IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune; Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) n. 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»; Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la nota della Provincia autonoma di Bolzano 17 giugno 2024 con la quale, tra l'altro, e' stato richiesto di considerare ammissibili ai pagamenti diretti le superfici con elementi sparsi quali rocce affioranti e tare eccedenti il 50 per cento e fino al 70 per cento; Considerata la rilevanza socio-ambientale e paesaggistica dell'utilizzo pastorale delle superfici montane di alta quota in taluni contesti territoriali italiani; Ritenuto di poter accogliere l'istanza della Provincia autonoma di Bolzano, rimettendo alla regione o provincia autonoma la valutazione della rilevanza socio-ambientale e paesaggistica dell'utilizzo pastorale delle superfici montane di alta quota nel proprio contesto territoriale di competenza; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2024; Decreta: Art. 1 Modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 1. L'art. 3, comma 1, lettera c), punto 2.5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, e' sostituito dal seguente: «2.5) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva. Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I, facente parte integrante del presente decreto, deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la regione o provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attivita' agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'art. 10 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito denominato organismo di coordinamento), con le modalita' e i termini definiti dallo stesso. Sulle superfici di cui al menzionato allegato I, caratterizzate da una pendenza, calcolata secondo le modalita' operative stabilite dall'organismo di coordinamento, maggiore al trenta per cento o con rocce affioranti sparse in misura maggiore al cinquanta per cento e riconosciute ammissibili dalla regione o provincia autonoma, l'unica attivita' agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilita' ai pagamenti diretti e' il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla regione o provincia autonoma sul cui territorio e' ubicato il pascolo, notificato all'organismo di coordinamento, sono identificate le superfici per le quali nel calcolo della densita' di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.». 2. L'art. 3, comma 1, lettera d), punto 3.3.4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, e' sostituito dal seguente: «3.3.4) il trenta per cento della superficie a PLT e, ove riconosciute ammissibili dalla regione o provincia autonoma, delle superfici di cui all'allegato I con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento»; 3. L'art. 3, comma 1, lettera d), punto 3.3.5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, e' sostituito dal seguente: «3,3.5) non e' ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al cinquanta per cento o al settanta per cento solo in caso di PLT e di superfici di cui all'allegato I, con tare superiori al cinquanta per cento ed entro il settanta per cento, riconosciute ammissibili dalla regione o provincia autonoma.». Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2024 Il Ministro: Lollobrigida Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1295