IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'articolo 7;
Vista la direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e
agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e
2014/17/UE;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del
made in Italy;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al titolo V:
1) dopo la rubrica, sono inserite le seguenti parole: «Capo I -
Concessione di finanziamenti e soggetti operanti nel settore
finanziario»;
2) all'articolo 112, comma 8, la parola: «titolo» e' sostituita
dalla seguente: «capo»;
3) all'articolo 114, comma 2, la parola: «titolo» e' sostituita
dalla seguente: «capo»;
4) dopo l'articolo 114, e' inserito il seguente capo:
«Capo II
Acquisto e gestione di crediti in sofferenza
e gestori di crediti in sofferenza
Art. 114.1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo, si
definisce:
a) «crediti in sofferenza»: i crediti concessi da banche e altri
soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati
in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia;
b) «gestione di crediti in sofferenza»: lo svolgimento di una o
piu' delle seguenti attivita' in relazione a crediti in sofferenza:
1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal
debitore;
2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni
contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite
dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non
costituisca attivita' di concessione di finanziamenti ai sensi
dell'articolo 106; a tali fini non costituisce attivita' di
concessione di finanziamenti l'estinzione anticipata e la
posticipazione dei termini di pagamento. Non rientra nel presente
numero 2) l'attivita' svolta da intermediari del credito come
definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121,
comma 1, lettera h);
3) la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli
acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in
sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni
aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;
4) l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei
tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;
c) «gestori di crediti in sofferenza»: le societa' iscritte
nell'albo di cui all'articolo 114.5 che svolgono l'attivita' di
gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti
in sofferenza;
d) «gestori di crediti dell'Unione europea»: le imprese
autorizzate ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, in uno Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia all'esercizio dell'attivita'
di gestione di crediti per conto di acquirenti di crediti;
e) «acquirenti di crediti in sofferenza»: la persona fisica o
giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria
attivita' commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;
f) «Stato di origine del gestore di crediti»: lo Stato
dell'Unione europea in cui il gestore di crediti e' stato autorizzato
all'esercizio dell'attivita';
g) «Stato di origine dell'acquirente di crediti in sofferenza»:
lo Stato dell'Unione europea in cui l'acquirente di crediti in
sofferenza o, per gli acquirenti di crediti in sofferenza di Stati
terzi, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 114.3,
comma 3, ha la residenza, il domicilio o la sede legale oppure,
qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede
legale, lo Stato nel quale e' situata la sua sede principale;
h) «Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza»: lo
Stato dell'Unione europea nel quale il gestore di crediti in
sofferenza ha una succursale o presta attivita' di gestione di
crediti in sofferenza e, in ogni caso, dove ha domicilio il debitore
ceduto;
i) «Stato in cui e' stato concesso il credito»: lo Stato
dell'Unione europea nel quale il credito in sofferenza e' stato
concesso.
2. Se non diversamente disposto, le disposizioni del presente capo
che fanno riferimento all'acquisto e alla gestione di crediti in
sofferenza si applicano anche all'acquisto e alla gestione dei
contratti sulla base dei quali il credito in sofferenza e' stato
concesso.
3. Le definizioni indicate al comma 1 si applicano anche ai fini
dei titoli VI e VIII.
Art. 114.2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del
presente capo si applicano all'acquisto di crediti in sofferenza da
parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di
crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente
disposto, dei casi in cui la gestione sia svolta da:
a) gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera
q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, per conto degli organismi di investimento
collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k),
del medesimo decreto da essi gestiti, con riferimento ai crediti
concessi o acquistati dai predetti organismi di investimento
collettivo del risparmio;
b) banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi
o acquistati;
c) intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106,
anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati,
se l'attivita' e' esercitata in Italia. Gli intermediari possono
esercitare l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza in Stati
dell'Unione europea diversi dall'Italia se autorizzati ai sensi
dell'articolo 114.6, comma 5.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.10, le
disposizioni del presente capo non si applicano alla gestione di
crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando
l'acquirente di crediti in sofferenza e' una societa' veicolo per la
cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento
(UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2017.
Art. 114.3 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.2, l'attivita' di
gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti
in sofferenza e' riservata alle banche, agli intermediari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106, ai gestori di crediti in
sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai gestori di
crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica
ai sensi dell'articolo 114.9. I gestori di crediti in sofferenza
autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, nel rispetto delle
disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, possono svolgere:
a) l'attivita' di recupero stragiudiziale di crediti diversi da
quelli indicati dall'articolo 114.1, lettera a);
b) attivita' connesse o strumentali.
2. L'acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di
crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto
nell'albo previsto dall'articolo 106 per svolgere l'attivita' di
gestione dei crediti in sofferenza acquistati. L'acquisto a titolo
oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in
sofferenza non costituisce attivita' di concessione di finanziamenti
ai sensi dell'articolo 106.
3. L'acquirente di crediti in sofferenza avente sede in uno Stato
terzo nomina un rappresentante avente residenza, domicilio o sede
legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non
abbia una sede legale, sede principale in Italia o in un altro Stato
dell'Unione europea. Al rappresentante nominato si applicano le
disposizioni del presente capo riferite all'acquirente di crediti in
sofferenza.
4. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario
iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106, nominato ai sensi del
comma 2, presta i propri servizi nei confronti dell'acquirente di
crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione
stipulato in forma scritta.
5. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario
iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato ai sensi del
comma 2:
a) assicura il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e
nazionali applicabili al credito;
b) comunica all'atto della nomina alla Banca d'Italia le proprie
generalita', il nominativo dell'acquirente di crediti in sofferenza e
gli estremi dell'incarico assunto;
c) in caso di cessione dei crediti in sofferenza dallo stesso
gestiti a un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con
periodicita' almeno semestrale alla Banca d'Italia con riferimento
alle cessioni effettuate nel periodo i dati identificativi del nuovo
acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti
e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l'importo dovuto
aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti, eventuali
garanzie e se il debitore e' un consumatore. La Banca d'Italia puo'
prevedere frequenze maggiori;
d) assolve agli obblighi di informativa periodica previsti verso
la Banca d'Italia.
6. Il gestore di crediti in sofferenza puo' esternalizzare lo
svolgimento di alcune attivita' di gestione di crediti in sofferenza
a un soggetto terzo che fornisce servizi di gestione di crediti in
sofferenza, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle
disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia ai sensi del
comma 9, ferma restando la responsabilita' del gestore di crediti in
sofferenza per l'operato dei soggetti terzi cui ha esternalizzato le
attivita'.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli acquirenti di
crediti in sofferenza partecipano alla centrale dei rischi della
Banca d'Italia e assolvono l'obbligo di segnalazione per il tramite
di banche, intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 o
gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui
all'articolo 114.5.
8. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente:
a) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera b),
alle autorita' dello Stato membro ospitante e alle autorita' dello
Stato in cui e' stato concesso il credito, se diverse;
b) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera c),
alle autorita' dello Stato membro ospitante e alle autorita' dello
Stato membro di origine del nuovo acquirente di crediti in
sofferenza, se diverse.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente
articolo.
Art. 114.4 (Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in
sofferenza e altri obblighi di comunicazione). - 1. Le banche
forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le
informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una
valutazione del credito e della probabilita' di recuperarne valore,
nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza. Le
informazioni sono fornite anche quando il potenziale acquirente e'
una banca.
2. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia e, se del caso,
all'autorita' competente dello Stato ospitante, con periodicita'
almeno semestrale, informazioni relative ai crediti in sofferenza
ceduti. La Banca d'Italia puo' prevedere una frequenza maggiore.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente
articolo in conformita' a quanto previsto dalla direttiva (UE)
2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2021, e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione emanate dalla Commissione europea.
4. Le disposizioni indicate al comma 2 si applicano anche agli
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106.
5. La Banca d'Italia puo' estendere l'applicazione del comma 1
anche a soggetti diversi dalle banche, identificando i casi in cui le
informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e
la probabilita' di recuperare il relativo valore sono fornite al
potenziale acquirente di crediti in sofferenza e disciplinando
modalita' e contenuti dell'informativa.
Art. 114.5 (Albo dei gestori dei crediti in sofferenza). - 1. La
Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile
pubblicamente e accessibile sul sito internet, i gestori di crediti
in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell'articolo 114.6. La
Banca d'Italia aggiorna le informazioni contenute nell'albo
periodicamente e, in caso di revoca dell'autorizzazione, senza
indugio.
2. I gestori di crediti in sofferenza indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
3. La Banca d'Italia iscrive, altresi', nell'albo i gestori di
crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della
Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9.
Art. 114.6 (Autorizzazione). - 1. La Banca d'Italia autorizza i
gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di
societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel
territorio della Repubblica, ove e' svolta almeno una parte
dell'attivita' di cui all'articolo 114.1, comma 1, lettera b), numero
1);
c) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi
indicate, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13,
commi 1 e 3;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi
dell'articolo 114.13, comma 2;
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo
statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura
organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le
procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili
in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei
reclami, riservatezza, nonche' di quelle che disciplinano i diritti
del creditore.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando, dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1, non risulti assicurato il
rispetto delle disposizioni previste dal presente capo e dalle
relative disposizioni attuative, nonche' delle disposizioni
applicabili in materia di tutela dei debitori.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i
criteri di valutazione delle condizioni indicate nel comma 1, i casi
di revoca e le ipotesi di decadenza quando il gestore di crediti in
sofferenza autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia
autorizza i gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio
dell'attivita' intendono ricevere e detenere fondi dai debitori,
quando sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 114.7. I
gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attivita'
non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori ne danno atto
nell'istanza di autorizzazione.
5. Gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
possono esercitare l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza
in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia nei casi e alle
condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
6. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente
articolo.
