IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 3, 31, 32 e 117, comma 1, della Costituzione; 
  Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto  del  minore
ad una famiglia» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge  13  novembre  2009,  n.  172,  di  istituzione  del
Ministero della salute; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n.  106»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione delle discriminazioni e la tutela  dei  diritti  delle
persone che sono affette da malattie oncologiche» e, in  particolare,
l'art. 5, comma 1, ai sensi del quale, con decreto del Ministro della
salute, «sentite le organizzazioni di  pazienti  oncologici  iscritte
nella sezione reti associative del registro unico nazionale del Terzo
settore ai sensi dell'articolo  41  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la  forma  giuridica
di associazioni di secondo livello  iscritte  al  predetto  registro,
sono  disciplinate  le  modalita'  e  le  forme,  senza   oneri   per
l'assistito, per la certificazione della  sussistenza  dei  requisiti
necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente
legge»; 
  Considerato che, allo scopo di adempiere al  dettato  normativo  di
cui al citato art. 5, comma 1, e' stato pubblicato in data  29  marzo
2024 sul portale del Ministero della salute un avviso pubblico per la
presentazione di manifestazioni  d'interesse  per  la  partecipazione
delle  organizzazioni   di   pazienti   oncologici   alla   procedura
amministrativa relativa all'adozione del decreto del  Ministro  della
salute di cui alla legge  7  dicembre  2023,  n.  193,  rivolto  alle
organizzazioni di pazienti oncologici iscritte  nella  sezione  delle
reti associative del registro unico nazionale del  Terzo  settore  ai
sensi dell'art. 41 del codice di cui al decreto legislativo 3  luglio
2017, n. 117 o che abbiano la  forma  giuridica  di  associazioni  di
secondo livello iscritte al predetto registro; 
  Sentite le organizzazioni di  pazienti  oncologici  iscritte  nella
sezione delle reti associative del registro unico nazionale del Terzo
settore  ai  sensi  dell'art.  41  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o  aventi  la  forma  giuridica  di
associazioni di secondo livello iscritte  al  predetto  registro  che
hanno aderito al suddetto avviso pubblico; 
  Sentita l'Autorita' garante per la protezione dei  dati  personali,
che ha fornito parere favorevole con  provvedimento  n.  367  del  20
giugno 2024; 
  Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare le modalita' e  le  forme
per la certificazione della sussistenza dei  requisiti  necessari  ai
fini dell'applicazione delle disposizioni in materia  di  c.d  «oblio
oncologico»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
     Presentazione dell'istanza e rilascio della certificazione 
 
  1. Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  della  legge  7
dicembre  2023,  n.  193,  il  soggetto  interessato,  gia'  paziente
oncologico, presenta istanza,  redatta  come  previsto  nel  modello,
allegato I, parte  integrante  del  presente  decreto,  eventualmente
corredata dalla  relativa  documentazione  medica,  di  rilascio  del
certificato che attesta l'avvenuto «oblio oncologico». 
  2. L'istanza di cui al comma 1,  e'  presentata  ad  una  struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata o ad  un  medico  dipendente
del Servizio sanitario  nazionale  nella  disciplina  attinente  alla
patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o al medico di medicina
generale  oppure  al  pediatra  di  libera  scelta,  che   forniscono
all'interessato le informazioni di cui all'art.  13  del  regolamento
(UE) 2016/679. 
  3. La certificazione, redatta come previsto nel  modello,  allegato
II, parte integrante del presente decreto, e' rilasciata entro trenta
giorni dalla richiesta se sussistono, a giudizio  della  struttura  o
del  medico  certificante,  i  presupposti  temporali  (decennali   o
quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023 e quelli previsti
nei successivi decreti attuativi della medesima  legge  con  i  quali
sono  indicati,  per  specifiche   patologie   oncologiche,   termini
inferiori di guarigione. 
  4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n.
193 del 2023, il rilascio della certificazione di cui al comma 3  non
comporta oneri per il richiedente.