IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 23 aprile 2024
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la
programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive
disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine
di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio
2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in
vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo
sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata
dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima
data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra
disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi
riferito al CIPESS»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare,
l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e,
in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti
del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica, di seguito DIPE;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le
competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche
comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito
degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi
generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per
il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa
interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo
utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16
aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la
gestione del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in
particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato
fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo
e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unita'
programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale
tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del
fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di
carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo
nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di
consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente
connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e
misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e in particolare
l'art. 44, comma 7-bis, il quale prevede che «con delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022,
su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di
una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di
coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi
dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono
individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022
dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della
delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore
finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione
ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e
finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati
in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato
rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il
definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto
ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni
giuridicamente vincolanti»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in
particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
(CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche
di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano
l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in
assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma
177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione
aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione
2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 che prevede
il concorso del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, nei limiti delle proprie disponibilita', al
finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali
interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione
2021-2027; la possibilita' per le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano di concorrere al finanziamento degli interventi
complementari con risorse a carico dei propri bilanci nonche'
l'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, previo
inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di
attuazione nel sistema informatico sviluppato e reso disponibile dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di
seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 come
modificato dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Visto l'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, che prevede la possibilita' di utilizzare le risorse
del FSC al fine di ridurre, nella misura massima di 15 punti, la
percentuale del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati
dai fondi europei FESR e FSE Plus 2021-2027;
Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia nel testo adottato
dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la
ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali
2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con
delibera n. 36 del 2 agosto 2022;
Viste la decisione di esecuzione della Commissione europea
C(2022)7401 del 12 ottobre 2022, con la quale e' stato approvato il
Programma FSE Plus della Regione Marche, e la decisione di esecuzione
della Commissione europea C(2022)8702 del 25 novembre 2022, che ha
approvato il Programma FESR della Regione Marche;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune», convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Visto, in particolare, l'art. 53 del citato decreto-legge n. 13 del
2023 che, al fine di assicurare il completamento degli interventi
infrastrutturali dotati di un maggiore livello di avanzamento,
definanziati in applicazione dell'art. 44, comma 7-quater, del
decreto-legge n. 34 del 2019, dispone che, con apposita delibera del
CIPESS, si provvede all'assegnazione, a valere sulle risorse
disponibili del FSC del ciclo di programmazione 2021-2027, nei limiti
delle disponibilita' annuali di bilancio, delle risorse necessarie al
completamento dei suddetti interventi in relazione ai quali, alla
data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi
per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della
progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati
inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei
lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione dei lavori;
Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato
programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo
di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse gia' assegnate a
titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS,
corrispondente al 60 per cento della dotazione pro tempore
disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata
nelle premesse della medesima delibera;
Considerato che la suddetta delibera n. 25 del 2023 prevede,
altresi', che, nell'ambito degli importi netti da assegnare a
ciascuna regione o provincia autonoma all'esito della sottoscrizione
dei rispettivi accordi secondo le indicazioni di cui in premessa alla
medesima delibera, potra' trovare attuazione l'art. 23, comma 1-ter
del decreto-legge n. 152 del 2021, relativamente all'utilizzo, per le
regioni e province autonome che ne facciano richiesta, delle risorse
di rispettiva competenza per il concorso alla copertura finanziaria
della quota di cofinanziamento regionale dei rispettivi programmi
europei di coesione, entro i limiti massimi di importo di cui alla
medesima delibera;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche'
in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per
l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di
coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare
un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per
la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo
di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la
programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui
all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale
nel testo vigente prevede, in particolare, che:
le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente
interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per
cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del
2020);
la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per iniziative e
misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi per la coesione delle
amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria e'
altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli
obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di
programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di
riforma previste PNRR, secondo principi di complementarita' e di
addizionalita' (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del
2020);
con una o piu' delibere del CIPESS, adottate su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni
centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con
indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse (art. 1,
comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020);
sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati
dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun
presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un
accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono
individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la
realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu'
fonti di finanziamento; sullo schema di Accordo per la coesione e'
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; l'elaborazione
degli Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il
ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, con
particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e
alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una
collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della
compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le priorita'
programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi
strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1,
comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020);
con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si
provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione,
sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a
valere sulle disponibilita' del FSC, periodo di programmazione
2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del
2020);
a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo
della delibera del CIPESS di assegnazione delle riscorse, ciascuna
amministrazione assegnataria e' autorizzata ad avviare le attivita'
occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee
d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione (art. 1,
comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020);
le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma
178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di
sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di
bilancio, in apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui
all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera
i), della legge n. 178 del 2020);
Visto, infine, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 124 del
2023, che ha previsto, ferme restando le regole di gestione delle
fonti finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le linee
d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione possono
essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi
complementari di cui all'art. 1, comma 54, legge n. 178 del 2020;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del
2023, che prevede che gli Accordi per la coesione possono essere
modificati d'intesa tra le parti, sulla base degli esiti
dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione
e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza
con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di
assegnazione delle risorse; qualora le modifiche comportino un
incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate
ovvero una variazione dei profili finanziari definiti la modifica
dell'accordo e' sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 25 febbraio 2016; la modifica del cronoprogramma, come definito
dall'Accordo per la coesione, e' consentita esclusivamente qualora
l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata
dimostrazione dell'impossibilita' di rispettare il predetto
cronoprogramma per circostanze non imputabili a se' ovvero al
soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;
Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo
alle modalita' di applicazione del sistema sanzionatorio e di
trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 recante disposizioni per la
gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla
programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il
puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse
europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al
finanziamento di interventi di titolarita' delle amministrazioni
regionali; nonche' l'art. 4 del medesimo decreto, recante
disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse
per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;
Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, di
approvazione della proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 e
avvio del negoziato formale con la Commissione europea, che al punto
3 ha stabilito che il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della
legge n. 183 del 1987 concorre, nei limiti delle proprie
disponibilita' quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi
di cofinanziamento nazionale e il tasso di cofinanziamento nazionale
effettivo dei singoli Programmi europei, al finanziamento degli oneri
relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari
rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi europei 2021-2027;
Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 79, recante
«Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione
risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle
regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei
lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)»,
con la quale e' stata disposta l'assegnazione in favore di regioni e
province autonome di 2.561,80 milioni di euro di risorse FSC,
programmazione 2021-2027, per interventi di immediato avvio dei
lavori o di completamento di interventi in corso, di cui
40.200.000,00 euro a favore della Regione Marche;
Vista la delibera CIPESS del 27 dicembre 2022, n. 48, che opera una
ricognizione degli interventi privi di obbligazione giuridicamente
vincolante (di seguito «OGV») aventi i requisiti per le salvaguardie
di cui all'art. 44, comma 7-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019;
Vista la delibera CIPESS del 20 luglio 2023, n. 16 che, dando
seguito agli adempimenti previsti dalla delibera CIPESS n. 79 del
2021, ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi finanziati con le
risorse FSC 2021-2027 assegnate in favore delle regioni e province
autonome con la citata delibera n. 79 del 2021, devono assumere le
OGV entro il termine del 31 dicembre 2024, superato il quale le
assegnazioni si intendono revocate automaticamente;
Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato
in via programmatica alla Regione Marche un importo netto di
293.446.734,15 euro - cui si aggiunge l'importo di 40.200.000,00 euro
a titolo di anticipazione a valere sulle risorse FSC 2021-2027,
assegnato con delibera CIPESS n. 79 del 2021 - e ha, altresi',
indicato in applicazione della disciplina di cui al richiamato art.
23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, l'importo massimo
delle risorse FSC da destinare al cofinanziamento dei programmi
regionali FESR e FSE plus della Regione Marche pari a 66.135.860,00
euro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto e' stato
nominato Ministro senza portafoglio;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole
Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei,
le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022, con il quale
e' stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole
Raffaele Fitto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre
2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato
nominato Segretario del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e'
stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
coordinamento della politica economica e di programmazione e
monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati
al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime
di partenariato pubblico-privato;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al
prot. DIPE 3677-A dell'11 aprile 2024, e l'allegata nota informativa
per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le
politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei
ministri, come integrata dalle successive note acquisite al prot.
