IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo  regolamento
di esecuzione; 
  Visto  il  regio  decreto-legge  2  febbraio  1939,  n.  302,  come
modificato  dalla  legge  2  aprile  1968,  n.   526   e   successive
integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi; 
  Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570 e 13 maggio 1961, n.  469,
recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
della amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2021,  n.  38,  recante
misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza  per
la  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  sportivi  e   della
normativa in materia di  ammodernamento  o  costruzione  di  impianti
sportivi che, in particolare, all'art. 8 comma 1 prevede l'emanazione
di un regolamento unico delle rispettive norme tecniche di sicurezza; 
  Visto altresi',  il  comma  2  del  medesimo  art.  8  del  decreto
legislativo n. 38 del 2021, il quale stabilisce che con  decreto  del
Ministro dell'interno si provvede  al  riordino  e  all'aggiornamento
delle norme in materia di ordine e  sicurezza  pubblica,  nonche'  di
prevenzione incendi e sicurezza antincendio; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  del  18  marzo  1996
recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e  l'esercizio  degli
impianti sportivi» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Considerato che il predetto decreto del  Ministro  dell'interno  18
marzo 1996 fa espresso rinvio a ulteriori disposizioni che  risultano
superate da successive norme tecniche di settore; 
  Ravvisata pertanto,  l'esigenza,  nelle  more  dell'emanazione  dei
provvedimenti  attuativi  del  sopracitato   art.   8   del   decreto
legislativo n. 38 del  2021,  di  prevedere  il  rinvio  dei  criteri
inerenti alle modalita' di progettazione,  costruzione  ed  esercizio
degli impianti  sportivi  alle  conoscenze  e  capacita'  tecniche  e
scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  Al decreto del Ministro dell'interno 18  marzo  1996  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Norme  di  sicurezza  per  la
costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», dopo l'art. 23 e'
aggiunto il seguente: 
    "23-bis. Rinvio alle norme tecniche. 
    Ai fini dell'applicazione del presente decreto,  il  rinvio  alle
norme tecniche specificatamente  richiamate  e'  da  intendersi  come
riferimento alla regola dell'arte vigente."