IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante
«Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della
legge 11 marzo 2014, n. 23»;
Visto l'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 128 del
2015, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione
e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra
amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel
comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie
in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento
collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di
un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di
norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con
le finalita' dell'ordinamento tributario»;
Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 128, che disciplinano requisiti, doveri, effetti,
competenze e procedure e in particolare, l'articolo 5, comma 2,
lettera b), che prevede per i contribuenti che aderiscono al regime
dell'adempimento collaborativo il dovere di adottare un
«comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione
tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di
natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono
rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva», nonche'
l'articolo 6, comma 1, il quale prevede per i contribuenti che
aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo la possibilita'
«di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione
delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della
presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di
interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la
possibilita' dell'anticipazione del controllo»;
Visto altresi' l'articolo 6, comma 2, del richiamato decreto
legislativo n. 128 del 2015, il quale prevede per i contribuenti che
aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo «una procedura
abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle
disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali
l'interpellante ravvisa rischi fiscali»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante
«Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», ed, in
particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), che ha
sostituito il comma 2, ultimo periodo, del predetto articolo 6 del
decreto legislativo n. 128 del 2015, il quale dispone che «Con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono
disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del
contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle
entrate che comportano la necessita' di effettuare ravvedimenti
operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonche' modalita'
semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento»;
Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 che disciplina l'istituto del ravvedimento operoso;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 giugno 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 28779, in data 28 giugno 2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Requisiti e ambito di applicazione
1. I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di
cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, che ravvisano omissioni o irregolarita' commesse
nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla
determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia
delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo
alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, possono provvedere
spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto
del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avvalendosi della procedura di
cui al presente decreto.
2. La procedura di cui al presente decreto e' consentita per i
periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Il testo degli articoli 3, 4, 6 e 7 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni
sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma
2, della legge 11 marzo 2014, n. 23», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale18 agosto 2015, n. 190, e' il seguente:
«Art. 3 (Finalita' e oggetto). - 1. Al fine di
promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di
cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento
tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di
favorire nel comune interesse la prevenzione e la
risoluzione delle controversie in materia fiscale, e'
istituito il regime di adempimento collaborativo fra
l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un
sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in
violazione di norme di natura tributaria ovvero in
contrasto con i principi o con le finalita'
dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso
dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione
dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di
cui all'articolo 6.»
«Art. 4 (Requisiti). - 1. Il contribuente che
aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della
sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative piu'
adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un
efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine
alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili
applicati dal contribuente, inserito nel contesto del
sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo
il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi
tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e
responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione dei
contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia
garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali
carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le
necessarie azioni correttive;
c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai
processi aziendali.
1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1,
predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al
comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine
alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di
professionisti indipendenti gia' in possesso di una
specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
1-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i
rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali
disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui
al presente articolo, i requisiti dei professionisti
abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma
1-bis, nonche' i loro compiti e adempimenti, prevedendo
che, per il rilascio della predetta certificazione, gli
stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le
materie di loro competenza, fermo restando che la
certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti
di cui al comma 1-bis.
1-quater. Le linee guida per la predisposizione di un
efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento sono
indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento
della certificazione.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno
annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione
per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione
illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche
effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per
rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le
attivita' pianificate.»
«Art. 6 (Effetti). - 1. L'adesione al regime comporta
la possibilita' per i contribuenti di pervenire con
l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle
situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima
della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso
forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi
di fatto, inclusa la possibilita' dell'anticipazione del
controllo.
2. L'adesione al regime comporta altresi' per i
contribuenti una procedura abbreviata di interpello
preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni
tributarie a casi concreti, in relazione ai quali
l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle
entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e
conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la
sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta
con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello
e' in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal
ricevimento della domanda ovvero della documentazione
integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate
effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone
con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili
per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il
comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello
oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le
procedure per la regolarizzazione della posizione del
contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia
delle entrate che comportano la necessita' di effettuare
ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio
preventivo nonche' modalita' semplificate e termini ridotti
per la definizione del procedimento.
2-bis. Nei riguardi dei contribuenti in regime di
adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima
di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di
interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra
posizione contraria a una comunicazione di rischio
effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b),
invita il contribuente a un contraddittorio per
illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni
attuative del presente comma.
3. Fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali
da pregiudicare il reciproco affidamento tra
l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, non si
applicano sanzioni amministrative al contribuente che
aderisce al regime e che, prima della presentazione delle
dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle
relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle
entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante
l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i rischi fiscali e
sempre che il comportamento dallo stesso tenuto e'
esattamente corrispondente a quello rappresentato in
occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al
primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere gli
elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta
riconducibile a un rischio fiscale non significativo
ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni
amministrative sono ridotte della meta' e comunque non
possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa fino
alla definitivita' dell'accertamento.
