Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  al  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
  regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «1-quater. Al fine di  incentivare  l'ampliamento  dell'offerta
abitativa limitando il consumo di  nuovo  suolo,  gli  interventi  di
recupero dei  sottotetti  sono  comunque  consentiti,  nei  limiti  e
secondo le procedure previsti dalla  legge  regionale,  anche  quando
l'intervento di recupero non  consenta  il  rispetto  delle  distanze
minime tra  gli  edifici  e  dai  confini,  a  condizione  che  siano
rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione
dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella
superficie, all'area del sottotetto,  come  delimitata  dalle  pareti
perimetrali, e che sia  rispettata  l'altezza  massima  dell'edificio
assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione.  Resta  fermo
quanto previsto dalle leggi regionali piu' favorevoli»)); 
    a) all'articolo 6, comma 1: 
  ((1) alla lettera b-bis), primo periodo, le  parole:  «o  di  logge
rientranti all'interno dell'edificio» sono sostituite dalle seguenti:
«, di logge rientranti all'interno dell'edificio o  di  porticati,  a
eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da  diritti  di
uso  pubblico  o   collocati   nei   fronti   esterni   dell'edificio
prospicienti aree pubbliche»;)) 
      2) dopo la lettera b-bis), e' inserita la seguente: 
        «b-ter) le opere  di  protezione  dal  sole  e  dagli  agenti
atmosferici la cui struttura  principale  sia  costituita  da  tende,
tende  da  sole,  tende  da  esterno,  ((tende   a   pergola,   anche
bioclimatiche, con telo retrattile,))  anche  impermeabile,  ((ovvero
con elementi)) di protezione solare mobili o regolabili,  e  che  sia
addossata o annessa agli immobili o alle  unita'  immobiliari,  anche
con  strutture  fisse  necessarie  al   sostegno   e   all'estensione
dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente  lettera  non
possono determinare la creazione di uno  spazio  stabilmente  chiuso,
con conseguente variazione di volumi e  di  superfici,  devono  avere
caratteristiche  tecnico-costruttive  e  profilo  estetico  tali   da
ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro  apparente  e  devono
armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;»; 
    b) all'articolo 9-bis, comma 1-bis: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «la stessa  o  da  quello»
sono inserite le seguenti: «((, rilasciato o assentito,))» le parole:
«l'intero immobile ((o unita' immobiliare,))» sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'intero  immobile  o  l'intera  unita'  immobiliare,  ((a
condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio  del
medesimo, abbia verificato la legittimita' dei titoli pregressi)),»; 
      2) dopo il primo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:  «Sono
ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o
formati in applicazione delle ((disposizioni  di  cui  agli  articoli
34-ter)), 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o
oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile  o
dell'unita' immobiliare  concorrono,  altresi',  il  pagamento  delle
sanzioni previste dagli articoli 33, 34, ((37, commi 1, 3, 5 e 6)), e
38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis.»; 
      3) al comma  1-bis,  terzo  periodo,  le  parole:  «al  secondo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto periodo»  ((e  le
parole: «non sia disponibile copia» sono sostituite  dalle  seguenti:
«non siano disponibili la copia o gli estremi»)); 
  ((b-bis) all'articolo 9-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
  «1-ter. Ai fini della dimostrazione  dello  stato  legittimo  delle
singole unita' immobiliari non  rilevano  le  difformita'  insistenti
sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice
civile.  Ai  fini   della   dimostrazione   dello   stato   legittimo
dell'edificio non rilevano le difformita'  insistenti  sulle  singole
unita' immobiliari dello stesso»; 
    b-ter) all'articolo  10,  comma  2,  sono  premesse  le  seguenti
parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo  23-ter,  comma
1-quinquies,»;)) 
    c) all'articolo 23-ter: 
  ((01) al comma 1 e' premesso il  seguente  periodo:  «Ai  fini  del
presente articolo,  il  mutamento  della  destinazione  d'uso  di  un
immobile o di una singola unita' immobiliare si considera senza opere
se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere  da
eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6»;)) 
      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso  della  singola
unita' immobiliare all'interno della stessa categoria  funzionale  e'
sempre consentito, nel rispetto delle  normative  di  settore,  ferma
restando la possibilita' per gli strumenti  urbanistici  comunali  di
fissare specifiche condizioni. 
        1-ter.  Sono,  altresi',  sempre  ammessi  il  mutamento   di
destinazione d'uso tra le categorie funzionali di  cui  al  comma  1,
lettere a), a-bis), b)  e  c),  di  una  singola  unita'  immobiliare
ubicata in immobili  ricompresi  nelle  zone  A),  B)  e  C)  di  cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2  aprile
1968, n. 1444, ovvero nelle zone  equipollenti  come  definite  dalle
leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di  cui  al
comma 1-quater e delle normative  di  settore  e  ferma  restando  la
possibilita'  per  gli  strumenti  urbanistici  comunali  di  fissare
specifiche condizioni. 
        1-quater. Per le singole unita' immobiliari, il mutamento  di
destinazione d'uso di cui al comma 1-ter e' sempre consentito,  ferma
restando la possibilita' per gli strumenti  urbanistici  comunali  di
fissare  specifiche  condizioni,  ((inclusa  la  finalizzazione   del
mutamento alla forma di utilizzo)) dell'unita' immobiliare conforme a
quella   prevalente   nelle   altre   unita'   immobiliari   presenti
nell'immobile. ((Nei casi di cui al comma 1-ter,  il  mutamento))  di
destinazione d'uso non e' assoggettato all'obbligo di reperimento  di
ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444((,)) e  dalle
disposizioni di legge  regionale,  ne'  al  vincolo  della  dotazione
minima obbligatoria ((di parcheggi)) previsto dalla legge  17  agosto
1942, n. 1150. ((Resta fermo, nei limiti di  quanto  stabilito  dalla
legislazione regionale, ove previsto,  il  pagamento  del  contributo
richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Per  le  unita'
immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio
di destinazione d'uso e' disciplinato dalla  legislazione  regionale,
che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali  possono
individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi  da
1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unita' immobiliari  poste
al primo piano fuori terra o seminterrate. 
  1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di
destinazione d'uso e' soggetto al rilascio dei seguenti titoli: 
  a) nei casi di cui al primo periodo del comma  1,  la  segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge  7
agosto 1990, n. 241; 
          b) nei restanti casi, il titolo richiesto per  l'esecuzione
delle opere necessarie al  mutamento  di  destinazione  d'uso,  fermo
restando che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione  di  opere
riconducibili all'articolo 6-bis, si procede ai sensi  della  lettera
a)»; 
  2) al comma 3: 
  2.1) il primo e il secondo periodo sono  sostituiti  dal  seguente:
«Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi  di  cui  al
presente articolo, che trovano in  ogni  caso  applicazione  diretta,
fatta salva la possibilita' per  le  regioni  medesime  di  prevedere
livelli ulteriori di semplificazione»; 
  2.2)  al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «il  mutamento  della
destinazione  d'uso»  sono  inserite  le  seguenti:  «di  un   intero
immobile» e le parole:  «sempre  consentito»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di  cui
al comma 1-quinquies»; 
  c-bis) all'articolo 24, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis.  Nelle  more  della  definizione  dei  requisiti   di   cui
all'articolo 20, comma 1-bis,  ai  fini  della  certificazione  delle
condizioni  di   cui   al   comma   1   del   presente   articolo   e
dell'acquisizione   dell'assenso   da   parte    dell'amministrazione
competente,  fermo  restando  il  rispetto  degli   altri   requisiti
igienico-sanitari previsti dalla normativa  vigente,  il  progettista
abilitato e' autorizzato ad asseverare la  conformita'  del  progetto
alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi: 
  a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino
al limite massimo di 2,40 metri; 
  b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva  dei
servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di  20
metri quadrati, per una persona, e inferiore  a  38  metri  quadrati,
fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone. 
  5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis puo' essere  resa  ove
sia soddisfatto il requisito dell'adattabilita',  in  relazione  alle
specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e
sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 
  a) i locali siano situati in edifici  sottoposti  a  interventi  di
recupero  edilizio   e   di   miglioramento   delle   caratteristiche
igienico-sanitarie; 
  b) sia contestualmente presentato un progetto  di  ristrutturazione
con soluzioni alternative atte a garantire, in  relazione  al  numero
degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie  dell'alloggio,
ottenibili prevedendo una maggiore  superficie  dell'alloggio  e  dei
vani abitabili ovvero la  possibilita'  di  un'adeguata  ventilazione
naturale favorita dalla dimensione e tipologia  delle  finestre,  dai
riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di  ventilazione
naturale ausiliari. 
