IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 18, recante
principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale
della riscossione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante
«Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica» e, in particolare, l'articolo 29, che prevede norme in
materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'11 marzo 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espressa nella seduta del 16 maggio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2024;
Vista l'ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Pianificazione annuale dell'attivita' di riscossione
1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attivita' di
riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito,
secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento
dei crediti per codice fiscale, pianificate annualmente con la
convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e
l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Dalla data di entrata in vigore
delle norme di revisione, anche organizzativa, del sistema di
riscossione delle entrate delle regioni, delle province autonome di
Trento e Bolzano e degli enti locali, in attuazione degli articoli
13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della
legge 9 agosto 2023, n. 111, la predetta pianificazione e' adottata
sentita la Conferenza unificata.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n.
111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189:
«Art. 18 (Principi e criteri direttivi per la
revisione del sistema nazionale della riscossione). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale
della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli
enti territoriali:
a) incrementare l'efficienza dei sistemi della
riscossione, nazionale e locali, e semplificarli,
orientandone l'attivita' secondo i principi di efficacia,
economicita' e imparzialita' e verso obiettivi di
risultato, anche attraverso:
1) la pianificazione annuale, da concordare con
il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure
di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere,
anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per
codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;
2) il discarico automatico, al 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle
quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote
per le quali sono in corso procedure esecutive o
concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni
fiscali o previdenziali e di quelle interessate da
dilazioni di pagamento, e con possibilita' di discarico
anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili
ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;
3) la possibilita' per l'ente creditore,
successivamente al discarico automatico, di riaffidare in
riscossione le somme discaricate, quando divengano noti
nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali,
ovvero di affidare in concessione a soggetti privati,
tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la
gestione della riscossione coattiva delle predette somme,
secondo le procedure di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale
dell'importo effettivamente riscosso;
4) la salvaguardia del diritto di credito,
mediante il tempestivo tentativo di notificazione della
cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a
quello di affidamento del carico, nonche', nella misura e
secondo le indicazioni contenute nella pianificazione di
cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione;
5) la gestione del processo di recupero coattivo
in conformita' alla pianificazione di cui al numero 1);
6) la tempestiva trasmissione telematica delle
informazioni relative all'attivita' svolta;
7) una disciplina transitoria dei tentativi di
recupero delle somme contenute nei carichi gia' affidati
all'agente della riscossione, tenendo conto della capacita'
operativa dello stesso agente;
8) la revisione della disciplina della
responsabilita' dell'agente della riscossione, prevedendola
in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal
mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni
adottate in attuazione del principio di cui al numero 4)
sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di
credito, con possibilita', in tali casi, di definizione
abbreviata delle relative controversie e di pagamento in
misura ridotta delle somme dovute;
9) l'individuazione in via tassativa dei casi in
cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche
che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di
qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto;
10) l'attribuzione al Ministero dell'economia e
delle finanze del potere di verificare la conformita'
dell'attivita' di recupero dei crediti affidati all'agente
della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1),
nel rispetto dei seguenti principi di economicita' ed
efficacia:
10.1) per i crediti tributari erariali,
determinare i criteri di individuazione delle quote
automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in
misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle
stesse quote, e delle modalita', anche esclusivamente
telematiche, di tale controllo;
10.2) per i restanti crediti, determinare i
criteri di individuazione delle quote da sottoporre a
controllo, nella misura massima del 5 per cento;
b) assicurare un'adeguata tutela del contribuente
nel corso delle attivita' istruttorie poste in essere
dall'Amministrazione finanziaria;
c) favorire l'uso delle piu' evolute tecnologie e
delle forme di integrazione e interoperabilita' dei sistemi
e del patrimonio informativo funzionali alle attivita'
della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative,
logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei
costi;
d) modificare progressivamente le condizioni di
accesso ai piani di rateazione, in vista della
stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate;
e) potenziare l'attivita' di riscossione coattiva
dell'agente della riscossione, anche attraverso:
1) il progressivo superamento dello strumento del
ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da
affidare all'agente della riscossione, al fine di
anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme
dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle
azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la
semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29,
comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
2) l'estensione del termine di efficacia degli
atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidita'
dell'azione di recupero;
3) la razionalizzazione, l'informatizzazione e la
semplificazione delle procedure di pignoramento dei
rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere
complessivamente la misura della sorte capitale, degli
interessi e di ogni relativo accessorio fino all'effettivo
soddisfo, anche mediante l'introduzione di meccanismi di
cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione
stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore
del debitore;
f) individuare un nuovo modello organizzativo del
sistema nazionale della riscossione, anche mediante il
trasferimento delle funzioni e delle attivita' attualmente
svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte
delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da
superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta
separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della
funzione della riscossione, e l'Agenzia delle
entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attivita' di
riscossione;
g) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo
di cui alla lettera f), garantire la continuita' del
servizio della riscossione attraverso il conseguente
trasferimento delle risorse strumentali nonche' delle
risorse umane senza soluzione di continuita';
h) semplificare e accelerare le procedure relative
ai rimborsi;
i) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto con finalita' di razionalizzazione e
semplificazione;
l) prevedere una disciplina della riscossione nei
confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti
che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del
credito erariale e il diritto di difesa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
numeri 2) e 3), e lettera d), non si applicano per la
revisione del sistema della riscossione delle risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del
Consiglio, del 14 dicembre 2020.
