IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale» e, in  particolare,  l'articolo  18,  recante
principi e criteri direttivi per la revisione del  sistema  nazionale
della riscossione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito»; 
  Visto il decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  recante
«Riordino del servizio nazionale  della  riscossione,  in  attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica» e, in particolare, l'articolo 29,  che  prevede  norme  in
materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 marzo 2024; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 16 maggio 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 luglio 2024; 
  Vista  l'ulteriore  deliberazione  del  Consiglio   dei   ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2024; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Pianificazione annuale dell'attivita' di riscossione 
 
  1. L'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  svolge  le  attivita'  di
riscossione, che le sono affidate dagli enti  titolari  del  credito,
secondo procedure, effettuabili anche con logiche  di  raggruppamento
dei crediti  per  codice  fiscale,  pianificate  annualmente  con  la
convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e
l'Agenzia  delle  entrate  ai  sensi  dell'articolo  59  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Dalla data di entrata  in  vigore
delle  norme  di  revisione,  anche  organizzativa,  del  sistema  di
riscossione delle entrate delle regioni, delle province  autonome  di
Trento e Bolzano e degli enti locali, in  attuazione  degli  articoli
13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero  2),  della
legge 9 agosto 2023, n. 111, la predetta pianificazione  e'  adottata
sentita la Conferenza unificata. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta l'art. 18 della legge 9  agosto  2023,  n.
          111 (Delega al Governo per la riforma fiscale),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189: 
                «Art.  18  (Principi  e  criteri  direttivi  per   la
          revisione del sistema nazionale della  riscossione).  -  1.
          Nell'esercizio  della  delega  di  cui  all'articolo  1  il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici per la revisione del sistema  nazionale
          della riscossione, anche con riferimento ai  tributi  degli
          enti territoriali: 
                  a)  incrementare  l'efficienza  dei  sistemi  della
          riscossione,   nazionale   e   locali,   e   semplificarli,
          orientandone l'attivita' secondo i principi  di  efficacia,
          economicita'  e  imparzialita'   e   verso   obiettivi   di
          risultato, anche attraverso: 
                    1) la pianificazione annuale, da  concordare  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure
          di recupero che l'agente della riscossione  deve  svolgere,
          anche secondo logiche di  raggruppamento  dei  crediti  per
          codice fiscale, in relazione al valore degli stessi; 
                    2) il discarico automatico, al  31  dicembre  del
          quinto anno successivo  a  quello  dell'affidamento,  delle
          quote non riscosse, con temporanea esclusione  delle  quote
          per  le  quali  sono  in  corso   procedure   esecutive   o
          concorsuali,  accordi  di  ristrutturazione  o  transazioni
          fiscali  o  previdenziali  e  di  quelle   interessate   da
          dilazioni di pagamento, e  con  possibilita'  di  discarico
          anticipato in  assenza  di  cespiti  utilmente  aggredibili
          ovvero di azioni fruttuosamente esperibili; 
                    3)  la   possibilita'   per   l'ente   creditore,
          successivamente al discarico automatico, di  riaffidare  in
          riscossione le somme  discaricate,  quando  divengano  noti
          nuovi e significativi elementi reddituali  o  patrimoniali,
          ovvero di  affidare  in  concessione  a  soggetti  privati,
          tramite una procedura di  gara  ad  evidenza  pubblica,  la
          gestione della riscossione coattiva delle  predette  somme,
          secondo le procedure di cui al titolo II  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          dietro pagamento di una commissione pari a una  percentuale
          dell'importo effettivamente riscosso; 
                    4)  la  salvaguardia  del  diritto  di   credito,
          mediante il tempestivo  tentativo  di  notificazione  della
          cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo  a
          quello di affidamento del carico, nonche', nella  misura  e
          secondo le indicazioni contenute  nella  pianificazione  di
          cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione; 
                    5) la gestione del processo di recupero  coattivo
          in conformita' alla pianificazione di cui al numero 1); 
                    6) la tempestiva  trasmissione  telematica  delle
          informazioni relative all'attivita' svolta; 
                    7) una disciplina transitoria  dei  tentativi  di
          recupero delle somme contenute nei  carichi  gia'  affidati
          all'agente della riscossione, tenendo conto della capacita'
          operativa dello stesso agente; 
                    8)   la   revisione   della   disciplina    della
          responsabilita' dell'agente della riscossione, prevedendola
          in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi  in  cui  dal
          mancato  rispetto,  per  colpa  grave,  delle  disposizioni
          adottate in attuazione del principio di cui  al  numero  4)
          sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto  di
          credito, con possibilita', in  tali  casi,  di  definizione
          abbreviata delle relative controversie e  di  pagamento  in
          misura ridotta delle somme dovute; 
                    9) l'individuazione in via tassativa dei casi  in
          cui si configuri, in capo a persone  fisiche  o  giuridiche
          che maneggiano denaro, valori o  altri  beni  pubblici,  di
          qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto; 
                    10) l'attribuzione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  del  potere  di  verificare  la  conformita'
          dell'attivita' di recupero dei crediti affidati  all'agente
          della riscossione alla pianificazione di cui al numero  1),
          nel rispetto  dei  seguenti  principi  di  economicita'  ed
          efficacia: 
                    10.1)   per   i   crediti   tributari   erariali,
          determinare  i  criteri  di  individuazione   delle   quote
          automaticamente discaricate da sottoporre al controllo,  in
          misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per  cento  delle
          stesse  quote,  e  delle  modalita',  anche  esclusivamente
          telematiche, di tale controllo; 
                    10.2)  per  i  restanti  crediti,  determinare  i
          criteri di  individuazione  delle  quote  da  sottoporre  a
          controllo, nella misura massima del 5 per cento; 
                  b) assicurare un'adeguata tutela  del  contribuente
          nel corso  delle  attivita'  istruttorie  poste  in  essere
          dall'Amministrazione finanziaria; 
                  c) favorire l'uso delle piu' evolute  tecnologie  e
          delle forme di integrazione e interoperabilita' dei sistemi
          e del  patrimonio  informativo  funzionali  alle  attivita'
          della riscossione ed eliminare duplicazioni  organizzative,
          logistiche e  funzionali,  con  conseguente  riduzione  dei
          costi; 
                  d) modificare  progressivamente  le  condizioni  di
          accesso  ai   piani   di   rateazione,   in   vista   della
          stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate; 
                  e) potenziare l'attivita' di  riscossione  coattiva
          dell'agente della riscossione, anche attraverso: 
                    1) il progressivo superamento dello strumento del
          ruolo e della cartella  di  pagamento  per  le  entrate  da
          affidare  all'agente  della   riscossione,   al   fine   di
          anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme
          dovute dal debitore, riducendo i tempi  per  l'avvio  delle
          azioni  cautelari  ed  esecutive,   anche   attraverso   la
          semplificazione del procedimento di  cui  all'articolo  29,
          comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122; 
                    2) l'estensione del termine  di  efficacia  degli
          atti di riscossione, per assicurare una maggiore  rapidita'
          dell'azione di recupero; 
                    3) la razionalizzazione, l'informatizzazione e la
          semplificazione  delle  procedure   di   pignoramento   dei
          rapporti finanziari, che non possono in ogni caso  eccedere
          complessivamente la  misura  della  sorte  capitale,  degli
          interessi e di ogni relativo accessorio fino  all'effettivo
          soddisfo, anche mediante l'introduzione  di  meccanismi  di
          cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione
          stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore
          del debitore; 
                  f) individuare un nuovo modello  organizzativo  del
          sistema nazionale  della  riscossione,  anche  mediante  il
          trasferimento delle funzioni e delle attivita'  attualmente
          svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di  parte
          delle  stesse,  all'Agenzia  delle  entrate,  in  modo   da
          superare l'attuale sistema,  caratterizzato  da  una  netta
          separazione tra l'Agenzia  delle  entrate,  titolare  della
          funzione   della    riscossione,    e    l'Agenzia    delle
          entrate-Riscossione, soggetto che svolge  le  attivita'  di
          riscossione; 
                  g) nell'introdurre il nuovo  modello  organizzativo
          di cui  alla  lettera  f),  garantire  la  continuita'  del
          servizio  della  riscossione  attraverso   il   conseguente
          trasferimento  delle  risorse  strumentali  nonche'   delle
          risorse umane senza soluzione di continuita'; 
                  h) semplificare e accelerare le procedure  relative
          ai rimborsi; 
                  i) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta
          sul valore aggiunto con finalita'  di  razionalizzazione  e
          semplificazione; 
                  l) prevedere una disciplina della  riscossione  nei
          confronti dei coobbligati solidali paritetici e  dipendenti
          che assicuri un  corretto  equilibrio  tra  la  tutela  del
          credito erariale e il diritto di difesa. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1,  lettera  a),
          numeri 2) e 3), e lettera  d),  non  si  applicano  per  la
          revisione  del  sistema  della  riscossione  delle  risorse
          proprie tradizionali di cui all'articolo  2,  paragrafo  1,
          lettera a), della decisione  (UE,  Euratom)  2020/2053  del
          Consiglio, del 14 dicembre 2020. 
