IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visti  gli  articoli  117,  118  e  119  della  Costituzione  della
Repubblica italiana; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modifiche ed integrazioni, relativo alla «Riforma dell'organizzazione
del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche   ed   integrazioni,   relativo   alle   «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  recante  «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali» e,  in  particolare,
l'art. 6 rubricato «Programmazione e pianificazione forestale»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali,  di  concerto  con  il  Ministero  della  cultura  e  il
Ministero della transizione ecologica, n. 563765, del 28 ottobre 2021
recante i «Criteri minimi  nazionali  per  l'elaborazione  dei  piani
forestali  di  indirizzo  territoriale  e  dei  piani   di   gestione
forestale, o strumenti equivalenti» attuativo dell'art. 6,  comma  7,
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali,  di  concerto  con  il  Ministero  della  cultura  e  il
Ministero della transizione ecologica n. 563734 del 28  ottobre  2021
recante «Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali
inerenti   agli   scopi,   le   tipologie   e   le    caratteristiche
tecnico-costruttive della  viabilita'  forestale  e  silvo-pastorale,
delle opere connesse alla gestione dei  boschi  e  alla  sistemazione
idraulico-forestale» attuativo dell'art.  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
  Vista  la  Strategia  forestale  nazionale,  predisposta  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, del  sopra  menzionato  decreto  legislativo  3
aprile 2018, n. 34, approvata con decreto n. 677064 del  24  dicembre
2021, adottato dal Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali di concerto con il Ministero della  cultura,  il  Ministero
della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  e,   in   particolare,   l'art.   3,   con   cui   questa
amministrazione   ha   assunto   la   denominazione   di    Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni  pubbliche»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il
quale stabilisce che, al fine di  rafforzare  l'organizzazione  della
pubblica amministrazione, le amministrazioni interessate  provvedono,
entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione  mediante
le procedure di cui all'art. 13 del decreto-legge 11  novembre  2022,
n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre  2022,
n. 204; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero  dell'agricoltura  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,  l'art.  1,
comma  663,  il  quale,  al  fine  di  assicurare   la   tutela,   la
valorizzazione, il monitoraggio  e  la  diffusione  della  conoscenza
delle foreste italiane, anche in  applicazione  del  Testo  unico  in
materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto  legislativo
3 aprile  2018,  n.  34,  ha  istituito  nello  stato  di  previsione
dell'allora Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali
e del turismo il «Fondo per le foreste italiane»; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla definizione dei criteri e
delle modalita' di utilizzo del predetto Fondo con decreto di  natura
non regolamentare di questo Ministero, da adottare previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 1, comma 664, della citata legge 30 dicembre 2018,
n. 145, con l'obiettivo di  dare  avvio  o  realizzare  attivita'  di
interesse comune tra Stato ed enti locali in  materia  di  foreste  e
filiere forestali; 
  Preso atto che il capitolo di spesa su cui sono allocate le risorse
complessive del Fondo per le foreste italiane e'  articolato  in  due
piani gestionali, aventi diversa classificazione economica,  uno  dei
quali finalizzato alla concessione di contributi alle regioni e  alle
province autonome per la realizzazione di attivita' e progetti  volti
a favorire  la  tutela,  la  valorizzazione,  il  monitoraggio  e  la
diffusione della conoscenza delle foreste italiane; 
  Considerato che il  decreto  legislativo  3  aprile  2018,  n.  34,
all'art. 2, comma 1,  lettera  e),  enuncia,  tra  le  sue  finalita'
principali,  quella   di   «promuovere   la   programmazione   e   la
