Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo  del  decreto-legge  15
maggio 2024, n. 63, coordinato con la legge di conversione 12  luglio
2024, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di  interesse
strategico nazionale.»,  corredato  delle  relative  note,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.  14  marzo
1986, n. 217. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  dell'atto
legislativo qui trascritto. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle  imprese
  agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura 
 
  1. Al fine  di  contenere  le  congiunture  avverse  derivanti  dal
conflitto  russo-ucraino,  ivi  incluso  l'approvvigionamento   delle
materie prime agricole e di  quelle  funzionali  all'esercizio  delle
attivita' di produzione primaria, nonche' di  garantire  il  sostegno
alle filiere produttive, in particolare al  settore  cerealicolo,  al
settore vitivinicolo, al settore florovivaistico  e  a  quello  della
pesca e del l'acquacoltura sono realizzati gli interventi urgenti  di
cui ai seguenti commi. 
  2. Le  imprese  agricole,  della  pesca  e  dell'acquacoltura  che,
nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari,  pari
almeno  al  20  per  cento,  o  hanno  subito  una  riduzione   della
produzione,  pari  almeno  al  30  per  cento,  o,  nel  caso   delle
cooperative agricole, una riduzione, pari almeno  al  20  per  cento,
delle quantita'  conferite  o  della  produzione  primaria,  rispetto
all'anno precedente, previa presentazione  di  un'autocertificazione,
ai  sensi  dell'articolo  47  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di  accesso
al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del
pagamento della parte capitale della rata dei  mutui  e  degli  altri
finanziamenti a  rimborso  rateale,  anche  perfezionati  tramite  il
rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno  2024,  stipulati
con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  altri  soggetti  abilitati
alla concessione di credito  in  Italia.  Possono  beneficiare  delle
misure di  cui  al  primo  periodo  le  imprese  le  cui  esposizioni
debitorie non siano, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, classificate come  esposizioni  creditizie  deteriorate,  ai
sensi della disciplina applicabile agli  intermediari  creditizi.  Il
piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione e'  modificato
e  i  relativi  termini  sono  prorogati  per  analoga  durata  della
sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali
garanzie  pubbliche  e  private,  senza  alcuna  formalita',  nonche'
assicurando l'assenza di nuovi o maggiori  oneri  per  le  parti.  La
scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di cui  all'articolo  2,
comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  o
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo  alimentare  (ISMEA)
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di  cui  al  primo
periodo  e'  automaticamente  differita  del  medesimo   periodo   di
sospensione  o  proroga.  Le  disposizioni  del  presente  comma   si
applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
comunicazione  della  Commissione  europea  2023/C   101/03   «Quadro
temporaneo di crisi e transizione per misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina», relativi agli aiuti di importo limitato. 
  2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 102, dopo le  parole:  «e  della  pesca»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' alle aziende e alle  imprese  agro-silvo-pastorali
sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate
dalla legge 20 novembre 2017, n. 168». 
  3. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «e agroalimentare» sono sostituite dalle  seguenti:
«, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura»; 
    b) dopo le parole: « degli approvvigionamenti alimentari, »  sono
inserite le seguenti: « nonche' attraverso interventi destinati  alla
copertura,  totale  o   parziale,   degli   interessi   passivi   dei
finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo  43  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  alle
imprese agricole, della  pesca  e  dell'acquacoltura,  attive  al  31
dicembre  2021,  nel  rispetto  delle  disposizioni   stabilite   dal
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
dal regolamento (UE) 2023/2831 della  Commissione,  del  13  dicembre
2023, e dal regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato  sul  Funzionamento  dell'Unione  europea  agli   aiuti   de
minimis,». 
  4. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i  decreti  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,
sono modificati  al  fine  di  renderli  coerenti  con  le  modifiche
previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio  di  assegnazione
del  beneficio  della  copertura   degli   interessi,   dell'avvenuta
stipulazione  di  una  polizza  assicurativa  contro  i  danni   alle
produzioni, alle  strutture,  alle  infrastrutture  e  agli  impianti
produttivi, derivanti da calamita' naturali o eventi eccezionali o da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di
portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi  e  vegetali,
nonche' per i danni causati da  animali  protetti  e  prevedendo  che
l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per  le  erogazioni
in  agricoltura  (AGEA),  anche  attraverso  il  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, la dotazione  del  Fondo
per la sovranita' alimentare di cui all'articolo 1, commi 424 e  425,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 1 milione di
euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2025  e  2026.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  secondo
periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 10  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2025  e  2026,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 
  4-bis. Al fine di contribuire  alla  ristrutturazione  del  settore
olivicolo-oleario,   del   settore    agrumicolo    e    di    quello
lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate
le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e di
rilancio della produttivita' e della competitivita',  e'  autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro  per  l'anno  2024,  per  ciascuno  dei
settori indicati, per contributi da destinare alla copertura,  totale
o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti  per  l'anno
2023 sui prestiti bancari a medio e  lungo  termine  contratti  dalle
relative organizzazioni di produttori  riconosciute  ai  sensi  degli
articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  e  dai  relativi
consorzi di organizzazioni di produttori.  I  contributi  di  cui  al
presente comma sono concessi tramite l'ISMEA. 
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste, da emanare entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite le modalita' di concessione dei contributi  di
cui al comma 4-bis. 
  4-quater. Agli oneri derivanti dal  comma  4-bis,  complessivamente
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a 5 milioni di euro per il  settore  olivicolo-oleario,
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo  4-bis,  comma
1,  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  2  luglio  2015,  n.  91,  che  restano
acquisite all'erario; 
    b) quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
somme in conto residui  di  cui  all'articolo  4-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario; 
    c) quanto a 5 milioni di euro per  il  settore  lattiero-caseario
del comparto del  latte  ovino  e  caprino,  mediante  corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in  conto
residui di cui all'articolo  3-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  5
maggio 2015, n. 51, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario. 
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1,  comma
129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del  Fondo  per
lo sviluppo e il sostegno  delle  filiere  agricole,  della  pesca  e
dell'acquacoltura possono essere destinate, nel limite complessivo di
32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera
produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge  24
giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160, nonche' ad imprese  e  consorzi  della  pesca  e
dell'acquacoltura per  interventi  di  conto  capitale  destinati  al
sostegno e allo sviluppo della filiera ittica  e  al  contrasto  alla
crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu. 
  5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di  aiuti  di  Stato
relativi al settore agricolo,  sono  concessi  contributi  in  favore
degli imprenditori agricoli che svolgono attivita' di allevamento  di
specie e razze  autoctone  a  rischio  di  estinzione  o  a  limitata
diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della
biodiversita' zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per  l'anno
2025. Con decreto del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita'  per  la  concessione
dei contributi di cui al precedente periodo, nonche'  il  limite  del
contributo per singolo intervento. 
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a  4  milioni  di
euro per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 
  6. All'articolo 3 del  decreto-legge  30  dicembre  2023,  n.  215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024,  n.  18,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. In deroga all'articolo 3, comma  3,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle  somme  relative
agli  aiuti  di  Stato  e  agli  aiuti  de  minimis  non  subordinati
all'emanazione di provvedimenti  di  concessione  ovvero  subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione  o  di  autorizzazione
alla  fruizione  comunque  denominati,  il   cui   importo   non   e'
determinabile nei predetti provvedimenti, ma  solo  a  seguito  della
presentazione della dichiarazione resa a  fini  fiscali  nella  quale
sono dichiarati, per i quali  le  Autorita'  responsabili  non  hanno
provveduto  all'adempimento  degli  obblighi  di  registrazione   dei
relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti  dall'articolo
10, comma 6, del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 31 maggio 2017, n.  115,  sono  prorogati  di  due
anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per
le attivita' di controllo previste dalle specifiche  disposizioni  di
legge, i termini per la  notifica  degli  atti  di  recupero  di  cui
all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e  36,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e  di  cui  all'articolo  38-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  in  scadenza
tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025. ». 
