IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero della transizione
ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128»;
Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 ottobre 1998 relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE
del Consiglio;
Vista la direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE
relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;
Visto decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione
della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel;
Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e gasolio nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica
la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le
specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite
alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante
«Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva
98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a
effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne
le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite
alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;
Visto in particolare l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 31
marzo 2011, n. 55, che prevede che con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali siano stabilite:
a) le modalita' di funzionamento del sistema nazionale di
certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti previsto
all'art. 7-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, nonche' le relative procedure di adesione;
b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di
cui all'art. 7-quater, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66;
c) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono
rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui
al comma 4 del citato art. 7-quater;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2012, recante «sistema
nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi», che
stabilisce quanto previsto dal suddetto art. 2, comma 6, del decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55;
Vista la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio europeo del 20
aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di
comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel;
Vista la direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE,
relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la
direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di
calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva
98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile
diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile
diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante «Promozione
dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel
settore dei trasporti»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione del
13 marzo 2019 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle
materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di
destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una
considerevole espansione della zona di produzione in terreni che
presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di
biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio
di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni;
Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili;
Visto il regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione
del 14 giugno 2022 recante «Norme per verificare i criteri di
sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri che istituisce il Ministero della transizione ecologica con
compiti in materia di energia, comprese le "agro-energie"»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili», ed in particolare l'art. 42 che disciplina i criteri di
sostenibilita' e di risparmio emissivo, nonche' i casi in cui alcune
fattispecie, sotto determinate condizioni, sono esonerate dal
rispetto degli stessi;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2022 recante «Attuazione
degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la
produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in
coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del
PNRR», di seguito «decreto ministeriale 15 settembre 2022»;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2022 recante «Attuazione del
PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la
promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo
quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018;
Vista la direttiva 2003/87/CE come da ultimo modificata dalla
direttiva (UE) 2023/959 che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunita' e che
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e
del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse
emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione
del 13 dicembre 2022 che stabilisce orientamenti operativi
concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri di
sostenibilita' per la biomassa forestale di cui all'art. 29 della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1640 sulla metodologia per
determinare la quota di biocarburanti e di biogas per il trasporto
derivanti da biomassa trattata con combustibili fossili in un
processo comune;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1184 che integra la
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme
dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e
gassosi di origine non biologica per il trasporto;
Visto il regolamento (UE) 2023/1805 sull'uso di combustibili
rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo,
e che modifica la direttiva 2009/16/CE;
Considerata l'esigenza di modificare il decreto ministeriale 14
novembre 2019 al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di
sostenibilita', come previsto dall'art. 42, comma 16;
Vista la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 riguardante
l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 - Supplemento ordinario n. 30 - recante «Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/1993;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/01 del
19 giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da
utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/02
sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per i
biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;
Vista la decisione della Commissione europea 2010/335/CE relativa
alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel
suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;
Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 36 del 12
gennaio 2011 relativa ad alcuni tipi di informazioni sui
biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono
presentare agli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 recante
prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento
dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere
attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n.
765/2008;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo
economico 21 dicembre 2012 recante «Costituzione del Comitato
tecnico-consultivo dei biocarburanti»;
Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2014 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Aggiornamento condizioni,
criteri e modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in
consumo di biocarburanti»;
Visto il decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016
recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina
regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per la produzione e
l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma
2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7
agosto 2012, n. 134»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, recante
«Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo
all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di
legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010
che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano
legno e prodotti da esso derivati»;
Visto il regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a
disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione
di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla
deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento
(UE) n. 995/2010;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica 16 marzo 2023, n. 107, che in attuazione dell'art. 39,
comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e dell'art.
6-bis della legge n. 6 del 13 gennaio 2023 introduce le nuove
condizioni, i nuovi criteri e le nuove modalita' di attuazione
dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei
trasporti;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2023, n. 224, recante
«Modalita' di emissione, trasferimento e riconoscimento della
garanzia di origine da fonti rinnovabili dell'energia fornita ai
clienti finali in relazione alla produzione di energia elettrica, gas
compreso il biometano e idrogeno - Attuazione art. 46 del decreto
legislativo n. 199/2021»;
Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2014 che disciplina
l'approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal
GSE per le attivita' di gestione verifica e controllo, inerenti i
meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto direttoriale del 22 febbraio 2023 recante
«Approvazione delle linee guida Ispra per la redazione dei piani di
monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita' del suolo e
sul carbonio nel suolo»;
Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 recante «Valutazione
della conformita': requisiti per organismi che certificano prodotti,
processi e servizi»;
Vista la norma tecnica UNI/TS 11429:2020 - «Linee guida per la
qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della
filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi ai fini della
rintracciabilita' e del sistema di equilibrio di massa»;
Vista la norma tecnica UNI/TS 11567 recante «Linee guida per la
qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della
filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilita' e
del bilancio di massa» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la norma tecnica ISO/IEC 17011:2017 recante «Valutazione
della conformita' - Requisiti per gli organismi di accreditamento che
accreditano organismi di valutazione della conformita'»;
Visto il regolamento tecnico (di seguito RT-31) adottato
dall'Organismo nazionale di accreditamento, che stabilisce la
qualifica del personale utilizzato per le verifiche e la metodologia
basata sulla valutazione del rischio per stabilire il campione
minimo, da verificare da parte degli organismi di certificazione;
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con la
legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante: «Disposizioni urgenti per la
sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti
rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di
energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli
eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio
2023», con particolare riferimento all'art. 4-ter, comma 3, lettera
c), che ha introdotto il comma 18-bis all'art. 42 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e all'art 5, comma 1;
Vista la nota 291948 del 1° luglio 2024, con la quale il Ministero
dell'agricoltura e della sovranita' alimentare e foreste ha espresso
il proprio concerto;
Decreta:
Art. 1
Finalita' del decreto
1. Il presente decreto aggiorna le disposizioni del decreto
ministeriale 14 novembre 2019, ai sensi dall'art. 42, comma 16, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilendo:
a) al Capo I, per i biocombustibili, al fine di accertarne la
sostenibilita' di cui all'art. 2, comma 2, lettera w):
1. le modalita' di funzionamento del sistema nazionale di
certificazione della sostenibilita' dei biocombustibili nonche' le
procedure di adesione allo stesso;
2. le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle
informazioni sociali e ambientali di cui all'art. 2, comma 2, lettera
i);
3. le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori
devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa
di cui all'art. 12;
4. le modalita' di ottenimento della certificazione a basso
rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni
(Indirect Land Use Change, ILUC) di cui all'art. 10;
b) al Capo II, per i carburanti rinnovabili di origine non
biologica (di seguito nominati RFNBO, Renewable Fuels of
Non-Biological Origin) e per i carburanti da carbonio riciclato (di
seguito nominati RCF, Recycled Carbon Fuel), le modalita' per il
riconoscimento sia del rispetto del criterio inerente alla riduzione
minima delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'art. 39,
comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che delle
condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/1184, nonche'
le disposizioni specifiche per l'idrogeno di origine biologica;
c) al Capo III, le attivita' di verifica del comitato e le
disposizioni transitorie e finali.