IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo
per la riforma fiscale»;
Visto l'articolo 17 della legge n. 111 del 2023, recante i principi
e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di
adesione e di adempimento spontaneo, nonche' di potenziamento del
regime di adempimento collaborativo e, in particolare, il comma 1,
lettere a), b), c), d), e) f), g), numeri 1) e 2), e h), numero 2);
Visti, inoltre, gli articoli 2, comma 1, lettera b), numeri 1) e
2), e 3, comma 1, lettera a), della legge n. 111 del 2023;
Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128, recante
«Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della
legge 11 marzo 2014, n. 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1, recante
«Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di
adempimenti tributari»;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, recante
«Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato
preventivo biennale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante
«Disposizioni in materia di adempimento collaborativo»;
Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge 9 agosto 2023, n.
111, il quale dispone che: «Il Governo e' delegato ad adottare uno o
piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente
legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza,
se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo
la procedura di cui al presente articolo»;
Vista la necessita' di apportare modifiche al decreto legislativo 8
gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione
delle norme in materia di adempimenti tributari»;
Vista la necessita' di apportare modifiche al Titolo II del citato
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disciplina del
Concordato preventivo biennale»;
Vista la necessita' di apportare modifiche al decreto legislativo
30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di
adempimento collaborativo»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa
nella seduta del 4 luglio 2024;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali espresso nella seduta 4 luglio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 2024;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla disciplina
dell'adempimento collaborativo
1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1-bis, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: «In caso di certificazione infedele si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione e' infedele se
resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilita' e
professionalita' indicati nel regolamento di cui al comma 1-ter,
nonche' in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati
contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il
certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli
adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso
di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai
fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento
collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e
comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione
infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di
appartenenza per le valutazioni di competenza.».
b) all'articolo 6:
1) al comma 3-ter, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo,
effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica
del provvedimento di ammissione al regime e contenenti gli elementi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonche'
l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal
contribuente, si applicano i commi 3 e 4.»;
2) il comma 4, primo periodo, e' sostituito dal seguente:
«Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte
simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle
dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle
violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura
fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle
entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle
dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze
fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia
esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione
dell'interpello o della comunicazione, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale.»;
3) al comma 6, dopo il secondo periodo, e' inserito il
seguente: «Per i soggetti di cui al secondo periodo, l'esonero dalla
prestazione di garanzia si applica anche ai rimborsi in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 221.»;
4) dopo il comma 6-quater, e' inserito il seguente:
«6-quinquies. Le riduzioni dei termini per l'accertamento di cui ai
commi 6-bis e 6-ter non si cumulano con quella prevista dall'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
c) all'articolo 7, il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
«1-quater. Il regime e' riservato, altresi', ai contribuenti
che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle
societa', delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai
sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del
codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo
possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il
gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1-bis.»;
d) all'articolo 7-bis, comma 2, le lettere a) e b) sono
sostituite dalle seguenti:
«a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da
condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni
amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale
comunicati preventivamente con interpello di cui all'articolo 11
della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle
dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze
fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia
esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione
dell'interpello;
b) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da
condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione
nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle
violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura
fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la
presentazione di un'istanza di interpello di cui all'articolo 11
della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre che il comportamento
tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello
rappresentato in occasione dell'interpello, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale.».
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 221, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «I
soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad attestare,
con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.».
3. Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo,
di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128,
alla data del 18 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, il termine di centoventi giorni
di cui all'articolo 6, comma 3-ter, del citato decreto legislativo n.
128 del 2015, decorre dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'articolo 76 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- Il testo dell'articolo 87 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.»
- La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al
Governo per la riforma fiscale» e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189.
