IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
  Visto l'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, ai sensi del
quale  «Agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi  3  e
4, relativi alla potesta' regolamentare dello Stato; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado» e, in particolare, l'articolo 420, comma 7, che demanda ad  un
decreto del Ministro dell'istruzione e  del  merito  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400:
a) le modalita' di  svolgimento  dei  concorsi  per  l'assunzione  di
dirigenti   tecnici   con   funzioni    ispettive    del    Ministero
dell'istruzione e del merito, dell'eventuale preselezione, nonche' le
modalita' di pubblicazione del bando  e  dei  successivi  adempimenti
informativi; b) le prove e i programmi concorsuali, nonche' i  titoli
valutabili; c) le modalita'  di  individuazione  e  di  nomina  delle
Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; d)  la  valutazione
della eventuale preselezione; e) la valutazione  delle  prove  e  dei
titoli; f) la quantificazione e le modalita' di versamento  da  parte
dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero
dell'istruzione  e  del  merito;  g)  le  modalita'  attuative  delle
disposizioni di cui agli articoli 420, 421, 422, 423 e 430; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449,  recante  «Misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo
39, che disciplina il regime autorizzatorio in materia di  assunzioni
di personale delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico» e, in particolare, l'articolo 11,
comma  14,  che  disciplina  le  modalita'  di  computo  degli   anni
scolastici ai fini della partecipazione alle procedure selettive; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio  2003,  n.  215,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio  2003,  n.  216,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)» e, in particolare, l'articolo 1, commi 102,  103
e 107, concernenti  l'equipollenza  tra  i  titoli  rilasciati  dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le
lauree magistrali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre  2019,  n.   159   e,   in
particolare, l'articolo  2  rubricato  «Disposizioni  in  materia  di
reclutamento  del  personale  dirigenziale   scolastico   e   tecnico
dipendente dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  e  per  assicurare  la  funzionalita'   delle   istituzioni
scolastiche»; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante  «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'  e   della   ricerca»   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito con  modificazioni  dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, con il quale il Ministero dell'istruzione ha assunto la
nuova denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, concernente il  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, concernente il «Regolamento recante  disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n.
189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di
studio accademici, a norma dell'articolo  5  della  legge  11  luglio
2002, n. 148»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e  l'innovazione  9  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  233  del  7  ottobre
2009, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree
specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
aprile 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 225 del 10 settembre 2020, con cui sono  rideterminati  i
compensi   da   corrispondere   ai   componenti   delle   commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  il
Ministro per le disabilita' del 9  novembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 307 del  28  dicembre
2021, recante le modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per
i  soggetti  con  disturbi  specifici  di  apprendimento   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Vista  l'interpretazione   della   clausola   4   della   direttiva
1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea  con
le pronunce  8  settembre  2011,  n.  C-177/10  e  18  ottobre  2012,
quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e  C-304/11  e  la
sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724  del  18  settembre
2014 di conferma dell'illegittimita' del bando  di  concorso  per  il
reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale
del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva  che  il  requisito
del servizio di insegnamento effettivamente prestato  dovesse  essere
maturato dopo la nomina in ruolo; 
  Ritenuto che l'articolo 420,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  sia  da  interpretare  in  senso
conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata,  nonche'  alla
giurisprudenza europea e  comunitaria  formatasi  in  materia  e  che
pertanto il requisito dell'anzianita' di servizio  richiesta  per  la
partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso  che  i  dieci
anni  di  servizio  possono  essere  maturati  anche  precedentemente
all'immissione in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del  30  luglio
2021; 
  Ritenuto di poter riconoscere, ai fini del computo dei  dieci  anni
scolastici di  insegnamento  utili  all'ammissione  al  concorso,  il
servizio   svolto   antecedentemente    all'immissione    in    ruolo
limitatamente alle istituzioni scolastiche ed educative statali; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Acquisito il parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione nella seduta plenaria n. 110 del 21 settembre 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 gennaio 2024; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota prot. GABMI n. 59123 del 18 aprile 2024, a  norma
dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Definizioni e oggetto 
 
  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
    a) per bandi o bando:  ciascun  bando  di  concorso  adottato  in
attuazione del presente regolamento; 
    b)  per  Comitato  tecnico-scientifico:   il   comitato   tecnico
scientifico di cui all'articolo 11; 
    c) per dirigenti tecnici o dirigente tecnico: i dirigenti tecnici
con  funzioni  ispettive  di  cui  all'articolo   419   del   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
    d)  per  dirigente  generale  dell'amministrazione  centrale  del
Ministero: il dirigente generale del Ministero dell'istruzione e  del
merito  preposto  alla   direzione   generale   competente   per   il
reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive; 
    e)  per  direzione  generale  dell'amministrazione  centrale  del
Ministero: la direzione generale del Ministero dell'istruzione e  del
merito nelle cui competenze e' previsto il reclutamento dei dirigenti
tecnici con funzioni ispettive; 
    f) per docente: il personale docente ivi inclusi  gli  insegnanti
tecnico-pratici e gli insegnanti di religione cattolica; 
    g) per d.P.R.: il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487; 
    h) per Ministero: il Ministero dell'istruzione e del merito; 
    i) per Testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
    l) per Testo unico del pubblico impiego: il  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165; 
    m)  per  USR:  l'ufficio  scolastico  regionale  o   gli   uffici
scolastici regionali. 
