La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 322-bis: 
      1) al primo comma, alinea, le parole: 
        «, 322» sono sostituite dalle seguenti: «e 322» e le  parole:
«e 323» sono soppresse; 
      2) alla rubrica, le parole: «, abuso d'ufficio» sono soppresse; 
    b) l'articolo 323 e' abrogato; 
    c) all'articolo 323-bis: 
      1) al primo comma, le parole: «e  323»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e 346-bis»; 
      2) al secondo comma, le parole:  «e  322-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 322-bis e 346-bis»; 
    d) all'articolo  323-ter,  primo  comma,  dopo  le  parole:  «ivi
indicati,» e' inserita la seguente: «346-bis,»; 
    e) l'articolo 346-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 346-bis (Traffico di  influenze  illecite).  -  Chiunque,
fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319  e
319-ter e nei  reati  di  corruzione  di  cui  all'articolo  322-bis,
utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni  esistenti  con  un
pubblico ufficiale o un incaricato di  un  pubblico  servizio  o  uno
degli altri soggetti di cui all'articolo  322-bis,  indebitamente  fa
dare o promettere,  a  se'  o  ad  altri,  denaro  o  altra  utilita'
economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un
pubblico servizio o uno degli  altri  soggetti  di  cui  all'articolo
322-bis, in relazione all'esercizio delle sue  funzioni,  ovvero  per
realizzare un'altra mediazione illecita, e' punito con la pena  della
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. 
  Ai fini di cui al primo comma, per  altra  mediazione  illecita  si
intende  la  mediazione  per  indurre   il   pubblico   ufficiale   o
l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli  altri  soggetti  di
cui all'articolo 322-bis a  compiere  un  atto  contrario  ai  doveri
d'ufficio costituente reato dal quale  possa  derivare  un  vantaggio
indebito. 
  La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro
o altra utilita' economica. 
  La pena e' aumentata se il soggetto che  indebitamente  fa  dare  o
promettere, a se' o ad  altri,  denaro  o  altra  utilita'  economica
riveste la qualifica di pubblico ufficiale  o  di  incaricato  di  un
pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. 
  La pena e' altresi' aumentata se i fatti sono commessi in relazione
all'esercizio di attivita' giudiziarie o per remunerare  il  pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o  uno  degli  altri
soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un
atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un
atto del suo ufficio». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano gli articoli 322-bis, 323-bis e  323-ter
          del codice penale come modificati dalla presente legge: 
              "Art.  322-bis  (Peculato,  indebita  destinazione   di
          denaro o cose mobili,  concussione,  induzione  indebita  a
          dare o promettere utilita', corruzione e  istigazione  alla
          corruzione di membri delle  Corti  internazionali  o  degli
          organi delle Comunita' europee o di assemblee  parlamentari
          internazionali o  di  organizzazioni  internazionali  e  di
          funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri). 
              Le disposizioni degli articoli 314,  314-bis,  316,  da
          317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 
              1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee,
          del Parlamento europeo, della Corte di  Giustizia  e  della
          Corte dei conti delle Comunita' europee; 
              2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto  a
          norma dello statuto dei funzionari delle Comunita'  europee
          o  del  regime  applicabile  agli  agenti  delle  Comunita'
          europee; 
              3) alle persone  comandate  dagli  Stati  membri  o  da
          qualsiasi ente  pubblico  o  privato  presso  le  Comunita'
          europee, che esercitino funzioni  corrispondenti  a  quelle
          dei funzionari o agenti delle Comunita' europee; 
              4) ai membri e agli addetti  a  enti  costituiti  sulla
          base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee; 
              5) a coloro che,  nell'ambito  di  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea,   svolgono   funzioni   o   attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico servizio; 
              5-bis)  ai  giudici,  al  procuratore,  ai  procuratori
          aggiunti, ai funzionari e agli agenti  della  Corte  penale
          internazionale, alle persone comandate  dagli  Stati  parte
          del Trattato istitutivo della Corte  penale  internazionale
          le quali esercitino funzioni corrispondenti  a  quelle  dei
          funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri  ed  agli
          addetti  a  enti  costituiti  sulla   base   del   Trattato
          istitutivo della Corte penale internazionale; 
              5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati  di  un   pubblico   servizio   nell'ambito   di
          organizzazioni pubbliche internazionali; 
              5-quater)  ai  membri  delle   assemblee   parlamentari
          internazionali  o  di  un'organizzazione  internazionale  o
          sovranazionale  e  ai  giudici  e  funzionari  delle  corti
          internazionali; 
              5-quinquies) alle persone  che  esercitano  funzioni  o
          attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali  e
          degli incaricati di un  pubblico  servizio  nell'ambito  di
          Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il  fatto
          offende gli interessi finanziari dell'Unione. 
              Le  disposizioni  degli  articoli  319-quater,  secondo
          comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
          se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso: 
              1) alle persone indicate nel primo comma  del  presente
          articolo; 
              2)  a  persone  che  esercitano  funzioni  o  attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico  servizio  nell'ambito  di  altri
          Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. 
              Le persone indicate nel primo comma sono assimilate  ai
          pubblici    ufficiali,    qualora    esercitino    funzioni
          corrispondenti, e agli incaricati di un  pubblico  servizio
          negli altri casi." 
               "Art. 323-bis (Circostanze attenuanti) 
              Se i atti previsti dagli articoli  314,  314-bis,  316,
          316-bis, 316-ter, 317,  318,  319,  319-quater,  320,  322,
          322-bis e 346-bis sono di  particolare  tenuita',  le  pene
          sono diminuite. 
              Per  i  delitti  previsti  dagli  articoli  318,   319,
          319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis,  per
          chi  si  sia  efficacemente  adoperato  per   evitare   che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          per assicurare le prove dei reati  e  per  l'individuazione
          degli altri responsabili  ovvero  per  il  sequestro  delle
          somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita  da
          un terzo a due terzi."  
              "Art. 323-ter (Causa di non punibilita') 
              Non e'  punibile  chi  ha  commesso  taluno  dei  fatti
          previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
          321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione  e  di
          induzione indebita ivi indicati, 346-bis,  353,  353-bis  e
          354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti  sono
          svolte indagini in relazione  a  tali  fatti  e,  comunque,
          entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia
          volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per
          assicurare la prova del reato e per individuare  gli  altri
          responsabili. 
              La non punibilita' del denunciante e' subordinata  alla
          messa a disposizione dell'utilita' dallo  stesso  percepita
          o, in caso di impossibilita', di una  somma  di  denaro  di
          valore  equivalente,  ovvero  all'indicazione  di  elementi
          utili  e  concreti   per   individuarne   il   beneficiario
          effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma. 
              La causa di non punibilita' non si  applica  quando  la
          denuncia di cui al primo comma e' preordinata rispetto alla
          commissione  del  reato  denunciato.  La   causa   di   non
          punibilita' non si  applica  in  favore  dell'agente  sotto
          copertura che ha agito  in  violazione  delle  disposizioni
          dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.".