Con decreto ministeriale n. 18893/2024 del 17 giugno 2024, la
polvere senza fumo denominata «OPB®473» e' classificata nella I
categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi
dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19
settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0161 1.3C, assegnato
dall'Istituto tecnico militare e di collaudo Zahorie «VTSU Zahorie»
(Repubblica Slovacca), in data 14 dicembre 2023, con decisione n.
VTSU-17/35-303/3-2023.
L'esplosivo in parola e' prodotto in accordo al certificato di
esame UE del tipo n. 1019-059N/2022 rilasciato dall'organismo
notificato «VVUU» (Repubblica Ceca), in data 23 febbraio 2022.
Per il citato esplosivo il sig. Emilio Mariella, titolare della
licenza ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della
societa' «Cheddite Italy S.r.l.», con sede e stabilimento siti in
Livorno - localita' Salviano, ha prodotto la documentazione sopra
citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualita' del
processo di produzione (modulo «D») n. XD 007885 001 del 30 novembre
2023, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria).
Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in
argomento e' prodotto dalla «St. Marks Powder», presso lo
stabilimento sito in Crawfordville (Florida - USA).
Tale prodotto e' sottoposto agli obblighi del sistema di
identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli
articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele.
Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresi', apposta
l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del
prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero
dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo
il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di
polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e
trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di
classificazione.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale ai sensi del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della
notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne
abbia avuto piena cognizione.