IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
                   Nella seduta del 23 aprile 2024 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1°  gennaio
2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche  pubbliche  in
vista del  perseguimento  degli  obiettivi  in  materia  di  sviluppo
sostenibile   indicati   dalla    risoluzione    A/70/L.I    adottata
dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25
settembre  2015»,  il  CIPE  assuma  «la  denominazione  di  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a  decorrere  dalla  medesima
data,  nella  legge  27  febbraio  1967,  n.  48,  e  in  ogni  altra
disposizione vigente, qualunque  richiamo  al  CIPE  deve  intendersi
riferito al CIPESS»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare,
l'art. 5, comma 2; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  e,
in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e  ai  compiti
del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica, di seguito DIPE; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le
competenze  del  CIPE  in  tema  di  coordinamento  delle   politiche
comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito
degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione  degli  indirizzi
generali da adottare per l'azione italiana in sede  comunitaria,  per
il coordinamento  delle  iniziative  delle  amministrazioni  ad  essa
interessate e  l'adozione  di  direttive  generali  per  il  proficuo
utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione  e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione  per  l'attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16
aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in  particolare,  l'art.  7,  commi  26  e  27,  che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di  politiche  di  coesione  di  cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'art. 11 della legge n.  59  del  1997,  ivi  inclusa  la
gestione del fondo per le aree sottoutilizzate  di  cui  all'art.  61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2003)» e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi  speciali
per  la  rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,   a   norma
dell'articolo  16  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42»,   e,   in
particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1,  che  il  citato
fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo
e la  coesione,  di  seguito  FSC,  sia  finalizzato  a  dare  unita'
programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico  e  sociale
tra le diverse aree del Paese, e al comma  3,  che  l'intervento  del
fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di
carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale,  di  rilievo
nazionale,  interregionale  e  regionale,  aventi  natura  di  grandi
progetti o  di  investimenti  articolati  in  singoli  interventi  di
consistenza progettuale ovvero realizzativa tra  loro  funzionalmente
connessi, in relazione  a  obiettivi  e  risultati  quantificabili  e
misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e  successive  modificazioni,  e  in  particolare
l'art. 44, comma 7-bis,  il  quale  prevede  che  «con  delibera  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre  2022,
su proposta del Ministro per il sud e la  coesione  territoriale,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito  di
una  ricognizione  operata  dal  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche  avvalendosi
dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello  Stato,  sono
individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno  2022
dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della
delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio  2018,  aventi  valore
finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in  relazione
ai quali il CIPESS individua  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e
finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati
in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il  mancato
rispetto  di  tali  obiettivi  nei  termini  indicati  o  la  mancata
alimentazione   dei   sistemi   di    monitoraggio    determina    il
definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e'  disposto
ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni
giuridicamente vincolanti»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120  e,  in
particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art.  11,  commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
(CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti  amministrativi  anche
di  natura  regolamentare  adottati  dalle  amministrazioni  di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  che  dispongono  il  finanziamento   pubblico   o   autorizzano
l'esecuzione di progetti di  investimento  pubblico,  sono  nulli  in
assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare,  il  comma
177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di  dotazione
aggiuntiva  a  favore  del  FSC  per  il  periodo  di  programmazione