  7. Al decreto-legge 19 settembre  2023,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
      «Art. 16-bis (Credito  d'imposta  per  investimenti  nella  ZES
unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e
della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per l'anno 2024, alle  imprese
attive nel settore della produzione primaria di prodotti  agricoli  e
nel  settore  della  pesca  e   dell'acquacoltura,   che   effettuano
l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a
strutture produttive  ubicate  nelle  zone  assistite  delle  regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna  e  Molise,
ammissibili alla deroga  prevista  dall'articolo  107,  paragrafo  3,
lettera a), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e
nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili  alla  deroga
prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2022 - 2027, e' concesso  un  contributo,
sotto forma di  credito  d'imposta,  nei  limiti  e  alle  condizioni
previsti dalla normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  nei
settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel  limite
massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024. 
      2. Per le finalita' di cui al comma  1,  sono  agevolabili  gli
investimenti,  effettuati  fino  al  15   novembre   2024,   relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono  impiantate  nel  territorio,
nonche'   all'acquisto   di   terreni   e   all'acquisizione,    alla
realizzazione ovvero all'ampliamento  di  immobili  strumentali  agli
investimenti, che rispettino le condizioni previste  dalla  normativa
europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo,  forestale
e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli  immobili
non  puo'  superare  il  50  per   cento   del   valore   complessivo
dell'investimento agevolato.  Non  sono  agevolabili  i  progetti  di
investimento di importo inferiore a 50.000 euro. 
      3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definiti le modalita' di accesso  al  beneficio
nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di  fruizione  del
credito  d'imposta  e  dei  relativi  controlli,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.». 
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 dell'articolo 3
del decreto-legge n. 215 del  2023,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 18 del 2024, come modificato dal comma 6 del  presente
articolo, nel limite massimo di 90 milioni di euro per  l'anno  2024,
con riferimento al credito di imposta di cui  all'articolo  1,  commi
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, per investimenti  effettuati  da  imprese  del
settore agricolo e di quello della pesca e dell'acquacoltura fino  al
31 dicembre 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse di  cui  all'articolo  16,  comma  6,  del  decreto-legge  19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162. Con provvedimento dell'Agenzia delle  entrate,
sono determinate le modalita' per il rispetto  del  predetto  limite.
Qualora le  somme  comunicate  dalle  imprese  con  riferimento  agli
investimenti di cui al  precedente  periodo  risultino  inferiori  al
predetto limite di 90 milioni di  euro,  le  corrispondenti  economie
sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo
16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,  introdotto  dal
comma 7, lettera b), del presente articolo, anche mediante versamento
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  a  cura  dell'Agenzia  delle
entrate e riassegnazione in spesa. 
  9. Agli oneri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge  n.  124
del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023,
introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo, pari a  40
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16,  comma  6,  del
decreto-legge  19   settembre   2023,   n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. 
  9-bis. All'articolo 9-bis, comma 1,  del  decreto-legge  14  aprile
2023, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  giugno
2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «di  produzioni  vegetali»  sono  inserite  le
seguenti: «con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali,
nonche' di produzioni vegetali»; 
    b) le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2025». 
  9-ter. Al fine di garantire ai  soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 14 dicembre  2001,  n.  454,  l'accesso  a  tutte  le
funzionalita' del sistema Carta dell'uso dei suoli, i termini di  cui
al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del  medesimo
regolamento  sono  stabiliti,  limitatamente  all'anno  2024,  al  31
agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le
dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  9-quater. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'
abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 47 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  recante  «Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa», pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  20  febbraio  2001,   n.   42   -
          Supplemento Ordinario n. 30: 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico  delle  leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia»,   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  30  settembre  1993,  n.  230   -
          Supplemento Ordinario n. 92: 
                «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
                2. Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  gli
          intermediari finanziari possono: 
                  a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi
          di pagamento a condizione che siano a cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
                  b) prestare servizi di investimento se  autorizzati
          ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                  c)   esercitare   le   altre   attivita'   a   loro
          eventualmente  consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
                3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.». 
              - Si riporta il comma 100, lettera a)  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante:  «Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  28  dicembre  1996,  n.   303   -
          Supplemento Ordinario n. 233: 
                «100. Nell'ambito delle risorse di cui al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                  a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese. Il Fondo opera entro il  limite  massimo  di
          impegni assumibile,  fissato  annualmente  dalla  legge  di
          bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di  attivita',
          che definisce previsionalmente la tipologia  e  l'ammontare
          preventivato degli importi  oggetto  dei  finanziamenti  da
          garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori  e
          dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative  stime
          di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
          definisce, in linea con le migliori  pratiche  del  settore
          bancario e assicurativo,  la  propensione  al  rischio  del
          portafoglio delle garanzie del Fondo,  tenuto  conto  dello
          stock in essere e delle operativita'  considerate  ai  fini
          della redazione del piano annuale di attivita', la  misura,
          in termini percentuali ed  assoluti,  degli  accantonamenti
          prudenziali a copertura dei  rischi  nonche'  l'indicazione
          delle politiche di governo dei rischi  e  dei  processi  di
          riferimento  necessari  per  definirli   e   attuarli.   Il
          Consiglio di gestione del Fondo delibera il  piano  annuale
          di attivita' e il sistema dei limiti di  rischio  che  sono
          approvati, entro  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
          del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica  e  lo   sviluppo   sostenibile   (CIPESS).   Per
          l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione  del
          primo piano annuale di attivita' e del  primo  sistema  dei
          limiti di rischio di cui alla presente lettera,  il  limite
          massimo di impegni assumibile e'  fissato  dalla  legge  di
          bilancio in assenza della  delibera  del  CIPESS.  Ai  fini
          dell'efficiente programmazione e allocazione delle  risorse
          da stanziare a copertura  del  fabbisogno  finanziario  del
          Fondo  nonche'  dell'efficace   e   costante   monitoraggio
          dell'entita'  dei  rischi  di  escussione  delle   garanzie
          pubbliche, anche  in  relazione  alla  stima  del  relativo
          impatto sui saldi di bilancio,  funzionale  alla  redazione
          dei  documenti  di  finanza  pubblica  e  alle  rilevazioni
          statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
          Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e  al  Ministero  dello   sviluppo   economico,   su   base
          semestrale, una relazione volta a  fornire  una  panoramica
          dei volumi e della composizione  del  portafoglio  e  delle
          relative stime di rischio e, su base almeno  trimestrale  e
          in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi  recante
          l'indicazione  del   numero   di   operazioni   effettuate,
          dell'entita' del finanziamento residuo e del  garantito  in
          essere, della stima di perdita attesa e  della  percentuale
          media di accantonamento a presidio del rischio relativi  al
          trimestre di riferimento, unitamente  alla  rendicontazione
          sintetica degli indennizzi e dei  recuperi  effettuati  nel
          trimestre precedente;». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  recante:  «Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge  7  marzo
          2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  23
          aprile 2004, n. 95, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione
          delle  imprese).  -  1.  La  Sezione   speciale   istituita
          dall'articolo 21 della legge  9  maggio  1975,  n.  153,  e
          successive modificazioni, e' incorporata  nell'Istituto  di
          servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 31  marzo  2001,
          n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
          e passivi. 
