IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto  l'art.  57  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
come successivamente modificato, e, in particolare, il comma  3,  che
prevede, tra l'altro, che le regioni, gli enti locali,  ivi  comprese
le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del  2002,  del
sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonche'  gli
enti  parco  nazionali  ivi  menzionati,  possono  assumere  a  tempo
indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a
tempo  determinato  con  procedure  concorsuali  o  selettive  ed  in
servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione o  presso  i
suddetti  enti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione, che abbia maturato almeno  tre  anni  di  servizio  nei
predetti uffici, anche in posizioni contrattuali diverse; 
  Visto  il  successivo  comma  3-bis  dell'art.   57   citato   che,
nell'istituire presso il Ministero dell'economia e delle  finanze  un
fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a
tempo indeterminato di cui al comma 3, prevede che al  riparto  delle
relative risorse, fra gli enti di cui al comma  3,  si  provvede  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281; 
  Considerato che il predetto comma 3-bis dispone, tra  l'altro,  che
il riparto e' effettuato fino all'esaurimento delle risorse del fondo
fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  ovvero   dalla
riapertura dei termini da parte  della  Presidenza  del  Consiglio  -
Dipartimento della  funzione  pubblica  -,  presentano  istanza  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica -, comunicando le unita' di personale da  assumere  a  tempo
indeterminato e il relativo costo, in proporzione  agli  oneri  delle
rispettive assunzioni; 
  Vista la nota prot. n. DFP-0022121-P-31 marzo 2023 della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  -
con cui vengono riaperti i termini, dal 3 aprile al  3  maggio  2023,
per la presentazione delle istanze per  l'accesso  alle  risorse  del
predetto  fondo  attraverso  un  modulo  elettronico  finalizzato   a
raccogliere informazioni analitiche sulle unita'  di  personale  reso
disponibile     on-line     sul     portale     «Lavoro     Pubblico»
(https://www.lavoropubblico.gov.it); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo
2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  115
del 18 maggio 2024, con il quale si provvede al riparto delle risorse
stanziate nel predetto fondo, e, in particolare, l'elenco allegato al
medesimo decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
  Vista la nota prot. n. 2210 dell'11 aprile  2024  del  sindaco  del
Comune di Montemonaco, con la quale si da' atto che, per mero  errore
materiale  nella  compilazione  della  domanda   di   ammissione   al
contributo  attraverso  il  portale  «Lavoro  Pubblico»,   e'   stata
indicata, per l'unica unita' di personale che ha maturato il  diritto
alla stabilizzazione, la qualifica di operatore, in luogo  di  quella
di istruttore; 
  Considerato che, a causa del predetto errore, con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2024, al Comune di
Montemonaco e' stata attribuita la quota di euro 21.666,67 per l'anno
2024 e di euro 32.500,00  a  decorrere  dall'anno  2025,  invece  che
quella corrispondente alla qualifica  di  istruttore,  pari  ad  euro
26.000,00 per l'anno 2024 e ad euro 39.000,00 a decorrere  dal  2025,
che corrisponde alla qualifica del  dipendente  che  ha  maturato  il
diritto alla stabilizzazione; 
  Vista la nota prot. n. 83665 del 23 aprile 2024, con  la  quale  la
giunta della Regione Umbria, segnalata  l'impossibilita'  per  taluni
uffici regionali di accedere al portale «Lavoro pubblico» nei  giorni
di apertura dei  termini  per  la  presentazione  delle  istanze,  ha
chiesto di poter accedere al finanziamento per ulteriori  tre  unita'
di personale, che hanno maturato  il  diritto  alla  stabilizzazione,
appartenenti all'area dei funzionari rispetto a quelle menzionate nel
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo
2024; 
  Considerato che, a causa del predetto disservizio tecnico,  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo  2024,
e' stata attribuita alla giunta della Regione Umbria la quota di euro
55.333,33 per l'anno 2024 e di euro 83.000,00 a  decorrere  dall'anno
2025, invece che quella corrispondente a quattro unita' di  personale
appartenenti all'area dei funzionari e a una unita'  dell'area  degli
istruttori,  pari  a  euro  143.333,33  per  l'anno  2024  e  a  euro
215.000,00 a decorrere dal 2025; 
  Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Marche il 27  maggio
2024, per il tramite della Conferenza delle  regioni,  con  la  quale
l'amministrazione  territoriale  chiede  la  rideterminazione   dello
stanziamento  assegnato  dal  citato  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri del 28 marzo 2024, alla luce della intervenuta
cessazione del rapporto di lavoro di cinque unita' dimissionarie,  in
possesso dei requisiti previsti ai fini della stabilizzazione, di cui
tre unita' di personale appartenente al ruolo dei  funzionari  e  due
unita' del ruolo degli istruttori; 
  Vista la  comunicazione  pervenuta  dall'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione della Regione Marche il 3 giugno 2024, per  il  tramite
della Conferenza delle regioni, con la quale il predetto  ufficio  ha
segnalato, all'esito  di  una  nuova  ricognizione,  un  aumento  del
contingente  in  possesso  dei  requisiti  previsti  ai  fini   della
stabilizzazione,  e,  in  particolare  di   una   unita'   aggiuntiva
appartenente al ruolo degli istruttori, assunta con  un  contratto  a
tempo determinato in data 27 dicembre 2023; 
  Considerato che con il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 28 marzo 2024, e' stata  attribuita  alla  giunta  della
Regione Marche la quota di euro 2.526.666,67 per  l'anno  2024  e  di
euro 3.790.000,00 a  decorrere  dall'anno  2025,  invece  che  quella
corrispondente  a  cinquantatre'  unita'  di  personale  appartenenti
all'area  dei  funzionari  e  a  trentatre'  unita'  dell'area  degli
istruttori, pari a  euro  2.412.666,50  per  l'anno  2024  e  a  euro
3.619.000,00 a decorrere dal 2025; 
  Rilevato che  tali  incongruita'  incidono  sui  livelli  di  spesa
individuati dall'allegato al  predetto  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 marzo 2024; 
  Ritenuto, pertanto, necessario apportare le opportune modifiche  al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Dato atto che il  fondo  di  cui  all'art.  57,  comma  3-bis,  del
suddetto   decreto-legge   n.   104   del   2020,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020,  presenta  la  necessaria
disponibilita' per la copertura  finanziaria  degli  oneri  derivanti
dalla suddetta modifica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per
la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Sentita la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8,  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella seduta  dell'11  luglio
2024 ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Disposizioni di modifica 
 
  1. All'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri del 28 marzo 2024,  adottato  in  attuazione  dell'art.  57,
comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico 
 
  Il presente decreto, previa registrazione della  Corte  dei  conti,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 luglio 2024 
 
                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
                         Il Ministro per la pubblica amministrazione: 
                                        Zangrillo                     
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2024 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2373