3-ter. E' facolta' del contribuente comunicare i
rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in
periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al
regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in
modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.
In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo,
effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla
notifica del provvedimento di ammissione al regime, le
sanzioni amministrative sono ridotte della meta' e comunque
non possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale.
4. Non sono punibili le condotte di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dipendenti
da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi,
comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia
delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2,
ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima
della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del
decorso delle relative scadenze fiscali. Per gli effetti di
cui al primo periodo le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), contengono gli
elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito
nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale
dell'Agenzia delle entrate.
6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono
tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi
delle imposte, sia dirette sia indirette. Nel caso di
adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che
abbia esercitato l'opzione per il gruppo IVA di cui
all'articolo 70-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'esonero dalla
prestazione della garanzia di cui al primo periodo si
applica ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto
eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo.
6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si
applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema
integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale e' certificato da professionisti
indipendenti qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma
1-bis, i termini di decadenza di cui agli articoli 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
ridotti di due anni.
6-ter. Per i periodi di imposta ai quali si applica
il regime i termini di decadenza di cui agli articoli 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
ridotti di un ulteriore anno se al contribuente e'
rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui
viene attestata la corretta applicazione delle norme
tributarie sostanziali, nonche' l'esecuzione degli
adempimenti, dei controlli e delle attivita' indicati
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-quater. Non trovano applicazione i termini previsti
ai commi 6-bis e 6-ter quando e' constatato che le
violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento
delle violazioni di cui al primo periodo.»
«Art. 7 (Competenze e procedure). - 1. L'Agenzia
delle entrate e' competente in via esclusiva per i
controlli e le attivita' relativi al regime di adempimento
collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al
regime. La Guardia di finanza, sulla base di specifici
protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente
con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri
istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al
regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.27
1-bis. Il regime e' riservato ai contribuenti che
conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni
di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni
di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni
di euro.
1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-bis
sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il
valore piu' elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti
principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio
precedente a quello in corso alla data di presentazione
della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di
affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e
ai due anni solari anteriori.
1-quater. Il regime e' riservato, altresi', ai
contribuenti che appartengono al medesimo consolidato
fiscale nazionale di cui all'articolo 117 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione
di gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel
comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.
1-quinquies. Il contribuente che da' esecuzione alla
risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo
volume d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere
all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere
degli altri requisiti previsti dal presente decreto.
2. I contribuenti che intendono aderire al regime di
adempimento collaborativo inoltrano domanda in via
telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito
istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle
entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, nonche' all'articolo
4, comma 1-bis, comunica ai contribuenti l'ammissione al
regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si
applica al periodo d'imposta nel corso del quale la
richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso
si intende tacitamente rinnovato qualora non sia
espressamente comunicata dal contribuente la volonta' di
non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
3. L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al
contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni,
con provvedimento motivato, puo' dichiarare l'esclusione
dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti
di cui all'articolo 4 o ai commi 1-bis, 1-quater e
1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
all'articolo 5, comma 2. In caso di inosservanza degli
impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento
collaborativo e' preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte
del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma
1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni
fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la
permanenza nel regime. Il periodo transitorio di
osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per
un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il
periodo di osservazione non si applica nei casi di
violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento
tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.
L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla
data di notifica del provvedimento.
4. In fase di prima applicazione: a) il regime e'
riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che
conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a
dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che
abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota
sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito
pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale
dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di
controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che
conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a
un miliardo di euro; b) la competenza per le attivita' di
cui al comma 1 e' attribuita alla Direzione Centrale
Accertamento dell'Agenzia delle entrate. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri in base ai quali possono essere, progressivamente,
individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al
regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non
inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti
a gruppi di imprese. Entro il 31 dicembre 2016, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze e' fissato il
termine finale della fase di prima applicazione del regime.
Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette
annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una
relazione sullo stato dell'attuazione del regime di
adempimento collaborativo. La prima relazione e' trasmessa
entro il 31 luglio 2017.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione del
regime di adempimento collaborativo.».
