IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in
particolare, gli articoli 42, 107 e 108;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi' come
modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) 2023/1315 della
Commissione del 23 giugno 2023;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina
dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 12;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione
centrale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, avente ad oggetto
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria
1995-1997) e, in particolare, l'art. 53 della predetta legge, cosi'
come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
che disciplina le modalita' di costituzione, nonche' le funzioni, dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente ai prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice
dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilita' e finanza
pubblica;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 28 luglio 2015, n. 53334, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -n. 209 del 9
settembre 2015, recante la determinazione dei criteri e delle
modalita' per la concessione di contributi, concernenti la
valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualita'
dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da
riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE)
n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino e, in particolare, l'art. 41 della predetta legge,
che disciplina le modalita' di costituzione, nonche' le funzioni, dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente ai prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 175 del 28 luglio 2017, concernente il regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250
del 25 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida e'
stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto
decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato
dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante
l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29
dicembre 2023, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle
Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026»;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata
dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
il 2024;
Considerato che il decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334,
sopra citato, prevede un regime di aiuti di Stato esentato, in base
alla previgente normativa dell'Unione, dall'obbligo di notifica di
cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, al quale la Commissione ha attributo il numero
di riferimento SA.42782 (2015/XA) e che l'esenzione, di cui
beneficiava il predetto regime di aiuti di Stato, ha cessato di
produrre effetti in data 30 giugno 2023;
Ritenuto opportuno abrogare il suddetto decreto ministeriale 28
luglio 2015, n. 53334 e procedere all'attuazione di un nuovo regime
di aiuti di Stato esentato ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2022/2472
e (UE) n. 651/2014 della Commissione, sopra citati;
Ritenuto necessario determinare i criteri e le modalita' per la
concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la
salvaguardia delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli
ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette
(DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi del
regolamento (UE) 2024/1143, anche in considerazione della necessita'
di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire
chiare indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di
contribuzione, secondo procedure semplificate, ed alle modalita' per
la concessione dei predetti contributi, con riduzione degli oneri
informativi a carico dei soggetti richiedenti;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Altri prodotti agricoli e alimentari»: gli ulteriori prodotti
agricoli, alimentari, della pesca e dell'acquacoltura previsti
dall'art. 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2024/1143,
diversi dai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, che sono designati da DOP o
IGP;
b) «Consorzi di tutela»: i Consorzi di tutela delle DOP e IGP,
costituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128, cosi' come modificato dall'art. 14 della legge 21
dicembre 1999, n. 526 per i prodotti agroalimentari oppure ai sensi
dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per i vini;
c) «Direzione generale»: la Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
d) «DOP»: denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 46,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti
agroalimentari oppure ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, lettera a)
del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;
e) «IGP»: indicazione geografica protetta ai sensi dell'art. 46,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti
agroalimentari oppure ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, lettera b)
del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;
f) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
g) «Prodotti agricoli»: i prodotti agricoli elencati nell'allegato
I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi inclusi i
prodotti vitivinicoli di cui all'art. 92, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono designati da DOP o IGP;
h) «Ufficio PQA I»: l'Ufficio PQA I della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare.