IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  128,  recante
«Disposizioni sulla certezza del diritto nei  rapporti  tra  fisco  e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma  2,  della
legge 11 marzo 2014, n. 23»; 
  Visto l'articolo 3 del predetto  decreto  legislativo  n.  128  del
2015, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione
e di cooperazione rafforzate basate  sul  reciproco  affidamento  tra
amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di  favorire  nel
comune interesse la prevenzione e la risoluzione  delle  controversie
in  materia  fiscale»,   istituisce   «il   regime   dell'adempimento
collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati  di
un sistema di rilevazione,  misurazione,  gestione  e  controllo  del
rischio fiscale, inteso quale rischio di  operare  in  violazione  di
norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi  o  con
le finalita' dell'ordinamento tributario»; 
  Visti gli articoli da 4 a 7  del  medesimo  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 128, che  disciplinano  requisiti,  doveri,  effetti,
competenze e procedure e  in  particolare,  l'articolo  5,  comma  2,
lettera b), che prevede per i contribuenti che aderiscono  al  regime
dell'adempimento   collaborativo   il   dovere   di    adottare    un
«comportamento collaborativo e  trasparente,  mediante  comunicazione
tempestiva ed esauriente all'Agenzia  delle  entrate  dei  rischi  di
natura fiscale  e,  in  particolare,  delle  operazioni  che  possono
rientrare   nella   pianificazione   fiscale   aggressiva»,   nonche'
l'articolo 6, comma 1,  il  quale  prevede  per  i  contribuenti  che
aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo  la  possibilita'
«di pervenire con l'Agenzia delle entrate a  una  comune  valutazione
delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima  della
presentazione  delle  dichiarazioni  fiscali,  attraverso  forme   di
interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la
possibilita' dell'anticipazione del controllo»; 
  Visto altresi'  l'articolo  6,  comma  2,  del  richiamato  decreto
legislativo n. 128 del 2015, il quale prevede per i contribuenti  che
aderiscono al regime dell'adempimento  collaborativo  «una  procedura
abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione  delle
disposizioni tributarie  a  casi  concreti,  in  relazione  ai  quali
l'interpellante ravvisa rischi fiscali»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  221,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  adempimento  collaborativo»,  ed,  in
particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c),  numero  1),  che  ha
sostituito il comma 2, ultimo periodo, del predetto  articolo  6  del
decreto legislativo n. 128  del  2015,  il  quale  dispone  che  «Con
regolamento  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   sono
disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del
contribuente in caso di adesione  a  indicazioni  dell'Agenzia  delle
entrate che  comportano  la  necessita'  di  effettuare  ravvedimenti
operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo  nonche'  modalita'
semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento»; 
  Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
472 che disciplina l'istituto del ravvedimento operoso; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 giugno 2024; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
effettuata con nota n. 28779, in data 28 giugno 2024; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Requisiti e ambito di applicazione 
 
  1. I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di
cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.
128,   che   ravvisano    omissioni    o    irregolarita'    commesse
nell'applicazione  delle  disposizioni  tributarie  rilevanti   sulla
determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati  dall'Agenzia
delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo
alle  indicazioni  dell'Agenzia  delle  entrate,  possono  provvedere
spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto
del  ravvedimento  operoso,  di  cui  all'articolo  13  del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avvalendosi della procedura  di
cui al presente decreto. 
  2. La procedura di cui al presente  decreto  e'  consentita  per  i
periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse 
              - Il testo degli articoli 3,  4,  6  e  7  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n.  128,  recante  «Disposizioni
          sulla  certezza  del  diritto  nei  rapporti  tra  fisco  e
          contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8,  comma
          2, della legge 11 marzo  2014,  n.  23»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale18 agosto 2015, n. 190, e' il seguente: 
                «Art. 3 (Finalita'  e  oggetto).  -  1.  Al  fine  di
          promuovere  l'adozione  di  forme  di  comunicazione  e  di
          cooperazione rafforzate basate  sul  reciproco  affidamento
          tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche'  di
          favorire  nel  comune  interesse  la   prevenzione   e   la
          risoluzione  delle  controversie  in  materia  fiscale,  e'
          istituito  il  regime  di  adempimento  collaborativo   fra
          l'Agenzia delle entrate  e  i  contribuenti  dotati  di  un
          sistema di rilevazione, misurazione, gestione  e  controllo
          del rischio fiscale, inteso quale  rischio  di  operare  in
          violazione  di  norme  di  natura  tributaria   ovvero   in
          contrasto   con   i   principi   o   con    le    finalita'
          dell'ordinamento tributario. 
                2. L'adesione al regime e'  subordinata  al  possesso
          dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta  l'assunzione
          dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli  effetti  di
          cui all'articolo 6.» 