2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020  che  prevede
il concorso del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, nei  limiti  delle  proprie  disponibilita',  al
finanziamento  degli  oneri  relativi  all'attuazione  di   eventuali
interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione europea  per  il  periodo  di  programmazione
2021-2027; la possibilita' per le regioni e le Province  autonome  di
Trento e di Bolzano di concorrere al finanziamento  degli  interventi
complementari  con  risorse  a  carico  dei  propri  bilanci  nonche'
l'erogazione delle risorse, a fronte di  spese  rendicontate,  previo
inserimento, da parte  dell'amministrazione  titolare,  dei  dati  di
attuazione nel sistema informatico sviluppato e reso disponibile  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  dell'Italia  (di
seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12  febbraio  2021,
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021  come
modificato dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023; 
  Visto l'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, «Disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
mafiose», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
2021, n. 233, che prevede la possibilita' di  utilizzare  le  risorse
del FSC al fine di ridurre, nella misura  massima  di  15  punti,  la
percentuale del cofinanziamento regionale dei programmi  cofinanziati
dai fondi europei FESR e FSE Plus 2021-2027; 
  Visto l'Accordo di partenariato per  l'Italia  nel  testo  adottato
dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022,  che  definisce  la
ripartizione  delle  risorse  assegnate  per  i  programmi  regionali
2021-2027, oggetto  della  presa  d'atto  da  parte  del  CIPESS  con
delibera n. 36 del 2 agosto 2022; 
  Viste  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea
C(2022)7401 del 12 ottobre 2022, con la quale e' stato  approvato  il
Programma FSE Plus della Regione Marche, e la decisione di esecuzione
della Commissione europea C(2022)8702 del 25 novembre  2022,  che  ha
approvato il Programma FESR della Regione Marche; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 
  Visto, in particolare, l'art. 53 del citato decreto-legge n. 13 del
2023 che, al fine di assicurare  il  completamento  degli  interventi
infrastrutturali  dotati  di  un  maggiore  livello  di  avanzamento,
definanziati  in  applicazione  dell'art.  44,  comma  7-quater,  del
decreto-legge n. 34 del 2019, dispone che, con apposita delibera  del
CIPESS,  si  provvede  all'assegnazione,  a  valere   sulle   risorse
disponibili del FSC del ciclo di programmazione 2021-2027, nei limiti
delle disponibilita' annuali di bilancio, delle risorse necessarie al
completamento dei suddetti interventi in  relazione  ai  quali,  alla
data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli  avvisi
per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della
progettazione e  dell'esecuzione  dei  lavori  nonche',  in  caso  di
contratti senza pubblicazione di  bandi  o  di  avvisi,  siano  stati
inviati gli inviti a presentare  le  offerte  per  l'affidamento  dei
lavori ovvero  per  l'affidamento  congiunto  della  progettazione  e
dell'esecuzione dei lavori; 
  Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha  imputato
programmaticamente alle regioni e province autonome un importo  lordo
di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse  gia'  assegnate  a
titolo di anticipazione disposta per legge  o  con  delibera  CIPESS,
corrispondente  al  60  per  cento  della   dotazione   pro   tempore
disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata
nelle premesse della medesima delibera; 
  Considerato che la  suddetta  delibera  n.  25  del  2023  prevede,
altresi',  che,  nell'ambito  degli  importi  netti  da  assegnare  a
ciascuna regione o provincia autonoma all'esito della  sottoscrizione
dei rispettivi accordi secondo le indicazioni di cui in premessa alla
medesima delibera, potra' trovare attuazione l'art. 23,  comma  1-ter
del decreto-legge n. 152 del 2021, relativamente all'utilizzo, per le
regioni e province autonome che ne facciano richiesta, delle  risorse
di rispettiva competenza per il concorso alla  copertura  finanziaria
della quota di cofinanziamento  regionale  dei  rispettivi  programmi
europei di coesione, entro i limiti massimi di importo  di  cui  alla
medesima delibera; 
  Visto  il  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.   124,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche  di  coesione,  per  il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,  nonche'
in materia di  immigrazione»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca  disposizioni  per
l'utilizzazione delle risorse nazionali  ed  europee  in  materia  di
coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di  assicurare
un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per
la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il  periodo
di programmazione  2021-2027,  ha  novellato  la  disciplina  per  la
programmazione e  l'utilizzazione  delle  risorse  del  FSC,  di  cui
all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020,  il  quale