Art. 114.7 (Detenzione di fondi). - 1. I gestori di crediti in
sofferenza possono ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del
trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti in sofferenza
quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in
sofferenza gestiti per conto dei singoli acquirenti di crediti in
sofferenza sono accreditate in un conto separato aperto presso una
banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento al rispettivo
acquirente di crediti in sofferenza, secondo le condizioni con
quest'ultimo concordate;
b) le somme di denaro depositate ai sensi della lettera a) prima
del trasferimento a ciascun acquirente di crediti in sofferenza
costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del
gestore di crediti in sofferenza. Su tali patrimoni distinti non sono
ammesse azioni dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o
nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori della banca
presso la quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei
singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono ammesse nei limiti
delle somme di spettanza di questi ultimi. In caso di avvio nei
confronti del gestore di crediti in sofferenza di procedimenti
concorsuali, le somme accreditate su tali conti, per un importo pari
alle somme incassate e dovute agli acquirenti di crediti in
sofferenza, vengono immediatamente e integralmente restituite a
questi ultimi senza la necessita' di deposito della domanda di
ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di
riparto o di restituzione di somme. Sulle somme di denaro depositate
presso la banca non operano le compensazioni legale e giudiziale e
non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai
crediti vantati dalla banca nei confronti del gestore di crediti in
sofferenza. In caso di avvio nei confronti della banca di
procedimenti di cui al titolo IV, nonche' di procedure concorsuali,
le somme accreditate sui conti correnti vengono immediatamente e
integralmente restituite all'acquirente di crediti in sofferenza,
senza la necessita' di deposito della domanda di ammissione al
passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di
restituzione delle somme.
2. I pagamenti effettuati dal debitore al gestore di crediti in
sofferenza liberano il debitore dai relativi obblighi di pagamento
nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza. Per ciascun
pagamento, il gestore di crediti in sofferenza rilascia al debitore,
su supporto cartaceo o altro supporto durevole, quietanza attestante
l'importo ricevuto, la data di estinzione dell'obbligazione e i dati
identificativi della stessa.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente
articolo.
Art. 114.8 (Principi generali). - 1. Gli acquirenti di crediti in
sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti con i
debitori:
a) si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza;
b) forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;
c) garantiscono la riservatezza dei dati personali;
d) nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia,
coercizione o indebito condizionamento.
Art. 114.9 (Operativita' transfrontaliera). - 1. I gestori di
crediti in sofferenza italiani possono svolgere l'attivita' di
gestione di crediti in sofferenza negli altri Stati dell'Unione
europea, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle
procedure fissate dalla Banca d'Italia e delle disposizioni del
presente capo, nei limiti consentiti dalle disposizioni di attuazione
della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2021, in vigore nello Stato dell'Unione
europea in cui e' prestata l'attivita'.
2. I gestori di crediti dell'Unione europea possono svolgere le
attivita' per le quali sono autorizzati nello Stato di origine nel
territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, nei
limiti e alle condizioni previste, in attuazione della direttiva (UE)
2021/2167, per l'esercizio di dette attivita' da parte dei gestori di
crediti in sofferenza italiani. L'avvio dell'operativita' e'
preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte
dell'autorita' competente dello Stato di origine del gestore di
crediti in sofferenza.
3. I gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel
territorio della Repubblica ai sensi del comma 2 possono detenere
fondi dei debitori a condizione che siano a cio' autorizzati nello
Stato di origine e nel rispetto delle condizioni previste
dall'articolo 114.7. Essi possono rinegoziare termini e condizioni
contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite
dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che cio' non
costituisca attivita' di concessione di finanziamenti ai sensi
dell'articolo 106.
4. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono stabilire
succursali o svolgere l'attivita' di gestione di crediti in
sofferenza in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
Art. 114.10 (Informativa ai debitori ceduti). - 1. In caso di
acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in
sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto
dall'articolo 106 nominato dall'acquirente di crediti in sofferenza
per svolgere l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza ai
sensi dell'articolo 114.3, comma 2, da' notizia individualmente al
debitore ceduto dell'avvenuta cessione mediante supporto cartaceo o
altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima
dell'avvio di azioni di recupero del credito successive alla
cessione.
2. L'informativa di cui al comma 1 e' effettuata anche
ogniqualvolta sia richiesta dal debitore ceduto.
3. La Banca d'Italia stabilisce il contenuto e le modalita' della
informativa di cui al presente articolo e delle successive
comunicazioni con il debitore.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 114.2, il presente
articolo si applica anche alle operazioni di acquisto di crediti in
sofferenza effettuate da banche, intermediari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 e da organismi di investimento collettivo del
risparmio, nonche' a quelle effettuate nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130.
L'informativa e' effettuata rispettivamente dalla banca acquirente,
dall'intermediario finanziario acquirente, dal gestore come definito
all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero dal soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di
cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30
aprile 1999, n. 130.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la Banca
d'Italia, al fine di assicurare la trasparenza nei confronti del
debitore ceduto, puo' identificare ulteriori casi in cui il debitore
ceduto e' destinatario di una informativa sulla cessione di un
credito o di un contratto, disciplinando modalita' e contenuti della
comunicazione.
6. L'informativa di cui al presente articolo e' effettuata ferme
restando le disposizioni dell'articolo 58, per le cessioni soggette
all'applicazione dello stesso, nonche' le disposizioni previste dal
codice civile e da leggi speciali, in materia di efficacia della
cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei
confronti del debitore ceduto e dei terzi.
Art. 114.11 (Vigilanza). - 1. I gestori di crediti in sofferenza
inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa
stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le
modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale dei
gestori di crediti in sofferenza, anche per il tramite di questi
ultimi.
3. La Banca d'Italia puo' chiedere, per il tramite dei gestori di
crediti in sofferenza, agli acquirenti di crediti in sofferenza e ai
debitori ceduti le informazioni utili all'esercizio della vigilanza
ai sensi del presente capo e del titolo VI.
4. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti
ai quali i gestori di crediti in sofferenza abbiano esternalizzato
funzioni aziendali e al loro personale.
5. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale sui
gestori di crediti in sofferenza aventi a oggetto: il governo
societario, il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, e i
controlli interni.
6. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei
gestori di crediti in sofferenza per esaminare la situazione degli
stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali dei gestori
di crediti in sofferenza, fissandone l'ordine del giorno, e proporre
l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi
collegiali dei gestori di crediti in sofferenza quando gli organi
competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera
b);
d) adottare per le materie indicate al comma 5, ove la situazione
lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli gestori
di crediti in sofferenza riguardanti anche: la restrizione delle
attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare
determinate operazioni, anche di natura societaria; le procedure per
la gestione dei rapporti con i debitori.
7. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i
sindaci o i dirigenti dei soggetti ai quali siano state
esternalizzate funzioni aziendali.
8. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori di
crediti in sofferenza o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni
aziendali e chiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che
ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita'
competente dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza
e dello Stato in cui e' stato concesso il credito, se diverse,
l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimi
nei confronti di gestori di crediti in sofferenza o dei soggetti a
cui sono esternalizzate funzioni aziendali. La Banca d'Italia
richiede la collaborazione delle autorita' competenti dello Stato
ospitante ovvero richiede alle autorita' competenti dei medesimi
Stati di effettuare tali accertamenti. Queste ultime possono
specificare, caso per caso, le modalita' con cui ottemperare alla
richiesta di collaborazione.
9. Le autorita' competenti dello Stato di origine, dopo aver
informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite
persone da esse incaricate, le succursali o i soggetti a cui sono
state esternalizzate funzioni aziendali, che operano nel territorio
della Repubblica. Le medesime autorita' richiedono altresi' la
collaborazione della Banca d'Italia, che puo' specificare, caso per
caso, le modalita' con cui ottemperare alla richiesta, comunicando
senza indugio gli esiti degli accertamenti. Se le autorita'
competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia
puo' procedere direttamente agli accertamenti. Gli esiti degli
accertamenti sono comunicati senza indugio all'autorita' competente
dello Stato di origine.
10. La Banca d'Italia esercita i controlli sulle attivita' svolte
nel territorio della Repubblica dai gestori di crediti dell'Unione
europea e sui soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni
aziendali, con le modalita' da essa stabilite per le finalita'
previste dal presente capo e dal titolo VI. Su questi soggetti, la
Banca d'Italia, d'iniziativa, puo' effettuare verifiche, ispezioni e
indagini, anche informative, sulle attivita' di gestione di crediti
svolte nel territorio della Repubblica. I risultati dei controlli
sono comunicati senza indugio all'autorita' competente dello Stato di
origine.
11. Quando risulta la violazione, da parte di gestori di crediti
dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai
sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 114.9, degli obblighi derivanti
dalle disposizioni del presente capo, la Banca d'Italia ne da'
comunicazione all'autorita' dello Stato di origine affinche'
quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle
irregolarita'. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia ai sensi
del titolo VI.
12. In caso di continuazione della violazione, quando mancano o
risultano inadeguati i provvedimenti, anche sanzionatori,
dell'autorita' dello Stato di origine, ovvero nei casi di urgenza per
la tutela degli interessi collettivi dei debitori, la Banca d'Italia
puo' adottare nei confronti dei gestori di crediti dell'Unione
europea le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di
intraprendere ulteriori attivita' di gestione di crediti in
sofferenza, dandone comunicazione all'autorita' dello Stato di
origine. Il divieto di intraprendere ulteriori attivita' di gestione
di crediti in sofferenza cessa di avere effetto quando le autorita'
dello Stato di origine abbiano adottato provvedimenti adeguati,
ovvero il gestore di crediti dell'Unione europea abbia intrapreso le
azioni necessarie per porre rimedio alla violazione.
13. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca
d'Italia osserva criteri di proporzionalita', avuto riguardo anche
alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli
intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
Art. 114.12 (Scambio di informazioni e cooperazione). - 1. Fermo
restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia, nei casi
e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, coopera,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti
degli Stati membri per agevolare le rispettive funzioni e garantire
l'applicazione coordinata dell'azione di vigilanza, anche al fine di
evitare duplicazioni nell'applicazione di sanzioni o misure
correttive. In particolare, la Banca d'Italia informa le autorita'
competenti dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza
e dello Stato in cui e' stato concesso il credito, se diverse:
a) su richiesta o ove ritenuto opportuno, dell'esito delle
valutazioni in merito all'adeguatezza delle strutture organizzative o
delle procedure per la tutela dei debitori ceduti;
b) delle sanzioni amministrative e delle misure adottate ai sensi
del presente capo e del titolo VI.
Art. 114.13 (Rinvio). - 1. Ai gestori di crediti in sofferenza si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli
articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52, nonche' nel titolo VI.
I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca
d'Italia. L'autorizzazione prevista nell'articolo 19 e' rilasciata
valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai
sensi dell'articolo 25, secondo quanto previsto dal comma 3.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso gestori di crediti in sofferenza devono essere
idonei allo svolgimento dell'incarico e, a questo fine, devono
possedere requisiti di onorabilita' e professionalita' e soddisfare
criteri di competenza e correttezza. Ad essi si applica l'articolo
26, commi 3, lettere a) e b), limitatamente ai requisiti di
professionalita', c), d) e f), 5 e 6.
3. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in
gestori di crediti in sofferenza si applica l'articolo 25, a
eccezione del comma 2, lettera b).
4. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano altresi' gli
articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, a eccezione del comma 7.
5. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.
Art. 114.14 (Reclami ed esposti). - 1. La Banca d'Italia disciplina
le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la
gestione dei reclami presentati dai debitori.
2. I debitori ceduti possono presentare alla Banca d'Italia,
secondo la procedura dalla stessa pubblicata, esposti relativi agli
acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in
sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni
aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.»;
b) all'articolo 120-noviesdecies:
1) al comma 1, la parola: «118,» e' soppressa, e le parole: «e
120-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 120-quater e
125-septies»;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto
cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle
condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa
abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto
della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le
procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi
termini. La comunicazione menziona altresi' la facolta' di inviare un
esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.
2-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni
contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al
consumatore e' integrata con le informazioni di cui al comma 2-bis.»;
c) all'articolo 125-bis:
1) al comma 2 le parole: «gli articoli 118,» sono soppresse;
2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto
cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle
condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa
abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto
della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le
procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi
termini. La comunicazione menziona altresi' la facolta' di inviare un
esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.
3-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni
contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al
consumatore e' integrata con le informazioni di cui al comma 3-bis.
3-quater. Il finanziatore e l'intermediario del credito
forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai
sensi del comma 3-bis, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 127-bis.»;
d) dopo l'articolo 125-novies, e' inserito il seguente:
«Art. 125-decies (Inadempimento del consumatore). - 1. Il
finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i
consumatori in difficolta' nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta
disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare
riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore,
nonche' ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare
debolezza del consumatore.
2. Il finanziatore non puo' imporre al consumatore oneri, derivanti
dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi
sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.»;
e) all'articolo 128:
1) al comma 1, le parole: «gli istituti di pagamento e gli
intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «gli
istituti di pagamento, gli intermediari finanziari e i gestori di
crediti in sofferenza»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 si applica anche ai fini della verifica
del rispetto delle disposizioni di tutela del debitore ceduto
previste dal titolo V, capo II, e delle relative disposizioni
attuative.»;
3) al comma 3, le parole: «ed e-bis)» sono sostituite dalle
seguenti: «, e-bis) ed e-ter)»;
f) all'articolo 139, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e dall'articolo 114.13»;
g) all'articolo 140, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e dall'articolo 114.13»;
h) all'articolo 144:
1) al comma 1:
1.1.) alinea, dopo le parole: «funzioni aziendali essenziali
o importanti,» sono inserite le seguenti: «dei gestori di crediti in
sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
aziendali,»;
1.2) alla lettera a), dopo le parole: «in relazione agli
articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,» sono inserite le
seguenti: «114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma
1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52»;
1.3) alla lettera c), dopo le parole: «125-bis, commi 1, 2,
3,» sono inserite le seguenti: «3-bis, 3-ter» e dopo le parole:
«125-octies, commi 2 e 3,» sono inserite le seguenti: «125-decies»;
1.4) dopo la lettera e-bis), e' aggiunta, in fine, la
seguente:
«e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2, 114.8,
114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14, comma 1, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie.»;
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicata
dalla Banca d'Italia a chiunque eserciti l'attivita' di gestione di
crediti in sofferenza al di fuori delle ipotesi previste dagli
articoli 114.2 e 114.3, comma 1, nonche' all'acquirente di crediti in
sofferenza in caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e
7, e 114.8. Se la violazione e' commessa da una persona fisica, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5
milioni di euro.»;
3) al comma 8, le parole: «ed e-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «,e-bis ed e-ter»;
i) all'articolo 144-bis, comma 1, le parole: «lettera a)» sono
sostituite dalle le seguenti: «lettere a) ed e-ter)»;
l) all'articolo 144-ter, comma 1, le parole «lettera a)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) ed e-ter)».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del presidente della repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica italiana:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 21
febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea
2022-2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2024, n. 46:
«Art. 7 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
della delega per il recepimento della direttiva (UE)
2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti
di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e
2014/17/UE). - 1. Nell'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento della direttiva (UE)
2021/2167, all'eventuale esercizio delle opzioni ivi
previste nonche' all'applicazione delle pertinenti norme
tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove
opportuno, degli orientamenti dell'Autorita' bancaria
europea;
b) apportare alla normativa vigente ogni modifica e
integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza,
l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale,
modificando, in particolare, il decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, al fine di assicurare l'opportuno
coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo
impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della
direttiva (UE) 2021/2167;
c) garantire la coerenza della disciplina nazionale
di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 con il quadro
normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei
consumatori e dei debitori nonche' con le norme in materia
di protezione dei dati personali;
d) individuare una o piu' autorita', dotate di
indipendenza, anche finanziaria, competenti a esercitare le
attivita' di vigilanza nonche' le funzioni e i compiti
previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, compresi lo
scambio di informazioni e il coordinamento con le autorita'
competenti degli Stati membri e la pubblicazione nei propri
siti internet istituzionali dell'elenco dei gestori di
crediti autorizzati e delle disposizioni nazionali,
primarie e secondarie, di recepimento della citata
direttiva (UE) 2021/2167, attribuendo loro tutti i poteri
di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla medesima
direttiva; nel caso di individuazione di piu' autorita',
identificare l'autorita' competente come punto unico di
contatto per lo scambio di informazioni e il coordinamento
con le autorita' competenti degli Stati membri;
e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria, in particolare adottata
dall'autorita' o dalle autorita' individuate ai sensi della
lettera d) del presente comma, nell'ambito e per le
finalita' specificamente previsti dalla direttiva (UE)
2021/2167 e dagli orientamenti dell'Autorita' bancaria
europea;
f) apportare alla disciplina vigente le modifiche
opportune per attribuire all'autorita' o alle autorita'
individuate ai sensi della lettera d) del presente comma il
