Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video  tra  i
segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
     Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali 
 
  1. All'articolo 13 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
relativo  all'aggiornamento  dei   piani   economico-finanziari   dei
concessionari, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le societa' concessionarie per le
quali interviene la scadenza  del  periodo  regolatorio  quinquennale
nell'anno 2024 presentano le  proposte  di  aggiornamento  dei  piani
economico-finanziari  predisposti  in   conformita'   alle   delibere
adottate ai sensi dell'articolo 16, comma  1,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di
cui all'articolo 37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
nonche' alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei
piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio
2024 conformemente alle modalita' stabilite, e' perfezionato entro il
31 dicembre 2024.». 
  2. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2021,
n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«((,  quantificato))  sulla  base  della  valutazione  documentale  e
contabile affidata ((a una primaria)) societa' di revisione abilitata
al rilascio della certificazione di bilancio ai  sensi  dell'articolo
15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri  sono  a
carico della societa' ANAS S.p.A»; 
    b) al secondo periodo,  le  parole  «,  nonche'  all'entita'  del
corrispettivo da riconoscere  secondo  i  criteri  di  cui  al  primo
periodo» sono soppresse. 
  ((2-bis.  All'articolo  2,  comma   1-bis,   primo   periodo,   del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  le  parole:  «da
concludere entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«da bandire entro il 31 dicembre 2024».)) 
  ((2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma
2, del decreto- legge  16  ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  la  societa'
Autobrennero Spa e' autorizzata a versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato, nei termini  di  cui  al  comma  2-quater  del  presente
articolo, una somma pari a 232.776.612 euro a  integrale  adempimento
di quanto  dovuto  dalla  medesima  societa'  a  titolo  di  maggiori
introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre
2022. Per le annualita' successive al 31 dicembre 2022  la  somma  di
cui al primo periodo del presente comma e' determinata  nella  misura
percentuale del 27,25 per cento del margine operativo  lordo  desunto
dai bilanci di  esercizio,  regolarmente  approvati,  della  medesima
societa'. Alla somma di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma
concorre l'acconto gia'  versato  dalla  societa'  concessionaria  ai
sensi del  secondo  periodo  del  comma  1-bis  dell'articolo  2  del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156.  L'accettazione
della somma di cui al primo  periodo,  da  formalizzare  mediante  la
sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, e'  condizione
per  la  conclusione  della  procedura  di  affidamento  secondo   le
modalita' di cui all'articolo 2, comma 1-bis,  del  decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2021, n. 156, come modificato dal comma 2-bis  del  presente
articolo.)) 
  ((2-quater. Il versamento della somma di cui al primo  periodo  del
comma 2-ter  del  presente  articolo  e'  effettuato  dalla  societa'
Autobrennero Spa nella misura di 70  milioni  di  euro  entro  il  20
novembre 2024 e per la parte rimanente, al netto dell'acconto, pari a
70  milioni  di  euro,   gia'   versato   dalla   medesima   societa'
concessionaria  ai  sensi  del  secondo  periodo  del   comma   1-bis
dell'articolo  2  del  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
nella misura di 41.592.204 euro entro il 15  dicembre  2025  e  nella
misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre  2026.  Il  versamento
della somma di cui al secondo periodo del comma 2-ter  e'  effettuato
per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli  anni
di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualita'
successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di  esercizio
della medesima societa'.)) 
  ((2-quinquies. L'efficacia liberatoria rispetto alle  somme  dovute
ai sensi del secondo periodo del  comma  1-bis  dell'articolo  2  del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' subordinata al
pagamento della somma di cui al comma  2-ter  del  presente  articolo
nonche' al deposito da parte della societa' Autobrennero  Spa  presso
le sedi competenti, a  definitiva  e  completa  tacitazione  di  ogni
diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del  concedente  e
di ogni altro soggetto pubblico statale, degli  atti  di  rinuncia  a
tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque  titolo
dedotte e deducibili, nonche'  ai  giudizi  cautelari  connessi  e  a
eventuali azioni future relative al rapporto  concessorio  fino  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto
e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione  alle  risorse  del
fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e ai relativi interessi, maturati a vario titolo.)) 
  ((2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei  commi  da  2-ter  a
2-quinquies, la societa' titolare della concessione di costruzione  e
gestione  dell'infrastruttura  autostradale  A22  Brennero-Modena  e'
autorizzata   ad   accantonare,   in   base    al    proprio    piano
economico-finanziario,  una  quota,  anche  prevalente,  dei   propri
proventi in un  fondo  di  accumulo  destinato  al  finanziamento  di
interventi di adeguamento e potenziamento  della  rete  autostradale,
anche connessa, e di potenziamento di  sistemi  locali  di  adduzione
all'autostrada  medesima  e  finalizzati   al   miglioramento   della
viabilita',  anche  ordinaria,  funzionale   all'asse   autostradale.