nel testo vigente prevede, in particolare, che: 
    le  risorse  FSC  sono  destinate  a   sostenere   esclusivamente
interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione  dell'80  per
cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento  nelle  aree  del
Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del
2020); 
    la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata  per  iniziative  e
misure afferenti  alle  politiche  di  coesione,  come  definite  dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi per la coesione delle
amministrazioni centrali e regionali.  La  dotazione  finanziaria  e'
altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali,  con  gli
obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di
programmazione 2021-2027 e con le  politiche  di  investimento  e  di
riforma previste PNRR, secondo  principi  di  complementarita'  e  di
addizionalita' (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del
2020); 
    con una o piu' delibere del  CIPESS,  adottate  su  proposta  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo  sviluppo  e  la
coesione, sono imputate in modo  programmatico  alle  amministrazioni
centrali e alle regioni le  risorse  disponibili  FSC  2021-2027  con
indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse (art.  1,
comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020); 
    sulla base della delibera di cui sopra, dato atto  dei  risultati
dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR  e  ciascun
presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un
accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il  quale  vengono
individuati gli obiettivi di sviluppo  da  perseguire  attraverso  la
realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di  piu'
fonti di finanziamento; sullo schema di Accordo per  la  coesione  e'
sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze;  l'elaborazione
degli Accordi per la coesione avviene  con  il  coinvolgimento  e  il
ruolo  proattivo  delle  amministrazioni  centrali  interessate,  con
particolare riferimento al tema degli interventi  infrastrutturali  e
alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica  di  una
collaborazione  interistituzionale  orientata  alla  verifica   della
compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le priorita'
programmatiche  nazionali  e  con  quelle   individuate   dai   fondi
strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 (art.  1,
comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020); 
    con delibera del CIPESS, adottata su proposta  del  Ministro  per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il  PNRR  si
provvede all'assegnazione  in  favore  di  ciascuna  amministrazione,
sulla base degli accordi sottoscritti, delle  risorse  finanziarie  a
valere  sulle  disponibilita'  del  FSC,  periodo  di  programmazione
2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera e),  della  legge  n.  178  del
2020); 
    a seguito della registrazione da parte degli organi di  controllo
della delibera del CIPESS di assegnazione  delle  riscorse,  ciascuna
amministrazione assegnataria e' autorizzata ad avviare  le  attivita'
occorrenti per  l'attuazione  degli  interventi  ovvero  delle  linee
d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione  (art.  1,
comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020); 
    le risorse assegnate con la delibera di  cui  all'art.  1,  comma
178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal  Fondo  di
sviluppo  e  coesione,  nei  limiti  degli  stanziamenti  annuali  di
bilancio, in apposita contabilita' del  fondo  di  rotazione  di  cui
all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1,  comma  178,  lettera
i), della legge n. 178 del 2020); 
  Visto, infine, l'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge  n.  124  del
2023, che ha previsto, ferme restando le  regole  di  gestione  delle
fonti finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le  linee
d'azione strategici inseriti negli Accordi per  la  coesione  possono
essere  utilizzate  anche  le   risorse   destinate   ad   interventi
complementari di cui all'art. 1, comma 54, legge n. 178 del 2020; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  n.  124  del
2023, che prevede che gli Accordi  per  la  coesione  possono  essere
modificati  d'intesa  tra  le   parti,   sulla   base   degli   esiti
dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione
e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza
con i profili  finanziari  definiti  dalla  delibera  del  CIPESS  di
assegnazione  delle  risorse;  qualora  le  modifiche  comportino  un
incremento o una diminuzione delle risorse  FSC  2021-2027  assegnate
ovvero una variazione dei profili  finanziari  definiti  la  modifica
dell'accordo e' sottoposta all'approvazione del CIPESS,  su  proposta
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e  la
coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 25 febbraio 2016; la modifica del cronoprogramma,  come  definito
dall'Accordo per la coesione, e'  consentita  esclusivamente  qualora