                2. L'ISMEA  puo'  concedere  la  propria  garanzia  a
          fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
          concessi  da  banche,  intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  107  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  dagli  altri  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito agrario  e  destinati
          alle imprese operanti nel settore agricolo,  agroalimentare
          e  della  pesca  nonche'  alle  aziende  e   alle   imprese
          agro-silvo-pastorali sorte in  esecuzione  della  legge  16
          giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20  novembre
          2017, n. 168. La garanzia  puo'  altresi'  essere  concessa
          anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
          medesime destinazioni. 
                2-bis. La garanzia di cui  al  comma  2  puo'  essere
          concessa anche a fronte di titoli di  debito  emessi  dalle
          imprese operanti nel  settore  agricolo,  agroalimentare  e
          della   pesca,   in   conformita'   con   quanto   previsto
          dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  acquistati  da   organismi   di
          investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
          azioni siano collocate  esclusivamente  presso  investitori
          qualificati che non siano, direttamente  o  indirettamente,
          soci della societa' emittente.  Per  le  proprie  attivita'
          istituzionali,  nonche'  per  le  finalita'  del   presente
          decreto  legislativo,  l'ISMEA   si   avvale   direttamente
          dell'anagrafe  delle  aziende  agricole  e  del   fascicolo
          aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e  9
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503 
                3. Al fine  di  favorire  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali da parte delle imprese di cui al comma 2,  l'ISMEA
          puo'  concedere  garanzia   diretta   a   banche   e   agli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
          settembre 1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni,  a
          fronte  di  prestiti  partecipativi  e  partecipazioni  nel
          capitale delle imprese  medesime,  assunte  da  banche,  da
          intermediari  finanziari,  nonche'  da  fondi   chiusi   di
          investimento mobiliari. 
                4.  Per  le   medesime   finalita'   l'ISMEA   potra'
          intervenire anche mediante  rilascio  di  controgaranzia  e
          cogaranzia in collaborazione con confidi,  altri  fondi  di
          garanzia pubblici e privati, anche  a  carattere  regionale
          nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto  della
          normativa europea in materia di aiuti di  stato,  a  valere
          sul fondo credito di cui alla decisione  della  Commissione
          Europea C (2011) 2929  del  13  maggio  2011  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
                4-bis.  Le  operazioni  di  credito  agrario  di  cui
          all'articolo 43 del testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993,  n.  385,  devono  essere  assistite  dalla
          garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
          finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2  e
          4. 
                5. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
          da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo, sono  stabiliti  i
          criteri  e  le  modalita'  di  prestazione  delle  garanzie
          previste  dal  presente  articolo,   tenuto   conto   delle
          previsioni  contenute   nella   disciplina   del   capitale
          regolamentare  delle  banche  in  merito   al   trattamento
          prudenziale delle garanzie. 
                5-bis. Le garanzie prestate  ai  sensi  del  presente
          articolo possono  essere  assistite  dalla  garanzia  dello
          Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da  stabilire
          con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Agli  eventuali  oneri  derivanti   dall'escussione   della
          garanzia concessa ai sensi del  comma  2,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 7,  secondo  comma,  numero  2),  della
          legge 5 agosto  1978,  n.  468.  La  predetta  garanzia  e'
          elencata  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  13
          della citata legge n. 468 del 1978. 
                5-ter. Al  fine  di  assicurare  l'adempimento  delle
          normative  speciali  in  materia  di  redazione  dei  conti
          annuali  e  garantire  una   separatezza   dei   patrimoni,
          l'Istituto di servizi per il  mercato  agricolo  alimentare
          (ISMEA), e' autorizzata ad esercitare la propria  attivita'
          di assunzione di  rischio  per  garanzie  anche  attraverso
          propria societa' di capitali dedicata.  Sull'attivita'  del
          presente  articolo,  l'ISMEA  trasmette   annualmente   una
          relazione al Parlamento. 
                6. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          decreto  di  cui  al  comma  5,  il  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003,  n.  283,  e'
          abrogato.». 
              - Si riporta il comma 424 dell'articolo 1  della  legge
          29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2023-2025»,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  29  dicembre  2022,  n.   303   -
          Supplemento Ordinario n. 43, come modificato dalla presente
          legge: 
                «424. Al fine  di  rafforzare  il  sistema  agricolo,
          agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura  nazionale,
          anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e  alla
          valorizzazione  del  cibo  italiano   di   qualita',   alla
          riduzione dei costi di produzione per le imprese  agricole,
          al sostegno delle filiere  agricole,  alla  gestione  delle
          crisi di mercato, garantendo la sicurezza  delle  scorte  e
          degli  approvvigionamenti  alimentari,  nonche'  attraverso
          interventi destinati alla  copertura,  totale  o  parziale,
          degli interessi passivi dei finanziamenti bancari  erogati,
          ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  alle   imprese
          agricole, della pesca e  dell'acquacoltura,  attive  al  31
          dicembre 2021, nel rispetto  delle  disposizioni  stabilite
          dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del  18
          dicembre  2013,  dal  regolamento  (UE)   2023/2831   della
          Commissione, del 13 dicembre 2023, e dal  regolamento  (UE)
          n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014,  relativi
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e'
          istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste, il Fondo per la  sovranita'  alimentare,  con  una
          dotazione di 25 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2023, 2024, 2025 e 2026.». 
              - Si riporta il comma 425 dell'articolo 1 della  citata
          legge 29 dicembre 2022, n. 197: 
                «425.  Con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
          modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 424.». 
              - Il  Regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  recante
          «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli  e
          che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.  234/79,
          (CE) n. 1037/2001  e  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio»,
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del
          20 dicembre 2013 n. L 347. 
              - Si riporta il testo degli articoli  3-bis,  comma  1,
          4-bis, comma 1 e 4-ter, comma 1 del decreto-legge 5  maggio
          2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in  materia  di  rilancio
          dei settori agricoli in crisi,  di  sostegno  alle  imprese
          agricole colpite da eventi di carattere  eccezionale  e  di
          razionalizzazione    delle     strutture     ministeriali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  luglio  2015,
          n. 91, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  3  luglio
          2015, n. 152: 
                «Art. 3-bis  (Disposizioni  urgenti  per  il  settore
          lattiero-caseario del comparto del latte ovino e  caprino).
          - 1. Al  fine  di  contribuire  alla  ristrutturazione  del
          settore lattiero-caseario del comparto del  latte  ovino  e
          caprino, considerate le particolari criticita' produttive e
          la necessita' di recupero e rilancio della produttivita'  e
          della   competitivita',   e'   riconosciuto,   nel   limite
          complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno  2019,
          un contributo destinato alla copertura, totale o  parziale,
          dei costi sostenuti per gli  interessi  dovuti  per  l'anno
          2019 sui mutui bancari contratti  dalle  imprese  entro  la
          data del 31 dicembre 2018.». 
                «Art. 4-bis (Misure  a  sostegno  delle  imprese  del
          settore olivicolo-oleario). - 1.  Al  fine  di  contribuire
          alla  ristrutturazione   del   settore   olivicolo-oleario,
          considerate  le  particolari  criticita'  produttive  e  la
          necessita' di recupero e  rilancio  della  produttivita'  e
          della competitivita', in crisi anche a causa  degli  eventi
          atmosferici avversi e delle infezioni di  organismi  nocivi
          ai vegetali, e' riconosciuto,  nel  limite  complessivo  di
          spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019,  un  contributo
          destinato alla copertura,  totale  o  parziale,  dei  costi
          sostenuti per gli interessi  dovuti  per  l'anno  2019  sui
          mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del  31
          dicembre 2018.». 