pianificazione degli interventi di gestione  forestale  nel  rispetto
del ruolo delle regioni e delle autonomie locali»; 
  Tenuto conto, inoltre, che  l'art.  6  del  decreto  legislativo  3
aprile 2018, n. 34, nel disciplinare l'articolazione e  le  finalita'
della   programmazione   forestale,   introduce   un    livello    di
pianificazione intermedio,  rappresentato  dai  «piani  forestali  di
indirizzo territoriale», finalizzati ad integrarsi con il  «Programma
forestale regionale» che ciascuna regione  o  provincia  autonoma  e'
tenuta ad adottare in coerenza con la Strategia forestale  nazionale,
nonche'  a  favorire  il  coordinamento  dei   «Piani   di   gestione
forestale», riferiti ad un ambito aziendale o  sovraziendale  locale,
la cui adozione per le proprieta' pubbliche  e  private  deve  essere
promossa da parte delle regioni in attuazione del  proprio  programma
regionale; 
  Atteso  che  i  «piani   forestali   di   indirizzo   territoriale»
rappresentano uno strumento di pianificazione innovativa, predisposta
per comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali,
paesaggistiche,  economico-produttive   e   amministrative   e   sono
finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione
delle risorse silvo-pastorali  e  al  coordinamento  delle  attivita'
necessarie alla loro tutela e gestione; 
  Considerato che la loro adozione  da  parte  delle  amministrazioni
locali, ancorche'  in  forma  di  attivita'  pilota,  e'  gia'  stata
promossa in passato destinando a  tale  finalita'  il  riparto  delle
risorse del Fondo per le  foreste  italiane  relative  all'annualita'
2022; 
  Valutato, tuttavia, che  la  pianificazione  forestale  rivesta  un
ruolo  sempre  piu'  strategico   per   garantire   la   tutela,   la
valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali,  in
particolare per il contesto nazionale nel quale  poco  meno  del  20%
della proprieta' forestale pubblica e privata possiede  un  piano  di
gestione o altro strumento equivalente di pianificazione; 
  Considerato che ai sensi  del  comma  2  dell'art.  6  del  decreto
legislativo   3   aprile   2018,   n.   34,   l'aggiornamento   della
programmazione forestale di livello  regionale  in  coerenza  con  le
strategie, criteri e indicatori della Strategia  forestale  nazionale
consente alle regioni di individuare obiettivi e  le  relative  linee
d'azione in  relazione  alle  specifiche  esigenze  socio-economiche,
ambientali e paesaggistiche nonche' alle  necessita'  di  prevenzione
del  rischio  idrogeologico,  di  mitigazione  e  di  adattamento  al
cambiamento climatico; 
  Considerato, altresi', che la pianificazione forestale di indirizzo
territoriale e' particolarmente qualificante per il sistema forestale
nazionale,  in  quanto,  essendo  elaborata  su  scala   territoriale
intermedia,  permette  di  rilevare  e  affrontare  problematiche  di
importanza  strategica  quali   l'ottimizzazione   della   viabilita'
forestale,  la  pianificazione  operativa  antincendi  boschivi,   la
gestione della fauna selvatica e dei suoi effetti sulla vegetazione e
la protezione dai rischi idrogeologici; 
  Considerato che ai sensi  del  comma  6  dell'art.  6  del  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la redazione dei piani di  gestione
forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale
di livello locale,  sono  strumenti  indispensabili  a  garantire  la
tutela,  la  valorizzazione  e  la  gestione  attiva  delle   risorse
forestali e che il loro livello di diffusione  in  Italia  e'  ancora
troppo basso se rapportato alla media  europea  e  che  insieme  alla
diffusione dei piani forestale  di  indirizzo  territoriale  di  area
vasta consentiranno in modo integrato un miglioramento complessivo  e
significativo dello stato della pianificazione forestale italiana; 
  Tenuto conto, inoltre, che  la  pianificazione  forestale  di  area
vasta, integrata e interterritoriale, rappresenta anche un importante
strumento operativo per l'elaborazione di linee di  indirizzo  valide
non solo ai fini forestali, ma  anche  per  le  altre  pianificazioni
territoriali, urbanistiche e, nel  rispetto  della  sovra-ordinazione
dei piani paesaggistici,  ad  ogni  altro  ambito  di  pianificazione
settoriale; 
  Preso atto che la Strategia forestale nazionale di cui  al  decreto
