024 e' differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo e' revocato. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, nonche' a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 9, con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. 11. In caso di inoperativita' dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicita' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuita', la prestazione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalita' degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e la societa' SOGEI del 23 dicembre 2009, e dai relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023. 12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024". 12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024, 2025 e 2026". 12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023"; b) al secondo periodo, dopo le parole: "Le risorse svincolate" sono inserite le seguenti: "in sede di approvazione del rendiconto 2022". 12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822 e' inserito il seguente: "822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 e' autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale". 12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025". 12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024. 12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: ", per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro"; b) al secondo periodo, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio"; c) al terzo periodo, le parole: "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno"; d) al quarto periodo, le parole: "entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028". 12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028: 1) dopo le parole: "del PNRR" sono inserite le seguenti: ", approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023,"; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"; b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024". 12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute puo' essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 maggio 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° giugno 2024. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso. 12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' differito al 30 aprile 2024. 12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con eta' inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprieta' da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. 12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti e' attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-terdecies. Il credito d'imposta e' utilizzabile nell'anno 2025 con le modalita' previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi 12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» - Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2023, n. 268, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. 3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche' nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 4. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma e' restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. 5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali e' stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di accesso al beneficio nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.» - Si riportano i commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, n. 70: «98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2023, e' attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 99. Per le finalita' di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio. 100. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonche' ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si applica alle imprese in difficolta' come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. 101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. 102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. 103. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta. 104. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui e' stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma e' restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. 106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge. 107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 e' concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. 108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitivita' 2014/ 2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.». - Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 recante: "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2023, n. 136, come modificato dalla presente legge: «Art. 9-bis (Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria). - 1. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonche' di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsita' idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensita', nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici e' soggetta, fino al 31 dicembre 2025, alle disposizioni di cui al presente articolo. 2. La richiesta di autorizzazione e' notificata all'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorita' nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorita' nazionale competente invia copia della notifica all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'autorita' nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorita' nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura e' data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate. 3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, gia' autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, e' ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti. 4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate. 5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta l'articolo 2, commi 1 e 3, l'articolo 6, comma 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, recante il Regolamento concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2001, n. 302: «Art. 2 (Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione). - 1. L'agevolazione di cui all'articolo 1 compete ai seguenti soggetti: a) esercenti le attivita' richiamate all'articolo 1, comma 1, iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attivita' connesse all'esercizio delle singole imprese; c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche; d) consorzi di bonifica e di irrigazione; e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese. 2. (omissis) 3. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti indicati al comma 1, lettera a) presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti denominato "ufficio regionale o provinciale", competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati: a) le proprie generalita' ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonche' le generalita' del rappresentante legale; b) il codice fiscale e la partita I.V.A.; c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole; d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprieta' dell'azienda, anche le generalita' del proprietario delle stesse; e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 3, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo; f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonche' la ripartizione delle colture su di essa praticate; g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantita' su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalita' del titolare dell'impresa incaricata, nonche' la ragione sociale e la relativa sede legale. Devono altresi' risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica, nonche' le lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli minerali indicati all'articolo 1, comma 1, con l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero combustibili diversi, affinche' se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 1.» «Art. 6 (Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto Impiego negli usi agevolati). - (omissis) 6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti in cui indicano, complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonche' le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalita' dei titolari, la ragione sociale e la sede legale.». - Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e' convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022, n. 98.