IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 3, 31, 32 e 117, comma 1, della Costituzione;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore
ad una famiglia» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del
Ministero della salute;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per
la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle
persone che sono affette da malattie oncologiche» e, in particolare,
l'art. 5, comma 1, ai sensi del quale, con decreto del Ministro della
salute, «sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte
nella sezione reti associative del registro unico nazionale del Terzo
settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica
di associazioni di secondo livello iscritte al predetto registro,
sono disciplinate le modalita' e le forme, senza oneri per
l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti
necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente
legge»;
Considerato che, allo scopo di adempiere al dettato normativo di
cui al citato art. 5, comma 1, e' stato pubblicato in data 29 marzo
2024 sul portale del Ministero della salute un avviso pubblico per la
presentazione di manifestazioni d'interesse per la partecipazione
delle organizzazioni di pazienti oncologici alla procedura
amministrativa relativa all'adozione del decreto del Ministro della
salute di cui alla legge 7 dicembre 2023, n. 193, rivolto alle
organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione delle
reti associative del registro unico nazionale del Terzo settore ai
sensi dell'art. 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 o che abbiano la forma giuridica di associazioni di
secondo livello iscritte al predetto registro;
Sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella
sezione delle reti associative del registro unico nazionale del Terzo
settore ai sensi dell'art. 41 del codice di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o aventi la forma giuridica di
associazioni di secondo livello iscritte al predetto registro che
hanno aderito al suddetto avviso pubblico;
Sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali,
che ha fornito parere favorevole con provvedimento n. 367 del 20
giugno 2024;
Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare le modalita' e le forme
per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai
fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di c.d «oblio
oncologico»;
Decreta:
Art. 1
Presentazione dell'istanza e rilascio della certificazione
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7
dicembre 2023, n. 193, il soggetto interessato, gia' paziente
oncologico, presenta istanza, redatta come previsto nel modello,
allegato I, parte integrante del presente decreto, eventualmente
corredata dalla relativa documentazione medica, di rilascio del
certificato che attesta l'avvenuto «oblio oncologico».
2. L'istanza di cui al comma 1, e' presentata ad una struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente
del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla
patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o al medico di medicina
generale oppure al pediatra di libera scelta, che forniscono
all'interessato le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento
(UE) 2016/679.
3. La certificazione, redatta come previsto nel modello, allegato
II, parte integrante del presente decreto, e' rilasciata entro trenta
giorni dalla richiesta se sussistono, a giudizio della struttura o
del medico certificante, i presupposti temporali (decennali o
quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023 e quelli previsti
nei successivi decreti attuativi della medesima legge con i quali
sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini
inferiori di guarigione.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n.
193 del 2023, il rilascio della certificazione di cui al comma 3 non
comporta oneri per il richiedente.