IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'articolo 7; 
  Vista la direttiva (UE) 2021/2167  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai  gestori  di  crediti  e
agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive  2008/48/CE  e
2014/17/UE; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia e delle  imprese  e  del
made in Italy; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
  creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al titolo V: 
      1) dopo la rubrica, sono inserite le seguenti parole: «Capo I -
Concessione  di  finanziamenti  e  soggetti  operanti   nel   settore
finanziario»; 
      2) all'articolo 112, comma 8, la parola: «titolo» e' sostituita
dalla seguente: «capo»; 
      3) all'articolo 114, comma 2, la parola: «titolo» e' sostituita
dalla seguente: «capo»; 
      4) dopo l'articolo 114, e' inserito il seguente capo: 
 
                              «Capo II 
            Acquisto e gestione di crediti in sofferenza 
                 e gestori di crediti in sofferenza 
 
  Art. 114.1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente  capo,  si
definisce: 
    a) «crediti in sofferenza»: i crediti concessi da banche e  altri
soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti  e  classificati
in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia; 
    b) «gestione di crediti in sofferenza»: lo svolgimento di  una  o
piu' delle seguenti attivita' in relazione a crediti in sofferenza: 
      1) la riscossione  e  il  recupero  dei  pagamenti  dovuti  dal
debitore; 
      2)  la  rinegoziazione   dei   termini   e   delle   condizioni
contrattuali con il debitore, in linea con  le  istruzioni  impartite
dall'acquirente di  crediti  in  sofferenza,  a  condizione  che  non
costituisca  attivita'  di  concessione  di  finanziamenti  ai  sensi
dell'articolo  106;  a  tali  fini  non  costituisce   attivita'   di
concessione   di   finanziamenti   l'estinzione   anticipata   e   la
posticipazione dei termini di pagamento.  Non  rientra  nel  presente
numero  2)  l'attivita'  svolta  da  intermediari  del  credito  come
definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera  g),  e  121,
comma 1, lettera h); 
      3)  la  gestione  dei  reclami  dei  debitori  riguardanti  gli
acquirenti  di  crediti  in  sofferenza,  i  gestori  di  crediti  in
sofferenza e i soggetti a  cui  sono  state  esternalizzate  funzioni
aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza; 
      4) l'informativa al debitore relativa  a  ogni  variazione  dei
tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto; 
    c) «gestori di  crediti  in  sofferenza»:  le  societa'  iscritte
nell'albo di cui  all'articolo  114.5  che  svolgono  l'attivita'  di
gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di  crediti
in sofferenza; 
    d)  «gestori  di  crediti  dell'Unione   europea»:   le   imprese
autorizzate ai sensi della direttiva (UE)  2021/2167  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  24  novembre  2021,  in  uno  Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia all'esercizio  dell'attivita'
di gestione di crediti per conto di acquirenti di crediti; 
    e) «acquirenti di crediti in sofferenza»:  la  persona  fisica  o
giuridica, diversa da una banca,  che  nell'esercizio  della  propria
attivita' commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza; 
    f)  «Stato  di  origine  del  gestore  di  crediti»:   lo   Stato
dell'Unione europea in cui il gestore di crediti e' stato autorizzato
all'esercizio dell'attivita'; 
    g) «Stato di origine dell'acquirente di crediti  in  sofferenza»:
lo Stato dell'Unione  europea  in  cui  l'acquirente  di  crediti  in
sofferenza o, per gli acquirenti di crediti in  sofferenza  di  Stati
terzi, il rappresentante  designato  ai  sensi  dell'articolo  114.3,
comma 3, ha la residenza, il  domicilio  o  la  sede  legale  oppure,
qualora a norma del suo diritto nazionale esso  non  abbia  una  sede
legale, lo Stato nel quale e' situata la sua sede principale; 
    h) «Stato ospitante del gestore di  crediti  in  sofferenza»:  lo
Stato  dell'Unione  europea  nel  quale  il  gestore  di  crediti  in
sofferenza ha una  succursale  o  presta  attivita'  di  gestione  di
crediti in sofferenza e, in ogni caso, dove ha domicilio il  debitore
ceduto; 
    i) «Stato  in  cui  e'  stato  concesso  il  credito»:  lo  Stato
dell'Unione europea nel quale  il  credito  in  sofferenza  e'  stato
concesso. 
  2. Se non diversamente disposto, le disposizioni del presente  capo
che fanno riferimento all'acquisto e  alla  gestione  di  crediti  in
sofferenza si  applicano  anche  all'acquisto  e  alla  gestione  dei
contratti sulla base dei quali il  credito  in  sofferenza  e'  stato
concesso. 
  3. Le definizioni indicate al comma 1 si applicano  anche  ai  fini
dei titoli VI e VIII. 
  Art. 114.2 (Ambito di  applicazione).  -  1.  Le  disposizioni  del
presente capo si applicano all'acquisto di crediti in  sofferenza  da
parte di acquirenti di crediti  in  sofferenza  e  alla  gestione  di
crediti  in  sofferenza,  ad  eccezione,  e  salvo  ove  diversamente
disposto, dei casi in cui la gestione sia svolta da: 
    a) gestori,  come  definiti  all'articolo  1,  comma  1,  lettera
q-bis),  del  testo  unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58,  per  conto  degli  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  k),
del medesimo decreto da essi  gestiti,  con  riferimento  ai  crediti
concessi  o  acquistati  dai  predetti  organismi   di   investimento
collettivo del risparmio; 
    b) banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi
o acquistati; 
    c) intermediari iscritti nell'albo  previsto  dall'articolo  106,
anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o  acquistati,
se l'attivita' e' esercitata  in  Italia.  Gli  intermediari  possono
esercitare l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza in  Stati
dell'Unione europea  diversi  dall'Italia  se  autorizzati  ai  sensi
dell'articolo 114.6, comma 5. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo   114.10,   le
disposizioni del presente capo non  si  applicano  alla  gestione  di
crediti  in  sofferenza  effettuata  nell'ambito  di  operazioni   di
cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando
l'acquirente di crediti in sofferenza e' una societa' veicolo per  la
cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto  2),  del  regolamento
(UE) 2017/2402  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  12
dicembre 2017. 
  Art. 114.3 (Acquisto e gestione di crediti  in  sofferenza).  -  1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo  114.2,  l'attivita'  di
gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di  crediti
in sofferenza e' riservata alle banche,  agli  intermediari  iscritti
nell'albo previsto  dall'articolo  106,  ai  gestori  di  crediti  in
sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai  gestori  di
crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della  Repubblica
ai sensi dell'articolo 114.9. I  gestori  di  crediti  in  sofferenza
autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  114.6,  nel   rispetto   delle
disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, possono svolgere: 
    a) l'attivita' di recupero stragiudiziale di crediti  diversi  da
quelli indicati dall'articolo 114.1, lettera a); 
    b) attivita' connesse o strumentali. 
  2. L'acquirente di crediti  in  sofferenza  nomina  un  gestore  di
crediti  in  sofferenza,  una  banca  o  un  intermediario   iscritto
nell'albo previsto dall'articolo  106  per  svolgere  l'attivita'  di
gestione dei crediti in sofferenza acquistati.  L'acquisto  a  titolo
oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in
sofferenza non costituisce attivita' di concessione di  finanziamenti
ai sensi dell'articolo 106. 
  3. L'acquirente di crediti in sofferenza avente sede in  uno  Stato
terzo nomina un rappresentante avente  residenza,  domicilio  o  sede
legale oppure, qualora a norma del suo  diritto  nazionale  esso  non
abbia una sede legale, sede principale in Italia o in un altro  Stato
dell'Unione europea.  Al  rappresentante  nominato  si  applicano  le
disposizioni del presente capo riferite all'acquirente di crediti  in
sofferenza. 
  4. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o  l'intermediario
iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106, nominato ai sensi  del
comma 2, presta i propri servizi  nei  confronti  dell'acquirente  di
crediti  in  sofferenza  sulla  base  di  un  contratto  di  gestione
stipulato in forma scritta. 
  5. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o  l'intermediario
iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato ai  sensi  del
comma 2: 
    a) assicura il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea  e
nazionali applicabili al credito; 
    b) comunica all'atto della nomina alla Banca d'Italia le  proprie
generalita', il nominativo dell'acquirente di crediti in sofferenza e
gli estremi dell'incarico assunto; 
    c) in caso di cessione dei crediti  in  sofferenza  dallo  stesso
gestiti a un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica  con
periodicita' almeno semestrale alla Banca  d'Italia  con  riferimento
alle cessioni effettuate nel periodo i dati identificativi del  nuovo
acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei  crediti
e  dei  contratti  oggetto  di  cessione,  inclusi  l'importo  dovuto
aggregato, il numero e  l'ammontare  dei  crediti  ceduti,  eventuali
garanzie e se il debitore e' un consumatore. La Banca  d'Italia  puo'
prevedere frequenze maggiori; 
    d) assolve agli obblighi di informativa periodica previsti  verso
la Banca d'Italia. 
  6. Il gestore di  crediti  in  sofferenza  puo'  esternalizzare  lo
svolgimento di alcune attivita' di gestione di crediti in  sofferenza
a un soggetto terzo che fornisce servizi di gestione  di  crediti  in
sofferenza,   nel   rispetto   delle   condizioni   stabilite   nelle
disposizioni attuative adottate dalla Banca  d'Italia  ai  sensi  del
comma 9, ferma restando la responsabilita' del gestore di crediti  in
sofferenza per l'operato dei soggetti terzi cui ha esternalizzato  le
attivita'. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5,  gli  acquirenti  di
crediti in sofferenza partecipano  alla  centrale  dei  rischi  della
Banca d'Italia e assolvono l'obbligo di segnalazione per  il  tramite
di banche, intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo  106  o
gestori  di  crediti  in  sofferenza   iscritti   all'albo   di   cui
all'articolo 114.5. 
  8. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente: 
    a) le informazioni ricevute ai sensi del  comma  5,  lettera  b),
alle autorita' dello Stato membro ospitante e  alle  autorita'  dello
Stato in cui e' stato concesso il credito, se diverse; 
    b) le informazioni ricevute ai sensi del  comma  5,  lettera  c),
alle autorita' dello Stato membro ospitante e  alle  autorita'  dello
Stato  membro  di  origine  del  nuovo  acquirente  di   crediti   in
sofferenza, se diverse. 
  9. La Banca d'Italia  detta  disposizioni  attuative  del  presente
articolo. 
  Art. 114.4 (Informativa ai  potenziali  acquirenti  di  crediti  in
sofferenza e  altri  obblighi  di  comunicazione).  -  1.  Le  banche
forniscono ai potenziali  acquirenti  di  crediti  in  sofferenza  le
informazioni  necessarie  a  questi   ultimi   per   effettuare   una
valutazione del credito e della probabilita' di  recuperarne  valore,
nel rispetto delle vigenti normative in materia di  riservatezza.  Le
informazioni sono fornite anche quando il  potenziale  acquirente  e'
una banca. 
  2. Le banche trasmettono  alla  Banca  d'Italia  e,  se  del  caso,
all'autorita' competente  dello  Stato  ospitante,  con  periodicita'
almeno semestrale, informazioni relative  ai  crediti  in  sofferenza
ceduti. La Banca d'Italia puo' prevedere una frequenza maggiore. 
  3. La Banca d'Italia  detta  disposizioni  attuative  del  presente
articolo in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla  direttiva  (UE)
2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24  novembre
2021, e dalle  relative  norme  tecniche  di  regolamentazione  e  di
attuazione emanate dalla Commissione europea. 
  4. Le disposizioni indicate al comma  2  si  applicano  anche  agli
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106. 
  5. La Banca d'Italia puo'  estendere  l'applicazione  del  comma  1
anche a soggetti diversi dalle banche, identificando i casi in cui le
informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito  e
la probabilita' di recuperare il  relativo  valore  sono  fornite  al
potenziale  acquirente  di  crediti  in  sofferenza  e  disciplinando
modalita' e contenuti dell'informativa. 
  Art. 114.5 (Albo dei gestori dei crediti in sofferenza).  -  1.  La
Banca  d'Italia   iscrive   in   un   apposito   albo,   consultabile
pubblicamente e accessibile sul sito internet, i gestori  di  crediti
in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell'articolo 114.6.  La
Banca  d'Italia  aggiorna   le   informazioni   contenute   nell'albo
periodicamente  e,  in  caso  di  revoca  dell'autorizzazione,  senza
indugio. 
  2. I gestori di crediti in sofferenza indicano negli atti  e  nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 
  3. La Banca d'Italia iscrive,  altresi',  nell'albo  i  gestori  di
crediti  dell'Unione  europea  che  operano  nel   territorio   della
Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9. 
  Art. 114.6 (Autorizzazione). - 1. La  Banca  d'Italia  autorizza  i
gestori  di  crediti  in  sofferenza  quando  ricorrano  le  seguenti
condizioni: 
    a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di  societa'  in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata  o  di
societa' cooperativa; 
    b) la sede legale e  la  direzione  generale  siano  situate  nel
territorio  della  Repubblica,  ove  e'  svolta  almeno   una   parte
dell'attivita' di cui all'articolo 114.1, comma 1, lettera b), numero
1); 
    c) sussistano i presupposti per il  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i  titolari  delle  partecipazioni  ivi
indicate, secondo quanto  previsto  ai  sensi  dell'articolo  114.13,
commi 1 e 3; 
    d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e  controllo  siano  idonei,  secondo  quanto   previsto   ai   sensi
dell'articolo 114.13, comma 2; 
    e) venga  presentato,  unitamente  all'atto  costitutivo  e  allo
statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura
organizzativa, i dispositivi di governo societario,  l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche  e  le
procedure per assicurare il rispetto delle  disposizioni  applicabili
in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei
reclami, riservatezza, nonche' di quelle che disciplinano  i  diritti
del creditore. 
  2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando,  dalla  verifica
delle condizioni indicate nel comma  1,  non  risulti  assicurato  il
rispetto delle  disposizioni  previste  dal  presente  capo  e  dalle
relative   disposizioni   attuative,   nonche'   delle   disposizioni
applicabili in materia di tutela dei debitori. 
  3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di  autorizzazione,  i
criteri di valutazione delle condizioni indicate nel comma 1, i  casi
di revoca e le ipotesi di decadenza quando il gestore di  crediti  in
sofferenza autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,  la  Banca  d'Italia
autorizza i gestori  di  crediti  in  sofferenza  che  nell'esercizio
dell'attivita' intendono ricevere  e  detenere  fondi  dai  debitori,
quando sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 114.7.  I
gestori di crediti in sofferenza  che  nell'esercizio  dell'attivita'
non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori  ne  danno  atto
nell'istanza di autorizzazione. 
  5. Gli intermediari iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  106
possono esercitare l'attivita' di gestione di crediti  in  sofferenza
in Stati dell'Unione europea diversi  dall'Italia  nei  casi  e  alle
condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. 
  6. La Banca d'Italia  detta  disposizioni  attuative  del  presente
articolo. 
  Art. 114.7 (Detenzione di fondi). - 1.  I  gestori  di  crediti  in
sofferenza possono ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del
trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti in  sofferenza
quando ricorrano le seguenti condizioni: 
    a) le somme  di  denaro  ricevute  dai  debitori  di  crediti  in
sofferenza gestiti per conto dei singoli  acquirenti  di  crediti  in
sofferenza sono accreditate in un conto separato  aperto  presso  una
banca e ivi  mantenute  fino  al  loro  trasferimento  al  rispettivo
acquirente di  crediti  in  sofferenza,  secondo  le  condizioni  con
quest'ultimo concordate; 
    b) le somme di denaro depositate ai sensi della lettera a)  prima
del trasferimento a  ciascun  acquirente  di  crediti  in  sofferenza
costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti  da  quello  del
gestore di crediti in sofferenza. Su tali patrimoni distinti non sono
ammesse azioni dei creditori del gestore di crediti in  sofferenza  o
nell'interesse degli stessi, ne' quelle  dei  creditori  della  banca
presso la quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei
singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono ammesse  nei  limiti
delle somme di spettanza di questi  ultimi.  In  caso  di  avvio  nei
confronti del  gestore  di  crediti  in  sofferenza  di  procedimenti
concorsuali, le somme accreditate su tali conti, per un importo  pari
alle  somme  incassate  e  dovute  agli  acquirenti  di  crediti   in
sofferenza,  vengono  immediatamente  e  integralmente  restituite  a
questi ultimi senza  la  necessita'  di  deposito  della  domanda  di
ammissione al passivo o di rivendica e  al  di  fuori  dei  piani  di
riparto o di restituzione di somme. Sulle somme di denaro  depositate
presso la banca non operano le compensazioni legale  e  giudiziale  e
non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale  rispetto  ai
crediti vantati dalla banca nei confronti del gestore di  crediti  in
sofferenza.  In  caso  di  avvio  nei  confronti   della   banca   di
procedimenti di cui al titolo IV, nonche' di  procedure  concorsuali,
le somme accreditate sui  conti  correnti  vengono  immediatamente  e
integralmente restituite all'acquirente  di  crediti  in  sofferenza,
senza la necessita'  di  deposito  della  domanda  di  ammissione  al
passivo o di rivendica e al di  fuori  dei  piani  di  riparto  o  di
restituzione delle somme. 
  2. I pagamenti effettuati dal debitore al  gestore  di  crediti  in
sofferenza liberano il debitore dai relativi  obblighi  di  pagamento
nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza.  Per  ciascun
pagamento, il gestore di crediti in sofferenza rilascia al  debitore,
su supporto cartaceo o altro supporto durevole, quietanza  attestante
l'importo ricevuto, la data di estinzione dell'obbligazione e i  dati
identificativi della stessa. 
