IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE
per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta
sul reddito da parte di talune imprese e succursali;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare gli articoli 31 e 32»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante
attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di
talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per
la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di
quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti
individuati dalla legge;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del
made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al titolo sono aggiunte le seguenti parole: «e della direttiva
2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre
2021, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda
la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte
di talune imprese e succursali».;
b) al titolo del Capo I sono aggiunte le seguenti parole: « -
attuazione del Capo 10 della direttiva 2013/34/UE»;
c) dopo il Capo I e' inserito il seguente: «Capo I-bis
Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e succursali - attuazione del Capo 10-bis della
direttiva 2013/34/UE.
Art. 5-bis (Definizioni). - 1. Ai soli fini del presente capo si
intendono per:
a) "giurisdizione fiscale": una giurisdizione, corrispondente o
meno a uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne
l'imposta sul reddito delle societa';
b) "gruppo": l'insieme delle societa' incluse nel
consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127
o ai sensi dei principi contabili internazionali adottati ai sensi
del Regolamento (CE) n. 1606/2002;
c) "societa' autonoma": una societa' che non fa parte di un
gruppo;
d) "societa' capogruppo": l'impresa che redige il bilancio
consolidato dell'insieme piu' grande di imprese;
e) "bilancio consolidato": il bilancio preparato dall'impresa
controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e
il risultato economico delle imprese del gruppo come se fossero
un'unica impresa;
f) "impresa capogruppo di un paese terzo": impresa che redige
il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande delle imprese e non
soggetta al diritto di uno Stato membro;
g) "impresa autonoma di un paese terzo": impresa che non fa
parte di un gruppo e non e' soggetta al diritto di uno Stato membro;
h) "societa' controllata": la societa' inclusa nel perimetro di
consolidamento di un'altra impresa;
i) "societa' controllata da una impresa capogruppo di un paese
terzo": la societa' inclusa nel perimetro di consolidamento di una
impresa capogruppo di un paese terzo;
l) "succursale": una stabile organizzazione nel territorio
dello Stato come definita dall'articolo 162 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo
quanto stabilito dagli accordi internazionali contro la doppia
imposizione in vigore tra l'Italia e lo Stato terzo di incorporazione
dell'impresa. Non sono ricomprese nella definizione di succursale le
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi netti
delle vendite e delle prestazioni come risultanti dall'ultimo
rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l'importo
previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile.
Art. 5-ter (Ambito di applicazione). - 1. E' tenuta a redigere e
pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito conforme a
quanto previsto dagli articoli 5-quinquies e 5-sexies:
a) la societa' capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data
di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due
ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;
b) la societa' autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del
bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari
consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;
c) la societa' controllata da una impresa capogruppo di un
paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i
cui ricavi su base consolidata, cosi' come determinati dalla
legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio
consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi
consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;
d) la succursale, qualora l'impresa che l'ha aperta sia:
1) parte di un gruppo del quale non fanno parte societa'
controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi
consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di
chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi
un importo complessivo di 750.000.000 di euro, oppure
2) un'impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio
consolidato, alla data di chiusura, del bilancio eccedono per
ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo
di 750.000.000 di euro;
2. Non sono soggette agli obblighi di cui al comma 1:
1) le imprese capogruppo, se i ricavi consolidati alla data di
chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi
esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;
2) le imprese autonome se i ricavi alla data di chiusura del
bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi
consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;
3) le societa' controllate da una impresa capogruppo di un
paese terzo inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, se i
ricavi su base consolidata, cosi' come determinati dalla legislazione
ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato
risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi
inferiori a 750.000.000 di euro;
4) le succursali, se i ricavi consolidati alla data di chiusura
del bilancio dell'impresa che l'ha aperta di cui al comma 1, lettera
d), numeri 1) o 2), risultano essere per ciascuno dei due ultimi
esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro.
3. Le societa' controllate da una impresa capogruppo di un paese
terzo e incluse nel perimetro di consolidamento di questa redigono e
pubblicano, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, una
comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa
capogruppo. Se l'impresa capogruppo di un paese terzo non fornisce
tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma, la
societa' controllata redige, pubblica e rende accessibile una
comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito,
conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, contenente tutte
le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o
acquisite, nonche' una dichiarazione attestante che la sua impresa
capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.