                «Art.  4  (Requisiti).  -  1.  Il  contribuente   che
          aderisce al regime deve essere dotato, nel  rispetto  della
          sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative  piu'
          adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un
          efficace sistema  integrato  di  rilevazione,  misurazione,
          gestione e controllo dei rischi  fiscali  anche  in  ordine
          alla mappatura di quelli derivanti dai  principi  contabili
          applicati  dal  contribuente,  inserito  nel  contesto  del
          sistema di governo aziendale e di controllo interno.  Fermo
          il  fedele  e   tempestivo   adempimento   degli   obblighi
          tributari, il sistema deve assicurare: 
                  a)   una   chiara   attribuzione   di    ruoli    e
          responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione  dei
          contribuenti in relazione ai rischi fiscali; 
                  b) efficaci procedure di rilevazione,  misurazione,
          gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia
          garantito a tutti i livelli aziendali; 
                  c) efficaci procedure per  rimediare  ad  eventuali
          carenze riscontrate nel suo  funzionamento  e  attivare  le
          necessarie azioni correttive; 
                  c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai
          processi aziendali. 
                1-bis.  Il  sistema  di   rilevazione,   misurazione,
          gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1,
          predisposto in modo coerente con le linee guida di  cui  al
          comma 1-quater, deve essere certificato,  anche  in  ordine
          alla sua conformita' ai principi  contabili,  da  parte  di
          professionisti  indipendenti  gia'  in  possesso   di   una
          specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
          o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 
                1-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
          17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  sentiti   i
          rispettivi ordini professionali, sono  disciplinati,  quali
          disposizioni attuative di quelle relative al regime di  cui
          al  presente  articolo,  i  requisiti  dei   professionisti
          abilitati al rilascio della certificazione di cui al  comma
          1-bis, nonche' i loro  compiti  e  adempimenti,  prevedendo
          che, per il rilascio  della  predetta  certificazione,  gli
          stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro  per  le
          materie  di  loro  competenza,  fermo   restando   che   la
          certificazione deve essere sottoscritta dai  professionisti
          di cui al comma 1-bis. 
                1-quater. Le linee guida per la predisposizione di un
          efficace sistema di rilevazione,  misurazione,  gestione  e
          controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento  sono
          indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, anche con  riferimento  al  periodico  adeguamento
          della certificazione. 
                2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
          controllo del rischio fiscale prevede, con  cadenza  almeno
          annuale, l'invio di una relazione agli organi  di  gestione
          per l'esame e  le  valutazioni  conseguenti.  La  relazione
          illustra,  per  gli  adempimenti  tributari,  le  verifiche
          effettuate e i risultati emersi,  le  misure  adottate  per
          rimediare  a  eventuali  carenze   rilevate,   nonche'   le
          attivita' pianificate.» 
               «Art. 6 (Effetti). - 1. L'adesione al regime  comporta
          la  possibilita'  per  i  contribuenti  di  pervenire   con
          l'Agenzia delle entrate  a  una  comune  valutazione  delle
          situazioni suscettibili di generare  rischi  fiscali  prima
          della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso
          forme di interlocuzione costante e preventiva  su  elementi
          di fatto, inclusa la  possibilita'  dell'anticipazione  del
          controllo. 
                2. L'adesione  al  regime  comporta  altresi'  per  i
          contribuenti  una  procedura   abbreviata   di   interpello
          preventivo in merito  all'applicazione  delle  disposizioni
          tributarie  a  casi  concreti,  in   relazione   ai   quali
          l'interpellante ravvisa  rischi  fiscali.  L'Agenzia  delle
          entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica  e
          conferma l'idoneita' della domanda presentata,  nonche'  la
          sufficienza e l'adeguatezza della  documentazione  prodotta
          con la domanda. Il termine per la  risposta  all'interpello
          e' in ogni caso di quarantacinque  giorni,  decorrenti  dal
          ricevimento  della  domanda  ovvero  della   documentazione
          integrativa richiesta, anche  se  l'Agenzia  delle  entrate
          effettua accessi alle sedi  dei  contribuenti,  definendone
          con loro i tempi, per assumervi elementi informativi  utili
          per la risposta. I contribuenti comunicano  all'Agenzia  il
          comportamento effettivamente tenuto, se difforme da  quello
          oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del
          Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le
          procedure  per  la  regolarizzazione  della  posizione  del
          contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia
          delle entrate che comportano la  necessita'  di  effettuare
          ravvedimenti   operosi,   prevedendo   un   contraddittorio
          preventivo nonche' modalita' semplificate e termini ridotti
          per la definizione del procedimento. 
                2-bis. Nei riguardi dei  contribuenti  in  regime  di
          adempimento collaborativo, l'Agenzia delle  entrate,  prima
          di notificare una  risposta  sfavorevole  a  un'istanza  di
          interpello, ovvero prima di  formalizzare  qualsiasi  altra
          posizione  contraria  a  una   comunicazione   di   rischio
          effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  lettera  b),
          invita   il   contribuente   a   un   contraddittorio   per
          illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze  sono  adottate  disposizioni
          attuative del presente comma. 
                3.   Fuori   dai   casi   di    violazioni    fiscali
          caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali
          da    pregiudicare    il    reciproco    affidamento    tra
          l'Amministrazione finanziaria e  il  contribuente,  non  si
          applicano  sanzioni  amministrative  al  contribuente   che
          aderisce al regime e che, prima della  presentazione  delle
          dichiarazioni  fiscali  ovvero  prima  del  decorso   delle
          relative  scadenze  fiscali,  comunica  all'Agenzia   delle
          entrate  in  modo  tempestivo   ed   esauriente,   mediante
          l'interpello  di  cui  al  comma   2,   ovvero   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i  rischi  fiscali  e
          sempre  che  il  comportamento  dallo  stesso   tenuto   e'
          esattamente  corrispondente  a  quello   rappresentato   in
          occasione della comunicazione. Per gli effetti  di  cui  al
          primo  periodo,  le  comunicazioni  effettuate   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere  gli
          elementi di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  a),  b),
          c),  d)  ed  e),  e  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 15  giugno  2016,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148. 