potere di applicare le sanzioni amministrative e i
provvedimenti correttivi previsti dall'art. 23 della
direttiva (UE) 2021/2167 nei casi di violazione delle
disposizioni di recepimento e di attuazione della medesima
direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione
del presente articolo, nonche' per provvedere al
coordinamento tra tali modifiche e le vigenti disposizioni
nazionali che disciplinano l'esercizio del potere
sanzionatorio da parte dell'autorita' competente o delle
autorita' competenti individuate ai sensi della citata
lettera d), nel rispetto dei criteri e delle procedure
previsti da tali disposizioni;
g) prevedere per le sanzioni amministrative di cui
alla lettera f) i seguenti limiti edittali:
1) per le persone fisiche, da euro 5.000 a euro 5
milioni;
2) per le persone giuridiche, da euro 30.000 a
euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando
il fatturato e' disponibile e determinabile ed e' superiore
a euro 5 milioni;
h) prevedere che nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di
controllo e del personale dei gestori di crediti di cui
alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto
dall'art. 144-ter, comma 3, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
i) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per
estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di
recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonche' le
pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva
medesima, ai crediti concessi, e ai relativi contratti
stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di
finanziamenti, per garantire il coordinamento delle
disposizioni settoriali vigenti nonche' l'adeguatezza,
l'efficacia e l'efficienza dell'ordinamento nazionale,
tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti
dell'Autorita' bancaria europea e prevedendo, se del caso,
il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorita' o
delle autorita' individuate ai sensi della lettera d) del
presente comma;
l) in conseguenza delle disposizioni nazionali
adottate ai sensi delle lettere da a) a i) del presente
comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le
ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per
assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in
materia di cartolarizzazione dei crediti e la disciplina di
recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza,
l'efficienza e l'efficacia dell'ordinamento nazionale e la
stabilita' del settore finanziario nel suo complesso, in
particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in
parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e
dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167,
qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori,
nonche' attribuire alla Banca d'Italia il potere di
applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui
alla citata legge n. 130 del 1999, ivi comprese quelle in
materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in
attuazione del presente articolo, le sanzioni
amministrative e i provvedimenti correttivi previsti
dall'art. 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167,
assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni
nazionali che disciplinano l'esercizio del potere
sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto
dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali
disposizioni.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- La direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di
crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le
direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 8 dicembre 2021, n. L 438.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, S.O.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 112, 114,
120-noviesdecies, 125-bis, 128, 139, 140, 144, 144-bis e
144-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, come modificato dal presente decreto:
«Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti). - 1. I confidi, anche di
secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis ed esercitano in
via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e
i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle
disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle
finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge.
I confidi di cui al presente articolo possono detenere
partecipazioni nei soggetti di cui all'art. 111.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di
cui all'art. 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'art.
112-bis.
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle
condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo
consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto
proprietario individuate dall'art. 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' al possesso
da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'
stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a),
e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella
amministrativa devono essere situate nel territorio della
Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai
quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto
dall'art. 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio
provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione
per il calcolo del volume di attivita' finanziaria. In
deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi
possono adottare la forma di societa' consortile a
responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di
fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando l'esercizio prevalente
dell'attivita' di garanzia, i confidi iscritti nell'albo
possono concedere altre forme di finanziamento sotto
qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 106, comma 1.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente
in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano
piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, gli enti e le
societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica,
gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni
di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del
29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli
strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la
propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di
cui all'art. 106, le societa' cooperative di cui al capo I
del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti
alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano
negoziate in mercati regolamentati, che concedono
finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei
confronti dei propri soci, a condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia
forma tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore
dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di
ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
favorevoli di quelli presenti sul mercato.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'art.
115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. La Banca
d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere
l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune
disposizioni previste dal presente capo.»
«Art. 114 (Norme finali). - 1. Fermo quanto disposto
dall'art. 18, il Ministro dell'economia e delle finanze
disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da
parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle
attivita' indicate nell'art. 106.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano
ai soggetti, individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia,
gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza
sull'attivita' finanziaria svolta.
2-bis. Non configura esercizio nei confronti del
pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma l'operativita', diversa dal rilascio
di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di
soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle
microimprese, come definite dall'art. 2, paragrafo 1,
dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese
di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti
stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dalla presente legge, e dalle relative
disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di
cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e
partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia,
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca
d'Italia puo' prevedere che l'invio delle segnalazioni
periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto
nonche' la partecipazione alla centrale dei rischi
avvengano per il tramite di banche e intermediari
finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106.».
«Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili). -
1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo
si applicano gli articoli 117, 118-bis, 119, 120, comma 2,
120-ter, 120-quater e 125-septies.
2. Il finanziatore e l'intermediario del credito
forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni
previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a
quanto previsto dall'art. 127-bis.
2-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su
supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi
modifica delle condizioni contrattuali del contratto di
credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione
illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi
previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo
disponibili per il consumatore e i relativi termini. La
comunicazione menziona altresi' la facolta' di inviare un
esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.
2-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni
contrattuali si applica l'art. 118 e la relativa
comunicazione al consumatore e' integrata con le
informazioni di cui al comma 2-bis.».
«Art. 125-bis (Contratti e comunicazioni). - 1. I
contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su
altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della
forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in
modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni
stabilite dalla Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e'
consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'art. 117,
commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118-bis, 119, comma 4,
e 120, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti
da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai
sensi dell'art. 121, comma 1, lettera d), il consenso del
consumatore va acquisito distintamente per ciascun
contratto attraverso documenti separati.
3-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su
supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi
modifica delle condizioni contrattuali del contratto di
credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione
illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi
previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo
disponibili per il consumatore e i relativi termini. La
comunicazione menziona altresi' la facolta' di inviare un
esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.
3-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni
contrattuali si applica l'art. 118 e la relativa
comunicazione al consumatore e' integrata con le
informazioni di cui al comma 3-bis.
3-quater. Il finanziatore e l'intermediario del
credito forniscono gratuitamente ai consumatori le
informazioni previste ai sensi del comma 3-bis, anche in
deroga a quanto previsto dall'art. 127-bis.
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore
fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o
altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
in conformita' alle deliberazioni del CICR, fissa i
contenuti e le modalita' di tale comunicazione.
5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata
al consumatore se non sulla base di espresse previsioni
contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a
costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera e), non
sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non
corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione
predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La
nullita' della clausola non comporta la nullita' del
contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative
clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei
buoni del Tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle
finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione
del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal
consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o
altre spese;
b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
8. Il contratto e' nullo se non contiene le
informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le
condizioni di prelievo e di rimborso.
9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore
non puo' essere tenuto a restituire piu' delle somme
utilizzate e ha facolta' di pagare quanto dovuto a rate,
con la stessa periodicita' prevista nel contratto o, in
mancanza, in trentasei rate mensili.».
«Art. 128 (Controlli). - 1. Al fine di verificare il
rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca
d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed
eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta
elettronica, gli istituti di pagamento, gli intermediari
finanziari e i gestori di crediti in sofferenza. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, commi
6-bis e 6-ter, e 114-undecies, comma 2-bis.
1-bis. Il comma 1 si applica anche ai fini della
verifica del rispetto delle disposizioni di tutela del
debitore ceduto previste dal titolo V, capo II, e delle
relative disposizioni attuative.
2.
3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi
dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorita'
competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e
a irrogare le sanzioni previste dall'art. 144, commi 1,
lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter), e 4. Comma
sostituito dall'art. 1, comma 45, lett. b), decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 72. Successivamente, il
presente comma e' stato cosi' sostituito dall'art. 1, comma
1, lett. c), n. 2), decreto legislativo 8 aprile 2020, n.
36.».
«Art. 139 (Partecipazioni in banche, in societa' di
partecipazione finanziaria e societa' di partecipazione
finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari).
- 1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste
dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione
previsti dall'art. 20, commi 2 e 2-bis, nonche' la
violazione delle disposizioni dell'art. 24, commi 1 e 3,
dell'art. 25, comma 3, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se
la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla
violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto
richiamate dall'art. 110.1086 e dall'art. 114.13.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'art.
19 o nelle comunicazioni previste dall'art. 20, commi 2 e
2-bis, anche in quanto richiamati dall'art. 110 fornisce
false indicazioni e' punito con l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le
medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle
societa' di partecipazione finanziaria e nelle societa' di
partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la
qualifica di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis. La
sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per
le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle
societa' di partecipazione finanziaria e nelle societa' di
partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli
articoli 69.1 e 69.2.».
«Art. 140 (Comunicazioni relative alle partecipazioni
in banche, in societa' appartenenti ad un gruppo bancario,
in societa' di partecipazione finanziaria e societa' di
partecipazione finanziaria mista ed in intermediari
finanziari). - 1. L'omissione delle comunicazioni previste
dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21,
commi 1, 2, 3 e 4, 63 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se
la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per
l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate
nel comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110.1092 e
dall'art. 114.13.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel
comma 1-bis fornisce indicazioni false e' punito con
l'arresto fino a tre anni.
2-bis. Si applica l'art. 144, comma 9.».