l'amministrazione  assegnataria  delle  risorse   fornisca   adeguata
dimostrazione   dell'impossibilita'   di   rispettare   il   predetto
cronoprogramma  per  circostanze  non  imputabili  a  se'  ovvero  al
soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione; 
  Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo
alle  modalita'  di  applicazione  del  sistema  sanzionatorio  e  di
trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 recante disposizioni per la
gestione degli interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea,  dalla
programmazione complementare  e  dal  FSC,  volte  ad  assicurare  il
puntuale  tracciamento  del  processo  di  erogazione  delle  risorse
europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate  al
finanziamento di  interventi  di  titolarita'  delle  amministrazioni
regionali;  nonche'  l'art.   4   del   medesimo   decreto,   recante
disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo  delle  risorse
per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio; 
  Vista  la  delibera  CIPESS  del  22  dicembre  2021,  n.  78,   di
approvazione della proposta di Accordo di  partenariato  2021-2027  e
avvio del negoziato formale con la Commissione europea, che al  punto
3 ha stabilito che il Fondo di rotazione  di  cui  all'art.  5  della
legge  n.  183  del  1987  concorre,   nei   limiti   delle   proprie
disponibilita' quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi
di cofinanziamento nazionale e il tasso di cofinanziamento  nazionale
effettivo dei singoli Programmi europei, al finanziamento degli oneri
relativi  all'attuazione  di   eventuali   interventi   complementari
rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi europei 2021-2027; 
  Vista la delibera CIPESS del  22  dicembre  2021,  n.  79,  recante
«Fondo sviluppo e  coesione  2014-2020  e  2021-2027  -  Assegnazione
risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni  alle
regioni e province autonome per interventi  di  immediato  avvio  dei
lavori o di completamento di interventi in  corso  (FSC  2021-2027)»,
con la quale e' stata disposta l'assegnazione in favore di regioni  e
province autonome  di  2.561,80  milioni  di  euro  di  risorse  FSC,
programmazione 2021-2027,  per  interventi  di  immediato  avvio  dei
lavori  o  di  completamento  di  interventi   in   corso,   di   cui
40.200.000,00 euro a favore della Regione Marche; 
  Vista la delibera CIPESS del 27 dicembre 2022, n. 48, che opera una
ricognizione degli interventi privi  di  obbligazione  giuridicamente
vincolante (di seguito «OGV») aventi i requisiti per le  salvaguardie
di cui all'art. 44, comma 7-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019; 
  Vista la delibera CIPESS del 20  luglio  2023,  n.  16  che,  dando
seguito agli adempimenti previsti dalla delibera  CIPESS  n.  79  del
2021, ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi finanziati con le
risorse FSC 2021-2027 assegnate in favore delle  regioni  e  province
autonome con la citata delibera n. 79 del 2021,  devono  assumere  le
OGV entro il termine del 31  dicembre  2024,  superato  il  quale  le
assegnazioni si intendono revocate automaticamente; 
  Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha  imputato
in  via  programmatica  alla  Regione  Marche  un  importo  netto  di
293.446.734,15 euro - cui si aggiunge l'importo di 40.200.000,00 euro
a titolo di anticipazione  a  valere  sulle  risorse  FSC  2021-2027,
assegnato con delibera CIPESS n.  79  del  2021  -  e  ha,  altresi',
indicato in applicazione della disciplina di cui al  richiamato  art.
23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, l'importo massimo
delle risorse FSC  da  destinare  al  cofinanziamento  dei  programmi
regionali FESR e FSE plus della Regione Marche pari  a  66.135.860,00
euro; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale,  tra  l'altro,  l'onorevole  Raffaele  Fitto  e'  stato
nominato Ministro senza portafoglio; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con il quale al Ministro senza  portafoglio,  onorevole
Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei,
le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022, con  il  quale
e' stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per  gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole
Raffaele Fitto; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  31  ottobre
2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli  e'  stato
nominato   Segretario   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e'
stata assegnata, tra le altre, la delega ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e  di   programmazione   e
monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi  quelli  orientati
al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime
di partenariato pubblico-privato; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR,  acquisita  al
prot. DIPE 3677-A dell'11 aprile 2024, e l'allegata nota  informativa
per  il  CIPESS  predisposta  dal  competente  Dipartimento  per   le
politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei
ministri, come integrata dalle successive  note  acquisite  al  prot.
