IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante  «Nuova  disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale   di
emoderivati», e in  particolare  l'art.  14,  che  al  comma  1,  nel
riconoscere    la    funzione    sovraregionale    e    sovraziendale
dell'autosufficienza,    individua    specifici     meccanismi     di
programmazione,   organizzazione   e   finanziamento   del    sistema
trasfusionale nazionale e  al  successivo  comma  2  prevede  che  il
Ministro della salute,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal
Centro nazionale sangue,  di  cui  all'art.  12,  e  dalle  Strutture
regionali di coordinamento, in accordo con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  definisce  annualmente   il   Programma   di
autosufficienza  nazionale  che  individua  i  consumi  storici,   il
fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari,  le  risorse,  i
criteri di finanziamento del sistema, le modalita' organizzative ed i
riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i  livelli
di importazione ed esportazione eventualmente necessari; 
  Visti, altresi', gli articoli 10, comma 1, e 11, della citata legge
n. 219 del 2005, che, nell'individuare le  competenze  del  Ministero
della salute nel settore trasfusionale, definiscono, in  particolare,
la funzione di programmazione delle attivita' trasfusionali a livello
nazionale e stabiliscono i  principi  generali  sulla  programmazione
sanitaria in materia di attivita' trasfusionali, specificando che per
il raggiungimento dell'autosufficienza e' richiesto il concorso delle
regioni e delle aziende sanitarie; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e in  particolare
l'art. 136, comma 1, che prevede che  il  Ministero  della  salute  e
l'AIFA prendano  tutti  i  provvedimenti  necessari  per  raggiungere
l'autosufficienza della Comunita' europea in materia di sangue  e  di
plasma umani e che, a tal fine, incoraggino le donazioni,  volontarie
e non remunerate, di sangue o suoi  componenti  e  prendano  tutti  i
provvedimenti  necessari  per  lo   sviluppo   della   produzione   e
dell'utilizzazione dei prodotti derivati  dal  sangue  o  dal  plasma
umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  207,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  208,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2007,
recante   «Istituzione   del   sistema   informativo   dei    servizi
trasfusionali» (SISTRA); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di  Bolzano  sul  documento  recante  «Caratteristiche  e
funzioni delle Strutture regionali  di  coordinamento  (SRC)  per  le
attivita' trasfusionali», sancito dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 13 ottobre 2011 (rep. atti n. 206/CSR); 
  Visto l'accordo, ai sensi dell'art.  2,  comma  1-bis  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 208, cosi' come aggiunto dall'art. 1,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo  2018,  n.  19,
tra il Governo, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  concernente   «Aggiornamento   e   revisione   dell'Accordo
Stato-regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR)  sui  requisiti
minimi  organizzativi,  strutturali   e   tecnologici   dei   servizi
trasfusionali  e  delle  unita'  di  raccolta  del  sangue  e   degli
emocomponenti e sul modello per le visite di verifica», sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 marzo  2021
(rep. atti n. 29/CSR); 
  Visto, altresi', l'accordo, ai sensi  dell'art.  2,  comma  4,  del
decreto del Ministro della salute 5 novembre 2021, tra il Governo, le
regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  concernente
l'aggiornamento  e  la   revisione   dell'allegato   B   dell'Accordo
Stato-regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti  n.  242/CSR)  relativo  al
modello per le visite di verifica dei requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unita' di
raccolta del sangue e degli emocomponenti, sancito  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 settembre 2023  (rep.
atti n. 197/CSR); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano sul documento  concernente  «Linee  guida  per
l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta
del  sangue  e  degli  emocomponenti»,   sancito   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2012 (rep.
atti n. 149/CSR); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano per la promozione ed attuazione di accordi  di
collaborazione per l'esportazione di prodotti plasmaderivati ai  fini
umanitari sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 7 febbraio 2013 (rep. atti n. 37/CSR); 
  Visto l'accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b),  e
4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  concernente
«l'aggiornamento dell'Accordo Stato-regioni del 20 ottobre 2015 (rep.
atti n. 168/CSR) in  merito  al  prezzo  unitario  di  cessione,  tra
aziende sanitarie e tra regioni e province autonome, delle unita'  di
sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti  in
convenzione, nonche' azioni di incentivazione  dell'interscambio  tra
le aziende sanitarie all'interno della regione  e  tra  le  regioni»,
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 17 giugno 2021 (rep. atti n. 90/CSR); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante
«Disposizioni relative ai  requisiti  di  qualita'  e  sicurezza  del
sangue  e  degli  emocomponenti»   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
  Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 6,  comma,  lettera  b),  della
legge 21 ottobre 2005, n. 219,  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di  Bolzano  per  «la  definizione  dei
criteri  e  dei  principi  generali  per  la  regolamentazione  delle
convenzioni  tra  regioni,  province  autonome   e   associazioni   e
federazioni  di  donatori  di  sangue   e   adozione   del   relativo
schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-regioni  14
aprile  2016  (rep.  atti  n.  61/CSR)»,  sancito  dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2021 (rep.