                3-bis. Quando il  contribuente  adotta  una  condotta
          riconducibile  a  un  rischio  fiscale  non   significativo
          ricompreso   nella   mappa   dei   rischi,   le    sanzioni
          amministrative sono ridotte  della  meta'  e  comunque  non
          possono essere applicate  in  misura  superiore  al  minimo
          edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa  fino
          alla definitivita' dell'accertamento. 
                3-ter. E'  facolta'  del  contribuente  comunicare  i
          rischi fiscali connessi  a  condotte  poste  in  essere  in
          periodi di imposta  precedenti  a  quello  di  ingresso  al
          regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata  in
          modo esauriente, prima  che  il  contribuente  abbia  avuto
          formale  conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o
          dell'inizio  di   qualunque   attivita'   di   accertamento
          amministrativo o di indagini penali sui rischi  comunicati.
          In relazione alle comunicazioni di cui  al  primo  periodo,
          effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni  dalla
          notifica del provvedimento  di  ammissione  al  regime,  le
          sanzioni amministrative sono ridotte della meta' e comunque
          non possono essere applicate in misura superiore al  minimo
          edittale. 
                4. Non sono punibili le condotte di cui  all'articolo
          4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  dipendenti
          da rischi di natura fiscale  relativi  a  elementi  attivi,
          comunicati in modo  tempestivo  ed  esauriente  all'Agenzia
          delle entrate, mediante l'interpello di  cui  al  comma  2,
          ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima
          della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del
          decorso delle relative scadenze fiscali. Per gli effetti di
          cui al primo periodo le comunicazioni effettuate  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera  b),  contengono  gli
          elementi di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  a),  b),
          c),  d)  ed  e),  e  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  del   15   giugno   2016,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148. 
                5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito
          nel  relativo  elenco  pubblicato  sul  sito  istituzionale
          dell'Agenzia delle entrate. 
                6. I contribuenti che aderiscono al regime  non  sono
          tenuti a prestare garanzia per il  pagamento  dei  rimborsi
          delle imposte, sia  dirette  sia  indirette.  Nel  caso  di
          adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che
          abbia  esercitato  l'opzione  per  il  gruppo  IVA  di  cui
          all'articolo 70-quater, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  l'esonero   dalla
          prestazione della garanzia  di  cui  al  primo  periodo  si
          applica  ai  rimborsi  dell'imposta  sul  valore   aggiunto
          eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo. 
                6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si
          applica, nei confronti  dei  contribuenti  il  cui  sistema
          integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
          del  rischio  fiscale  e'  certificato  da   professionisti
          indipendenti qualificati ai sensi  dell'articolo  4,  comma
          1-bis, i termini di decadenza  di  cui  agli  articoli  43,
          primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, 57, primo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  20
          del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472  sono
          ridotti di due anni. 
                6-ter. Per i periodi di imposta ai quali  si  applica
          il regime i termini di decadenza di cui agli  articoli  43,
          primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, 57, primo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  20
          del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472  sono
          ridotti  di  un  ulteriore  anno  se  al  contribuente   e'
          rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo
          36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  in  cui
          viene  attestata  la  corretta  applicazione  delle   norme
          tributarie   sostanziali,   nonche'   l'esecuzione    degli
          adempimenti,  dei  controlli  e  delle  attivita'  indicati
          annualmente con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze. 
                6-quater. Non trovano applicazione i termini previsti
          ai  commi  6-bis  e  6-ter  quando  e'  constatato  che  le
          violazioni   sono   realizzate   mediante   l'utilizzo   di
          documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
          artifici o raggiri,  condotte  simulatorie  o  fraudolente.
          Tale previsione si applica  limitatamente  all'accertamento
          delle violazioni di cui al primo periodo.» 
                «Art. 7 (Competenze  e  procedure).  -  1.  L'Agenzia
          delle  entrate  e'  competente  in  via  esclusiva  per   i
          controlli e le attivita' relativi al regime di  adempimento
          collaborativo, nei riguardi  dei  contribuenti  ammessi  al
          regime. La Guardia di  finanza,  sulla  base  di  specifici
          protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente
          con  l'Agenzia  delle  entrate  nell'esercizio  dei  poteri
          istruttori  nei  confronti  dei  contribuenti  ammessi   al
          regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e  4,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.27 
                1-bis. Il regime e'  riservato  ai  contribuenti  che
          conseguono un volume di affari o di ricavi: 
                  a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni
          di euro; 
                  b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni
          di euro; 
                  c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni
          di euro. 
                1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-bis
          sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il
          valore piu' elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti
          principi contabili,  nel  bilancio  relativo  all'esercizio
          precedente a quello in corso  alla  data  di  presentazione
          della domanda e ai due esercizi anteriori e  il  volume  di
          affari indicato nella dichiarazione  ai  fini  dell'imposta
          sul valore aggiunto relativa all'anno solare  precedente  e
          ai due anni solari anteriori. 
