IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come
modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526 e successive
integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;
Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570 e 13 maggio 1961, n. 469,
recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
della amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante
misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per
la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della
normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti
sportivi che, in particolare, all'art. 8 comma 1 prevede l'emanazione
di un regolamento unico delle rispettive norme tecniche di sicurezza;
Visto altresi', il comma 2 del medesimo art. 8 del decreto
legislativo n. 38 del 2021, il quale stabilisce che con decreto del
Ministro dell'interno si provvede al riordino e all'aggiornamento
delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonche' di
prevenzione incendi e sicurezza antincendio;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996
recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli
impianti sportivi» e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che il predetto decreto del Ministro dell'interno 18
marzo 1996 fa espresso rinvio a ulteriori disposizioni che risultano
superate da successive norme tecniche di settore;
Ravvisata pertanto, l'esigenza, nelle more dell'emanazione dei
provvedimenti attuativi del sopracitato art. 8 del decreto
legislativo n. 38 del 2021, di prevedere il rinvio dei criteri
inerenti alle modalita' di progettazione, costruzione ed esercizio
degli impianti sportivi alle conoscenze e capacita' tecniche e
scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione;
Decreta:
Art. 1
Disposizioni transitorie
Al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la
costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», dopo l'art. 23 e'
aggiunto il seguente:
"23-bis. Rinvio alle norme tecniche.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il rinvio alle
norme tecniche specificatamente richiamate e' da intendersi come
riferimento alla regola dell'arte vigente."