IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e, in particolare, il comma 2, secondo e terzo periodo, dove si
prevede che «i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita'
a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza
di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di
rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», e che «i criteri
includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente
della sostanza o dell'oggetto»;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in particolare, l'articolo 11,
paragrafo 1, che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottano
misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire
la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e
facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita' tramite la
rimozione selettiva dei materiali;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni
della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;
Vista la decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del 3 maggio
2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un
elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della
direttiva n. 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la
decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di
rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della
direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato nel
supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 27 settembre 2022, n. 152 recante «Regolamento che
disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti
inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di
origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e, in particolare, l'art.
7 che disciplina il monitoraggio dell'attuazione del provvedimento;
Considerato che esiste un mercato per l'aggregato recuperato in
ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la
realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della
materia prima naturale, che possiede un effettivo valore economico,
che sussistono scopi specifici per i quali tale sostanza e'
utilizzabile, nel rispetto dei criteri di cui al presente
regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e gli standard
esistenti applicabili ai prodotti;
Considerato che dall'istruttoria effettuata e' emerso che
l'aggregato recuperato, che soddisfa i criteri di cui al presente
regolamento, non comporta impatti negativi complessivi sulla salute
umana o sull'ambiente;
Considerato che dal monitoraggio degli effetti del decreto e'
emersa l'opportunita' di apportare modifiche sostanziali alla
disciplina vigente, giungendo alla redazione di un nuovo testo con
conseguente abrogazione del precedente;
Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva (UE)
2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, effettuata con nota del 15 dicembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota del 21 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel
rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attivita' di
costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine
minerale, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed
elencati alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, cessano di essere
qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai
sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attivita' di
costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati
recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione
selettiva.
2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della
qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non
elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente
regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a
scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo
4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai
sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto
legislativo.
N O T E
Avvertenza
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE)
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 184-ter, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in
materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di
rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e'
stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere
utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale
sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda
del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di
recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o
rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e
vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale territorialmente competente, che
includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai
fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e'
cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili,
compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se
necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione
dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della
qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del
caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di
conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle
procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i
nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o
rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi
al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente
delegata dal predetto Istituto, controlla a campione,
sentita l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi
compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1,
redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione.
Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e
l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul
territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una
relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel
corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 31 gennaio.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di
trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
(RECER) concluse ai sensi del presente articolo. Le
autorita' competenti, al momento del rilascio, comunicano
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi,
riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le
modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
di cui al presente comma. A far data dall'effettiva
operativita' del registro di cui al presente comma, la
comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con
la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti
si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza,
per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere
considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato
o che immette un materiale sul mercato per la prima volta
dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede
affinche' il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai
sensi della normativa applicabile in materia di sostanze
chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al
comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa
sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al
materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.»
- La direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive), e' pubblicata nella G.U.U.E.
del 22 novembre 2008, n. L 312.
- Il regolamento (CE) del 18 dicembre 2006, n.
1907/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga
il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e
2000/21/CE.), e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre
2006, n. L 396.
- La direttiva del 31 maggio 1999, n. 1999/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi), e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
luglio 1999, n. L 200.
- Il regolamento del 23 marzo 1993, n. 793/93/CEE del
Consiglio (relativo alla valutazione e al controllo dei
rischi presentati dalle sostanze esistenti), e' pubblicato
nella G.U.C.E. 5 aprile 1993, n. L 84.
- Il regolamento del 28 giugno 1994, n. 1488/94 della
Commissione (che stabilisce i principi per la valutazione
dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze
esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del
Consiglio), e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno 1994, n.
161.
- La direttiva del 27 luglio 1976, n. 76/769/CEE del
Consiglio (concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri relative alle restrizioni in materia di immissione
sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati
pericolosi), e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 settembre
1976, n. L 262.
- La direttiva del 5 marzo 1991, n. 91/155/CEE della
Commissione (che definisce e fissa, in applicazione
dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio,
le modalita' del sistema di informazione specifica
concernente i preparati pericolosi), e' pubblicata nella
G.U.C.E. 22 marzo 1991, n. L 76.
- La direttiva del 20 luglio 1993, n. 93/67/CEE della
Commissione (che stabilisce i principi per la valutazione
dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze
notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del
Consiglio), e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre 1993,
n. L 227.
- La direttiva del 25 novembre 1993, n. 93/105/CE della
Commissione (che stabilisce l'allegato VII D, contenente le
informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli
tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della
direttiva 67/548/CEE del Consiglio), e' pubblicata nella
G.U.C.E. 30 novembre 1993, n. L 294.
- La direttiva del 25 aprile 2000, n. 2000/21/CE della
Commissione (concernente l'elenco degli atti legislativi
comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto
trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio), e'
pubblicata nella G.U.C.E. 28 aprile 2000, n. L 103.
- Il regolamento del 25 novembre 2009, n. 1221/2009/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE)
n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre
2009, n. L 342.
- Il regolamento del 19 marzo 2001, n. 761/2001/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit «EMAS»), e' pubblicato nella G.U.C.E.
24 aprile 2001, n. L 114.
- La decisione del 7 settembre 2001, n. 2001/681/CE
della Commissione (relativa agli orientamenti per
l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit «EMAS»), e' pubblicata nella G.U.C.E.
17 settembre 2001, n. L 247.
- La decisione del 1° marzo 2006, n. 2006/193/CE della
Commissione (recante norme sull'utilizzo del logo EMAS in
casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e
imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata
con il numero C(2006) 306]), e' pubblicata nella G.U.U.E. 9
marzo 2006, n. L 70/63.
- La decisione del 3 maggio 2000, n. 2000/532/CE della
Commissione (che sostituisce la decisione 94/3/CE che
istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo
1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio
relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio
che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE
del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi), e'
pubblicata nella G.U.C.E. 6 settembre 2000, n. L 226.
- La decisione del 20 dicembre 1994, n. 94/3/CE della
Commissione (che istituisce un elenco di rifiuti
conformemente all'articolo 1a) della direttiva 75/442/CEE
del Consiglio relativa ai rifiuti), e' pubblicata nella
G.U.C.E. 7 gennaio 1994, n. L 5.
- La decisione del 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE del
Consiglio (relativa ai rifiuti), e' pubblicata nella
G.U.C.E. 25 luglio 19e' 75, n. L 194.
- La decisione del 22 dicembre 1994, n. 94/904/CE del
Consiglio (che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi
ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva
91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi), e' pubblicata
nella G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 356
- La direttiva del 12 dicembre 1991, n. 91/689/CEE del
Consiglio (relativa ai rifiuti pericolosi), pubblicata
nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 377.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 27
settembre 2022, n. 152 (Regolamento che disciplina la
cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da
costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di
origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2022, n. 246:
«Art. 7 (Monitoraggio). - 1. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione
delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero
della transizione ecologica valuta l'opportunita' di una
revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di
rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a) e b), per tenere conto, ove necessario, delle evidenze
emerse in fase applicativa.»
- La direttiva 2015/1535/UE del 9 settembre 2015, del
Parlamento europeo e del Consiglio (che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione), e' pubblicata nella G.U.C.E. del 17
settembre 2015, n. L 241.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 184-ter, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle
premesse.