IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,  n.  11  del  15
gennaio 2024; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a
decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni  Nistico'
e'  stato  nominato  Presidente  del  consiglio  di   amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art.  7  del  citato
decreto del Ministro  della  salute  20  settembre  2004,  n.  245  e
successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina  del  dott.  Pierluigi  Russo  quale   direttore   tecnico   -
scientifico dell'Agenzia italiana del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.
10-bis del citato decreto del  Ministro  della  salute  20  settembre
2004, n. 245 e successive modifiche; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali  di  classe  a)  rimborsabili   dal   Servizio   sanitario
nazionale,  ai  sensi  dell'art.  48,  comma  5,  lettera   c),   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  24  novembre  2003,  n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 181/2022 del 4 novembre 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 265 del  12  novembre  2022,  recante  «Classificazione  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, della legge  8  novembre  2012,  n.  189,  del
medicinale per uso umano a base di eptacog beta "Cevenfacta"»; 
  Vista la domanda presentata in data 28 luglio 2023 con la quale  la
Societa'  LFB  -  Laboratoire  Francais  Du  Fractionnement  Et   Des
Biotechnologies  ha  chiesto  la  riclassificazione,  ai  fini  della
rimborsabilita', del medicinale «Cevenfacta» (eptacog beta); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 5-6 e 11 dicembre 2023; 
  Visto il parere reso dalla  Commissione  scientifica  ed  economica
nella seduta del 14-17 maggio 2024; 
  Vista la delibera n.  23  del  19  giugno  2024  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei  medicinali
ai   fini   dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale CEVENFACTA  (eptacog  beta)  nelle  confezioni  sotto
indicate e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Cevenfacta» e' indicato  in  adulti  e  adolescenti  (a  partire
da dodici anni di eta') per il trattamento di  episodi  emorragici  e
nella prevenzione di sanguinamenti durante gli interventi  chirurgici
o procedure invasive nei seguenti gruppi di pazienti: 
      pazienti con emofilia congenita con inibitori ad alta  risposta
ai fattori di coagulazione VIII o IX (ad  es.  =  5  unita'  Bethesda
[UB]); 
      pazienti con emofilia congenita con inibitori  a  basso  titolo
(UB < 5), ma nei quali e' attesa un'alta  risposta  anamnestica  alla
somministrazione del fattore VIII o del fattore IX  o  refrattarieta'
all'incremento del dosaggio di FVIII o FIX 
  Confezione: 
    «1 mg (45 KUI) - polvere e solvente per soluzione  iniettabile  -
uso  endovenoso-  polvere:  flaconcino  (vetro);  solvente:   siringa
preriempita (vetro) polvere: 1 mg;  solvente:  1,1  ml  1  mg/ml  (45
KUI/mL)» 1 flaconcino + 1 siringa  preriempita  +  1  adattatore  per
flaconcino + 1 stantuffo - A.I.C. n. 050298013/E (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 588,46 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 971,21; 
    «2 mg (90 KUI)- polvere e solvente per soluzione iniettabile- uso
endovenoso-   polvere:   flaconcino   (vetro);   solvente:    siringa
preriempita (vetro) polvere: 2 mg;  solvente:  2,2  ml  1  mg/mL  (45
KUI/mL)» 1 flaconcino + 1 siringa  preriempita  +  1  adattatore  per
flaconcino + 1 stantuffo - A.I.C. n. 050298025/E (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 1.176,92; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.942,42; 
    «5 mg (225 KUI)- polvere e solvente  per  soluzione  iniettabile-
uso  endovenoso-  polvere:  flaconcino  (vetro);  solvente:   siringa
preriempita (vetro) polvere: 5 mg;  solvente:  5,2  ml  1  mg/ml  (45
KUI/mL)» 1 flaconcino + 1 siringa  preriempita  +  1  adattatore  per
flaconcino + 1 stantuffo - A.I.C. n. 050298037/E (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 2.942,3; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 4.856,05. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.