                1-quater.  Il  regime  e'  riservato,  altresi',   ai
          contribuenti  che  appartengono  al  medesimo   consolidato
          fiscale nazionale di cui all'articolo 117  e  seguenti  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  a
          condizione che almeno un soggetto aderente alla  tassazione
          di gruppo possieda i requisiti  dimensionali  indicati  nel
          comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato  di
          rilevazione, misurazione, gestione e controllo del  rischio
          fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis. 
                1-quinquies. Il contribuente che da' esecuzione  alla
          risposta all'istanza di interpello nuovi  investimenti,  di
          cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n.  147,  indipendentemente  dall'ammontare  del  suo
          volume  d'affari  o  dei   suoi   ricavi,   puo'   accedere
          all'istituto dell'adempimento  collaborativo  al  ricorrere
          degli altri requisiti previsti dal presente decreto. 
                2. I contribuenti che intendono aderire al regime  di
          adempimento  collaborativo   inoltrano   domanda   in   via
          telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito
          istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia  delle
          entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui  al
          comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies,  nonche'  all'articolo
          4, comma 1-bis, comunica ai  contribuenti  l'ammissione  al
          regime entro i successivi centoventi giorni. Il  regime  si
          applica  al  periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  la
          richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia.  Lo  stesso
          si  intende   tacitamente   rinnovato   qualora   non   sia
          espressamente comunicata dal contribuente  la  volonta'  di
          non permanere nel regime di adempimento collaborativo. 
                3. L'Agenzia delle entrate, a seguito  di  invito  al
          contraddittorio da svolgere nei successivi  trenta  giorni,
          con provvedimento motivato,  puo'  dichiarare  l'esclusione
          dei contribuenti dal regime, per la perdita  dei  requisiti
          di  cui  all'articolo  4  o  ai  commi  1-bis,  1-quater  e
          1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
          all'articolo 5, comma 2.  In  caso  di  inosservanza  degli
          impegni assunti, l'esclusione dal  regime  dell'adempimento
          collaborativo e' preceduta da  un  periodo  transitorio  di
          osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da  parte
          del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
          conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3,  comma
          1,  e  alla  regolarizzazione  delle  connesse   violazioni
          fiscali, al termine del quale si determina  l'uscita  o  la
          permanenza  nel   regime.   Il   periodo   transitorio   di
          osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
          al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola  volta  per
          un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni.  Il
          periodo  di  osservazione  non  si  applica  nei  casi   di
          violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
          fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco  affidamento
          tra  l'Amministrazione  finanziaria  e   il   contribuente.
          L'esclusione dei contribuenti dal regime ha  effetto  dalla
          data di notifica del provvedimento. 
              4. In fase di  prima  applicazione:  a)  il  regime  e'
          riservato  ai  contribuenti  di  maggiori  dimensioni,  che
          conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore  a
          dieci miliardi di euro e,  comunque,  ai  contribuenti  che
          abbiano presentato istanza di adesione al  Progetto  Pilota
          sul Regime di Adempimento Collaborativo di  cui  all'invito
          pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito  ufficiale
          dell'Agenzia  delle  entrate,  dotati  di  un  sistema   di
          controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che
          conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore  a
          un miliardo di euro; b) la competenza per le  attivita'  di
          cui al  comma  1  e'  attribuita  alla  Direzione  Centrale
          Accertamento dell'Agenzia delle entrate.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  stabiliti  i
          criteri in base ai quali possono essere,  progressivamente,
          individuati  gli  ulteriori  contribuenti  ammissibili   al
          regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi  non
          inferiore a quello di cento milioni di euro o  appartenenti
          a gruppi di imprese. Entro il 31 dicembre 2016, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze  e'  fissato  il
          termine finale della fase di prima applicazione del regime.
          Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   trasmette
          annualmente alle Commissioni  parlamentari  competenti  una
          relazione  sullo  stato  dell'attuazione  del   regime   di
          adempimento collaborativo. La prima relazione e'  trasmessa
          entro il 31 luglio 2017. 
                5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione  del
          regime di adempimento collaborativo.». 
              - Il  testo  dell'articolo  6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30  dicembre  2023,  n.  221  «Disposizioni  in
          materia di adempimento collaborativo» e' il seguente: 
                «Art. 1  (Potenziamento  del  regime  di  adempimento
          collaborativo). - 1. Al decreto legislativo  del  5  agosto
          2015, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 4: 
                    1) al comma 1, primo  periodo,  dopo  la  parola:
          "sistema"  e'  aggiunta  la  seguente:  "integrato",  e  le
          parole:  "del  rischio  fiscale,"  sono  sostituite   dalle
          seguenti:  "dei  rischi  fiscali  anche  in   ordine   alla
          mappatura  di  quelli  derivanti  dai  principi   contabili
          applicati dal  contribuente,"  e  dopo  la  lettera  c)  e'
          aggiunta la seguente:  "c-bis)  una  mappatura  dei  rischi
          fiscali relativi ai processi aziendali."; 
                    2) dopo il comma  1  sono  aggiunti  i  seguenti:
          "1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione  e
          controllo  del  rischio  fiscale  di  cui   al   comma   1,
          predisposto in modo coerente con le linee guida di  cui  al
          comma 1-quater, deve essere certificato,  anche  in  ordine
          alla sua conformita' ai principi  contabili,  da  parte  di
          professionisti  indipendenti  gia'  in  possesso   di   una
          specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
          o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 
                    1-ter.   Con   regolamento   emanato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,
          sentiti   i   rispettivi   ordini    professionali,    sono
          disciplinati,  quali  disposizioni  attuative   di   quelle
          relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti
          dei   professionisti   abilitati    al    rilascio    della
          certificazione di  cui  al  comma  1-bis,  nonche'  i  loro
          compiti e adempimenti,  prevedendo  che,  per  il  rilascio
          della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi
          dei  consulenti  del  lavoro  per  le   materie   di   loro
          competenza,  fermo  restando  che  la  certificazione  deve
          essere sottoscritta dai  professionisti  di  cui  al  comma
          1-bis. 
