IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (Piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della  Commissione,
del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n.  2021/2116  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo  delle  sanzioni  amministrative  per  la
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2022/1173   della
Commissione, del 31 maggio 2022, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  2021/2116  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione  e  di
controllo nella politica agricola comune; 
  Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del  2  dicembre  2022
della Commissione, di approvazione del  Piano  strategico  della  PAC
italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE)  n.
2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2021/2290 a  norma  del  medesimo  regolamento,  e
inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico  per
lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6990 del
23 ottobre 2023 che approva la modifica del  Piano  strategico  della
PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'unione finanziato
dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo  europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  nell'ambito  di
propria  competenza,  provvede  con  decreto   all'applicazione   nel
territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  23  dicembre  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47
del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione
del regolamento (UE)  n.  2021/2115  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  2  dicembre  2021  per  quanto  concerne  i  pagamenti
diretti» e sue successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la nota della Provincia autonoma di Bolzano  17  giugno  2024
con  la  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  richiesto  di  considerare
ammissibili ai pagamenti diretti le  superfici  con  elementi  sparsi
quali rocce affioranti e tare eccedenti il 50 per cento e fino al  70
per cento; 
  Considerata   la   rilevanza   socio-ambientale   e   paesaggistica
dell'utilizzo pastorale delle superfici  montane  di  alta  quota  in
taluni contesti territoriali italiani; 
  Ritenuto di poter accogliere l'istanza della Provincia autonoma  di
Bolzano, rimettendo alla regione o provincia autonoma la  valutazione
della  rilevanza  socio-ambientale  e   paesaggistica   dell'utilizzo
pastorale delle superfici montane di alta quota nel proprio  contesto
territoriale di competenza; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 25 luglio 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Modifica dell'art. 3 
              del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 
 
  1. L'art. 3, comma  1,  lettera  c),  punto  2.5  del  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste 23 dicembre 2022, e' sostituito dal seguente: 
    «2.5) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti,  pur
avendo un effetto equivalente al pascolamento  o  alla  raccolta  del
fieno o  dell'erba  per  insilati,  in  relazione  a  caratteristiche
colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo
della  vegetazione  invasiva.  Sulle  superfici  a  prato  permanente
naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di  cui
all'allegato I, facente parte integrante del presente  decreto,  deve
essere comunque svolta una pratica agricola  annuale,  salvo  che  la
regione  o  provincia  autonoma  territorialmente  competente   abbia
stabilito che, per particolari  motivi  climatico-ambientali,  su  di
esse l'attivita' agricola debba essere assicurata  ad  anni  alterni,
dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui  all'art.
10 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito denominato organismo
di coordinamento), con  le  modalita'  e  i  termini  definiti  dallo
stesso.  Sulle  superfici  di   cui   al   menzionato   allegato   I,
caratterizzate  da  una  pendenza,  calcolata  secondo  le  modalita'
operative stabilite  dall'organismo  di  coordinamento,  maggiore  al
trenta per cento o con rocce affioranti sparse in misura maggiore  al
cinquanta per  cento  e  riconosciute  ammissibili  dalla  regione  o
provincia autonoma, l'unica attivita' agricola esercitabile  ai  fini
dell'ammissibilita' ai pagamenti diretti e' il pascolo, mediante capi
di bestiame detenuti dal  richiedente  e  appartenenti  a  codici  di
allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto
diversamente disposto a livello regionale nell'intervento  SRB01  nel
PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come  risultante  dalle
movimentazioni al pascolo registrate  nell'ambito  della  Banca  dati
nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la
tabella di conversione dei  capi  in  UBA  di  cui  all'allegato  II,
facente  parte  integrante  del  presente  decreto.  Nell'ambito   di
pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale,  con
provvedimento adottato dalla regione o  provincia  autonoma  sul  cui
territorio  e'  ubicato  il  pascolo,  notificato  all'organismo   di
coordinamento, sono  identificate  le  superfici  per  le  quali  nel
calcolo  della  densita'  di  bestiame  sono  ammessi  anche  i  capi
appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In
tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali  capi  devono  essere
detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e  il  rischio  di
impresa.». 
  2. L'art. 3, comma 1, lettera  d),  punto  3.3.4  del  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste 23 dicembre 2022, e' sostituito dal seguente: 
    «3.3.4) il trenta  per  cento  della  superficie  a  PLT  e,  ove
riconosciute ammissibili dalla regione o  provincia  autonoma,  delle
superfici di cui all'allegato  I  con  elementi  sparsi  quali  rocce
affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento  e  fino  al
settanta per cento»; 
  3. L'art. 3, comma 1, lettera  d),  punto  3.3.5  del  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste 23 dicembre 2022, e' sostituito dal seguente: 
    «3,3.5) non e' ammissibile l'intera superficie della parcella  in
presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al  cinquanta  per
cento o al settanta per cento solo in caso di PLT e di  superfici  di
cui all'allegato I, con tare superiori  al  cinquanta  per  cento  ed
entro il settanta per cento, riconosciute ammissibili dalla regione o
provincia autonoma.». 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 31 luglio 2024 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1295