                «Art. 4-ter (Misure  a  sostegno  delle  imprese  del
          settore agrumicolo). -  1.  Al  fine  di  contribuire  alla
          ristrutturazione del settore agrumicolo,  e'  riconosciuto,
          nel limite complessivo di spesa di 5 milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale
          o parziale, dei costi sostenuti per  gli  interessi  dovuti
          per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti  dalle  imprese
          entro la data del 31 dicembre 2018.». 
              - Si riporta il comma 129 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  30  dicembre  2020,  n.   322   -
          Supplemento Ordinario n. 46: 
                «129. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, con uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'
          di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  23-bis,  comma  1,
          del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160,  recante
          «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e  il
          territorio.», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  24
          giugno 2016, n. 146: 
                «Art. 23-bis  (Misure  per  la  competitivita'  delle
          filiere agricole strategiche e per il rilancio del  settore
          olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa).  -  1.
          Al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento  e
          di migliorare la  qualita'  dei  prodotti  lattiero-caseari
          attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali,
          e' istituito nello stato di previsione del Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto  a
          favorire la qualita' e la competitivita'  delle  produzioni
          delle imprese agricole cerealicole e  dell'intero  comparto
          cerealicolo, anche attraverso il sostegno  ai  contratti  e
          agli accordi di filiera,  alla  ricerca,  al  trasferimento
          tecnologico e agli  interventi  infrastrutturali,  con  una
          dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016
          e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, con decreto di natura non
          regolamentare  del  Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, adottato  previa  intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sono definiti i criteri  e  le  modalita'  di  ripartizione
          delle risorse del Fondo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          30 dicembre 2023, n. 215,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante  «Disposizioni
          urgenti in materia di termini normativi», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del  30  dicembre  2023,  n.  303,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Proroga di termini in  materia  economica  e
          finanziaria). - 1. All'articolo  16-sexies,  comma  1,  del
          decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.  215,
          relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva
          stipulati dalle Amministrazioni  statali,  le  parole:  «31
          dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
          2024". 
                2. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
          145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  927,  relativo  al  termine  per  la
          presentazione di  specifiche  istanze  di  liquidazione  di
          crediti derivanti da obbligazioni contratte dal  comune  di
          Roma, le parole:  "sessanta  mesi"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "settanta mesi"; b) dopo il comma 929 e' inserito
          il seguente: 
                    "929-bis. Per le finalita' di cui al comma 927  e
          per portare a conclusione  la  gestione  straordinaria  del
          debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024
          il Commissario straordinario del Governo  per  la  gestione
          del piano di rientro del debito  pregresso  del  comune  di
          Roma da' avviso, tramite pubblicazione  nell'albo  pretorio
          on line di  Roma  Capitale  e  con  ogni  forma  idonea  di
          pubblicita',  della  rilevazione  definitiva  della   massa
          passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma  927,
          assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza,  non
          inferiore a centottanta giorni per la  presentazione  delle
          richieste di ammissione da parte dei  titolari  di  crediti
          commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al
          31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti  a
          obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie
          assunte dal comune di Roma in data anteriore al  28  aprile
          2008. I responsabili dei servizi competenti per materia  di
          Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono
          a inviare al predetto Commissario straordinario  specifiche
          istanze  di   liquidazione   relativamente   alle   domande
          positivamente  riscontrate,   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della domanda e secondo le modalita' di cui  al
          comma  928,  dandone  debita   comunicazione   alla   parte
          interessata. In  caso  di  esito  negativo  della  verifica
          comunicano alla parte interessata il mancato  accoglimento.
          La  mancata  presentazione  della  domanda  da  parte   dei
          creditori nel termine di cui al primo periodo del  presente
          comma  determina  l'automatica  cancellazione  del  credito
          vantato. La proposta di definitiva rilevazione della  massa
          passiva da parte del Commissario straordinario del  Governo
          di cui  al  comma  930  e'  presentata  entro  i  tre  mesi
          successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927". 
                3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo  periodo,  del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.  136,
          relativo alla fatturazione elettronica  per  gli  operatori
          sanitari,  le  parole:  "e  2023,"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: ", 2023 e 2024,". 
                4. All'articolo 3,  comma  6,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 febbraio 2023, n.  14,  in  materia  di  giustizia
          tributaria, le parole: «sono prorogati  di  un  anno»  sono
          sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni». 
                4-bis. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per
          la  quotazione  di  piccole  e  medie  imprese  in  mercati
          regolamentati, le parole: "fino al 31 dicembre  2023"  sono
          sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"; 
                  b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti
          di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le  parole:  "e
          di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di  euro
          per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ",  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di  6
          milioni di euro per l'anno 2025". 
                5. Agli oneri derivanti dal  comma  4,  pari  a  1,39
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64
          milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per
          l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per  l'anno  2028,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6
          milioni di euro  per  l'anno  2025,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. 
                6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge  27
          luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle
          somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de  minimis
          non  subordinati   all'emanazione   di   provvedimenti   di
          concessione   ovvero    subordinati    all'emanazione    di
          provvedimenti  di  concessione  o  di  autorizzazione  alla
          fruizione  comunque  denominati,  il  cui  importo  non  e'
          determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito
          della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali
          nella quale sono  dichiarati,  per  i  quali  le  Autorita'
          responsabili non  hanno  provveduto  all'adempimento  degli
          obblighi di registrazione dei relativi regimi  di  aiuti  e
          degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6,  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico 31 maggio 2017, n. 115,  sono  prorogati  di  due
          anni,  senza  applicazione  delle  riduzioni  dei   termini
          decadenziali per le attivita' di controllo  previste  dalle
          specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica
          degli atti di recupero di cui all'articolo  1,  commi  421,
          422 e 423, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  di  cui
          all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 38-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui  all'articolo
          43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e  il  31
          dicembre 2025. 
                7. Le disposizioni di cui all'articolo 21,  comma  4,
          primo periodo, del decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,
          n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresi'
          nell'anno 2024. Le maggiori  entrate  derivanti  dal  primo
          periodo sono destinate al Fondo per le emergenze  nazionali
          di cui all'articolo 44 del codice della  protezione  civile
          di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
                8. Per le societa' di cui all'articolo 112, comma  7,
          alinea, ultimo periodo, del  testo  unico  delle  leggi  in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  le  disposizioni  ivi  previste
          continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024. 
                9. In considerazione dell'attacco subito dai  sistemi
          informatici della Regione Molise, ai fini del  computo  dei
          termini    ordinatori    o     perentori,     propedeutici,
          endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi,  relativi  allo
          svolgimento di procedimenti  amministrativi  pendenti  alla
          data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a  tale
          data,  gestiti  tramite  le  strutture  informatiche  dalla
          Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del
          periodo compreso tra la  medesima  data  e  quella  del  30
          gennaio 2024. Per la regione Molise, il termine di  cui  al
          comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.
