IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 17 luglio 2006,  n.  233,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,
recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni
in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente  modifiche  al
regolamento  di  organizzazione  del  Ministero   della   transizione
ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128»; 
  Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 13 ottobre 1998  relativa  alla  qualita'  della  benzina  e  del
combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE
del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2003/17/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 3 marzo  2003,  che  modifica  la  direttiva  98/70/CE
relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel; 
  Visto decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante  attuazione
della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel; 
  Vista  la  direttiva  2009/30/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e  gasolio  nonche'  l'introduzione  di  un   meccanismo   inteso   a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto  serra,  modifica
la  direttiva  1999/32/CE  del  Consiglio  per  quanto  concerne   le
specifiche relative al combustibile  utilizzato  dalle  navi  adibite
alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  55,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/30/CE,  che  modifica  la  direttiva
98/70/CE, per quanto  riguarda  le  specifiche  relative  a  benzina,
combustibile  diesel  e  gasolio,  nonche'   l'introduzione   di   un
meccanismo inteso a controllare e  ridurre  le  emissioni  di  gas  a
effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per  quanto  concerne
le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi  adibite
alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo  31
marzo  2011,  n.  55,  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del  Ministro
dello sviluppo economico e  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali siano stabilite: 
    a)  le  modalita'  di  funzionamento  del  sistema  nazionale  di
certificazione  della  sostenibilita'  dei   biocarburanti   previsto
all'art. 7-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, nonche' le relative procedure di adesione; 
    b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di
cui all'art. 7-quater, comma 5,  del  decreto  legislativo  21  marzo
2005, n. 66; 
    c) le disposizioni  che  gli  operatori  ed  i  fornitori  devono
rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa  di  cui
al comma 4 del citato art. 7-quater; 
  Visto il decreto ministeriale 23  gennaio  2012,  recante  «sistema
nazionale di certificazione  per  biocarburanti  e  bioliquidi»,  che
stabilisce quanto previsto dal suddetto art. 2, comma 6, del  decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55; 
  Vista la direttiva (UE)  2015/652  del  Consiglio  europeo  del  20
aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo  e  gli  obblighi  di
comunicazione  ai  sensi  della  direttiva  98/70/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della  benzina  e  del
combustibile diesel; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1513  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 settembre 2015, che modifica la  direttiva  98/70/CE,
relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e  la
direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili; 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2017,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi  di
calcolo e gli obblighi di  comunicazione  ai  sensi  della  direttiva
98/70/CE relativa alla qualita'  della  benzina  e  del  combustibile
diesel e della direttiva (UE) 2015/1513  che  modifica  la  direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della  benzina  e  del  combustibile
diesel,  e  la  direttiva  2009/28/CE,  sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto il decreto ministeriale 2  marzo  2018,  recante  «Promozione
dell'uso del biometano  e  degli  altri  biocarburanti  avanzati  nel
settore dei trasporti»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/807 della  Commissione  del
13 marzo 2019 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la  determinazione  delle
materie  prime  a  elevato  rischio  di  cambiamento   indiretto   di
destinazione  d'uso  dei  terreni  per  le  quali  si   osserva   una
considerevole espansione della zona  di  produzione  in  terreni  che
presentano  elevate  scorte  di  carbonio  e  la  certificazione   di
biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso  rischio
di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili; 
  Visto il regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996  della  Commissione
del 14 giugno  2022  recante  «Norme  per  verificare  i  criteri  di
sostenibilita' e di  riduzione  delle  emissioni  di  gas  a  effetto
serra»; 
  Visto il  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  22   aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri che istituisce il Ministero della transizione ecologica con
compiti in materia di energia, comprese le "agro-energie"»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da   fonti
rinnovabili», ed in particolare l'art. 42 che disciplina i criteri di
sostenibilita' e di risparmio emissivo, nonche' i casi in cui  alcune
fattispecie,  sotto  determinate  condizioni,  sono   esonerate   dal
rispetto degli stessi; 
  Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2022 recante «Attuazione
degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,  al  fine  di  sostenere  la
produzione di biometano immesso  nella  rete  del  gas  naturale,  in
coerenza con la Missione  2,  Componente  2,  Investimento  1.4,  del
