IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, provvede con  decreto  all'applicazione
nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa  al  «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita'
europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del  quale  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento  recante  riorganizzazione
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (Piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del
4  maggio  2022,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2116  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo  delle  sanzioni  amministrative  per  la
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2022/1173   della
Commissione, del 31 maggio 2022, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e  di  controllo
nella politica agricola comune; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione,  del
7 dicembre 2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2115  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione,  del
7 dicembre 2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2116  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  con  norme  concernenti   gli
organismi pagatori e altri organismi,  la  gestione  finanziaria,  la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione,
del  21  dicembre  2021,  recante  modalita'  di   applicazione   del
regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la
trasparenza; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione,
del 12 febbraio 2024, che deroga al regolamento  (UE)  2021/2115  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione
della norma relativa alle buone condizioni agronomiche  e  ambientali
dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilita' delle spese per
il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei  piani
strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di  determinati
regimi ecologici per l'anno di domanda 2024; 
  Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del  2  dicembre  2022
della Commissione, di approvazione del  Piano  strategico  della  PAC
italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo  II,  del  regolamento  (UE)
2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato
alla Commissione europea  mediante  il  sistema  elettronico  per  lo
scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990  del
23 ottobre 2023 che approva la modifica del  Piano  strategico  della
PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato
dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo  europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste  23  dicembre  2022,  n.  660087,  recante
«Disposizioni  nazionali  di  applicazione   del   regolamento   (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  2  dicembre
2021, per quanto  concerne  i  pagamenti  diretti»;  in  particolare,
l'art. 3, comma 1,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste 30 marzo 2023,  n.  185145  e  l'art.  21  che  introduce  la
disciplina nazionale relativa  all'eco-schema  Pagamento  per  misure
specifiche per gli impollinatori; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  9  marzo  2023,  n.  147385,   recante
«Disciplina del regime di  condizionalita'  e  dei  requisiti  minimi
relativi all'uso  di  prodotti  fertilizzanti  e  fitosanitari  e  al
benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE)  2021/2115  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  2  dicembre   2021,   e
individuazione del termine ultimo per la presentazione delle  domande
di aiuto per  lo  sviluppo  rurale»;  in  particolare  l'art.  6  che
definisce  ulteriori  disposizioni  in  materia   di   controlli   di
condizionalita' e l'allegato I che  descrive  gli  obblighi  relativi
alle buone condizioni agronomiche  e  ambientali  che  devono  essere
rispettati dai beneficiari di aiuti in ambito  PAC,  come  modificati
dal  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste 29 febbraio 2024, n. 101344; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42,  come  integrato
dal  decreto  legislativo  23  novembre  2023,  n.  188,  concernente
l'«Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune  e  che  abroga  il
regolamento  (UE)  n.  1306/2013»,  recante  l'introduzione   di   un
meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei  pagamenti  ai
beneficiari degli aiuti della politica agricola comune; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle  foreste  27  febbraio  2024,  n.  96279,  recante
