IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 14 recante «Ratifica ed
esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il
rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a
Roma il 6 novembre 2023, nonche' norme di coordinamento con
l'ordinamento interno;
Visto l'art. 4, comma 5, della predetta legge secondo il quale
l'avvocato del migrante di cui all'art. 1, paragrafo 1 lettera d) del
Protocollo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quando non e'
possibile la partecipazione all'udienza dall'aula in cui si trova il
giudice e il rinvio dell'udienza e' incompatibile con il rispetto dei
termini del procedimento, si reca, per lo svolgimento dell'incarico
nelle aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del protocollo
e in tal caso gli sono liquidate, cosi' come all'interprete, le spese
di viaggio e di soggiorno;
Rilevato che l'art. 4, comma 5, prevede altresi' che la misura,
comunque non superiore a euro 500, e le condizioni di rimborso delle
spese di viaggio e di soggiorno liquidabili all'interprete e
all'avvocato sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce la misura e le condizioni del
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno spettanti all'avvocato
e all'interprete nei casi di cui all'art. 4, comma 5, della legge di
ratifica.