  3. La Banca d'Italia  detta  disposizioni  attuative  del  presente
articolo. 
  Art. 114.8 (Principi generali). - 1. Gli acquirenti di  crediti  in
sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti  con  i
debitori: 
    a) si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza; 
    b) forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli; 
    c) garantiscono la riservatezza dei dati personali; 
    d) nelle comunicazioni con i debitori  agiscono  senza  molestia,
coercizione o indebito condizionamento. 
  Art. 114.9 (Operativita'  transfrontaliera).  -  1.  I  gestori  di
crediti  in  sofferenza  italiani  possono  svolgere  l'attivita'  di
gestione di crediti  in  sofferenza  negli  altri  Stati  dell'Unione
europea,  anche  senza  stabilirvi  succursali,  nel  rispetto  delle
procedure fissate dalla  Banca  d'Italia  e  delle  disposizioni  del
presente capo, nei limiti consentiti dalle disposizioni di attuazione
della  direttiva  (UE)  2021/2167,  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 24 novembre 2021, in vigore  nello  Stato  dell'Unione
europea in cui e' prestata l'attivita'. 
  2. I gestori di crediti dell'Unione  europea  possono  svolgere  le
attivita' per le quali sono autorizzati nello Stato  di  origine  nel
territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi  succursali,  nei
limiti e alle condizioni previste, in attuazione della direttiva (UE)
2021/2167, per l'esercizio di dette attivita' da parte dei gestori di
crediti  in  sofferenza  italiani.   L'avvio   dell'operativita'   e'
preceduto  da  una  comunicazione  alla  Banca  d'Italia   da   parte
dell'autorita' competente dello  Stato  di  origine  del  gestore  di
crediti in sofferenza. 
  3. I  gestori  di  crediti  dell'Unione  europea  che  operano  nel
territorio della Repubblica ai sensi del  comma  2  possono  detenere
fondi dei debitori a condizione che siano a  cio'  autorizzati  nello
Stato  di  origine  e  nel   rispetto   delle   condizioni   previste
dall'articolo 114.7. Essi possono rinegoziare  termini  e  condizioni
contrattuali con il debitore, in linea con  le  istruzioni  impartite
dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che  cio'  non
costituisca  attivita'  di  concessione  di  finanziamenti  ai  sensi
dell'articolo 106. 
  4. I gestori di crediti in sofferenza  italiani  possono  stabilire
succursali  o  svolgere  l'attivita'  di  gestione  di   crediti   in
sofferenza in uno Stato terzo  senza  stabilirvi  succursali,  previa
autorizzazione della Banca d'Italia. 
  Art. 114.10 (Informativa ai debitori  ceduti).  -  1.  In  caso  di
acquisto  di  crediti  in  sofferenza,  il  gestore  di  crediti   in
sofferenza, la banca o l'intermediario  iscritto  nell'albo  previsto
dall'articolo 106 nominato dall'acquirente di crediti  in  sofferenza
per svolgere l'attivita' di gestione  di  crediti  in  sofferenza  ai
sensi dell'articolo 114.3, comma 2, da'  notizia  individualmente  al
debitore ceduto dell'avvenuta cessione mediante supporto  cartaceo  o
altro supporto durevole  dopo  la  cessione  e  in  ogni  caso  prima
dell'avvio  di  azioni  di  recupero  del  credito  successive   alla
cessione. 
  2.  L'informativa  di  cui  al  comma   1   e'   effettuata   anche
ogniqualvolta sia richiesta dal debitore ceduto. 
  3. La Banca d'Italia stabilisce il contenuto e le  modalita'  della
informativa  di  cui  al  presente  articolo   e   delle   successive
comunicazioni con il debitore. 
  4. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  114.2,  il  presente
articolo si applica anche alle operazioni di acquisto di  crediti  in
sofferenza effettuate da banche, intermediari iscritti  nell'albo  di
cui all'articolo 106 e da organismi di  investimento  collettivo  del
risparmio, nonche' a quelle effettuate nell'ambito di  operazioni  di
cartolarizzazione ai sensi  della  legge  30  aprile  1999,  n.  130.
L'informativa e' effettuata rispettivamente dalla  banca  acquirente,
dall'intermediario finanziario acquirente, dal gestore come  definito
all'articolo 1, comma  1,  lettera  q-bis),  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  ovvero  dal  soggetto
incaricato della riscossione dei crediti  ceduti  e  dei  servizi  di
cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della  legge  30
aprile 1999, n. 130. 
  5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo,  la  Banca
d'Italia, al fine di assicurare  la  trasparenza  nei  confronti  del
debitore ceduto, puo' identificare ulteriori casi in cui il  debitore
ceduto e' destinatario  di  una  informativa  sulla  cessione  di  un
credito o di un contratto, disciplinando modalita' e contenuti  della
comunicazione. 
  6. L'informativa di cui al presente articolo  e'  effettuata  ferme
restando le disposizioni dell'articolo 58, per le  cessioni  soggette
all'applicazione dello stesso, nonche' le disposizioni  previste  dal
codice civile e da leggi speciali,  in  materia  di  efficacia  della
cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti  nei
confronti del debitore ceduto e dei terzi. 
  Art. 114.11 (Vigilanza). - 1. I gestori di  crediti  in  sofferenza
inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini  da  essa
stabiliti, le segnalazioni  periodiche  nonche'  ogni  altro  dato  e
documento  richiesto.  Essi  trasmettono  anche  i  bilanci  con   le
modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 
  2. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al  personale  dei
gestori di crediti in sofferenza, anche  per  il  tramite  di  questi
ultimi. 
  3. La Banca d'Italia puo' chiedere, per il tramite dei  gestori  di
crediti in sofferenza, agli acquirenti di crediti in sofferenza e  ai
debitori ceduti le informazioni utili all'esercizio  della  vigilanza
ai sensi del presente capo e del titolo VI. 
  4. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti
ai quali i gestori di crediti in  sofferenza  abbiano  esternalizzato
funzioni aziendali e al loro personale. 
  5. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere  generale  sui
gestori di  crediti  in  sofferenza  aventi  a  oggetto:  il  governo
societario,  il  contenimento   del   rischio   nelle   sue   diverse
configurazioni, l'organizzazione  amministrativa  e  contabile,  e  i
controlli interni. 
  6. La Banca d'Italia puo': 
    a) convocare gli amministratori, i  sindaci  e  i  dirigenti  dei
gestori di crediti in sofferenza per esaminare  la  situazione  degli
stessi; 
    b) ordinare la convocazione degli organi collegiali  dei  gestori
di crediti in sofferenza, fissandone l'ordine del giorno, e  proporre
l'assunzione di determinate decisioni; 
    c)  procedere  direttamente  alla   convocazione   degli   organi
collegiali dei gestori di crediti in  sofferenza  quando  gli  organi
competenti non abbiano ottemperato a quanto  previsto  dalla  lettera
b); 
    d) adottare per le materie indicate al comma 5, ove la situazione
lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli gestori
di crediti in sofferenza  riguardanti  anche:  la  restrizione  delle
attivita' o della struttura territoriale; il  divieto  di  effettuare
determinate operazioni, anche di natura societaria; le procedure  per
la gestione dei rapporti con i debitori. 
  7. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori,  i
sindaci  o  i  dirigenti  dei   soggetti   ai   quali   siano   state
esternalizzate funzioni aziendali. 
  8. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori  di
crediti in sofferenza o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni
aziendali e chiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti  che
ritenga  necessari.  La   Banca   d'Italia   notifica   all'autorita'
competente dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza
e dello Stato in cui  e'  stato  concesso  il  credito,  se  diverse,
l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio  di  quest'ultimi
nei confronti di gestori di crediti in sofferenza o  dei  soggetti  a
cui  sono  esternalizzate  funzioni  aziendali.  La  Banca   d'Italia
richiede la collaborazione delle  autorita'  competenti  dello  Stato
ospitante ovvero richiede  alle  autorita'  competenti  dei  medesimi
Stati  di  effettuare  tali  accertamenti.  Queste   ultime   possono
specificare, caso per caso, le modalita'  con  cui  ottemperare  alla
richiesta di collaborazione. 
  9. Le autorita'  competenti  dello  Stato  di  origine,  dopo  aver
informato la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,  anche  tramite
persone da esse incaricate, le succursali o i  soggetti  a  cui  sono
state esternalizzate funzioni aziendali, che operano  nel  territorio
della  Repubblica.  Le  medesime  autorita'  richiedono  altresi'  la
collaborazione della Banca d'Italia, che puo' specificare,  caso  per
caso, le modalita' con cui ottemperare  alla  richiesta,  comunicando
senza  indugio  gli  esiti  degli  accertamenti.  Se   le   autorita'
competenti dello Stato di origine lo richiedono,  la  Banca  d'Italia
puo'  procedere  direttamente  agli  accertamenti.  Gli  esiti  degli
accertamenti sono comunicati senza indugio  all'autorita'  competente
dello Stato di origine. 