«Deroga al primo requisito della norma BCAA 8  della  condizionalita'
di cui al piano strategico»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 9 maggio 2024, n. 207565, recante «Termini
di presentazione delle  domande  di  aiuto  della  politica  agricola
comune per l'anno 2024»; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14  maggio  2024,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)
2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme  sulle  buone
condizioni  agronomiche  e  ambientali,  i  regimi  per   il   clima,
l'ambiente e il  benessere  degli  animali,  la  modifica  dei  piani
strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della  PAC  e
le esenzioni da controlli e sanzioni; 
  Considerato  che  il  suddetto  regolamento  intende   rivedere   e
semplificare alcune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 e del
regolamento  (UE)  2021/2116  affinche'  gli  Stati  membri   possano
adattare meglio i propri piani strategici  della  PAC  alle  esigenze
degli agricoltori e offrire a questi  ultimi  maggiore  flessibilita'
nello svolgimento delle attivita' agricole, tenendo conto delle sfide
crescenti, delle  condizioni  meteorologiche  imprevedibili  e  delle
incertezze economiche; 
  Considerato  che  l'art.  3,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
2024/1468 consente  di  eliminare  dalla  condizionalita'  rafforzata
l'obbligo A della BCAA  8,  concernente  la  percentuale  minima  dei
seminativi  aziendali  destinati  a   superfici   ed   elementi   non
produttivi, comprese le superfici a riposo, con  effetto  retroattivo
dal 1° gennaio 2024, soltanto se lo Stato membro  applica,  nell'anno
di domanda 2024, un regime ecologico  comprendente  pratiche  per  il
mantenimento di superfici non produttive, quali  terreni  lasciati  a
riposo, o per la  creazione  di  nuovi  elementi  caratteristici  del
paesaggio, sui seminativi; 
  Considerato, altresi', che l'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e  b),
del regolamento  (UE)  2024/1468,  in  conseguenza  dell'eliminazione
dell'obbligo A della BCAA 8, reca la modifica  delle  definizioni  di
«seminativo» e di «ettaro ammissibile»; 
  Considerato che nel Piano strategico della PAC (PSP) dell'Italia e'
attivo dal 1° gennaio 2023 un eco-schema che  risponde  pienamente  a
quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del regolamento (UE) 2024/1468,
ossia  l'eco-schema  Pagamento  per   misure   specifiche   per   gli
impollinatori; 
  Considerato che il regolamento 2024/1468 ai  considerando  8  e  9,
richiama il ruolo  del  mantenimento  di  elementi  e  superfici  non
produttive di cui alla BCAA 8 per migliorare la  biodiversita'  nelle
aziende agricole ma che, tuttavia, nel contesto delle sfide  e  delle
insicurezze derivanti dalla  concomitanza  di  eventi  avversi  e  di
incertezze  economiche,  e'  quanto  mai  necessario  concedere  agli
agricoltori maggiore flessibilita' nel contribuire a tale  obiettivo,
fornendo loro una compensazione finanziaria piu'  elevata  attraverso
lo strumento fornito dai regimi ecologici; 
  Considerata l'esigenza  di  integrare  l'elenco  delle  colture  da
rinnovo   di   cui   allegato   VIII   del   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  23
dicembre 2022, n. 660087, come modificato dall'art. 5, comma  2,  del
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145, al fine di includere  colture
aggiuntive, abitualmente gia' impiegate come colture da rinnovo nelle
rotazioni aziendali; 
  Ritenuto opportuno adeguare il PSP e  i  dispositivi  nazionali  di
attuazione dello stesso alle  modifiche  introdotte  dal  regolamento
(UE)  2024/1468,  stabilendo  fin  d'ora  le  regole  nazionali,  con
decorrenza dal 1° gennaio 2024,  per  dare  modo  ai  beneficiari  di
fruire,  sin  da  subito   delle   semplificazioni   introdotte   dal
regolamento; 
  Considerato che l'anno di domanda 2024 e' iniziato  il  1º  gennaio
2024 e lo stesso regolamento,  ai  considerando  22  e  26,  richiama
l'opportunita' di  consentire  agli  Stati  membri  di  applicare  le
modifiche in esso previste gia'  nell'anno  di  domanda  2024,  prima
dell'approvazione delle stesse da parte della Commissione; 
  Ritenuto, pertanto,  di  attuare,  con  effetto  giuridico  dal  1°
gennaio 2024, regimi comprendenti pratiche  per  il  mantenimento  di
superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo e/o per  la
creazione  di  nuovi  elementi  caratteristici  del  paesaggio,   sui
seminativi,   prevedendo    una    specifica    azione    all'interno
