IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione, del 12 febbraio 2024, che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilita' delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024; Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»; Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti»; in particolare, l'art. 3, comma 1, come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145 e l'art. 21 che introduce la disciplina nazionale relativa all'eco-schema Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, recante «Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»; in particolare l'art. 6 che definisce ulteriori disposizioni in materia di controlli di condizionalita' e l'allegato I che descrive gli obblighi relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono essere rispettati dai beneficiari di aiuti in ambito PAC, come modificati dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 29 febbraio 2024, n. 101344; Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, concernente l'«Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 27 febbraio 2024, n. 96279, recante «Deroga al primo requisito della norma BCAA 8 della condizionalita' di cui al piano strategico»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 maggio 2024, n. 207565, recante «Termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l'anno 2024»; Visto il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni; Considerato che il suddetto regolamento intende rivedere e semplificare alcune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116 affinche' gli Stati membri possano adattare meglio i propri piani strategici della PAC alle esigenze degli agricoltori e offrire a questi ultimi maggiore flessibilita' nello svolgimento delle attivita' agricole, tenendo conto delle sfide crescenti, delle condizioni meteorologiche imprevedibili e delle incertezze economiche; Considerato che l'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468 consente di eliminare dalla condizionalita' rafforzata l'obbligo A della BCAA 8, concernente la percentuale minima dei seminativi aziendali destinati a superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici a riposo, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024, soltanto se lo Stato membro applica, nell'anno di domanda 2024, un regime ecologico comprendente pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio, sui seminativi; Considerato, altresi', che l'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1468, in conseguenza dell'eliminazione dell'obbligo A della BCAA 8, reca la modifica delle definizioni di «seminativo» e di «ettaro ammissibile»; Considerato che nel Piano strategico della PAC (PSP) dell'Italia e' attivo dal 1° gennaio 2023 un eco-schema che risponde pienamente a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del regolamento (UE) 2024/1468, ossia l'eco-schema Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori; Considerato che il regolamento 2024/1468 ai considerando 8 e 9, richiama il ruolo del mantenimento di elementi e superfici non produttive di cui alla BCAA 8 per migliorare la biodiversita' nelle aziende agricole ma che, tuttavia, nel contesto delle sfide e delle insicurezze derivanti dalla concomitanza di eventi avversi e di incertezze economiche, e' quanto mai necessario concedere agli agricoltori maggiore flessibilita' nel contribuire a tale obiettivo, fornendo loro una compensazione finanziaria piu' elevata attraverso lo strumento fornito dai regimi ecologici; Considerata l'esigenza di integrare l'elenco delle colture da rinnovo di cui allegato VIII del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145, al fine di includere colture aggiuntive, abitualmente gia' impiegate come colture da rinnovo nelle rotazioni aziendali; Ritenuto opportuno adeguare il PSP e i dispositivi nazionali di attuazione dello stesso alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1468, stabilendo fin d'ora le regole nazionali, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, per dare modo ai beneficiari di fruire, sin da subito delle semplificazioni introdotte dal regolamento; Considerato che l'anno di domanda 2024 e' iniziato il 1º gennaio 2024 e lo stesso regolamento, ai considerando 22 e 26, richiama l'opportunita' di consentire agli Stati membri di applicare le modifiche in esso previste gia' nell'anno di domanda 2024, prima dell'approvazione delle stesse da parte della Commissione; Ritenuto, pertanto, di attuare, con effetto giuridico dal 1° gennaio 2024, regimi comprendenti pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo e/o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio, sui seminativi, prevedendo una specifica azione all'interno dell'eco-schema Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori, gia' esistente; Considerata l'adeguata e diffusa informazione rivolta ai portatori di interesse coinvolti dalle azioni oggetto del presente decreto; Considerato che il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio e' stato pubblicato solamente in data 14 maggio 2024 e che, pertanto, e' in corso di definizione la normativa di attuazione a livello nazionale e che sussiste l'esigenza per gli organismi pagatori di adeguare i propri sistemi informativi di ricezione delle domande di aiuto alle novita' introdotte; Considerata altresi', la necessita' che gli agricoltori siano informati in tempo utile, prima della presentazione della domanda di aiuto, delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1468 e che siano tempestivamente disponibili agli agricoltori strumenti adeguati all'anno di domanda 2024; Ritenuto, pertanto, di posticipare i termini di presentazione delle domande e di eventuale modifica delle stesse; Ritenuto opportuno ribadire che alle domande di aiuto o pagamento, presentate oltre il termine utile, si applicano le riduzioni stabilite dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188; Acquisita l'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 giugno 2024; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1468, l'art. 3, comma 1, lettera d), punto 1), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, dall'anno di domanda 2024, e' sostituito dal seguente: «1) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, art. 31, art. 70 o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, art. 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo e' sottoposta alle pertinenti regole di condizionalita'. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densita' non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessita' di garantire la sostenibilita' dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono: 1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere; 1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo;». 2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1468, l'art. 3, comma 1, lettera f), punto 2), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, dall'anno di domanda 2024, e' sostituito dal seguente: «2) le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i) e ii), del regolamento (UE) 2021/2115, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1468, soggette alla BCAA 8 che rispettano i limiti dimensionali di cui all'allegato IV facente parte integrante del presente decreto, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente di cui al Capo II, Sezione 3 del presente decreto.».