- Il testo degli articoli 2, 3 e 17 della citata legge
n. 111 del 2023 e' il seguente:
«Art. 2 (Principi generali del diritto tributario
nazionale). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) fermi restando i principi della progressivita' e
dell'equita' del sistema tributario, stimolare la crescita
economica e la natalita' attraverso l'aumento
dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione
del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le
famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una
persona con disabilita', i giovani che non hanno compiuto
il trentesimo anno di eta', i lavoratori e le imprese;
b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e
l'elusione fiscale, anche attraverso:
1) la piena utilizzazione dei dati che
affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il
ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di
intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali,
nonche' il rafforzamento del regime di adempimento
collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di
istituti, anche premiali, volti a favorire forme di
collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i
contribuenti;
2) la piena utilizzazione dei dati resi
disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla
trasmissione telematica dei corrispettivi nonche' la piena
realizzazione dell'interoperabilita' delle banche di dati,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla
tutela dei dati personali;
c) fermo restando il rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica e di riduzione del
debito, prevedere la possibilita' di destinare alla
compensazione della riduzione della pressione fiscale le
risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo
1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti
dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi
tributari;
d) razionalizzare e semplificare il sistema
tributario anche con riferimento:
1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il
profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione
finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di
informazioni;
2) all'individuazione e all'eliminazione di
micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei
contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito
trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure
compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati
ai sensi della presente legge;
3) alla normativa fiscale riguardante gli enti
del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il
coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento
tributario nel rispetto dei principi di mutualita',
sussidiarieta' e solidarieta';
e) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di
versamento a carico dei contribuenti prevedendo:
1) la riduzione degli oneri documentali anche
mediante il rafforzamento del divieto, per
l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al
contribuente documenti gia' in suo possesso;
2) nuove e piu' efficienti forme di erogazione di
informazioni e di assistenza;
3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi
da parte delle persone anziane o con disabilita';
f) assicurare un trattamento particolare per gli
atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti
in favore di persone con disabilita', fermo restando quanto
previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016,
n. 112;
g) assicurare la piena applicazione dei principi di
autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla
legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, con riferimento:
1) ai principi generali di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai
principi di manovrabilita' e flessibilita' dei tributi di
cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini
almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla
normativa statale vigente;
2) all'attribuzione dei gettiti da recupero
fiscale su tributi e compartecipazioni;
3) all'attuazione, compatibilmente con gli
equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3,
del decreto legislativo n. 68 del 2011;
4) alla partecipazione agli indirizzi di politica
fiscale, tramite la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica;
5) allo sviluppo dell'interoperabilita' delle
banche di dati del sistema informativo della fiscalita' per
la gestione e l'accertamento dei tributi di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del
2009;
6) all'opportunita' di considerare le eventuali
perdite di gettito rispetto a quanto previsto a
legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi
relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al
servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei
principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e
dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;
7) alla garanzia della previsione di meccanismi
perequativi in conformita' ai principi di cui all'articolo
9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in
particolare all'attuazione delle previsioni di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.
2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di
cui all'articolo 1 il Governo puo' costituire appositi
tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, gli enti
territoriali, le organizzazioni sindacali, le associazioni
di categoria e dei professionisti maggiormente
rappresentative a livello nazionale e le associazioni
familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale
ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e). Ai
componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono
essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spese ne' altri emolumenti, comunque denominati, a
carico della finanza pubblica.
3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di
cui all'articolo 1 l'Amministrazione finanziaria si
coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di
cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR
Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attivita'
istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma
del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1,
componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa
e resilienza.
4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena
collaborazione con le regioni e gli enti locali.».
«Art. 3 (Principi generali relativi al diritto
tributario dell'Unione europea e internazionale) - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori
principi e criteri direttivi generali:
a) garantire l'adeguamento del diritto tributario
nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai
livelli di protezione dei diritti stabiliti
dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto
dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;
b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno
con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del
progetto BEPS (Base erosion and profit shifting) nel
rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento nazionale
e di quello dell'Unione europea;
c ) provvedere alla revisione della disciplina
della residenza fiscale delle persone fisiche, delle
societa' e degli enti diversi dalle societa' come criterio
di collegamento personale all'imposizione, al fine di
renderla coerente con la migliore prassi internazionale e
con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le
doppie imposizioni, nonche' coordinarla con la disciplina
della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti
per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia
anche valutando la possibilita' di adeguarla all'esecuzione
della prestazione lavorativa in modalita' agile;
d) introdurre misure volte a conformare il sistema
di imposizione sul reddito a una maggiore competitivita'
sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti
dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni
predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina
europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla
concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono
comprendere la concessione di incentivi all'investimento o
al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di
attivita' economiche nel territorio nazionale. In relazione
ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a
prevenire ogni forma di abuso;
e) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresi'
l'approccio comune condiviso a livello internazionale in
base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima
globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:
1) un'imposta minima nazionale dovuta in
relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia,
appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e
soggette a una bassa imposizione;
2) un regime sanzionatorio, conforme a quello
vigente in materia di imposte sui redditi, per la
violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione
minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e
un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la
violazione dei relativi adempimenti informativi;
f) semplificare e razionalizzare il regime delle
societa' estere controllate (controlled foreign companies),
rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile
assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la
conseguente disciplina con quella attuativa della lettera
e).»