  5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di  altezza  minima  e
superficie minima dei locali previste a legislazione vigente»; 
  c-ter) all'articolo 31, comma 3, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Il termine di cui al primo periodo  puo'  essere  prorogato
con atto motivato del comune fino a un  massimo  di  duecentoquaranta
giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti
residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione  o  di
assoluto bisogno o di gravi situazioni  di  disagio  socio-economico,
che rendano inesigibile il rispetto di tale termine»;)) 
    d) all'articolo 31, comma 5: 
      1) al primo periodo, dopo le parole:  «interessi  urbanistici,»
sono inserite le seguenti:  «culturali,  paesaggistici,»  e  dopo  le
parole: «dell'assetto  idrogeologico»  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: «((previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta
comunque  denominati))  delle  amministrazioni  competenti  ai  sensi
dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
      2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: 
        «Nei  casi  in  cui  l'opera  non  contrasti  con   rilevanti
interessi urbanistici,  culturali,  paesaggistici,  ambientali  o  di
rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, ((previa acquisizione
degli assensi, concerti o  nulla  osta  comunque  denominati))  delle
amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della  legge
n. 241 del 1990, puo', altresi', provvedere all'alienazione del  bene
e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto  alla
effettiva rimozione ((delle opere abusive da parte dell'acquirente)).
E'  preclusa  la  partecipazione  del  responsabile  dell'abuso  alla
procedura  di  alienazione.  Il  valore   venale   dell'immobile   e'
determinato ((dai  competenti  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate))
tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.»; 
  ((d-bis)  all'articolo  32,  comma  3,  il   secondo   periodo   e'
soppresso;)) 
    e) all'articolo 34, comma 2, le  parole:  «doppio  del  costo  di
produzione» sono sostituite dalle  seguenti:  «triplo  del  costo  di
produzione», e le parole: «doppio del valore venale» sono  sostituite
dalle seguenti: «triplo del valore venale»; 
    f) all'articolo 34-bis: 
      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Per gli interventi  realizzati  entro  il  24  maggio
2024,  il  mancato  rispetto  dell'altezza,  dei   distacchi,   della
cubatura, della superficie coperta e di ogni  altro  parametro  delle
singole unita' immobiliari non  costituisce  violazione  edilizia  se
contenuto entro i limiti: 
          a) del 2 per  cento  delle  misure  previste  ((nel  titolo
abilitativo))  per  le  unita'  immobiliari  con   superficie   utile
superiore ai 500 metri quadrati; 
          b) del  3  per  cento  delle  misure  previste  nel  titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie  utile  compresa
tra i 300 e i 500 metri quadrati; 
          c) del  4  per  cento  delle  misure  previste  nel  titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie  utile  compresa
tra i 100 e i 300 metri quadrati; 
          d) del  5  per  cento  delle  misure  previste  nel  titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile  inferiore
ai 100 metri quadrati. 
  ((d-bis)  del  6  per  cento  delle  misure  previste  nel   titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile  inferiore
ai 60 metri quadrati.)) 
        1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di  cui  al
comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie  assentita  con  il
titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al
netto  di  eventuali  frazionamenti   dell'immobile   o   dell'unita'
immobiliare eseguiti nel corso del tempo. ((Gli scostamenti di cui al
comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le  misure
minime individuate dalle disposizioni in materia  di  distanze  e  di
requisiti igienico-sanitari))»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Per gli interventi  realizzati  entro  il  24  maggio
2024, costituiscono inoltre  tolleranze  esecutive  ai  sensi  e  nel
rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento
dell'edificio, la mancata realizzazione  di  elementi  architettonici
non strutturali,  le  irregolarita'  esecutive  di  muri  esterni  ed
interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la  difforme
esecuzione  di  opere  rientranti  nella  nozione   di   manutenzione
ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e  gli  errori
materiali di rappresentazione progettuale delle opere.»; 
      3) al comma 3, le parole: «ai commi  1  e  2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al presente articolo»; 
      4) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. Per le unita' immobiliari ubicate nelle zone sismiche
di cui all'articolo 83, ad eccezione di  quelle  a  bassa  sismicita'
all'uopo indicate nei decreti di  cui  all'articolo  83,  il  tecnico
attesta altresi' che gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del  capo  IV  della
parte II. Tale  attestazione,  ((riferita  al  rispetto  delle  norme
tecniche per le costruzioni vigenti al  momento  della  realizzazione
dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis,
comma 2, corredata  della  documentazione))  tecnica  sull'intervento
predisposta sulla base del contenuto minimo  richiesto  dall'articolo
93, comma 3, e' trasmessa allo  sportello  unico  per  l'acquisizione
dell'autorizzazione  dell'ufficio  tecnico   regionale   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 94,  ovvero  per  l'esercizio  delle
modalita'  di  controllo  ((previste))   dalle   regioni   ai   sensi
dell'articolo   94-bis,   comma   5,   per   le    difformita'    che
((costituiscono)) interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza
di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis.  Il
tecnico abilitato  allega  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  3
l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma  2,  o  l'attestazione
circa il decorso dei termini del  procedimento  rilasciata  ai  sensi
dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in  caso  di  difformita'  che
costituiscono interventi di minore rilevanza o  privi  di  rilevanza,
una  dichiarazione  asseverata  circa  il  decorso  del  termine  del
procedimento per i controlli regionali in  assenza  di  richieste  di
integrazione documentale o istruttorie inevase e  di  esito  negativo
dei controlli stessi. 
        3-ter.  L'applicazione  delle  disposizioni   contenute   nel
presente articolo non puo' comportare  limitazione  dei  diritti  dei
terzi.»; 
  ((f-bis) dopo l'articolo 34-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 34-ter (L) - (Casi  particolari  di  interventi  eseguiti  in
parziale difformita' dal titolo). - 1. Gli interventi realizzati come
varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformita'  dal
titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore  della  legge
28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi  di  cui
all'articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalita'  di
cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo  la
normativa di settore. 
  2. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui  al  comma  1  e'
provata mediante la documentazione di cui all'articolo  9-bis,  comma
1-bis, quarto e quinto periodo.  Nei  casi  in  cui  sia  impossibile
accertare  l'epoca  di  realizzazione  della  variante  mediante   la
documentazione indicata nel  primo  periodo,  il  tecnico  incaricato
attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la
propria responsabilita'. In caso di dichiarazione falsa o mendace  si
applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste  dal  capo  VI
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  3. Nei casi di cui al comma 1,  il  responsabile  dell'abuso  o  il
proprietario   dell'immobile   possono   regolarizzare   l'intervento
mediante presentazione di  una  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' e il  pagamento,  a  titolo  di  oblazione,  di  una  somma
determinata ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 5. L'amministrazione
competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo  19,  comma  3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche  nel  caso  in  cui  accerti
l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione  delle  opere.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36-bis, commi 4 e 6.
Per  gli  interventi  di  cui  al  comma  1  eseguiti  in  assenza  o
difformita'  dall'autorizzazione  paesaggistica  resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 36-bis, comma 5-bis. 
  4. Le parziali difformita',  realizzate  durante  l'esecuzione  dei
lavori oggetto di  un  titolo  abilitativo,  accertate  all'esito  di
sopralluogo o  ispezione  dai  funzionari  incaricati  di  effettuare
verifiche di  conformita'  edilizia,  rispetto  alle  quali  non  sia
seguito un ordine di demolizione o di riduzione  in  pristino  e  sia
stata rilasciata la certificazione di abitabilita'  o  di  agibilita'
nelle  forme  previste  dalla  legge,  non   annullabile   ai   sensi
dell'articolo 21-nonies della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  sono
soggette,  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  34,   alla
disciplina  delle  tolleranze   costruttive   di   cui   all'articolo
34-bis»;)) 
    g) all'articolo 36: 
      1) al comma 1, le parole: «in assenza di permesso di costruire,
o  in  difformita'  da  esso,  ovvero  in  assenza  di   segnalazione
certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 23,
comma 01, o in difformita' da essa» sono sostituite  dalle  seguenti:
«in assenza di permesso di costruire ((o in totale difformita'  nelle
ipotesi di cui all'articolo 31  ovvero  in  assenza  di  segnalazione
certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 23,
comma 01, o in totale difformita' da essa» e le  parole:  «34,  comma
1,» sono soppresse)); 
      2) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
      3) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Accertamento  di
conformita'  nelle  ipotesi  di  assenza   di   titolo   ((o   totale
difformita'))»; 
    h) dopo l'articolo 36, e' inserito il seguente: 
      «Art. 36-bis (L) ( ((Accertamento di conformita' nelle  ipotesi
di parziali difformita' e di variazioni essenziali)) ). - 1. In  caso
di interventi realizzati in  parziale  difformita'  dal  permesso  di
costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attivita'  nelle
ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in  assenza  o  in  difformita'
dalla segnalazione certificata di inizio attivita' nelle  ipotesi  di
cui  all'articolo  37,  fino  alla  scadenza  dei  termini   di   cui
all'articolo 34, comma 1((,)) e comunque fino  all'irrogazione  delle
sanzioni amministrative, il  responsabile  dell'abuso  ((o  l'attuale
proprietario  dell'immobile))  possono  ottenere   il   permesso   di
costruire  e  presentare  la  segnalazione  certificata   di   inizio
attivita'  in  sanatoria  se  l'intervento  risulti   conforme   alla
disciplina urbanistica vigente al momento della  presentazione  della
domanda, nonche' ai requisiti prescritti  dalla  disciplina  edilizia
vigente  al  momento  della  realizzazione.  ((Le  disposizioni   del
presente articolo si applicano anche alle  variazioni  essenziali  di
cui all'articolo 32.)) 
