IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la Direttiva (UE) 2021/2101  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE
per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni  sull'imposta
sul reddito da parte di talune imprese e succursali; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare gli articoli 31 e 32»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  139,  recante
attuazione   della   direttiva   2013/34/UE   relativa   ai   bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati  e  alle  relative  relazioni  di
talune  tipologie  di  imprese,  recante  modifica  della   direttiva
2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per
la parte relativa alla disciplina del  bilancio  di  esercizio  e  di
quello consolidato per le societa' di capitali e gli  altri  soggetti
individuati dalla legge; 
  Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia e delle  imprese  e  del
made in Italy; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) al titolo sono aggiunte le seguenti parole: «e della direttiva
2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del  24  novembre
2021, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto  riguarda
la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte
di talune imprese e succursali».; 
    b) al titolo del Capo I sono aggiunte le  seguenti  parole:  «  -
attuazione del Capo 10 della direttiva 2013/34/UE»; 
    c)  dopo  il  Capo  I  e'  inserito  il  seguente:  «Capo   I-bis
Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e  succursali  -  attuazione  del  Capo  10-bis  della
direttiva 2013/34/UE. 
    Art. 5-bis (Definizioni). - 1. Ai soli fini del presente capo  si
intendono per: 
      a) "giurisdizione fiscale": una giurisdizione, corrispondente o
meno a uno Stato, dotata di autonomia  fiscale  per  quanto  concerne
l'imposta sul reddito delle societa'; 
      b)   "gruppo":   l'insieme   delle   societa'    incluse    nel
consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n.  127
o ai sensi dei principi contabili internazionali  adottati  ai  sensi
del Regolamento (CE) n. 1606/2002; 
      c) "societa' autonoma": una societa' che non  fa  parte  di  un
gruppo; 
      d) "societa' capogruppo":  l'impresa  che  redige  il  bilancio
consolidato dell'insieme piu' grande di imprese; 
      e) "bilancio consolidato": il bilancio  preparato  dall'impresa
controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria  e
il risultato economico delle  imprese  del  gruppo  come  se  fossero
un'unica impresa; 
      f) "impresa capogruppo di un paese terzo": impresa  che  redige
il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande delle imprese e  non
soggetta al diritto di uno Stato membro; 
      g) "impresa autonoma di un paese terzo":  impresa  che  non  fa
parte di un gruppo e non e' soggetta al diritto di uno Stato membro; 
      h) "societa' controllata": la societa' inclusa nel perimetro di
consolidamento di un'altra impresa; 
      i) "societa' controllata da una impresa capogruppo di un  paese
terzo": la societa' inclusa nel perimetro di  consolidamento  di  una
impresa capogruppo di un paese terzo; 
      l) "succursale":  una  stabile  organizzazione  nel  territorio
dello  Stato  come  definita  dall'articolo  162  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  fatto  salvo
quanto  stabilito  dagli  accordi  internazionali  contro  la  doppia
imposizione in vigore tra l'Italia e lo Stato terzo di incorporazione
dell'impresa. Non sono ricomprese nella definizione di succursale  le
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi  netti
delle  vendite  e  delle  prestazioni  come  risultanti   dall'ultimo
rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l'importo
previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile. 