PNRR», di seguito «decreto ministeriale 15 settembre 2022»; 
  Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2022 recante «Attuazione del
PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del  biometano  secondo  criteri  per  la
promozione dell'economia circolare - produzione di biometano  secondo
quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018; 
  Vista la direttiva  2003/87/CE  come  da  ultimo  modificata  dalla
direttiva (UE) 2023/959 che istituisce un sistema per lo  scambio  di
quote di emissioni dei gas a effetto  serra  nella  comunita'  e  che
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo del 9  giugno  2020,  n.  47,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del  parlamento  europeo  e
del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu'  efficace  sotto  il
profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse
emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa  nazionale
alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/2392  relativo  alle
attivita' di trasporto aereo e della  decisione  (UE)  2015/1814  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  6  ottobre  2015  relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato»; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione
del  13  dicembre  2022   che   stabilisce   orientamenti   operativi
concernenti i metodi di dimostrazione del  rispetto  dei  criteri  di
sostenibilita' per la biomassa forestale di  cui  all'art.  29  della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1640 sulla metodologia  per
determinare la quota di biocarburanti e di biogas  per  il  trasporto
derivanti  da  biomassa  trattata  con  combustibili  fossili  in  un
processo comune; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2023/1184  che  integra  la
direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
definendo  una   metodologia   dell'Unione   che   stabilisce   norme
dettagliate per la produzione di  carburanti  rinnovabili  liquidi  e
gassosi di origine non biologica per il trasporto; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2023/1805  sull'uso  di  combustibili
rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto  marittimo,
e che modifica la direttiva 2009/16/CE; 
  Considerata l'esigenza di modificare  il  decreto  ministeriale  14
novembre 2019 al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni  del
decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  in   materia   di
sostenibilita', come previsto dall'art. 42, comma 16; 
  Vista la  Convenzione  dell'Aja  del  5  ottobre  1961  riguardante
l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre
2000, n. 445, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20
febbraio 2001 - Supplemento ordinario n. 30 -  recante  «Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/1993; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/01  del
19 giugno  2010,  sui  sistemi  volontari  e  i  valori  standard  da
utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2010/C  160/02
sull'attuazione  pratica  del  regime  UE  di  sostenibilita'  per  i
biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti; 
  Vista la decisione della Commissione europea  2010/335/CE  relativa
alle linee direttrici per il calcolo  degli  stock  di  carbonio  nel
suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  C(2011)  36  del  12
gennaio  2011  relativa  ad   alcuni   tipi   di   informazioni   sui
biocarburanti e i  bioliquidi  che  gli  operatori  economici  devono
presentare agli Stati membri; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  22  dicembre  2009   recante
prescrizioni  relative   all'organizzazione   ed   al   funzionamento
dell'unico  organismo  nazionale  italiano  autorizzato  a   svolgere
attivita' di accreditamento in conformita'  al  regolamento  (CE)  n.
765/2008; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  Ministero   dello   sviluppo
economico  21  dicembre  2012  recante  «Costituzione  del   Comitato
tecnico-consultivo dei biocarburanti»; 
  Visto il decreto ministeriale del  10  ottobre  2014  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  recante  «Aggiornamento  condizioni,
criteri e modalita'  di  attuazione  dell'obbligo  di  immissione  in
consumo di biocarburanti»; 
  Visto il decreto interministeriale n. 5046  del  25  febbraio  2016
recante  «Criteri  e  norme  tecniche  generali  per  la   disciplina
regionale   dell'utilizzazione   agronomica   degli   effluenti    di
allevamento e delle acque reflue di  cui  all'art.  113  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  nonche'  per  la  produzione  e
l'utilizzazione agronomica del digestato di cui  all'art.  52,  comma
2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7
agosto 2012, n. 134»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  recante  «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali»; 
  Visto il decreto legislativo  30  ottobre  2014,  n.  178,  recante
«Attuazione   del   regolamento   (CE)    n.    2173/2005    relativo
all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di
legname nella Comunita' europea e del regolamento  (UE)  n.  995/2010
che stabilisce gli  obblighi  degli  operatori  che  commercializzano
legno e prodotti da esso derivati»; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2023/1115  relativo  alla   messa   a
disposizione sul mercato dell'Unione e  all'esportazione  dall'Unione
di determinate materie prime e determinati  prodotti  associati  alla
deforestazione e al degrado forestale e  che  abroga  il  regolamento
(UE) n. 995/2010; 
  Visto il decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica 16 marzo 2023, n. 107, che  in  attuazione  dell'art.  39,
comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e dell'art.