n. 677064 del 24 dicembre 2021 individua, quale azione  operativa  A1
da porre in essere per il perseguimento del primo obiettivo  generale
A - «Gestione sostenibile e  ruolo  multifunzionale  delle  foreste»,
quella concernente la «Programmazione e  pianificazione  forestale  e
politiche di gestione e conservazione del paesaggio e del territorio»
per il ruolo cruciale che  questa  riveste,  ai  vari  livelli  della
pianificazione regionale, interterritoriale di indirizzo forestale  e
aziendale e sovraziendale locale, al fine di garantire la tutela,  la
valorizzazione e la  gestione  sostenibile  delle  risorse  forestali
italiane; 
  Tenuto conto, in particolare, che la predetta azione  operativa  A1
viene  declinata  in  tre  sotto-azioni,  volte   rispettivamente   a
promuovere i livelli di  programmazione  e  pianificazione  forestale
previsti all'art. 6, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, ovvero la programmazione  forestale  regionale,  redatta
con metodo partecipativo e periodicamente  aggiornata,  coordinandosi
con gli strumenti di pianificazione territoriale e di area vasta,  di
settore e di sviluppo socioeconomico nazionali, regionali  e  locali,
la pianificazione forestale di indirizzo territoriale con il fine  di
promuovere  l'adozione  e  la  diffusione  dei  piani  forestali   di
indirizzo territoriale volti a valorizzare le risorse  forestali  per
comprensori territoriali  omogenei  per  caratteristiche  ambientali,
paesaggistiche, economico-produttive o amministrative  e,  infine,  a
promuovere la pianificazione forestale  delle  proprieta'  pubbliche,
private e collettive in linea con i principi e i criteri della GFS; 
  Preso atto che la stessa Strategia forestale nazionale  di  cui  al
decreto n. 677064 del  24  dicembre  2021  individua  tra  le  azioni
operative dell'obiettivo generale B  «Efficienza  nell'impiego  delle
risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle  economie  nelle
aree rurali, interne e urbane  del  Paese»,  l'azione  operativa  B.1
«Gestione  forestale  sostenibile»  che  mira,  in  primo   luogo   a
«Migliorare e incrementare la GFS  nelle  foreste  esistenti»,  anche
tramite «l'adozione di  scelte  gestionali  sostenibili  e  di  lungo
periodo codificate in strumenti di pianificazione forestale»  nonche'
il «miglioramento dell'accessibilita' al bosco, indispensabile per le
utilizzazioni  forestali,  le  manutenzioni   boschive,   la   tutela
ambientale, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la prevenzione
e l'estinzione di incendi, le attivita' ricreative  e  di  svago,  le
attivita' rurali legate all'alpeggio e alla selvicoltura, ecc.»; 
  Considerato, altresi', che, al fine di garantire l'attuazione della
Strategia forestale nazionale e  il  suo  avanzamento  temporale,  e'
previsto  un  processo  di  monitoraggio  e  valutazione   volto   ad
analizzare il grado di efficacia ed  efficienza  delle  Azioni  della
strategia nel tempo e che, con riferimento all'azione  operativa  A1,
vengono, tra gli altri, individuati quali target da  raggiungere  nel
breve/medio  periodo  il  conseguimento  con  riferimento  all'azione
operativa A1 di almeno il 20% e del 30%  della  superficie  forestale
nazionale soggetta rispettivamente a pianificazione di area vasta e a
pianificazione di livello aziendale entro il 2030 e, con  riferimento
all'azione operativa B1, un incremento del 30% entro il 2025 rispetto
al 2005 della superficie  forestale  nazionale  soggetta  a  Gestione
forestale sostenibile; 
  Atteso che piu' di un terzo della superficie forestale nazionale e'
costituita da foreste di proprieta'  pubblica  e  che  le  proprieta'
forestali delle  regioni  e  delle  province  autonome  (c.d.  Demani
forestali regionali) costituiscono  un  bene  primario  di  interesse
pubblico rispetto al quale l'adozione di strumenti di  pianificazione
e di principi di buona gestione forestale rappresenta un obiettivo di
fondamentale  importanza,  sia  per  contribuire  allo  sviluppo  dei
territori sia per soddisfare le  esigenze  ambientali,  economiche  e
sociali riconducibili agli obiettivi definiti dai documenti nazionali
e internazionali in materia di sviluppo sostenibile del pianeta; 
  Tenuto conto, inoltre, che l'adozione e attuazione di uno strumento