    Art. 5-ter (Ambito di applicazione). - 1. E' tenuta a redigere  e
pubblicare una comunicazione sulle imposte  sul  reddito  conforme  a
quanto previsto dagli articoli 5-quinquies e 5-sexies: 
      a) la societa' capogruppo i cui ricavi consolidati,  alla  data
di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei  due
ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro; 
      b) la societa' autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del
bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi  esercizi  finanziari
consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro; 
      c) la societa' controllata da  una  impresa  capogruppo  di  un
paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento  di  questa,  i
cui  ricavi  su  base  consolidata,  cosi'  come  determinati   dalla
legislazione ad essa applicata, alla data di  chiusura  del  bilancio
consolidato,  eccedono,  per  ciascuno  dei   due   ultimi   esercizi
consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro; 
      d) la succursale, qualora l'impresa che l'ha aperta sia: 
        1) parte di un gruppo del  quale  non  fanno  parte  societa'
controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui  ricavi
consolidati  risultanti  dal  bilancio  consolidato,  alla  data   di
chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi  esercizi  consecutivi
un importo complessivo di 750.000.000 di euro, oppure 
        2) un'impresa autonoma i cui ricavi risultanti  dal  bilancio
consolidato,  alla  data  di  chiusura,  del  bilancio  eccedono  per
ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un  importo  complessivo
di 750.000.000 di euro; 
    2. Non sono soggette agli obblighi di cui al comma 1: 
      1) le imprese capogruppo, se i ricavi consolidati alla data  di
chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno  dei  due  ultimi
esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro; 
      2) le imprese autonome se i ricavi alla data  di  chiusura  del
bilancio risultano  essere  per  ciascuno  dei  due  ultimi  esercizi
consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro; 
      3) le societa' controllate da  una  impresa  capogruppo  di  un
paese terzo inclusa nel perimetro di consolidamento di questa,  se  i
ricavi su base consolidata, cosi' come determinati dalla legislazione
ad essa applicata, alla data di  chiusura  del  bilancio  consolidato
risultano essere per ciascuno dei  due  ultimi  esercizi  consecutivi
inferiori a 750.000.000 di euro; 
      4) le succursali, se i ricavi consolidati alla data di chiusura
del bilancio dell'impresa che l'ha aperta di cui al comma 1,  lettera
d), numeri 1) o 2), risultano essere  per  ciascuno  dei  due  ultimi
esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro. 
    3. Le societa' controllate da una impresa capogruppo di un  paese
terzo e incluse nel perimetro di consolidamento di questa redigono  e
pubblicano, conformemente agli articoli 5-quinquies e  5-sexies,  una
comunicazione   sull'imposta   sul   reddito   relativa   all'impresa
capogruppo. Se l'impresa capogruppo di un paese  terzo  non  fornisce
tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  la
societa'  controllata  redige,  pubblica  e  rende  accessibile   una
comunicazione   delle   informazioni   sull'imposta   sul    reddito,
conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, contenente  tutte
le informazioni comunque  in  suo  possesso  o  da  essa  ottenute  o
acquisite, nonche' una dichiarazione attestante che  la  sua  impresa
capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. 
    4. Le succursali aperte da  un'impresa  capogruppo  di  un  paese
terzo, da una societa'  controllata  dall'impresa  capogruppo  di  un
paese terzo o da un'impresa autonoma di un  paese  terzo  redigono  e
pubblicano, conformemente agli articoli 5-quinquies e  5-sexies,  una
comunicazione   sull'imposta   sul   reddito   relativa   all'impresa
capogruppo di un paese terzo o all'impresa autonoma del paese  terzo,
a seconda dei casi. Se l'impresa capogruppo di un paese  terzo  o  la
societa' controllata dall'impresa capogruppo di un  paese  terzo  che
hanno aperto la succursale oppure l'impresa autonoma del paese  terzo
che ha aperto la succursale, a seconda dei casi, non  fornisce  tutte
le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di cui al primo periodo del presente  comma,  la  succursale
redige,  pubblica  e  rende  accessibile  una   comunicazione   delle
informazioni sull'imposta sul reddito,  conformemente  agli  articoli
5-quinquies e 5-sexies, contenente tutte le informazioni comunque  in
suo  possesso  o  da  essa  ottenute   o   acquisite,   nonche'   una
dichiarazione attestante che la sua impresa  capogruppo  o  l'impresa
autonoma, a  seconda  dei  casi,  non  ha  messo  a  disposizione  le
informazioni necessarie. 
    5. Le societa' controllate da una impresa capogruppo di un  paese
terzo e le succursali,  anche  se  non  ricomprese  negli  ambiti  di
applicazione dei commi 3 e 4, adempiono  comunque  agli  obblighi  di
presentazione  e  pubblicazione  della  comunicazione  di  cui   agli
articoli 5-quinquies e 5-sexies, se tali societa'  o  succursali  non
hanno  altro  scopo  se  non  quello  di  eludere  gli  obblighi   di
comunicazione di cui al presente decreto. 