  10. La Banca d'Italia esercita i controlli sulle  attivita'  svolte
nel territorio della Repubblica dai gestori  di  crediti  dell'Unione
europea e sui soggetti  a  cui  sono  state  esternalizzate  funzioni
aziendali, con le  modalita'  da  essa  stabilite  per  le  finalita'
previste dal presente capo e dal titolo VI. Su  questi  soggetti,  la
Banca d'Italia, d'iniziativa, puo' effettuare verifiche, ispezioni  e
indagini, anche informative, sulle attivita' di gestione  di  crediti
svolte nel territorio della Repubblica.  I  risultati  dei  controlli
sono comunicati senza indugio all'autorita' competente dello Stato di
origine. 
  11. Quando risulta la violazione, da parte di  gestori  di  crediti
dell'Unione europea che operano nel territorio  della  Repubblica  ai
sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 114.9, degli  obblighi  derivanti
dalle disposizioni del  presente  capo,  la  Banca  d'Italia  ne  da'
comunicazione  all'autorita'  dello  Stato   di   origine   affinche'
quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a  porre  termine  alle
irregolarita'. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia  ai  sensi
del titolo VI. 
  12. In caso di continuazione della  violazione,  quando  mancano  o
risultano   inadeguati   i   provvedimenti,    anche    sanzionatori,
dell'autorita' dello Stato di origine, ovvero nei casi di urgenza per
la tutela degli interessi collettivi dei debitori, la Banca  d'Italia
puo' adottare  nei  confronti  dei  gestori  di  crediti  dell'Unione
europea le misure necessarie, comprese l'imposizione del  divieto  di
intraprendere  ulteriori  attivita'  di  gestione   di   crediti   in
sofferenza,  dandone  comunicazione  all'autorita'  dello  Stato   di
origine. Il divieto di intraprendere ulteriori attivita' di  gestione
di crediti in sofferenza cessa di avere effetto quando  le  autorita'
dello Stato  di  origine  abbiano  adottato  provvedimenti  adeguati,
ovvero il gestore di crediti dell'Unione europea abbia intrapreso  le
azioni necessarie per porre rimedio alla violazione. 
  13. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la  Banca
d'Italia osserva criteri di proporzionalita',  avuto  riguardo  anche
alla  complessita'  operativa,  dimensionale  e  organizzativa  degli
intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. 
  Art. 114.12 (Scambio di informazioni e cooperazione).  -  1.  Fermo
restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia, nei casi
e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea,  coopera,
anche mediante scambio di informazioni, con le  autorita'  competenti
degli Stati membri per agevolare le rispettive funzioni  e  garantire
l'applicazione coordinata dell'azione di vigilanza, anche al fine  di
evitare  duplicazioni  nell'applicazione   di   sanzioni   o   misure
correttive. In particolare, la Banca d'Italia  informa  le  autorita'
competenti dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza
e dello Stato in cui e' stato concesso il credito, se diverse: 
    a) su  richiesta  o  ove  ritenuto  opportuno,  dell'esito  delle
valutazioni in merito all'adeguatezza delle strutture organizzative o
delle procedure per la tutela dei debitori ceduti; 
    b) delle sanzioni amministrative e delle misure adottate ai sensi
del presente capo e del titolo VI. 
  Art. 114.13 (Rinvio). - 1. Ai gestori di crediti in  sofferenza  si
applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52, nonche' nel titolo  VI.
I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati  dalla  Banca
d'Italia. L'autorizzazione prevista nell'articolo  19  e'  rilasciata
valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente  ai
sensi dell'articolo 25, secondo quanto previsto dal comma 3. 
  2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso gestori  di  crediti  in  sofferenza  devono  essere
idonei allo  svolgimento  dell'incarico  e,  a  questo  fine,  devono
possedere requisiti di onorabilita' e professionalita'  e  soddisfare
criteri di competenza e correttezza. Ad essi  si  applica  l'articolo
26,  commi  3,  lettere  a)  e  b),  limitatamente  ai  requisiti  di
professionalita', c), d) e f), 5 e 6. 
  3. Ai titolari delle partecipazioni  indicate  all'articolo  19  in
gestori  di  crediti  in  sofferenza  si  applica  l'articolo  25,  a
eccezione del comma 2, lettera b). 
  4. Ai gestori di crediti in sofferenza si  applicano  altresi'  gli
articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, a eccezione del comma 7. 
  5. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni  attuative  ai  fini
dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo. 
  Art. 114.14 (Reclami ed esposti). - 1. La Banca d'Italia disciplina
le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano  per  la
gestione dei reclami presentati dai debitori. 
  2. I  debitori  ceduti  possono  presentare  alla  Banca  d'Italia,
secondo la procedura dalla stessa pubblicata, esposti  relativi  agli
acquirenti di  crediti  in  sofferenza,  ai  gestori  di  crediti  in
sofferenza o ai  soggetti  cui  sono  state  esternalizzate  funzioni
aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.»; 
    b) all'articolo 120-noviesdecies: 
      1) al comma 1, la parola: «118,» e' soppressa, e le parole:  «e
120-quater»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «,   120-quater   e
125-septies»; 
      2) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
        «2-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su  supporto
cartaceo  o  altro  supporto  durevole,  qualsiasi   modifica   delle
condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la  stessa
abbia effetto. La comunicazione  illustra  chiaramente  il  contenuto
della  modifica,  i  tempi  previsti  per  la  sua  applicazione,  le
procedure di reclamo disponibili per  il  consumatore  e  i  relativi
termini. La comunicazione menziona altresi' la facolta' di inviare un
esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti. 
        2-ter.   Alle   modifiche   unilaterali   delle    condizioni
contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al
consumatore e' integrata con le informazioni di cui al comma 2-bis.»; 
    c) all'articolo 125-bis: 
      1) al comma 2 le parole: «gli articoli 118,» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su  supporto
cartaceo  o  altro  supporto  durevole,  qualsiasi   modifica   delle
condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la  stessa
abbia effetto. La comunicazione  illustra  chiaramente  il  contenuto
della  modifica,  i  tempi  previsti  per  la  sua  applicazione,  le
procedure di reclamo disponibili per  il  consumatore  e  i  relativi
termini. La comunicazione menziona altresi' la facolta' di inviare un
esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti. 
        3-ter.   Alle   modifiche   unilaterali   delle    condizioni
contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al
consumatore e' integrata con le informazioni di cui al comma 3-bis. 
        3-quater.  Il  finanziatore  e  l'intermediario  del  credito
forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni  previste  ai
sensi  del  comma  3-bis,  anche  in   deroga   a   quanto   previsto
dall'articolo 127-bis.»; 
    d) dopo l'articolo 125-novies, e' inserito il seguente: 
  «Art.  125-decies  (Inadempimento  del  consumatore).   -   1.   Il
finanziatore  adotta  procedure  per  gestire  i   rapporti   con   i
consumatori in difficolta' nei pagamenti. La  Banca  d'Italia  adotta
disposizioni  di  attuazione  del  presente  comma,  con  particolare
riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore,
nonche' ai casi di  eventuale  stato  di  bisogno  o  di  particolare
debolezza del consumatore. 