          145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma  134
          del medesimo articolo 1  relativi  all'annualita'  2024  e'
          differito  al  28  febbraio  2024  e  i  termini   di   cui
          all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  le  regioni  a  statuto
          ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR  del
          9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso
          di mancato rispetto dei termini di cui al secondo  periodo,
          il contributo e' revocato.  Le  disposizioni  del  presente
          comma  non  si  applicano  ai  procedimenti   relativi   al
          raggiungimento dei traguardi e  degli  obiettivi  del  PNRR
          approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13  luglio
          2021, nonche' a quelli relativi  alla  realizzazione  degli
          interventi previsti dal piano  nazionale  complementare  di
          cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n. 101. 
                10. La Regione  Molise  e  i  suoi  enti  strumentali
          adottano ogni misura  organizzativa  idonea  ad  assicurare
          comunque la ragionevole durata e la celere conclusione  dei
          procedimenti di cui al comma 9, con priorita' per quelli da
          considerare urgenti, anche sulla base di  motivate  istanze
          degli interessati. 
                11. In  caso  di  inoperativita'  dei  siti  internet
          istituzionali  della  Regione  Molise  e  dei   suoi   enti
          strumentali, per il medesimo periodo di  cui  al  comma  9,
          sono sospesi gli obblighi di pubblicita' di cui al  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
                12.  Al  fine  di  garantire,  senza   soluzione   di
          continuita', la prestazione  dei  servizi  informatici  del
          Sistema Tessera Sanitaria e  dell'Infrastruttura  nazionale
          per l'interoperabilita' dei fascicoli sanitari  elettronici
          (INI), anche per le finalita'  degli  specifici  interventi
          previsti   dal   PNRR,   nelle    more    del    definitivo
          perfezionamento della nuova  Convenzione,  e  comunque  non
          oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi  gli  effetti
          giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra
          il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle
          entrate e la societa' SOGEI del 23  dicembre  2009,  e  dai
          relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31
          dicembre 2023. 
                12-bis.  In  relazione  alla  dinamica   dei   prezzi
          originata dall'incremento degli oneri  relativi  a  energia
          elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2  e
          3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,  in
          materia  di  rinegoziazione  o  sospensione   della   quota
          capitale di mutui e di altre forme  di  prestito  da  parte
          degli  enti  locali,  le  parole:  "nell'anno  2023"   sono
          sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024". 
                12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo  periodo,  del
          decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,  relativo
          alla  determinazione  dell'ammontare   delle   agevolazioni
          fiscali per interventi di risparmio energetico, le  parole:
          "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ",  2024,  2025  e
          2026". 
                12-quater. All'articolo 1, comma 822,  alinea,  della
          legge 29 dicembre 2022, n.  197,  in  materia  di  svincolo
          delle quote di avanzo vincolato  di  amministrazione  delle
          regioni e degli enti locali,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al primo periodo,  le  parole:  "del  rendiconto
          2022" sono sostituite dalle seguenti: "del  rendiconto  per
          gli esercizi 2022 e 2023"; 
                  b) al secondo periodo, dopo le parole: "Le  risorse
          svincolate"  sono  inserite  le  seguenti:  "in   sede   di
          approvazione del rendiconto 2022". 
                12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29  dicembre
          2022, n. 197, dopo il comma 822 e' inserito il seguente: 
                  "822-bis. In sede di  approvazione  del  rendiconto
          2023  lo  svincolo  delle  quote  di  avanzo  vincolato  di
          amministrazione  di  cui  al  comma  822   e'   autorizzato
          limitatamente  alle  risorse  di  parte  corrente  per   la
          copertura del disavanzo della gestione 2023  delle  aziende
          del servizio sanitario regionale". 
                12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "1° luglio 2024"  sono
          sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025". 
                12-septies. La disposizione di cui  all'articolo  64,
          comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25  maggio  2021,
          n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
          2021, n. 106, in materia  di  finanziamenti  garantiti  dal
          Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al  31
          dicembre 2024. 
                12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2023, n. 213, in materia  di  contributo  delle
          regioni a statuto ordinario  alla  finanza  pubblica,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al primo periodo, le  parole:  ",  per  ciascuno
          degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo  alla
          finanza pubblica pari a 350 milioni  di  euro  annui"  sono
          sostituite dalle seguenti: "assicurano, per l'anno 2024, un
          contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro
          e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un  contributo
          alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro"; 
                  b) al secondo periodo, le parole: "30 aprile"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 maggio"; 
                  c) al terzo periodo, le parole:  "31  maggio"  sono
          sostituite dalle seguenti: "30 giugno"; 
                  d) al quarto  periodo,  le  parole:  "entro  il  30
          giugno di ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2028"  sono
          sostituite dalle seguenti: "entro il  31  luglio  2024  per
          l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di  ciascuno  degli  anni
          dal 2025 al 2028". 
                12-novies. Agli oneri derivanti dal comma  12-octies,
          pari a 45 milioni di euro  per  l'anno  2024,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo  1,  comma  22,  della  legge  29
          dicembre 2022, n. 197. 
                12-decies. All'articolo 1  della  legge  30  dicembre
          2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma  533,  primo  periodo,  riguardante  il
          contributo degli enti locali alla finanza pubblica per  gli
          anni dal 2024 al 2028: 
                    1) dopo le parole: "del PNRR"  sono  inserite  le
          seguenti: ", approvato  con  decisione  di  esecuzione  del
          Consiglio Ecofin dell'Unione europea del  13  luglio  2021,
          come modificato ai sensi della decisione di esecuzione  del
          Consiglio  Ecofin  dell'Unione  europea   dell'8   dicembre
          2023,"; 
                    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
          nonche' delle risorse assegnate ai sensi  dell'articolo  1,
          commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"; 
                  b) al comma  534,  primo  periodo,  riguardante  la
          determinazione del  medesimo  contributo,  le  parole:  "31
          gennaio 2024" sono sostituite  dalle  seguenti:  "31  marzo
          2024". 
                12-undecies. Le disposizioni dell'articolo  1,  commi
          da 174 a 178, della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  in
          materia  di  regolarizzazione  di  dichiarazioni   fiscali,
          tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e
          2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  26  maggio  2023,  n.  56,  si
          applicano,  per  quanto  non  diversamente   previsto   dal
          presente  comma,  anche  alle  violazioni  riguardanti   le
          dichiarazioni validamente presentate  relative  al  periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.  A  tale  fine,  il
          versamento delle somme dovute  puo'  essere  effettuato  in
          un'unica soluzione  entro  il  31  maggio  2024  ovvero  in
          quattro rate di pari importo da  versare,  rispettivamente,
          entro il 31 maggio 2024, entro il 30 giugno 2024, entro  il
          30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle  rate
          successive alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella
          misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al
          presente comma si perfeziona con il  versamento  di  quanto
          dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della
          prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle
          irregolarita'  od  omissioni.  In  caso  di  decadenza  dal
          beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1,  comma
          175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi
          previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          si applicano con decorrenza dal  1°  giugno  2024.  Restano
          validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          non si da' luogo a rimborso. 
                12-duodecies. Il termine  di  cui  all'articolo  106,
          comma  7,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n.  27,  in  materia  di  svolgimento  delle  assemblee  di
          societa' ed enti, e' differito al 30 aprile 2024. 
                12-terdecies. Al fine di dare  certezza  ai  rapporti
          giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da
          parte di soggetti con eta' inferiore a trentasei anni e con
          valore   dell'indicatore   della    situazione    economica
          equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000  euro  annui,
          le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  si
          applicano anche nei casi in cui, entro il termine  indicato
          al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e
          registrato il contratto preliminare di acquisto della  casa
          di abitazione, a condizione che  l'atto  definitivo,  anche
          nei casi di trasferimento della proprieta'  da  cooperative
          edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. 