di pianificazione forestale costituisce uno  dei  requisiti  previsti
dai sistemi di certificazione della  Gestione  forestale  sostenibile
attivi  in  Italia  e  preordinato   al   rilascio   della   relativa
certificazione, divenuta ormai fondamentale documento di attestazione
che le foreste vengono gestite in maniera sostenibile da un punto  di
vista sociale e ambientale, adeguandosi a criteri  di  buona  pratica
forestale internazionalmente riconosciuti, e, in tal senso, svolgere,
anche  per  le  pubbliche  amministrazioni  proprietarie  di  boschi,
un'efficace funzione di  promozione  ed  esempio  a  vantaggio  della
diffusione della cultura della gestione forestale  nei  confronti  di
tutti gli altri gestori di foreste, dei vari portatori di interesse e
della comunita' in generale; 
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita'  di  incentivare  ulteriormente
l'adozione e l'aggiornamento da parte delle regioni e delle  province
autonome dei programmi forestali regionali, dei  piani  forestali  di
indirizzo territoriale previsti  come  facoltativi  dall'art.  6  del
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonche' la  diffusione  dei
piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti indirizzando a
tali finalita' la disponibilita'  delle  risorse  del  Fondo  per  le
foreste italiane allocate  sul  pertinente  capitolo  di  spesa/piano
gestionale per il triennio 2024-2026 anche allo  scopo  di  favorire,
maggiormente, la pianificazione dei demani forestali delle regioni  e
province autonome, nell'ottica del perseguimento  degli  obiettivi  a
medio  termine  definiti  al  riguardo  dalla   Strategia   forestale
nazionale; 
  Ravvisata altresi' la necessita' di promuovere la diffusione  della
gestione forestale sostenibile incentivando gli investimenti a favore
del viabilita' forestale e silvo-pastorale come indicato dall'art.  9
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, destinando anche a tale
finalita' le disponibilita' delle risorse del Fondo  per  le  foreste
italiane allocate sul pertinente capitolo di  spesa/piano  gestionale
per il triennio 2024-2026, allo scopo di  garantire  la  salvaguardia
ambientale,     l'espletamento      delle      normali      attivita'
agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del  territorio,
la  sorveglianza,  la  prevenzione  e  l'estinzione   degli   incendi
boschivi, il pronto intervento contro eventi  calamitosi  di  origine
naturale e antropica, le attivita' di vigilanza e  di  soccorso,  gli
altri compiti di interesse pubblico, la conservazione  del  paesaggio
tradizionale  nonche'  le  attivita'  professionali,   didattiche   e
scientifiche; 
  Ravvisato  che  gli  investimenti   a   favore   della   viabilita'
silvo-pastorale   devono   essere   previsti   dagli   strumenti   di
pianificazione richiamati dal presente decreto, di cui  rappresentano
un elemento di attuazione e  contribuiscono  al  perseguimento  degli
obiettivi definiti al riguardo dalla Strategia forestale nazionale; 
  Rilevato, inoltre, che la ripartizione del fondo per  le  finalita'
sopra descritte  e'  destinata  a  favorire,  sull'intero  territorio
nazionale, l'adozione di strumenti di pianificazione e gestione delle
proprieta' forestali, prioritariamente  demaniali,  in  un'ottica  di
sviluppo coordinato di un  settore  in  cui  concorrono,  in  maniera
trasversale, interessi territoriali con interessi  centrali,  con  la
finalita' di contribuire, congiuntamente alle risorse che  a  livello
territoriale potranno essere messe in campo dalle regioni e  province
autonome  a  valere  sui  rispettivi  bilanci,  al  finanziamento  di
attivita' riconducibili ad ambiti di competenze,  concordate  con  il
livello centrale per il perseguimento  di  obiettivi  comuni,  in  un
contesto di multifunzionalita' delle foreste  che  coinvolge  realta'
diversificate  nei  campi  agro-forestale,  ambientale-paesaggistico,
turistico-ricreativo, formativo-educativo, economico-sociale; 
  Ritenuto, comunque, che ogni regione  e  provincia  autonoma  debba
valutare,  in  base  alle  specifiche  esigenze  del  territorio   di
competenza, le priorita' di intervento da attuare  per  le  finalita'
indicate dal presente decreto; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, in particolare,  l'art.