3. Per la revisione del sistema della riscossione
dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, il Governo osserva altresi', oltre ai principi e
criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto
previsto dalla lettera d), i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) rivedere il sistema di determinazione,
liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia
elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o
autoconsumati, al fine di superare, in particolare,
l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare
i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia
elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel
periodo di riferimento;
b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per
la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la
prescrizione del diritto all'imposta.
4. I principi e criteri direttivi di cui al presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle
disposizioni da adottare in relazione agli agenti della
riscossione degli enti territoriali».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268.
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
recante: «Riordino del servizio nazionale della
riscossione, in attuazione della delega prevista dalla
legge 28 settembre 1998, n. 337», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97.
- Si riporta l'art. 29 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 29 (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione
relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia
delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in
caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo
provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi'
contenuta nei successivi atti da notificare al
contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed
ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai
sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono
esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del
ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che,
decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata
in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti
della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso
di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del
titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione
contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed
i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di
razionalizzare e velocizzare tutti i processi di
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in
deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente,
coerentemente con le norme di cui al presente comma, le
procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a
seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e
accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto che ai fini degli altri tributi
amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre
entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto" sono inserite le seguenti:
"ed alle ritenute operate e non versate";
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito
dai seguenti: "La proposta di transazione fiscale,
unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161,
e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.";
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.".
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
"2-bis. L'agente della riscossione cui venga
comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli
articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.".
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per
altri un pagamento parziale dei tributi e relativi
accessori, indica nella documentazione presentata ai fini
della procedura di transazione fiscale elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi
passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad
euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo
precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.".
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: "In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari" sono sostituite dalle seguenti: "Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono".
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i
quindici giorni successivi all'accettazione a norma
dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura
concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di
comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: "alla quale il pubblico ufficiale appartiene" sono
aggiunte le seguenti: "nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi". Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche' al fine della definizione delle
procedure amichevoli relative a contribuenti individuati
previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa
esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata
con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine
della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle
entrate adottati in attuazione di tali procedure
amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizza
e i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono
promuovere la costituzione o partecipare a societa' e
consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile,
abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali
all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite;
a tal fine, puo' essere ampliato l'oggetto sociale della
societa' costituita in base alle disposizioni dell'articolo
10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo
restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
maggioranza delle azioni ordinarie della predetta
societa'.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera b)
della legge 9 agosto 2023, n. 111:
«Art. 13 (Principi e criteri direttivi per la piena
attuazione del federalismo fiscale regionale). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel
rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo
119 della Costituzione, il Governo osserva altresi' i
seguenti principi e criteri direttivi specifici per
realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale
regionale:
a) (omissis)
b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:
1) la modificazione e, ove necessario,
l'abolizione nonche' l'eventuale trasformazione di alcuni
tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero
in tributi regionali dotati di maggiore autonomia;
2) la semplificazione degli adempimenti e degli
altri procedimenti tributari in linea con i principi e i
criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20,
anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni
della facolta' di disciplinarli con proprie leggi, con
particolare riferimento all'estensione dell'accertamento
esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche
sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate
erariali.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, lettera
f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111:
«Art. 14 (Principi e criteri direttivi per la
revisione del sistema fiscale dei comuni, delle citta'
metropolitane e delle province). - 1. Nell'esercizio della
delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare
dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione,
il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni,
delle citta' metropolitane e delle province:
(omissis)
f) prevedere, in linea con i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i
seguenti:
1) (omissis)
2) revisione del sistema della riscossione delle
entrate degli enti locali anche attraverso forme di
cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante
incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per
rendere piu' efficienti le attivita' di gestione delle
entrate degli enti locali con particolare riferimento alle
attivita' dirette all'individuazione di basi imponibili
immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare
anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad
effettuare l'attivita' di accertamento e di riscossione
delle entrate degli enti locali, nonche' sui soggetti che
svolgono esclusivamente le relative funzioni e attivita' di
supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione
delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi
partecipate;».