  2. Il finanziatore non puo' imporre al consumatore oneri, derivanti
dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi
sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.»; 
    e) all'articolo 128: 
      1) al comma 1, le parole: «gli  istituti  di  pagamento  e  gli
intermediari  finanziari»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «gli
istituti di pagamento, gli intermediari finanziari  e  i  gestori  di
crediti in sofferenza»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Il comma 1 si applica anche ai  fini  della  verifica
del  rispetto  delle  disposizioni  di  tutela  del  debitore  ceduto
previste dal  titolo  V,  capo  II,  e  delle  relative  disposizioni
attuative.»; 
      3) al comma 3, le parole: «ed  e-bis)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, e-bis) ed e-ter)»; 
    f) all'articolo 139, comma 1-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e dall'articolo 114.13»; 
    g) all'articolo 140, comma 1-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e dall'articolo 114.13»; 
    h) all'articolo 144: 
      1) al comma 1: 
        1.1.) alinea, dopo le parole: «funzioni aziendali  essenziali
o importanti,» sono inserite le seguenti: «dei gestori di crediti  in
sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
aziendali,»; 
        1.2) alla lettera a), dopo  le  parole:  «in  relazione  agli
articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2  e  4,»  sono  inserite  le
seguenti: «114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma
1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52»; 
        1.3) alla lettera c), dopo le parole: «125-bis, commi  1,  2,
3,» sono inserite le seguenti:  «3-bis,  3-ter»  e  dopo  le  parole:
«125-octies, commi 2 e 3,» sono inserite le seguenti: «125-decies»; 
        1.4) dopo  la  lettera  e-bis),  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente: 
          «e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2,  114.8,
114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14, comma 1, o  delle
relative  disposizioni  generali  o   particolari   impartite   dalle
autorita' creditizie.»; 
      2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
        «1-ter. La stessa sanzione di cui al  comma  1  e'  applicata
dalla Banca d'Italia a chiunque eserciti l'attivita' di  gestione  di
crediti in sofferenza  al  di  fuori  delle  ipotesi  previste  dagli
articoli 114.2 e 114.3, comma 1, nonche' all'acquirente di crediti in
sofferenza in caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e
7, e 114.8. Se la violazione e' commessa da una  persona  fisica,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a  5
milioni di euro.»; 
      3) al comma 8, le parole:  «ed  e-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «,e-bis ed e-ter»; 
    i) all'articolo 144-bis, comma 1, le parole:  «lettera  a)»  sono
sostituite dalle le seguenti: «lettere a) ed e-ter)»; 
    l) all'articolo 144-ter, comma 1, le  parole  «lettera  a)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) ed e-ter)». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del presidente  della  repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  76  e  87  della
          Costituzione della Repubblica italiana: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante  disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai  sensi  dell'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge  21
          febbraio 2024, n. 15, recante  delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  legge  di  delegazione  europea
          2022-2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio
          2024, n. 46: 
                «Art. 7 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
          della  delega  per  il  recepimento  della  direttiva  (UE)
          2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti
          di  crediti  e  che  modifica  le  direttive  2008/48/CE  e
          2014/17/UE).  -  1.  Nell'esercizio  della  delega  per  il
          recepimento della direttiva (UE) 2021/2167  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021,  il  Governo
          osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali  di
          cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
          i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a)  apportare  alla   normativa   vigente   e,   in
          particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria
          e creditizia, di cui al decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie  al
          corretto  e  integrale  recepimento  della  direttiva  (UE)
          2021/2167,  all'eventuale  esercizio  delle   opzioni   ivi
          previste nonche' all'applicazione  delle  pertinenti  norme
          tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove
          opportuno,  degli  orientamenti   dell'Autorita'   bancaria
          europea; 
                  b) apportare alla normativa vigente ogni modifica e
          integrazione  necessaria   ad   assicurare   l'adeguatezza,
          l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo  nazionale,
          modificando, in  particolare,  il  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, al fine  di  assicurare  l'opportuno
          coordinamento tra la disciplina  nazionale  in  materia  di
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento del  terrorismo,  ivi  compreso  il  relativo
          impianto  sanzionatorio,  e  quella  di  recepimento  della
          direttiva (UE) 2021/2167; 
                  c) garantire la coerenza della disciplina nazionale
          di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 con il quadro
          normativo dell'Unione europea  in  materia  di  tutela  dei
          consumatori e dei debitori nonche' con le norme in  materia
          di protezione dei dati personali; 
                  d) individuare una  o  piu'  autorita',  dotate  di
          indipendenza, anche finanziaria, competenti a esercitare le
          attivita' di vigilanza nonche'  le  funzioni  e  i  compiti
          previsti  dalla  direttiva  (UE)  2021/2167,  compresi   lo
          scambio di informazioni e il coordinamento con le autorita'
          competenti degli Stati membri e la pubblicazione nei propri
          siti internet  istituzionali  dell'elenco  dei  gestori  di
          crediti  autorizzati  e   delle   disposizioni   nazionali,
          primarie  e  secondarie,  di   recepimento   della   citata
          direttiva (UE) 2021/2167, attribuendo loro tutti  i  poteri
          di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla medesima
          direttiva; nel caso di individuazione  di  piu'  autorita',
          identificare l'autorita' competente  come  punto  unico  di
          contatto per lo scambio di informazioni e il  coordinamento
          con le autorita' competenti degli Stati membri; 
                    e) prevedere,  ove  opportuno,  il  ricorso  alla
          disciplina    secondaria,    in    particolare     adottata
          dall'autorita' o dalle autorita' individuate ai sensi della
          lettera  d)  del  presente  comma,  nell'ambito  e  per  le
          finalita'  specificamente  previsti  dalla  direttiva  (UE)
          2021/2167  e  dagli  orientamenti  dell'Autorita'  bancaria
          europea; 
                  f) apportare alla disciplina vigente  le  modifiche
          opportune per attribuire  all'autorita'  o  alle  autorita'
          individuate ai sensi della lettera d) del presente comma il
          potere  di  applicare  le  sanzioni  amministrative   e   i
          provvedimenti  correttivi  previsti  dall'art.   23   della
          direttiva (UE)  2021/2167  nei  casi  di  violazione  delle
          disposizioni di recepimento e di attuazione della  medesima
          direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in  attuazione
          del  presente   articolo,   nonche'   per   provvedere   al
          coordinamento tra tali modifiche e le vigenti  disposizioni
          nazionali   che   disciplinano   l'esercizio   del   potere
          sanzionatorio da parte dell'autorita'  competente  o  delle
          autorita' competenti  individuate  ai  sensi  della  citata
          lettera d), nel rispetto  dei  criteri  e  delle  procedure
          previsti da tali disposizioni; 
                  g) prevedere per le sanzioni amministrative di  cui
          alla lettera f) i seguenti limiti edittali: 
                    1) per le persone fisiche, da euro 5.000 a euro 5
          milioni; 
                    2) per le persone giuridiche, da  euro  30.000  a
          euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando
          il fatturato e' disponibile e determinabile ed e' superiore
          a euro 5 milioni; 
                  h) prevedere che nei  confronti  dei  soggetti  che
          svolgono funzioni di amministrazione,  di  direzione  o  di
          controllo e del personale dei gestori  di  crediti  di  cui
          alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi  quanto  previsto
          dall'art. 144-ter, comma 3, del testo unico delle leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                  i)  apportare  alla   normativa   vigente   e,   in
          particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria
          e creditizia, di cui al decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per
          estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale  di
          recepimento della  direttiva  (UE)  2021/2167,  nonche'  le
          pertinenti norme tecniche  di  attuazione  della  direttiva
          medesima, ai crediti  concessi,  e  ai  relativi  contratti
          stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione  di
          finanziamenti,  per  garantire   il   coordinamento   delle
          disposizioni  settoriali  vigenti  nonche'   l'adeguatezza,
          l'efficacia  e  l'efficienza  dell'ordinamento   nazionale,
          tenendo   conto,   ove   opportuno,   degli    orientamenti
          dell'Autorita' bancaria europea e prevedendo, se del  caso,
          il ricorso  alla  disciplina  secondaria  dell'autorita'  o
          delle autorita' individuate ai sensi della lettera  d)  del
          presente comma; 
                  l)  in  conseguenza  delle  disposizioni  nazionali
          adottate ai sensi delle lettere da a)  a  i)  del  presente
          comma, apportare alla legge 30  aprile  1999,  n.  130,  le
          ulteriori   modifiche   e   integrazioni   necessarie   per
          assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale  in
          materia di cartolarizzazione dei crediti e la disciplina di
          recepimento della direttiva (UE) 2021/2167,  l'adeguatezza,
          l'efficienza e l'efficacia dell'ordinamento nazionale e  la
          stabilita' del settore finanziario nel  suo  complesso,  in
          particolare prevedendo che si applichino,  in  tutto  o  in
          parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori  e
          dei  debitori  previsti  dalla  direttiva  (UE)  2021/2167,
          qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori,
          nonche'  attribuire  alla  Banca  d'Italia  il  potere   di
          applicare, in caso di violazione delle disposizioni di  cui
          alla citata legge n. 130 del 1999, ivi comprese  quelle  in
          materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in
          attuazione   del    presente    articolo,    le    sanzioni
          amministrative  e  i  provvedimenti   correttivi   previsti
          dall'art. 23, paragrafo 2, della direttiva (UE)  2021/2167,
          assicurando il coordinamento con  le  vigenti  disposizioni
          nazionali   che   disciplinano   l'esercizio   del   potere
          sanzionatorio da parte della Banca d'Italia,  nel  rispetto
          dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da  tali
          disposizioni. 
                2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   competenti    provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - La direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di
          crediti e agli acquirenti di  crediti  e  che  modifica  le
          direttive  2008/48/CE  e  2014/17/UE  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 8 dicembre 2021, n. L 438. 
              - Il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
          recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   30
          settembre 1993, n. 230, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  112,   114,
          120-noviesdecies, 125-bis, 128, 139, 140,  144,  144-bis  e
          144-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
          recante testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita'  di
          concessione di finanziamenti). - 1.  I  confidi,  anche  di
          secondo  grado,  sono  iscritti   in   un   elenco   tenuto
          dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis ed esercitano  in
          via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e
          i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle
          disposizioni dettate dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e delle riserve di attivita' previste dalla  legge.