                3. Per la revisione  del  sistema  della  riscossione
          dell'accisa  e  delle   altre   imposte   indirette   sulla
          produzione e sui consumi previste dal titolo III del  testo
          unico di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
          504, il Governo  osserva  altresi',  oltre  ai  principi  e
          criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto
          previsto dalla lettera d), i seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a)   rivedere   il   sistema   di   determinazione,
          liquidazione   e   versamento   dell'accisa    sull'energia
          elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o
          autoconsumati,  al  fine  di  superare,   in   particolare,
          l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare
          i  versamenti  dell'accisa  ai  quantitativi   di   energia
          elettrica e di gas naturale  venduti  o  autoconsumati  nel
          periodo di riferimento; 
                  b) rimodulare e armonizzare i termini previsti  per
          la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e  per  la
          prescrizione del diritto all'imposta. 
                4. I principi e criteri direttivi di cui al  presente
          articolo si applicano, in quanto  compatibili,  anche  alle
          disposizioni da adottare in  relazione  agli  agenti  della
          riscossione degli enti territoriali». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre  1973,  n.  602,  recante:  «Disposizioni   sulla
          riscossione delle imposte sul reddito», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268. 
              - Il  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,
          recante:   «Riordino   del   servizio    nazionale    della
          riscossione, in  attuazione  della  delega  prevista  dalla
          legge 28 settembre  1998,  n.  337»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97. 
              - Si riporta l'art.  29  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 «Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «Art.   29    (Concentrazione    della    riscossione
          nell'accertamento).  -  1.  Le  attivita'  di   riscossione
          relative agli  atti  indicati  nella  seguente  lettera  a)
          emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai  periodi
          d'imposta in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2007  e
          successivi,   sono   potenziate   mediante   le    seguenti
          disposizioni: 
                  a) l'avviso  di  accertamento  emesso  dall'Agenzia
          delle  Entrate  ai  fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto   ed   il   connesso
          provvedimento  di  irrogazione   delle   sanzioni,   devono
          contenere  anche  l'intimazione  ad  adempiere,  entro   il
          termine  di  presentazione  del  ricorso,  all'obbligo   di
          pagamento degli importi negli stessi indicati,  ovvero,  in
          caso di tempestiva proposizione del  ricorso  ed  a  titolo
          provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi'
          contenuta   nei   successivi   atti   da   notificare    al
          contribuente, anche mediante  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
          importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai  fini
          delle imposte sui  redditi,  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto  ed
          ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto  legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48,  comma  3-bis,  e
          dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, e  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, nonche'  in  caso  di  definitivita'
          dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
          versamento delle somme dovute deve avvenire entro  sessanta
          giorni dal  ricevimento  della  raccomandata;  la  sanzione
          amministrativa  prevista  dall'articolo  13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei
          casi di omesso, carente o tardivo  versamento  delle  somme
          dovute, nei termini di cui  ai  periodi  precedenti,  sulla
          base degli atti ivi indicati; 
                  b) gli  atti  di  cui  alla  lettera  a)  divengono
          esecutivi decorso il termine utile per la proposizione  del
          ricorso e devono espressamente recare  l'avvertimento  che,
          decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il  pagamento,
          la  riscossione  delle  somme  richieste,  in  deroga  alle
          disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e'  affidata
          in carico agli  agenti  della  riscossione  anche  ai  fini
          dell'esecuzione forzata, con le modalita'  determinate  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,  di
          concerto  con   il   Ragioniere   generale   dello   Stato.