                    1-quater. Le linee guida per  la  predisposizione
          di  un  efficace  sistema  di   rilevazione,   misurazione,
          gestione  e  controllo  del  rischio  fiscale  e  del   suo
          aggiornamento sono indicate con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate,  anche  con  riferimento   al
          periodico adeguamento della certificazione."; 
                  b) all'articolo 5: 
                    1) al  comma  2,  lettera  a),  dopo  le  parole:
          "rischio fiscale", sono aggiunte le seguenti:  "certificato
          ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis,"; 
                    2) dopo il comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:
          "2-bis. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' emanato il  codice  di  condotta  finalizzato  a
          indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono
          l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti  al
          regime di adempimento  collaborativo,  ivi  incluso  quello
          funzionale alla comunicazione di cui al  comma  2,  lettera
          b)."; 
                  c) all'articolo 6: 
                    1) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal
          seguente: "Con regolamento  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sono  disciplinate  le  procedure  per   la
          regolarizzazione della posizione del contribuente  in  caso
          di adesione a indicazioni dell'Agenzia  delle  entrate  che
          comportano  la  necessita'   di   effettuare   ravvedimenti
          operosi, prevedendo un contraddittorio  preventivo  nonche'
          modalita' semplificate e termini ridotti per la definizione
          del procedimento."; 
                    2) dopo il comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:
          "2-bis.  Nei  riguardi  dei  contribuenti  in   regime   di
          adempimento collaborativo, l'Agenzia delle  entrate,  prima
          di notificare una  risposta  sfavorevole  a  un'istanza  di
          interpello, ovvero prima di  formalizzare  qualsiasi  altra
          posizione  contraria  a  una   comunicazione   di   rischio
          effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  lettera  b),
          invita   il   contribuente   a   un   contraddittorio   per
          illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze  sono  adottate  disposizioni
          attuative del presente comma."; 
                    3) il comma 3 e'  sostituito  dai  seguenti:  "3.
          Fuori dai casi  di  violazioni  fiscali  caratterizzate  da
          condotte simulatorie o fraudolente e tali  da  pregiudicare
          il reciproco affidamento tra l'Amministrazione  finanziaria
          e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative
          al contribuente che aderisce al regime e che,  prima  della
          presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima  del
          decorso   delle   relative   scadenze   fiscali,   comunica
          all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente,
          mediante l'interpello di cui al comma 2,  ovvero  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i  rischi  fiscali  e
          sempre  che  il  comportamento  dallo  stesso   tenuto   e'
          esattamente  corrispondente  a  quello   rappresentato   in
          occasione della comunicazione. Per gli effetti  di  cui  al
          primo  periodo,  le  comunicazioni  effettuate   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere  gli
          elementi di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  a),  b),
          c),  d)  ed  e),  e  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 15  giugno  2016,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148. 
                    3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta
          riconducibile  a  un  rischio  fiscale  non   significativo
          ricompreso   nella   mappa   dei   rischi,   le    sanzioni
          amministrative sono ridotte  della  meta'  e  comunque  non
          possono essere applicate  in  misura  superiore  al  minimo
          edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa  fino
          alla definitivita' dell'accertamento. 
                    3-ter. E' facolta' del contribuente comunicare  i
          rischi fiscali connessi  a  condotte  poste  in  essere  in
          periodi di imposta  precedenti  a  quello  di  ingresso  al
          regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata  in
          modo esauriente, prima  che  il  contribuente  abbia  avuto
          formale  conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o
          dell'inizio  di   qualunque   attivita'   di   accertamento
          amministrativo o di indagini penali sui rischi  comunicati.
          In relazione alle comunicazioni di cui  al  primo  periodo,
          effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni  dalla
          notifica del provvedimento  di  ammissione  al  regime,  le
          sanzioni amministrative sono ridotte della meta' e comunque
          non possono essere applicate in misura superiore al  minimo
          edittale."; 
                    4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Non
          sono punibili le condotte di cui all'articolo 4 del decreto
          legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dipendenti da  rischi  di
          natura fiscale relativi a elementi  attivi,  comunicati  in
          modo tempestivo ed esauriente  all'Agenzia  delle  entrate,
          mediante l'interpello di cui al comma 2,  ovvero  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   b),   prima   della
          presentazione  delle  dichiarazioni  fiscali  o  prima  del
          decorso delle relative scadenze fiscali. Per gli effetti di
          cui al primo periodo le comunicazioni effettuate  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera  b),  contengono  gli
          elementi di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  a),  b),
          c),  d)  ed  e),  e  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  del   15   giugno   2016,
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27  giugno  2016,  n.