DIPE n. 3912-A del 19 aprile 2024 e n. 4037-A del 22 aprile 2024, con
cui sono stati aggiornati, tra l'altro, i relativi allegati, che,
sulla base dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 28
ottobre 2023 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il
Presidente della regione Marche (di seguito «accordo») e allegato
alla medesima nota informativa, propone l'assegnazione a favore della
regione:
di risorse FSC 2021-2027 pari a 293.446.734,15 euro, ai sensi
dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e
successive modificazioni ed integrazioni;
di risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del
1987, pari a 154.317.007,03 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 54,
della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Considerato che la Regione Marche non si e' avvalsa della facolta',
di cui all'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, di destinare parte delle risorse FSC 2021-2027 al
cofinanziamento dei Programmi regionali europei 2021-2027;
Tenuto conto che l'accordo riporta gli esiti della ricognizione
congiunta effettuata dalle strutture tecniche della Presidenza del
Consiglio dei ministri e della Regione Marche sui precedenti cicli
della programmazione della politica di coesione, accertando, tra
l'altro, l'assenza di interventi di competenza della regione Marche
ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 53 del decreto-legge
n. 13 del 2023;
Considerato che l'accordo individua un programma unitario di
interventi e linee di azione (allegato A1 all'accordo) concordati tra
le parti, condivisi con le amministrazioni centrali interessate,
corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari
(allegato B2 all'accordo) per un importo complessivo di risorse FSC
2021-2027 pari a 293.446.734,15 euro;
Tenuto conto che l'accordo comprende un elenco di interventi
finanziati in anticipazione con la citata delibera CIPESS n. 79 del
2021, come rideterminata dalla delibera CIPESS n. 16 del 2023
(allegato A2 all'accordo), per i quali si applicano le disposizioni
recate dalle medesime delibere (obbligo di conseguimento delle OGV
entro il termine del 31 dicembre 2024 e revoca del finanziamento);
Considerato che il predetto accordo riporta il piano finanziario di
spesa per annualita' FSC 2021-2027 (allegato B1 all'accordo), che, al
netto delle assegnazioni disposte in anticipazione e della quota di
cofinanziamento dei Programmi europei regionali, costituisce la base
di riferimento per l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui
all'art. 2, del decreto-legge n. 124 del 2023 relativo al
definanziamento, per effetto del quale le risorse rientrano nelle
disponibilita' del FSC 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per
le finalita' di cui all'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del
2020;
Tenuto conto che, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo,
a cura della Regione Marche, gli allegati A1 e B2 sono stati
implementati con i CUP e sono stati contestualmente corretti alcuni
refusi nel cronoprogramma procedurale degli interventi per garantire
la coerenza con il cronoprogramma finanziario, gia' allegato
all'accordo;
Considerato che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2,
del decreto-legge n. 124 del 2023, nell'accordo, in aggiunta alle
risorse FSC 2021-2027, sono programmate anche le risorse nazionali
complementari, di pertinenza della Regione Marche, del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'art. 1,
comma 54, della legge n. 178 del 2020;
Tenuto conto che l'accordo riporta l'elenco degli interventi
finanziati dal Fondo di rotazione (allegato A3 all'accordo), nonche'
il rispettivo Piano finanziario di spesa (allegato B3 all'accordo);
Tenuto conto che nell'odierna seduta il CIPESS, in attuazione
dell'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis del decreto-legge n.
34 del 2019, ha approvato la delibera inerente il definanziamento
degli interventi della sezione ordinaria dei PSC che non hanno
generato OGV entro il termine del 31 dicembre 2022, oppure, nei casi
previsti dalla legge, entro il termine del 30 giugno 2023; e che
nell'ambito della predetta delibera sono definanziati interventi
ricompresi nella sezione ordinaria PSC della regione Marche per un
importo complessivo pari a 1.337.221,60;
Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata
nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7,
del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e
delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente
sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del
Comitato;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento
interno del Comitato interministeriale per la programmazione
economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre
2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota DIPE prot. 4068 del 23 aprile 2024 predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a
base della seduta del Comitato;
Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR;
Delibera:
1. Assegnazione in favore della Regione Marche di risorse FSC
2021-2027 ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n.
178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni
1.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge 30
dicembre 2020, n. 178 e sulla base dell'Accordo per la coesione della
Regione Marche, si dispone in favore della stessa regione
l'assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo
pari a 293.446.734,15 euro.
1.2 L'imputazione sul bilancio dello Stato dell'assegnazione alla
Regione Marche di risorse FSC 2021-2027 pari a 293.446.734,15 euro,
tenuto conto del piano finanziario di cui all'Accordo per la coesione
e delle disponibilita' di competenza sul bilancio dello Stato, e'
articolata per anno, fino a concorrenza del corrispondente importo
complessivo, secondo lo schema seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Assegnazione in favore della Regione Marche del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'art. 1,
comma 54, legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 e successive modificazioni, e sulla base dell'Accordo per la
coesione della Regione Marche, si dispone in favore della stessa
regione l'assegnazione, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione
di cui alla legge n. 183 del 1987, di un importo pari a
154.317.007,03 euro. In allegato alla presente delibera e' riportato
l'elenco degli interventi della Regione Marche destinatari di risorse
del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, con il
relativo piano finanziario.