DIPE n. 3912-A del 19 aprile 2024 e n. 4037-A del 22 aprile 2024, con
cui sono stati aggiornati, tra l'altro,  i  relativi  allegati,  che,
sulla base dell'Accordo per  la  coesione  sottoscritto  in  data  28
ottobre 2023 tra il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ed  il
Presidente della regione Marche (di  seguito  «accordo»)  e  allegato
alla medesima nota informativa, propone l'assegnazione a favore della
regione: 
    di risorse FSC 2021-2027 pari a  293.446.734,15  euro,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n.  178  del  2020  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    di risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge  n.  183  del
1987, pari a 154.317.007,03 euro, ai sensi  dell'art.  1,  comma  54,
della  legge  n.  178  del  2020  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Considerato che la Regione Marche non si e' avvalsa della facolta',
di cui all'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6  novembre  2021,
n.  152,  di  destinare  parte  delle  risorse   FSC   2021-2027   al
cofinanziamento dei Programmi regionali europei 2021-2027; 
  Tenuto conto che l'accordo riporta  gli  esiti  della  ricognizione
congiunta effettuata dalle strutture tecniche  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e della Regione Marche  sui  precedenti  cicli
della programmazione della  politica  di  coesione,  accertando,  tra
l'altro, l'assenza di interventi di competenza della  regione  Marche
ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 53 del  decreto-legge
n. 13 del 2023; 
  Considerato  che  l'accordo  individua  un  programma  unitario  di
interventi e linee di azione (allegato A1 all'accordo) concordati tra
le parti, condivisi  con  le  amministrazioni  centrali  interessate,
corredati  dei  relativi  cronoprogrammi  procedurali  e   finanziari
(allegato B2 all'accordo) per un importo complessivo di  risorse  FSC
2021-2027 pari a 293.446.734,15 euro; 
  Tenuto conto  che  l'accordo  comprende  un  elenco  di  interventi
finanziati in anticipazione con la citata delibera CIPESS n.  79  del
2021, come  rideterminata  dalla  delibera  CIPESS  n.  16  del  2023
(allegato A2 all'accordo), per i quali si applicano  le  disposizioni
recate dalle medesime delibere (obbligo di  conseguimento  delle  OGV
entro il termine del 31 dicembre 2024 e revoca del finanziamento); 
  Considerato che il predetto accordo riporta il piano finanziario di
spesa per annualita' FSC 2021-2027 (allegato B1 all'accordo), che, al
netto delle assegnazioni disposte in anticipazione e della  quota  di
cofinanziamento dei Programmi europei regionali, costituisce la  base
di riferimento per l'applicazione del sistema  sanzionatorio  di  cui
all'art.  2,  del  decreto-legge  n.  124  del   2023   relativo   al
definanziamento, per effetto del quale  le  risorse  rientrano  nelle
disponibilita' del FSC 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per
le finalita' di cui all'art. 1, comma 178, della  legge  n.  178  del
2020; 
  Tenuto conto che, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo,
a cura della  Regione  Marche,  gli  allegati  A1  e  B2  sono  stati
implementati con i CUP e sono stati contestualmente  corretti  alcuni
refusi nel cronoprogramma procedurale degli interventi per  garantire
la  coerenza  con  il  cronoprogramma  finanziario,   gia'   allegato
all'accordo; 
  Considerato che, in base a quanto previsto dall'art.  1,  comma  2,
del decreto-legge n. 124 del 2023,  nell'accordo,  in  aggiunta  alle
risorse FSC 2021-2027, sono programmate anche  le  risorse  nazionali
complementari, di pertinenza  della  Regione  Marche,  del  Fondo  di
rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 54, della legge n. 178 del 2020; 
  Tenuto  conto  che  l'accordo  riporta  l'elenco  degli  interventi
finanziati dal Fondo di rotazione (allegato A3 all'accordo),  nonche'
il rispettivo Piano finanziario di spesa (allegato B3 all'accordo); 
  Tenuto conto che  nell'odierna  seduta  il  CIPESS,  in  attuazione
dell'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis del decreto-legge n.