      2. Il permesso presentato ai sensi  del  comma  1  puo'  essere
rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di  cui  all'articolo
5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il
termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di  cui  al
secondo periodo ((del  presente  comma)).  In  sede  di  esame  delle
richieste  di  permesso  in  sanatoria  lo   sportello   unico   puo'
condizionare il rilascio del  provvedimento  alla  realizzazione,  da
parte del richiedente, degli interventi edilizi,  anche  strutturali,
necessari per assicurare  l'osservanza  della  normativa  tecnica  di
settore relativa ai requisiti di sicurezza, e  alla  rimozione  delle
opere che non possono essere sanate ai sensi del  presente  articolo.
Per le segnalazioni certificate di  inizio  attivita'  presentate  ai
sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di
cui  al  secondo  periodo  ((del  presente  comma))  le   misure   da
prescrivere ai sensi dell'articolo 19,  comma  3,  secondo,  terzo  e
quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che  costituiscono
condizioni per la formazione del titolo. 
      3. La richiesta del permesso di  costruire  o  la  segnalazione
certificata di inizio attivita' in sanatoria sono accompagnate  dalla
dichiarazione  del  professionista  abilitato  che   ((attesta))   le
necessarie conformita'. Per la conformita' edilizia, la dichiarazione
e' resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento  della
realizzazione    dell'intervento.    L'epoca     di     realizzazione
dell'intervento  e'  provata  mediante  la  documentazione   di   cui
all'articolo 9-bis, comma 1-bis, ((quarto  e  quinto))  periodo.  Nei
casi in  cui  sia  impossibile  accertare  l'epoca  di  realizzazione
dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo
((del presente comma)), il tecnico  incaricato  attesta  la  data  di
realizzazione  con  propria  dichiarazione  e  sotto   ((la   propria
responsabilita')). In  caso  di  dichiarazione  falsa  o  mendace  si
applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste  dal  capo  VI
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  ((3-bis. Per gli  immobili  ubicati  nelle  zone  sismiche  di  cui
all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa  sismicita'  all'uopo
indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in
quanto  compatibili,  le  disposizioni  dell'articolo  34-bis,  comma
3-bis.)) 
      4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano  eseguiti  in
assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente
o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorita'  preposta  alla
gestione  del  vincolo   apposito   parere   vincolante   in   merito
all'accertamento della compatibilita' paesaggistica  dell'intervento,
((anche in caso di lavori che abbiano  determinato  la  creazione  di
superfici utili o volumi ovvero l'aumento  di  quelli  legittimamente
realizzati)). L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda entro
il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante
della soprintendenza da  rendersi  entro  il  termine  perentorio  di
novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di  cui  al
secondo periodo, ((si intende  formato  il  silenzio-assenso  e))  il
dirigente o responsabile dell'ufficio  provvede  autonomamente.  ((Le
disposizioni del presente comma si applicano anche nei  casi  in  cui
gli interventi di cui al  comma  1  risultino  incompatibili  con  il
vincolo  paesaggistico  apposto  in   data   successiva   alla   loro
realizzazione.)) 
      5. Il rilascio del permesso e la  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo
di oblazione, di ((un importo: 
  a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso  di
gratuita' a norma di legge,  determinato  in  misura  pari  a  quella
prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in  caso  di
interventi  realizzati  in  parziale  difformita'  dal  permesso   di
costruire, nelle ipotesi  di  cui  all'articolo  34,  e  in  caso  di
variazioni essenziali ai  sensi  dell'articolo  32.  Non  si  applica
l'incremento del 20 per cento nei casi in  cui  l'intervento  risulti
conforme alla disciplina  urbanistica  ed  edilizia  vigente  sia  al
momento della  realizzazione  dello  stesso,  sia  al  momento  della
presentazione della domanda; 
        b)  pari   al   doppio   dell'aumento   del   valore   venale
dell'immobile  valutato  dai  competenti  uffici  dell'Agenzia  delle
entrate,  in   una   misura,   determinata   dal   responsabile   del
procedimento, non inferiore a 1.032 euro e  non  superiore  a  10.328
euro ove l'intervento sia  eseguito  in  assenza  della  segnalazione
certificata di inizio attivita' o in difformita' da essa, nei casi di
cui all'articolo 37, e in misura non  inferiore  a  516  euro  e  non
superiore  a  5.164  euro  ove  l'intervento  risulti  conforme  alla
disciplina urbanistica ed  edilizia  vigente  sia  al  momento  della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione  della
domanda. 
  5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora  sia  accertata  la
compatibilita'  paesaggistica,  si  applica  altresi'  una   sanzione
determinata previa  perizia  di  stima  ed  equivalente  al  maggiore
importo tra il danno arrecato e il profitto  conseguito  mediante  la
trasgressione; in  caso  di  rigetto  della  domanda  si  applica  la
sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42.)) 
      6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente  o  il
responsabile  del  competente  ufficio  comunale  si  pronuncia   con
provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi  i  quali
la  richiesta  si  intende  accolta.  Alle  segnalazioni  di   inizio
attivita' presentate ai sensi ((del comma 1 si applica))  il  termine
di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7  agosto  1990,  n.
241. 
      Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui  al  primo  e
secondo  periodo  ((del  presente  comma))  sono  sospesi  fino  alla
definizione del procedimento di compatibilita' paesaggistica. Decorsi
i termini di  cui  al  primo,  secondo  e  terzo  periodo,  eventuali
successive  determinazioni  del  competente  ufficio  comunale   sono
inefficaci. Il termine e' interrotto  qualora  l'ufficio  rappresenti
esigenze istruttorie, motivate  e  formulate  in  modo  puntuale  nei
termini stessi,  e  ricomincia  a  decorrere  dalla  ricezione  degli
elementi  istruttori.  ((Nei  casi  di   cui   al   presente   comma,
l'amministrazione e' tenuta  a  rilasciare,  in  via  telematica,  su
richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso  dei  termini
del   procedimento   e   dell'intervenuta   formazione   dei   titoli
abilitativi.  Decorsi  inutilmente  dieci  giorni  dalla   richiesta,
l'istante puo' esercitare  l'azione  prevista  dall'articolo  31  del
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.))  In  caso  di  accertata
carenza  dei  requisiti  e  dei  presupposti  per  la  sanatoria,  il
dirigente o il responsabile del competente ufficio  comunale  applica
le sanzioni ((previste)) dal presente testo unico»; 
    i) all'articolo 37: 
      ((01) al comma 1,  la  parola:  «doppio»  e'  sostituita  dalla
seguente: «triplo» e le parole:  «516  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1.032 euro»;)) 
      1) il comma 4 e' abrogato; 
      2) al comma 6, le parole: «articolo 36» sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 36-bis»; 
      3) alla rubrica, le parole: «e accertamento ((di conformita'»))
sono soppresse. 
  2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 31, comma 5, ((secondo e quarto periodo,  all'articolo))
34-ter e all'articolo 36-bis, ((commi 5 e 5-bis)), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del  2001  sono
utilizzate, in misura pari ad un  terzo,  per  la  demolizione  delle
opere abusive  presenti  sul  territorio  comunale,  fatta  salva  la
ripetizione delle spese nei  confronti  del  responsabile,  ((per  il
completamento  o  la  demolizione  delle  opere  pubbliche   comunali
incompiute di cui all'articolo 44-bis del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al  medesimo  articolo
44-bis, comma 5,)) e per la realizzazione di opere e di interventi di
rigenerazione urbana, ((anche finalizzati all'incremento dell'offerta
abitativa,))  di  riqualificazione  di  aree  urbane  degradate,   di
recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani  dismessi  o  in
via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali  o
di recupero ambientale ((ovvero per il consolidamento di immobili per
la prevenzione del rischio idrogeologico)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia (Testo A), e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre  2001,  S.O.
          n. 239. 
              - Si riportano gli  articoli  2-bis  e  6,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 2-bis (L). (Deroghe in  materia  di  limiti  di
          distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza
          statale in materia di ordinamento civile con riferimento al
          diritto di proprieta' e  alle  connesse  norme  del  codice
          civile e alle disposizioni integrative,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere,
          con proprie leggi e regolamenti,  disposizioni  derogatorie
          al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile  1968,
          n. 1444, e possono  dettare  disposizioni  sugli  spazi  da
          destinare  agli   insediamenti   residenziali,   a   quelli
          produttivi, a quelli riservati alle  attivita'  collettive,
          al verde e ai parcheggi, nell'ambito  della  definizione  o
          revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un
          assetto  complessivo  e  unitario  o  di  specifiche   aree
          territoriali. 