  2. Il presente regolamento e' adottato in attuazione  dell'articolo
420, comma 7, del Testo unico  e  detta  disposizioni  concernenti  i
concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a  tempo  indeterminato
di dirigenti tecnici nel ruolo di  cui  all'articolo  419  del  Testo
unico. 
  3. L'assunzione a tempo  indeterminato  dei  dirigenti  tecnici  si
realizza mediante concorsi per titoli  ed  esami  indetti  con  bando
nazionale con cadenza  biennale,  nei  limiti  dei  posti  vacanti  e
disponibili. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e Ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12
          settembre 1988, n. 214: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (omissis)». 
              - Si riportano gli articoli 420, 421, 422,  423  e  430
          del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  recante:
          «Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  19  maggio  1994,   n.   115,   Supplemento
          ordinario: 
              «Art. 420 (Concorsi a posti di  dirigente  tecnico  con
          funzioni  ispettive).  -  1.  L'accesso  alla  sezione  dei
          dirigenti  tecnici   con   funzioni   ispettive,   di   cui
          all'articolo 419, comma 1, si  consegue  mediante  concorsi
          per titoli ed esami. 
              2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi: 
                a)   i   dirigenti   scolastici   delle   istituzioni
          scolastiche ed educative statali; 
                b)  il   personale   docente   ed   educativo   delle
          istituzioni scolastiche  ed  educative  statali  che  abbia
          superato  il  periodo  di  prova  e  che   abbia   maturato
          un'anzianita' complessiva, nel profilo  di  appartenenza  o
          anche nei diversi profili indicati nel presente  comma,  di
          almeno dieci anni. 
              2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di  cui
          al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i  seguenti
          titoli di studio: 
                a) laurea magistrale; 
                b) laurea specialistica; 
                c)  diploma  di   laurea   conseguito   secondo   gli
          ordinamenti didattici previgenti al  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          3  novembre  1999,  n.  509,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  n.  2  del  4  gennaio
          2000; 
                d) diploma accademico di secondo  livello  rilasciato
          dalle istituzioni dell'alta formazione artistica,  musicale
          e coreutica; 
                e)  diploma   accademico   di   vecchio   ordinamento
          congiunto con diploma di istituto secondario superiore. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni
          ispettive  sono  indetti  ogni  due  anni   dal   Ministero
          dell'istruzione,   nei   limiti   dei   posti   vacanti   e
          disponibili. 
              7. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del
          merito da adottare ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: 
                a)  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso   e
          dell'eventuale  preselezione,  nonche'  le   modalita'   di
          pubblicazione  del  bando  e  dei  successivi   adempimenti
          informativi; 
                b) le prove e  i  programmi  concorsuali,  nonche'  i
          titoli valutabili; 
                c) le modalita' di individuazione e di  nomina  delle
          Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; 
                d) la valutazione della eventuale preselezione; 
                e) la valutazione delle prove e dei titoli; 
                f) la quantificazione e le modalita' di versamento da
          parte  dei  candidati  di  un  diritto  di  segreteria   da
          riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito; 
                g) le modalita' attuative delle disposizioni  di  cui
          al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e
          430. 
              7.1. Le singole prove  scritte  e  la  prova  orale  si
          intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette
          decimi o equivalente. Il decreto di cui  al  comma  7  puo'
          definire, altresi', una  eventuale  soglia  di  superamento
          della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al
          primo periodo,  nonche'  un  eventuale  numero  massimo  di
          candidati ammessi alle prove scritte. 
              7-bis.  I  bandi  di  concorso  possono  prevedere  una
          riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per
          i soggetti che,  avendo  i  requisiti  per  partecipare  al
          concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico,
          ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  abbiano  svolto  le
          relative funzioni ispettive per almeno tre anni,  entro  il
          termine di presentazione della domanda di partecipazione al
          concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o
          periferica del Ministero dell'istruzione.». 
              «Art.  421  (Commissioni   esaminatrici).   -   1.   Le
          commissioni dei concorsi a posti di dirigente  tecnico  con
          funzioni ispettive sono nominate con decreto del  dirigente
          generale competente e sono composte da: 
                a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti  ai
          ruoli  del  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  che
          ricoprano o  abbiano  ricoperto  un  incarico  di  funzioni
          dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di
          seconda fascia di universita'  statali  e  non  statali,  i
          magistrati  amministrativi,  i   magistrati   ordinari,   i
          magistrati  contabili,  gli  avvocati  dello  Stato   e   i
          prefetti; 
                b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del
          comparto  funzioni  centrali  appartenenti  ai  ruoli   del
          Ministero dell'istruzione e del merito. 