          I confidi di cui  al  presente  articolo  possono  detenere
          partecipazioni nei soggetti di cui all'art. 111. 
                1-bis. I confidi tenuti ad  iscriversi  nell'albo  di
          cui all'art. 106 sono esclusi  dall'obbligo  di  iscrizione
          nell'elenco   tenuto   dall'Organismo   previsto   all'art.
          112-bis. 
                2. L'iscrizione e'  subordinata  al  ricorrere  delle
          condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o  fondo
          consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e  di  assetto
          proprietario individuate dall'art. 13 del decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche'  al  possesso
          da parte di  coloro  che  detengono  partecipazioni  e  dei
          soggetti  che   svolgono   funzioni   di   amministrazione,
          direzione  e  controllo  dei  requisiti   di   onorabilita'
          stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera  a),
          e 26,  comma  3,  lettera  a).  La  sede  legale  e  quella
          amministrativa devono essere situate nel  territorio  della
          Repubblica. 
                3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la  Banca  d'Italia,   determina   i   criteri   oggettivi,
          riferibili al volume di attivita' finanziaria  in  base  ai
          quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
          l'autorizzazione  per   l'iscrizione   nell'albo   previsto
          dall'art. 106. La Banca d'Italia  stabilisce,  con  proprio
          provvedimento, gli elementi da prendere  in  considerazione
          per il calcolo del  volume  di  attivita'  finanziaria.  In
          deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo  i  confidi
          possono  adottare  la  forma  di  societa'   consortile   a
          responsabilita' limitata. 
                4. I confidi iscritti  nell'albo  esercitano  in  via
          prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 
                5. I confidi  iscritti  nell'albo  possono  svolgere,
          prevalentemente nei confronti delle imprese  consorziate  o
          socie, le seguenti attivita': 
                  a)    prestazione    di    garanzie    a     favore
          dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato,  al   fine
          dell'esecuzione  dei  rimborsi  di  imposte  alle   imprese
          consorziate o socie; 
                  b) gestione, ai sensi dell'art.  47,  comma  2,  di
          fondi pubblici di agevolazione; 
                  c) stipula, ai sensi  dell'art.  47,  comma  3,  di
          contratti con le banche assegnatarie di fondi  pubblici  di
          garanzia  per  disciplinare  i  rapporti  con  le   imprese
          consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 
                6.    Fermo    restando    l'esercizio     prevalente
          dell'attivita' di garanzia, i  confidi  iscritti  nell'albo
          possono  concedere  altre  forme  di  finanziamento   sotto
          qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 106, comma 1. 
                7. I soggetti diversi  dalle  banche,  gia'  operanti
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          i quali, senza fine di lucro,  raccolgono  tradizionalmente
          in ambito locale somme  di  modesto  ammontare  ed  erogano
          piccoli prestiti possono continuare a svolgere  la  propria
          attivita', in considerazione del carattere marginale  della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi  determinati   dal   CICR.   Possono   inoltre
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, gli enti e  le
          societa' cooperative costituiti entro il  1°  gennaio  1993
          tra i dipendenti di una medesima amministrazione  pubblica,
          gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
          data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni
          di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del  tesoro  del
          29 marzo 1995. In attesa di un riordino  complessivo  degli
          strumenti di intermediazione finanziaria,  e  comunque  non
          oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la
          propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di
          cui all'art. 106, le societa' cooperative di cui al capo  I
          del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti
          alla data del 1° gennaio 1996 e le  cui  azioni  non  siano
          negoziate   in   mercati   regolamentati,   che   concedono
          finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  esclusivamente  nei
          confronti dei propri soci, a condizione che: 
                  a)  non  raccolgano  risparmio  sotto  qualsivoglia
          forma tecnica; 
                  b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore
          dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; 
                  c) l'importo  unitario  del  finanziamento  sia  di
          ammontare non superiore a 20.000 euro; 
                  d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
          favorevoli di quelli presenti sul mercato. 
                8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'art.
          115  del  reale  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono
          sottoposte  alle  disposizioni  dell'art.  106.  La   Banca
          d'Italia   puo'   dettare   disposizioni   per    escludere
          l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di  alcune
          disposizioni previste dal presente capo.» 
                «Art. 114 (Norme finali). - 1. Fermo quanto  disposto
          dall'art. 18, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica,  da
          parte di soggetti  aventi  sede  legale  all'estero,  delle
          attivita' indicate nell'art. 106. 
                2. Le disposizioni del presente capo non si applicano
          ai  soggetti,  individuati   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sentita  la  Banca  d'Italia,
          gia' sottoposti, in base alla legge, a forme  di  vigilanza
          sull'attivita' finanziaria svolta. 
                2-bis. Non  configura  esercizio  nei  confronti  del
          pubblico dell'attivita'  di  concessione  di  finanziamenti
          sotto qualsiasi forma l'operativita', diversa dal  rilascio
          di garanzie, effettuata  esclusivamente  nei  confronti  di
          soggetti   diversi   dalle   persone   fisiche   e    dalle
          microimprese,  come  definite  dall'art.  2,  paragrafo  1,
          dell'allegato  alla   raccomandazione   2003/361/CE   della
          Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese
          di  assicurazione  italiane  e  di  Sace  entro  i   limiti
          stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
          come modificato dalla  presente  legge,  e  dalle  relative
          disposizioni attuative emanate dall'IVASS.  I  soggetti  di
          cui al comma 2-bis inviano  alla  Banca  d'Italia,  con  le
          modalita' e nei termini da essa stabiliti, le  segnalazioni
          periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e
          partecipano alla centrale dei Rischi della Banca  d'Italia,
          secondo quanto stabilito dalla  Banca  d'Italia.  La  Banca
          d'Italia puo'  prevedere  che  l'invio  delle  segnalazioni
          periodiche e di  ogni  altro  dato  e  documento  richiesto
          nonche'  la  partecipazione  alla   centrale   dei   rischi
          avvengano  per  il  tramite  di   banche   e   intermediari
          finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106.». 
                «Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili).  -
          1. Ai contratti di credito disciplinati dal  presente  capo
          si applicano gli articoli 117, 118-bis, 119, 120, comma  2,
          120-ter, 120-quater e 125-septies. 
                2. Il  finanziatore  e  l'intermediario  del  credito
          forniscono gratuitamente  ai  consumatori  le  informazioni
          previste ai sensi del presente  capo,  anche  in  deroga  a
          quanto previsto dall'art. 127-bis. 
                2-bis. Il finanziatore comunica  al  consumatore,  su
          supporto cartaceo  o  altro  supporto  durevole,  qualsiasi
          modifica delle condizioni  contrattuali  del  contratto  di
          credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione
          illustra chiaramente il contenuto della modifica,  i  tempi
          previsti per la sua applicazione, le procedure  di  reclamo
          disponibili per il consumatore e  i  relativi  termini.  La
          comunicazione menziona altresi' la facolta' di  inviare  un
          esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti. 
                2-ter. Alle modifiche  unilaterali  delle  condizioni
          contrattuali  si  applica  l'art.   118   e   la   relativa
          comunicazione  al   consumatore   e'   integrata   con   le
          informazioni di cui al comma 2-bis.». 
                «Art. 125-bis (Contratti e  comunicazioni).  -  1.  I
          contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su
          altro supporto durevole  che  soddisfi  i  requisiti  della
          forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in
          modo chiaro e  conciso  le  informazioni  e  le  condizioni
          stabilite  dalla  Banca  d'Italia,  in   conformita'   alle
          deliberazioni  del  CICR.  Una  copia  del   contratto   e'
          consegnata ai clienti. 
                2. Ai contratti di credito si applicano  l'art.  117,
          commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118-bis, 119, comma 4,
          e 120, comma 2. 
                3. In caso di offerta contestuale di  piu'  contratti
          da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati  ai
          sensi dell'art. 121, comma 1, lettera d), il  consenso  del
          consumatore  va   acquisito   distintamente   per   ciascun
          contratto attraverso documenti separati. 
                3-bis. Il finanziatore comunica  al  consumatore,  su
          supporto cartaceo  o  altro  supporto  durevole,  qualsiasi
          modifica delle condizioni  contrattuali  del  contratto  di
          credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione
          illustra chiaramente il contenuto della modifica,  i  tempi
          previsti per la sua applicazione, le procedure  di  reclamo
          disponibili per il consumatore e  i  relativi  termini.  La
          comunicazione menziona altresi' la facolta' di  inviare  un
          esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti. 
                3-ter. Alle modifiche  unilaterali  delle  condizioni
          contrattuali  si  applica  l'art.   118   e   la   relativa
          comunicazione  al   consumatore   e'   integrata   con   le
          informazioni di cui al comma 3-bis. 
                3-quater.  Il  finanziatore  e  l'intermediario   del
          credito  forniscono   gratuitamente   ai   consumatori   le
          informazioni previste ai sensi del comma  3-bis,  anche  in
          deroga a quanto previsto dall'art. 127-bis. 