34 del 2019, ha approvato la  delibera  inerente  il  definanziamento
degli interventi della  sezione  ordinaria  dei  PSC  che  non  hanno
generato OGV entro il termine del 31 dicembre 2022, oppure, nei  casi
previsti dalla legge, entro il termine del  30  giugno  2023;  e  che
nell'ambito della  predetta  delibera  sono  definanziati  interventi
ricompresi nella sezione ordinaria PSC della regione  Marche  per  un
importo complessivo pari a 1.337.221,60; 
  Tenuto conto  che  il  testo  della  presente  delibera,  approvata
nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma  7,
del regolamento interno del  CIPESS,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e  successivamente
sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e  del  Presidente  del
Comitato; 
  Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento
interno  del  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica», cosi' come modificata dalla  delibera  CIPE  15  dicembre
2020,   n.   79,   recante   «Regolamento   interno   del    Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota DIPE  prot.  4068  del  23  aprile  2024  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze,  posta  a
base della seduta del Comitato; 
  Su proposta del  Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Assegnazione in favore  della  Regione  Marche  di  risorse  FSC
2021-2027 ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n.
178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni 
    1.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della  legge  30
dicembre 2020, n. 178 e sulla base dell'Accordo per la coesione della
Regione  Marche,  si  dispone  in   favore   della   stessa   regione
l'assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di  un  importo
pari a 293.446.734,15 euro. 
    1.2 L'imputazione sul bilancio dello Stato dell'assegnazione alla
Regione Marche di risorse FSC 2021-2027 pari a  293.446.734,15  euro,
tenuto conto del piano finanziario di cui all'Accordo per la coesione
e delle disponibilita' di competenza sul  bilancio  dello  Stato,  e'
articolata per anno, fino a concorrenza  del  corrispondente  importo
complessivo, secondo lo schema seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Assegnazione  in  favore  della  Regione  Marche  del  Fondo  di
rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 54, legge  n.  178  del  2020  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    2.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 e successive modificazioni, e sulla base dell'Accordo  per  la
coesione della Regione Marche, si  dispone  in  favore  della  stessa
regione l'assegnazione, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione
di  cui  alla  legge  n.  183  del  1987,  di  un  importo   pari   a
154.317.007,03 euro. In allegato alla presente delibera e'  riportato
l'elenco degli interventi della Regione Marche destinatari di risorse
del Fondo di rotazione di cui alla legge n.  183  del  1987,  con  il
relativo piano finanziario. 
    2.2 Il termine finale di ammissibilita' della spesa e' fissato al
31 dicembre 2029, in coerenza con la programmazione europea. 
  3. Modifiche all'Accordo per la coesione 
    3.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del  citato  decreto-legge  n.
124 del 2023, in combinato  disposto  con  la  pertinente  disciplina
contenuta nell'Accordo per la coesione, le modifiche all'accordo sono
cosi' disciplinate: 
      a) eventuali modifiche, anche in esito al processo di revisione
e aggiornamento del PNRR, sono concordate tra la Regione Marche e  il
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR e formalizzate  mediante  atto  scritto  o  scambio  di  note
formali, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione
e per il Sud, che, a tale scopo, acquisisce il parere  del  «Comitato
tecnico di indirizzo e vigilanza»  di  cui  all'art.  4  dell'accordo
stesso; 
      b)  qualora  le  modifiche  comportino  un  incremento  o   una
diminuzione  delle  risorse  FSC  2021-2027  assegnate   ovvero   una
variazione  dei  profili  finanziari  sopra  definiti,  la   modifica
dell'accordo e' sottoposta all'approvazione del CIPESS,  su  proposta
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e  la
coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 25 febbraio 2016; 
      c) resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma,
come definito  dall'accordo,  e'  consentita  esclusivamente  qualora
l'amministrazione  assegnataria  delle  risorse   fornisca   adeguata
dimostrazione dell'impossibilita' di rispettare  il  gia'  menzionato
cronoprogramma  per  circostanze  non  imputabili  a  se'  ovvero  al
soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione. 