                12-quaterdecies. Per gli atti definitivi  di  cui  al
          comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1°
          gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  agli  acquirenti   e'
          attribuito  un  credito  d'imposta  di  importo  pari  alle
          imposte corrisposte  dagli  stessi  acquirenti  in  eccesso
          rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai  sensi  del
          medesimo  comma  12-terdecies.  Il  credito  d'imposta   e'
          utilizzabile nell'anno 2025 con le modalita'  previste  dal
          comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio  2021,
          n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
          2021, n. 106. 
                12-quinquiesdecies. Agli oneri  derivanti  dai  commi
          12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in
          9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9  milioni  di  euro
          per l'anno 2025, si provvede: 
                  a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a
          4,5   milioni   di   euro   per   l'anno   2025,   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
                  b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a
          4,5   milioni   di   euro   per   l'anno   2025,   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge 19 settembre 2023,  n.  124,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante
          «Disposizioni urgenti in materia di politiche di  coesione,
          per il rilancio dell'economia nelle  aree  del  Mezzogiorno
          del Paese, nonche' in materia di immigrazione»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del  16  novembre  2023,  n.  268,
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 16 (Credito d'imposta  per  investimenti  nella
          ZES  unica).  -  1.  Per  l'anno  2024,  alle  imprese  che
          effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel
          comma 2, destinati a  strutture  produttive  ubicate  nelle
          zone assistite delle regioni Campania, Puglia,  Basilicata,
          Calabria, Sicilia,  Sardegna  e  Molise,  ammissibili  alla
          deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle
          zone assistite  della  regione  Abruzzo,  ammissibili  alla
          deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
          del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  come
          individuate dalla Carta degli aiuti a  finalita'  regionale
          2022-2027,  e'  concesso  un  contributo,  sotto  forma  di
          credito d'imposta, nella misura  massima  consentita  dalla
          medesima Carta degli aiuti a finalita' regionale  2022-2027
          e nel limite massimo di spesa definito ai sensi  e  con  le
          procedure previste dal comma 6. 
                2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   sono
          agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto
          di investimento  iniziale  come  definito  all'articolo  2,
          punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n.  651/2014  della
          Commissione, del 17  giugno  2014,  relativi  all'acquisto,
          anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
          macchinari,  impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a
          strutture  produttive  gia'   esistenti   o   che   vengono
          impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di  terreni
          e    all'acquisizione,    alla     realizzazione     ovvero
          all'ampliamento di immobili strumentali agli  investimenti.
          Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il
          50  per  cento  del  valore  complessivo  dell'investimento
          agevolato. 
                3. L'agevolazione di cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applica ai soggetti che operano nei settori  dell'industria
          siderurgica, carbonifera e della  lignite,  dei  trasporti,
          esclusi i settori  del  magazzinaggio  e  del  supporto  ai
          trasporti,   e   delle   relative   infrastrutture,   della
          produzione, dello stoccaggio, della  trasmissione  e  della
          distribuzione   di   energia   e    delle    infrastrutture
          energetiche,  della  banda  larga   nonche'   nei   settori
          creditizio,  finanziario  e  assicurativo.  L'agevolazione,
          altresi', non si applica alle imprese  che  si  trovano  in
          stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese  in
          difficolta' come definite dall'articolo 2,  punto  18,  del
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno 2014. 
                4. Fermo restando  il  limite  complessivo  di  spesa
          definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di  cui
          al presente articolo e' commisurato alla  quota  del  costo
          complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o,  in
          caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma  2,
          realizzati dal 1° gennaio 2024  al  15  novembre  2024  nel
          limite massimo, per ciascun progetto  di  investimento,  di
          100  milioni  di  euro.  Per  gli  investimenti  effettuati
          mediante contratti di locazione finanziaria, si  assume  il
          costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;  tale
          costo non comprende le  spese  di  manutenzione.  Non  sono
          agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore
          a 200.000 euro. Se i  beni  oggetto  dell'agevolazione  non
          entrano in funzione  entro  il  secondo  periodo  d'imposta
          successivo a quello della loro acquisizione o  ultimazione,
          il credito  d'imposta  e'  rideterminato  escludendo  dagli
          investimenti agevolati il costo dei  beni  non  entrati  in
          funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta  successivo
          a quello nel quale sono entrati in funzione,  i  beni  sono
          dismessi, ceduti a terzi, destinati  a  finalita'  estranee
          all'esercizio dell'impresa  ovvero  destinati  a  strutture
          produttive  diverse  da  quelle  che  hanno  dato   diritto
          all'agevolazione, il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
          escludendo dagli investimenti agevolati il costo  dei  beni
          anzidetti. Per i beni acquisiti in  locazione  finanziaria,
          le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
          se non viene esercitato il riscatto. Il  credito  d'imposta
          indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
          secondo le disposizioni del presente  comma  e'  restituito
          mediante versamento da eseguire entro il termine  stabilito
          per il versamento a saldo dell'imposta sui  redditi  dovuta
          per il periodo d'imposta in cui si  verificano  le  ipotesi
          ivi indicate. 
                5. Il credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          e' concesso nel rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni
          previsti   dal   regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
          Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,   e   in   particolare
          dall'articolo 14 del medesimo regolamento,  che  disciplina
          gli aiuti  a  finalita'  regionale  agli  investimenti.  Il
          credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e  con
          altri aiuti di Stato che  abbiano  ad  oggetto  i  medesimi
          costi ammessi al beneficio, a condizione  che  tale  cumulo
          non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo  di
          aiuto piu' elevati consentiti dalle  pertinenti  discipline
          europee  di  riferimento.  Ai   fini   del   riconoscimento
          dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere
          la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone
          assistite  di  cui  al  comma  1,  nelle  quali  e'   stato
          realizzato  l'investimento  oggetto  di  agevolazione,  per
          almeno cinque anni dopo il completamento  dell'investimento
          medesimo.  L'inosservanza  dell'obbligo  di  cui  al  terzo
          periodo determina la revoca dei benefici concessi e  goduti
          secondo le modalita' stabilite con il  decreto  di  cui  al
          comma   6.   Il   credito   d'imposta    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e  deve
          essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
          periodo d'imposta di riconoscimento  del  credito  e  nelle
          dichiarazioni dei redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
          successivi  fino  a  quello  nel  quale  se   ne   conclude
          l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica  il  limite
          di cui all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244. 
                6. Il credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          e' riconosciuto nel limite di spesa  complessivo  di  1.800
          milioni di euro per l'anno 2024.  Gli  importi  di  cui  al
          presente articolo sono versati alla  contabilita'  speciale
          n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. 
                Con decreto del Ministro per gli affari  europei,  il
          Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definiti  le
          modalita' di accesso al beneficio nonche' i  criteri  e  le
          modalita'  di  applicazione  e  di  fruizione  del  credito
          d'imposta e  dei  relativi  controlli,  anche  al  fine  di
          assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al  primo
          periodo.» 
              - Si riportano i commi da  98  a  108  dell'articolo  1
          della  legge   28   dicembre   2015,   n.   208,   recante:
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'   2016)»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30  dicembre  2015,
          n. 70: 
                «98. Alle imprese che effettuano  l'acquisizione  dei
          beni strumentali nuovi indicati nel comma 99,  destinati  a
          strutture produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle
          regioni  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,   della
          Regione  siciliana  e  delle  regioni  Sardegna  e  Molise,
          ammissibili  alle  deroghe  previste   dall'articolo   107,
          paragrafo 3, lettera a),  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea, e nelle zone assistite  della  regione
          Abruzzo, ammissibili alle  deroghe  previste  dall'articolo
          107,  paragrafo   3,   lettera   c),   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, come  individuate  dalla
          Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, fino  al
          31 dicembre 2023, e' attribuito un credito d'imposta  nella
          misura  massima  consentita  dalla  Carta  degli  aiuti   a
          finalita' regionale 2014-2020 C(2014)  6424  final  del  16
          settembre 2014, come  modificata  dalla  decisione  C(2016)
          5938 final del 23 settembre 2016. Alle imprese  attive  nel
          settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel
          settore della pesca e dell'acquacoltura,  disciplinato  dal
          regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, dell'11  dicembre  2013,  e  nel  settore  della
          trasformazione  e  della  commercializzazione  di  prodotti
          agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,  che  effettuano
          l'acquisizione di beni strumentali nuovi,  gli  aiuti  sono
          concessi  nei  limiti  e  alle  condizioni  previsti  dalla
          normativa europea in materia di aiuti di Stato nei  settori
          agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 
                99. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  98,  sono
          agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto
          di investimento  iniziale  come  definito  all'articolo  2,
          punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n.  651/2014  della
          Commissione, del 17  giugno  2014,  relativi  all'acquisto,
          anche  mediante  contratti  di  locazione  finanziaria,  di
          macchinari,  impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a
          strutture  produttive  gia'   esistenti   o   che   vengono
          impiantate nel territorio. 
                100. L'agevolazione non si applica  ai  soggetti  che
          operano    nei    settori    dell'industria    siderurgica,
          carbonifera,  della   costruzione   navale,   delle   fibre
          sintetiche, dei trasporti e delle relative  infrastrutture,
          della produzione e della distribuzione di energia  e  delle
          infrastrutture energetiche, nonche' ai settori  creditizio,
          finanziario e assicurativo. L'agevolazione,  altresi',  non
          si applica alle imprese in difficolta' come definite  dalla
          comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01,  del
          31 luglio 2014. 
                101. Il credito d'imposta e' commisurato  alla  quota
          del costo complessivo dei beni indicati nel comma  99,  nel
          limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di  3
          milioni di euro per le piccole imprese, di  10  milioni  di
          euro per le medie imprese e di 15 milioni di  euro  per  le
          grandi imprese. Per gli  investimenti  effettuati  mediante
          contratti di locazione  finanziaria,  si  assume  il  costo
          sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale  costo
          non comprende le spese di manutenzione. 
                102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti  de
          minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
          medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che  tale
          cumulo  non  porti   al   superamento   dell'intensita'   o
          dell'importo  di  aiuto  piu'  elevati   consentiti   dalle
          pertinenti discipline europee di riferimento. 
                103. I soggetti che intendono avvalersi  del  credito
          d'imposta   devono   presentare   apposita    comunicazione
          all'Agenzia delle  entrate.  Le  modalita',  i  termini  di
          presentazione  e  il  contenuto  della  comunicazione  sono
          stabiliti  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          medesima, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          pubblicazione   della   presente   legge   nella   Gazzetta
          Ufficiale. L'Agenzia delle entrate  comunica  alle  imprese
          l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta. 
                104.   Il   credito   d'imposta    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui  e'
          stato effettuato  l'investimento  e  deve  essere  indicato
          nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
          d'imposta di maturazione del credito e nelle  dichiarazioni
          dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a
          quello nel quale se  ne  conclude  l'utilizzo.  Al  credito
          d'imposta non si applica il limite di cui  all'articolo  1,
          comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non  entrano
          in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
          quello della loro acquisizione o  ultimazione,  il  credito
          d'imposta e' rideterminato  escludendo  dagli  investimenti
          agevolati il costo dei beni non entrati  in  funzione.  Se,
          entro il quinto periodo d'imposta successivo a  quello  nel
          quale sono entrati  in  funzione,  i  beni  sono  dismessi,
          ceduti   a   terzi,   destinati   a   finalita'    estranee
          all'esercizio dell'impresa  ovvero  destinati  a  strutture
          produttive  diverse  da  quelle  che  hanno  dato   diritto
          all'agevolazione, il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
          escludendo dagli investimenti agevolati il costo  dei  beni
          anzidetti. 
                Per i beni acquisiti  in  locazione  finanziaria,  le
          disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se
          non viene esercitato  il  riscatto.  Il  credito  d'imposta
          indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
          secondo le disposizioni del presente  comma  e'  restituito
          mediante versamento da eseguire entro il termine  stabilito
          per il versamento a saldo dell'imposta sui  redditi  dovuta
          per il periodo d'imposta in cui si  verificano  le  ipotesi
          ivi indicate. 
                106. Qualora, a seguito dei controlli, sia  accertata
          l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
          per il mancato rispetto delle  condizioni  richieste  dalla
          norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi  sulla
          base dei  quali  e'  stato  determinato  l'importo  fruito,
          l'Agenzia delle entrate provvede al recupero  del  relativo
          importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti  dalla
          legge. 
                107. L'agevolazione di cui ai commi da 98  a  106  e'
          concessa  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle   condizioni
          previsti   dal   regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
          Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,   e   in   particolare
          dall'articolo 14 del medesimo regolamento,  che  disciplina
          gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. 
                108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a  107  sono
          valutati in 617 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467  milioni  di
          euro   per   l'anno   2023;   i   predetti   importi   sono
          corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di  spesa
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai predetti  oneri  si  fa  fronte  per  250
          milioni di  euro  annui,  relativamente  alle  agevolazioni
          concesse alle piccole  e  medie  imprese,  a  valere  sulle
          risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
          programma operativo  nazionale  «Imprese  e  Competitivita'
          2014/ 2020» e nei programmi  operativi  relativi  al  Fondo
          europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)  2014/2020   delle
          regioni in cui  si  applica  l'incentivo.  A  tal  fine  le
          predette risorse sono annualmente versate  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato.  Le  amministrazioni  titolari  dei
          predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato gli importi, europei e nazionali,  riconosciuti
          a titolo  di  credito  d'imposta  dall'Unione  europea,  da
          versare all'entrata del bilancio dello  Stato.  Nelle  more
          della    conclusione    della     procedura     finalizzata
          all'individuazione   delle   risorse,   alla    regolazione
          contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai  sensi  del
          presente comma si provvede mediante anticipazioni a  carico
          delle  disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione   di   cui
          all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.  183.  Le
          risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo,  per
          la  parte  relativa  all'Unione  europea,  a   valere   sui
          successivi   accrediti   delle    corrispondenti    risorse
          dell'Unione  europea  in  favore   dei   citati   programmi
          operativi e, per la parte di cofinanziamento  nazionale,  a
          valere  sulle  corrispondenti  quote   di   cofinanziamento
          nazionale   riconosciute   a   seguito    delle    predette
          rendicontazioni di spesa.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   9-bis   del
          decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 recante:  "Disposizioni
          urgenti per il contrasto della scarsita' idrica  e  per  il
          potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"
          convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n.