4. Le succursali aperte da un'impresa capogruppo di un paese
terzo, da una societa' controllata dall'impresa capogruppo di un
paese terzo o da un'impresa autonoma di un paese terzo redigono e
pubblicano, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, una
comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa
capogruppo di un paese terzo o all'impresa autonoma del paese terzo,
a seconda dei casi. Se l'impresa capogruppo di un paese terzo o la
societa' controllata dall'impresa capogruppo di un paese terzo che
hanno aperto la succursale oppure l'impresa autonoma del paese terzo
che ha aperto la succursale, a seconda dei casi, non fornisce tutte
le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di cui al primo periodo del presente comma, la succursale
redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle
informazioni sull'imposta sul reddito, conformemente agli articoli
5-quinquies e 5-sexies, contenente tutte le informazioni comunque in
suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonche' una
dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo o l'impresa
autonoma, a seconda dei casi, non ha messo a disposizione le
informazioni necessarie.
5. Le societa' controllate da una impresa capogruppo di un paese
terzo e le succursali, anche se non ricomprese negli ambiti di
applicazione dei commi 3 e 4, adempiono comunque agli obblighi di
presentazione e pubblicazione della comunicazione di cui agli
articoli 5-quinquies e 5-sexies, se tali societa' o succursali non
hanno altro scopo se non quello di eludere gli obblighi di
comunicazione di cui al presente decreto.
Art. 5-quater (Esenzioni ed equivalenza). - 1. Gli obblighi di
cui all'articolo 5-quinquies non si applicano:
a) ai soggetti destinatari delle disposizioni emanate dalla
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera e), del
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione degli
obblighi previsti dall'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE;
b) alle societa' capogruppo e loro partecipate, se esse,
comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di
attivita' economica o un'attivita' economica permanente nel
territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione
fiscale;
c) alle societa' autonome se esse, comprese le loro succursali,
sono stabilite o hanno una sede fissa di attivita' economica o
un'attivita' economica permanente nel territorio di un unico Stato
membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale;
d) alle societa' controllate da una impresa capogruppo di un
paese terzo se quest'ultima redige una comunicazione sulle imposte
sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies e
sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) la comunicazione e' resa accessibile al pubblico
gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile
meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su
quello della societa' controllata, entro dodici mesi dalla data di
chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale e' redatta;
2) la comunicazione e' redatta in almeno una delle lingue
ufficiali dell'Unione europea, fermo quanto previsto dall'articolo
5-sexies, comma 1, lettera b), secondo periodo;
3) nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale
della societa' controllata;
4) gli amministratori della societa' controllata adempiono
agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5-sexies;
e) alle succursali se l'impresa autonoma di un paese terzo che
ha aperto la succursale o l'impresa capogruppo nel cui bilancio e'
consolidata l'impresa che ha aperto la succursale redige una
comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui
all'articolo 5-quinquies e sono soddisfatti tutti i seguenti
requisiti:
1) la comunicazione e' resa accessibile al pubblico
gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile
meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su
quello della societa' controllata, entro dodici mesi dalla data di
chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale e' redatta;
2) la comunicazione e' redatta in almeno una delle lingue
ufficiali dell'Unione europea, fermo quanto previsto dall'articolo
5-sexies, comma1, lettera b), secondo periodo;
3) nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale
della succursale;
4) gli amministratori della succursale adempiono agli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5-sexies.
Art. 5-quinquies (Contenuto della comunicazione sulle imposte sul
reddito). - 1. La comunicazione sulle imposte sul reddito e' redatta
dai soggetti di cui all'articolo 5-ter e, nel caso di societa'
capogruppo, contiene le informazioni di cui al presente articolo con
riferimento a tutte le societa' incluse nel perimetro di
consolidamento per l'esercizio di riferimento.
