IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
«Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»; 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre  1998,  n.  360,  recante
«Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art.
48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  come  modificato
dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  45,  comma  2,
laddove e' stabilito al: 
    primo periodo che  «Nel  limite  complessivo  di  spesa  di  53,1
milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro  per  gli  anni
dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro  per  l'anno  2022,  34,4  per
l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19  milioni
di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di  polizia  e
delle Forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle
condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo  di
lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000
euro,  e'  riconosciuta   sul   trattamento   economico   accessorio,
comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di  natura
fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.»; 
    secondo periodo che «La misura della  riduzione  e  le  modalita'
applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei  Ministri
interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in  ragione
del numero dei destinatari.»; 
    terzo periodo che «La riduzione  di  cui  al  presente  comma  e'
cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1,  comma  12,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; 
    quarto e quinto periodo che «Il limite del reddito complessivo da
lavoro dipendente di  28.000  euro  e'  innalzato,  con  il  medesimo
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in  ragione
dell'eventuale incremento del trattamento economico  per  effetto  di
disposizioni normative a carattere generale.  A  decorrere  dall'anno
2019, i limiti complessivi di spesa di  cui  al  primo  periodo  sono
incrementati dalle seguenti misure: 
      a) 48.050 euro per l'anno 2019; 
      b) 7.008.680 euro per l'anno 2020; 
      c) 10.215.998 euro per l'anno 2021; 
      d) 5.476.172 per l'anno 2022; 
      e) 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.»; 
  Visto il decreto-legge 5  febbraio  2020,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale   sul   lavoro
dipendente» convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020,
n. 21, che, all'art. 3, nel riconoscere ai lavoratori  dipendenti  in
possesso  di  specifici  requisiti  il  trattamento  integrativo  dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha  abrogato,
a decorrere dal 1° luglio 2020, il credito IRPEF di cui all'art.  13,
comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  216,  recante
«Attuazione del primo modulo di riforma  delle  imposte  sul  reddito
delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui  redditi»
e,  in  particolare,  l'art.  1,   comma   3,   che   disciplina   il
riconoscimento, per l'anno 2024, della somma a titolo di  trattamento
integrativo  prevista  dall'art.  1,  comma  1,  primo  periodo,  del
decreto-legge n. 3 del 2020,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 2 aprile 2020, n. 21; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre 2021 e 18 luglio  2023,  con  i  quali  nel  disciplinare  la
riduzione dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  delle
addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 95 del 2017,  per  il  personale  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia per l'anno 2021 e  per  l'anno  2023,
hanno elevato rispettivamente il limite del  reddito  complessivo  da
lavoro dipendente da 28.000 euro a 28.974 euro e  da  28.974  euro  a
30.208 euro; 
  Considerato che la riduzione dell'imposta stabilita con il presente
provvedimento  e'  cumulabile  con  il  trattamento  integrativo  dei
redditi di lavoro dipendente e  assimilati  di  cui  all'art.  1  del
citato decreto-legge n. 3 del 2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 21 del 2020 e dall'art. 1, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 216 del 2023; 
  Accertato il numero complessivo di unita' di personale del Comparto
sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2024 che,  in
base alla certificazione  unica  (CU)  rilasciata  dai  sostituti  di
imposta, risulta aver  percepito  un  reddito  da  lavoro  dipendente
riferito all'anno 2023 non superiore a euro 30.208, e' pari a  76.517
unita'; 
  Considerata la necessita' di realizzare  le  riduzioni  di  imposta
stabilite dal citato art. 45, comma 2, del decreto legislativo n.  95
del 2017 attraverso il meccanismo delle detrazioni, coerentemente con
il complesso degli adempimenti previsti a  legislazione  vigente  cui
sono tenuti i sostituti d'imposta; 
  Ravvisata la necessita' di indicare il valore massimo del beneficio
annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore  imposta
trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite  massimo  di
spesa per l'anno 2024 pari a euro 46.750.000, recato dal citato  art.
45, comma 2, primo e quinto periodo, del decreto  legislativo  n.  95
del 2017, cosi' come modificato dall'art. 40, comma  1,  lettera  b),
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172; 
  Considerata  altresi',  la  necessita'  di  evitare  disparita'  di
trattamento tra il personale del  menzionato  Comparto,  compreso  il
personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore
del trattamento economico di paga; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott.  Alfredo  Mantovano,  e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   ad
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del
Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di  cui
all'art. 5 della legge 23 agosto 1998, n. 400; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno
e del Ministro della giustizia; 
  Di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Destinatari della riduzione d'imposta 
 
  1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e
delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma  2,
del decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  si  applica  al
personale militare  delle  Forze  armate,  compreso  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, e  al  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel  2024,  che
ha percepito nell'anno 2023 un reddito da lavoro dipendente, ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente  non
superiore a euro 30.208,00.