                1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a
          orientare i comuni nella definizione di limiti di  densita'
          edilizia, altezza e distanza dei  fabbricati  negli  ambiti
          urbani consolidati del proprio territorio. 
                1-ter. In ogni caso  di  intervento  che  preveda  la
          demolizione e ricostruzione di edifici,  anche  qualora  le
          dimensioni  del  lotto  di  pertinenza  non  consentano  la
          modifica dell'area di sedime ai  fini  del  rispetto  delle
          distanze  minime  tra  gli  edifici  e  dai   confini,   la
          ricostruzione  e'  comunque  consentita  nei  limiti  delle
          distanze   legittimamente   preesistenti.   Gli   incentivi
          volumetrici  eventualmente  riconosciuti  per  l'intervento
          possono  essere  realizzati  anche  con  ampliamenti  fuori
          sagoma  e   con   il   superamento   dell'altezza   massima
          dell'edificio demolito, sempre nei  limiti  delle  distanze
          legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A  di  cui
          al decreto del Ministro per  i  lavori  pubblici  2  aprile
          1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
          normativa regionale e ai piani  urbanistici  comunali,  nei
          centri e nuclei storici consolidati e in  ulteriori  ambiti
          di  particolare  pregio  storico  e   architettonico,   gli
          interventi di demolizione e ricostruzione  sono  consentiti
          esclusivamente  nell'ambito  dei   piani   urbanistici   di
          recupero  e  di  riqualificazione   particolareggiati,   di
          competenza  comunale,  fatti  salvi  le  previsioni   degli
          strumenti di pianificazione territoriale,  paesaggistica  e
          urbanistica vigenti e i pareri  degli  enti  preposti  alla
          tutela. 
                1-quater.  Al  fine  di   incentivare   l'ampliamento
          dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo,
          gli interventi di recupero  dei  sottotetti  sono  comunque
          consentiti, nei limiti  e  secondo  le  procedure  previsti
          dalla  legge  regionale,  anche  quando   l'intervento   di
          recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra
          gli  edifici  e  dai  confini,  a  condizione   che   siano
          rispettati i limiti di  distanza  vigenti  all'epoca  della
          realizzazione  dell'edificio,  che  non   siano   apportate
          modifiche, nella forma e  nella  superficie,  all'area  del
          sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che
          sia rispettata l'altezza  massima  dell'edificio  assentita
          dal titolo che ne ha previsto la costruzione.  Resta  fermo
          quanto previsto dalle leggi regionali piu' favorevoli.» 
                «Art. 6 (L). (Attivita' edilizia libera). - (legge 28
          gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c);  legge  9  gennaio
          1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23  gennaio
          1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 25 marzo  1982,  n.  94):  1.  Fatte  salve  le
          prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici   comunali,   e
          comunque nel rispetto  delle  altre  normative  di  settore
          aventi incidenza sulla disciplina  dell'attivita'  edilizia
          e, in particolare, delle norme antisismiche, di  sicurezza,
          antincendio,   igienico-sanitarie,   di   quelle   relative
          all'efficienza   energetica,   di   tutela   dal    rischio
          idrogeologico, nonche'  delle  disposizioni  contenute  nel
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  i  seguenti
          interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
                (Omissis) 
                  b-bis)   gli   interventi   di   realizzazione    e
          installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente
          trasparenti,  cosiddette  VEPA,  dirette  ad  assolvere   a
          funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici,
          miglioramento delle prestazioni acustiche  ed  energetiche,
          riduzione    delle    dispersioni    termiche,     parziale
          impermeabilizzazione dalle  acque  meteoriche  dei  balconi
          aggettanti dal corpo  dell'edificio,  di  logge  rientranti
          all'interno dell'edificio o di porticati, a  eccezione  dei
          porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti  di  uso
          pubblico  o  collocati  nei  fronti  esterni  dell'edificio
          prospicienti aree  pubbliche,  purche'  tali  elementi  non
          configurino  spazi  stabilmente  chiusi   con   conseguente
          variazione di volumi e  di  superfici,  come  definiti  dal
          regolamento  edilizio-tipo,  che  possano  generare   nuova
          volumetria o comportare  il  mutamento  della  destinazione
          d'uso  dell'immobile  anche  da  superficie  accessoria   a
          superficie  utile.  Tali  strutture  devono  favorire   una
          naturale microaerazione che consenta la circolazione di  un
          costante  flusso  di   arieggiamento   a   garanzia   della
          salubrita'   dei   vani   interni   domestici   ed    avere
          caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali
          da  ridurre  al  minimo  l'impatto  visivo   e   l'ingombro
          apparente  e  da  non  modificare  le  preesistenti   linee
          architettoniche; 
                  b-ter) le opere di  protezione  dal  sole  e  dagli
          agenti  atmosferici  la  cui   struttura   principale   sia
          costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende
          a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile,  anche
          impermeabile, ovvero  con  elementi  di  protezione  solare
          mobili o regolabili, e che sia  addossata  o  annessa  agli
          immobili o alle unita'  immobiliari,  anche  con  strutture
          fisse necessarie al sostegno e  all'estensione  dell'opera.
          In ogni caso, le opere di cui  alla  presente  lettera  non
          possono determinare la creazione di uno spazio  stabilmente
          chiuso,  con  conseguente  variazione  di   volumi   e   di
          superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive
          e profilo estetico tali  da  ridurre  al  minimo  l'impatto
          visivo e l'ingombro apparente e  devono  armonizzarsi  alle
          preesistenti linee architettoniche; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 9-bis del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  9-bis  (Documentazione  amministrativa  e  stato
          legittimo   degli   immobili).   -   1.   Ai   fini   della
          presentazione, del rilascio o della formazione  dei  titoli
          abilitativi  previsti  dal   presente   testo   unico,   le
          amministrazioni  sono  tenute  ad  acquisire  d'ufficio   i
          documenti,  le  informazioni  e  i  dati,  compresi  quelli
          catastali,  che   siano   in   possesso   delle   pubbliche
          amministrazioni  e  non  possono  richiedere  attestazioni,
          comunque  denominate,  o  perizie   sulla   veridicita'   e
          sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati. 
                1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'
          immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo  che
          ne ha previsto la costruzione o che ne  ha  legittimato  la
          stessa  o  da  quello,  rilasciato  o  assentito   che   ha
          disciplinato   l'ultimo   intervento   edilizio   che    ha
          interessato   l'intero   immobile   o    l'intera    unita'
          immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente,
          in sede di  rilascio  del  medesimo,  abbia  verificato  la
          legittimita' dei titoli pregressi, rilasciato all'esito  di
          un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del  titolo
          abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che  ne  ha
          legittimato la stessa, integrati con gli  eventuali  titoli
          successivi che hanno abilitato  interventi  parziali.  Sono
          ricompresi tra i titoli di cui al primo  periodo  i  titoli
          rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni  di
          cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento
          delle relative sanzioni o  oblazioni.  Alla  determinazione
          dello   stato   legittimo   dell'immobile   o   dell'unita'
          immobiliare  concorrono,  altresi',  il   pagamento   delle
          sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3,  5
          e 6, e 38, e la dichiarazione di cui  all'articolo  34-bis.
          Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era
          obbligatorio acquisire il titolo abilitativo  edilizio,  lo
          stato legittimo e'  quello  desumibile  dalle  informazioni
          catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti,
          quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
          documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato,  di
          cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo
          che ha disciplinato l'ultimo  intervento  edilizio  che  ha
          interessato  l'intero  immobile   o   unita'   immobiliare,
          integrati con gli eventuali  titoli  successivi  che  hanno
          abilitato interventi parziali. Le disposizioni  di  cui  al
          quarto periodo  si  applicano  altresi'  nei  casi  in  cui
          sussista un principio di prova del titolo  abilitativo  del
          quale, tuttavia, non  siano  disponibili  la  copia  o  gli
          estremi." 
                1-ter.  Ai  fini  della  dimostrazione  dello   stato
          legittimo delle singole unita' immobiliari non rilevano  le
          difformita' insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di
          cui all'articolo 1117 del  codice  civile.  Ai  fini  della
          dimostrazione  dello  stato  legittimo  dell'edificio   non
          rilevano le difformita'  insistenti  sulle  singole  unita'
          immobiliari dello stesso.» 
