IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
Visto l'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, ai sensi del
quale «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e
4, relativi alla potesta' regolamentare dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado» e, in particolare, l'articolo 420, comma 7, che demanda ad un
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'assunzione di
dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero
dell'istruzione e del merito, dell'eventuale preselezione, nonche' le
modalita' di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti
informativi; b) le prove e i programmi concorsuali, nonche' i titoli
valutabili; c) le modalita' di individuazione e di nomina delle
Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; d) la valutazione
della eventuale preselezione; e) la valutazione delle prove e dei
titoli; f) la quantificazione e le modalita' di versamento da parte
dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero
dell'istruzione e del merito; g) le modalita' attuative delle
disposizioni di cui agli articoli 420, 421, 422, 423 e 430;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo
39, che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni
di personale delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico» e, in particolare, l'articolo 11,
comma 14, che disciplina le modalita' di computo degli anni
scolastici ai fini della partecipazione alle procedure selettive;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita' 2013)» e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103
e 107, concernenti l'equipollenza tra i titoli rilasciati dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le
lauree magistrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in
particolare, l'articolo 2 rubricato «Disposizioni in materia di
reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico
dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle istituzioni
scolastiche»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca» convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, con il quale il Ministero dell'istruzione ha assunto la
nuova denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n.
189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di
studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio
2002, n. 148»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre
2009, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree
specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 225 del 10 settembre 2020, con cui sono rideterminati i
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 307 del 28 dicembre
2021, recante le modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per
i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi
dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Vista l'interpretazione della clausola 4 della direttiva
1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con
le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012,
quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11 e la
sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre
2014 di conferma dell'illegittimita' del bando di concorso per il
reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale
del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito
del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere
maturato dopo la nomina in ruolo;
Ritenuto che l'articolo 420, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sia da interpretare in senso
conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonche' alla
giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che
pertanto il requisito dell'anzianita' di servizio richiesta per la
partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i dieci
anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente
all'immissione in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 30 luglio
2021;
Ritenuto di poter riconoscere, ai fini del computo dei dieci anni
scolastici di insegnamento utili all'ammissione al concorso, il
servizio svolto antecedentemente all'immissione in ruolo
limitatamente alle istituzioni scolastiche ed educative statali;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione nella seduta plenaria n. 110 del 21 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 gennaio 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata con nota prot. GABMI n. 59123 del 18 aprile 2024, a norma
dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni e oggetto
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per bandi o bando: ciascun bando di concorso adottato in
attuazione del presente regolamento;
b) per Comitato tecnico-scientifico: il comitato tecnico
scientifico di cui all'articolo 11;
c) per dirigenti tecnici o dirigente tecnico: i dirigenti tecnici
con funzioni ispettive di cui all'articolo 419 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) per dirigente generale dell'amministrazione centrale del
Ministero: il dirigente generale del Ministero dell'istruzione e del
merito preposto alla direzione generale competente per il
reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive;
e) per direzione generale dell'amministrazione centrale del
Ministero: la direzione generale del Ministero dell'istruzione e del
merito nelle cui competenze e' previsto il reclutamento dei dirigenti
tecnici con funzioni ispettive;
f) per docente: il personale docente ivi inclusi gli insegnanti
tecnico-pratici e gli insegnanti di religione cattolica;
g) per d.P.R.: il decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487;
h) per Ministero: il Ministero dell'istruzione e del merito;
i) per Testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) per Testo unico del pubblico impiego: il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
m) per USR: l'ufficio scolastico regionale o gli uffici
scolastici regionali.
2. Il presente regolamento e' adottato in attuazione dell'articolo
420, comma 7, del Testo unico e detta disposizioni concernenti i
concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato
di dirigenti tecnici nel ruolo di cui all'articolo 419 del Testo
unico.
3. L'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici si
realizza mediante concorsi per titoli ed esami indetti con bando
nazionale con cadenza biennale, nei limiti dei posti vacanti e
disponibili.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - (omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(omissis)».