6-bis della legge n.  6  del  13  gennaio  2023  introduce  le  nuove
condizioni, i nuovi  criteri  e  le  nuove  modalita'  di  attuazione
dell'obbligo  di  utilizzo  di  energia  da  fonti  rinnovabili   nei
trasporti; 
  Visto il decreto ministeriale  14  luglio  2023,  n.  224,  recante
«Modalita'  di  emissione,  trasferimento  e   riconoscimento   della
garanzia di origine da  fonti  rinnovabili  dell'energia  fornita  ai
clienti finali in relazione alla produzione di energia elettrica, gas
compreso il biometano e idrogeno - Attuazione  art.  46  del  decreto
legislativo n. 199/2021»; 
  Visto il decreto  ministeriale  24  dicembre  2014  che  disciplina
l'approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal
GSE per le attivita' di gestione verifica  e  controllo,  inerenti  i
meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili  e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  22  febbraio  2023   recante
«Approvazione delle linee guida Ispra per la redazione dei  piani  di
monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita'  del  suolo  e
sul carbonio nel suolo»; 
  Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012  recante  «Valutazione
della conformita': requisiti per organismi che certificano  prodotti,
processi e servizi»; 
  Vista la norma tecnica UNI/TS 11429:2020  -  «Linee  guida  per  la
qualificazione  degli  operatori  economici  (organizzazioni)   della
filiera di produzione di biocarburanti e  bioliquidi  ai  fini  della
rintracciabilita' e del sistema di equilibrio di massa»; 
  Vista la norma tecnica UNI/TS 11567 recante  «Linee  guida  per  la
qualificazione  degli  operatori  economici  (organizzazioni)   della
filiera di produzione del biometano ai fini  della  tracciabilita'  e
del bilancio di massa» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la norma  tecnica  ISO/IEC  17011:2017  recante  «Valutazione
della conformita' - Requisiti per gli organismi di accreditamento che
accreditano organismi di valutazione della conformita'»; 
  Visto  il  regolamento  tecnico   (di   seguito   RT-31)   adottato
dall'Organismo  nazionale  di  accreditamento,  che   stabilisce   la
qualifica del personale utilizzato per le verifiche e la  metodologia
basata sulla  valutazione  del  rischio  per  stabilire  il  campione
minimo, da verificare da parte degli organismi di certificazione; 
  Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito  con  la
legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante: «Disposizioni urgenti  per  la
sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle  fonti
rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte  consumo  di
energia e in materia di ricostruzione  nei  territori  colpiti  dagli
eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal  1°  maggio
2023», con particolare riferimento all'art. 4-ter, comma  3,  lettera
c), che ha  introdotto  il  comma  18-bis  all'art.  42  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e all'art 5, comma 1; 
  Vista la nota 291948 del 1° luglio 2024, con la quale il  Ministero
dell'agricoltura e della sovranita' alimentare e foreste ha  espresso
il proprio concerto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' del decreto 
 
  1.  Il  presente  decreto  aggiorna  le  disposizioni  del  decreto
ministeriale 14 novembre 2019, ai sensi dall'art. 42, comma  16,  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilendo: 
    a) al Capo I, per i biocombustibili, al  fine  di  accertarne  la
sostenibilita' di cui all'art. 2, comma 2, lettera w): 
      1. le modalita'  di  funzionamento  del  sistema  nazionale  di
certificazione della sostenibilita' dei  biocombustibili  nonche'  le
procedure di adesione allo stesso; 
      2. le procedure per la verifica degli  obblighi  relativi  alle
informazioni sociali e ambientali di cui all'art. 2, comma 2, lettera
i); 
      3. le disposizioni che gli operatori economici ed  i  fornitori
devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio  di  massa
di cui all'art. 12; 
      4. le modalita' di ottenimento  della  certificazione  a  basso
rischio di cambiamento indiretto di destinazione  d'uso  dei  terreni
(Indirect Land Use Change, ILUC) di cui all'art. 10; 
    b) al Capo II,  per  i  carburanti  rinnovabili  di  origine  non
biologica  (di   seguito   nominati   RFNBO,   Renewable   Fuels   of
Non-Biological Origin) e per i carburanti da carbonio  riciclato  (di
seguito nominati RCF, Recycled Carbon  Fuel),  le  modalita'  per  il
riconoscimento sia del rispetto del criterio inerente alla  riduzione
minima delle emissioni di gas a effetto serra  di  cui  all'art.  39,
comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  che  delle
condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/1184, nonche'
le disposizioni specifiche per l'idrogeno di origine biologica; 
    c) al Capo III, le  attivita'  di  verifica  del  comitato  e  le
disposizioni transitorie e finali.