              - Si riporta l'articolo 10, comma 2, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (L). (Interventi subordinati a  permesso  di
          costruire). - (legge n. 10  del  1977,  art.  1;  legge  28
          febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4): 
                (Omissis) 
                2.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          23-ter, comma  1-quinquies,  le  regioni  stabiliscono  con
          legge  quali  mutamenti,  connessi   o   non   connessi   a
          trasformazioni fisiche, dell'uso  di  immobili  o  di  loro
          parti,  sono  subordinati  a  permesso  di  costruire  o  a
          segnalazione certificata di inizio attivita'. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 23-ter del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  23-ter   (Mutamento   d'uso   urbanisticamente
          rilevante).  -  1.  Ai  fini  del  presente  articolo,   il
          mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di  una
          singola unita' immobiliare si considera senza opere se  non
          comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le  opere
          da eseguire  sono  riconducibili  agli  interventi  di  cui
          all'articolo 6. Salva diversa  previsione  da  parte  delle
          leggi  regionali,  costituisce  mutamento  rilevante  della
          destinazione d'uso ogni forma di utilizzo  dell'immobile  o
          della  singola  unita'  immobiliare  diversa,   da   quella
          originaria, ancorche' non accompagnata  dall'esecuzione  di
          opere edilizie, purche' tale da  comportare  l'assegnazione
          dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad  una
          diversa categoria funzionale tra quelle sottoelencate: 
                  a) residenziale; 
                  a-bis) turistico-ricettiva; 
                  b) produttiva e direzionale; 
                  c) commerciale; 
                  d) rurale. 
                1-bis. Il mutamento della  destinazione  d'uso  della
          singola  unita'  immobiliare   all'interno   della   stessa
          categoria funzionale e'  sempre  consentito,  nel  rispetto
          delle normative di settore, ferma restando la  possibilita'
          per  gli  strumenti   urbanistici   comunali   di   fissare
          specifiche condizioni. 
                1-ter. Sono, altresi', sempre ammessi il mutamento di
          destinazione d'uso tra le categorie funzionali  di  cui  al
          comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unita'
          immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle  zone  A),
          B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro  dei
          lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero  nelle  zone
          equipollenti  come  definite  dalle  leggi   regionali   in
          materia, nel rispetto delle  condizioni  di  cui  al  comma
          1-quater e delle normative di settore e ferma  restando  la
          possibilita' per  gli  strumenti  urbanistici  comunali  di
          fissare specifiche condizioni. 
                1-quater.  Per  le  singole  unita'  immobiliari,  il
          mutamento di destinazione d'uso di cui al  comma  1-ter  e'
          sempre consentito, ferma restando la possibilita'  per  gli
          strumenti  urbanistici  comunali  di   fissare   specifiche
          condizioni, inclusa la finalizzazione  del  mutamento  alla
          forma di utilizzo dell'unita' immobiliare conforme a quella
          prevalente  nelle   altre   unita'   immobiliari   presenti
          nell'immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento
          di destinazione d'uso non e'  assoggettato  all'obbligo  di
          reperimento di ulteriori  aree  per  servizi  di  interesse
          generale previsto  dal  decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e  dalle  disposizioni  di
          legge regionale, ne'  al  vincolo  della  dotazione  minima
          obbligatoria di parcheggi previsto dalla  legge  17  agosto
          1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto  stabilito
          dalla legislazione regionale, ove  previsto,  il  pagamento
          del contributo richiesto per gli  oneri  di  urbanizzazione
          secondaria. Per le unita' immobiliari poste al primo  piano
          fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione  d'uso
          e' disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i
          casi in cui  gli  strumenti  urbanistici  comunali  possono
          individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei
          commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unita'
          immobiliari  poste   al   primo   piano   fuori   terra   o
          seminterrate. 
              1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter,  il
          mutamento di destinazione d'uso e' soggetto al rilascio dei
          seguenti titoli: 
                  a) nei casi di cui al primo periodo  del  comma  1,
          alla segnalazione certificata di inizio  attivita'  di  cui
          all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
                  b) nei  restanti  casi,  al  titolo  richiesto  per
          l'esecuzione  delle  opere  necessarie  al   mutamento   di
          destinazione d'uso, fermo restando  che,  per  i  mutamenti
          accompagnati   dall'esecuzione   di   opere   riconducibili
          all'articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a). 
                2. La destinazione d'uso dell'immobile o  dell'unita'
          immobiliare e' quella stabilita dalla documentazione di cui
          all'articolo 9-bis, comma 1-bis. 
                3. Le regioni adeguano  la  propria  legislazione  ai
          principi di cui al presente articolo, che trovano  in  ogni
          caso applicazione diretta, fatta salva la possibilita'  per
          le regioni  medesime  di  prevedere  livelli  ulteriori  di
          semplificazione. Salva diversa previsione  da  parte  delle
          leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali,  il
          mutamento della destinazione d'uso di  un  intero  immobile
          all'interno della stessa categoria funzionale e' consentito
          subordinatamente al rilascio dei titoli  di  cui  al  comma
          1-quinquies.» 
              - Si riporta l'articolo 24, comma 5, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 24  (L).  (Agibilita').  -  (regio  decreto  27
          luglio 1934, n. 1265, articoli  220;  221,  comma  2,  come
          modificato dall'art. 70, decreto  legislativo  30  dicembre
          1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52,
          comma 1). 
                (Omissis) 
                1. La  sussistenza  delle  condizioni  di  sicurezza,
          igiene, salubrita', risparmio energetico  degli  edifici  e
          degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di
          rispetto degli  obblighi  di  infrastrutturazione  digitale
          valutate  secondo  quanto  dispone  la  normativa  vigente,
          nonche' la conformita' dell'opera al progetto presentato  e
          la sua  agibilita'  sono  attestati  mediante  segnalazione
          certificata. 
                2. Ai fini  dell'agibilita',  entro  quindici  giorni
          dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il
          soggetto titolare del permesso di costruire, o il  soggetto
          che ha presentato la segnalazione certificata di inizio  di
          attivita', o i loro successori  o  aventi  causa,  presenta
          allo  sportello  unico  per  l'edilizia   la   segnalazione
          certificata, per i seguenti interventi: 
                  a) nuove costruzioni; 
                  b)  ricostruzioni  o  sopraelevazioni,   totali   o
          parziali; 
                  c) interventi sugli edifici esistenti  che  possano
          influire sulle condizioni di cui al comma 1. 
                3. La mancata presentazione della  segnalazione,  nei
          casi indicati al comma  2,  comporta  l'applicazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. 
                4.   Ai   fini   dell'agibilita',   la   segnalazione
          certificata puo' riguardare anche: 
                  a)  singoli  edifici  o  singole   porzioni   della
          costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
          state realizzate e collaudate le  opere  di  urbanizzazione
          primaria relative all'intero intervento  edilizio  e  siano
          state  completate  e  collaudate   le   parti   strutturali
          connesse, nonche' collaudati  e  certificati  gli  impianti
          relativi alle parti comuni; 
                  b)  singole  unita'  immobiliari,   purche'   siano
          completate e  collaudate  le  opere  strutturali  connesse,
          siano certificati gli impianti e siano completate le  parti
          comuni e le opere  di  urbanizzazione  primaria  dichiarate
          funzionali  rispetto  all'edificio  oggetto  di  agibilita'
          parziale. 
                5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a
          4 e' corredata dalla seguente documentazione: 
                  a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora
          non nominato, di un professionista abilitato  che  assevera
          la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; 
                  b)  certificato  di   collaudo   statico   di   cui
          all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al  comma
          8-bis del  medesimo  articolo,  dichiarazione  di  regolare
          esecuzione resa dal direttore dei lavori; 
                  c)  dichiarazione  di   conformita'   delle   opere
          realizzate   alla   normativa   vigente   in   materia   di
          accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche
          di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82; 
                  d)  gli  estremi  dell'avvenuta  dichiarazione   di
          aggiornamento catastale; 
                  e) dichiarazione  dell'impresa  installatrice,  che
          attesta la  conformita'  degli  impianti  installati  negli
          edifici alle condizioni di sicurezza,  igiene,  salubrita',
          risparmio energetico prescritte  dalla  disciplina  vigente
          ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi; 
                  e-bis) attestazione di 'edificio  predisposto  alla
          banda ultra-larga', rilasciata da un tecnico abilitato  per
          gli impianti di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  b),
          del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  22
          gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle  Guide
          CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3 175. 
                5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti  di
          cui  all'articolo  20,   comma   1-bis,   ai   fini   della
          certificazione delle condizioni  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte
          dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto
          degli  altri  requisiti  igienico-sanitari  previsti  dalla
          normativa vigente,  il  tecnico  progettista  abilitato  e'
          autorizzato ad asseverare la conformita' del progetto  alle
          norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi: 
                  a) locali con un'altezza minima interna inferiore a
          2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri; 
                  b) alloggio monostanza, con una superficie  minima,
          comprensiva dei servizi, inferiore  a  28  metri  quadrati,
          fino al limite  massimo  di  20  metri  quadrati,  per  una
          persona, e inferiore a 38 metri quadrati,  fino  al  limite
          massimo di 28 metri quadrati, per due persone. 
                5-ter. L'asseverazione di cui  al  comma  5-bis  puo'
          essere   resa   ove   sia    soddisfatto    il    requisito
          dell'adattabilita', in relazione alle specifiche funzionali
          e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al  decreto
          del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,  e
          sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 
                  a) i locali siano situati in edifici  sottoposti  a
          interventi di recupero edilizio e  di  miglioramento  delle
          caratteristiche igienico-sanitarie; 
                  b) sia contestualmente presentato  un  progetto  di
          ristrutturazione   con   soluzioni   alternative   atte   a
          garantire, in relazione al numero degli  occupanti,  idonee
          condizioni  igienico-sanitarie  dell'alloggio,   ottenibili
          prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani
          abitabili   ovvero   la   possibilita'    di    un'adeguata
          ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia
          delle  finestre,  dai  riscontri   d'aria   trasversali   e
          dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari. 