- Si riportano gli articoli 420, 421, 422, 423 e 430
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115, Supplemento
ordinario:
«Art. 420 (Concorsi a posti di dirigente tecnico con
funzioni ispettive). - 1. L'accesso alla sezione dei
dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui
all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi
per titoli ed esami.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:
a) i dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche ed educative statali;
b) il personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia
superato il periodo di prova e che abbia maturato
un'anzianita' complessiva, nel profilo di appartenenza o
anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di
almeno dieci anni.
2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui
al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti
titoli di studio:
a) laurea magistrale;
b) laurea specialistica;
c) diploma di laurea conseguito secondo gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio
2000;
d) diploma accademico di secondo livello rilasciato
dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica;
e) diploma accademico di vecchio ordinamento
congiunto con diploma di istituto secondario superiore.
3.
4.
5.
6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni
ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero
dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e
disponibili.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) le modalita' di svolgimento del concorso e
dell'eventuale preselezione, nonche' le modalita' di
pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti
informativi;
b) le prove e i programmi concorsuali, nonche' i
titoli valutabili;
c) le modalita' di individuazione e di nomina delle
Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;
d) la valutazione della eventuale preselezione;
e) la valutazione delle prove e dei titoli;
f) la quantificazione e le modalita' di versamento da
parte dei candidati di un diritto di segreteria da
riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;
g) le modalita' attuative delle disposizioni di cui
al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e
430.
7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si
intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette
decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 puo'
definire, altresi', una eventuale soglia di superamento
della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al
primo periodo, nonche' un eventuale numero massimo di
candidati ammessi alle prove scritte.
7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una
riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per
i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al
concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico,
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le
relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il
termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o
periferica del Ministero dell'istruzione.».
«Art. 421 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le
commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con
funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente
generale competente e sono composte da:
a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai
ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che
ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni
dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di
seconda fascia di universita' statali e non statali, i
magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i
magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i
prefetti;
b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del
comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del
Ministero dell'istruzione e del merito.
1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1
del presente articolo nonche' quelli eventualmente previsti
nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7,
possono essere nominati anche fra soggetti collocati in
quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di
pubblicazione del bando di concorso.
2.
3.
4. Il presidente e' nominato tra i membri di cui alla
lettera a) del comma 1.
5.».
«Art. 422 (Prove d'esame). - 1. I concorsi per titoli
ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni
ispettive constano di due prove scritte e di una prova
orale.
2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti,
di cui:
a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle
prove scritte;
b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;
c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione
dei titoli.
3.
4.
5.
6. La prova orale e' intesa ad accertare la capacita'
di elaborazione personale e di valutazione critica dei
candidati, anche mediante la discussone sugli argomenti
delle prove scritte, nonche' sulla legislazione scolastica
italiana.
7. La valutazione dei titoli e' effettuata soltanto nei
riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.
8.».
«Art. 423 (Graduatorie). - 1. Le graduatorie dei
concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni
ispettive sono approvate con decreto del dirigente generale
competente.
2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato
le prove di esame, sono collocati in base al punteggio
risultante dalla somma dei voti delle prove e dei punti
assegnati per i titoli.
3.
4.».
«Art. 430 (Reclutamento del personale ispettivo). - 1.
Nei concorsi a posti di ispettore tecnico e' riservato
apposito contingente da destinare alle scuole di cui al
presente capo.
2. Concorre ai posti del predetto contingente il
personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e
grado e delle istituzioni educative con lingua di
insegnamento diversa dall'italiano, purche' in possesso dei
requisiti prescritti dal presente testo unico.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957,
n. 22.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, Supplemento
ordinario.
- Si riporta l'articolo 39, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
30 dicembre 1997, n. 302, Supplemento ordinario:
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'articolo 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto
decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno,
con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale
in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non
inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita'
in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre
1999 viene assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per
cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo,
della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10,
ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'articolo
55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie
dei concorsi pubblici per il personale del Servizio
sanitario nazionale, approvate successivamente al 31
dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1998".