«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle
societa' o enti). - 1 Nei confronti delle banche, degli
intermediari finanziari delle societa' di partecipazione
finanziaria, delle societa' di partecipazione finanziaria
mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali
sono state esternalizzate funzioni aziendali , nonche' di
quelli incaricati della revisione legale dei conti, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti
degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta
elettronica e dei soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti,
dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai
quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonche'
di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino
al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento
del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5
milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per
le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53,
53-bis, 53-ter, 54, 55, 60-bis, commi 1 e 4, 61, 64, commi
2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8,
69-qua-ter, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies,
69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109,
comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma
5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6,
comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli
articoli 26 e 52, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2,
114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52,
114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e
52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies,
114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2,
147, o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124,
126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e
4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1,
126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, 125-octies, commi 2 e 3,
125-decies, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies,
126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies,
126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel,
126-vicies ter, 127, comma 01 e 128-decies, comma 2 e comma
2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso;
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'art. 106, degli articoli 120-octies, 120-novies,
120-un-decies, 120-duodecies, 120-terdecies,
120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies,
120-noviesdecies.
e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2,
114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14,
comma 1, o delle relative disposizioni generali o
particolari impartite dalle autorita' creditizie.
1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si
applica a una societa' di partecipazione finanziaria o a
una societa' di partecipazione finanziaria mista che,
nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista dall'art.
60-bis, comma 3, o la revoca dell'autorizzazione disposta
ai sensi dell'art. 60-bis, comma 5, eserciti il ruolo di
capogruppo ai sensi dell'art. 61, comma 1.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'
applicata dalla Banca d'Italia a chiunque eserciti
l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza al di
fuori delle ipotesi previste dagli articoli 114.2 e 114.3,
comma 1, nonche' all'acquirente di crediti in sofferenza in
caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e 7,
e 114.8. Se la violazione e' commessa da una persona
fisica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la
violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel
medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse
fossero osservate da altri. Per la violazione degli
articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52
e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all'art. 52, e
114-undecies, in relazione all'art. 52, si applica la
sanzione prevista dal comma 1.
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro
centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e
degli intermediari finanziari in caso di violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma
1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo
alle agenzie di rating del credito, e delle relative
disposizioni attuative.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.160 a euro 64.555 per l'inosservanza delle norme
contenute negli articoli 116, 123, 124, 126-quater e
126-novies, comma 3, e delle relative disposizioni generali
o particolari impartite dalle autorita' creditizie.
3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei
dipendenti, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.160 a euro 64.555 per le seguenti
condotte:
a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2, e
4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e
128-decies, comma 2 e delle relative disposizioni generali
o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
b) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;
c) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso.
4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:
a) per l'inosservanza delle norme contenute
nell'art. 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo
all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal
medesimo art. 128, di mancata adesione ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti
dall'art. 128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure
inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art.
128-ter;
b) nel caso di frazionamento artificioso di un
unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di
contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al
limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma 1,
lettera a);
c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web
di confronto previsti dall'art. 126-terdecies, ovvero di
mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati
necessari per il confronto tra le offerte.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
i dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a
coloro che operano sulla base di rapporti che ne
determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto
vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro
subordinato.
5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante
rilevi nel comportamento dell'agente in attivita'
finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b),
c), d), e) ed e-bis), e 4, l'inosservanza degli obblighi
previsti dall'art. 120-decies o dall'art. 125-novies o la
violazione dell'art. 128-decies, comma 1, ultimo periodo,
adotta immediate misure correttive e trasmette la
documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche
ai fini dell'applicazione dell'art. 128-duodecies,
all'Organismo di cui all'art. 128-undecies.
6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3,
3-bis e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti
dell'agente, del legale rappresentante della societa' di
agenzia in attivita' finanziaria o del legale
rappresentante della societa' di mediazione creditizia.
7. Nei confronti dell'agente in attivita'
finanziaria, del legale rappresentante della societa' di
agenzia in attivita' finanziaria o del legale
rappresentante della societa' di mediazione creditizia,
nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110 per
la violazione dell'art. 128-decies, comma 2, ovvero nei
casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo
previste dal medesimo art. 128-decies.
8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c),
d), e), e-bis ed e-ter, e 4 si applicano quando le
infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri
definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di
carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle
condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di
rischio aziendali.
9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.».
«Art. 144-bis (Ordine di porre termine alle
violazioni). - 1. Per le violazioni previste dall'art. 144,
comma 1, lettera a) ed e-ter) quando esse siano connotate
da scarsa offensivita' o pericolosita', la Banca d'Italia
puo', in alternativa all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della
societa' o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine
di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da
adottare e il termine per l'adempimento.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine
stabilito la Banca d'Italia applica le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'art. 144, comma 1;
l'importo delle sanzioni e' aumentato sino a un terzo
rispetto a quello previsto per la violazione originaria,
fermi restando i massimali stabiliti dall'art. 144.».
«Art. 144-ter (Altre sanzioni amministrative agli
esponenti o al personale). - 1. Fermo restando quanto
previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali
sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle
norme richiamate dall'art. 144, comma 1, lettere a) ed
e-ter), e comma 1-bis, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di
euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la
mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a
provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli
53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d),
108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a),
114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies,
comma 3, lettera d);
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai
sensi dell'art. 26 o dell'art. 53, commi 4, 4-ter, e
4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e
incentivazione, quando l'esponente o il personale e' la
parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche'
del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia
contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
all'art. 144-bis da parte della societa' o dell'ente, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000
fino a 5 milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione, in ragione della gravita' della violazione
accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art.
144-quater, la Banca d'Italia puo' applicare la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo
non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo
svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del
presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, o presso fondi pensione.
4. Si applica l'art. 144, comma 9.».