IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «Testo unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»; 
  Considerato che nelle predette tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; 
  Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a) del testo
unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I; 
  Tenuto  conto  delle   note   pervenute,   nel   periodo   dicembre
2023-febbraio 2024, da parte dell'unita' di coordinamento del Sistema
nazionale di allerta precoce  del  Dipartimento  politiche  antidroga
della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti: 
    la segnalazione  di  nuove  molecole  tra  cui:  2C-T;  A-PBITMO;
N-desetil  etonitazene;  N-desetil   isotonitazene;   3-metil-α-PHiP,
identificate   per   la   prima   volta    in    Europa,    trasmessa
dall'Osservatorio  europeo  sulle  droghe  e   le   tossicodipendenze
(EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo  dicembre  2023-gennaio
2024; 
    l'informativa  sui  sequestri,  tra  cui  quello  relativo   alla
sostanza 4-HO-DPT, effettuati in Italia, nel mese di marzo 2023; 
  Considerato che le sostanze 4-HO-DPT e 2C-T, che producono  effetti
psichedelici, sono rispettivamente  un  derivato  triptaminico  e  un
derivato feniletilamminico di sostanze presenti nella Tabella  I  del
testo unico e che, in particolare,  la  sostanza  4-HO-DPT  e'  stata
oggetto di sequestro sul territorio italiano da parte  della  Polizia
di Stato della Questura di Milano, in data 10 novembre 2022; 
  Considerato che la sostanza A-PBITMO, e' un cannabinoide  sintetico
che  si  suppone  agisca  come  un   agonista   dei   recettori   dei
cannabinoidi; 
  Considerato che  le  sostanze  N-desetil  etonitazene  e  N-desetil
isotonitazene  sono  oppioidi   di   sintesi   della   famiglia   dei
2-benzilbenzimidazoli, una classe di sostanze denominata  comunemente
«nitazeni», che  si  suppone  abbiano  effetti  analgesici  narcotici
tipici  degli  oppioidi  e  che  analogamente  ad  altre  classi   di
analgesici oppioidi  come  la  morfina  e  il  fentanil,  attivino  i
recettori μ-oppioidi nel sistema nervoso centrale, con effetti  acuti
che comprendono: euforia, rilassamento,  analgesia  (riduzione  della
capacita' di sentire il dolore), sedazione (induzione di uno stato di
calma o sonno),  bradicardia  (rallentamento  del  cuore),  ipotermia
(abbassamento eccessivo della  temperatura  corporea)  e  depressione
respiratoria (rallentamento della respirazione)  che  rappresenta  il
pericolo maggiore per i consumatori, dato che piccole quantita',  per
via dell'elevata  potenza  di  alcuni  di  questi  composti,  possono
causare   un'intossicazione   acuta   da   depressione   respiratoria
potenzialmente letale; 
  Tenuto conto che la sostanza 3-metil-α-PHiP,  identificata  per  la
prima volta in Europa, in particolare in Svezia,  nell'ambito  di  un
sequestro segnalato in data  10  gennaio  2024,  risulta  gia'  sotto
controllo  in  Italia  negli  analoghi  di  struttura  derivanti   da
2-ammino-1-fenil-1-propanone, in quanto inserita nella Tabella I  del
testo unico, all'interno di tale categoria di sostanze, senza  essere
denominata specificamente; 
  Ritenuto necessario inserire nella Tabella I  del  testo  unico  la
specifica indicazione della sostanza 3-metil-α-PHiP, per favorirne la
pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
note del  15  dicembre  2023  e  del  16  febbraio  2024,  favorevole
all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: 2C-T;
A-PBITMO; N-desetil etonitazene; N-desetil isotonitazene; 4-HO-DPT  e
della specifica indicazione della sostanza 3-metil-α-PHiP; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 14 maggio  2024,  favorevole  all'inserimento  nella
Tabella I del testo unico delle sostanze: 2C-T;  A-PBITMO;  N-desetil
etonitazene; N-desetil  isotonitazene;  4-HO-DPT  e  della  specifica
indicazione della sostanza 3-metil-α-PHiP; 
  Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della  Tabella  I,  a
tutela della salute pubblica, in considerazione dei  rischi  connessi
alla  diffusione  di   nuove   sostanze   psicoattive   sul   mercato
internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa  e  in
Italia e tenuto conto  della  necessita'  di  agevolare  le  connesse
attivita' da parte delle Forze dell'ordine; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella Tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    2C-T (denominazione comune); 
    2-[2,5-dimetossi-4-(metilsulfanil)fenil]etan-1-ammina
(denominazione chimica); 
    2-(2,5-dimetossi-4-(metiltio)fenil)etan-1-ammina           (altra
denominazione); 
    2,5-dimetossi-4-(metiltio)benzene-etanammina               (altra
denominazione); 
    2,5-dimetossi-4-metiltiofenetilammina (altra denominazione); 
    4-metiltio-2,5-dimetossifenetilammina (altra denominazione); 
    4-metiltio-2,5-DMPEA (altra denominazione); 
    2C-T-1 (altra denominazione); 
    3-metil-α-PHiP (denominazione comune); 
    4-metil-1-(3-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one
(denominazione chimica); 
    4-metil-1-(m-tolil)-2-pirrolidin-1-il-pentan-1-one         (altra
denominazione); 
    3'-metil-alfa-PiHP (altra denominazione); 
    3-metil-alfa-PHiP (altra denominazione); 
    3-Me-alfa-PiHP (altra denominazione); 
    3-metil-α-pirrolidinoisoesiofenone (altra denominazione); 
    3-metil-α-pirrolidinoisoesafenone (altra denominazione); 
    3-metil-α-pirrolidinoisoesanofenone (altra denominazione); 
    4-HO-DPT (denominazione comune); 
    3-[2-(dipropilammino)etil]-1H-indol-4-olo          (denominazione
chimica); 
    4-idrossi-N,N-dipropiltriptamina (altra denominazione); 
    4-idrossi-n,n-dipropil amminotriptamina (altra denominazione); 
    A-PBITMO (denominazione comune); 
    (adamantan-1-il)(3-pentil-2-tiosso-2,3-diidro-1H-benzo[d]imidazol
-1-il)metanone (denominazione chimica); 
    (3-pentil-2-tiosso-2,3-diidro-1H-benzimidazol-1-il)(triciclo[3.3.
1.13,7]decan-1-il)metanone (altra denominazione); 
    N-desetil etonitazene (denominazione comune); 
    2-[2-(4-etossibenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il]-N-etileta
nammi (denominazione chimica); 
    2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]-N-etil-eta
nammina (altra denominazione); 
    Desetiletonitazene (altra denominazione); 
    NDE (altra denominazione); 
    N-desetil isotonitazene (denominazione comune); 
    N-etil-2-[2-[(4-isopropossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il
]etanammina (denominazione chimica); 
    N-etil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-
1-etanammina (altra denominazione); 
    N-desetil isotonitazene (altra denominazione); 
    N-desetilisotonitazene (altra denominazione); 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 luglio 2024 
 
                                               Il Ministro: Schillaci