«Art. 17 (Principi e criteri direttivi in materia di
procedimento accertativo, di adesione e di adempimento
spontaneo). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti
principi e criteri direttivi specifici per la revisione
dell'attivita' di accertamento, anche con riferimento ai
tributi degli enti territoriali:
a) semplificare il procedimento accertativo, anche
mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con
conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico
dei contribuenti;
b) applicare in via generalizzata il principio del
contraddittorio, a pena di nullita', fuori dei casi dei
controlli automatizzati e delle ulteriori forme di
accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e
prevedere una disposizione generale sul diritto del
contribuente a partecipare al procedimento tributario,
secondo le seguenti caratteristiche:
1) previsione di una disciplina omogenea
indipendentemente dalle modalita' con cui si svolge il
controllo;
2) assegnazione di un termine non inferiore a
sessanta giorni a favore del contribuente per formulare
osservazioni sulla proposta di accertamento;
3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente
impositore, di formulare espressa motivazione sulle
osservazioni formulate dal contribuente;
4) estensione del livello di maggiore tutela
previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n.
212 del 2000;
c) razionalizzare e riordinare le disposizioni
normative concernenti le attivita' di analisi del rischio,
nel rispetto della normativa in materia di tutela della
riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi
alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;
d) introdurre, in attuazione del principio di
economicita' dell'azione amministrativa, specifiche forme
di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere
che effettuano attivita' di controllo sul corretto
adempimento degli obblighi in materia tributaria e
previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei
confronti dei contribuenti e delle loro attivita'
economiche;
e) rivedere, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di
giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la
promozione di accordi di cooperazione tra le
amministrazioni dei Paesi membri e di forme di
collaborazione tra le amministrazioni nazionali
territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate
alla prevenzione, al controllo e alla repressione
dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che
consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento
dell'importazione nell'Unione europea, come previsto
all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, anche al
fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione
europea nonche' del regime dei dazi;
f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali,
anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale,
al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilita'
tra le banche di dati, la disponibilita' delle informazioni
rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per:
1) realizzare interventi volti a prevenire gli
errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere
l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti a piu'
alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e
sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;
3) perseguire la riduzione dei fenomeni di
evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di
adempimento spontaneo dei contribuenti;
g) introdurre misure che incentivino l'adempimento
spontaneo dei contribuenti attraverso:
1) il potenziamento del regime dell'adempimento
collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, volto a:
1.1) accelerare il processo di progressiva
riduzione della soglia di accesso all'applicazione
dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo
incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse;
1.2) consentire l'accesso all'applicazione del
regime dell'adempimento collaborativo anche a societa',
prive dei requisiti di ammissibilita', che appartengono ad
un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede
i requisiti di ammissibilita', a condizione che il gruppo
adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo
unitario per tutte le societa' del gruppo;
1.3) introdurre la possibilita' di certificazione
da parte di professionisti qualificati dei sistemi
integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformita'
ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria;
1.4) prevedere la possibilita' di gestire
nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche
questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti
all'ammissione al regime;
1.5) introdurre nuove e piu' penetranti forme di
contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con
particolare riguardo alla risposta alle istanze di
interpello o agli altri pareri, comunque denominati,
richiesti dai contribuenti aderenti al regime
dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la
necessita' di un'interlocuzione preventiva rispetto alla
notificazione di un parere negativo;
1.6) prevedere procedure semplificate per la
regolarizzazione della posizione del contribuente in caso
di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che
comportino la necessita' di effettuare ravvedimenti
operosi;
1.7) prevedere l'emanazione di un codice di
condotta che disciplini i diritti e gli obblighi
dell'amministrazione e dei contribuenti;
1.8) prevedere che l'esclusione dal regime
dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni
fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco
affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il
contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, al termine del quale si determina la
fuoriuscita o la permanenza nel regime;
1.9) potenziare gli effetti premiali connessi
all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo
prevedendo, in particolare:
1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale
esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per
tutti i rischi di natura fiscale comunicati
preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei
confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche
in ordine alla conformita' ai principi contabili, fatti
salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da
condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il
reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e
il contribuente;
1.9.2) l'esclusione, ferme restando le
disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con
particolare riguardo a quelle connesse al reato di
dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti
aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno
tenuto comportamenti collaborativi e comunicato
preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi
rischi fiscali;
1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei
termini di decadenza per l'attivita' di accertamento
previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei
contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia
certificato da professionisti qualificati, anche in ordine
alla loro conformita' ai principi contabili, fatti salvi i
casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte
simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il
reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e
il contribuente;
1.9.4) istituti speciali di definizione, in un
predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario
circoscritto, in presenza di apposite certificazioni
rilasciate da professionisti qualificati che attestano la
correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;
2) per i soggetti di minore dimensione,
l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui
possono accedere i contribuenti titolari di reddito di
impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:
2.1) l'impegno del contribuente, previo
contraddittorio con modalita' semplificate, ad accettare e
a rispettare la proposta per la definizione biennale della
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche
utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua
disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori
sintetici di affidabilita' per i soggetti a cui si rendono
applicabili;
2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui
redditi e dell'IRAP nonche' dei contributi previdenziali
obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi
imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi
restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole
ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione
telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;
2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui,
a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non
ha correttamente documentato, negli anni oggetto del
concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi
per un importo superiore in misura significativa rispetto
al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali
di non lieve entita';
3) l'introduzione di un regime di adempimento
collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la
propria residenza in Italia nonche' per quelle che la
mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta
persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un
reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a
imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo
d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di
euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli
adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni
amministrative e penali;
h) assicurare la certezza del diritto tributario,
attraverso:
1) la previsione della decorrenza del termine di
decadenza per l'accertamento a partire dal periodo
d'imposta nel quale si e' verificato il fatto generatore,
per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di
esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale
termine nonche' di quello relativo all'obbligo di
conservazione delle scritture contabili e dei supporti
documentali, fermi restando i poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei
rimborsi eventualmente richiesti;
2) la revisione dei termini di accertamento
dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di
allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del
relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita' e
dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della
razionalizzazione delle relative aliquote;
3) la limitazione della possibilita' di fondare
la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e
di minori componenti reddituali negativi sulla base del
valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle
transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi
rilevanti a tal fine;
4) la limitazione della possibilita' di presumere
la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi
delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa
ai soli casi in cui e' accertata, sulla base di elementi
certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali
positivi non contabilizzati o di componenti negativi
inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito
finanziario conseguito dai predetti soci.
2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al
presente articolo non si applicano ai fini della riforma
dell'attivita' di accertamento prevista dalla disciplina
doganale e da quella in materia di accisa e delle altre
imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste
dal titolo III del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e
criteri direttivi non si applicano altresi' ai fini della
riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento
doganale.».
- Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante
«Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra
fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e
8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, S.O.
- Il testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante
«Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia
di adempimenti tributari» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2024, n. 9.
- Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,
recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario
e di concordato preventivo biennale» e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2024, n. 43.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221,
recante «Disposizioni in materia di adempimento
collaborativo» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 gennaio 2024, n. 2.
- Il testo dell'articolo 1, comma 6, della citata legge
n. 111 del 2023 e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del
sistema tributario e termini di attuazione). - omissis
6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi
medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine
di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dalla presente legge e secondo la
procedura di cui al presente articolo.»