2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal  1°  gennaio  2010,  gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386,  recante  «Norme
per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto  Adige
e delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  con  la  riforma
tributaria», con cio' disponendo che le Province autonome di Trento e
Bolzano non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali; 
  Visto, altresi', l'accordo, sottoscritto in data 25 settembre  2023
dal Ministro dell'economia e delle finanze  e  dai  presidenti  della
Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle Province  autonome  di
Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, con il  quale  e'
stata confermata la rinuncia, da parte delle  medesime  province,  ai
trasferimenti statali per le leggi di settore  riguardanti  tutte  le
regioni; 
  Considerato, quindi, che, ai sensi del  richiamato  art.  2,  comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e  dell'accordo  del  25
settembre 2023 sopra  menzionato,  le  risorse  di  cui  al  presente
decreto non vengono ripartite alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Tenuto  conto  del  parere  positivo  rilasciato  dal   Tavolo   di
concertazione permanente del settore  forestale  di  cui  al  decreto
ministeriale n. 6792 del 26 giugno 2019 nella seduta  del  13  maggio
2024; 
  Preso atto di quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle
finanze con nota prot. n. 26367 del 14 giugno 2024, con la  quale  e'
stato trasmesso uno stralcio del parere prot. n. 168526 del 13 giugno
2024, reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
  Vista la comunicazione  dell'Ufficio  di  gabinetto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, che con nota prot. n.  176242  del  27
giugno  2024,  ha  trasmesso  un  estratto  del   parere   reso   dal
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
sancita nella seduta del 27 giugno 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Per tutto quanto indicato nelle premesse, al fine  di  garantire
la piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2,  3
e 6, e dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 3  aprile  2018,
n. 34, le risorse del Fondo per le  foreste  italiane  per  gli  anni
2024, 2025 e 2026 sono destinate alla concessione di contributo  alle
regioni finalizzato, secondo le necessita' dettate  dalle  specifiche
situazioni,  a  incentivare  la  redazione  o   l'aggiornamento   dei
programmi forestali regionali, in coerenza con la Strategia forestale
nazionale, a favorire l'adozione dei «piani  forestali  di  indirizzo
territoriale»,   quali   strumenti   di   pianificazione    forestale
territoriale  di  secondo  livello,  nell'ambito  del  piu'  generale
Programma forestale  regionale  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  del
predetto  decreto  legislativo,  finalizzati  all'individuazione,  al
mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al
coordinamento delle attivita' necessarie alla loro tutela e  gestione
attiva, a estendere l'adozione dei  piani  di  gestione  forestale  o
strumenti  equivalenti   nonche'   a   sostenere   il   miglioramento
dell'accessibilita' al bosco e la diffusione della gestione forestale
sostenibile. 
  2. I «piani forestali di indirizzo  territoriale»  e  i  «piani  di
gestione forestale, o strumenti» equivalenti dovranno uniformarsi  ai
criteri minimi definiti con decreto n. 563765 del 28 ottobre 2021 del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   di
concerto  con  il  Ministero  della  cultura  e  il  Ministero  della
transizione ecologica, adottato ai sensi dell'art. 6,  comma  7,  del
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
  3. Gli interventi «viabilita' forestale e silvo-pastorale» dovranno
uniformarsi ai criteri minimi definiti con decreto n. 563734  del  28
ottobre 2021 del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali adottato  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34.