    Art. 5-quater (Esenzioni ed equivalenza). - 1.  Gli  obblighi  di
cui all'articolo 5-quinquies non si applicano: 
      a) ai soggetti destinatari  delle  disposizioni  emanate  dalla
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 67, comma 1,  lettera  e),  del
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  in  attuazione  degli
obblighi previsti dall'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE; 
      b) alle  societa'  capogruppo  e  loro  partecipate,  se  esse,
comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di
attivita'  economica  o   un'attivita'   economica   permanente   nel
territorio di un unico Stato membro e in  nessun'altra  giurisdizione
fiscale; 
      c) alle societa' autonome se esse, comprese le loro succursali,
sono stabilite o hanno  una  sede  fissa  di  attivita'  economica  o
un'attivita' economica permanente nel territorio di  un  unico  Stato
membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale; 
      d) alle societa' controllate da una impresa  capogruppo  di  un
paese terzo se quest'ultima redige una  comunicazione  sulle  imposte
sul reddito equivalente a quella di cui  all'articolo  5-quinquies  e
sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 
        1)  la  comunicazione  e'  resa   accessibile   al   pubblico
gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione  leggibile
meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia  su
quello della societa' controllata, entro dodici mesi  dalla  data  di
chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale e' redatta; 
        2) la comunicazione e' redatta in  almeno  una  delle  lingue
ufficiali dell'Unione europea, fermo  quanto  previsto  dall'articolo
5-sexies, comma 1, lettera b), secondo periodo; 
        3) nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale
della societa' controllata; 
        4) gli amministratori della  societa'  controllata  adempiono
agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5-sexies; 
      e) alle succursali se l'impresa autonoma di un paese terzo  che
ha aperto la succursale o l'impresa capogruppo nel  cui  bilancio  e'
consolidata  l'impresa  che  ha  aperto  la  succursale  redige   una
comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella  di  cui
all'articolo  5-quinquies  e  sono  soddisfatti  tutti   i   seguenti
requisiti: 
        1)  la  comunicazione  e'  resa   accessibile   al   pubblico
gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione  leggibile
meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia  su
quello della societa' controllata, entro dodici mesi  dalla  data  di
chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale e' redatta; 
        2) la comunicazione e' redatta in  almeno  una  delle  lingue
ufficiali dell'Unione europea, fermo  quanto  previsto  dall'articolo
5-sexies, comma1, lettera b), secondo periodo; 
        3) nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale
della succursale; 
        4)  gli  amministratori  della  succursale   adempiono   agli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5-sexies. 
    Art. 5-quinquies (Contenuto della comunicazione sulle imposte sul
reddito). - 1. La comunicazione sulle imposte sul reddito e'  redatta
dai soggetti di cui  all'articolo  5-ter  e,  nel  caso  di  societa'
capogruppo, contiene le informazioni di cui al presente articolo  con
riferimento  a  tutte  le   societa'   incluse   nel   perimetro   di
consolidamento per l'esercizio di riferimento. 
    2.  La  comunicazione  sulle  imposte  sul  reddito  contiene  le
seguenti informazioni: 
      a)  il  nome  dell'impresa  soggetta   all'obbligo   ai   sensi
dell'articolo  5-ter,  l'esercizio  finanziario  di  riferimento,  la
valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione; 
      b) nel caso di societa' capogruppo, l'elencazione delle imprese
oggetto  di  consolidamento  per  l'esercizio  di  riferimento,   con
separata indicazione di quelle  stabilite  nell'Unione  e  di  quelle
aventi sede nelle giurisdizioni fiscali incluse negli allegati I e II
delle conclusioni del Consiglio sulla lista delle  giurisdizioni  non
cooperative a fini  fiscali,  con  ulteriore  distinzione  a  seconda
dell'allegato in cui sono incluse; 
      c) una breve descrizione della natura  delle  attivita'  svolte
dalle imprese; 
      d) il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno; 
      e)  l'ammontare  complessivo  dei  ricavi,  comprensivi   delle
operazioni  con  parti  correlate,  e  per   i   quali   si   intende
rispettivamente: 
        1)  per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  5-ter,  che  non
utilizzano i principi contabili internazionali, le somma  delle  voci
A1) ricavi delle vendite e delle  prestazioni,  A5)  altri  ricavi  e
proventi,  C15)  proventi  da  partecipazioni,  con  esclusione   dei
dividendi ricevuti da  imprese  partecipate,  e  C16  Altri  proventi
finanziari di cui all'articolo 2425 del Codice civile; 
        2) per i soggetti di cui all'articolo 5-ter che utilizzano  i
principi contabili  internazionali,  i  proventi  come  definiti  dai
principi contabili internazionali, con esclusione delle rettifiche di
valore e dei dividendi ricevuti da imprese partecipate; 
        3) per le altre imprese di cui all'articolo 5-ter, diverse da
quelle di cui ai numeri 1) e 2), i proventi come definiti dal  quadro
di informativa finanziaria  ai  sensi  del  quale  sono  preparati  i
bilanci, escluse le rettifiche di valore e i dividendi ricevuti dalle
imprese partecipate; 
      f) l'importo dell'utile o della perdita al  lordo  dell'imposta
sul reddito; 
      g) per ciascuna giurisdizione fiscale: 
        1) l'importo dell'imposta sul reddito maturata nel corso  del
pertinente esercizio, calcolata  come  l'importo  delle  imposte  sul
reddito  complessivo  e  senza  tenere  in   considerazione   imposte
differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti; 
        2) l'importo dell'imposta  sul  reddito  versata  secondo  il
principio di cassa, calcolata come l'importo dell'imposta sul reddito
versata nel corso del pertinente esercizio in aggregato, comprese  le
ritenute alla fonte operate da altre imprese su pagamenti a imprese e
succursali all'interno del gruppo; 
      h)  l'importo  degli  utili  non  distribuiti  al  termine  del
pertinente esercizio. 