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali» e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 4, 6, 7 e 7-bis del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come modificati dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 4 (Requisiti). - 1. Il contribuente che
aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della
sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative piu'
adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un
efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine
alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili
applicati dal contribuente, inserito nel contesto del
sistema di governo aziendale e di controllo interno. In
caso di certificazione infedele si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La
certificazione e' infedele se resa in assenza dei requisiti
di indipendenza, onorabilita' e professionalita' indicati
nel regolamento di cui al comma 1-ter, nonche' in tutti i
casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti
nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il
certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti
e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma
1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia
dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della
permanenza nel regime di adempimento collaborativo del
soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la
condotta del professionista che ha reso la certificazione
infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale
di appartenenza per le valutazioni di competenza. Fermo il
fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari,
il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e
responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione dei
contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia
garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali
carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le
necessarie azioni correttive;
c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai
processi aziendali.
1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1,
predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al
comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine
alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di
professionisti indipendenti gia' in possesso di una
specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
1-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i
rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali
disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui
al presente articolo, i requisiti dei professionisti
abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma
1-bis, nonche' i loro compiti e adempimenti, prevedendo
che, per il rilascio della predetta certificazione, gli
stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le
materie di loro competenza, fermo restando che la
certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti
di cui al comma 1-bis.
1-quater. Le linee guida per la predisposizione di un
efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento sono
indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento
della certificazione.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno
annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione
per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione
illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche
effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per
rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le
attivita' pianificate.»
«Art. 6 (Effetti). - 1. L'adesione al regime comporta
la possibilita' per i contribuenti di pervenire con
l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle
situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima
della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso
forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi
di fatto, inclusa la possibilita' dell'anticipazione del
controllo.
2. L'adesione al regime comporta altresi' per i
contribuenti una procedura abbreviata di interpello
preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni
tributarie a casi concreti, in relazione ai quali
l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle
entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e
conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la
sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta
con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello
e' in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal
ricevimento della domanda ovvero della documentazione
integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate
effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone
con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili
per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il
comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello
oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le
procedure per la regolarizzazione della posizione del
contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia
delle entrate che comportano la necessita' di effettuare
ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio
preventivo nonche' modalita' semplificate e termini ridotti
per la definizione del procedimento.
2-bis. Nei riguardi dei contribuenti in regime di
adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima
di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di
interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra
posizione contraria a una comunicazione di rischio
effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b),
invita il contribuente a un contraddittorio per
illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni
attuative del presente comma.
3. Fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali
da pregiudicare il reciproco affidamento tra
l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, non si
applicano sanzioni amministrative al contribuente che
aderisce al regime e che, prima della presentazione delle
dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle
relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle
entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante
l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i rischi fiscali e
sempre che il comportamento dallo stesso tenuto e'
esattamente corrispondente a quello rappresentato in
occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al
primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere gli
elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta
riconducibile a un rischio fiscale non significativo
ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni
amministrative sono ridotte della meta' e comunque non
possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa fino
alla definitivita' dell'accertamento.
3-ter. E' facolta' del contribuente comunicare i
rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in
periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al
regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in
modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.
In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo,
effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla
notifica del provvedimento di ammissione al regime e
contenenti gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonche'
l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento
adottato dal contribuente, si applicano i commi 3 e 4. In
relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo,
effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla
notifica del provvedimento di ammissione al regime, le
sanzioni amministrative sono ridotte della meta' e comunque
non possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale.
4. Fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o
dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di
elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme
tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale
comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia
delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2,
ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima
della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del
decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il
comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente
corrispondente a quello rappresentato in occasione
dell'interpello o della comunicazione, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia
di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
penale. Per gli effetti di cui al primo periodo le
comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
lettera b), contengono gli elementi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno
2016, n. 148.
5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito
nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale
dell'Agenzia delle entrate.
6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono
tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi
delle imposte, sia dirette sia indirette. Per i soggetti di
cui al secondo periodo, l'esonero dalla prestazione di
garanzia si applica anche ai rimborsi in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 30 dicembre 2023 n. 221. Per i soggetti di cui
al secondo periodo, l'esonero dalla prestazione di garanzia
si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 221. Nel caso di adesione al regime da
parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato
l'opzione per il gruppo IVA di cui all'articolo 70-quater,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, l'esonero dalla prestazione della garanzia di
cui al primo periodo si applica ai rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto eseguiti a richiesta del rappresentante
del gruppo.
6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si
applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema
integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale e' certificato da professionisti
indipendenti qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma
1-bis, i termini di decadenza di cui agli articoli 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
ridotti di due anni.