  4. Modalita' di trasferimento delle risorse 
    4.1 Fermo restando  che  per  gli  interventi  in  anticipazione,
riportati nell'allegato A2 dell'accordo, continuano ad applicarsi  le
regole di trasferimento delle risorse  del  ciclo  di  programmazione
2014-2020,  per  il  trasferimento  delle  risorse   del   ciclo   di
programmazione 2021-2027 si applica la seguente disciplina: 
      a) per quanto concerne le risorse  FSC  2021-2027  incluse  nel
piano finanziario dell'Accordo di coesione e  pari  a  293.446.734,15
euro, trova applicazione l'art. 2 del citato decreto-legge n. 124 del
2023; 
      b) per quanto concerne le risorse nazionali  complementari,  di
cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 178  del  2020  inserite  in
accordo, erogate  dal  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie,  di  cui  alla  legge  n.  183  del  1987,  si
applicano le seguenti modalita': 
        erogazione iniziale  pari  al  20  per  cento  delle  risorse
assegnate; 
        pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del  90
per cento  delle  risorse  assegnate  all'intervento  sulla  base  di
apposite  domande  di  pagamento   inoltrate   tramite   il   sistema
informativo RGS-IGRUE; 
        pagamento del saldo finale nella  misura  del  10  per  cento
della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento sulla base di
apposita  domanda  di  pagamento  finale   attestante   la   positiva
conclusione dell'intervento. 
    4.2 Il trasferimento delle risorse  del  FSC  e'  subordinato  al
rispetto del completo e tempestivo inserimento  e  aggiornamento  dei
dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale. 
    4.3 Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera i), della  legge  n.
178 del 2020, nonche' dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del  2023,
le risorse saranno trasferite dal capitolo di bilancio  afferente  al
FSC nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio. 
  5 Monitoraggio e Sistema di gestione e controllo 
    5.1 In materia di  monitoraggio,  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 124 del 2023. 
    5.2 In sede di  monitoraggio,  sono  aggiornate  le  informazioni
inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse  dal  FSC
2021-2027. 
    5.3 Il sistema regionale di gestione e controllo applicabile alle
risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del  1987  e'
quello previsto per le risorse del FSC 2021-2027. 
    5.4 La Regione Marche si  impegna  ad  adottare,  entro  sessanta
giorni dalla  pubblicazione  della  presente  delibera,  un  apposito
sistema di gestione  e  controllo  (SI.GE.CO.),  nel  rispetto  della
normativa vigente applicabile. 
  6 Disposizioni finali 
    6.1 La Regione Marche, assegnataria delle  risorse  di  cui  alla
presente delibera, e' autorizzata ad avviare le attivita'  occorrenti
per  l'attuazione  degli  interventi  ovvero  delle  linee   d'azione
strategiche previste per l'Accordo per la coesione, a  seguito  della
registrazione della presente  delibera  del  CIPESS  da  parte  degli
organi di controllo. 
    6.2 Tenuto conto di  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  178,
lettera f), della legge  n.  178  del  2020,  e  delle  procedure  di
trasferimento delle risorse previste dall'art. 2 del decreto-legge n.
124 del  2023,  nonche'  dalla  presente  delibera,  le  risorse  FSC
assegnate  con  la  presente  delibera,  in   quanto   contributi   a
rendicontazione,  erogati  dalle  amministrazioni  centrali  che  non
adottano la competenza potenziata, sono  accertate,  sulla  base  dei
piani finanziari e dei programmi di riferimento,  dalla  regione  nel
rispetto del principio dell'allegato n. 4/2, paragrafo  3.6,  lettera
c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
    6.3 Ai sensi della delibera CIPESS n. 25 del 2023, le risorse FSC
assegnate dalla presente delibera devono essere destinate a spese  di
investimento. 
    6.4 Si applica quanto previsto dall'art. 3 del  decreto-legge  n.
124 del 2023, ai fini  del  tracciamento  puntuale  del  processo  di
erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle  politiche
di coesione destinate al finanziamento di interventi  di  titolarita'
della regione. 
    6.5 Entro tre mesi dalla data  di  pubblicazione  della  presente
delibera,  su  istruttoria  del  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione e il sud, il Ministro per gli affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione  e  il  PNRR  presenta  al  CIPESS  un'apposita
informativa  contenente  l'indicazione   delle   singole   fonti   di
finanziamento  diverse  dalle  risorse  FSC,   indicate   nell'ambito
dell'accordo come «cofinanziamento con altre risorse» e  la  conferma
dell'attualita' delle stesse  a  garanzia  della  completa  copertura
finanziaria degli interventi. 
 
                                                Il Presidente: Meloni 
Il Segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 953