- Il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 «Disposizioni in
materia di adempimento collaborativo» e' il seguente:
«Art. 1 (Potenziamento del regime di adempimento
collaborativo). - 1. Al decreto legislativo del 5 agosto
2015, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola:
"sistema" e' aggiunta la seguente: "integrato", e le
parole: "del rischio fiscale," sono sostituite dalle
seguenti: "dei rischi fiscali anche in ordine alla
mappatura di quelli derivanti dai principi contabili
applicati dal contribuente," e dopo la lettera c) e'
aggiunta la seguente: "c-bis) una mappatura dei rischi
fiscali relativi ai processi aziendali.";
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale di cui al comma 1,
predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al
comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine
alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di
professionisti indipendenti gia' in possesso di una
specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
1-ter. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia,
sentiti i rispettivi ordini professionali, sono
disciplinati, quali disposizioni attuative di quelle
relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti
dei professionisti abilitati al rilascio della
certificazione di cui al comma 1-bis, nonche' i loro
compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio
della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi
dei consulenti del lavoro per le materie di loro
competenza, fermo restando che la certificazione deve
essere sottoscritta dai professionisti di cui al comma
1-bis.
1-quater. Le linee guida per la predisposizione
di un efficace sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale e del suo
aggiornamento sono indicate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento al
periodico adeguamento della certificazione.";
b) all'articolo 5:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole:
"rischio fiscale", sono aggiunte le seguenti: "certificato
ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis,";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' emanato il codice di condotta finalizzato a
indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono
l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al
regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello
funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera
b).";
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Con regolamento del Ministro dell'economia e
delle finanze sono disciplinate le procedure per la
regolarizzazione della posizione del contribuente in caso
di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che
comportano la necessita' di effettuare ravvedimenti
operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonche'
modalita' semplificate e termini ridotti per la definizione
del procedimento.";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Nei riguardi dei contribuenti in regime di
adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima
di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di
interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra
posizione contraria a una comunicazione di rischio
effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b),
invita il contribuente a un contraddittorio per
illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni
attuative del presente comma.";
3) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: "3.
Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da
condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare
il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria
e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative
al contribuente che aderisce al regime e che, prima della
presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del
decorso delle relative scadenze fiscali, comunica
all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente,
mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i rischi fiscali e
sempre che il comportamento dallo stesso tenuto e'
esattamente corrispondente a quello rappresentato in
occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al
primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere gli
elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta
riconducibile a un rischio fiscale non significativo
ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni
amministrative sono ridotte della meta' e comunque non
possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa fino
alla definitivita' dell'accertamento.
3-ter. E' facolta' del contribuente comunicare i
rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in
periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al
regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in
modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.
In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo,
effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla
notifica del provvedimento di ammissione al regime, le
sanzioni amministrative sono ridotte della meta' e comunque
non possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale.";
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Non
sono punibili le condotte di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dipendenti da rischi di
natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in
modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate,
mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della
presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del
decorso delle relative scadenze fiscali. Per gli effetti di
cui al primo periodo le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), contengono gli
elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n.
148.";
5) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo "Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei
soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il
gruppo IVA di cui all'articolo 70-quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui al primo
periodo si applica ai rimborsi dell'imposta sul valore
aggiunto eseguiti a richiesta del rappresentante del
gruppo.";
6) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si
applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema
integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale e' certificato da professionisti
indipendenti qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma
1-bis, i termini di decadenza di cui agli articoli 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
ridotti di due anni.
6-ter. Per i periodi di imposta ai quali si
applica il regime i termini di decadenza di cui agli
articoli 43, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente e'
rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui
viene attestata la corretta applicazione delle norme
tributarie sostanziali, nonche' l'esecuzione degli
adempimenti, dei controlli e delle attivita' indicati
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-quater. Non trovano applicazione i termini
previsti ai commi 6-bis e 6-ter quando e' constatato che le
violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento
delle violazioni di cui al primo periodo.";
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La Guardia di finanza, sulla base di specifici
protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente
con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri
istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al
regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il regime e' riservato ai contribuenti che
conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750
milioni di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500
milioni di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100
milioni di euro.
1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma
1-bis sono valutati assumendo, quale parametro di
riferimento, il valore piu' elevato tra i ricavi indicati,
secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo
all'esercizio precedente a quello in corso alla data di
presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e
il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare
precedente e ai due anni solari anteriori.
1-quater. Il regime e' riservato, altresi', ai
contribuenti che appartengono al medesimo consolidato
fiscale nazionale di cui all'articolo 117 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione
di gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel
comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.
1-quinquies. Il contribuente che da' esecuzione
alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo
volume d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere
all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere
degli altri requisiti previsti dal presente decreto.".
3) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. I
contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento
collaborativo inoltrano domanda in via telematica
utilizzando il modello reso disponibile sul sito
istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle
entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, nonche' all'articolo
4, comma 1-bis, comunica ai contribuenti l'ammissione al
regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si
applica al periodo d'imposta nel corso del quale la
richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso
si intende tacitamente rinnovato qualora non sia
espressamente comunicata dal contribuente la volonta' di
non permanere nel regime di adempimento collaborativo.";
4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3.