          148."; 
                    5) al comma 6 e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo "Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei
          soggetti passivi che  abbia  esercitato  l'opzione  per  il
          gruppo IVA di cui all'articolo 70-quater, del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui al  primo
          periodo si applica  ai  rimborsi  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  eseguiti  a  richiesta  del  rappresentante   del
          gruppo."; 
                    6) dopo il comma  6  sono  aggiunti  i  seguenti:
          "6-bis. Per i periodi di imposta  ai  quali  il  regime  si
          applica, nei confronti  dei  contribuenti  il  cui  sistema
          integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
          del  rischio  fiscale  e'  certificato  da   professionisti
          indipendenti qualificati ai sensi  dell'articolo  4,  comma
          1-bis, i termini di decadenza  di  cui  agli  articoli  43,
          primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, 57, primo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  20
          del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472  sono
          ridotti di due anni. 
                    6-ter. Per i  periodi  di  imposta  ai  quali  si
          applica il regime  i  termini  di  decadenza  di  cui  agli
          articoli 43, primo comma, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 57, primo comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472
          sono ridotti di un ulteriore anno  se  al  contribuente  e'
          rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo
          36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  in  cui
          viene  attestata  la  corretta  applicazione  delle   norme
          tributarie   sostanziali,   nonche'   l'esecuzione    degli
          adempimenti,  dei  controlli  e  delle  attivita'  indicati
          annualmente con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze. 
                    6-quater.  Non  trovano  applicazione  i  termini
          previsti ai commi 6-bis e 6-ter quando e' constatato che le
          violazioni   sono   realizzate   mediante   l'utilizzo   di
          documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
          artifici o raggiri,  condotte  simulatorie  o  fraudolente.
          Tale previsione si applica  limitatamente  all'accertamento
          delle violazioni di cui al primo periodo."; 
                  d) all'articolo 7: 
                    1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
          periodo: "La Guardia di finanza, sulla  base  di  specifici
          protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente
          con  l'Agenzia  delle  entrate  nell'esercizio  dei  poteri
          istruttori  nei  confronti  dei  contribuenti  ammessi   al
          regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e  4,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."; 
                    2) dopo il comma 1,  sono  aggiunti  i  seguenti:
          "1-bis.  Il  regime  e'  riservato  ai   contribuenti   che
          conseguono un volume di affari o di ricavi: 
                    a) a decorrere  dal  2024  non  inferiore  a  750
          milioni di euro; 
                    b) a decorrere  dal  2026  non  inferiore  a  500
          milioni di euro; 
                    c) a decorrere  dal  2028  non  inferiore  a  100
          milioni di euro. 
                    1-ter. I requisiti dimensionali di cui  al  comma
          1-bis  sono  valutati   assumendo,   quale   parametro   di
          riferimento, il valore piu' elevato tra i ricavi  indicati,
          secondo corretti principi contabili, nel bilancio  relativo
          all'esercizio precedente a quello in  corso  alla  data  di
          presentazione della domanda e ai due esercizi  anteriori  e
          il volume di affari indicato nella  dichiarazione  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto relativa  all'anno  solare
          precedente e ai due anni solari anteriori. 
                    1-quater. Il regime e'  riservato,  altresi',  ai
          contribuenti  che  appartengono  al  medesimo   consolidato
          fiscale nazionale di cui all'articolo 117  e  seguenti  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  a
          condizione che almeno un soggetto aderente alla  tassazione
          di gruppo possieda i requisiti  dimensionali  indicati  nel
          comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato  di
          rilevazione, misurazione, gestione e controllo del  rischio
          fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis. 
                    1-quinquies. Il contribuente che  da'  esecuzione
          alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti,
          di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14  settembre
          2015, n.  147,  indipendentemente  dall'ammontare  del  suo
          volume  d'affari  o  dei   suoi   ricavi,   puo'   accedere
          all'istituto dell'adempimento  collaborativo  al  ricorrere
          degli altri requisiti previsti dal presente decreto.". 
                    3) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2.  I
          contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento
          collaborativo   inoltrano   domanda   in   via   telematica
          utilizzando  il   modello   reso   disponibile   sul   sito
          istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia  delle
          entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui  al
          comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies,  nonche'  all'articolo
          4, comma 1-bis, comunica ai  contribuenti  l'ammissione  al
          regime entro i successivi centoventi giorni. Il  regime  si
          applica  al  periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  la
          richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia.  Lo  stesso
          si  intende   tacitamente   rinnovato   qualora   non   sia
          espressamente comunicata dal contribuente  la  volonta'  di
          non permanere nel regime di adempimento collaborativo."; 
                    4) il comma 3, e' sostituito  dal  seguente:  "3.