atti n. 100/CSR); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016, recante
«Programma  nazionale  plasma  e  medicinali   plasmaderivati,   anni
2016-2020», emanato in attuazione dell'art. 26, comma 2, del  decreto
legislativo 20 dicembre 2007, n. 261; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2018,  n.  19,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione  del  25
luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE  per  quanto
riguarda le norme e le specifiche  del  sistema  di  qualita'  per  i
servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  13  novembre  2018,
recante «Criteri e schema tipo  di  convenzione  per  la  stipula  di
convenzioni tra le regioni e province autonome e  le  associazioni  e
federazioni di donatori adulti di cellule staminali emopoietiche»; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6,  comma  1,  lettera  c),
della legge 21 ottobre 2005, n 219, sullo «Schema tipo di convenzione
per la cessione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini
della  compensazione  interregionale»,   sancito   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta  del  13  dicembre  2018
(rep. atti n. 226/CSR); 
  Visti  i  programmi  di  autosufficienza  del  sangue  e  dei  suoi
prodotti, adottati annualmente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della
citata legge n. 219 del 2005, con i rispettivi  decreti  ministeriali
e, in particolare, il  Programma  di  autosufficienza  nazionale  del
sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2023, adottato con decreto  del
Ministro della salute 1° agosto 2023; 
  Visto l'art. 15 della  legge  n.  219  del  2005,  come  sostituito
dall'art. 19 della legge  5  agosto  2022,  n.  118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021», il quale, al comma  9,
dispone che nell'esercizio delle funzioni di cui  agli  articoli  10,
comma 2, lettera i), e 14, della legge n. 219 del 2005, il  Ministero
della salute, sentiti il Centro  nazionale  sangue  e  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,   definisce   specifici   programmi
finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza  nella  produzione
di medicinali emoderivati  prodotti  da  plasma  nazionale  derivante
dalla  donazione  volontaria,  periodica,  responsabile,  anonima   e
gratuita per il cui  perseguimento  e'  autorizzata  la  spesa  di  6
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2022  per  interventi  di
miglioramento organizzativo delle strutture dedicate  alla  raccolta,
alla  qualificazione  e  alla  conservazione  del  plasma   nazionale
destinato alla produzione di medicinali emoderivati e, al  comma  11,
precisa che agli oneri derivanti dal comma  9  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse  destinate  alla  realizzazione  di  specifici
obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1,  comma
34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  19  dicembre  2022,
concernente    i    programmi    finalizzati    al     raggiungimento
dell'autosufficienza  nella  produzione  di  medicinali   emoderivati
prodotti da plasma nazionale ed il riparto delle  risorse  stanziate,
ai sensi dell'art. 15, comma 9, della legge 21 ottobre 2005, n.  219,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  305
del 31 dicembre 2022; 
  Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei  suoi  prodotti,
ivi  compresi  i  medicinali  emoderivati,  costituisce,   ai   sensi
dell'art. 11 della legge  21  ottobre  2005,  n.  219,  un  interesse
nazionale sovraregionale  e  sovraziendale  non  frazionabile  ed  e'
finalizzato a garantire a tutti i  cittadini  la  costante  e  pronta
disponibilita'  quantitativa  e  qualitativa  dei  prodotti  e  delle
prestazioni trasfusionali  necessari  per  l'erogazione  dei  Livelli
essenziali di assistenza sanitaria (LEA) e  che  essa  si  fonda  sul
principio etico della donazione volontaria, periodica,  responsabile,
anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti; 
  Considerato, altresi', che l'autosufficienza e'  un  obiettivo  cui
concorrono tutte le regioni e le province autonome, le quali,  a  tal
fine, si dotano di strumenti di governo caratterizzati  da  capacita'
di programmazione, monitoraggio, controllo  e  partecipazione  attiva
alle funzioni  di  rete  di  interesse  regionale,  interregionale  e
nazionale; 
  Considerato  che,  ai  fini   dell'obiettivo   dell'autosufficienza
nazionale del plasma e dei medicinali emoderivati ed in coerenza  con
l'attuale quadro normativo del sistema della produzione di medicinali
emoderivati da plasma nazionale, e'  stato  emanato  il  decreto  del
Ministro della salute 2 dicembre 2016, recante  «Programma  nazionale
plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020»,  conclusosi  nel
2021, con il quale sono stati stabiliti gli obiettivi  strategici  da
perseguire nel quinquennio,  e  che  tali  obiettivi  sono  declinati
annualmente dal Centro nazionale sangue per ogni  singola  regione  e
provincia  autonoma  nell'ambito  del  Programma  di  autosufficienza
nazionale e sottoposti a monitoraggio da parte del centro medesimo; 
  Ritenuto, nelle more della definizione  del  decreto  del  Ministro
della salute di cui all'art. 15, comma 4,  della  legge  n.  219  del
