IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito
denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate
«Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano
collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di
abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a) del testo
unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;
Tenuto conto delle note pervenute, nel periodo dicembre
2023-febbraio 2024, da parte dell'unita' di coordinamento del Sistema
nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga
della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:
la segnalazione di nuove molecole tra cui: 2C-T; A-PBITMO;
N-desetil etonitazene; N-desetil isotonitazene; 3-metil-α-PHiP,
identificate per la prima volta in Europa, trasmessa
dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze
(EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo dicembre 2023-gennaio
2024;
l'informativa sui sequestri, tra cui quello relativo alla
sostanza 4-HO-DPT, effettuati in Italia, nel mese di marzo 2023;
Considerato che le sostanze 4-HO-DPT e 2C-T, che producono effetti
psichedelici, sono rispettivamente un derivato triptaminico e un
derivato feniletilamminico di sostanze presenti nella Tabella I del
testo unico e che, in particolare, la sostanza 4-HO-DPT e' stata
oggetto di sequestro sul territorio italiano da parte della Polizia
di Stato della Questura di Milano, in data 10 novembre 2022;
Considerato che la sostanza A-PBITMO, e' un cannabinoide sintetico
che si suppone agisca come un agonista dei recettori dei
cannabinoidi;
Considerato che le sostanze N-desetil etonitazene e N-desetil
isotonitazene sono oppioidi di sintesi della famiglia dei
2-benzilbenzimidazoli, una classe di sostanze denominata comunemente
«nitazeni», che si suppone abbiano effetti analgesici narcotici
tipici degli oppioidi e che analogamente ad altre classi di
analgesici oppioidi come la morfina e il fentanil, attivino i
recettori μ-oppioidi nel sistema nervoso centrale, con effetti acuti
che comprendono: euforia, rilassamento, analgesia (riduzione della
capacita' di sentire il dolore), sedazione (induzione di uno stato di
calma o sonno), bradicardia (rallentamento del cuore), ipotermia
(abbassamento eccessivo della temperatura corporea) e depressione
respiratoria (rallentamento della respirazione) che rappresenta il
pericolo maggiore per i consumatori, dato che piccole quantita', per
via dell'elevata potenza di alcuni di questi composti, possono
causare un'intossicazione acuta da depressione respiratoria
potenzialmente letale;
Tenuto conto che la sostanza 3-metil-α-PHiP, identificata per la
prima volta in Europa, in particolare in Svezia, nell'ambito di un
sequestro segnalato in data 10 gennaio 2024, risulta gia' sotto
controllo in Italia negli analoghi di struttura derivanti da
2-ammino-1-fenil-1-propanone, in quanto inserita nella Tabella I del
testo unico, all'interno di tale categoria di sostanze, senza essere
denominata specificamente;
Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del testo unico la
specifica indicazione della sostanza 3-metil-α-PHiP, per favorirne la
pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con
note del 15 dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024, favorevole
all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: 2C-T;
A-PBITMO; N-desetil etonitazene; N-desetil isotonitazene; 4-HO-DPT e
della specifica indicazione della sostanza 3-metil-α-PHiP;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso
nella seduta del 14 maggio 2024, favorevole all'inserimento nella
Tabella I del testo unico delle sostanze: 2C-T; A-PBITMO; N-desetil
etonitazene; N-desetil isotonitazene; 4-HO-DPT e della specifica
indicazione della sostanza 3-metil-α-PHiP;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I, a
tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi
alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato
internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e in
Italia e tenuto conto della necessita' di agevolare le connesse
attivita' da parte delle Forze dell'ordine;
Decreta:
Art. 1
1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
2C-T (denominazione comune);
2-[2,5-dimetossi-4-(metilsulfanil)fenil]etan-1-ammina
(denominazione chimica);
2-(2,5-dimetossi-4-(metiltio)fenil)etan-1-ammina (altra
denominazione);
2,5-dimetossi-4-(metiltio)benzene-etanammina (altra
denominazione);
2,5-dimetossi-4-metiltiofenetilammina (altra denominazione);
4-metiltio-2,5-dimetossifenetilammina (altra denominazione);
4-metiltio-2,5-DMPEA (altra denominazione);
2C-T-1 (altra denominazione);
3-metil-α-PHiP (denominazione comune);
4-metil-1-(3-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one
(denominazione chimica);
4-metil-1-(m-tolil)-2-pirrolidin-1-il-pentan-1-one (altra
denominazione);
3'-metil-alfa-PiHP (altra denominazione);
3-metil-alfa-PHiP (altra denominazione);
3-Me-alfa-PiHP (altra denominazione);
3-metil-α-pirrolidinoisoesiofenone (altra denominazione);
3-metil-α-pirrolidinoisoesafenone (altra denominazione);
3-metil-α-pirrolidinoisoesanofenone (altra denominazione);
4-HO-DPT (denominazione comune);
3-[2-(dipropilammino)etil]-1H-indol-4-olo (denominazione
chimica);
4-idrossi-N,N-dipropiltriptamina (altra denominazione);
4-idrossi-n,n-dipropil amminotriptamina (altra denominazione);
A-PBITMO (denominazione comune);
(adamantan-1-il)(3-pentil-2-tiosso-2,3-diidro-1H-benzo[d]imidazol
-1-il)metanone (denominazione chimica);
(3-pentil-2-tiosso-2,3-diidro-1H-benzimidazol-1-il)(triciclo[3.3.
1.13,7]decan-1-il)metanone (altra denominazione);
N-desetil etonitazene (denominazione comune);
2-[2-(4-etossibenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il]-N-etileta
nammi (denominazione chimica);
2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]-N-etil-eta
nammina (altra denominazione);
Desetiletonitazene (altra denominazione);
NDE (altra denominazione);
N-desetil isotonitazene (denominazione comune);
N-etil-2-[2-[(4-isopropossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il
]etanammina (denominazione chimica);
N-etil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-
1-etanammina (altra denominazione);
N-desetil isotonitazene (altra denominazione);
N-desetilisotonitazene (altra denominazione);
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2024
Il Ministro: Schillaci