          L'Agenzia  delle  entrate,   a   seguito   di   invito   al
          contraddittorio da svolgere nei successivi  trenta  giorni,
          con provvedimento motivato,  puo'  dichiarare  l'esclusione
          dei contribuenti dal regime, per la perdita  dei  requisiti
          di  cui  all'articolo  4  o  ai  commi  1-bis,  1-quater  e
          1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
          all'articolo 5, comma 2.  In  caso  di  inosservanza  degli
          impegni assunti, l'esclusione dal  regime  dell'adempimento
          collaborativo e' preceduta da  un  periodo  transitorio  di
          osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da  parte
          del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
          conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3,  comma
          1,  e  alla  regolarizzazione  delle  connesse   violazioni
          fiscali, al termine del quale si determina  l'uscita  o  la
          permanenza  nel   regime.   Il   periodo   transitorio   di
          osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
          al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola  volta  per
          un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni.  Il
          periodo  di  osservazione  non  si  applica  nei  casi   di
          violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
          fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco  affidamento
          tra  l'Amministrazione  finanziaria  e   il   contribuente.
          L'esclusione dei contribuenti dal regime ha  effetto  dalla
          data di notifica del provvedimento."; 
                    5) il comma 4 e' soppresso; 
                    6)  al  comma  5,  le   parole:   "uno   o   piu'
          provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze"; 
                  e) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
                    "Art. 7-bis (Regime  opzionale  di  adozione  del
          sistema  di  controllo  del  rischio  fiscale).  -   1.   I
          contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire  al
          regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo  7,
          possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione,
          misurazione, gestione e controllo del rischio  fiscale,  in
          base a quanto previsto dall'articolo  4,  dandone  apposita
          comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate.  L'opzione   ha
          effetto dall'inizio  del  periodo  di  imposta  in  cui  e'
          esercitata, ha una durata di due periodi  d'imposta  ed  e'
          irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si
          intende  tacitamente  rinnovata  per  altri   due   periodi
          d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare  secondo  le
          modalita'  e  i  termini  previsti  per  la   comunicazione
          dell'opzione. 
                    2. In caso di esercizio dell'opzione  di  cui  al
          comma 1: 
                    a) le sanzioni amministrative sono ridotte  a  un
          terzo e comunque non possono  essere  applicate  in  misura
          superiore al minimo edittale per le violazioni  relative  a
          rischi di natura  fiscale  comunicati  preventivamente  con
          interpello di cui all'articolo 11  della  legge  27  luglio
          2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni
          fiscali  o  prima  del  decorso  delle  relative   scadenze
          fiscali; 
                    b)    la    rappresentazione     preventiva     e
          circostanziata all'Agenzia delle entrate del caso  concreto
          in  relazione  al  quale  l'interpellante  ravvisa   rischi
          fiscali,  mediante  la  presentazione  di   un'istanza   di
          interpello di cui all'articolo 11  della  legge  27  luglio
          2000, n. 212, configura una causa di non punibilita' per il
          reato di cui all'articolo  4  del  decreto  legislativo  10
          marzo 2000, n. 74, per le violazioni  di  norme  tributarie
          dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a  elementi
          attivi. 
                    3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze sono  disciplinate  le  modalita'  di  applicazione
          delle disposizioni contenute nel presente articolo.".» 
              - Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472 «Disposizioni generali in materia  di
          sanzioni  amministrative  per  le   violazioni   di   norme
          tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662», e' il seguente: 
                «Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
          sempreche' la violazione non sia stata  gia'  constatata  e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre attivita' amministrative di accertamento delle  quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza: 
                  a) ad un decimo del  minimo  nei  casi  di  mancato
          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene
          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua
          commissione; 
                  a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          novanta giorni dalla  data  dell'omissione  o  dell'errore,
          ovvero se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli
          errori commessi  in  dichiarazione  avviene  entro  novanta
          giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
          in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; 
                  b) ad un ottavo del minimo, se la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
                  b-bis)   ad   un   settimo   del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene  oltre  il  termine  per  la  presentazione   della
          dichiarazione relativa all'anno  nel  corso  del  quale  e'
          stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista
          dichiarazione periodica, oltre  un  anno  dall'omissione  o
          dall'errore; 50 
                  b-ter)   ad   un   sesto   del   minimo    se    la
          regolarizzazione degli  errori  e  delle  omissioni,  anche
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la comunicazione dello schema di atto  di  cui
          all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
          212, non preceduto da un verbale  di  constatazione,  senza
          che  sia  stata  presentata  istanza  di  accertamento  con
          adesione ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2-bis,  primo
          periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 
                  b-quater)  ad  un   quinto   del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la constatazione  della  violazione  ai  sensi
          dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,  n.  4,  senza
          che sia stata inviata comunicazione di adesione al  verbale
          ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo  19
          giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione
          dello schema di atto di cui all'articolo  6-bis,  comma  3,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione  di  cui
          al  periodo  precedente  non  si  applica  alle  violazioni
          indicate  negli  articoli  6,  comma  2-bis,  limitatamente
          all'ipotesi   di   omessa    memorizzazione    ovvero    di
          memorizzazione con dati incompleti o non veritieri,  o  11,
          comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
                  b-quinquies)  a  un  quarto  del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la comunicazione dello schema di atto  di  cui
          all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
          212,  relativo  alla   violazione   constatata   ai   sensi
          dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,  n.  4,  senza
          che  sia  stata  presentata  istanza  di  accertamento  con
          adesione ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2-bis,  primo
          periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 
                  c) ad un decimo del minimo di quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni. 