          L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per   un   periodo   di
          centottanta giorni dall'affidamento in carico  agli  agenti
          della riscossione degli atti di cui alla lettera  a);  tale
          sospensione non si  applica  con  riferimento  alle  azioni
          cautelari e conservative,  nonche'  ad  ogni  altra  azione
          prevista dalle norme ordinarie a tutela del  creditore.  La
          predetta sospensione non  opera  in  caso  di  accertamenti
          definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche'  in  caso
          di  recupero  di  somme  derivanti   da   decadenza   dalla
          rateazione. L'agente della  riscossione,  con  raccomandata
          semplice o posta elettronica, informa il debitore  di  aver
          preso in carico le somme per la riscossione; 
                  c) in presenza di fondato pericolo per il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui
          alla presente lettera, e ove gli agenti della  riscossione,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa  di
          cui alla lettera b); 
                  d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
                  e)  l'agente  della  riscossione,  sulla  base  del
          titolo  esecutivo  di  cui  alla  lettera  a)  e  senza  la
          preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                  f) a partire dal primo giorno successivo al termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura  indicata  dall'articolo  30
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo
          alla  notifica  degli   atti   stessi;   all'agente   della
          riscossione spettano  l'aggio,  interamente  a  carico  del
          debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
          esecutive,   previsti   dall'articolo   17   del    decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
                  g)  ai  fini   della   procedura   di   riscossione
          contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti  in
          norme vigenti al ruolo e  alla  cartella  di  pagamento  si
          intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed
          i riferimenti alle somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento  prevista  dall'articolo  19  dello
          stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo  l'affidamento
          del carico  all'agente  della  riscossione  e  in  caso  di
          ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica
          l'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602; 
                  h)   in   considerazione   della   necessita'    di
          razionalizzare  e   velocizzare   tutti   i   processi   di
          riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
          di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  anche  in
          deroga alle norme  vigenti,  sono  introdotte  disposizioni
          finalizzate     a     razionalizzare,     progressivamente,
          coerentemente con le norme di cui  al  presente  comma,  le
          procedure di riscossione  coattiva  delle  somme  dovute  a
          seguito  dell'attivita'  di   liquidazione,   controllo   e
          accertamento sia ai fini delle imposte sui  redditi  e  sul
          valore  aggiunto  che   ai   fini   degli   altri   tributi
          amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e  delle  altre
          entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
                2. All'articolo 182-ter del Regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al primo comma, dopo le  parole:  "con  riguardo
          all'imposta sul valore aggiunto" sono inserite le seguenti:
          "ed alle ritenute operate e non versate"; 
                  b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito
          dai  seguenti:  "La  proposta   di   transazione   fiscale,
          unitamente con la documentazione di cui  all'articolo  161,
          e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
          che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione  ivi
          previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
          allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o
          dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
          rappresenta  fedelmente  ed  integralmente  la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio."; 
                  c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "La
          transazione fiscale conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
          ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
          diritto se il debitore non esegue integralmente,  entro  90
          giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti  dovuti  alle
          Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
          e assistenza obbligatorie.". 
                3. All'articolo 87 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  comma  2  e'
          aggiunto il seguente: 
                  "2-bis.  L'agente  della  riscossione   cui   venga
          comunicata  la  proposta  di  concordato,  ai  sensi  degli
          articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
          la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
          in deroga alle  modalita'  indicate  nell'articolo  36  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e  la  approva,
          espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
          in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.". 
                4. L'articolo 11 del  decreto  legislativo  10  marzo
          2000, n. 74, e' sostituito dal seguente: 
                  "Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al  pagamento  di
          imposte). - 1. E' punito con la reclusione da  sei  mesi  a
          quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
          imposte  sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto  ovvero  di
          interessi  o  sanzioni  amministrative  relativi  a   dette
          imposte  di  ammontare  complessivo   superiore   ad   euro
          cinquantamila, aliena simulatamente  o  compie  altri  atti
          fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
          tutto o in parte inefficace  la  procedura  di  riscossione
          coattiva.  Se  l'ammontare  delle  imposte,   sanzioni   ed
          interessi e' superiore ad euro duecentomila si  applica  la
          reclusione da un anno a sei anni. 