                5-quater. Restano  ferme  le  deroghe  ai  limiti  di
          altezza minima e superficie minima dei  locali  previste  a
          legislazione vigente. 
                6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4
          puo' essere  iniziato  dalla  data  di  presentazione  allo
          sportello  unico   della   segnalazione   corredata   della
          documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19,
          commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                7. Le Regioni, le Province autonome, i  Comuni  e  le
          Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze,
          disciplinano le modalita' di effettuazione  dei  controlli,
          anche a campione e comprensivi dell'ispezione  delle  opere
          realizzate. 
                7-bis.  La  segnalazione  certificata  puo'  altresi'
          essere presentata, in assenza di lavori, per  gli  immobili
          legittimamente   realizzati   privi   di   agibilita'   che
          presentano i requisiti definiti con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro della salute, con il Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione.» 
              - Si riporta l'articolo 31, comma 5, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 31 (L).  (Interventi  eseguiti  in  assenza  di
          permesso  di  costruire,  in  totale  difformita'   o   con
          variazioni essenziali). - (legge 28 febbraio 1985,  n.  47,
          art. 7; decreto-legge 23  aprile  1985,  n.  146,  art.  2,
          convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,  n.
          298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  articoli
          107 e 109). 
                (Omissis) 
                5. L'opera acquisita e' demolita  con  ordinanza  del
          dirigente  o  del  responsabile  del   competente   ufficio
          comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
          deliberazione consiliare non  si  dichiari  l'esistenza  di
          prevalenti interessi pubblici  e  sempre  che  l'opera  non
          contrasti con rilevanti interessi  urbanistici,  culturali,
          paesaggistici,  ambientali  o  di   rispetto   dell'assetto
          idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti o
          nulla  osta  comunque  denominati   delle   amministrazioni
          competenti ai sensi  dell'articolo  17-bis  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui l'opera non  contrasti
          con    rilevanti    interessi    urbanistici,    culturali,
          paesaggistici,  ambientali  o  di   rispetto   dell'assetto
          idrogeologico,  il  comune,   previa   acquisizione   degli
          assensi, concerti o nulla osta  comunque  denominati  delle
          amministrazioni competenti ai  sensi  dell'articolo  17-bis
          della legge n. 241 del  1990,  puo',  altresi',  provvedere
          all'alienazione del bene e dell'area di sedime  determinata
          ai sensi del comma 3, nel rispetto  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15  maggio  1997,
          n. 127, condizionando  sospensivamente  il  contratto  alla
          effettiva  rimozione   delle   opere   abusive   da   parte
          dell'acquirente.  E'   preclusa   la   partecipazione   del
          responsabile dell'abuso alla procedura di  alienazione.  Il
          valore venale dell'immobile e' determinato  dai  competenti
          uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto  dei  costi
          per la rimozione delle opere abusive. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 32, comma 3, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  32  (L).  (Determinazione   delle   variazioni
          essenziali). - (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8). 
                3. Gli interventi di cui al comma  1,  effettuati  su
          immobili   sottoposti   a   vincolo   storico,   artistico,
          architettonico,  archeologico,  paesistico,  ambientale   e
          idrogeologico, nonche' su immobili ricadenti sui  parchi  o
          in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in
          totale difformita' dal permesso, ai sensi e per gli effetti
          degli articoli 31 e 44.» 
              - Si riporta l'articolo 34, comma 2, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  34  (L).  (Interventi  eseguiti  in   parziale
          difformita'  dal  permesso  di  costruire).  -  (legge   28
          febbraio 1985, n.  47,  art.  12;  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109). 
                (Omissis) 
                2. Quando la  demolizione  non  puo'  avvenire  senza
          pregiudizio  della  parte  eseguita  in   conformita',   il
          dirigente  o  il  responsabile  dell'ufficio  applica   una
          sanzione pari al triplo del costo di produzione,  stabilito
          in base alla legge 27 luglio  1978,  n.  392,  della  parte
          dell'opera  realizzata  in  difformita'  dal  permesso   di
          costruire, se ad uso residenziale, e  pari  al  triplo  del
          valore  venale,  determinato  a  cura  della  agenzia   del
          territorio, per le opere adibite ad usi diversi  da  quello
          residenziale. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 34-bis del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  34-bis  (Tolleranze  costruttive).  -  1.   Il
          mancato  rispetto  dell'altezza,   dei   distacchi,   della
          cubatura,  della  superficie  coperta  e  di   ogni   altro
          parametro delle singole unita' immobiliari non  costituisce
          violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2  per
          cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 
                1-bis. Per gli  interventi  realizzati  entro  il  24
          maggio  2024,  il  mancato   rispetto   dell'altezza,   dei
          distacchi, della cubatura, della superficie  coperta  e  di
          ogni altro parametro delle singole unita'  immobiliari  non
          costituisce  violazione  edilizia  se  contenuto  entro   i
          limiti: 
                  a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo
          abilitativo per le unita' immobiliari con superficie  utile
          superiore ai 500 metri quadrati; 
                  b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo
          abilitativo per le unita' immobiliari con superficie  utile
          compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; 
                  c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo
          abilitativo per le unita' immobiliari con superficie  utile
          compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; 
                  d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo
          abilitativo per le unita' immobiliari con superficie  utile
          inferiore ai 100 metri quadrati. 
                  d-bis) del 6 per cento delle  misure  previste  nel
          titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie
          utile inferiore ai 60 metri quadrati. 
                1-ter. Ai fini del computo della superficie utile  di
          cui al comma 1-bis, si tiene conto  della  sola  superficie
          assentita con  il  titolo  edilizio  che  ha  abilitato  la
          realizzazione  dell'intervento,  al  netto   di   eventuali
          frazionamenti  dell'immobile  o   dell'unita'   immobiliare
          eseguiti nel corso del tempo. Gli  scostamenti  di  cui  al
          comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche  per
          le misure minime individuate dalle disposizioni in  materia
          di distanze e di requisiti igienico-sanitari. 
                2. Fuori dai casi di cui al  comma  1,  limitatamente
          agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  costituiscono  inoltre
          tolleranze esecutive  le  irregolarita'  geometriche  e  le
          modifiche alle finiture degli edifici  di  minima  entita',
          nonche'  la  diversa  collocazione  di  impianti  e   opere
          interne, eseguite durante  i  lavori  per  l'attuazione  di
          titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino
          violazione della disciplina urbanistica ed edilizia  e  non
          pregiudichino l'agibilita' dell'immobile. 
                2-bis. Per gli  interventi  realizzati  entro  il  24
          maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive  ai
          sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2  il
          minore   dimensionamento    dell'edificio,    la    mancata
          realizzazione di elementi architettonici  non  strutturali,
          le irregolarita' esecutive di muri esterni ed interni e  la
          difforme ubicazione delle  aperture  interne,  la  difforme
          esecuzione   di   opere   rientranti   nella   nozione   di
          manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti  in
          cantiere  e  gli  errori  materiali   di   rappresentazione
          progettuale delle opere. 
                3.  Le  tolleranze  esecutive  di  cui  al   presente
          articolo realizzate  nel  corso  di  precedenti  interventi
          edilizi,  non   costituendo   violazioni   edilizie,   sono
          dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione
          dello stato legittimo  degli  immobili,  nella  modulistica
          relativa a  nuove  istanze,  comunicazioni  e  segnalazioni
          edilizie  ovvero  con  apposita  dichiarazione   asseverata
          allegata agli  atti  aventi  per  oggetto  trasferimento  o
          costituzione,  ovvero  scioglimento  della  comunione,   di
          diritti reali. 
                3-bis. Per le unita' immobiliari ubicate  nelle  zone
          sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di  quelle  a
          bassa sismicita'  all'uopo  indicate  nei  decreti  di  cui
          all'articolo  83,  il  tecnico  attesta  altresi'  che  gli
          interventi  di  cui  al  presente  articolo  rispettino  le
          prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della  parte
          II. Tale attestazione, ((riferita al rispetto  delle  norme
          tecniche  per  le  costruzioni  vigenti  al  momento  della
          realizzazione  dell'intervento,   fermo   restando   quanto
          previsto dall'articolo 36-bis,  comma  2,  corredata  della
          documentazione)) tecnica sull'intervento predisposta  sulla
          base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma
          3, e' trasmessa allo  sportello  unico  per  l'acquisizione
          dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale  secondo
          le  disposizioni  di  cui  all'articolo  94,   ovvero   per
          l'esercizio delle modalita' di controllo ((previste)) dalle
          regioni ai sensi dell'articolo  94-bis,  comma  5,  per  le
          difformita'  che  ((costituiscono))  interventi  di  minore
          rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma  1,  lettere
          b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato
          allega   alla   dichiarazione   di   cui   al    comma    3
          l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  94,  comma  2,   o
          l'attestazione   circa   il   decorso   dei   termini   del
          procedimento rilasciata ai sensi  dell'articolo  94,  comma
          2-bis, ovvero, in caso  di  difformita'  che  costituiscono
          interventi di minore rilevanza o privi  di  rilevanza,  una
          dichiarazione asseverata circa il decorso del  termine  del
          procedimento  per  i  controlli  regionali  in  assenza  di
          richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase
          e di esito negativo dei controlli stessi. 