                1-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  1,  lettere
          b-bis),  b-ter)  e  b-quater)  si  applicano   ai   tributi
          amministrati dall'Agenzia delle  entrate  e,  limitatamente
          alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi  doganali  e  alle
          accise  amministrati  dall'Agenzia  delle  dogane   e   dei
          monopoli. 
                1-ter. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni
          di cui al presente articolo,  per  i  tributi  amministrati
          dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di  cui
          al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti  di
          liquidazione e di accertamento, comprese  le  comunicazioni
          recanti le somme dovute ai sensi degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  e
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  La
          preclusione di cui al comma  1,  primo  periodo,  salva  la
          notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
          opera neanche per  i  tributi  doganali  e  per  le  accise
          amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
                1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione  di  cui
          al  presente  articolo  non  precludono   l'inizio   o   la
          prosecuzione  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
          attivita' amministrative di controllo e accertamento. 
                2. Il pagamento della sanzione  ridotta  deve  essere
          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del
          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,
          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
                2-bis.  Se  la  sanzione  e'   calcolata   ai   sensi
          dell'articolo  12,   la   percentuale   di   riduzione   e'
          determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione
          unica su cui applicare la  percentuale  di  riduzione  puo'
          essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle  procedure
          messe a disposizione  dall'Agenzia  delle  entrate.  Se  la
          regolarizzazione avviene dopo il verificarsi  degli  eventi
          indicati  al  comma  1,   lettere   b-ter),   b-quater)   e
          b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione  ivi
          contemplate. 
                2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni  caso,
          esclusa nel caso di presentazione della  dichiarazione  con
          un ritardo superiore a novanta giorni. 
                3.  Quando  la  liquidazione  deve  essere   eseguita
          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con
          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
                4. Nei  casi  di  omissione  o  di  errore,  che  non
          ostacolano un'attivita' di accertamento in corso e che  non
          incidono sulla determinazione o sul pagamento del  tributo,
          il ravvedimento esclude l'applicazione della  sanzione,  se
          la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o
          dall'errore. 
                5. Le singole leggi e  atti  aventi  forza  di  legge
          possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.» 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri «e'
          il seguente: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                Omissis.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti agli articoli  3,  4,  6  e  7  del
          decreto legislativo 5 agosto 215, n. 128, vedi le note alle
          premesse. 
              -  Il  testo  dell'articolo  5   del   citato   decreto
          legislativo 5 agosto 215, n. 128, e' il seguente: 
                «Art.  5  (Doveri).  -  1.  Il  regime  comporta  per
          l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni: 
                  a) valutazione trasparente, oggettiva e  rispettosa
          dei principi di ragionevolezza e  di  proporzionalita'  del
          sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli
          interventi ritenuti necessari  ai  fini  dell'ammissione  e
          della permanenza nel regime e per  il  conseguimento  delle
          finalita' di cui all'articolo 3, comma 1; 
                  b)  pubblicazione  periodica   sul   proprio   sito
          istituzionale  dell'elenco  aggiornato  delle   operazioni,
          strutture  e  schemi  ritenuti  di  pianificazione  fiscale
          aggressiva; 
                  c)  promozione  di  relazioni  con  i  contribuenti
          improntate a  principi  di  trasparenza,  collaborazione  e
          correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di
          certezza; 
                  d)  realizzazione  di  specifiche   semplificazioni
          degli adempimenti tributari, in conseguenza degli  elementi
          informativi  forniti  dal  contribuente   nell'ambito   del
          regime; 
                  e) esame preventivo delle  situazioni  suscettibili
          di generare rischi fiscali significativi  e  risposta  alle
          richieste dei contribuenti nel piu' breve tempo possibile; 
                  f) debita considerazione degli esiti  dell'esame  e
          della valutazione  effettuate  dagli  organi  di  gestione,
          sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma  2,
          delle risultanze delle attivita' dei  soggetti  incaricati,
          presso ciascun  contribuente,  della  revisione  contabile,
          nonche' di quella dei loro collegi sindacali e  dei  pareri
          degli organismi di vigilanza. 
                2. Il regime comporta per i contribuenti  i  seguenti
          impegni: 
                  a)  istituzione  e  mantenimento  del  sistema   di
          rilevazione, misurazione, gestione e controllo del  rischio
          fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis,
          per garantire  il  conseguimento  delle  finalita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, nonche' attuazione delle modifiche
          del  sistema  adottato  eventualmente  ritenute  necessarie
          dalla Agenzia delle entrate; 
                  b)  comportamento  collaborativo   e   trasparente,
          mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia
          delle  entrate  dei  rischi  di  natura   fiscale   e,   in
          particolare, delle operazioni che possono  rientrare  nella
          pianificazione fiscale aggressiva; 
                  c) risposta  alle  richieste  della  Agenzia  delle
          entrate nel piu' breve tempo possibile; 
                  d) promozione di una cultura aziendale improntata a
          principi di onesta', correttezza e rispetto della normativa
          tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilita',
          nonche' la conoscibilita' a tutti i livelli aziendali. 
                2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze e' emanato il  codice  di  condotta  finalizzato  a
          indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono
          l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti  al
          regime di adempimento  collaborativo,  ivi  incluso  quello
          funzionale alla comunicazione di cui al  comma  2,  lettera
          b).» 
              -  Per  il  riferimento  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472,  vedi  note  alle
          premesse.