    3. Le informazioni di cui al comma 2 sono elaborate  e  riportate
per ciascuna giurisdizione fiscale  sulla  base  dello  stabilimento,
dell'esistenza  di  una  sede  fissa  di  attivita'  economica  o  di
un'attivita' economica permanente che, considerate le  attivita'  del
gruppo o dell'impresa autonoma, puo' essere soggetta all'imposta  sul
reddito in tale giurisdizione fiscale. Se  le  attivita'  di  diverse
imprese partecipate possono essere soggette all'imposta  sul  reddito
in un'unica giurisdizione fiscale, le informazioni  relative  a  tale
giurisdizione  fiscale  rappresentano  la  somma  delle  informazioni
relative alle attivita'  di  ciascuna  impresa  partecipata  e  delle
rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale. Le  informazioni
riferite  alle  singole  attivita'  attengono   esclusivamente   alla
giurisdizione fiscale presso cui  sono  svolte.  Nelle  comunicazioni
redatte a livello di gruppo possono essere  fornite  le  esplicazioni
necessarie  a  chiarire  eventuali   discrepanze   in   merito   alle
informazioni di cui al comma 2, lettera g) anche  tenendo  conto,  se
del  caso,  degli  importi   corrispondenti   relativi   a   esercizi
precedenti. 
    4. Gli importi di cui al comma 2  sono  espressi  nella  medesima
valuta utilizzata per la redazione  del  bilancio  consolidato  della
societa' capogruppo o dell'impresa capogruppo di un paese terzo o per
la redazione del bilancio di esercizio nel caso di societa' autonoma.
Le societa' controllate da una impresa capogruppo di un  paese  terzo
tenute alla redazione e pubblicazione della  comunicazione  ai  sensi
dell'articolo 5-ter, comma 3, possono  esprimere  gli  importi  nella
medesima valuta utilizzata per la redazione del proprio bilancio. 
    5. Le informazioni di cui  al  comma  2  possono  essere  fornite
secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  4  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017,  emanato
in attuazione dell'articolo  1,  commi  145  e  146  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE, e  provvedimenti
attuativi emanati dal Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
    6. Le informazioni di cui al comma 2 sono presentate  utilizzando
il modello previsto dall'atto di esecuzione emanato dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 48-quater della direttiva 2013/34/UE. 
    7. Nella comunicazione e' specificato se le informazioni in  essa
contenute sono state predisposte conformemente al comma 2  oppure  al
comma 5. 
    8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7,  le  informazioni  di
cui al comma 2 sono: 
      a)  presentate  separatamente  per  ciascuno  Stato  membro   o
aggregate a livello di Stato  se  uno  Stato  membro  comprende  piu'
giurisdizioni fiscali; 
      b) presentate separatamente per ciascuna giurisdizione  fiscale
che, il  1°  marzo  dell'esercizio  per  il  quale  la  comunicazione
dev'essere redatta, e' riportata nell'allegato  I  delle  conclusioni
del  Consiglio  sulla  lista  UE  riveduta  delle  giurisdizioni  non
cooperative a fini fiscali; 
      c) presentate separatamente per ciascuna giurisdizione  fiscale
che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale  la  comunicazione  deve
essere redatta e il 1°  marzo  dell'esercizio  precedente,  e'  stata
menzionata nell'allegato II delle  conclusioni  del  Consiglio  sulla
lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; 
      d) presentate a livello aggregato per le giurisdizioni  diverse
di quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. 