dell'eco-schema   Pagamento   per   misure   specifiche    per    gli
impollinatori, gia' esistente; 
  Considerata l'adeguata e diffusa informazione rivolta ai  portatori
di interesse coinvolti dalle azioni oggetto del presente decreto; 
  Considerato  che  il  regolamento  (UE)  2024/1468  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e' stato  pubblicato  solamente  in  data  14
maggio 2024 e che, pertanto, e' in corso di definizione la  normativa
di attuazione a livello nazionale e che sussiste l'esigenza  per  gli
organismi pagatori  di  adeguare  i  propri  sistemi  informativi  di
ricezione delle domande di aiuto alle novita' introdotte; 
  Considerata altresi',  la  necessita'  che  gli  agricoltori  siano
informati in tempo utile, prima della presentazione della domanda  di
aiuto, delle modifiche introdotte dal regolamento  (UE)  2024/1468  e
che siano  tempestivamente  disponibili  agli  agricoltori  strumenti
adeguati all'anno di domanda 2024; 
  Ritenuto, pertanto, di posticipare i termini di presentazione delle
domande e di eventuale modifica delle stesse; 
  Ritenuto opportuno ribadire che alle domande di aiuto o  pagamento,
presentate  oltre  il  termine  utile,  si  applicano  le   riduzioni
stabilite dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023,  n.  42,
come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188; 
  Acquisita l'intesa da  parte  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 27 giugno 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della
  sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
(UE) 2024/1468, l'art. 3, comma 1, lettera d), punto 1), del  decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, dall'anno di  domanda  2024,  e'
sostituito dal seguente: 
    «1) «seminativo»: terreno utilizzato per  coltivazioni  agricole,
anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la
coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno,
terreno  utilizzato  per  impegni  ai  sensi  del  regolamento   (UE)
2021/2115, art. 31, art. 70 o del regolamento (CE) n.  1257/1999  del
Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE)  n.  1698/2005
del Consiglio, art. 39, o  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, art. 28. I seminativi lasciati  a
riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno  cinque
anni e non arati durante tale periodo, diventano prati  permanenti  e
la loro riconversione a  seminativo  e'  sottoposta  alle  pertinenti
regole di condizionalita'. La definizione di seminativo comprende  le
superfici utilizzate per seminativi in combinazione  con  alberi  e/o
arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei
casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e  arbustive
perenni d'interesse forestale, queste devono avere una  densita'  non
superiore a 250 piante ad ettaro, ferma  restando  la  necessita'  di
garantire la sostenibilita' dell'uso agricolo;  in  tali  casi  dalla
superficie ammissibile non sono sottratte le  superfici  occupate  da
specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi
comprendono: 
      1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive
perenni di interesse forestale sono  coltivate  in  sesti  d'impianto
regolari,  che  consentono  lo  svolgimento  delle  normali  pratiche
agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi  o  a  colture
foraggere; 
      1.2) sistemi lineari, in cui  le  specie  arboree  e  arbustive
perenni di interesse forestale,  in  siepi,  barriere  frangivento  o
fasce alberate lungo i bordi dei  campi,  svolgono  una  funzione  di
tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa  per  i  seminativi.  Tali
sistemi lineari  sono  considerati  superficie  ammissibile  solo  se
insistenti  sulla  parcella  agricola  o  adiacenti   alla   parcella
agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo;». 
  2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera b),  del  regolamento
(UE) 2024/1468, l'art. 3, comma 1, lettera f), punto 2), del  decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, dall'anno di  domanda  2024,  e'
sostituito dal seguente: 
    «2) le superfici di cui all'art.  4,  paragrafo  4,  lettera  b),
trattini i) e ii), del regolamento (UE)  2021/2115,  come  modificato
dal regolamento (UE) 2024/1468, soggette alla BCAA 8 che rispettano i
limiti dimensionali di cui all'allegato IV facente  parte  integrante
del presente decreto, o agli impegni previsti in  un  regime  per  il
clima e l'ambiente  di  cui  al  Capo  II,  Sezione  3  del  presente
decreto.».