IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa  delle  amministrazioni   pubbliche»,   e   successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste a norma dell'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74»; 
  Visto il decreto di incarico di funzione  dirigenziale  di  livello
generale conferito, ai  sensi  dell'art.  19,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 165/2001,  alla  dott.ssa  Eleonora  Iacovoni,  del  7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei  ministri,  registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n.  116,  in  data  23  febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n.  123  del  30  giugno  2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d); 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  27  novembre  2019,  relativo  all'informativa  sulla
sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020,  che  istituisce  uno  strumento  dell'Unione  europea  per  la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088; 
  Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che reca il  principio
di non arrecare un danno  significativo  (DNSH,  «Do  no  significant
harm»), e ferma restando  l'inammissibilita'  alle  agevolazioni  dei
progetti riferiti agli ambiti di attivita' esclusi di cui all'art.  2
del presente decreto; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio "non arrecare  un  danno  significativo"  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139  della  Commissione
del 4 giugno 2021, che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR),  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Vista la «Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio» del 24
novembre 2023, COM(2023) 765 final, approvata  dal  Consiglio  ECOFIN
dell'8 dicembre 2023; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione   e   snellimento   delle   procedure»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del  menzionato
decreto-legge n. 77/2021 che stabilisce che  «le  amministrazioni  di
cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che,  in  sede  di  definizione
delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40
per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Vista la delibera  del  CIPE  n.  63  del  26  novembre  2020,  che
introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma  1,  lettera  ggggg-bis  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  che  disciplina  il
principio di unicita' dell'invio, secondo il quale  ciascun  dato  e'
fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere
richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile  dal
sistema informativo ricevente; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione»,   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista le circolari emanate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato relative
all'attuazione,  monitoraggio,  rendicontazione   e   controllo   dei
progetti di  cui  alle  misure  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza e, in particolare, le circolari nn. 21,  25,  32,  33  del
2021, nn. 4, 6, 9, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 41 del  2022,  nn.
1, 10, 11, 16, 19, 27, 32, 33, 35 del 2023 e n. 2 del 2024; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021; 
  Tenuto conto che anche a seguito della  riprogrammazione  PNRR,  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste e' amministrazione  titolare  nell'ambito  della  Missione  2
«Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente  1  «Economia
circolare  e  agricoltura  sostenibile»,  Investimento   2.2   «Parco
Agrisolare»; 
  Vista la misura M2C1 -  Investimento  2.2  «Parco  Agrisolare»  che
prevede, con una dotazione pari a 2.350.000.000,00 euro, «il sostegno
agli investimenti nelle strutture produttive  del  settore  agricolo,
zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti
esistenti  e  costruire   nuovi   tetti   isolati,   creare   sistemi
automatizzati di ventilazione  e/o  di  raffreddamento  e  installare
pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli
accumulatori»; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR,  e  in
particolare,  per  la   misura   M2C1 -   Investimento   2.2   «Parco
Agrisolare»: 
    il  target  M2C1-6,  da  conseguire  entro  il  30  giugno  2024:
«Identificazione dei progetti beneficiari con un valore  totale  pari
ad   almeno   al   63,5%   delle   risorse   finanziarie    assegnate
all'investimento»; 
    il target M2C1-6 bis, da conseguire entro il  31  dicembre  2024:
«Identificazione dei progetti beneficiari con un valore  totale  pari
ad almeno al 100% delle ulteriori risorse  finanziarie  supplementari
assegnate all'investimento»; 
    il target M2C1-9, da conseguire entro il 30 giugno 2026:  «Almeno
1.383.000  kW  di  capacita'  di  generazione   di   energia   solare
installata»; 
  Considerato  che  le  amministrazioni  titolari  degli   interventi
adottano  ogni  iniziativa  necessaria  ad  assicurare  l'efficace  e
corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi  traguardi
e obiettivi; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C  485/01)
e, in particolare, i punti (144), (146 lettera b), (152 lettere  b  e
c), (153), dal (169) al (177); 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella
G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014, con incluso  l'Allegato  1  per  la
definizione delle piccole e medie imprese; 
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  38  e  41   del   predetto
regolamento (UE) n. 651/2014  «General  Block  Exemption  Regulation»
(GBER); 
  Visto il regolamento UE 2020/972 del 2 luglio 2020,  che  modifica,
tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando  la
validita' del regolamento stesso al 31 dicembre 2023; 
  Visto il regolamento UE 2023/1315 del 30 giugno 2023, che modifica,
tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando  la
validita' del regolamento stesso al 31 dicembre 2026; 
  Visto il regolamento UE 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre
2022,  che  dichiara  compatibili  con   il   mercato   interno,   in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma  6  dell'art.  52
della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro delle imprese  e
del made in Italy con i Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e
delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 31 maggio 2017,
n. 115, recante la  disciplina  per  il  funzionamento  del  registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e  valorizzazione  dei  giovani  ed  il   superamento   del   divario
territoriale; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche
e integrazioni; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e  la  Guardia  di  finanza  del  17  dicembre  2021,  avente
l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione  e  garantire