L'utilizzo delle disponibilita' del fondo avviene in base ad apposite
convenzioni da stipulare tra la societa' concessionaria  e  gli  enti
locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilita'
e la titolarita' della realizzazione degli interventi. La convenzione
di   concessione   relativa   all'infrastruttura   autostradale   A22
Brennero-Modena definisce i contenuti delle  convenzioni  di  cui  al
secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i  criteri
per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  13  del  decreto-legge   30
          dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          proroga di termini  legislativi,  di  organizzazione  delle
          pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di    innovazione
          tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  13.  (Proroga  di  termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti). - 1.  All'articolo  47,  comma
          11-quinquies, del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:  "La
          dotazione del Fondo e' incrementata  di  100.000  euro  per
          l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni
          2021 e 2022, destinati alla formazione delle  altre  figure
          professionali addette alla circolazione ferroviaria". 
                2. All'onere derivante dal comma 1,  pari  a  100.000
          euro per l'anno 2020 e a 1 milione  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                3. Entro il 30 marzo 2024 le societa'  concessionarie
          per  le  quali  e'  intervenuta  la  scadenza  del  periodo
          regolatorio  quinquennale   presentano   le   proposte   di
          aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in
          conformita' alle delibere adottate ai  sensi  dell'articolo
          16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione  dei  trasporti
          di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, nonche'  alle  disposizioni  emanate
          dal     concedente.     L'aggiornamento      dei      piani
          economico-finanziari, presentati entro il  termine  del  30
          marzo  2024  conformemente  alle  modalita'  stabilite,  e'
          perfezionato entro il 31 dicembre 2024.  Nelle  more  degli
          aggiornamenti  convenzionali,   le   tariffe   autostradali
          relative alle concessioni di  cui  al  primo  periodo  sono
          incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente
          all'indice di inflazione previsto  per  l'anno  2024  dalla
          Nota di aggiornamento del documento di economia  e  finanza
          2023.Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto  ai
          predetti incrementi tariffari  sono  definiti  in  sede  di
          aggiornamento dei piani economico-finanziari. 
                3-bis.  Entro  il  31   luglio   2024   le   societa'
          concessionarie per le  quali  interviene  la  scadenza  del
          periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024  presentano
          le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari
          predisposti in conformita' alle delibere adottate ai  sensi
          dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge  28  settembre
          2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2018, n. 130, dall'Autorita'  di  regolazione  dei
          trasporti  di  cui  all'articolo  37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche'  alle  disposizioni
          emanate   dal   concedente.   L'aggiornamento   dei   piani
          economico-finanziari, presentati entro il  termine  del  31
          luglio 2024  conformemente  alle  modalita'  stabilite,  e'
          perfezionato entro il 31 dicembre 2024. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 2, commi  1-bis  e  2-ter,  del
          decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  delle
          infrastrutture,  dei   trasporti   e   della   circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre  2021,  n.
          217, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre
          2021,  n.  156  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          investimenti  e   sicurezza   delle   infrastrutture,   dei
          trasporti   e   della   circolazione   stradale,   per   la
          funzionalita' del Ministero delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici e dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e  autostradali.),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  9  novembre  2021,  n.
          267, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2.  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          investimenti e sicurezza nel settore  delle  infrastrutture
          autostradali e idriche). - (Omissis) 
                1-bis. Al fine di accelerare la  realizzazione  delle
          infrastrutture   autostradali   e   l'effettuazione   degli
          interventi  di  manutenzione  straordinaria,   nonche'   di
          promuovere l'innovazione tecnologica  e  la  sostenibilita'
          delle   medesime   infrastrutture,   l'affidamento    delle
          concessioni  relative  alla  tratta  autostradale  di   cui
          all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16  ottobre
          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2017,  n.  172,  puo'  avvenire,  in  deroga  alle
          disposizioni del comma  1  del  medesimo  articolo  13-bis,
          anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo
          183 del codice dei contratti pubblici, di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da bandire entro  il  31
          dicembre  2024.  In  caso  di  avvio  della  procedura   di
          affidamento della concessione secondo le modalita'  di  cui
          al primo periodo e  nelle  more  del  suo  svolgimento,  la
          societa' Autobrennero Spa, fermo restando  quanto  previsto
          dal citato articolo 13-bis, comma 2, del  decreto-legge  n.
          148 del 2017, provvede, altresi', al versamento all'entrata
          del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3
          e  4  del  medesimo   articolo   13-bis,   di   una   somma
          corrispondente agli importi previsti dallo stesso  comma  3
          in relazione agli anni 2018, 2019, 2020,  2021  e  2022,  a
          titolo  di  acconto  delle  somme  dovute  dalla   medesima
          societa'   in   forza   della   delibera    del    Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1°
          agosto 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del
          30 ottobre 2019. Il versamento relativo  all'anno  2022  e'
          effettuato entro il 15 novembre 2023;  tale  versamento  e'
          condizione  per   la   conclusione   della   procedura   di
          affidamento secondo le modalita' di cui al  primo  periodo.
