IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), e l'art.
3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178 concernente regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in
particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di
aiuti da parte degli Stati membri;
Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21
febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14
dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'art.
52 che prevede, tra l'altro che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita'
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono
i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca
dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31
maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l'art. 6
del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli
aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel
Registro aiuti di Stato SIAN;
Visto il regolamento (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 sui regimi
di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022
recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021
per quanto concerne i pagamenti diretti;
Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2000, n. 97, recante la
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e
delle indicazioni geografiche protette (IGP);
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la
soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive
modifiche ed integrazioni, che individua l'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura - AGEA quale soggetto gestore per l'attuazione delle
attivita' di competenza del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, soggetto gestore della misura;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 «Disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e,
in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e
della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante
orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante
regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;
Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che
istituisce il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura e successive modifiche ed
integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098 pg 01;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 19 maggio 2020, n. 5591, recante definizione
dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa
unica e ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de
minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione
primaria di prodotti agricoli;
Considerata la difficolta' per gli allevamenti ovi caprini a
adeguarsi alle disposizioni innovative introdotte dal decreto
ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022, con riferimento alle
nuove procedure di identificazione individuale dei capi ovini e
caprini macellati nell'anno 2023, le cui carni sono certificate a
denominazione di origine protetta o indicazione geografica, ai fini
della loro ammissibilita' alle misure previste dal sostegno
accoppiato a partire dal 1° gennaio 2023, come segnalato con nota
prot. n. 24099 dell'11 aprile 2024 dell'Associazione italiana
consorzi indicazioni geografiche Origin Italia;
Visti i dati delle macellazioni e certificazioni 2023, elaborate
dai rispettivi organismi di controllo IFCQ ed Agroqualita' e
dall'ente pagatore AGEA, per i quali il numero effettivo di capi IGP
che risultano identificati per partita e' pari a 327.031, distribuiti
fra le tre denominazioni (abbacchio romano IGP, agnello del Centro
Italia IGP e agnello di Sardegna IGP); a fronte di tale dato
ufficiale il danno stimato e' di circa 2 milioni di euro;
Ritenuto di dover intervenire al fine di evitare una rilevante
lesione economica delle citate filiere produttive nonche' il rischio
di scomparsa delle tre denominazioni e di concedere un sostegno
economico quantificabile in euro 2 milioni;
Vista la disponibilita' di fondi sul capitolo 7098 pg 01, epr 2023,
per poter sostenere i detentori e i proprietari di allevamenti ovini
e caprini;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 30 maggio 2024;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ministero: Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste - Masaf;
b) agricoltore in attivita': i soggetti definiti dall'art. 4 del
decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022;
c) registro nazionale aiuti: il Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.
234;
d) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- AGEA ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e
successive modificazioni ed integrazioni. Le attivita' del soggetto
gestore sono svolte senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.