2005, per l'approvazione del nuovo elenco delle aziende di produzione
di medicinali emoderivati autorizzate alla stipula delle  convenzioni
con le regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  per  la
lavorazione del plasma raccolto  sul  territorio  nazionale  e  della
definizione del nuovo scenario nazionale della plasmaderivazione,  di
non poter ancora definire  il  nuovo  Programma  nazionale  plasma  e
medicinali plasmaderivati un quinquennio; 
  Ritenuto, altresi',  di  stabilire  gli  obiettivi  strategici  del
Programma  plasma  e  medicinali  plasmaderivati  «finalizzato   allo
sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali  e  nelle
unita' di raccolta ed alla promozione del  razionale  ed  appropriato
utilizzo dei farmaci plasmaderivati», ai sensi dell'art. 26, comma 2,
del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,  per  l'anno  2024,
nel presente Programma di autosufficienza nazionale; 
  Viste   le   note   prot.   n.   AOO-ISS-27/12/2023-0060150-CNS   e
AOO-ISS-21/02/2024-0008223-CNS, con  le  quali  il  Centro  nazionale
sangue ha trasmesso le indicazioni,  formulate  di  concerto  con  le
Strutture regionali di coordinamento per le attivita'  trasfusionali,
per la definizione del programma  di  autosufficienza  nazionale  del
sangue e dei suoi  prodotti,  ivi  incluso  uno  specifico  programma
finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza  nella  produzione
di medicinali emoderivati  prodotti  da  plasma  nazionale  derivante
dalla  donazione  volontaria,  periodica,  responsabile,  anonima   e
gratuita, di cui all'art. 15, comma 9, della legge n. 219  del  2005,
contenente gli obiettivi da raggiungere nel 2024, sulla base dei dati
consolidati relativi agli anni 2022 e 2023, tenendo conto  del  nuovo
modello di programmazione utilizzato a partire dall'anno 2021, basato
sulla considerazione che i dati di autosufficienza di  globuli  rossi
non possono essere analizzati separatamente da quelli del plasma  per
il frazionamento e tenendo conto, altresi', della diversa  resilienza
delle regioni nell'affrontare  i  cambiamenti  emergenti,  di  natura
sociale e sanitaria, e  che  gli  assetti  delle  reti  trasfusionali
regionali richiedono l'adozione di scelte organizzative differenziate
in funzione dei bisogni  locali  e  dello  stato  di  evoluzione  del
sistema stesso; 
  Considerato   che   tali   indicazioni,   condivise   anche   dalle
associazioni  e  federazioni  dei  donatori   volontari   di   sangue
rappresentative a livello nazionale  e  regionale,  costituiscono  la
base per la programmazione di emocomponenti, di plasma  e  medicinali
emoderivati,  da  ritenersi  quale   Programma   di   autosufficienza
nazionale per l'anno 2024; 
  Acquisito l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le  province  autonome  nella  seduta  del  30
maggio 2024 (rep. atti n. 81/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.   Ai   fini   della   programmazione    e    del    monitoraggio
dell'autosufficienza del Sistema trasfusionale  italiano  per  l'anno
2024, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n.
219, e' adottato il Programma di autosufficienza nazionale del sangue
e dei suoi prodotti per  l'anno  2024,  di  cui  all'allegato  A  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Il programma di  cui  al  comma  1,  incentrato  sugli  elementi
strategici prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del
sangue  e  dei  suoi  prodotti,  contiene  uno  specifico   programma
finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza  nella  produzione
di medicinali emoderivati  prodotti  da  plasma  nazionale  derivante
dalla  donazione  volontaria,  periodica,  responsabile,  anonima   e
gratuita e individua i consumi storici, i fabbisogni e i  livelli  di
produzione  necessari,  definisce  le  linee  di  indirizzo  per   il
monitoraggio  della  stessa  autosufficienza,  per  la  compensazione
interregionale   e   per    il    miglioramento    della    qualita',
dell'appropriatezza e della sostenibilita' del  sistema  nonche'  gli
indicatori  per  il  monitoraggio  e  le   raccomandazioni   per   il
perseguimento degli obiettivi strategici posti. 
  3. Il programma di cui al comma 1,  nell'ambito  del  perseguimento
dell'autosufficienza nazionale di plasma e medicinali  plasmaderivati
e della sostenibilita' del sistema, reca anche gli obiettivi relativi
ai livelli di domanda e produzione di plasma da raggiungere nel 2024,
ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo  20  dicembre
2007, n. 261. 
  4. L'attuazione del programma di cui al  comma  1  e'  soggetta  ad
azioni di monitoraggio mensile da parte del Centro nazionale  sangue,
i cui esiti saranno valutati congiuntamente con  il  Ministero  della
salute, le SRC e le associazioni e federazioni di donatori  volontari
e il contributo delle associazioni dei pazienti, al fine di  rilevare
eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati e porre  in
atto eventuali interventi correttivi quali-quantitativi nel  breve  e
medio periodo, a fronte di mutate condizioni di contesto. 
  5. La realizzazione del  programma  e'  effettuata  utilizzando  le
risorse disponibili a legislazione vigente, senza  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.