Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Assunzione di 1.000 unita' del Corpo di Polizia penitenziaria
1. Al fine di incidere piu' adeguatamente sui livelli di sicurezza,
di operativita' e di efficienza degli istituti penitenziari e di
incrementare maggiormente le attivita' di controllo dell'esecuzione
penale esterna, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del
codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un
contingente massimo di 1.000 unita' di agenti del Corpo di polizia
penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del
1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi
2 e 3 e per un numero massimo di:
a) 500 unita' per l'anno 2025;
b) 500 unita' per l'anno 2026.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di euro 2.138.690 per l'anno 2025, di euro
26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal
2027 al 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro 48.778.728
per l'anno 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni dal 2032 al
2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a
decorrere dall'anno 2036.
3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai
commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 747.500 per l'anno 2025,
di euro 1.137.500 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere
dall'anno 2027.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per
l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui
per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro
49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal
2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 ((ed euro)) 51.144.263
annui a decorrere ((dall'anno 2036)), si provvede:
a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 ((ed euro 27.373.303))
annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a
decorrere dall'anno 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292
annui a decorrere dall'anno 2026;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977
annui a decorrere dall'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per
euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere
dall'anno 2026;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed
euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a
decorrere dall'anno 2026;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro
137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno
2026;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per euro 191.346 per l'anno 2025 ed euro
1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439
annui a decorrere dall'anno 2026;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311
annui a decorrere dall'anno 2026;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per
euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere
dall'anno 2026;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 34.742 per
l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per
euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere
dall'anno 2026;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per
euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere
dall'anno 2026;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro
195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno
2026;
b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029,
euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031,
euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092
per l'anno 2035 ((ed euro)) 23.770.960 annui a decorrere dall'anno
2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 703 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):
«Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata, in
servizio o in congedo, di eta' non superiore a venticinque
anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici
mesi di servizio in qualita' di volontario in ferma
prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori
requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai
rispettivi ordinamenti, sono cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per
cento;
f);
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2.
3. Nella formazione delle graduatorie le
amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del
periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata,
considerati utili.».
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».