          In caso di mancato rispetto del  termine  del  15  novembre
          2023 di cui al  terzo  periodo,  il  Governo  riferisce  al
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS)   in   merito   alle
          conseguenti procedure per l'affidamento della  concessione.
          In caso di affidamento della  concessione  a  un  operatore
          economico diverso dalla societa' Autobrennero Spa e qualora
          le somme effettivamente dovute da tale  societa'  in  forza
          della citata delibera del CIPE  1°  agosto  2019  risultino
          inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo
          del presente comma, il concessionario subentrante  provvede
          a  versare  l'importo   differenziale   direttamente   alla
          societa' Autobrennero Spa mediante  riduzione  delle  somme
          dovute al Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
          sostenibili, in qualita' di concedente, a titolo di  prezzo
          della concessione. 
                (Omissis) 
                2-ter. Al fine di ridurre i  tempi  di  realizzazione
          dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,  di
          cui all'articolo  35,  comma  1-ter,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.  8,  nelle
          more della definizione del procedimento di revisione  della
          concessione di cui al terzo periodo del  medesimo  articolo
          35, comma 1-ter, e' autorizzato l'acquisto da  parte  della
          societa' ANAS Spa dei  progetti  elaborati  dalla  societa'
          Autostrada tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento
          viario, previo pagamento di  un  corrispettivo  determinato
          avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti
          sulle opere  dell'ingegno  di  cui  all'articolo  2578  del
          codice civile quantificato  sulla  base  della  valutazione
          documentale e contabile affidata a una primaria societa' di
          revisione abilitata al  rilascio  della  certificazione  di
          bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31
          gennaio 1992, n. 59,  i  cui  oneri  sono  a  carico  della
          societa' ANAS S.p.A. Per  le  finalita'  di  cui  al  primo
          periodo, la societa'  ANAS  S.p.a.  provvede  ad  acquisire
          preventivamente  il  parere  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici, che si pronuncia entro trenta giorni dalla
          data  di  ricezione  della  richiesta,  in  relazione  alle
          eventuali integrazioni o modifiche da apportare ai predetti
          progetti. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 13-bis, comma 2,  del  decreto-
          legge 16 ottobre 2017,  n.  148  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  finanziaria  e   per   esigenze   indifferibili.),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n. 172: 
                «Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di concessioni
          autostradali). - (Omissis) 
                2.  La  societa'   Autobrennero   Spa   provvede   al
          trasferimento all'entrata del bilancio  dello  Stato  delle
          risorse accantonate in regime  di  esenzione  fiscale  fino
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge  27
          dicembre 1997, n. 449, mediante  versamenti  rateizzati  di
          pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La  societa'
          Autobrennero Spa provvede al versamento  della  prima  rata
          entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro  il
          15 dicembre di ciascuno degli anni successivi.  Le  risorse
          versate dalla societa' Autobrennero  Spa  sono  riassegnate
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e trasferite alla societa'  Rete  ferroviaria
          italiana Spa. Le ulteriori quote annuali da accantonare  ai
          sensi del medesimo articolo 55, comma 13,  della  legge  n.
          449   del   1997   sono    versate    dal    concessionario
          dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di
          cui   al   periodo   precedente   entro    trenta    giorni
          dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le
          risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate
          per le finalita' di cui al citato articolo  55,  comma  13,
          della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del  contratto  di
          programma -  parte  investimenti  tra  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 55, comma 13,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica.): 
                «Art. 55. (Disposizioni varie). - (Omissis) 
                13. A decorrere  dal  1°  gennaio  1998  la  societa'
          titolare  della  concessione  di  costruzione  e   gestione
          dell'autostrada del Brennero e' autorizzata ad accantonare,
          in base al proprio  piano  finanziario  ed  economico,  una
          quota anche prevalente dei proventi in un  fondo  destinato
          al rinnovo dell'infrastruttura  ferroviaria  attraverso  il
          Brennero ed  alla  realizzazione  delle  relative  gallerie
          nonche' dei collegamenti ferroviari e delle  infrastrutture
          connesse fino al nodo  stazione  di  Verona  nonche'  delle
          iniziative    relative    all'interporto     di     Trento,
          all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed
          al porto fluviale di Valdaro (Mantova). Tale accantonamento
          nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione
          di imposta. A decorrere dal 1° gennaio 1998  il  canone  di
          concessione in favore dello Stato e'  aumentato  in  misura
          tale da produrre un aumento dei proventi complessivi  dello
          Stato compreso tra il 20 e il 100  per  cento  rispetto  ai
          proventi del 1997. 
                (Omissis).»