    Art.  5-sexies  (Pubblicazione  e  accessibilita').   -   1.   La
comunicazione di cui  all'articolo  5-quinquies,  entro  dodici  mesi
dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per  il  quale  la
comunicazione e' redatta, e': 
      a) depositata a cura  degli  amministratori  della  societa'  o
dell'impresa, presso l'ufficio del  registro  delle  imprese  ove  e'
collocata la sede  o  la  stabile  rappresentanza.  La  comunicazione
depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima
sul sito internet della societa' o dell'impresa tenuta a redigerla ai
sensi del comma 1 dell'articolo 5-ter. Le modalita' per  l'accesso  e
l'estrazione dei  dati  relativi  alle  comunicazioni  da  parte  dei
soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura piu'  gravosi
rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio; 
      b) pubblicata sul sito internet della societa'  o  dell'impresa
tenuta  a  redigerla  ai  sensi  del  comma  1  dell'articolo  5-ter,
garantendone  l'accesso  gratuito.  La  comunicazione  e'   messa   a
disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata
negli ambiti della finanza  internazionale.  La  comunicazione  resta
disponibile al pubblico per un periodo  di  cinque  anni  consecutivi
dalla prima pubblicazione. 
    Art.  5-septies  (Responsabilita'  in   materia   di   redazione,
pubblicazione  e  messa  a  disposizione  della  comunicazione  delle
informazioni sull'imposta sul reddito). - 1.  La  responsabilita'  di
garantire che la comunicazione di  cui  all'articolo  5-quinquies  e'
redatta e pubblicata in conformita' a quanto  previsto  dal  presente
capo compete agli amministratori della societa'. Nell'adempimento dei
loro  obblighi  gli  amministratori  agiscono  secondo   criteri   di
professionalita' e  diligenza.  L'organo  di  controllo,  nell'ambito
dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento,
vigila sull'osservanza  delle  disposizioni  stabilite  nel  presente
decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea. 
    Art.  5-octies  (Dichiarazione  del  revisore  legale).  -  1. Il
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti delle
societa' di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter, verifica: 
      a)  il  ricorrere  o   meno   dell'obbligo   di   redigere   la
comunicazione   di   cui   all'articolo   5-quinquies    a    partire
dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui e' chiamato  ad
esprimere un giudizio; 
      b) l'avvenuta predisposizione e pubblicazione  da  parte  degli
amministratori della comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies se
la relazione di cui al comma 2 gia' lo prevede. 
    2. Il soggetto incaricato di effettuare la  revisione  legale  di
cui al comma 1 riporta, nella relazione di cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo 27 gennaio  2010  n.  39,  un'attestazione  circa
quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1. 
    3. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, dopo la lettera g)  e'  inserita  la  seguente:  "g-bis)
l'attestazione circa l'obbligo o meno di redigere la comunicazione di
cui all'articolo 5-quinquies del decreto legislativo 18 agosto  2015,
n. 139 a partire dall'esercizio finanziario precedente  a  quello  su
cui e' chiamato ad esprimere un giudizio.  Per  la  violazione  degli
obblighi di cui alla presente lettera la sanzione e' applicata  nella
misura disposta dall'articolo 5-novies, comma 1, del  citato  decreto
legislativo n. 139 del 2015". 
    Art. 5-novies (Sanzioni). - 1. Agli amministratori della societa'
o dell'impresa che omettono di depositare le comunicazioni di cui  al
Capo 1-bis e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria  nella
misura prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge  28  dicembre
2015, n. 208. 
    2. Quando il deposito presso il registro delle imprese  della  le
comunicazioni di cui al Capo  1-bis  avviene  entro  sessanta  giorni
dalla  scadenza  del  termine  prescritto,  agli  amministratori   e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di  cui  al  comma  1
ridotta della meta'. Il deposito successivo  al  sessantesimo  giorno
dalla scadenza  del  termine  prescritto  e'  equiparato  al  mancato
deposito di cui al comma 1. 