6-ter. Per i periodi di imposta ai quali si applica
il regime i termini di decadenza di cui agli articoli 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
ridotti di un ulteriore anno se al contribuente e'
rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui
viene attestata la corretta applicazione delle norme
tributarie sostanziali, nonche' l'esecuzione degli
adempimenti, dei controlli e delle attivita' indicati
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-quater. Non trovano applicazione i termini previsti
ai commi 6-bis e 6-ter quando e' constatato che le
violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento
delle violazioni di cui al primo periodo.
6-quinquies. Le riduzioni dei termini per
l'accertamento di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si
cumulano con quella prevista dall'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»
«Art. 7 (Competenze e procedure). - 1. L'Agenzia
delle entrate e' competente in via esclusiva per i
controlli e le attivita' relativi al regime di adempimento
collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al
regime. La Guardia di finanza, sulla base di specifici
protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente
con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri
istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al
regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1-bis. Il regime e' riservato ai contribuenti che
conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni
di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni
di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni
di euro.
1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-bis
sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il
valore piu' elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti
principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio
precedente a quello in corso alla data di presentazione
della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di
affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e
ai due anni solari anteriori.
1-quater. Il regime e' riservato, altresi', ai
contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese,
inteso quale insieme delle societa', delle imprese e degli
enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo
2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile,
a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i
requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il
gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale,
certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.
1-quinquies. Il contribuente che da' esecuzione alla
risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo
volume d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere
all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere
degli altri requisiti previsti dal presente decreto.
2. I contribuenti che intendono aderire al regime di
adempimento collaborativo inoltrano domanda in via
telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito
istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle
entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, nonche' all'articolo
4, comma 1-bis, comunica ai contribuenti l'ammissione al
regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si
applica al periodo d'imposta nel corso del quale la
richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso
si intende tacitamente rinnovato qualora non sia
espressamente comunicata dal contribuente la volonta' di
non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
3. L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al
contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni,
con provvedimento motivato, puo' dichiarare l'esclusione
dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti
di cui all'articolo 4 o ai commi 1-bis, 1-quater e
1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
all'articolo 5, comma 2. In caso di inosservanza degli
impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento
collaborativo e' preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte
del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma
1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni
fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la
permanenza nel regime. Il periodo transitorio di
osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per
un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il
periodo di osservazione non si applica nei casi di
violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento
tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.
L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla
data di notifica del provvedimento.
4.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione del
regime di adempimento collaborativo.»
«Art. 7-bis (Regime opzionale di adozione del sistema
di controllo del rischio fiscale). - 1. I contribuenti che
non possiedono i requisiti per aderire al regime di
adempimento collaborativo di cui all'articolo 7, possono
optare per l'adozione di un sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in
base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha
effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui e'
esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed e'
irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si
intende tacitamente rinnovata per altri due periodi
d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le
modalita' e i termini previsti per la comunicazione
dell'opzione.
2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma
1:
a) fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non
si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni
relative a rischi di natura fiscale comunicati
preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione
delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle
relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento
tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a
quello rappresentato in occasione dell'interpello;
b) fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o
dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di
elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme
tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale
comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la
presentazione di un'istanza di interpello di cui
all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre
che il comportamento tenuto dal contribuente sia
esattamente corrispondente a quello rappresentato in
occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, come modificato dal
presente decreto e' il seguente:
«Art. 1 (Potenziamento del regime di adempimento
collaborativo). - omissis
3. I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza
di adesione al regime di adempimento collaborativo
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono tenuti alla certificazione del
sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale dell'articolo 4, comma 1-bis, del
citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal
comma 1, lettera a), numero 2). I soggetti di cui al primo
periodo sono comunque tenuti ad attestare, con le modalita'
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Per
i soggetti gia' ammessi al predetto regime alla data di
entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di
cui all'articolo 6, commi 6-bis e 6-ter, del citato decreto
legislativo n. 128 del 2015, introdotte dal comma 1,
lettera c), numero 6), si applicano a partire dal periodo
di imposta in corso al 1° gennaio 2024.»
Per i riferimenti al decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128 e al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221,
vedi note alle premesse.