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu'
favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera
c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31
dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti
dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito
della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al
personale dipendente delle regioni e degli enti locali
finche' non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.».
- Si riporta il comma 14 dell'articolo 11 della legge 3
maggio 1999, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 10 maggio 1999, n. 107:
«14. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del
testo unico in materia di riconoscimento del servizio
preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure
selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato
a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato
come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato
ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106,
Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
concernente il «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 2003, n. 174, Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215,
concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/ CE per la
parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003, n. 186.
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,
concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la
parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 agosto 2003, n. 187.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
recante: «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,
a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.
246», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio
2006, n. 125, Supplemento ordinario n. 133.
- Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e sviluppo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9
febbraio 2012, n. 33, Supplemento ordinario.
- Si riportano i commi 102, 103 e 107 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012,
n. 302, Supplemento ordinario:
«102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta
formazione artistica e musicale e favorire la crescita del
Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici
concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del
pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso
nonche' per l'accesso ai corsi di laurea magistrale
istituiti dalle universita', i diplomi accademici di primo
livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del
sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e
musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21
dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di
laurea rilasciati dalle universita' appartenenti alle
seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto
ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:
a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti
superiori per le industrie artistiche;
b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni
diverse da quelle di cui alla lettera a).
103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici
concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del
pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso,
i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle
istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli
di laurea magistrale rilasciati dalle universita'
appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea
magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio
2007:
a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati
dagli Istituti superiori per le industrie artistiche,
nonche' dalle Accademie di belle arti nell'ambito della
scuola di "Progettazione artistica per l'impresa", di cui
alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 2005, n. 212;
b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i
diplomi rilasciati dai Conservatori di musica,
dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali
pareggiati;
c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e
produzione multimediale) per i diplomi rilasciati
dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonche' dalle
Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di
"Scenografia" e di "Nuove tecnologie dell'arte", di cui
alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 2005, n. 212;
d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi
rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di
tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad
eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).».
«107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di
cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del
previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in
vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di
un diploma di scuola secondaria superiore, sono
equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello
secondo una tabella di corrispondenza determinata con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai
commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 5 aprile 2013, n. 80.
- La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015, n.
162.
- Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, recante: «Misure di straordinaria
necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 ottobre 2019, n. 255:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di reclutamento del
personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle
istituzioni scolastiche). - 1. All'articolo 29, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "corso-concorso
selettivo di formazione" sono sostituite dalle seguenti:
"concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su
base regionale," e le parole "sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle
seguenti: "di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze";
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) al terzo periodo, le parole "per l'accesso al
corso-concorso" sono soppresse;
d) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:
"Le prove scritte e la prova orale sono superate dai
candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio
minimo di sette decimi o equivalente.";
e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
f) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: "Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita'
di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione,
le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della
preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del
periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli
formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in
ruolo".
2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro
annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei
dirigenti scolastici.
2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo
10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella
graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a
dirigente scolastico indetto con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 24
novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti
annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la
disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a bandire a decorrere dal 1°
giugno 2023, nell'ambito della vigente dotazione organica,
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di
cinquantanove dirigenti tecnici, nonche', a decorrere dal
2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con
conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a
euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023
e 2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno
2025, fermo restando il regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche'
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. E'
altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e
di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.
4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al
comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro
nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando
la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94. I
contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo
periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei
dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31
dicembre 2024.