                4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore
          fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo  o
          altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
          in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
          in  conformita'  alle  deliberazioni  del  CICR,  fissa   i
          contenuti e le modalita' di tale comunicazione. 
                5. Nessuna somma puo' essere richiesta  o  addebitata
          al consumatore se non sulla  base  di  espresse  previsioni
          contrattuali. 
                6. Sono nulle le clausole del  contratto  relative  a
          costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
          previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera  e),  non
          sono stati  inclusi  o  sono  stati  inclusi  in  modo  non
          corretto  nel  TAEG  pubblicizzato   nella   documentazione
          predisposta  secondo  quanto  previsto  dall'art.  124.  La
          nullita'  della  clausola  non  comporta  la  nullita'  del
          contratto. 
                7. Nei casi di assenza o di nullita'  delle  relative
          clausole contrattuali: 
                  a) il TAEG equivale al tasso  nominale  minimo  dei
          buoni  del  Tesoro  annuali  o  di  altri  titoli  similari
          eventualmente indicati dal Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, emessi nei dodici mesi precedenti  la  conclusione
          del  contratto.  Nessuna  altra   somma   e'   dovuta   dal
          consumatore a titolo di tassi di interesse,  commissioni  o
          altre spese; 
                  b) la durata del credito e' di trentasei mesi. 
                8.  Il  contratto  e'  nullo  se  non   contiene   le
          informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: 
                  a) il tipo di contratto; 
                  b) le parti del contratto; 
                  c)  l'importo  totale  del   finanziamento   e   le
          condizioni di prelievo e di rimborso. 
                9. In caso di nullita' del contratto, il  consumatore
          non puo'  essere  tenuto  a  restituire  piu'  delle  somme
          utilizzate e ha facolta' di pagare quanto  dovuto  a  rate,
          con la stessa periodicita' prevista  nel  contratto  o,  in
          mancanza, in trentasei rate mensili.». 
                «Art. 128 (Controlli). - 1. Al fine di verificare  il
          rispetto delle disposizioni del presente titolo,  la  Banca
          d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e  documenti  ed
          eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta
          elettronica, gli istituti di  pagamento,  gli  intermediari
          finanziari e i gestori  di  crediti  in  sofferenza.  Resta
          fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, commi
          6-bis e 6-ter, e 114-undecies, comma 2-bis. 
                1-bis. Il comma 1 si  applica  anche  ai  fini  della
          verifica del rispetto  delle  disposizioni  di  tutela  del
          debitore ceduto previste dal titolo V,  capo  II,  e  delle
          relative disposizioni attuative. 
                2. 
                3. Con riguardo  ai  soggetti  individuati  ai  sensi
          dell'art.  115,  comma  2,  il  CICR  indica  le  autorita'
          competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1  e
          a irrogare le sanzioni previste  dall'art.  144,  commi  1,
          lettere b), c), d),  e),  e-bis)  ed  e-ter),  e  4.  Comma
          sostituito  dall'art.  1,  comma  45,  lett.  b),   decreto
          legislativo 12 maggio  2015,  n.  72.  Successivamente,  il
          presente comma e' stato cosi' sostituito dall'art. 1, comma
          1, lett. c), n. 2), decreto legislativo 8 aprile  2020,  n.
          36.». 
                «Art. 139 (Partecipazioni in banche, in  societa'  di
          partecipazione finanziaria  e  societa'  di  partecipazione
          finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari).
          - 1. L'omissione delle domande di  autorizzazione  previste
          dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione
          previsti  dall'art.  20,  commi  2  e  2-bis,  nonche'   la
          violazione delle disposizioni dell'art. 24, commi  1  e  3,
          dell'art.  25,  comma  3,  sono  punite  con  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro.  Se
          la violazione e' commessa da una societa'  o  un  ente,  e'
          applicata la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          30.000 fino al 10 per cento del fatturato. 
                1-bis.  Le  medesime  sanzioni  si   applicano   alla
          violazione delle  norme  di  cui  al  comma  1,  in  quanto
          richiamate dall'art. 110.1086 e dall'art. 114.13. 
                2. Salvo che il fatto costituisca reato  piu'  grave,
          chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'art.
          19 o nelle comunicazioni previste dall'art. 20, commi  2  e
          2-bis, anche in quanto richiamati  dall'art.  110  fornisce
          false indicazioni e' punito con l'arresto fino a tre anni. 
                3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
          comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per  le
          medesime violazioni  in  materia  di  partecipazioni  nelle
          societa' di partecipazione finanziaria e nelle societa'  di
          partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la
          qualifica di  capogruppo  ai  sensi  dell'art.  60-bis.  La
          sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per
          le medesime violazioni in materia di  partecipazioni  nelle
          societa' di partecipazione finanziaria e nelle societa'  di
          partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli
          articoli 69.1 e 69.2.». 
                «Art. 140 (Comunicazioni relative alle partecipazioni
          in banche, in societa' appartenenti ad un gruppo  bancario,
          in societa' di partecipazione  finanziaria  e  societa'  di
          partecipazione  finanziaria  mista   ed   in   intermediari
          finanziari). - 1. L'omissione delle comunicazioni  previste
          dagli articoli 20, commi 1, 3,  primo  periodo,  e  4,  21,
          commi  1,  2,  3  e  4,  63  e'  punita  con  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro.  Se
          la violazione e' commessa da una societa'  o  un  ente,  e'
          applicata la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          30.000 fino al 10 per cento del fatturato. 
                1-bis.  Le  medesime  sanzioni   si   applicano   per
          l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme  indicate
          nel comma 1, in  quanto  richiamate  dall'art.  110.1092  e
          dall'art. 114.13. 
                2. Salvo che il fatto costituisca reato  piu'  grave,
          chiunque nelle comunicazioni indicate nel  comma  1  e  nel
          comma  1-bis  fornisce  indicazioni  false  e'  punito  con
          l'arresto fino a tre anni. 
                2-bis. Si applica l'art. 144, comma 9.». 
                «Art.  144  (Altre   sanzioni   amministrative   alle
          societa' o enti). - 1 Nei  confronti  delle  banche,  degli
          intermediari finanziari delle  societa'  di  partecipazione
          finanziaria, delle societa' di  partecipazione  finanziaria
          mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai  quali
          sono state esternalizzate funzioni aziendali ,  nonche'  di
          quelli incaricati della  revisione  legale  dei  conti,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei  confronti
          degli istituti di pagamento  e  degli  istituti  di  moneta
          elettronica  e   dei   soggetti   ai   quali   sono   state
          esternalizzate funzioni aziendali essenziali o  importanti,
          dei gestori di crediti in  sofferenza  e  dei  soggetti  ai
          quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonche'
          di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino
          al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per  cento
          del fatturato, quando tale importo e' superiore  a  euro  5
          milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile,  per
          le seguenti violazioni: 
                  a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
          comma 2-ter, 34, comma 2,  35,  49,  51,  52,  52-bis,  53,
          53-bis, 53-ter, 54, 55, 60-bis, commi 1 e 4, 61, 64,  commi
          2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2  e  8,
          69-qua-ter, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies,  69-novies,
          69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109,
          comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52,  61,  comma
          5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e  6,  114.4,  114.6,
          comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione  agli
          articoli  26  e   52,   114-quinquies.1,   114-quinquies.2,
          114-quinquies.3,  in  relazione  agli  articoli  26  e  52,
          114-octies, 114-undecies in relazione agli  articoli  26  e
          52,   114-duodecies,    114-terdecies,    114-quaterdecies,
          114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2,
          147, o delle relative disposizioni generali  o  particolari
          impartite dalle autorita' creditizie; 
                  b)  inosservanza  degli  articoli  116,  123,  124,
          126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi  3  e
          4,    126-duodecies,     126-quaterdecies,     comma     1,
          126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita' creditizie; 
                  c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
          118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,
          commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, 125-octies, commi 2  e  3,
          125-decies,  126,  126-quinquies,  comma   2,   126-sexies,
          126-septies,     126-quinquiesdecies,     126-octiesdecies,
          126-noviesdecies, comma 1,  126-vicies,  126-vicies  semel,
          126-vicies ter, 127, comma 01 e 128-decies, comma 2 e comma
          2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari
          impartite dalle autorita' creditizie; 
                  d) inserimento nei contratti di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
          di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8; 
                  e) inserimento nei  contratti  di  clausole  aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso; 
                  e-bis) inosservanza, da parte delle banche e  degli
          intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
          dall'art.  106,  degli  articoli  120-octies,   120-novies,
          120-un-decies,        120-duodecies,         120-terdecies,
          120-quaterdecies,   120-septiesdecies,    120-octiesdecies,
          120-noviesdecies. 
                  e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma  2,
          114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e  114.14,
          comma  1,  o  delle  relative   disposizioni   generali   o
          particolari impartite dalle autorita' creditizie. 