              3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute  nel
          presente  articolo  non  puo'  comportare  limitazione  dei
          diritti dei terzi.». 
              - La legge  28  gennaio  1977,  n.  10  (Norme  per  la
          edificabilita' dei suoli),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 gennaio 1977, n. 27. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa (Testo  A),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n.30. 
              - Si riporta l'articolo 19,  commi  3  e  6-bis,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
                «Art.  19   (Segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita' - Scia). - (Omissis) 
                3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere  prescrivendo  le  misure  necessarie   con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso il  suddetto  termine,
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
                (Omissis). 
                6-bis. Nei casi  di  Scia  in  materia  edilizia,  il
          termine di sessanta giorni di  cui  al  primo  periodo  del
          comma  3  e'  ridotto  a   trenta   giorni.   Fatta   salva
          l'applicazione delle disposizioni di cui al comma  4  e  al
          comma 6, restano altresi' ferme  le  disposizioni  relative
          alla vigilanza  sull'attivita'  urbanistico-edilizia,  alle
          responsabilita' e alle sanzioni previste  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  dalle
          leggi regionali. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 21-nonies della citata legge  7
          agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 21-nonies (Annullamento  d'ufficio).  -  1.  Il
          provvedimento   amministrativo   illegittimo    ai    sensi
          dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al  medesimo
          articolo  21-octies,  comma  2,   puo'   essere   annullato
          d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse  pubblico,
          entro un termine  ragionevole,  comunque  non  superiore  a
          dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti  di
          autorizzazione o di  attribuzione  di  vantaggi  economici,
          inclusi i casi in cui il provvedimento si  sia  formato  ai
          sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
          destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo  ha
          emanato, ovvero  da  altro  organo  previsto  dalla  legge.
          Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione  e
          al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 
                2. E' fatta salva la possibilita'  di  convalida  del
          provvedimento  annullabile,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 
                2-bis.  I  provvedimenti  amministrativi   conseguiti
          sulla  base  di  false  rappresentazioni  dei  fatti  o  di
          dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto  di
          notorieta'  false  o  mendaci  per  effetto   di   condotte
          costituenti  reato,  accertate  con  sentenza  passata   in
          giudicato, possono  essere  annullati  dall'amministrazione
          anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al
          comma 1, fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  penali
          nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445.». 
              - Si riporta  l'articolo  36  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 36  (L).  (Accertamento  di  conformita'  nelle
          ipotesi  di  assenza  di  titolo,  totale   difformita'   o
          variazioni  essenziali).  -  1.  In  caso   di   interventi
          realizzati in assenza di permesso di costruire o in  totale
          difformita' nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero  in
          assenza di segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'
          nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale
          difformita' da essa o con variazioni essenziali, fino  alla
          scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3,  33,
          comma 1, e comunque  fino  all'irrogazione  delle  sanzioni
          amministrative, il  responsabile  dell'abuso,  o  l'attuale
          proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in
          sanatoria se l'intervento risulti conforme alla  disciplina
          urbanistica  ed  edilizia  vigente  sia  al  momento  della
          realizzazione  dello   stesso,   sia   al   momento   della
          presentazione della domanda. 
                2.  Il  rilascio  del  permesso   in   sanatoria   e'
          subordinato  al  pagamento,  a  titolo  di  oblazione,  del
          contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso
          di gratuita' a norma di legge,  in  misura  pari  a  quella
          prevista dall'articolo 16. 
                3.  Sulla  richiesta  di  permesso  in  sanatoria  il
          dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
          si  pronuncia  con  adeguata  motivazione,  entro  sessanta
          giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.» 
              - Si  riporta  l'articolo  31  di  cui  all'allegato  1
          annesso al  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104
          (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, recante delega al governo per il riordino del  processo
          amministrativo): 
                «Allegato 1 - Art. 31 (Azione avverso il  silenzio  e
          declaratoria di nullita'). - 1. Decorsi i  termini  per  la
          conclusione del procedimento amministrativo e  negli  altri
          casi  previsti  dalla  legge,  chi  vi  ha  interesse  puo'
          chiedere l'accertamento  dell'obbligo  dell'amministrazione
          di provvedere. 
                2. L'azione puo' essere proposta fintanto che perdura
          l'inadempimento  e,  comunque,  non  oltre  un  anno  dalla
          scadenza del termine di conclusione  del  procedimento.  E'
          fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di  avvio  del
          procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 
                3. Il giudice puo' pronunciare sulla fondatezza della
          pretesa dedotta  in  giudizio  solo  quando  si  tratta  di
          attivita' vincolata o  quando  risulta  che  non  residuano
          ulteriori margini di esercizio della discrezionalita' e non
          sono necessari adempimenti istruttori  che  debbano  essere
          compiuti dall'amministrazione. 
                4. La domanda volta all'accertamento  delle  nullita'
          previste  dalla  legge  si  propone  entro  il  termine  di
          decadenza di centottanta giorni. La nullita' dell'atto puo'
          sempre essere  opposta  dalla  parte  resistente  o  essere
          rilevata  d'ufficio  dal  giudice.  Le   disposizioni   del
          presente comma  non  si  applicano  alle  nullita'  di  cui
          all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano
          ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.» 
              - Si riporta l'articolo 36-bis del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 36-bis (L) (Accertamento di  conformita'  nelle
          ipotesi   di   parziali   difformita'   e   di   variazioni
          essenziali). - 1.  In  caso  di  interventi  realizzati  in
          parziale difformita' dal  permesso  di  costruire  o  dalla
          segnalazione certificata di inizio attivita' nelle  ipotesi
          di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o  in  difformita'
          dalla segnalazione certificata di  inizio  attivita'  nelle
          ipotesi di cui all'articolo  37,  fino  alla  scadenza  dei
          termini di cui all'articolo 34, comma 1,  e  comunque  fino
          all'irrogazione   delle   sanzioni    amministrative,    il
          responsabile   dell'abuso    o    l'attuale    proprietario
          dell'immobile possono ottenere il permesso di  costruire  e
          presentare la segnalazione certificata di inizio  attivita'
          in  sanatoria  se  l'intervento   risulti   conforme   alla
          disciplina   urbanistica   vigente   al    momento    della
          presentazione   della   domanda,   nonche'   ai   requisiti
          prescritti dalla disciplina  edilizia  vigente  al  momento
          della realizzazione. Le disposizioni del presente  articolo
          si  applicano  anche  alle  variazioni  essenziali  di  cui
          all'articolo 32. 
                2. Il permesso presentato ai sensi del comma  1  puo'
          essere rilasciato dallo sportello unico per  l'edilizia  di
          cui all'articolo  5,  comma  4-bis,  subordinatamente  alla
          preventiva attuazione, entro  il  termine  assegnato  dallo
          sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo
          del presente comma. In sede di  esame  delle  richieste  di
          permesso in sanatoria lo sportello unico puo'  condizionare
          il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da  parte
          del   richiedente,   degli   interventi   edilizi,    anche
          strutturali, necessari per  assicurare  l'osservanza  della
          normativa tecnica  di  settore  relativa  ai  requisiti  di
          sicurezza e alla rimozione  delle  opere  che  non  possono
          essere sanate  ai  sensi  del  presente  articolo.  Per  le
          segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate  ai
          sensi del comma 1, lo sportello  unico  individua  tra  gli
          interventi di cui al secondo periodo del presente comma  le
          misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19,  comma  3,
          secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione  del
          titolo. 
                3. La  richiesta  del  permesso  di  costruire  o  la
          segnalazione certificata di inizio attivita'  in  sanatoria
          sono accompagnate dalla  dichiarazione  del  professionista
          abilitato che attesta le  necessarie  conformita'.  Per  la
          conformita'  edilizia,  la  dichiarazione   e'   resa   con
          riferimento alle norme tecniche vigenti  al  momento  della
          realizzazione  dell'intervento.  L'epoca  di  realizzazione
          dell'intervento e' provata mediante  la  documentazione  di
          cui  all'articolo  9-bis,  comma  1-bis,  quarto  e  quinto
          periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare  l'epoca
          di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione
          indicata nel terzo periodo del presente comma,  il  tecnico
          incaricato attesta la data  di  realizzazione  con  propria
          dichiarazione e sotto la propria responsabilita'.  In  caso
          di dichiarazione falsa o mendace si applicano  le  sanzioni
          penali, comprese quelle previste  dal  capo  VI  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                3-bis. Per gli immobili ubicati nelle  zone  sismiche
          di cui all'articolo 83, ad  eccezione  di  quelle  a  bassa
          sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo
          articolo  83,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis. 
