IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'articolo 13;
Vista la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n.
537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione
societaria di sostenibilita';
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante
«Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante
«Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
«Codice delle assicurazioni private»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
«Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante
«Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di
talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti
annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti contabili
delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed
istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e
che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 30 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del
made in Italy;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) «societa' madre»: la societa' tenuta alla redazione del
bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127;
b) «societa' figlia»: la societa' inclusa nel perimetro di
consolidamento di un'altra societa' ai sensi del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127;
c) «societa' madre europea»: societa' con sede in uno Stato
membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
d) «standard di rendicontazione»: gli standards contenuti negli
atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto
previsto alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013;
e) «principi di attestazione»: i principi di attestazione emanati
ai sensi della normativa nazionale ovvero, una volta emanati, gli
standard contenuti negli atti delegati dalla Commissione europea ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 26-bis della direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio
2006;
f) «questioni di sostenibilita'»: fattori ambientali, sociali,
relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di
sostenibilita' quali definiti all'articolo 2, punto 24), del
regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 novembre 2019;
g) «rendicontazione di sostenibilita'»: la rendicontazione di
informazioni relative a questioni di sostenibilita' conformemente
agli articoli 3 e 4 del presente decreto;
h) «risorse immateriali essenziali»: risorse prive di consistenza
fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale
dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore
per l'impresa;
i) «societa' madre extra-europea»: le societa', con sede in uno
Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, che esercitano
il controllo su societa' figlie o hanno istituito succursali con sede
sul territorio nazionale e che abbiano forma giuridica comparabile
alla forma giuridica della societa' per azioni, societa' in
accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata;
l) «micro-imprese»: le societa' che alla data di chiusura del
bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attivita' o
successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti
limiti:
1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000;
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro
900.000;
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio:
10;
m) «piccole e medie imprese quotate»: le societa' con valori
mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani
o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel
primo esercizio di attivita' o successivamente per due esercizi
consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito
indicati:
1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e
inferiore a euro 25.000.000;
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a
euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000;
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio:
non inferiore a 11 e non superiore a 250;
n) «imprese di grandi dimensioni»: le societa' che alla data di
chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di
attivita' o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei
seguenti limiti:
1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro
50.000.000;
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio:
250;
o) «gruppo di grandi dimensioni»: gruppi composti da una societa'
madre e societa' figlie da includere nel bilancio consolidato e che,
su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della
societa' madre superano, nel primo esercizio di attivita' o
successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di
almeno due dei tre criteri seguenti:
1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro
50.000.000;
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio:
250.
La verifica del superamento dei limiti numerici di cui alla
presente lettera o) puo' essere effettuata su base aggregata senza
effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti
numerici indicati ai numeri 1) e 2) sono maggiorati del 20 per cento;
p) «relazione sulla gestione»: la relazione sulla gestione di cui
all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 40 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in quanto applicabile;
q) «succursale»: la sede secondaria di una societa' madre
extra-europea con rappresentanza stabile sul territorio nazionale, ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 2508 del codice civile;
r) «relazione di sostenibilita'»: la rendicontazione di
informazioni relative a questioni di sostenibilita' conformemente
all'articolo 5 del presente decreto;
s) «enti di interesse pubblico»: gli enti di interesse pubblico
di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39.
2. Ai fini del presente decreto, per «ricavi netti delle vendite e
delle prestazioni» si intendono:
a) gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla
prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle
vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte
direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni;
b) in deroga alla lettera a), per le imprese di assicurazione di
cui all'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, i premi lordi contabilizzati di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
c) per gli enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, gli importi definiti conformemente
all'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE
del Consiglio, dell'8 dicembre 1986;
d) per le imprese di Paesi terzi di cui all'articolo 5 del
presente decreto, i ricavi quali definiti nel quadro della
rendicontazione finanziaria, sulla cui base e' redatto il bilancio
dell'impresa.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 21
febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2022-2023, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2024, n.
46:
«Art. 13 (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il
regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la
direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto
riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita', e
per l'adeguamento della normativa nazionale). - 1.
Nell'esercizio della delega per il recepimento della
direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.
