IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge  21  febbraio  2024,  n.  14  recante  «Ratifica  ed
esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana  e
il  Consiglio  dei  ministri  della  Repubblica  di  Albania  per  il
rafforzamento della collaborazione in  materia  migratoria,  fatto  a
Roma  il  6  novembre  2023,  nonche'  norme  di  coordinamento   con
l'ordinamento interno; 
  Visto l'art. 4, comma 5, della  predetta  legge  secondo  il  quale
l'avvocato del migrante di cui all'art. 1, paragrafo 1 lettera d) del
Protocollo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quando non  e'
possibile la partecipazione all'udienza dall'aula in cui si trova  il
giudice e il rinvio dell'udienza e' incompatibile con il rispetto dei
termini del procedimento, si reca, per lo  svolgimento  dell'incarico
nelle aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del  protocollo
e in tal caso gli sono liquidate, cosi' come all'interprete, le spese
di viaggio e di soggiorno; 
  Rilevato che l'art. 4, comma 5, prevede  altresi'  che  la  misura,
comunque non superiore a euro 500, e le condizioni di rimborso  delle
spese  di  viaggio  e  di  soggiorno  liquidabili  all'interprete   e
all'avvocato sono stabilite con decreto del Ministro della  giustizia
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115  recante  «Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce la misura  e  le  condizioni  del
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno spettanti all'avvocato
e all'interprete nei casi di cui all'art. 4, comma 5, della legge  di
ratifica.