    3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la  comunicazione
di cui al Capo 1-bis depositata presso l'ufficio del  registro  delle
imprese ove e' collocata la sede della societa'  o  della  succursale
contiene fatti materiali rilevanti non  rispondenti  al  vero  ovvero
omette fatti materiali rilevanti la cui informazione e'  prevista  ai
sensi  del  medesimo  Capo,  agli  amministratori  della  societa'  o
dell'impresa e' applicata la sanzione di cui al comma 1 aumentata  al
doppio. Unioncamere, per conto delle Camere di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, puo'  stipulare  apposita  convenzione,  a
titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate per la definizione delle
attivita'  di   collaborazione   finalizzate   al   controllo   della
veridicita' delle informazioni contenute nella comunicazione  di  cui
al primo periodo. Per le  attivita'  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzato, a decorrere  dall'anno  2024,  un  contributo  annuo  di
400.000 euro a favore di Unioncamere. 
    4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni  sono  versate
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante  disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.» 
              - La Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  24  novembre  2021,  che  modifica  la
          direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda  la  comunicazione
          delle informazioni sull'imposta sul  reddito  da  parte  di
          talune imprese e succursali e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea L 429 del 1° dicembre 2021. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.» 
              - Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, il cui
          titolo e' modificato dal presente decreto reca: «Attuazione
          della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio,
          ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di  talune
          tipologie di  imprese,  recante  modifica  della  direttiva
          2006/43/CE  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE, per  la  parte  relativa  alla  disciplina  del
          bilancio di  esercizio  e  di  quello  consolidato  per  le
          societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla
          legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla
          Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda  la  comunicazione
          delle informazioni sull'imposta sul  reddito  da  parte  di
          talune  imprese  e  succursali»,  ed  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015. 
              - Si riporta l'articolo 1 e l'allegato A della legge 21
          febbraio 2024, n. 15, recante  delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2022-2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio
          2024, n. 46: 
                «Art. 1 (Delega al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure e i principi e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  3  a  19
          della presente legge e all'annesso allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Fermo restando quanto previsto dagli  articoli  6,
          comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3,
          15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3,  e  19,
          comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nei  soli  limiti  occorrenti  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dall'esercizio  delle  deleghe  di
          cui al medesimo comma 1. Alla relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione delle deleghe, laddove  non  sia  possibile
          farvi fronte con i fondi  gia'  assegnati  alle  competenti
          amministrazioni, si provvede mediante riduzione  del  fondo
          per  il  recepimento  della  normativa   europea   di   cui
          all'articolo 41-bis della citata legge  n.  234  del  2012.
          Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo  si  rivelasse
          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
          all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.» 
          «Allegato A 
          (articolo 1, comma 1) 
              1) Direttiva (UE) 2021/2101 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  24  novembre  2021,  che  modifica  la
          direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda  la  comunicazione
          delle informazioni sull'imposta sul  reddito  da  parte  di
          talune imprese e succursali (Testo rilevante  ai  fini  del
          SEE). 
              2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le  direttive
          1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto  riguarda
          la tassazione a carico  di  veicoli  per  l'uso  di  alcune
          infrastrutture. 
              3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5  aprile
          2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE  e  (UE)
          2020/285 per quanto riguarda le aliquote  dell'imposta  sul
          valore aggiunto. 
              4) Direttiva (UE) 2022/2041 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  19  ottobre  2022,  relativa  a  salari
          minimi adeguati nell'Unione europea. 
              5) Direttiva (UE) 2022/2381 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  novembre  2022,  riguardante   il
          miglioramento   dell'equilibrio   di   genere    fra    gli
          amministratori delle societa'  quotate  e  relative  misure
          (Testo rilevante ai fini del SEE). 
              6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 10 maggio 2023, che  modifica  la  direttiva
          2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di
          stabilita' migliorati e l'allineamento ditale direttiva  ai
          requisiti  di   stabilita'   definiti   dall'Organizzazione
          marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE). 
              7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 10 maggio 2023,  relativa  allo  scambio  di
          informazioni tra le  autorita'  di  contrasto  degli  Stati
          membri e che abroga la decisione  quadro  2006/960/GAI  del
          Consiglio.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  18  agosto
          2015, n. 139 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il Capo I del citato decreto  legislativo  18  agosto
          2015, n. 139, come modificato dal presente decreto, reca: 
                «Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti
          - attuazione del Capo 10 della direttiva 2013/34/UE.»