un adeguato presidio di legalita' a tutela delle  risorse  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza; 
  Atteso che il presente intervento fornisce un contributo al  clima,
come da allegato VI del regolamento UE 2021/241,  e  che  nell'ambito
della misura saranno selezionati progetti coerenti  con  i  campi  di
intervento  029  (energia  rinnovabile  solare)  e  024   (efficienza
energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno); 
  Visto il decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022,  recante
«Interventi  per  la  realizzazione  di  impianti   fotovoltaici   da
installare  su  edifici  a  uso  produttivo  nei  settori   agricolo,
zootecnico e agroindustriale, da  finanziare  nell'ambito  del  PNRR,
Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare"»; 
  Visto il decreto  ministeriale  integrativo  del  14  luglio  2022,
recante «Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  attivazione  della
misura PNRR,  Missione  2,  Componente  1,  Investimento  2.2  "Parco
Agrisolare"»; 
  Visto l'avviso pubblico del 23  agosto  2022  e  i  suoi  allegati,
recanti le modalita' di presentazione delle domande di  accesso  alla
realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso
produttivo nei settori agricolo,  zootecnico  e  agroindustriale,  da
finanziare  nell'ambito  del  PNRR,   Missione   2,   Componente   1,
Investimento 2.2 «Parco Agrisolare» e sue successive modifiche; 
  Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2023, n. 211444 recante
interventi  per  la  realizzazione  di   impianti   fotovoltaici   da
installare  su  edifici  a  uso  produttivo  nei  settori   agricolo,
zootecnico e agroindustriale, da  finanziare  nell'ambito  del  PNRR,
Missione  2,  Componente  1,  Investimento  2.2  «Parco  Agrisolare»,
autorizzato dalla Commissione europea con COM  C(2023)  4039  del  19
giugno 2023; 
  Visto l'avviso del 21 luglio 2023, n. 386481 recante  le  modalita'
di presentazione delle  domande  di  accesso  alla  realizzazione  di
impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso  produttivo  nei
settori  agricolo,  zootecnico  e  agroindustriale,   da   finanziare
nell'ambito del PNRR, Missione  2,  Componente  1,  Investimento  2.2
«Parco Agrisolare»; 
  Considerato che, con riferimento alle risorse assegnate dal decreto
ministeriale n. 211444 alle imprese del settore della  trasformazione
di  prodotti  agricoli  in  non  agricoli  (tabella  3A),  e'   stata
registrata una eccedenza di risorse rispetto alle domande pervenute; 
  Vista la convenzione stipulata con il soggetto  attuatore,  gestore
dei servizi energetici - GSE S.p.a.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto persegue le medesime  finalita'  di  cui  al
decreto ministeriale prot. n. 211444  del  19  aprile  2023,  che  si
intende integralmente richiamato. 
  2.  In  particolare,  il  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo
per la ripresa e la  resilienza,  fornisce  le  direttive  necessarie
all'attuazione  della  misura   «Parco   Agrisolare»,   Missione   2,
Componente 1, Investimento 2.2, tramite l'erogazione di un contributo
a fondo perduto per la  realizzazione  di  impianti  fotovoltaici  su
edifici  a  uso  produttivo  nei  settori  agricolo,   zootecnico   e
agroindustriale, come meglio disciplinati al successivo comma  5  del
presente articolo. 
  3.  L'investimento  persegue  l'obiettivo  climatico-ambientale  di
contribuire all'adattamento ai  cambiamenti  climatici  e  alla  loro
mitigazione  tramite  la  promozione   dell'energia   sostenibile   e
dell'efficienza energetica, ai sensi del punto 152, lettera e)  degli
orientamenti. 
  4. Salvo per i casi di cui  all'Allegato  A,  Tabella  4A,  per  le
aziende agricole di produzione primaria,  gli  impianti  fotovoltaici
sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo  e'  quello  di
soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l'autoconsumo condiviso nel
caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. La
vendita di energia elettrica e' consentita  nella  rete  purche'  sia
rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso,
annuale. 
  5. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che
prevedono l'acquisto e la posa  in  opera  di  pannelli  fotovoltaici
sulle coperture di fabbricati strumentali all'attivita' dei  soggetti
beneficiari,  ivi  compresi  quelli  destinati  alla   ricezione   ed
ospitalita' nell'ambito dell'attivita'  agrituristica.  Unitamente  a
tale attivita', possono essere  eseguiti  uno  o  piu'  dei  seguenti
interventi   di   riqualificazione   ai   fini   del    miglioramento
dell'efficienza energetica delle strutture: 
    a)  rimozione  e  smaltimento  dell'amianto  (o,  se  del   caso,
dell'eternit) dai tetti, in conformita' alla normativa  nazionale  di
settore vigente: tale procedura  deve  essere  svolta  unicamente  da
ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro; 
    b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la  relazione
tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare
la scelta del  grado  di  coibentazione  previsto  in  ragione  delle
specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al  fine  di
migliorare il benessere animale; 
    c)  realizzazione  di  un  sistema  di  aerazione  connesso  alla
sostituzione del  tetto  (intercapedine  d'aria):  la  relazione  del
professionista  dovra'  dare  conto  delle  modalita'  di  aereazione
previste in ragione della destinazione produttiva del  fabbricato;  a
ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato  mediante
tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al  fine  di
migliorare il benessere animale. 
  6. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento
delle condizioni ambientali e  delle  risorse  naturali,  e  dovranno
essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di  tutela
ambientale,   nonche'   al   principio   «non   arrecare   un   danno
significativo», di cui all'art. 17  del  regolamento  (UE)  2020/852,
come illustrato nell'avviso del 21 luglio 2023. 
  7. Non sono in ogni caso ammissibili alle  agevolazioni  interventi
che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi (cosi' come
individuate dalla guida operativa per il rispetto  del  principio  di
non arrecare danno significativo all'ambiente, di cui alla  circolare
RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, aggiornata dalla circolare RGS n.  33
del 13 ottobre 2022): i) ai combustibili fossili,  compreso  l'uso  a
valle; ii) alle attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote
di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di  gas  a  effetto
serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di  riferimento;
iii)  alle  attivita'  connesse  alle  discariche  di  rifiuti,  agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;  iv)
alle attivita' nel cui ambito lo  smaltimento  a  lungo  termine  dei
rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.