IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Visto in particolare, l'art. 4-ter, comma 1, del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, il quale prevede l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosita' entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e' stata sospesa sino al 30 giugno 2021. La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosita' successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021; Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 4-ter, il quale stabilisce che: - i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021; - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stabilite le modalita' di attuazione del rimborso della prima rata dell'IMU previsto dallo stesso comma 2; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021 recante «Modalita' di attuazione del rimborso della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'anno 2021 per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosita'»; Considerato che il comma 3 del gia' menzionato art. 4-ter prevede che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021 e che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, sono definite le modalita' relative al riparto del medesimo fondo; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 ottobre 2021, con il quale il citato fondo di 115 milioni di euro e' stato parzialmente ripartito, per complessivi 34.508.524,26 euro, assegnando, a titolo di acconto, ai comuni capoluogo di provincia, a quarantotto comuni non capoluogo con oltre 60.000 abitanti o con popolazione pari ad almeno il 60% di quella del capoluogo della Provincia di appartenenza, un importo pari alla perdita di gettito stimata sulla base dei dati dei provvedimenti di sfratto pubblicati sul portale dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno; Considerato che il comma 4 dell'articolo unico del predetto decreto interministeriale del 15 ottobre 2021 prevede che, al riparto del rimanente ammontare del fondo pari a 80.491.475,74 euro, da assegnare a titolo di conguaglio, a credito o a debito, ai comuni ivi indicati nell'allegato A e a titolo di integrale ristoro ai rimanenti comuni interessati da provvedimenti di sfratto per morosita', si provvede con successivo decreto anche sulla base dei dati certificati dagli enti stessi secondo il modello reso disponibile dal Ministero dell'interno; Considerato, altresi', che, con decreto ministeriale del 21 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023, sono state approvate le modalita' di certificazione della perdita di gettito IMU, per l'anno 2021, derivante dalle disposizioni di cui ai richiamati commi 1 e 2, limitatamente all'importo delle minori entrate derivanti dai rimborsi concernenti la prima o unica rata 2021 accertati alla data di presentazione del certificato medesimo; Valutato che, ai sensi del comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente ai tributi locali il rimborso delle somme versate e non dovute puo' essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero di quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione, e che, al fine di evitare il ricorso a procedure di stima dell'ammontare complessivo delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2 piu' volte citati sulla base dei soli rimborsi della prima o unica rata 2021, peraltro forniti con la predetta certificazione da un limitato numero di comuni, si rende opportuno acquisire tale ammontare complessivo tramite una nuova certificazione, le cui modalita' sono definite con il presente provvedimento; Ritenuto, pertanto, che si debba procedere all'approvazione di una nuova modalita' di certificazione da parte dei comuni della perdita di gettito derivante dai commi 1 e 2 del piu' volte richiamato art. 4-ter; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Valutato che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell'approvazione di una modalita' di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; Decreta: Art. 1 Enti tenuti alla certificazione della perdita di gettito IMU per l'anno 2021- accertata alla data del 31 dicembre 2023 - derivante dai commi 1 e 2 dell'art. 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 1. Sono tenuti alla certificazione i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, che abbiano subito una effettiva perdita di gettito IMU per l'anno 2021 derivante dalle disposizioni di cui ai primi due commi dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, ovvero che, pur con una perdita di gettito nulla, siano stati destinatari dell'acconto erogato con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 ottobre 2021. 2. Sono esentati dalla certificazione i comuni delle regioni indicate al precedente comma non destinatari di acconto e con perdita di gettito nulla. 3. Sono tenuti alla certificazione - che deve includere l'importo delle minori entrate derivanti dai rimborsi concernenti la prima o unica rata IMU 2021 - anche gli enti che abbiano gia' trasmesso il modello approvato con il precedente decreto ministeriale del 21 novembre 2023.