5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2020";
b) al comma 5-bis, la parola: "gennaio" e' sostituita
dalla seguente: "marzo" e dopo le parole: "di cui al comma
5" sono inserite le seguenti: ", per l'espletamento delle
procedure selettiva e di mobilita' di cui ai successivi
commi";
c) al comma 5-ter, le parole: "per titoli e
colloquio" sono sostituite dalle seguenti: "per 11.263
posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati
secondo le modalita' previste per i concorsi provinciali
per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297", la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente:
"marzo", le parole: "non puo' partecipare" sono sostituite
dalle seguenti: "non possono partecipare:", dopo le parole:
"legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono inserite le seguenti:
", il personale escluso dall'elettorato politico attivo,
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver
conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,
nonche' i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno
dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e
609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque
incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni
ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o
private frequentate abitualmente da minori" e dopo le
parole: "modalita' di svolgimento" sono inserite le
seguenti: ", anche in piu' fasi,";
d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
"5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la
procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a
tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di
11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della
procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati
per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita
graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio
gia' acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima
che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di
assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in
soprannumero nella provincia in virtu' della propria
posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo
parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore
lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili.
Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo,
nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici
seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter
sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a
tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in
ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai
fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento
del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui
al comma 5-ter";
e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:
"5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo
di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono
avviate, una tantum, operazioni di mobilita' straordinaria
a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e
riservate al personale assunto con la procedura selettiva
di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora
disponibili in esito alle attivita' di cui al comma
5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette
operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire
lo svolgimento delle attivita' didattiche in idonee
condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati
all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater
sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale
iscritto nelle vigenti graduatorie.
5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, dopo le operazioni di mobilita'
straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la
copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i
candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque
anni, anche non continuativi, purche' includano il 2018 e
il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato o
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo
svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva
non puo' partecipare il personale di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
personale che e' stato inserito nelle graduatorie della
procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresi',
partecipare alla selezione il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli
articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne
incrementato il numero di ore lavorative, se non in
presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che
derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale
assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate,
nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei
rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura
selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attivita' didattiche in idonee condizioni
igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito
delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti
mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici
ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio
prestato quale dipendente delle imprese titolari di
contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari. Successivamente alle predette procedure
selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la
copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi
del medesimo comma";
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e'
autorizzato lo scorrimento della graduatoria della
procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di
ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.
Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di un
numero corrispondente di posti nella dotazione organica del
personale collaboratore scolastico della Provincia di
Palermo.
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro
0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni annui
a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a
euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento
disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107".
5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a),
pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni
in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione
degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di
stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;
b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento
disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge
30 dicembre 2018, n. 145.
6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione
all'area dei direttori dei servizi generali e
amministrativi del personale assistente amministrativo di
ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area
di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a
decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie
risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono
utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui
all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono
previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei
non vincitori.»:
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9
gennaio 2020, n. 6.
- Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2022, n. 264.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9
agosto 1994, n. 185, Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante
disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
18 maggio 2006, n. 114.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio
2009, n. 189, recante: «Regolamento concernente il
riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma
dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009,
n. 300.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
del 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle
lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 24 aprile 2020, recante: «Determinazione dei compensi
da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM)», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 10 settembre 2020, n. 225.
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita',
del 9 novembre 2021, recante: «Modalita' di partecipazione
ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici
dell'apprendimento», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 28 dicembre 2021, n. 307.
- Si riporta l'articolo 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante
«Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2021, n. 136:
«Art. 3 (Misure per la valorizzazione del personale e
per il riconoscimento del merito). - (omissis).
4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici
indetti da Stato, regioni, province, citta' metropolitane e
comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata la
possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio
orale o di utilizzare strumenti compensativi per le
difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche'
di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto
disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della
legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere
esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La
mancata adozione delle misure di cui al presente comma
comporta la nullita' dei concorsi pubblici. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
dell'Autorita' politica delegata per le disabilita' entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative del presente comma.
(omissis)».
Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 419 del citato decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive).
- 1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del
ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita la sezione
dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del
Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non
diversamente previsto, le disposizioni relative ai
dirigenti delle amministrazioni dello Stato.».
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 420, comma 7 del Testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
si veda nelle note alle premesse.