              1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          del presente articolo nonche' quelli eventualmente previsti
          nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420,  comma  7,
          possono essere nominati anche  fra  soggetti  collocati  in
          quiescenza da  non  piu'  di  quattro  anni  alla  data  di
          pubblicazione del bando di concorso. 
              2. 
              3. 
              4. Il presidente e' nominato tra i membri di  cui  alla
          lettera a) del comma 1. 
              5.». 
              «Art. 422 (Prove d'esame). - 1. I concorsi  per  titoli
          ed  esami  a  posti  di  dirigente  tecnico  con   funzioni
          ispettive constano di due prove  scritte  e  di  una  prova
          orale. 
              2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti,
          di cui: 
                a) massimo 70 punti da attribuire  a  ciascuna  delle
          prove scritte; 
                b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale; 
                c) massimo 10 punti da  attribuire  alla  valutazione
          dei titoli. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. La prova orale e' intesa ad accertare  la  capacita'
          di elaborazione personale  e  di  valutazione  critica  dei
          candidati, anche mediante  la  discussone  sugli  argomenti
          delle prove scritte, nonche' sulla legislazione  scolastica
          italiana. 
              7. La valutazione dei titoli e' effettuata soltanto nei
          riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale. 
              8.». 
              «Art.  423  (Graduatorie).  -  1.  Le  graduatorie  dei
          concorsi  a  posti  di  dirigente  tecnico   con   funzioni
          ispettive sono approvate con decreto del dirigente generale
          competente. 
              2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno  superato
          le prove di esame, sono  collocati  in  base  al  punteggio
          risultante dalla somma dei voti delle  prove  e  dei  punti
          assegnati per i titoli. 
              3. 
              4.». 
              «Art. 430 (Reclutamento del personale ispettivo). -  1.
          Nei concorsi a posti  di  ispettore  tecnico  e'  riservato
          apposito contingente da destinare alle  scuole  di  cui  al
          presente capo. 
              2.  Concorre  ai  posti  del  predetto  contingente  il
          personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e
          grado  e  delle  istituzioni  educative   con   lingua   di
          insegnamento diversa dall'italiano, purche' in possesso dei
          requisiti prescritti dal presente testo unico.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,  n.  3,  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957,
          n. 22. 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi», e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. 
              -  La  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   recante:
          «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone handicappate»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, Supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta l'articolo 39,  della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del
          30 dicembre 1997, n. 302, Supplemento ordinario: 
              «Art. 39 (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time). -  1.  Al
          fine di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzare le risorse per il  migliore  funzionamento  dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale  della  scuola  dall'articolo   40,   il   numero
          complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su  basi
          statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica.  Per  l'anno  1998,  il  predetto
          decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello  stesso  anno,
          con l'obiettivo della riduzione complessiva  del  personale
          in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in  misura  non
          inferiore all'1 per cento rispetto al numero  delle  unita'
          in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31  dicembre
          1999  viene  assicurata  una  riduzione   complessiva   del
          personale in servizio in misura non inferiore  all'1,5  per
          cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
          del 31 dicembre 1997. Per l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento  rispetto
          al personale in servizio al 31 dicembre  1997.  Per  l'anno
          2001 deve essere realizzata una riduzione di personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
          68. Nell'ambito della programmazione e delle  procedure  di
          autorizzazione    delle     assunzioni,     deve     essere
          prioritariamente garantita l'immissione in  servizio  degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del  30  settembre  1999.  Per
          ciascuno degli anni 2003 e 2004, le  amministrazioni  dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti
          pubblici non economici con organico superiore a 200  unita'
          sono tenuti a realizzare una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 2002. 
              2-bis. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi  da
          1 a 3, si procede comunque all'assunzione di  3.800  unita'
          di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da  5  a
          15. 
              5. Per il potenziamento delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
              6. Al fine di potenziare la  vigilanza  in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle Direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  servizio
          ispettivo. 
              7.  Con  regolamento  da  emanare   su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge previo parere delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e  le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle Direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita': 
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale,  in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze; 
                b) il numero dei posti da mettere  a  concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
                c) i concorsi consistono in  una  prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
                d)   la    prova    attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali; 
                e) ciascun candidato puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
              9. Per le graduatorie  dei  concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo  11,  commi  settimo  e  ottavo,
          della  legge  4  agosto  1975,  n.  397,  in   materia   di
          graduatoria  unica  nazionale,  quelle  dell'articolo   10,
          ultimo  comma,  della  stessa  legge,  con  esclusione   di
          qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
          2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              10. Per assicurare forme piu' efficaci di  contrasto  e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di  cui  all'articolo
          55, comma 2, lettera b), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
              11. Dopo l'immissione in servizio del personale di  cui
          al comma 5, si procede alla riduzione  proporzionale  delle
          dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  inferiori
          alla settima nella  misura  complessiva  corrispondente  al
          personale effettivamente assunto  nel  corso  del  1998  ai
          sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i  singoli
          ruoli. 
