Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i
segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali
1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei
concessionari, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le societa' concessionarie per le
quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale
nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani
economico-finanziari predisposti in conformita' alle delibere
adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di
cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei
piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio
2024 conformemente alle modalita' stabilite, e' perfezionato entro il
31 dicembre 2024.».
2. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«((, quantificato)) sulla base della valutazione documentale e
contabile affidata ((a una primaria)) societa' di revisione abilitata
al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo
15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a
carico della societa' ANAS S.p.A»;
b) al secondo periodo, le parole «, nonche' all'entita' del
corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo
periodo» sono soppresse.
((2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «da
concludere entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«da bandire entro il 31 dicembre 2024».))
((2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma
2, del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la societa'
Autobrennero Spa e' autorizzata a versare all'entrata del bilancio
dello Stato, nei termini di cui al comma 2-quater del presente
articolo, una somma pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento
di quanto dovuto dalla medesima societa' a titolo di maggiori
introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre
2022. Per le annualita' successive al 31 dicembre 2022 la somma di
cui al primo periodo del presente comma e' determinata nella misura
percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto
dai bilanci di esercizio, regolarmente approvati, della medesima
societa'. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma
concorre l'acconto gia' versato dalla societa' concessionaria ai
sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'accettazione
della somma di cui al primo periodo, da formalizzare mediante la
sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, e' condizione
per la conclusione della procedura di affidamento secondo le
modalita' di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2021, n. 156, come modificato dal comma 2-bis del presente
articolo.))
((2-quater. Il versamento della somma di cui al primo periodo del
comma 2-ter del presente articolo e' effettuato dalla societa'
Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni di euro entro il 20
novembre 2024 e per la parte rimanente, al netto dell'acconto, pari a
70 milioni di euro, gia' versato dalla medesima societa'
concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis
dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,
nella misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella
misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre 2026. Il versamento
della somma di cui al secondo periodo del comma 2-ter e' effettuato
per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli anni
di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualita'
successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio
della medesima societa'.))
((2-quinquies. L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute
ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' subordinata al
pagamento della somma di cui al comma 2-ter del presente articolo
nonche' al deposito da parte della societa' Autobrennero Spa presso
le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni
diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e
di ogni altro soggetto pubblico statale, degli atti di rinuncia a
tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo
dedotte e deducibili, nonche' ai giudizi cautelari connessi e a
eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto
e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione alle risorse del
fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e ai relativi interessi, maturati a vario titolo.))
((2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da 2-ter a
2-quinquies, la societa' titolare della concessione di costruzione e
gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena e'
autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano
economico-finanziario, una quota, anche prevalente, dei propri
proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di
interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale,
anche connessa, e di potenziamento di sistemi locali di adduzione
all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della
viabilita', anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale.
L'utilizzo delle disponibilita' del fondo avviene in base ad apposite
convenzioni da stipulare tra la societa' concessionaria e gli enti
locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilita'
e la titolarita' della realizzazione degli interventi. La convenzione
di concessione relativa all'infrastruttura autostradale A22
Brennero-Modena definisce i contenuti delle convenzioni di cui al
secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri
per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione
tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13. (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - 1. All'articolo 47, comma
11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La
dotazione del Fondo e' incrementata di 100.000 euro per
l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure
professionali addette alla circolazione ferroviaria".
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000
euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Entro il 30 marzo 2024 le societa' concessionarie
per le quali e' intervenuta la scadenza del periodo
regolatorio quinquennale presentano le proposte di
aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in
conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo
16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti
di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonche' alle disposizioni emanate
dal concedente. L'aggiornamento dei piani
economico-finanziari, presentati entro il termine del 30
marzo 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e'
perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli
aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali
relative alle concessioni di cui al primo periodo sono
incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente
all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla
Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza
2023.Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai
predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di
aggiornamento dei piani economico-finanziari.
3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le societa'
concessionarie per le quali interviene la scadenza del
periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano
le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari
predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alle disposizioni
emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani
economico-finanziari, presentati entro il termine del 31
luglio 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e'
perfezionato entro il 31 dicembre 2024.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 2, commi 1-bis e 2-ter, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2021, n.
217, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei
trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n.
267, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture
autostradali e idriche). - (Omissis)
1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle
infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli
interventi di manutenzione straordinaria, nonche' di
promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilita'
delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle
concessioni relative alla tratta autostradale di cui
all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, puo' avvenire, in deroga alle
disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-bis,
anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo
183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da bandire entro il 31
dicembre 2024. In caso di avvio della procedura di
affidamento della concessione secondo le modalita' di cui
al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la
societa' Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto
dal citato articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n.
148 del 2017, provvede, altresi', al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3
e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma
corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3
in relazione agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, a
titolo di acconto delle somme dovute dalla medesima
societa' in forza della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1°
agosto 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del
30 ottobre 2019. Il versamento relativo all'anno 2022 e'
effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento e'
condizione per la conclusione della procedura di
affidamento secondo le modalita' di cui al primo periodo.
In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre
2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al
Comitato interministeriale per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle
conseguenti procedure per l'affidamento della concessione.
In caso di affidamento della concessione a un operatore
economico diverso dalla societa' Autobrennero Spa e qualora
le somme effettivamente dovute da tale societa' in forza
della citata delibera del CIPE 1° agosto 2019 risultino
inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo
del presente comma, il concessionario subentrante provvede
a versare l'importo differenziale direttamente alla
societa' Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme
dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, in qualita' di concedente, a titolo di prezzo
della concessione.
(Omissis)
2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione
dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di
cui all'articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nelle
more della definizione del procedimento di revisione della
concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo
35, comma 1-ter, e' autorizzato l'acquisto da parte della
societa' ANAS Spa dei progetti elaborati dalla societa'
Autostrada tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento
viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato
avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del
codice civile quantificato sulla base della valutazione
documentale e contabile affidata a una primaria societa' di
revisione abilitata al rilascio della certificazione di
bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della
societa' ANAS S.p.A. Per le finalita' di cui al primo
periodo, la societa' ANAS S.p.a. provvede ad acquisire
preventivamente il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che si pronuncia entro trenta giorni dalla
data di ricezione della richiesta, in relazione alle
eventuali integrazioni o modifiche da apportare ai predetti
progetti.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-
legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria e per esigenze indifferibili.),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172:
«Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - (Omissis)
2. La societa' Autobrennero Spa provvede al
trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle
risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di
pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La societa'
Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata
entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il
15 dicembre di ciascuno degli anni successivi. Le risorse
versate dalla societa' Autobrennero Spa sono riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e trasferite alla societa' Rete ferroviaria
italiana Spa. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai
sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n.
449 del 1997 sono versate dal concessionario
dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di
cui al periodo precedente entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le
risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate
per le finalita' di cui al citato articolo 55, comma 13,
della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 55, comma 13, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica.):
«Art. 55. (Disposizioni varie). - (Omissis)
13. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la societa'
titolare della concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada del Brennero e' autorizzata ad accantonare,
in base al proprio piano finanziario ed economico, una
quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato
al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il
Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie
nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture
connesse fino al nodo stazione di Verona nonche' delle
iniziative relative all'interporto di Trento,
all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed
al porto fluviale di Valdaro (Mantova). Tale accantonamento
nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione
di imposta. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di
concessione in favore dello Stato e' aumentato in misura
tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello
Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai
proventi del 1997.
(Omissis).»