                  2. E' punito  con  la  reclusione  da  sei  mesi  a
          quattro anni chiunque, al fine di ottenere per  se'  o  per
          altri  un  pagamento  parziale  dei  tributi   e   relativi
          accessori, indica nella documentazione presentata  ai  fini
          della procedura di transazione fiscale elementi attivi  per
          un ammontare  inferiore  a  quello  effettivo  od  elementi
          passivi fittizi per un ammontare complessivo  superiore  ad
          euro  cinquantamila.  Se  l'ammontare  di  cui  al  periodo
          precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica  la
          reclusione da un anno a sei anni.". 
                5. All'articolo  27,  comma  7,  primo  periodo,  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le
          parole: "In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
          ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
          le misure cautelari" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Le
          misure cautelari, che,  in  base  al  processo  verbale  di
          constatazione,  al  provvedimento  con  il  quale   vengono
          accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
          della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono". 
                6. In  caso  di  fallimento,  il  curatore,  entro  i
          quindici  giorni  successivi   all'accettazione   a   norma
          dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,
          comunica ai sensi  dell'articolo  9  del  decreto-legge  31
          gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 aprile 2007,  n.  40,  i  dati  necessari  ai  fini
          dell'eventuale  insinuazione  al  passivo  della  procedura
          concorsuale.   Per   la    violazione    dell'obbligo    di
          comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili. 
                7. All'articolo 319-bis del codice  penale,  dopo  le
          parole: "alla quale il pubblico ufficiale appartiene"  sono
          aggiunte le seguenti: "nonche' il pagamento o  il  rimborso
          di tributi". Con riguardo alle valutazioni di diritto e  di
          fatto  operate  ai  fini  della  definizione  del  contesto
          mediante gli istituti previsti  dall'articolo  182-ter  del
          Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   dal   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  dall'articolo  48  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni,  dall'articolo  8   del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  dagli  articoli  16  e   17   del   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni, nonche'  al  fine  della  definizione  delle
          procedure amichevoli relative  a  contribuenti  individuati
          previste  dalle  vigenti  convenzioni  contro   le   doppie
          imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa
          esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva
          (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017,  attuata
          con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49,  e  al  fine
          della definizione delle procedure amichevoli interpretative
          di carattere  generale  e  degli  atti  dell'Agenzia  delle
          entrate  adottati   in   attuazione   di   tali   procedure
          amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma
          1, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante:  «Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  59  del   decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante:  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). -  1.  Il
          ministro delle finanze dopo  l'approvazione  da  parte  del
          Parlamento     del     documento     di      programmazione
          economica-finanziaria ed in coerenza con i  vincoli  e  gli
          obiettivi   stabiliti   in   tale   documento,    determina
          annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con  un
          proprio  atto  di  indirizzo  e  per  un   periodo   almeno
          triennale, gli sviluppi della politica  fiscale,  le  linee
          generali e gli  obiettivi  della  gestione  tributaria,  le
          grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali  si
          sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
          indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 
                2. Il ministro e ciascuna  agenzia,  sulla  base  del
          documento   di   indirizzo,   stipulano   una   convenzione
          triennale, con adeguamento annuale  per  ciascun  esercizio
          finanziario, con la quale vengono fissati: 
                  a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; 
                  b) le direttive generali sui criteri della gestione
          ed i vincoli da rispettare; 
                  c) le strategie per il miglioramento; 
                  d) le risorse disponibili; 
                  e) gli indicatori ed i parametri in base  ai  quali
          misurare l'andamento della gestione. 
                3. La convenzione prevede, inoltre: 
                  a)  le  modalita'  di  verifica  dei  risultati  di
          gestione; 
                  b) le disposizioni  necessarie  per  assicurare  al
          ministero la  conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni
          all'agenzia, quali l'organizzazione,  i  processi  e  l'uso
          delle risorse. Le informazioni  devono  essere  assunte  in
          forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
          una   appropriata   valutazione    dell'attivita'    svolta
          dall'agenzia; 
                  c)   le   modalita'   di   vigilanza   sull'operato
          dell'agenzia   sotto   il   profilo   della    trasparenza,
          dell'imparzialita' e  della  correttezza  nell'applicazione
          delle norme, con particolare riguardo  ai  rapporti  con  i
          contribuenti. 