              12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: 
              "47. Per la copertura dei posti vacanti le  graduatorie
          dei  concorsi  pubblici  per  il  personale  del   Servizio
          sanitario  nazionale,  approvate  successivamente   al   31
          dicembre  1993,  possono  essere  utilizzate  fino  al   31
          dicembre 1998". 
              13. Le graduatorie dei concorsi per esami,  indetti  ai
          sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
              14. Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni dello  Stato  possono  assumere,
          nel limite di 200  unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24  dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta   rilevazione,   a   seguito   di    provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
              16. Le assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1°  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995,  n.
          549, che richiama le disposizioni di cui  all'articolo  22,
          comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              17.  Il  termine  del  31   dicembre   1997,   previsto
          dall'articolo 12, comma 3, del  decreto-legge  31  dicembre
          1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
          di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
          di entrata in vigore dei provvedimenti di  revisione  degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante  da  nuove
          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' essere inferiore al  50  per  cento  delle  assunzioni
          autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di  spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni di personale. Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale che  non  sia  preposto  alla  titolarita'  di
          uffici, con conseguenti effetti sul  trattamento  economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro. 
              19. Le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
              20.  Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano   le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
              20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non  si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano  le
          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi  di
          riduzione  complessiva  della  spesa   di   personale,   in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,  realizzabili  anche
          mediante l'incremento della quota di  personale  ad  orario
          ridotto o con altre tipologie contrattuali  flessibili  nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento di funzioni e competenze. Per le  universita'
          restano ferme le disposizioni dell'articolo 51. 
              20-ter.    Le    ulteriori     economie     conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 43, comma 5, ai fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
          e gli enti che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite. 
              21.  Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica  possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi dalla legge  23  agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 
              22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo  1997,
          n.  59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi di un contingente  integrativo  di  personale  in
          posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad  un  massimo
          di cinquanta unita', appartenente alle  amministrazioni  di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici economici. Si applicano le  disposizioni  previste
          dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127. Il personale di cui  al  presente  comma  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni  o
          degli enti di appartenenza e i relativi oneri  rimangono  a
          carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di  cui
          al  presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e   il
          trattamento economico accessorio spettanti al personale  di
          ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se  piu'
          favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  e'  valutabile  ai   fini   della
          progressione della carriera e dei concorsi. 
              23. All'articolo 9,  comma  19,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n.  608,  le  parole  "31  dicembre
          1997" sono sostituite dalle seguenti: "31  dicembre  1998".
          Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  1995,
          n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18,  lettera
          c), della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  le  parole:  "31
          dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
          1998". L'eventuale trasformazione  dei  contratti  previsti
          dalla citata legge n.  549  del  1995  avviene  nell'ambito
          della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del  presente
          articolo. 
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di  cui  all'articolo  1,
          comma  58-bis,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997, n. 140, devono essere emanati  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza   e   la   Presidenza   del   Consiglio    dei
          ministri-Dipartimento della funzione pubblica. 
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse  del
          dipendente. 
              27. Le disposizioni dell'articolo 1,  commi  58  e  59,
          della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  in  materia  di
          rapporto di  lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano  al
          personale dipendente delle  regioni  e  degli  enti  locali
          finche' non  diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con
          proprio atto normativo. 
              28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
          1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della guardia di finanza agisce avvalendosi dei  poteri  di
          polizia tributaria  previsti  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Nel
          corso delle verifiche previste dall'articolo 1,  comma  62,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile  il
          segreto d'ufficio.». 
              - Si riporta il comma 14 dell'articolo 11 della legge 3
          maggio 1999, n.  124,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di personale scolastico», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 10 maggio 1999, n. 107: 
              «14. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489  del
          testo unico  in  materia  di  riconoscimento  del  servizio
          preruolo, ai soli fini  della  partecipazione  a  procedure
          selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato
          a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975  e'  considerato
          come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
          180  giorni  oppure  se  il  servizio  sia  stato  prestato
          ininterrottamente dal 1° febbraio  fino  al  termine  delle
          operazioni di scrutinio finale.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  9  maggio  2001,  n.  106,
          Supplemento ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          concernente il «Codice in materia di  protezione  dei  dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  29
          luglio 2003, n. 174, Supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,
          concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/ CE per la
          parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente
          dalla razza e  dall'origine  etnica,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003, n. 186. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,
          concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per  la
          parita' di trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
          condizioni  di  lavoro,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 13 agosto 2003, n. 187. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante:
          «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112,  Supplemento
          ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,
          recante: «Codice delle pari opportunita' tra uomo e  donna,
          a norma dell'articolo 6 della legge 28  novembre  2005,  n.