2.2 Il termine finale di ammissibilita' della spesa e' fissato al
31 dicembre 2029, in coerenza con la programmazione europea.
3. Modifiche all'Accordo per la coesione
3.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n.
124 del 2023, in combinato disposto con la pertinente disciplina
contenuta nell'Accordo per la coesione, le modifiche all'accordo sono
cosi' disciplinate:
a) eventuali modifiche, anche in esito al processo di revisione
e aggiornamento del PNRR, sono concordate tra la Regione Marche e il
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR e formalizzate mediante atto scritto o scambio di note
formali, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione
e per il Sud, che, a tale scopo, acquisisce il parere del «Comitato
tecnico di indirizzo e vigilanza» di cui all'art. 4 dell'accordo
stesso;
b) qualora le modifiche comportino un incremento o una
diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una
variazione dei profili finanziari sopra definiti, la modifica
dell'accordo e' sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 25 febbraio 2016;
c) resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma,
come definito dall'accordo, e' consentita esclusivamente qualora
l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata
dimostrazione dell'impossibilita' di rispettare il gia' menzionato
cronoprogramma per circostanze non imputabili a se' ovvero al
soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.
4. Modalita' di trasferimento delle risorse
4.1 Fermo restando che per gli interventi in anticipazione,
riportati nell'allegato A2 dell'accordo, continuano ad applicarsi le
regole di trasferimento delle risorse del ciclo di programmazione
2014-2020, per il trasferimento delle risorse del ciclo di
programmazione 2021-2027 si applica la seguente disciplina:
a) per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 incluse nel
piano finanziario dell'Accordo di coesione e pari a 293.446.734,15
euro, trova applicazione l'art. 2 del citato decreto-legge n. 124 del
2023;
b) per quanto concerne le risorse nazionali complementari, di
cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 inserite in
accordo, erogate dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, si
applicano le seguenti modalita':
erogazione iniziale pari al 20 per cento delle risorse
assegnate;
pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90
per cento delle risorse assegnate all'intervento sulla base di
apposite domande di pagamento inoltrate tramite il sistema
informativo RGS-IGRUE;
pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento
della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento sulla base di
apposita domanda di pagamento finale attestante la positiva
conclusione dell'intervento.
4.2 Il trasferimento delle risorse del FSC e' subordinato al
rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei
dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale.
4.3 Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera i), della legge n.
178 del 2020, nonche' dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023,
le risorse saranno trasferite dal capitolo di bilancio afferente al
FSC nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
5 Monitoraggio e Sistema di gestione e controllo
5.1 In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni
previste dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.
5.2 In sede di monitoraggio, sono aggiornate le informazioni
inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse dal FSC
2021-2027.
5.3 Il sistema regionale di gestione e controllo applicabile alle
risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 e'
quello previsto per le risorse del FSC 2021-2027.
5.4 La Regione Marche si impegna ad adottare, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della presente delibera, un apposito
sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), nel rispetto della
normativa vigente applicabile.
6 Disposizioni finali
6.1 La Regione Marche, assegnataria delle risorse di cui alla
presente delibera, e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti
per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione
strategiche previste per l'Accordo per la coesione, a seguito della
registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli
organi di controllo.
6.2 Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 178,
lettera f), della legge n. 178 del 2020, e delle procedure di
trasferimento delle risorse previste dall'art. 2 del decreto-legge n.
124 del 2023, nonche' dalla presente delibera, le risorse FSC
assegnate con la presente delibera, in quanto contributi a
rendicontazione, erogati dalle amministrazioni centrali che non
adottano la competenza potenziata, sono accertate, sulla base dei
piani finanziari e dei programmi di riferimento, dalla regione nel
rispetto del principio dell'allegato n. 4/2, paragrafo 3.6, lettera
c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
6.3 Ai sensi della delibera CIPESS n. 25 del 2023, le risorse FSC
assegnate dalla presente delibera devono essere destinate a spese di
investimento.
6.4 Si applica quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge n.
124 del 2023, ai fini del tracciamento puntuale del processo di
erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche
di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarita'
della regione.
6.5 Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente
delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di
coesione e il sud, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS un'apposita
informativa contenente l'indicazione delle singole fonti di
finanziamento diverse dalle risorse FSC, indicate nell'ambito
dell'accordo come «cofinanziamento con altre risorse» e la conferma
dell'attualita' delle stesse a garanzia della completa copertura
finanziaria degli interventi.
Il Presidente: Meloni
Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 953