L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al
contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni,
con provvedimento motivato, puo' dichiarare l'esclusione
dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti
di cui all'articolo 4 o ai commi 1-bis, 1-quater e
1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
all'articolo 5, comma 2. In caso di inosservanza degli
impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento
collaborativo e' preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte
del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma
1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni
fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la
permanenza nel regime. Il periodo transitorio di
osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per
un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il
periodo di osservazione non si applica nei casi di
violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento
tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.
L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla
data di notifica del provvedimento.";
5) il comma 4 e' soppresso;
6) al comma 5, le parole: "uno o piu'
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze";
e) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Regime opzionale di adozione del
sistema di controllo del rischio fiscale). - 1. I
contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al
regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 7,
possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in
base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha
effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui e'
esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed e'
irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si
intende tacitamente rinnovata per altri due periodi
d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le
modalita' e i termini previsti per la comunicazione
dell'opzione.
2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al
comma 1:
a) le sanzioni amministrative sono ridotte a un
terzo e comunque non possono essere applicate in misura
superiore al minimo edittale per le violazioni relative a
rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con
interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni
fiscali o prima del decorso delle relative scadenze
fiscali;
b) la rappresentazione preventiva e
circostanziata all'Agenzia delle entrate del caso concreto
in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi
fiscali, mediante la presentazione di un'istanza di
interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, configura una causa di non punibilita' per il
reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, per le violazioni di norme tributarie
dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi
attivi.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo.".»
- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472 «Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge
23 dicembre 1996, n. 662», e' il seguente:
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e'
stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista
dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o
dall'errore; 50
b-ter) ad un sesto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza
che sia stata presentata istanza di accertamento con
adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo
periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza
che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale
ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione
dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui
al periodo precedente non si applica alle violazioni
indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente
all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di
memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11,
comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
b-quinquies) a un quarto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, relativo alla violazione constatata ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza
che sia stata presentata istanza di accertamento con
adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo
periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente
alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle
accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui
al presente articolo non precludono l'inizio o la
prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2-bis. Se la sanzione e' calcolata ai sensi
dell'articolo 12, la percentuale di riduzione e'
determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione
unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo'
essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure
messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la
regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi
indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e
b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi
contemplate.
2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso,
esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con
un ritardo superiore a novanta giorni.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Nei casi di omissione o di errore, che non
ostacolano un'attivita' di accertamento in corso e che non
incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se
la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o
dall'errore.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.»
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri «e'
il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.»
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti agli articoli 3, 4, 6 e 7 del
decreto legislativo 5 agosto 215, n. 128, vedi le note alle
premesse.
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo 5 agosto 215, n. 128, e' il seguente:
«Art. 5 (Doveri). - 1. Il regime comporta per
l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni:
a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa
dei principi di ragionevolezza e di proporzionalita' del
sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli
interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e
della permanenza nel regime e per il conseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 3, comma 1;
b) pubblicazione periodica sul proprio sito
istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni,
strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale
aggressiva;
c) promozione di relazioni con i contribuenti
improntate a principi di trasparenza, collaborazione e
correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di
certezza;
d) realizzazione di specifiche semplificazioni
degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi
informativi forniti dal contribuente nell'ambito del
regime;
e) esame preventivo delle situazioni suscettibili
di generare rischi fiscali significativi e risposta alle
richieste dei contribuenti nel piu' breve tempo possibile;
f) debita considerazione degli esiti dell'esame e
della valutazione effettuate dagli organi di gestione,
sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 2,
delle risultanze delle attivita' dei soggetti incaricati,
presso ciascun contribuente, della revisione contabile,
nonche' di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri
degli organismi di vigilanza.
2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti
impegni:
a) istituzione e mantenimento del sistema di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis,
per garantire il conseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 3, comma 1, nonche' attuazione delle modifiche
del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie
dalla Agenzia delle entrate;
b) comportamento collaborativo e trasparente,
mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia
delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in
particolare, delle operazioni che possono rientrare nella
pianificazione fiscale aggressiva;
c) risposta alle richieste della Agenzia delle
entrate nel piu' breve tempo possibile;
d) promozione di una cultura aziendale improntata a
principi di onesta', correttezza e rispetto della normativa
tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilita',
nonche' la conoscibilita' a tutti i livelli aziendali.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' emanato il codice di condotta finalizzato a
indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono
l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al
regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello
funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera
b).»
- Per il riferimento all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, vedi note alle
premesse.