          246», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31  maggio
          2006, n. 125, Supplemento ordinario n. 133. 
              - Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
          recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
          e sviluppo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  9
          febbraio 2012, n. 33, Supplemento ordinario. 
              - Si riportano i commi 102, 103 e 107  dell'articolo  1
          della  legge   24   dicembre   2012,   n.   228,   recante:
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'   2013)»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29  dicembre  2012,
          n. 302, Supplemento ordinario: 
              «102. Al  fine  di  valorizzare  il  sistema  dell'alta
          formazione artistica e musicale e favorire la crescita  del
          Paese e  al  fine  esclusivo  dell'ammissione  ai  pubblici
          concorsi  per  l'accesso  alle  qualifiche  funzionali  del
          pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il  possesso
          nonche'  per  l'accesso  ai  corsi  di  laurea   magistrale
          istituiti dalle universita', i diplomi accademici di  primo
          livello rilasciati  dalle  istituzioni  facenti  parte  del
          sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale di cui all'articolo 2, comma  1,  della  legge  21
          dicembre 1999, n.  508,  sono  equipollenti  ai  titoli  di
          laurea  rilasciati  dalle  universita'  appartenenti   alle
          seguenti classi di  corsi  di  laurea  di  cui  al  decreto
          ministeriale 16  marzo  2007,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007: 
                a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti
          superiori per le industrie artistiche; 
                b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni
          diverse da quelle di cui alla lettera a). 
              103. Al  fine  esclusivo  dell'ammissione  ai  pubblici
          concorsi  per  l'accesso  alle  qualifiche  funzionali  del
          pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso,
          i diplomi accademici di secondo  livello  rilasciati  dalle
          istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli
          di   laurea   magistrale   rilasciati   dalle   universita'
          appartenenti alle  seguenti  classi  dei  corsi  di  laurea
          magistrale di cui al decreto ministeriale  16  marzo  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  155  del  9  luglio
          2007: 
                a) Classe LM-12 (Design)  per  i  diplomi  rilasciati
          dagli  Istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche,
          nonche' dalle Accademie di  belle  arti  nell'ambito  della
          scuola di "Progettazione artistica per l'impresa",  di  cui
          alla Tabella A del decreto del Presidente della  Repubblica
          8 luglio 2005, n. 212; 
                b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali)  per  i
          diplomi   rilasciati   dai    Conservatori    di    musica,
          dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali
          pareggiati; 
                c)  Classe  LM-65   (Scienze   dello   spettacolo   e
          produzione   multimediale)   per   i   diplomi   rilasciati
          dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonche'  dalle
          Accademie  di  belle  arti  nell'ambito  delle  scuole   di
          "Scenografia" e di "Nuove  tecnologie  dell'arte",  di  cui
          alla Tabella A del decreto del Presidente della  Repubblica
          8 luglio 2005, n. 212; 
                d) Classe LM-89  (Storia  dell'arte)  per  i  diplomi
          rilasciati dalle Accademie di  belle  arti  nell'ambito  di
          tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del
          Presidente della Repubblica  8  luglio  2005,  n.  212,  ad
          eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).». 
              «107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni  di
          cui al comma 102, al termine  dei  percorsi  formativi  del
          previgente ordinamento, conseguiti  prima  dell'entrata  in
          vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di
          un   diploma   di   scuola   secondaria   superiore,   sono
          equipollenti  ai  diplomi  accademici  di  secondo  livello
          secondo  una  tabella  di  corrispondenza  determinata  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca sulla base dei medesimi principi  di  cui  ai
          commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 5 aprile 2013, n. 80. 
              - La legge 13 luglio 2015, n.  107,  recante:  «Riforma
          del sistema nazionale di istruzione e formazione  e  delega
          per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015,  n.
          162. 
              - Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 29  ottobre
          2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          dicembre 2019, n. 159, recante:  «Misure  di  straordinaria
          necessita'  ed  urgenza  in  materia  di  reclutamento  del
          personale  scolastico  e  degli  enti  di  ricerca   e   di
          abilitazione  dei  docenti»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 30 ottobre 2019, n. 255: 
              «Art. 2 (Disposizioni in materia  di  reclutamento  del
          personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  e   per   assicurare   la   funzionalita'   delle
          istituzioni scolastiche). - 1. All'articolo  29,  comma  1,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  primo  periodo,  le  parole   "corso-concorso
          selettivo di formazione" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "concorso selettivo per titoli  ed  esami,  organizzato  su
          base  regionale,"  e  le  parole  "sentito   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze"  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze"; 
                b) il secondo periodo e' soppresso; 
                c) al terzo periodo,  le  parole  "per  l'accesso  al
          corso-concorso" sono soppresse; 
                d) dopo il quinto periodo e'  inserito  il  seguente:
          "Le prove scritte  e  la  prova  orale  sono  superate  dai
          candidati che conseguano, in ciascuna prova,  il  punteggio
          minimo di sette decimi o equivalente."; 
                e) il sesto e settimo periodo sono soppressi; 
                f) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente:  "Con
          uno  o   piu'   decreti   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono definiti  le  modalita'
          di svolgimento del concorso e dell'eventuale  preselezione,
          le prove e i programmi concorsuali,  la  valutazione  della
          preselezione, delle prove e dei titoli, la  disciplina  del
          periodo di formazione e prova  e  i  contenuti  dei  moduli
          formativi relativi ai due anni successivi alla conferma  in
          ruolo". 
              2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di  180  mila  euro
          annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale  dei
          dirigenti scolastici. 
              2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo
          10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio
          2019,  n.  12,  gli   idonei   utilmente   iscritti   nella
          graduatoria nazionale per merito e titoli  del  concorso  a
          dirigente scolastico  indetto  con  decreto  del  direttore
          generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca n. 1259  del  23  novembre  2017,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 24
          novembre  2017,  sono  assunti   nel   limite   dei   posti
          annualmente  vacanti  e   disponibili,   fatta   salva   la
          disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e
          3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              3. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca e' autorizzato a bandire a decorrere  dal  1°
          giugno 2023, nell'ambito della vigente dotazione  organica,
          un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
          a  tempo  indeterminato,   a   decorrere   dal   2024,   di
          cinquantanove dirigenti tecnici, nonche', a  decorrere  dal
          2025, di  ulteriori  ottantasette  dirigenti  tecnici,  con
          conseguenti maggiori oneri per spese di  personale  pari  a
          euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022,  2023
          e 2024 e a euro 19,55 milioni annui a  decorrere  dall'anno
          2025,  fermo  restando  il  regime  autorizzatorio  di  cui
          all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge  27  dicembre
          1997,  n.  449,  in  deroga  alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo  4,  commi  3,  3-bis   e   3-quinquies,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche'
          in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo  1,  commi
          300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  E'
          altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel  2019  e
          di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso. 
              4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui  al
          comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,
          comma 94, quinto periodo, della legge 13  luglio  2015,  n.
          107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni  di  euro
          nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando
          la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94.  I
          contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al  primo
          periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei
          dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il  31
          dicembre 2024. 
              5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 5, le parole:  "31  dicembre  2019"  sono
          sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2020"; 
                b) al comma 5-bis, la parola: "gennaio" e' sostituita
          dalla seguente: "marzo" e dopo le parole: "di cui al  comma
          5" sono inserite le seguenti: ", per  l'espletamento  delle
          procedure selettiva e di mobilita'  di  cui  ai  successivi
          commi"; 
                c)  al  comma  5-ter,  le  parole:  "per   titoli   e
          colloquio" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  11.263
          posti di collaboratore scolastico,  graduando  i  candidati
          secondo le modalita' previste per  i  concorsi  provinciali
          per collaboratore scolastico di cui  all'articolo  554  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n. 297", la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente:
          "marzo", le parole: "non puo' partecipare" sono  sostituite
          dalle seguenti: "non possono partecipare:", dopo le parole:
          "legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono inserite le seguenti:
          ", il personale escluso  dall'elettorato  politico  attivo,
          coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
          presso  una  pubblica   amministrazione   per   persistente
          insufficiente rendimento o  dichiarati  decaduti  per  aver
          conseguito la nomina o l'assunzione mediante la  produzione
          di  documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
          nonche' i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per  taluno
          dei  delitti  indicati  dagli  articoli   600-septies.2   e
          609-nonies del codice penale e gli interdetti da  qualunque
          incarico nelle scuole di ogni ordine  e  grado  o  da  ogni
          ufficio o servizio in istituzioni o strutture  pubbliche  o
          private frequentate  abitualmente  da  minori"  e  dopo  le
          parole:  "modalita'  di  svolgimento"  sono   inserite   le
          seguenti: ", anche in piu' fasi,"; 
                d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: 
              "5-quater. Le  assunzioni,  da  effettuare  secondo  la
          procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate  anche  a
          tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma  5-bis,
          primo periodo, e  nell'ambito  del  numero  complessivo  di
          11.263, i posti  eventualmente  residuati  all'esito  della
          procedura selettiva di cui al comma 5-ter  sono  utilizzati
          per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita
          graduatoria nazionale formulata sulla  base  del  punteggio
          gia' acquisito, dei partecipanti  alla  procedura  medesima
          che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari  di
          assunzioni a  tempo  parziale  ovvero  siano  risultati  in
          soprannumero  nella  provincia  in  virtu'  della   propria
          posizione in graduatoria. I  rapporti  instaurati  a  tempo
          parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
          pieno, ne' puo'  esserne  incrementato  il  numero  di  ore
          lavorative, se non in presenza di risorse certe e  stabili.