                4. Qualora gli interventi di cui  al  comma  1  siano
          eseguiti  in  assenza  o  difformita'   dall'autorizzazione
          paesaggistica, il dirigente o il responsabile  dell'ufficio
          richiede all'autorita' preposta alla gestione  del  vincolo
          apposito parere vincolante in merito all'accertamento della
          compatibilita' paesaggistica dell'intervento, anche in caso
          di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici
          utili o volumi ovvero l'aumento  di  quelli  legittimamente
          realizzati.  L'autorita'  competente  si  pronuncia   sulla
          domanda entro il termine perentorio di centottanta  giorni,
          previo parere vincolante della soprintendenza  da  rendersi
          entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i  pareri
          non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si
          intende  formato  il  silenzio-assenso  e  il  dirigente  o
          responsabile  dell'ufficio   provvede   autonomamente.   Le
          disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi
          in  cui  gli  interventi  di  cui  al  comma  1   risultino
          incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in  data
          successiva alla loro realizzazione. 
                5.  Il  rilascio  del  permesso  e  la   segnalazione
          certificata  di  inizio   attivita'   in   sanatoria   sono
          subordinati al pagamento, a  titolo  di  oblazione,  di  un
          importo: 
                  a) pari al doppio  del  contributo  di  costruzione
          ovvero, in caso di gratuita' a norma di legge,  determinato
          in  misura  pari  a  quella  prevista   dall'articolo   16,
          incrementato  del  20  per  cento  in  caso  di  interventi
          realizzati  in  parziale  difformita'   dal   permesso   di
          costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in  caso
          di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non  si
          applica l'incremento del 20  per  cento  nei  casi  in  cui
          l'intervento risulti conforme alla  disciplina  urbanistica
          ed edilizia vigente  sia  al  momento  della  realizzazione
          dello stesso, sia  al  momento  della  presentazione  della
          domanda; 
                  b) pari al doppio dell'aumento  del  valore  venale
          dell'immobile valutato dai competenti  uffici  dell'Agenzia
          delle entrate, in una misura, determinata dal  responsabile
          del  procedimento,  non  inferiore  a  1.032  euro  e   non
          superiore a 10.328 euro ove l'intervento  sia  eseguito  in
          assenza della segnalazione certificata di inizio  attivita'
          o in difformita' da essa, nei casi di cui all'articolo  37,
          e in misura non inferiore a 516  euro  e  non  superiore  a
          5.164  euro  ove   l'intervento   risulti   conforme   alla
          disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia  al  momento
          della realizzazione dello  stesso,  sia  al  momento  della
          presentazione della domanda. 
                5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4,  qualora  sia
          accertata  la  compatibilita'  paesaggistica,  si   applica
          altresi' una sanzione determinata previa perizia  di  stima
          ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato  e
          il profitto conseguito mediante la trasgressione;  in  caso
          di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria
          di cui all'articolo 167,  comma  1,  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42. 
                6.  Sulla  richiesta  di  permesso  in  sanatoria  il
          dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
          si   pronuncia    con    provvedimento    motivato    entro
          quarantacinque giorni, decorsi  i  quali  la  richiesta  si
          intende accolta.  Alle  segnalazioni  di  inizio  attivita'
          presentate ai sensi del comma 1 si applica  il  termine  di
          cui all'articolo 19, comma  6-bis,  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di
          cui al primo e secondo  periodo  del  presente  comma  sono
          sospesi  fino  alla   definizione   del   procedimento   di
          compatibilita' paesaggistica. Decorsi i termini di  cui  al
          primo,  secondo  e  terzo  periodo,  eventuali   successive
          determinazioni  del  competente   ufficio   comunale   sono
          inefficaci. Il  termine  e'  interrotto  qualora  l'ufficio
          rappresenti esigenze istruttorie, motivate e  formulate  in
          modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a  decorrere
          dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di  cui
          al  presente   comma,   l'amministrazione   e'   tenuta   a
          rilasciare, in via telematica, su  richiesta  del  privato,
          un'attestazione  circa   il   decorso   dei   termini   del
          procedimento  e  dell'intervenuta  formazione  dei   titoli
          abilitativi.  Decorsi  inutilmente   dieci   giorni   dalla
          richiesta,  l'istante  puo'  esercitare  l'azione  prevista
          dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di
          cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2  luglio
          2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti  e
          dei  presupposti  per  la  sanatoria,  il  dirigente  o  il
          responsabile del competente  ufficio  comunale  applica  le
          sanzioni previste dal presente testo unico.» 
              - Si riporta  l'articolo  37  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 37 (L). (Interventi eseguiti in  assenza  o  in
          difformita'  dalla  segnalazione  certificata   di   inizio
          attivita'). - (art. 4, comma 13 del  decreto-legge  n.  398
          del 1993; art. 10 della  legge  n.  47  del  1985).  1.  La
          realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22,
          commi 1 e 2,  in  assenza  della  o  in  difformita'  dalla
          segnalazione certificata di inizio  attivita'  comporta  la
          sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del  valore
          venale dell'immobile conseguente alla  realizzazione  degli
          interventi stessi e comunque  in  misura  non  inferiore  a
          1.032 euro. 
                2.  Quando  le  opere  realizzate   in   assenza   di
          segnalazione certificata di inizio attivita' consistono  in
          interventi di restauro e di  risanamento  conservativo,  di
          cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti  su  immobili
          comunque vincolati in base a  leggi  statali  e  regionali,
          nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita'
          competente a vigilare sull'osservanza  del  vincolo,  salva
          l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
          vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e
          spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da
          516 a 10329 euro. 
                3. Qualora gli interventi di  cui  al  comma  2  sono
          eseguiti su immobili, anche non vincolati,  compresi  nelle
          zone indicate nella lettera A dell'articolo 2  del  decreto
          ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il  responsabile
          dell'ufficio  richiede  al  Ministero  per  i  beni  e   le
          attivita' culturali apposito  parere  vincolante  circa  la
          restituzione in pristino o la  irrogazione  della  sanzione
          pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non  viene  reso
          entro sessanta giorni dalla richiesta, il  dirigente  o  il
          responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.  In  tali
          casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a
          10329 euro di cui al comma 2. 
                4. Abrogato. 
                5. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  23,
          comma 6, la segnalazione certificata  di  inizio  attivita'
          spontaneamente effettuata quando l'intervento e'  in  corso
          di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione,
          della somma di 516 euro. 
                6. La  mancata  segnalazione  certificata  di  inizio
          attivita'  non  comporta  l'applicazione   delle   sanzioni
          previste dall'articolo 44. Resta  comunque  salva,  ove  ne
          ricorrano  i  presupposti   in   relazione   all'intervento
          realizzato,  l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  agli
          articoli 31,  33,  34,  35  e  44  e  dell'accertamento  di
          conformita' di cui all'articolo 36-bis.» 
              - Si riporta  l'articolo  44-bis  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
                «Art. 44-bis (Elenco-anagrafe nazionale  delle  opere
          pubbliche incompiute). - 1. Ai sensi del presente articolo,
          per "opera pubblica incompiuta" si intende l'opera che  non
          e' stata completata: 
                  a) per mancanza di fondi; 
                  b) per cause tecniche; 
                  c)  per  sopravvenute  nuove   norme   tecniche   o
          disposizioni di legge; 
                  d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; 
                  e) per il mancato  interesse  al  completamento  da
          parte del gestore. 
                2.  Si  considera  in  ogni   caso   opera   pubblica
          incompiuta un'opera non rispondente  a  tutti  i  requisiti
          previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e
          che non risulta fruibile dalla collettivita'. 
                3. Presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e' istituito  l'elenco-anagrafe  nazionale  delle
          opere pubbliche incompiute. 
                4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e'  articolato
          a   livello    regionale    mediante    l'istituzione    di
          elenchi-anagrafe   presso   gli    assessorati    regionali
          competenti per le opere pubbliche. 
                5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al  comma
          3  e'  eseguita  contestualmente   alla   redazione   degli
          elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno  dei  quali
          le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla  base  di
          determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse  ai
          fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri  che  indicano
          le ulteriori destinazioni a cui puo'  essere  adibita  ogni
          singola opera. 
                6. Entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  stabilisce,
          con  proprio  regolamento,  le   modalita'   di   redazione
          dell'elenco-anagrafe, nonche' le  modalita'  di  formazione
          della graduatoria e dei criteri in base ai quali  le  opere
          pubbliche incompiute  sono  iscritte  nell'elenco-anagrafe,
          tenendo conto dello stato  di  avanzamento  dei  lavori  ed
          evidenziando le opere prossime al completamento. 
                7. Ai fini della fissazione dei  criteri  di  cui  al
          comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia
          attribuite allo Stato e alle regioni.»