IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), e  l'art.
3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali assume la denominazione  di  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre   2023,   n.   178   concernente   regolamento   recante   la
riorganizzazione del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  31  gennaio  2024,  n.  45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23  febbraio  2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e  sulla
gestione per il 2024; 
  Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e  108  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n.  2019/316  della  Commissione  del  21
febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022 che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in  particolare,  l'art.
52 che prevede, tra l'altro che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero  gestiscono
i predetti aiuti trasmettono  le  relative  informazioni  alla  banca
dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma  6  dell'art.  52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con  il  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e  forestali,  31
maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il  funzionamento  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l'art.  6
del regolamento, il quale prevede che le informazioni  relative  agli
aiuti  nel  settore  agricolo  continuano  ad  essere  contenute  nel
Registro aiuti di Stato SIAN; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012  sui  regimi
di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  660087  del  23  dicembre  2022
recante disposizioni nazionali di applicazione del  regolamento  (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre  2021
per quanto concerne i pagamenti diretti; 
  Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 2000, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  27  aprile  2000,   n.   97,   recante   la
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine  protette  (DOP)  e
delle indicazioni geografiche protette (IGP); 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente  la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  74  e  successive
modifiche ed integrazioni, che individua l'Agenzia per le  erogazioni
in agricoltura - AGEA quale soggetto gestore per  l'attuazione  delle
attivita'  di  competenza  del  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, soggetto gestore della misura; 
  Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n.  188  «Disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio  1999,  n.
165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  recante  nuove  norme  in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e,
in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e
della  modalita'  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi ed ausili finanziari; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,   a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modifiche ed
integrazioni; 
  Vista la legge 24 febbraio  2023,  n.  14  recante  conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  legislativi.
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative; 
  Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che
istituisce il Fondo per lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura e successive  modifiche  ed
integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098 pg 01; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  del  19  maggio  2020,  n.   5591,   recante   definizione
dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi  ad  una  impresa
unica e ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province  autonome
di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo  degli  aiuti  de
minimis concessi alle imprese attive  nel  settore  della  produzione
primaria di prodotti agricoli; 
  Considerata la  difficolta'  per  gli  allevamenti  ovi  caprini  a
adeguarsi  alle  disposizioni  innovative  introdotte   dal   decreto
ministeriale n. 660087 del 23 dicembre  2022,  con  riferimento  alle
nuove procedure di  identificazione  individuale  dei  capi  ovini  e
caprini macellati nell'anno 2023, le cui  carni  sono  certificate  a
denominazione di origine protetta o indicazione geografica,  ai  fini
della  loro  ammissibilita'  alle  misure   previste   dal   sostegno
accoppiato a partire dal 1° gennaio 2023,  come  segnalato  con  nota
prot.  n.  24099  dell'11  aprile  2024  dell'Associazione   italiana
consorzi indicazioni geografiche Origin Italia; 
  Visti i dati delle macellazioni e  certificazioni  2023,  elaborate
dai  rispettivi  organismi  di  controllo  IFCQ  ed  Agroqualita'   e
dall'ente pagatore AGEA, per i quali il numero effettivo di capi  IGP
che risultano identificati per partita e' pari a 327.031, distribuiti
fra le tre denominazioni (abbacchio romano IGP,  agnello  del  Centro
Italia IGP e  agnello  di  Sardegna  IGP);  a  fronte  di  tale  dato
ufficiale il danno stimato e' di circa 2 milioni di euro; 
  Ritenuto di dover intervenire al  fine  di  evitare  una  rilevante
lesione economica delle citate filiere produttive nonche' il  rischio
di scomparsa delle tre  denominazioni  e  di  concedere  un  sostegno
economico quantificabile in euro 2 milioni; 
  Vista la disponibilita' di fondi sul capitolo 7098 pg 01, epr 2023,
per poter sostenere i detentori e i proprietari di allevamenti  ovini
e caprini; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 30 maggio 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  ministero:  Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste - Masaf; 
    b) agricoltore in attivita': i soggetti definiti dall'art. 4  del
decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022; 
    c) registro nazionale aiuti: il Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.
234; 
    d) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- AGEA ai sensi del decreto legislativo  21  maggio  2018,  n.  74  e
successive modificazioni ed integrazioni. Le attivita'  del  soggetto
gestore sono svolte senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.