          Le risorse che derivino da cessazioni a  qualsiasi  titolo,
          nell'anno scolastico  2019/2020  e  negli  anni  scolastici
          seguenti, del personale assunto ai sensi  del  comma  5-ter
          sono prioritariamente utilizzate per  la  trasformazione  a
          tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso  in
          ruolo ai sensi del presente comma non ha  diritto,  ne'  ai
          fini giuridici ne' a quelli  economici,  al  riconoscimento
          del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui
          al comma 5-ter"; 
                e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti: 
              "5-quinquies. Nel limite  di  spesa  di  cui  al  comma
          5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero  complessivo
          di 11.263  posti,  per  l'anno  scolastico  2020/2021  sono
          avviate, una tantum, operazioni di mobilita'  straordinaria
          a domanda, disciplinate da  apposito  accordo  sindacale  e
          riservate al personale assunto con la  procedura  selettiva
          di cui  al  comma  5-ter  sui  posti  eventualmente  ancora
          disponibili  in  esito  alle  attivita'  di  cui  al  comma
          5-quater.  Nelle  more  dell'espletamento  delle   predette
          operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire
          lo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche   in   idonee
          condizioni igienico-sanitarie, i posti e le  ore  residuati
          all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e  5-quater
          sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale
          iscritto nelle vigenti graduatorie. 
              5-sexies. Nel limite di spesa di cui  al  comma  5-bis,
          primo   periodo,   dopo   le   operazioni   di    mobilita'
          straordinaria di cui al  comma  5-quinquies,  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          autorizzato ad  avviare  una  procedura  selettiva  per  la
          copertura dei posti eventualmente  residuati,  graduando  i
          candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
          procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
          ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
          gennaio 2021, il  personale  impegnato  per  almeno  cinque
          anni, anche non continuativi, purche' includano il  2018  e
          il 2019, presso le  istituzioni  scolastiche  ed  educative
          statali,  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato  o
          indeterminato di  imprese  titolari  di  contratti  per  lo
          svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura  selettiva
          non puo' partecipare il personale di  cui  all'articolo  1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
          personale che e' stato  inserito  nelle  graduatorie  della
          procedura di cui al comma  5-ter.  Non  possono,  altresi',
          partecipare   alla   selezione   il    personale    escluso
          dall'elettorato politico attivo,  coloro  che  siano  stati
          destituiti o dispensati dall'impiego  presso  una  pubblica
          amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o
          dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  la  nomina   o
          l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o
          viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per  i
          reati di cui all'articolo 73 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, i condannati per taluno  dei  delitti  indicati  dagli
          articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
          interdetti da  qualunque  incarico  nelle  scuole  di  ogni
          ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in  istituzioni
          o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
          minori.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con   i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sono determinati i requisiti  per  la  partecipazione  alla
          procedura  selettiva,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
          Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
          presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
          rapporti instaurati a tempo  parziale  non  possono  essere
          trasformati in rapporti a tempo  pieno,  ne'  puo'  esserne
          incrementato  il  numero  di  ore  lavorative,  se  non  in
          presenza  di  risorse  certe  e  stabili.  Le  risorse  che
          derivino da cessazioni a  qualsiasi  titolo  del  personale
          assunto  ai  sensi  del  presente  comma  sono  utilizzate,
          nell'ordine,  per  la  trasformazione  a  tempo  pieno  dei
          rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
          comma.  Nelle  more  dell'avvio  della  predetta  procedura
          selettiva, al fine di  garantire  il  regolare  svolgimento
          delle   attivita'   didattiche   in    idonee    condizioni
          igienico-sanitarie, i posti e le  ore  residuati  all'esito
          delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono  ricoperti
          mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
          vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
          del presente comma non ha diritto, ne'  ai  fini  giuridici
          ne' a quelli  economici,  al  riconoscimento  del  servizio
          prestato  quale  dipendente  delle  imprese   titolari   di
          contratti per lo  svolgimento  dei  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari.   Successivamente   alle   predette    procedure
          selettive e sempre nel limite di  spesa  di  cui  al  comma
          5-bis, primo periodo, sono autorizzate  assunzioni  per  la
          copertura dei posti resi nuovamente  disponibili  ai  sensi
          del medesimo comma"; 
                f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
              "6-bis. A decorrere dall'anno scolastico  2020/2021  e'
          autorizzato  lo   scorrimento   della   graduatoria   della
          procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della
          legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  per  la  copertura  di
          ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.
          Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di  un
          numero corrispondente di posti nella dotazione organica del
          personale  collaboratore  scolastico  della  Provincia   di
          Palermo. 