          68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2023,
          n. 136, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  9-bis  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          genetica agraria). - 1. Per consentire lo svolgimento delle
          attivita' di ricerca presso siti sperimentali  autorizzati,
          a  sostegno   di   produzioni   vegetali   con   migliorate
          caratteristiche  qualitative  e  nutrizionali,  nonche'  di
          produzioni vegetali  in  grado  di  rispondere  in  maniera
          adeguata a condizioni di scarsita' idrica e in presenza  di
          stress ambientali  e  biotici  di  particolare  intensita',
          nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea,  di
          una  disciplina  organica  in   materia,   l'autorizzazione
          all'emissione   deliberata   nell'ambiente   di   organismi
          prodotti  con  tecniche  di   editing   genomico   mediante
          mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini  sperimentali
          e scientifici e' soggetta, fino al 31 dicembre  2025,  alle
          disposizioni di cui al presente articolo. 
                2.  La  richiesta  di  autorizzazione  e'  notificata
          all'autorita' nazionale competente di  cui  all'articolo  2
          del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.  L'autorita'
          nazionale competente, entro dieci  giorni  dal  ricevimento
          della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui
          all'articolo 5, comma 2, lettera a), del  medesimo  decreto
          legislativo, trasmette copia della  notifica  al  Ministero
          della  salute,   al   Ministero   dell'agricoltura,   della
          sovranita' alimentare e delle foreste e a  ogni  regione  e
          provincia  autonoma  interessata.   L'autorita'   nazionale
          competente  invia   copia   della   notifica   all'Istituto
          superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca   ambientale
          (ISPRA), che svolge i compiti della  soppressa  Commissione
          interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6  del
          citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA,  entro
          i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione
          della richiesta ed esprime il proprio parere  all'autorita'
          nazionale   competente   e   alle   altre   amministrazioni
          interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del  parere
          dell'ISPRA,  l'autorita'  nazionale  competente  adotta  il
          provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura e'
          data comunicazione alle regioni e  alle  province  autonome
          interessate. 
                3.  Per  ogni  eventuale  successiva   richiesta   di
          autorizzazione  riguardante  l'emissione  di  un   medesimo
          organismo, gia'  autorizzato  nell'ambito  di  un  medesimo
          progetto di ricerca,  e'  ammesso  il  riferimento  a  dati
          forniti in notifiche precedenti o ai risultati  relativi  a
          emissioni precedenti. 
                4. All'esito di ciascuna emissione  e  alle  scadenze
          eventualmente fissate nel provvedimento  di  autorizzazione
          di cui al comma 2, il soggetto  notificante  trasmette  una
          relazione al  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica   e   al   Ministero   dell'agricoltura,   della
          sovranita' alimentare e  delle  foreste,  che  adottano  un
          parere  relativo  ai  risultati  della  sperimentazione  da
          inoltrare al soggetto notificante e  alle  regioni  e  alle
          province autonome interessate. 
                5.  Per  l'autorizzazione  all'emissione   deliberata
          nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing
          genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi  a
          fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo
          non si applica quanto previsto dall'articolo  8,  commi  2,
          lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.
          224. 
                6. Alle disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32,  33,
          commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
          224. 
                7. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta l'articolo 2, commi 1 e 3,  l'articolo  6,
          comma 6 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 14 dicembre 2001, n. 454,  recante  il  Regolamento
          concernente  le  modalita'  di  gestione  dell'agevolazione
          fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli,
          orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
          e  nella   florovivaistica,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 31 dicembre 2001, n. 302: 
                «Art. 2 (Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione
          all'agevolazione). - 1. L'agevolazione di cui  all'articolo
          1 compete ai seguenti soggetti: 
                  a) esercenti le attivita'  richiamate  all'articolo
          1, comma 1, iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
          decreto legislativo 30 aprile 1998,  n.  173  nel  registro
          delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
          1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°  dicembre
          1999, n. 503; 
                  b) cooperative,  parimenti  iscritte  nel  registro
          delle imprese,  costituite  tra  i  soggetti  di  cui  alla
          lettera a), per lo svolgimento  in  comune  delle  medesime
          attivita' connesse all'esercizio delle singole imprese; 
                  c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche; 
                  d) consorzi di bonifica e di irrigazione; 
                  e) imprese  agromeccaniche  iscritte  nel  registro
          delle imprese. 
                2. (omissis) 
                3. Per usufruire  delle  agevolazioni,  entro  il  30
          giugno di ciascun anno, i soggetti  indicati  al  comma  1,
          lettera  a)  presentano,  anche  per   il   tramite   delle
          organizzazioni di categoria, all'ufficio  incaricato  dalla
          regione o dalle province autonome di Trento e  Bolzano  del
          servizio relativo all'impiego di carburanti  agevolati  per
          l'agricoltura,  d'ora   in   avanti   denominato   "ufficio
          regionale o provinciale", competente in base all'ubicazione
          dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati: 
                  a) le proprie generalita' ed il relativo  domicilio
          o, se trattasi di persona  giuridica,  la  denominazione  o
          ragione  sociale,  la  sede  legale  di  essa,  nonche'  le
          generalita' del rappresentante legale; 
                  b) il codice fiscale e la partita I.V.A.; 
                  c) gli estremi di  iscrizione  nel  registro  delle
          imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole; 
                  d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative
          attrezzature che intendono utilizzare  specificandone,  per
          quelle soggette ad immatricolazione, il numero della  targa
          e, per quelle non soggette ad immatricolazione,  il  numero
          del telaio o del motore e, nel caso in cui esse  non  siano
          di  proprieta'  dell'azienda,  anche  le  generalita'   del
          proprietario delle stesse; 
                  e) le macchine operatrici di  cui  all'articolo  1,
          comma 3, che si intendono utilizzare  per  lavori  agricoli
          indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d),  anche  il
          tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo; 
              f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonche' la
          ripartizione delle colture su di essa praticate; 
                  g)  la  dichiarazione  dei  lavori  connessi   alle
          attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, che si  intendono
          eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici
          o quantita' su cui intervenire, con distinta indicazione di
          quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche,
          riservandosi  di  indicare,  in  fase  di   rendicontazione
          annuale,   le   generalita'   del   titolare   dell'impresa
          incaricata, nonche' la ragione sociale e la  relativa  sede
          legale. 
                Devono   altresi'    risultare    distintamente    le
          lavorazioni, anche stagionali, eseguite  con  l'impiego  di
          energia   elettrica,   nonche'   le   lavorazioni,    anche
          stagionali, per le  quali  sono  stati  impiegati  gli  oli
          minerali   indicati   all'articolo   1,   comma   1,    con
          l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro
          titolo, ovvero combustibili diversi, affinche' se ne  tenga
          conto nella determinazione dei  quantitativi  spettanti  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 1.» 
              «Art.  6  (Tenuta   del   libretto   di   controllo   e
          dichiarazione di avvenuto Impiego negli usi  agevolati).  -
          (omissis) 
                6.  Entro  il  30  giugno  dell'anno  successivo,   i
          soggetti titolari  del  libretto  di  controllo  presentano
          all'ufficio regionale o provinciale, anche per  il  tramite
          delle organizzazioni di  categoria,  una  dichiarazione  di
          avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per  i
          quali   erano   stati   richiesti    in    cui    indicano,
          complessivamente, i quantitativi  utilizzati  nei  suddetti
          impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene conto in
          sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 1, nonche' le  lavorazioni  eseguite
          in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le
          generalita' dei titolari, la  ragione  sociale  e  la  sede
          legale.». 
              - Il  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  recante
          «Misure urgenti per il contenimento dei costi  dell'energia
          elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
          rinnovabili e per il rilancio delle politiche  industriali»
          e' convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
          2022, n. 34, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28
          aprile 2022, n. 98.