2. La comunicazione sulle imposte sul reddito contiene le
seguenti informazioni:
a) il nome dell'impresa soggetta all'obbligo ai sensi
dell'articolo 5-ter, l'esercizio finanziario di riferimento, la
valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione;
b) nel caso di societa' capogruppo, l'elencazione delle imprese
oggetto di consolidamento per l'esercizio di riferimento, con
separata indicazione di quelle stabilite nell'Unione e di quelle
aventi sede nelle giurisdizioni fiscali incluse negli allegati I e II
delle conclusioni del Consiglio sulla lista delle giurisdizioni non
cooperative a fini fiscali, con ulteriore distinzione a seconda
dell'allegato in cui sono incluse;
c) una breve descrizione della natura delle attivita' svolte
dalle imprese;
d) il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
e) l'ammontare complessivo dei ricavi, comprensivi delle
operazioni con parti correlate, e per i quali si intende
rispettivamente:
1) per i soggetti di cui all'articolo 5-ter, che non
utilizzano i principi contabili internazionali, le somma delle voci
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni, A5) altri ricavi e
proventi, C15) proventi da partecipazioni, con esclusione dei
dividendi ricevuti da imprese partecipate, e C16 Altri proventi
finanziari di cui all'articolo 2425 del Codice civile;
2) per i soggetti di cui all'articolo 5-ter che utilizzano i
principi contabili internazionali, i proventi come definiti dai
principi contabili internazionali, con esclusione delle rettifiche di
valore e dei dividendi ricevuti da imprese partecipate;
3) per le altre imprese di cui all'articolo 5-ter, diverse da
quelle di cui ai numeri 1) e 2), i proventi come definiti dal quadro
di informativa finanziaria ai sensi del quale sono preparati i
bilanci, escluse le rettifiche di valore e i dividendi ricevuti dalle
imprese partecipate;
f) l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta
sul reddito;
g) per ciascuna giurisdizione fiscale:
1) l'importo dell'imposta sul reddito maturata nel corso del
pertinente esercizio, calcolata come l'importo delle imposte sul
reddito complessivo e senza tenere in considerazione imposte
differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti;
2) l'importo dell'imposta sul reddito versata secondo il
principio di cassa, calcolata come l'importo dell'imposta sul reddito
versata nel corso del pertinente esercizio in aggregato, comprese le
ritenute alla fonte operate da altre imprese su pagamenti a imprese e
succursali all'interno del gruppo;
h) l'importo degli utili non distribuiti al termine del
pertinente esercizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono elaborate e riportate
per ciascuna giurisdizione fiscale sulla base dello stabilimento,
dell'esistenza di una sede fissa di attivita' economica o di
un'attivita' economica permanente che, considerate le attivita' del
gruppo o dell'impresa autonoma, puo' essere soggetta all'imposta sul
reddito in tale giurisdizione fiscale. Se le attivita' di diverse
imprese partecipate possono essere soggette all'imposta sul reddito
in un'unica giurisdizione fiscale, le informazioni relative a tale
giurisdizione fiscale rappresentano la somma delle informazioni
relative alle attivita' di ciascuna impresa partecipata e delle
rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale. Le informazioni
riferite alle singole attivita' attengono esclusivamente alla
giurisdizione fiscale presso cui sono svolte. Nelle comunicazioni
redatte a livello di gruppo possono essere fornite le esplicazioni
necessarie a chiarire eventuali discrepanze in merito alle
informazioni di cui al comma 2, lettera g) anche tenendo conto, se
del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi
precedenti.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono espressi nella medesima
valuta utilizzata per la redazione del bilancio consolidato della
societa' capogruppo o dell'impresa capogruppo di un paese terzo o per
la redazione del bilancio di esercizio nel caso di societa' autonoma.
Le societa' controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo
tenute alla redazione e pubblicazione della comunicazione ai sensi
dell'articolo 5-ter, comma 3, possono esprimere gli importi nella
medesima valuta utilizzata per la redazione del proprio bilancio.
5. Le informazioni di cui al comma 2 possono essere fornite
secondo le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, emanato
in attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE, e provvedimenti
attuativi emanati dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.
6. Le informazioni di cui al comma 2 sono presentate utilizzando
il modello previsto dall'atto di esecuzione emanato dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 48-quater della direttiva 2013/34/UE.
7. Nella comunicazione e' specificato se le informazioni in essa
contenute sono state predisposte conformemente al comma 2 oppure al
comma 5.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le informazioni di
cui al comma 2 sono:
a) presentate separatamente per ciascuno Stato membro o
aggregate a livello di Stato se uno Stato membro comprende piu'
giurisdizioni fiscali;
b) presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale
che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione
dev'essere redatta, e' riportata nell'allegato I delle conclusioni
del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non
cooperative a fini fiscali;
c) presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale
che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione deve
essere redatta e il 1° marzo dell'esercizio precedente, e' stata
menzionata nell'allegato II delle conclusioni del Consiglio sulla
lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
d) presentate a livello aggregato per le giurisdizioni diverse
di quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
Art. 5-sexies (Pubblicazione e accessibilita'). - 1. La
comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies, entro dodici mesi
dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la
comunicazione e' redatta, e':
a) depositata a cura degli amministratori della societa' o
dell'impresa, presso l'ufficio del registro delle imprese ove e'
collocata la sede o la stabile rappresentanza. La comunicazione
depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima
sul sito internet della societa' o dell'impresa tenuta a redigerla ai
sensi del comma 1 dell'articolo 5-ter. Le modalita' per l'accesso e
l'estrazione dei dati relativi alle comunicazioni da parte dei
soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura piu' gravosi
rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio;
b) pubblicata sul sito internet della societa' o dell'impresa
tenuta a redigerla ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-ter,
garantendone l'accesso gratuito. La comunicazione e' messa a
disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata
negli ambiti della finanza internazionale. La comunicazione resta
disponibile al pubblico per un periodo di cinque anni consecutivi
dalla prima pubblicazione.