                4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
          risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre  una
          unita' previsionale  di  base  per  ciascuna  agenzia,  gli
          importi che vengono trasferiti, distinti per: 
                  a) gli oneri di gestione calcolati, per le  diverse
          attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
          conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti  per
          esigenze di carattere generale; 
                  b) le spese di investimento necessarie per realizza
          e i miglioramenti programmati; 
                  c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
          degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
          conto del miglioramento dei  risultati  complessivi  e  del
          recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
          conseguiti. 
                5.  Il  ministero  e  le  agenzie   fiscali   possono
          promuovere la  costituzione  o  partecipare  a  societa'  e
          consorzi che, secondo le disposizioni  del  codice  civile,
          abbiano ad oggetto la prestazione  di  servizi  strumentali
          all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi  attribuite;
          a tal fine, puo' essere ampliato  l'oggetto  sociale  della
          societa' costituita in base alle disposizioni dell'articolo
          10, comma 12, della legge 8  maggio  1998,  n.  146,  fermo
          restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
          maggioranza   delle   azioni   ordinarie   della   predetta
          societa'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera b)
          della legge 9 agosto 2023, n. 111: 
                «Art. 13 (Principi e criteri direttivi per  la  piena
          attuazione  del  federalismo  fiscale  regionale).   -   1.
          Nell'esercizio della delega  di  cui  all'articolo  1,  nel
          rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo
          119 della  Costituzione,  il  Governo  osserva  altresi'  i
          seguenti  principi  e  criteri  direttivi   specifici   per
          realizzare la  piena  attuazione  del  federalismo  fiscale
          regionale: 
                  a) (omissis) 
                  b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo: 
                    1)   la   modificazione   e,   ove    necessario,
          l'abolizione nonche' l'eventuale trasformazione  di  alcuni
          tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero
          in tributi regionali dotati di maggiore autonomia; 
                    2) la semplificazione degli adempimenti  e  degli
          altri procedimenti tributari in linea con i  principi  e  i
          criteri direttivi di cui agli articoli 16,  17,  18  e  20,
          anche  attraverso  l'eventuale  attribuzione  alle  regioni
          della facolta' di  disciplinarli  con  proprie  leggi,  con
          particolare  riferimento  all'estensione  dell'accertamento
          esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata,  anche
          sotto forma di adesione a quelle introdotte per le  entrate
          erariali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14,  comma  1,  lettera
          f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111: 
                «Art.  14  (Principi  e  criteri  direttivi  per   la
          revisione del sistema  fiscale  dei  comuni,  delle  citta'
          metropolitane e delle province). - 1. Nell'esercizio  della
          delega di cui all'articolo 1, nel rispetto  in  particolare
          dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione,
          il Governo osserva altresi' i seguenti principi  e  criteri
          direttivi per la revisione del sistema fiscale dei  comuni,
          delle citta' metropolitane e delle province: 
                  (omissis) 
                  f) prevedere, in linea con i principi e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18  e  20,  anche  i
          seguenti: 
                    1) (omissis) 
                    2) revisione del sistema della riscossione  delle
          entrate  degli  enti  locali  anche  attraverso  forme   di
          cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante
          incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per
          rendere piu' efficienti  le  attivita'  di  gestione  delle
          entrate degli enti locali con particolare riferimento  alle
          attivita' dirette  all'individuazione  di  basi  imponibili
          immobiliari non dichiarate. La  revisione  deve  riguardare
          anche il sistema di vigilanza  sui  soggetti  abilitati  ad
          effettuare l'attivita' di  accertamento  e  di  riscossione
          delle entrate degli enti locali, nonche' sui  soggetti  che
          svolgono esclusivamente le relative funzioni e attivita' di
          supporto propedeutiche all'accertamento e alla  riscossione
          delle entrate degli enti locali e delle  societa'  da  essi
          partecipate;».