Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
    Assunzione di 1.000 unita' del Corpo di Polizia penitenziaria 
 
  1. Al fine di incidere piu' adeguatamente sui livelli di sicurezza,
di operativita' e di efficienza  degli  istituti  penitenziari  e  di
incrementare maggiormente le attivita' di  controllo  dell'esecuzione
penale esterna, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703  del
codice dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione  straordinaria  di  un
contingente massimo di 1.000 unita' di agenti del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta  alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, non prima  del
1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai  commi
2 e 3 e per un numero massimo di: 
    a) 500 unita' per l'anno 2025; 
    b) 500 unita' per l'anno 2026. 
  2. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di euro  2.138.690  per  l'anno  2025,  di  euro
26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal
2027 al 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro  48.778.728
per l'anno 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni  dal  2032  al
2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a
decorrere dall'anno 2036. 
  3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai
commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 747.500 per l'anno  2025,
di euro 1.137.500 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere
dall'anno 2027. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190  per
l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro  48.974.227  annui
per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030,  euro
49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per  gli  anni  dal
2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 ((ed euro))  51.144.263
annui a decorrere ((dall'anno 2036)), si provvede: 
    a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 ((ed euro 27.373.303))
annui a decorrere dall'anno 2026, mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando: 
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro  3.857.074  annui  a
decorrere dall'anno 2026; 
      2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese  e  del
made in Italy per euro 259.043 per  l'anno  2025  ed  euro  3.350.292
annui a decorrere dall'anno 2026; 
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro  1.108.977
annui a decorrere dall'anno 2026; 
      4) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia  per
euro 209.963 per l'anno 2025 ed  euro  1.329.886  annui  a  decorrere
dall'anno 2026; 
      5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed
euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026; 
      6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per euro 30.710 per l'anno 2025  ed  euro  1.462.916  annui  a
decorrere dall'anno 2026; 
      7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro
137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a  decorrere  dall'anno
2026; 
      8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica  per  euro  191.346  per  l'anno  2025  ed  euro
1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026; 
      9) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025  ed  euro  2.055.439
annui a decorrere dall'anno 2026; 
      10) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per euro 218.026 per  l'anno  2025  ed  euro  2.118.311
annui a decorrere dall'anno 2026; 
      11) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  difesa  per
euro 192.039 per l'anno 2025 ed  euro  1.284.337  annui  a  decorrere
dall'anno 2026; 
      12) l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e  delle  foreste  per  euro  34.742  per
l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026; 
      13) l'accantonamento relativo al Ministero  della  cultura  per
euro 254.917 per l'anno 2025 ed  euro  2.329.742  annui  a  decorrere
dall'anno 2026; 
      14) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  per
euro 94.482 per  l'anno  2025  ed  euro  921.961  annui  a  decorrere
dall'anno 2026; 
      15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro
195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno
2026; 
    b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al  2029,
euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro  22.185.425  per  l'anno  2031,
euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro  22.783.092
per l'anno 2035 ((ed euro)) 23.770.960 annui  a  decorrere  dall'anno
2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 703 del decreto legislativo  15
          marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): 
              «Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco).  -
          1.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso   nelle   carriere
          iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
          riserve di posti per i volontari in  ferma  prefissata,  in
          servizio o in congedo, di eta' non superiore a  venticinque
          anni compiuti, i quali  abbiano  completato  almeno  dodici
          mesi  di  servizio  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata iniziale e siano  in  possesso  degli  ulteriori
          requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai
          rispettivi ordinamenti, sono cosi' determinate: 
                a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; 
                b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; 
                c) Polizia di Stato: 45 per cento; 
                d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; 
                e) Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco:  45  per
          cento; 
                f); 
              1-bis.  I  posti  riservati  di   cui   al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso. 
              2. 
              3.    Nella    formazione    delle    graduatorie    le
          amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito,  del
          periodo   di   servizio    svolto    e    delle    relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni acquisite  durante  la  ferma  prefissata,
          considerati utili.». 
              - Si riporta il comma 200 dell'articolo 1  della  legge
          23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
              «Omissis. 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.».