Art. 5-septies (Responsabilita' in materia di redazione,
pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle
informazioni sull'imposta sul reddito). - 1. La responsabilita' di
garantire che la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies e'
redatta e pubblicata in conformita' a quanto previsto dal presente
capo compete agli amministratori della societa'. Nell'adempimento dei
loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di
professionalita' e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito
dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento,
vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente
decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.
Art. 5-octies (Dichiarazione del revisore legale). - 1. Il
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti delle
societa' di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter, verifica:
a) il ricorrere o meno dell'obbligo di redigere la
comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies a partire
dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui e' chiamato ad
esprimere un giudizio;
b) l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli
amministratori della comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies se
la relazione di cui al comma 2 gia' lo prevede.
2. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale di
cui al comma 1 riporta, nella relazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, un'attestazione circa
quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1.
3. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: "g-bis)
l'attestazione circa l'obbligo o meno di redigere la comunicazione di
cui all'articolo 5-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 139 a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello su
cui e' chiamato ad esprimere un giudizio. Per la violazione degli
obblighi di cui alla presente lettera la sanzione e' applicata nella
misura disposta dall'articolo 5-novies, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 139 del 2015".
Art. 5-novies (Sanzioni). - 1. Agli amministratori della societa'
o dell'impresa che omettono di depositare le comunicazioni di cui al
Capo 1-bis e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella
misura prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
2. Quando il deposito presso il registro delle imprese della le
comunicazioni di cui al Capo 1-bis avviene entro sessanta giorni
dalla scadenza del termine prescritto, agli amministratori e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1
ridotta della meta'. Il deposito successivo al sessantesimo giorno
dalla scadenza del termine prescritto e' equiparato al mancato
deposito di cui al comma 1.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la comunicazione
di cui al Capo 1-bis depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese ove e' collocata la sede della societa' o della succursale
contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero
omette fatti materiali rilevanti la cui informazione e' prevista ai
sensi del medesimo Capo, agli amministratori della societa' o
dell'impresa e' applicata la sanzione di cui al comma 1 aumentata al
doppio. Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, puo' stipulare apposita convenzione, a
titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate per la definizione delle
attivita' di collaborazione finalizzate al controllo della
veridicita' delle informazioni contenute nella comunicazione di cui
al primo periodo. Per le attivita' di cui al presente comma e'
autorizzato, a decorrere dall'anno 2024, un contributo annuo di
400.000 euro a favore di Unioncamere.
4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- La Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione
delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e succursali e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea L 429 del 1° dicembre 2021.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, il cui
titolo e' modificato dal presente decreto reca: «Attuazione
della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio,
ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune
tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del
bilancio di esercizio e di quello consolidato per le
societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla
legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla
Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione
delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e succursali», ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015.
- Si riporta l'articolo 1 e l'allegato A della legge 21
febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2022-2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2024, n. 46:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6,
comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3,
15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19,
comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.»
«Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione
delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del
SEE).
2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive
1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda
la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune
infrastrutture.
3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile
2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE)
2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul
valore aggiunto.
4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari
minimi adeguati nell'Unione europea.
5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il
miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli
amministratori delle societa' quotate e relative misure
(Testo rilevante ai fini del SEE).
6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva
2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di
stabilita' migliorati e l'allineamento ditale direttiva ai
requisiti di stabilita' definiti dall'Organizzazione
marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).
7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di
informazioni tra le autorita' di contrasto degli Stati
membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del
Consiglio.»
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 139 si veda nelle note alle premesse.
- Il Capo I del citato decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 139, come modificato dal presente decreto, reca:
«Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti
- attuazione del Capo 10 della direttiva 2013/34/UE.»