              6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro
          0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni  annui
          a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
                a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno  2020  e  a
          euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente
          riduzione del Fondo per il funzionamento delle  istituzioni
          scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  con  riferimento  all'incremento
          disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763,  della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145; 
                b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno  2021  e  a
          decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13
          luglio 2015, n. 107". 
              5-bis. All'onere derivante dal  comma  5,  lettera  a),
          pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede: 
                a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro  56  milioni
          in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione
          degli stanziamenti di bilancio  riferiti  al  pagamento  di
          stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi  al  personale
          amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato; 
                b) quanto a euro 60 milioni, mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo per il funzionamento delle  istituzioni
          scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  con  riferimento  all'incremento
          disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763,  della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145. 
              6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo  25
          maggio 2017, n. 75,  si  applica  anche  alla  progressione
          all'area   dei   direttori   dei   servizi    generali    e
          amministrativi del personale assistente  amministrativo  di
          ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni  dell'area
          di destinazione per almeno tre  interi  anni  scolastici  a
          decorrere dall'anno scolastico  2011/2012.  Le  graduatorie
          risultanti dalla procedura di cui al  primo  periodo,  sono
          utilizzate in  subordine  a  quelle  del  concorso  di  cui
          all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205 rispetto alle quali, in deroga a  quanto  previsto  dal
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca  n.  863  del  18  dicembre  2018,  non  sono
          previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei
          non vincitori.»: 
              - Il decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante
          «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione  del   Ministero
          dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  9
          gennaio 2020, n. 6. 
              -  Il  decreto-legge  11   novembre   2022,   n.   173,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre
          2022, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti in materia  di
          riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2022, n. 264. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487, concernente  il  «Regolamento  recante  norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  9
          agosto 1994, n. 185, Supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445,  recante  il  «Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione   amministrativa»,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12  aprile
          2006,  n.  184,   concernente   il   «Regolamento   recante
          disciplina   in   materia   di   accesso    ai    documenti
          amministrativi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          18 maggio 2006, n. 114. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  luglio
          2009,  n.  189,  recante:   «Regolamento   concernente   il
          riconoscimento dei titoli di  studio  accademici,  a  norma
          dell'articolo 5 della legge 11 luglio  2002,  n.  148»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28  dicembre  2009,
          n. 300. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          del 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi  delle
          lauree di cui all'ex decreto n.  509/1999  e  classi  delle
          lauree di cui all'ex decreto n.  270/2004,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del 24 aprile 2020, recante: «Determinazione  dei  compensi
          da   corrispondere   ai   componenti   delle    commissioni
          esaminatrici  e  della  Commissione  per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni  (RIPAM)»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 10 settembre 2020, n. 225. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali e il Ministro per  le  disabilita',
          del 9 novembre 2021, recante: «Modalita' di  partecipazione
          ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi  specifici
          dell'apprendimento», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 28 dicembre 2021, n. 307. 
              -  Si  riporta   l'articolo   3,   comma   4-bis,   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante
          «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  della   capacita'
          amministrativa delle pubbliche  amministrazioni  funzionale
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          (PNRR) e  per  l'efficienza  della  giustizia»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2021, n. 136: 
              «Art. 3 (Misure per la valorizzazione del  personale  e
          per il riconoscimento del merito). - (omissis). 
              4-bis.  Nelle  prove  scritte  dei  concorsi   pubblici
          indetti da Stato, regioni, province, citta' metropolitane e
          comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti  con
          disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata  la
          possibilita' di sostituire  tali  prove  con  un  colloquio
          orale  o  di  utilizzare  strumenti  compensativi  per   le
          difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo,  nonche'
          di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
          svolgimento delle medesime  prove,  analogamente  a  quanto
          disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e  4,  della
          legge 8 ottobre 2010, n. 170.  Tali  misure  devono  essere
          esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso.  La
          mancata adozione delle misure  di  cui  al  presente  comma
          comporta la nullita' dei concorsi pubblici. Con decreto del
          Ministro per la pubblica amministrazione, di  concerto  con
          il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e
          dell'Autorita' politica delegata per le  disabilita'  entro
          tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,   sono   definite   le
          modalita' attuative del presente comma. 
              (omissis)». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  l'articolo  419  del   citato   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297: 
                «Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive).
          - 1. Presso il Ministero dell'istruzione,  nell'ambito  del
          ruolo dei dirigenti di  cui  all'articolo  23  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita la  sezione
          dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive. 
                2. Ai dirigenti tecnici con  funzioni  ispettive  del
          Ministero dell'istruzione  si  applicano,  per  quanto  non
          diversamente  previsto,   le   disposizioni   relative   ai
          dirigenti delle amministrazioni dello Stato.». 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo degli articoli 420, comma  7  del  Testo
          unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          si veda nelle note alle premesse.