                1-bis. La stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1  si
          applica a una societa' di partecipazione  finanziaria  o  a
          una  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista  che,
          nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista  dall'art.
          60-bis, comma 3, o la revoca  dell'autorizzazione  disposta
          ai sensi dell'art. 60-bis, comma 5, eserciti  il  ruolo  di
          capogruppo ai sensi dell'art. 61, comma 1. 
                1-ter. La stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1  e'
          applicata  dalla  Banca  d'Italia   a   chiunque   eserciti
          l'attivita' di gestione di  crediti  in  sofferenza  al  di
          fuori delle ipotesi previste dagli articoli 114.2 e  114.3,
          comma 1, nonche' all'acquirente di crediti in sofferenza in
          caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e  7,
          e 114.8. Se  la  violazione  e'  commessa  da  una  persona
          fisica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
          euro 5.000 fino a 5 milioni di euro. 
                2. Le sanzioni previste  nel  comma  1  si  applicano
          anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la
          violazione delle norme e delle  disposizioni  indicate  nel
          medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le  stesse
          fossero  osservate  da  altri.  Per  la  violazione   degli
          articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52
          e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all'art. 52, e
          114-undecies, in  relazione  all'art.  52,  si  applica  la
          sanzione prevista dal comma 1. 
                2-bis.  Si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da   euro   duemilacinquecentottanta   a   euro
          centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche  e
          degli intermediari finanziari in caso di  violazione  delle
          disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1,  comma
          1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16  settembre  2009,  relativo
          alle agenzie  di  rating  del  credito,  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
                3. Nei confronti dei soggetti che  svolgono  funzioni
          di amministrazione o di direzione, nonche' dei  dipendenti,
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          5.160  a  euro  64.555  per  l'inosservanza   delle   norme
          contenute  negli  articoli  116,  123,  124,  126-quater  e
          126-novies, comma 3, e delle relative disposizioni generali
          o particolari impartite dalle autorita' creditizie. 
                3-bis.  Nei  confronti  dei  soggetti  che   svolgono
          funzioni di amministrazione o  di  direzione,  nonche'  dei
          dipendenti,   si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 5.160 a  euro  64.555  per  le  seguenti
          condotte: 
                  a) inosservanza degli articoli 117, commi 1,  2,  e
          4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
          commi  1,  2,  3  e  4,  125-octies,  commi  2  e  3,  126,
          126-quinquies,  comma  2,  126-sexies   e   126-septies   e
          128-decies, comma 2 e delle relative disposizioni  generali
          o particolari impartite dalle autorita' creditizie; 
                  b) inserimento nei contratti di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
          di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8; 
                  c) inserimento nei  contratti  di  clausole  aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso. 
                4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica: 
                  a)  per  l'inosservanza   delle   norme   contenute
          nell'art.  128,  comma  1,  ovvero  nei  casi  di  ostacolo
          all'esercizio delle  funzioni  di  controllo  previste  dal
          medesimo art.  128,  di  mancata  adesione  ai  sistemi  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   previsti
          dall'art. 128-bis, nonche' di  inottemperanza  alle  misure
          inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art.
          128-ter; 
                  b) nel caso  di  frazionamento  artificioso  di  un
          unico contratto di credito al consumo in una pluralita'  di
          contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore  al
          limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma  1,
          lettera a); 
                  c) nel caso di mancata partecipazione ai  siti  web
          di confronto previsti dall'art.  126-terdecies,  ovvero  di
          mancata  trasmissione  agli  stessi  siti  web   dei   dati
          necessari per il confronto tra le offerte. 
                5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
          i dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a
          coloro  che  operano  sulla  base  di   rapporti   che   ne
          determinano l'inserimento nell'organizzazione del  soggetto
          vigilato, anche in forma diversa  dal  rapporto  di  lavoro
          subordinato. 
                5-bis.  Nel  caso  in  cui  l'intermediario  mandante
          rilevi   nel   comportamento   dell'agente   in   attivita'
          finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b),
          c), d), e) ed e-bis), e 4,  l'inosservanza  degli  obblighi
          previsti dall'art. 120-decies o dall'art. 125-novies  o  la
          violazione dell'art. 128-decies, comma 1,  ultimo  periodo,
          adotta  immediate  misure   correttive   e   trasmette   la
          documentazione relativa alle violazioni riscontrate,  anche
          ai   fini   dell'applicazione   dell'art.    128-duodecies,
          all'Organismo di cui all'art. 128-undecies. 
                6. Le sanzioni amministrative previste dai  commi  3,
          3-bis e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti
          dell'agente, del legale rappresentante  della  societa'  di
          agenzia   in   attivita'   finanziaria   o    del    legale
          rappresentante della societa' di mediazione creditizia. 
                7.   Nei   confronti   dell'agente    in    attivita'
          finanziaria, del legale rappresentante  della  societa'  di
          agenzia   in   attivita'   finanziaria   o    del    legale
          rappresentante della  societa'  di  mediazione  creditizia,
          nonche'   dei   dipendenti,   si   applica   la    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110  per
          la violazione dell'art. 128-decies,  comma  2,  ovvero  nei
          casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di  controllo
          previste dal medesimo art. 128-decies. 
                8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b),  c),
          d), e),  e-bis  ed  e-ter,  e  4  si  applicano  quando  le
          infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri
          definiti  dalla  Banca  d'Italia,  con   provvedimento   di
          carattere  generale,  tenuto  conto  dell'incidenza   delle
          condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili  di
          rischio aziendali. 
                9.  Se  il  vantaggio  ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai massimali indicati nel presente  articolo,  le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente
          articolo sono elevate fino  al  doppio  dell'ammontare  del
          vantaggio   ottenuto,   purche'    tale    ammontare    sia
          determinabile.». 
                «Art.  144-bis  (Ordine   di   porre   termine   alle
          violazioni). - 1. Per le violazioni previste dall'art. 144,
          comma 1, lettera a) ed e-ter) quando esse  siano  connotate
          da scarsa offensivita' o pericolosita', la  Banca  d'Italia
          puo',  in  alternativa  all'applicazione   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie, applicare  nei  confronti  della
          societa' o dell'ente una sanzione  consistente  nell'ordine
          di eliminare le infrazioni, anche indicando  le  misure  da
          adottare e il termine per l'adempimento. 
                2. Per l'inosservanza dell'ordine  entro  il  termine
          stabilito   la   Banca   d'Italia   applica   le   sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dall'art. 144, comma  1;
          l'importo delle sanzioni  e'  aumentato  sino  a  un  terzo
          rispetto a quello previsto per  la  violazione  originaria,
          fermi restando i massimali stabiliti dall'art. 144.». 
                «Art. 144-ter  (Altre  sanzioni  amministrative  agli
          esponenti o al  personale).  -  1.  Fermo  restando  quanto
          previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali
          sono accertate  le  violazioni,  per  l'inosservanza  delle
          norme richiamate dall'art. 144,  comma  1,  lettere  a)  ed
          e-ter),   e   comma   1-bis,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di
          euro nei confronti dei soggetti che  svolgono  funzioni  di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale,  quando  l'inosservanza  e'  conseguenza   della
          violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
          ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni: 
                  a) la condotta ha inciso in  modo  rilevante  sulla
          complessiva  organizzazione  o  sui  profili   di   rischio
          aziendali; 
                  b) la condotta  ha  contribuito  a  determinare  la
          mancata  ottemperanza  della   societa'   o   dell'ente   a
          provvedimenti specifici adottati ai  sensi  degli  articoli
          53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1,  lettera  d),
          108, comma  3,  lettera  d),  109,  comma  3,  lettera  a),
          114-quinquies.2, comma  3,  lettera  d),  114-quaterdecies,
          comma 3, lettera d); 
                  c) le violazioni  riguardano  obblighi  imposti  ai
          sensi dell'art. 26  o  dell'art.  53,  commi  4,  4-ter,  e
          4-quater, ovvero obblighi in  materia  di  remunerazione  e
          incentivazione, quando l'esponente o  il  personale  e'  la
          parte interessata. 
                2. Nei confronti dei soggetti che  svolgono  funzioni
          di amministrazione, di direzione o  di  controllo,  nonche'
          del personale, nei casi  in  cui  la  loro  condotta  abbia
          contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
          all'art. 144-bis da parte della societa'  o  dell'ente,  si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000
          fino a 5 milioni di euro. 
                3.  Con  il  provvedimento  di   applicazione   della
          sanzione,  in  ragione  della  gravita'  della   violazione
          accertata e tenuto conto dei  criteri  stabiliti  dall'art.
          144-quater, la Banca d'Italia puo'  applicare  la  sanzione
          amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo
          non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni,  dallo
          svolgimento di funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo presso  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo, del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, o presso fondi pensione. 
                4. Si applica l'art. 144, comma 9.».