254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, le modifiche e le integrazioni necessarie ad
assicurare il corretto e integrale recepimento della
direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro
normativo nazionale in materia di rendicontazione di
sostenibilita' e di attestazione della conformita' della
rendicontazione;
b) prevedere che la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), quale autorita' nazionale
competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
dicembre 2004, disponga dei poteri di vigilanza, di
indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto
degli obblighi di rendicontazione di sostenibilita'
previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
w-quater), del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di
applicazione della citata direttiva, ivi compresi:
1) i poteri di vigilanza, di indagine e di
intervento previsti dall'articolo 24 della citata direttiva
2004/109/CE;
2) il potere di applicare almeno le misure e le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 28 ter della
citata direttiva 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei
limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione
previsti dalla direttiva medesima, come recepiti nel citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
c) attribuire al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto
di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, e del perimetro di vigilanza della CONSOB
sulla rendicontazione di sostenibilita' individuato ai
sensi della lettera b) del presente comma, i poteri di
vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad
assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti
relativi all'attivita' di attestazione della conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' disciplinati dalla
direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla
direttiva (UE) 2022/2464, e dalle disposizioni nazionali di
recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in
base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione
legale dei conti nonche', con riguardo alla previsione di
sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei
limiti edittali, delle procedure e del regime di
pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010;
d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al
fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della
CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilita'
individuato ai sensi della lettera b) del presente comma e
del riparto di competenze in materia di attestazione della
conformita' della rendicontazione individuato ai sensi
della lettera c) del medesimo comma;
e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni
normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo
conto delle caratteristiche e delle peculiarita' del
contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli
oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessita' di
garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di
sostenibilita' nonche' l'integrita' e la qualita' dei
servizi di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita', tenuto conto anche della
fase di prima applicazione della nuova disciplina;
f) apportare, in conformita' alle definizioni e
alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 nonche' ai
principi e criteri direttivi specifici previsti dal
presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa
vigente, anche di derivazione europea, per i settori
interessati dalla direttiva medesima, al fine di realizzare
il migliore coordinamento con le altre disposizioni
vigenti;
g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e
dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive
attribuzioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni per i profili di competenza
con riferimento ai soggetti da essi vigilati, per
l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio
della delega di cui al presente articolo, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE)
2022/2464;
h) disciplinare forme di coordinamento e di
collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni,
tra la CONSOB e le amministrazioni pubbliche dotate di
specifica competenza nelle materie della sostenibilita'
ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani,
prevedendo anche la facolta' di concludere appositi
protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine
di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza
previste ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma
sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di
sostenibilita' e di attestazione della conformita' della
medesima.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
- La direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il
regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la
direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto
riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita',
e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2022, n. L 322.
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante
attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in
materia societaria, relative ai conti annuali e
consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
26 marzo 1990, n. 69, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17
aprile 1991, n. 27, S.O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante codice delle assicurazioni private, e' pubblicato
nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136,
recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai
bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai
conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti
contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro,
di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale
fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 1° settembre 2015, n. 202.
Note all'art. 1:
- Il riferimento al decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, e' riportato nelle note alle premesse.
- La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
giugno 2013, n. L 182.
- La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
- Il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo
all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei
servizi finanziari, e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre
2019, n. L 317.
- Si riporta il testo dell'articolo 2428 del codice
civile:
«Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio
deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione della societa' e dell'andamento e del
risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari
settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese
controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
agli investimenti, nonche' una descrizione dei principali
rischi e incertezze cui la societa' e' esposta.
L'analisi di cui al primo comma e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari della societa' e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione della societa' e dell'andamento e del risultato
della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita' specifica della societa', comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
possedute dalla societa', anche per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
acquistate o alienate dalla societa', nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o
per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
6-bis) in relazione all'uso da parte della societa'
di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della societa' in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la
politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;
b) l'esposizione della societa' al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
al rischio di variazione dei flussi finanziari.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre
dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni
quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al
collegio sindacale una relazione sull'andamento della
gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa con
regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata
nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa
con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle
sedi secondarie della societa'.»
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127:
«Art. 40 (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
consolidato deve essere corredato da una relazione degli
amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed
esauriente della situazione dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti, nonche' una descrizione dei principali rischi
e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono
esposte.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella
misura necessaria alla comprensione della situazione
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli
indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli
non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle
imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e
al personale. L'analisi contiene, ove opportuno,
riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato
e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di
riferimento del bilancio consolidato;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
d) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote dell'impresa controllante possedute da essa o da
imprese controllate, anche per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione
della quota di capitale corrispondente.
d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese
incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e
se rilevanti per la valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio complessivi:
1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in
materia di gestione del rischio finanziario, comprese le
loro politiche di copertura per ciascuna principale
categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione delle imprese al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
al rischio di variazione dei flussi finanziari.
2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione
di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere
presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo,
ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il
complesso delle imprese incluse nel consolidamento.»
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136:
«Art. 41 (Contenuto delle relazioni sulla gestione).
- 1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato
sono corredati di una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della gestione, nonche' una descrizione dei principali
rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel
consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte
secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.
2. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa o
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle
attivita' specifiche delle imprese, comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio
consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
3. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in
ogni caso:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
b) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle
azioni o quote proprie sia delle azioni o quote
dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di
quelle acquistate e di quelle alienate nel corso
dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale
sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e
i corrispettivi;
c) se si tratta della relazione al bilancio
consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera
b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese
incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote
dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da
altre imprese incluse nel consolidamento;
d) l'evoluzione prevedibile della gestione;
e) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo,
distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti
e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonche'
i rapporti verso le imprese collegate;
f) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di
strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio:
1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la
politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;
2) l'esposizione dell'impresa al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
al rischio di variazione dei flussi finanziari;
g) se si tratta della relazione al bilancio
consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera
f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.
4. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3
si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate
o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona.
5. La relazione sulla gestione consolidata e la
relazione sulla gestione dell'impresa possono essere
presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo,
ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il
complesso delle imprese incluse nel consolidamento.»
- Si riporta il testo degli articoli 88 e 94 del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 88 (Disposizioni applicabili). - 1. Le imprese
di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale
nel territorio della Repubblica redigono il bilancio
secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del
presente titolo.
2.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano
anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo
l'attivita' nel ramo malattia esclusivamente o
principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami
vita.»
«Art. 94 (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione dell'impresa e dell'andamento e del
risultato della gestione nel suo complesso, nonche' una
descrizione dei principali rischi e incertezze cui
l'impresa e' esposta. Dalla relazione risultano in ogni
caso le informazioni che riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami
esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente
significative adottate nei principali rami esercitati;
d) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi
prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli
investimenti;
e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del
rischio finanziario e la politica di copertura per
principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione
dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidita'
e di variazione dei flussi;
f) notizie in merito al contenzioso, se
significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa
controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate
e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le
corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei
corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle
alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo
distinguendo fra imprese controllanti, controllate e
consociate, nonche' i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con
particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio
assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali
modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato
della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita' specifica dell'impresa, comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti
aggiuntivi su di essi.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si
applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o
alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2508 del codice
civile:
«Art. 2508 (Societa' estere con sede secondaria nel
territorio dello Stato). - Le societa' costituite
all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello
Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza
stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle
disposizioni della legge italiana sulla pubblicita' degli
atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le
medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il
luogo di nascita delle persone che le rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei
relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede
secondaria non puo' essere opposto che gli atti pubblicati
ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli
pubblicati nello Stato ove e' situata la sede principale.
Le societa' costituite all'estero sono altresi'
soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle
disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la
subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi
secondarie di societa' costituite all'estero devono essere
contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250;
devono essere altresi' indicati l'ufficio del registro
delle imprese presso la quale e' iscritta la sede
secondaria e il numero di iscrizione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
«Art. 16 (Enti di interesse pubblico). - 1. Le
disposizioni del presente capo si applicano agli enti di
interesse pubblico e ai revisori legali e alle societa' di
revisione legale incaricati della revisione legale presso
enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse
pubblico:
a) le societa' italiane emittenti valori mobiliari
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani
e dell'Unione europea;
b) le banche;
c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo
1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni
private;
d) le imprese di riassicurazione di cui all'
articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle
assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi
secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione
extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
cc-ter), del codice delle assicurazioni private.
2. Negli enti di interesse pubblico, nelle societa'
controllate da enti di interesse pubblico, nelle societa'
che controllano enti di interesse pubblico e nelle societa'
sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la
revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio
sindacale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (Attuazione della
direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione):
«Art. 45 (Premi lordi contabilizzati). - 1. I premi
lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati
durante l'esercizio per i contratti di assicurazione,
indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati
incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente
ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli
importi delle relative imposte e dei contributi riscossi
per rivalsa.
2. I premi devono, tra l'altro, comprendere:
a) i premi ancora da contabilizzare, allorche' il
premio puo' essere calcolato soltanto alla fine dell'anno;
b) i premi unici e i versamenti destinati
all'acquisto di una rendita periodica;
c) nell'assicurazione vita, i premi unici
risultanti dalla riserva per partecipazioni agli utili e
ristorni, nella misura in cui tali premi debbano essere
considerati come premi sulla base dei contratti;
d) i sovrappremi per frazionamento di premio e le
prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire
le spese dell'impresa;
e) le quote di premio di pertinenza dell'impresa
acquisite in coassicurazione;
f) i premi di riassicurazione provenienti da
imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti.
3. I premi lordi contabilizzati devono essere
determinati al netto degli annullamenti afferenti i premi
dell'esercizio.
4. Il trattamento contabile delle operazioni relative
alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei
confronti di imprese cedenti e retrocedenti e' disciplinato
nel piano dei conti di cui all'articolo 90, comma 1, del
codice delle assicurazioni private.»
- Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
- La direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8
dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372.